(Allegato)
Allegato 
 
 
           Indicazioni per la corretta applicazione della 
              normativa per l'assistenza sanitaria alla 
           popolazione straniera da parte delle regioni e 
                     province autonome italiane 
 
 
Indice 
 
Introduzione 
 
Note 
 
1. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea 
 
1.1.  Stranieri  non  appartenenti  all'Unione  Europea  regolarmente
soggiornanti 
     1.1.1. iscrizione obbligatoria 
     1.1.2. iscrizione volontaria 
     1.1.3. non iscrivibili (soggiornanti per periodi inferiori a tre
mesi, soggiomanti per cure mediche) 
     1.2.  Stranieri  non  appartenenti  all'Unione   Europea   senza
permesso di soggiorno (Stranieri Temporaneamente Presenti - STP) 
     1.2.1. codice STP 
 
2. Cittadini appartenenti all'Unione Europea 
 
     2.1. iscrizione obbligatoria 
     2.2.  contratto  di   assicurazione   sanitaria   e   iscrizione
volontaria 
     2.3. TEAM e attestazioni di diritto  rilasciate  da  istituzioni
comunitarie (Formulari comunitari) 
     2.3.1. TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia) 
     2.3.2.  Attestazione  di  diritto  rilasciate   da   istituzioni
comunitarie (Formulari Comunitari) 
     2.4. soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza  attestazione  di
diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR (codice
ENI) 
 
3. Sintesi procedure (Tavole sinottiche) 
 
4. Allegati 
 
     4.1. Modulistica 
     4. 2 Elenco normative di riferimento 
 
Introduzione 
 
Scopo del presente documento e' di fornire, a  legislazione  vigente,
indirizzi  operativi  per  l'applicazione  omogenea  della  normativa
relativa all'assistenza sanitaria della popolazione straniera. 
L'obiettivo e' quello di sistematizzare le indicazioni emanate  negli
anni, al  fine  di  favorire  la  piu'  corretta  applicazione  della
normativa  vigente  per  l'assistenza  sanitaria   alla   popolazione
immigrata e straniera in Italia, rendere omogenee nei vari  territori
regionali  le  modalita'  di  erogazione  della  stessa,  ridurre  le
difficolta'  all'accesso  alle  prestazioni  e  la   discrezionalita'
interpretativa delle regole per l'accesso alle  cure  che  minano  la
garanzia  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  e   di   equita',
migliorare la  circolazione  delle  corrette  informazioni  tra  gli'
operatori sanitari e semplificare il lavoro degli operatori sanitari. 
Il Documento e' frutto di un accurato lavoro  di  ricognizione  delle
disposizioni normative vigenti in materia del  Tavolo  interregionale
"Immigrati e servizi sanitari", istituito  nell'ambito  del  progetto
"Promozione della salute della popolazione immigrata",  promosso  dal
Ministero della salute, Centro nazionale per  la  prevenzione  ed  il
controllo delle malattie, la cui realizzazione e' stata affidata alla
regione Marche nell'anno 2007. 
Il Documento raccoglie non solo  le  numerose  indicazioni  normative
italiane e regionali relative all'assistenza sanitaria agli immigrati
in quanto tali,  ma  coglie  anche  i  principi  ispiratori  di  tali
normative e delle direttive europee. 
 
Note 
 
A) La condizione amministrativa degli "stranieri" 
 
Gli stranieri: 
1) se provenienti da Paesi extra-europei possono essere  regolarmente
presenti in quanto in possesso di  permesso  di  soggiorno  o  essere
presenti ma non  avere  un  permesso  di  soggiorno  (irregolari:  in
precedenza avevano un permesso di  soggiorno  che  non  hanno  potuto
rinnovare; clandestini: non hanno e non hanno mai avuto  un  permesso
di soggiorno); 
  2) se provenienti da Paesi appartenenti alla  Unione  Europea1  non
  sono piu' tenuti a richiedere alcun titolo di soggiorno  presso  le
  Questure. 
  Il cittadino comunitario in possesso dei requisiti che  determinano
  il diritto di soggiorno per  periodi  superiori  ai  tre  mesi,  e'
  tenuto a provvedere all'iscrizione all'anagrafe  della  popolazione
  residente  o  nei  casi  in  cui  viene  mantenuta   la   residenza
  all'estero, allo schedario della popolazione temporanea. 
  B) Per ogni capitolo vengono: 
  • descritte le caratteristiche dell'assistenza (a  parita'  o  meno
  degli italiani) 
  • messe in nota le normative di riferimento 
  • elencati i documenti  necessari  per  l'iscrizione  (Capitolo  3,
  Sintesi delle procedure - Tavole sinottiche) 
  • descritte le caratteristiche della partecipazione alla spesa 
  C) Acronimi 
  CE: Comunita' Europea 
  D.Lgs.: Decreto Legislativo 
  DG RUERI: Direzione Generale peri Rapporti con l'Unione  Europea  e
  per i Rapporti Internazionali 
  D.M.: Decreto Ministeriale 
  DPCM: Decreto Presidente Consiglio Ministri 
  DPR: Decreto Presidente della Repubblica 
  ENI: Europei non Iscritti 
  LEA: Livelli Essenziali di Assistenza 
  MMG: Medico di Medicina Generale 
  P.A.: Provincia Autonoma 
  Pds: Permesso di soggiorno 
  PSE: Permesso di Soggiorno Elettronico 
  SSN: Servizio Sanitario Nazionale 
  SSR: Servizio Sanitario Regionale 
  STP:  Stranieri  Temporaneamente  Presenti  TEAM:  Tessere  Europea
  Assicurazione Malattia 
  T.U.: Testo Unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,  D.Lgs,
  n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni. 
  UE: Unione Europea 
 
 -------- 
  1 Dal 2007 i  Paesi  dell'UE,  sono  27:  Belgio,  Germania  ovest,
 Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi (dal 1951), Regno  Unito.
 Irlanda  e  Danimarca  (dal  1973),  Grecia  (dal  1981),  Spagna  e
 Portogallo (dal 1986), Germania est (dal 1990),  Austria,  Svezia  e
 Finlandia (dal 1995), Cipro,  Estonia,  Lettonia,  Iltuania,  Malta,
 Polonia, Slovacchia,  Slovenia,  Repubblica  Ceca  e  Ungheria  (dal
 2004), Bulgaria, Romania (dal 2007).  Vengono  inoltre  applicati  i
 regolamenti CEE a Svizzera, Islanda, Lichtenstein, Norvegia 
 
1. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea 
 
1.1.  Stranieri  non  appartenenti  all'Unione  Europea  regolarmente
soggiornanti 
 
  1.1.1. iscrizione obbligatoria al SSR 
 
  Di seguito si specificano i motivi del  soggiorno  che  determinano
  l'iscrizione obbligatoria al SSR ai sensi nell'art. 34, comma 1 del
  Testo Unico (T.U.) e successiva normativa in materia2 ,3 . 
  - lavoro subordinato (anche stagionale) 
  - lavoro autonomo 
  - motivi familiari (compresi i familiari ultrasessantacinquenni con
  ingresso in Italia precedente al 5 novembre 20084 ) 
  - asilo politico/rifugiato 
  - asilo umanitario/motivi umanitari/protezione sussidiaria5 ,6 
  - richiesta di protezione internazionale 
  - richiesta di asilo (anche "Convenzione Dublino")7 
  - attesa adozione8 - attesa adozione 
  - affidamento ivi compresi i minori non accompagnati9 ,10 
  - richiesta di cittadinanza 
  - possessori di  carta  di  soggiorno11  e  soggiornanti  di  lungo
  periodo12 
  - familiari13 non comunitari di cittadino comunitario  iscritto  al
  SSR14 ,15 
  - attesa di occupazione16 
  - attesa di  regolarizzazione  (iscrizione  temporanea,  in  attesa
  della definizione della pratica, per coloro cha hanno fatto domanda
  di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero)17 
  - minori  stranieri  presenti  sul  territorio  a  prescindere  dal
  possesso del permesso di soggiorno18 ,19 
  -  genitore  che  svolge  attivita'  lavorativa  con  permesso   di
  soggiorno per assistenza minore20 ,21 ,22 
  - donna in possesso di permesso di soggiorno per cure, in stato  di
  gravidanza e sino ai sei mesi successivi alla  nascita  del  figlio
  cui provvede 
  - motivi di  studio  per  maggiorenni  precedentemente  iscritti  a
  titolo obbligatorio23 
  - detenuti negli  istituti  penitenziari  per  adulti  e  minori  e
  internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in  semiliberta',
  sottoposti a misure alternative alla pena, con o senza permesso  di
  soggiorno24 - detenuti negli istituti  penitenziari  per  adulti  e
  minori e  internati  negli  ospedali  psichiatrici  giudiziari;  in
  semiliberta', sottoposti a misure  alternative  alla  pena,  con  o
  senza permesso di soggiorno 
  - permessi per motivi di giustizia25 
  -  motivi  religiosi  per  religiosi  che   svolgono   un'attivita'
  lavorativa e ricevono  una  remunerazione  soggetta  alle  ritenute
  fiscali (es. parroci)26 
  - status di apolide27 
  - motivi di studio qualora siano studenti  che  svolgono  attivita'
  lavorativa 
  - residenza  elettiva  con  titolarita'  di  pensione  contributiva
  italiana 
  - motivi di salute/umanitari (ad  esclusione  dei  soggiornanti  ai
  sensi dell'art. 36 del T.U.; ingresso per  cure  mediche).  Si'  fa
  riferimento a permessi di soggiorno per motivi di salute  o  motivi
  umanitari rilasciati in caso di scadenza di precedente permesso  di
  soggiorno e sopraggiunta malattia o infortunio che  non  permettano
  di lasciare il territorio nazionale28 , 
  Si sottolinea che la donna in possesso di permesso di soggiorno per
  cure, in stato di gravidanza e sino ai  sei  mesi  successivi  alla
  nascita  del  figlio  cui  provvede,  ha   diritto   all'iscrizione
  obbligatoria al SSR per se' e per il bambino29 . 
  Il padre del bambino e'  equiparato  alla  madre  e  pertanto  deve
  essere iscritto al SSR30 . 
  Ai minori  stranieri  soggiornanti  per  recupero  psico-fisico  in
  alcune regioni e ospitati presso  famiglie,  enti  o  associazioni,
  nell'ambito di Programmi solidaristici  di  accoglienza  temporanea
  autorizzati dal Ministero  della  Solidarieta'  -  Comitato  per  i
  Minori  Stranieri  elo  dalle  Regioni,   deve   essere   garantita
  l'assistenza sanitaria per tutta la  durata  del  soggiorno  dietro
  esibizione da  parte  dell'adulto  affidatario,  di  documentazione
  attestante l'affido temporaneo nell'ambito dei suddetti Programmi. 
 
 -------- 
  2 Verra' di seguito indicato come Testo  Unico  delle  disposizioni
 concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
 dello straniero  (T.U.)  il  D.Lgs.  n.  286/1998  e  le  successive
 modifiche ed integrazioni. 
 
 -------- 
  3 Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del T.U. 
 "Hanno l'obbligo di iscrizione al  servizio  sanitario  nazionale  e
 hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri
 rispetto  ai  cittadini  italiani  per  quanto  attiene  all'obbligo
 contributivo,  all'assistenza  erogata  in   Italia   dal   servizio
 sanitario nazionale e alla sua validita' temporale: 
 a) gli stranieri regolarmente  soggiornanti  che  abbiano  in  corso
 regolari attivita' di lavoro subordinato  o  di  lavoro  autonomo  o
 siano iscritti nelle liste di collocamento; 
 b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto  il
 rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per  lavoro
 autonomo, per  motivi  familiari,  per  asilo  politico,  per  asilo
 umanitario,  per  richiesta  di  asilo,  per  attesa  adozione,  per
 affidamento, per acquisto della cittadinanza". 
 
 -------- 
  4 Circ. Ministero  del  Lavoro,  della  Salute  e  delle  Politiche
 Sociali, DGRUERINI/1.3.ba19682/P del 4 maggio 2009. 
 
 -------- 
  5 Art. 27 del D.Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007,: "1  titolari  di
 protezione  sussidiaria  hanno  diritto  al   medesimo   trattamento
 riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza  sociale
 e sanitaria". 
 
 -------- 
  6 Circ. Ministero della Salute n.  5  del  24  marzo  2000:  "Asilo
 umanitario: il riferimento e' agli articoli del T.U.  '18,  comma  1
 (soggiorno per motivi di protezione sociale), 19, comma  2,  lettere
 a) e d) (divieto di espulsione e di respingimento di minori di  anni
 diciotto e di donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un
 massimo  di  sei  mesi),  20,  comma  1  (misure  straordinarie   di
 accoglienza per  eventi  eccezionali)  e  40,  comma  1,  (stranieri
 ospitati in centri di accoglienza, qualora non abbiano altro  titolo
 all'assicurazione  obbligatoria  od  all'erogazione  di  prestazioni
 sanitarie)", DPCM del 5 aprile 2011 emanato ai sensi dell'  art  20,
 comma ldel T.U. 
 
 -------- 
  7 La Convenzione di Dublino, cui aderiscono tutti gli stati  membri
 dell'Unione Europea, la Norvegia e l'Islanda, istituisce un  sistema
 per identificare - tramite una serie di criteri specifici - Io Stato
 competente per l'esame delle domande d'asilo. Tra i vari criteri  vi
 e' anche quello per cui e' competente ad  esaminare  la  domanda  il
 primo Stato in cui giunge il richiedente. Lo  status  giuridico  del
 cittadino straniero a cui e' rilasciato un permesso di soggiorno  ai
 sensi della Convenzione di Dublino e' quello di richiedente asilo (o
 di richiedente la protezione internazionale). 
 
 -------- 
  8  Occorre  rilevare  che  al  minore  straniero  adottato   o   in
 affidamento  pre-adottivo  non  e'  rilasciato  alcun  permesso   di
 soggiorno (Vedi Direttiva Ministero dell'Interno e  Ministero  della
 Famiglia del 21 febbraio 2007). Il minore gode, tuttavia, di tutti i
 diritti attribuiti al minore italiano in affidamento  familiare  sin
 dal momento dell'ingresso sulla base di un  provvedimento  straniero
 di adozione o di affidamento pre, adottivo (art. 34, comma 1, L.  n.
 184/1983). In particolare, l'iscrizione al SSN deve avvenire con  le
 stesse  modalita'  previste  per  la  prima  iscrizione  del  minore
 italiano (sono cioe' richiesti: documento d'identita' del  genitore,
 stato di' famiglia o autocertificazione e codice fiscale del  minore
 (Circ. Ministero della Salute DGRUERINI/1.3.b.a/5719/P del 17 aprile
 2007). 
 
 -------- 
  9 Art. 19, comma 2 del T.U. 
 
 -------- 
  10 Le spese  per  l'accertamento  dell'eta'  sono  a  carico  della
 Prefettura. 
 
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  11 Art. 9, comma 1 del T.U. e art. 16, comma 2 del DPR n. 394/1999. 
 
 -------- 
  12 "Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo"
 (pds CESLP), precedentemente definito "carta di soggiorno", ai sensi
 dell'art. 9 del T.U. e dell'art. 16, comma 2 del  DPR  n.  394/1999,
 (come modificato dall'entrata in  vigore  del  D.Lgs.  n.  3  dell'8
 gennaio 2007) e' un titolo di soggiorno a tempo indeterminato e  da'
 diritto all'iscrizione al SSN a tempo indeterminato. 
 
 -------- 
  13 Art. 2 del D.Lgs. n. 30/2007, comma 3, e Circ.  Ministero  della
 Salute  DG  RUERI/II/12712/1.3.b  del  3   agosto.2007,   dove   per
 "familiare" si intende: 
 1) il coniuge; 
 2) il partner che  abbia  contratto  con  il  cittadino  dell'Unione
 un'unione registrata sulla base  della  legislazione  di  uno  Stato
 membro,  qualora  la  legislazione  dello  Stato  membro   ospitante
 equipari l'unione registrata al  matrimonio  e  nel  rispetto  delle
 condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro
 ospitante 
 3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o  a  carico  e
 quelli del coniuge o partner; 
 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge di cui  alla
 lettera 
 Per i familiari a  carico  fare  riferimento  al  paragrafo  "  Note
 generali   per   gli   stranieri   non    comunitari    regolarmente
 soggiornanti". 
 
 -------- 
  14 Art. 10 del D.Lgs. n. 30/2007: "1 familiari non  comunitari  di'
 cittadino  dell'Unione,  trascorsi  tre   mesi   dall'ingresso   nel
 territorio  nazionale,  richiedono  alla  Questura  competente   per
 territorio di residenza la "Carta di soggiorno di  familiare  di  un
 cittadino dell'Unione". 
 
 -------- 
  15 Art. 17 del D.Lgs.  n.  30/2007:  "ai  familiari  del  cittadino
 comunitario  non  aventi  la  cittadinanza  di  uno   stato   membro
 dell'Unione Europea, che abbiano maturato il  diritto  di  soggiorno
 permanente, la questura rilascia una "Carta di soggiorno  permanente
 per familiare di cittadino europeo" 
 
 -------- 
  16 Compresi: 
 - gli studenti che hanno conseguito in  Italia  dottorato  o  master
 universitario  di  secondo  livello,  in  quanto  possono  avere  il
 permesso di soggiorno per 12 mesi per  "attesa  occupazione".  Circ.
 Ministero dell'Interno, prot. n. 0004820 del 27 agosto 2009; 
 - gli ultrasessantacinquenni con permesso "in attesa di occupazione"
 che non sono iscrivibili al Centro per l'Impiego. 
 
 -------- 
  17 Telex Min. S DPS-X-40-286/98 del 3 aprile 2000; nota DG Rapporti
 con l'Unione Europea e Internazionali, uff.VI, del 23 novembre 2009:
 l'iscrizione al SSN per colf e badanti potrebbe essere effettuata in
 via provvisoria, con  proroga  fino  al  rilascio  del  permesso  di
 soggiorno e  salvo  cessazione  nelle  ipotesi  in  cui  si  proceda
 all'archiviazione del procedimento o al rigetto della  dichiarazione
 ...o vi sia interruzione del rapporto di lavoro". 
 Si  vedano  anche   indicazioni   in   tal   senso   delle   Regioni
 Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto. 
 
 -------- 
  18 L. n. 176 del 27  maggio  1991  "Ratifica  ed  esecuzione  della
 convenzione sui diritti del fanciullo" e art. 35, comma  3,  lettera
 b) del T.U. 
 
 -------- 
  19 Risoluzione A7-0032/2011 dell'E! febbraio  2011.  II  Parlamento
 europeo invita gli Stati membri "ad assicurare  che  i  gruppi  piu'
 vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di'  documenti,  abbiano
 diritto e possano di fatto beneficiare della parita' di  accesso  al
 sistema sanitario" (punto 5), "a garantire che  tutte  le  donne  in
 gravidanza e i bambini, indipendentemente dal loro  status,  abbiano
 diritto  alla  protezione  sociale   quale   definita   nella   loro
 legislazione nazionale, e di fatto la ricevano" (punto 22). 
 
 -------- 
  20  Art.  29,  comma  6  del  T.U.:   "al   familiare   autorizzato
 all'ingresso ovvero alla  permanenza  sul  territorio  nazionale  ai
 sensi dell'articolo 31, comma 3, e' rilasciato, in deroga  a  quanto
 previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un  permesso  per  assistenza
 minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal
 Tribunale per i minorenni. Il  permesso  di  soggiorno  consente  di
 svolgere attivita' lavorativa  ma  non  puo'  essere  convertito  in
 permesso per motivi di lavoro". 
 
 -------- 
  21 Art. 11 del DPR n. 394/1999. 
 
 -------- 
  22 Circ. Ministero della Salute DGRUERINI/Bba/8489/P del 16  aprile
 2009. 
 
 -------- 
  23 Circ. Ministero della Salute, DGRUERINI/11494/1.3.b.a./P del  19
 luglio  2007.  li  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di   studio
 rilasciato al compimento  della  maggiore  eta'  (a  stranieri  gia'
 regolarmente residenti) non comporta il pagamento del contributo  al
 SSR in presenza di una precedente iscrizione a titolo  obbligatorio.
 "La pregressa iscrizione a titolo obbligatorio consente, infatti, la
 conservazione dell'iscrizione al SSN allo stesso titolo, cioe' senza
 il pagamento del contributo al SSN". 
 
 -------- 
  24 Art. 1 del D.Lgs n. 230 del  22  giugno  1999,  "Riordino  della
 medicina penitenziaria a  norma  dell'articolo  5,  della  legge  30
 novembre 1998, n. 419", commi 5 e  6:  "Sono  iscritti  al  Servizio
 sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo  in  cui
 sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti
 hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto
 ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo  di  permesso
 di soggiorno in Italia. I detenuti e gli internati sono esclusi  dal
 sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni  sanitarie
 erogate  dal  Servizio  sanitario  nazionale".  Per  le  prestazioni
 erogate a favore dei detenuti ed internati, indipendentemente  dalla
 nazionalita', si applica il codice di esenzione F01. 
 
 -------- 
  25 Art. 11, comma 1, lettera c bis) del DPR 394/1999. 
 
 -------- 
  26   Ai   fini   dell'iscrizione   obbligatoria   devono   produrre
 un'attestazione del datore di lavoro o dell'Istituto Centrale per il
 Sostentamento  del  Clero.  Circ.  Ministero  della  Salute  DGRUERI
 VI/AG4/2591 del 4 giugno 2004 e  Circ.  Ministero  della  Salute  DG
 RUERINI/Bba/8489/P del 16 aprile 2009. 
 
 -------- 
  27 Lo status di apolide si  riconosce  a  quelle  persone  che  non
 possono dimostrare di possedere la cittadinanza di uno Stato  o  che
 non sono piu' trattate come cittadini dalle autorita' competenti del
 Paese d'origine e  che,  conseguentemente,  non  fruiscono  piu'  di
 alcuna assistenza amministrativa,  come  il  rilascio  di  documenti
 essenziali quali quelli d'identita' o di stato civile. 
 
 -------- 
  28 Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000. 
 
 -------- 
  29 Art. 19, comma 2, lettera d) del T.U., art 28, comma 1,  lettera
 c) del DPR 394/1999. 
 
 -------- 
  30 Sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 27 luglio 2000. 
 
Note  generali  per  gli  stranieri   non   comunitari   regolarmente
soggiornanti 
 
  Iscrizione ai SSR nelle more del primo  rilascio  del  permesso  di
  soggiorno 
  In tutti i casi in cui il cittadino  straniero  sia  in  attesa  di
  primo rilascio di permesso di soggiorno  per  uno  dei  motivi  che
  determinano il  diritto  all'iscrizione  obbligatoria  al  SSR,  si
  procede all'iscrizione temporanea sulla base  della  documentazione
  attestante l'avvenuta richiesta  del  permesso  di  soggiorno,  ivi
  compresi coloro che  hanno  fatto  domanda  di  regolarizzazione  o
  emersione dal lavoro nero31 . 
  Iscrizione  ai  SSR  e  svolgimento  di  attivita'   lavorativa   o
  iscrizione ai Centri per l'impiego Le norme attualmente in vigore32
  affermano il principio secondo cui lo svolgimento  di  un'attivita'
  lavorativa o l'iscrizione  nelle  liste  di  collocamento  (attuali
  Centri per l'impiego), nel rispetto della legislazione del  lavoro,
  da' diritto all'iscrizione  obbligatoria  del  cittadino  straniero
  regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il  permesso
  di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo
  o dal fatto che il motivo del permesso  di  soggiorno  non  preveda
  l'iscrizione obbligatoria (esempio: studenti con  un  contratto  di
  lavoro a tempo determinato, genitore che assiste il minore...) 
  Verifica requisiti per l'iscrizione al SSR 
  In tutti i casi in cui il cittadino straniero e' in possesso di  un
  titolo di soggiorno per cui e' prevista l'iscrizione  obbligatoria,
  la ASL deve procedere all'iscrizione al SSR, senza la verifica  di'
  ulteriori requisiti. 
  L'esibizione della  certificazione  attestante  lo  svolgimento  di
  attivita' lavorativa si rende necessaria soltanto nei casi  in  cui
  il cittadino straniero svolga attivita' lavorativa pur non  essendo
  in possesso di titolo di soggiorno per cui e' prevista l'iscrizione
  obbligatoria al SSR. 
  Residenza/Effettiva dimora 
  Lo  straniero  assicurato  al  servizio  sanitario   nazionale   e'
  iscritto, unitamente ai familiari a  carico,  negli  elenchi  degli
  assistibili dell'ASL nel cui territorio  ha  residenza  ovvero,  in
  assenza di essa, nel cui territorio ha  effettiva  dimora  (per  il
  luogo di effettiva dimora si intende quello indicato  nel  permesso
  di soggiorno)33 . 
  La persona che non ha  fissa  dimora  si  considera  residente  nel
  comune ove ha  il  dornicilio34  .  Per  i  richiedenti  protezione
  internazionale,  si   prescinde   dall'indicazione   di   domicilio
  riportato sul permesso di soggiorno e, in assenza di residenza,  si
  fa riferimento all'autocertificazione di effettiva  dimora  o  alla
  dichiarazione di ospitalita35 . 
  Gli stranieri in possesso di richiesta o di permessi  di  soggiorno
  per   protezione   internazionale,   asilo   politico,   protezione
  sussidiaria, motivi umanitari in fase di prima  iscrizione  possono
  iscriversi al SSR temporaneamente, per la durata  del  permesso  di
  soggiorno  nella  ASL  in  cui  dichiarano  di   domiciliare,   con
  l'obbligo, nella fase di  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  di
  richiedere la variazione di domicilio alla Questura competente e di
  presentare  alla  ASL  il  permesso  di  soggiorno  riportante   il
  domicilio effettivo. 
  Familiari a carico 
  "L'assistenza sanitaria spetta ai familiari a  carico  regolarmente
  soggiornanti. 
  Nelle more dell'iscrizione  al  servizio  sanitario  nazionale,  ai
  minori figli di stranieri iscritti al SSR e' assicurato  fin  dalla
  nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti."  (T.U.,  art.
  34, comma 2). 
  Si precisa che per quel che riguarda l'individuazione di coloro che
  sono a carico si fa riferimento  alle  disposizioni  normative  che
  regolano il percepimento degli assegni familiari  o  le  detrazioni
  fiscali per carichi di famiglia36 : 
  "Sono considerati familiari fiscalmente a  carico  tutti  i  membri
  della  famiglia  che  nel  2009  non  hanno  posseduto  un  reddito
  complessivo  superiore  a  euro  2.840,51,  ai  lordo  degli  oneri
  deducibili. 
  Possono  essere  considerati  familiari  a  carico,  anche  se  non
  conviventi con il contribuente o residenti all'estero: 
  - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 
  - figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati
  o  affiliati)  indipendentemente  dal  superamento  di  determinati
  limiti di eta' e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o  al
  tirocinio gratuito. 
  Possono  essere  considerati  a  carico  anche  i  seguenti   altri
  familiari a condizione che convivano  con  il  contribuente  o  che
  ricevano  dallo  stesso  assegni  alimentari  non   risultanti   da
  provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria: il coniuge legalmente  ed
  effettivamente  separato;  i  discendenti  dei  figli;  i  genitori
  (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);  i  generi  e  le
  nuore; il suocero e la suocera; i  fratelli  e  le  sorelle  (anche
  unilaterali); i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)" 
  Durata dell'iscrizione sanitaria 
  L'iscrizione al SSR e' valida dalla data  di'  ingresso  fino  alla
  scadenza del permesso di soggiorno  e  non  decade  nella  fase  di
  rinnovo del permesso di soggiorno stesso in  base  alla  norma  del
  salvo buon fine e nell'ottica della continuita' assistenziale37 . 
  Agli stranieri regolarmente soggiornanti ed iscritti al  SSR  viene
  rilasciata, al pari dei cittadini italiani, la Tessera  Europea  di
  Assicurazione Malattia  (TEAM)  e  trovano  applicazione  nei  loro
  confronti. le norme relative  alla  sicurezza  sociale  di  cui  ai
  regolamenti Comunitari38 , a parita' di condizione con i  cittadini
  italiani iscritti al SSR. 
  Iscrizione d'ufficio 
  Nel caso in  cui,  al  momento  della  richiesta  d'assistenza,  lo
  straniero extracomunitario  regolarmente  presente  sul  territorio
  nazionale non abbia ancora  provveduto  all'iscrizione  formale  al
  SSR,   le   strutture   sanitarie   devono   comunque    provvedere
  all'erogazione  dell'assistenza  ed  alla  contestuale   iscrizione
  d'ufficio al SSR. 
  "Il possesso del permesso di soggiorno  fa  retroagire  il  diritto
  all'assistenza sanitaria dello straniero,  in  quanto  regolarmente
  soggiornante, alla data di ingresso in Italia"39 . 
  Dichiarazioni sostitutive 
  I  cittadini  di  stati  non   appartenenti   all'UE   regolarmente
  soggiornanti  in  Italia,  possono  utilizzare   le   dichiarazioni
  sostitutive di  certificazione40  e  le  dichiarazioni  sostitutive
  dell'atto di notorieta41 , 
  limitatamente agli  stati,  alle  qualita'  personali  e  ai  fatti
  certificabili  o  attestabili  da  parte   di   soggetti   pubblici
  italiani42 . 
  Permesso di soggiorno elettronico (P.S.E.) 
  Il Decreto del 3 agosto 2004  del  Ministero  dell'interno  prevede
  l'adozione del titolo di soggiorno in formato elettronico (P.S.E.).
  Tale formato di permesso di soggiorno non sempre riporta il  motivo
  di soggiorno e la residenza  (o  effettiva  dimora).  Pertanto  gli
  Uffici  Anagrafici  delle  ASL   rileveranno   i   dati   necessari
  all'iscrizione  al  SSR  mediante  le   dichiarazioni   sostitutive
  dell'utente. 
  Codice Fiscale 
  Il Codice Fiscale viene normalmente rilasciato  dall'Agenzia  delle
  Entrate. 
  Questo puo' essere rilasciato anche da  altri  soggetti  quali,  ad
  esempio, lo Sportello Unico per l'immigrazione (S.U.I.) 
 
 -------- 
  31 Circ. Ministero della Salute n.  5  del  24  marzo  2000,  Telex
 Ministero della Salute DPS-X-40-286/98-240 del 1  aprile  2000.Circ.
 Ministero della  Salute  DGRUERI/V1/1.3.b.a/5719/12  del  17  aprile
 2007, Circ. Ministero della Salute DGRUERINI/1.3.b.a/20114113 del 19
 novembre 2007. 
 
 -------- 
  32 Art. 34 T.U., Circ. Ministero della Salute n   5  del  24  marzo
 2000. 
 
 -------- 
  33 Art. 42, commi 1 e 2 del DPR n. 394/1999. 
 
 -------- 
  34 Art. 2, L. n. 1228 del 24 dicembre 1954, ad. 3, commi  38  e  39
 della L. 94/2009. 
 
 -------- 
  35 La Regione Lazio ha emanato specifica nota: n. 42013/AV/09 del 5
 aprile 2006. 
 
 -------- 
  36 Provv. Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293/2010. 
 Lo  stato  di   famiglia,   rilasciato   dall'ufficio   anagrafe   o
 autocertificato, non definisce i  familiari  a  carico,  ma  attesta
 unicamente le persone iscritte nella ''scheda  di  famiglia",  cioe'
 l'insieme delle persone abitanti nello stesso alloggio  e  che  sono
 legate da vincoli di parentela, o  anche  semplicemente  da  vincoli
 affettivi. 
 
 -------- 
  37 Art. 42 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999  modificato  dall'Art.
 39 del DPR n. 334 del 18 ottobre 2004. 
 
 -------- 
  38 Regolamenti CE n. 1408 del 1971, numero 574 del 1972, nelle more
 del recepimento del Regolamento CE numero 883 del 2004. 
 
 -------- 
  39 Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000. 
 
 -------- 
  40 Art. 46 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000. 
 
 -------- 
  41 Art. 47 dei DPR n. 445 del 28 dicembre 2000. 
 
 -------- 
  42 Art. 3, commi 2 e 3 DPR n, 445 del 28 dicembre 2000. 
 
1.1.2. Iscrizione volontaria 
 
  I cittadini extra UE in possesso di un permesso  di  soggiorno  di'
  durata superiore a tre mesi (tranne studenti e collocati alla  pari
  che  possono  chiedere  iscrizione  volontaria  anche  per  periodi
  inferiori) e che non rientrano  tra  coloro  che  sono  di  diritto
  iscritti al SSR, sono tenuti ad assicurarsi mediante stipula di una
  polizza  assicurativa  con  un  istituto  assicurativo  italiano  o
  estero, valida sul territorio nazionale o, in alternativa,  possono
  chiedere l'iscrizione volontaria al SSR, previa corresponsione  del
  contributo dovuto ai sensi del D.M. 8.10.198643 
  . 
  Di seguito si specificano i motivi  del  soggiorno  che  consentono
  l'iscrizione volontaria al SSR: 
  - soggiornanti per motivi di studio 
  - collocati alla pari44 
  - residenza elettiva 
  - personale religioso45 
  - stranieri che partecipano a programmi di volontariato46 
  - familiari  ultrasessantacinquenni  con  ingresso  in  Italia  per
  ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 200847 ,48 
  - dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in
  Italia e personale accreditato presso  Rappresentanze  diplomatiche
  ed Uffici Consolari,  con  esclusione,  ovviamente,  del  personale
  assunto  a  contratto  in  Italia  per  il  quale  e'  obbligatoria
  l'iscrizione al SSR 
  - altre categorie che possono essere individuate per esclusione con
  riferimento a quanto  sopra  precisato  in  materia  di  iscrizione
  obbligatoria. 
  Gli importi sotto riportati devono  essere  versati  tramite  conto
  corrente postale  o  F24  individuati  dalla  Regione  o  Provincia
  Autonoma. 
  Si precisa  che  l'iscrizione  volontaria  al  SSR  fa  riferimento
  all'anno  solare  (1  gennaio  -   31   dicembre)   a   prescindere
  dall'eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno49 ,
  non e' frazionabile e non ha decorrenza retroattiva. 
  L'iscrizione   volontaria   al   SSR   viene   effettuata    previa
  corresponsione dell'importo minimo di € 387,34 ed e'  valida  anche
  per i familiari a carico. 
  Per gli studenti senza  familiari  a  carico  e  privi  di  reddito
  diverso da borse di studio  o  sussidi  erogati  da  enti  pubblici
  italiani l'importo e' di € 149,77. 
  Per coloro collocati alla pari50 l'importo e' di € 219,49 . 
  Tale iscrizione (per studenti e collocati alla  pari)  non  include
  eventuali familiari a carico. 
  Per  estendere  l'assistenza  sanitaria  ai  familiari  a   carico,
  l'importo del versamento dovra' essere calcolato in base al reddito
  e non potra' essere inferiore a € 387,345851 ,52 . 
  II soggetto in possesso di permesso  di  soggiorno  per  motivi  di
  studio che documenti, esibendo contratto di lavoro, lo  svolgimento
  di attivita' lavorativa, ha diritto all'iscrizione obbligatoria  al
  SSR. 
 
 -------- 
  43 Art. 34, comma 3 del T.U. e art. 42, comma 6 DPR 394/99. 
 
 -------- 
  44 europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il  24
 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della  legge  n.
 304 del 18 maggio 1973. 
 
 -------- 
  45 Per l'iscrizione obbligatoria fare riferimento a pag. 13 
 
 -------- 
  46 Art. 27 bis del T U., Circ. Ministero della Salute DGRUERI/ VI/1
 3.b.a/20114/P del 19 novembre 2007. 
 
 -------- 
  47 Art. 1, comma d), D.Lgs n. 160, 3 ottobre 2008, Circ.  Ministero
 della Salute DGRUERIA/1/.3.b.a145371P del  24  febbraio  2009,  Circ
 Ministero della Salute DGRUERIA/1/.3.b.a19682 del 4 maggio 2009. 
 
 -------- 
  48 Si vedano: Circ. Regione Lazio prot. 84775 del 17  luglio  2009,
 Circ. Regione Marche prot. 456561/SO4/CR del 12 agosto  2009,  Cire.
 P.A. Trentino Alto Adige prot. 23.2/5507/49465 del 27 gennaio  2010,
 Circ.  Regione  Veneto  prot.  593050/50.00.04/E.900.02.15  del   27
 ottobre 2009, Circ. Regione Emilia Romagna prot. PG 2010/188856  del
 23 luglio 2010. 
 
 -------- 
  49 Circ. Ministero della Salute, DGRUERIA11/11494/1.3b.a./P dei  19
 luglio 2007. "...in fase di rinnovo del permesso  di  soggiorno,  ii
 previo  pagamento  del  contributo  annuale   puo'   consentire   la
 conservazione dell'iscrizione al SSR, nelle more della presentazione
 del permesso di soggiorno alla ASL da parte dell'interessato". 
 
 -------- 
  50  Accordo  europeo  sul  collocamento  alla  pari,   adottato   a
 Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi
 della L. n. 304. del 18 maggio 1973. 
 
 -------- 
  51 Per l'importo fare riferimento al D.M. 8.10.1986:  "L'iscrizione
 volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato
 al reddito complessivo conseguito in Italia e/o all'estero nell'anno
 precedente  a  quello  d'iscrizione,  che   fissa   la   percentuale
 contributiva nella misura del 7,50% del reddito complessivo  fino  a
 20.658,27 E. annui; sulla quota eccedente il predetto importo e fino
 al limite di 51.645,68 E. e' dovuto un contributo nella  misura  del
 4%. 
 L'ammontare  del  contributo  non  puo'  comunque  essere  inferiore
 all'importo di 387,34 E." 
 
 -------- 
  52 Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000. 
 
Note generali per gli stranieri con iscrizione volontaria 
 
Residenza/Effettiva dimora 
  Lo  straniero  assicurato  al  SSR  e'   iscritto,   eventualmente,
  unitamente ai familiari a carico, negli elenchi  degli  assistibili
  dell'ASL nel cui territorio ha  residenza  ovvero,  in  assenza  di
  essa, nel cui territorio ha effettiva dimora (per effettiva  dimora
  si intende il luogo indicato nel  permesso  di  soggiorno53  ).  li
  cittadino straniero e' tenuto a comunicare alla ASL  il  cambio  di
  residenza. La documentazione di richiesta di  cambio  di  residenza
  costituisce documento valido per l'iscrizione. 
  Dichiarazioni sostitutive 
  I  cittadini  di  stati  non   appartenenti   all'UE   regolarmente
  soggiornanti  in  Italia,  possono  utilizzare   le   dichiarazioni
  sostitutive di  certificazione54  e  le  dichiarazioni  sostitutive
  dell'atto di notorieta55 , limitatamente agli stati, alle  qualita'
  personali e ai  fatti  certificabili  o  attestabili  da  parte  di
  soggetti pubblici italiani56 . 
 
 -------- 
  53 Art. 42, commi 1 e 2 del DPR 394199. 
 
 -------- 
  54 Art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000. 
 
 -------- 
  55 Art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000. 
 
 -------- 
  56 Art. 3, commi 2 e 3 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000. 
 
1.1.3. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea non iscrivibili 
 
Soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi. 
  Agli stranieri non appartenenti  all'UE  regolarmente  soggiornanti
  sul territorio nazionale per periodi inferiori ai tre  mesi  (visto
  per turismo,  visita,  affari,  ecc.),  non  tenuti  all'iscrizione
  obbligatoria  ne'  iscrivibili  volontariamente  al  SSR,   vengono
  assicurate nelle strutture sanitarie tutte le prestazioni,  urgenti
  e di elezione. 
  Le cure urgenti (in regime ambulatoriale,  di  ricovero  o  di  day
  hospital) vengono prestate immediatamente; il pagamento avviene  al
  momento delle dimissioni del paziente. Le prestazioni sanitarie  di
  elezione vengono prestate previo pagamento delle relative  tariffe.
  Le tariffe  delle  prestazioni  sanitarie  sono  determinate  dalle
  Regioni e dalle Provincie Autonome57 . 
  Per le eventuali prestazioni d'urgenza rimaste insolute  gli  oneri
  sono a carico del Ministero dell'Interno; pertanto I'ASL, l'Azienda
  Ospedaliera o le strutture accreditate  devono  rivolgersi  per  il
  relativo   rimborso   delle   prestazioni   erogate,    all'Ufficio
  Territoriale del Governo territorialmente competente58 . 
  Rimangono salvi gli  accordi  internazionali  che  disciplinano  in
  regime di reciprocita' l'erogazione dell'assistenza  sanitaria59  .
  Coloro che rientrano nei  predetti  accordi  e  sono  portatori  di
  specifici formulari rilasciati dallo Stato d'appartenenza,  possono
  fruire dell'assistenza in forma diretta o nelle modalita'  previste
  in base al tipo di  modello  specifico  per  accordo  o  attraverso
  l'iscrizione al SSR e comunque  previo  pagamento  delle  quote  di
  partecipazione alla spesa a parita' di condizioni con  i  cittadini
  italiani. 
  I paesi con cui sussistono accordi internazionali sono i seguenti: 
  - Argentina 
  - Macedonia 
  - Australia 
  - Montenegro 
  - Brasile 
  - Serbia 
  - Bosnia-Erzegovina 
  - Repubblica di S. Marino 
  - Capo Verde (momentaneamente sospesa) 
  - Tunisia 
  - Croazia 
  - Citta' del Vaticano e Santa Sede 
  - Principato di' Monaco 
  Soggiornanti per cure mediche ai sensi dell'art. 36 del T.U.60 
  I soggiorni ai sensi dell'art. 36 del T.U. sono autorizzati in  tre
  differenti casi: 
  a) Ingresso per cure in Italia dietro pagamento dei relativi oneri. 
  Lo straniero non appartenente all'UE che intende sottoporsi a  cure
  mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal
  decreto  del  Ministro  degli  Affari   Esteri,   alla   competente
  rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo  permesso  di
  soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione: 
  - dichiarazione della struttura  sanitaria  prescelta,  pubblica  o
  privata accreditata, che indichi ii tipo di cura, la data di inizio
  e la durata presumibile  della  stessa,  la  durata  dell'eventuale
  degenza prevista, nel rispetto delle disposizioni in vigore per  la
  tutela dei dati personali; 
  -  attestazione  dell'avvenuto  deposito  di  una  somma  a  titolo
  cauzionale sulla  base  del  costo  presumibile  delle  prestazioni
  richieste.  Il  deposito  cauzionale,  in   euro   o   in   dollari
  statunitensi, dovra'  corrispondere  al  30  per  cento  del  costo
  complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovra' essere
  versato alla struttura prescelta; 
  - documentazione comprovante la disponibilita' in Italia di risorse
  sufficienti per l'integrale pagamento delle spese  sanitarie  e  di
  quelle di vitto e alloggio fuori dalla  struttura  sanitaria  e  il
  rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore; 
  - certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente
  nel rispetto delle disposizioni  in  materia  di  tutela  dei  dati
  personali. La  certificazione  rilasciata  all'estero  deve  essere
  corredata di traduzione in lingua italiana; 
  Il soggiorno per cure mediche non permette l'iscrizione al SSR e le
  prestazioni sanitarie sono a totale carico dell'utente61 . 
  b) Trasferimento per  cure  in  Italia  nell'ambito  di  interventi
  umanitari autorizzati dal Ministero della Salute di concerto con il
  Ministero degli Affari Esteri62 . 
  "Tale intervento si  concretizza  nell'autorizzazione  all'ingresso
  per cure in Italia,  da  parte  del  Ministero  della  Sanita',  di
  concerto  con  il  Ministero  degli  Affari  Esteri,  di  cittadini
  stranieri residenti in paesi privi di strutture sanitarie idonee ed
  adeguate.  L'individuazione  dei  soggetti  beneficiari   di   tale
  intervento rientra nell'ambito della discrezionalita' politica  dei
  due ministri. 
  lI  Ministero  della  Sanita',  sulla  base  della   documentazione
  acquisita, provvede ad individuare le strutture  che  si  ritengono
  idonee all'erogazione delle prestazioni  sanitarie  richieste  e  a
  rimborsare  direttamente,  alle  stesse  strutture,  l'onere  delle
  relative prestazioni sanitarie63 . 
  c) Trasferimento in Italia nell'ambito di programmi  di  intervento
  umanitario delle Regioni. 
  Ai sensi dell'art. 32, comma 15 della L. 27 dicembre, 1997  n.  449
  le Regioni, nell'ambito della quota del Fondo  Sanitario  Nazionale
  ad esse destinata, autorizzano, d'intesa  con  il  Ministero  della
  Sanita', le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e  gli
  IRCCS  ad  erogare   prestazioni   che   rientrino   in   programmi
  assistenziali,   approvati   dalle   regioni   stesse,   per   alta
  specializzazione a favore di: 
  - cittadini provenienti da Paesi extra IJE nei quali non esistono o
  non sono facilmente  accessibili  competenze  medico-specialistiche
  per il trattamento di specifiche gravi  patologie  e  non  sono  in
  vigore accordi di reciprocita' relativi all'assistenza sanitaria; 
  - cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente  non
  rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura,
  gli accordi  eventualmente  esistenti  con  il  Servizio  sanitario
  nazionale per l'assistenza sanitaria. 
 
 -------- 
  57 Art. 8, commi 5 e 7 del D Lgs. n. 502 del 30 del dicembre 1992 e
 successive modifiche. 
 
 -------- 
  58 Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000. 
 
 -------- 
  59 Art. 35, comma 2 del T.U. 
 
 -------- 
  60 Il permesso di soggiorno per "cure mediche" rilasciato ai  sensi
 ai sensi dell'art. 36 del T.  U.:  Ingresso  e  soggiorno  per  cure
 mediche non da' diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR. La spesa
 per le cure erogate e' sostenuta dallo stesso paziente o ricade  sul
 Fondo Sanitario Nazionale  o  Regionale  nell'ambito  di  interventi
 umanitari del Ministero della Salute o delle Regioni. 
 
 -------- 
  61 N.B. Si sottolinea che la donna in stato  di  gravidanza  ed  il
 padre del bambino sino ai  sei  mesi  successivi  alla  nascita  del
 figlio cui provvedono, hanno diritto al permesso  di  soggiorno  per
 motivi di salute/umanitari con iscrizione obbligatoria al SSR e  non
 per cure mediche. Analogamente  dicasi  per  individui  non  espulsi
 dallo Stato per gravi motivi sanitari 
 
 -------- 
  62 Art. 12, comma  2,  lettera  c)  del  D.Lgs.  502/92  cosi  come
 modificato da D.Lgs. 517/93. 
 
 -------- 
  63 Circ Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000. 
 
1.2. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea senza permesso  di
soggiorno (Stranieri temporaneamente Presenti - STP) 
 
  Gli Stranieri Temporaneamente Presenti, STP, sono coloro  che,  non
  essendo in regola con il permesso di soggiorno, non sono  di  norma
  iscrivibili al SSR. 
  Per costoro la legge64 prevede: 
  "Agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso  e
  al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed  accreditati,
  le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque ESSENZIALI,
  ancorche' continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi  i
  programmi  di  medicina  preventiva  a  salvaguardia  della  salute
  individuale e collettiva". 
  Sono in particolare garantiti: 
  a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita'
  di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle  leggi  29
  luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e  del  decreto  del
  Ministro della Sanita' 6  marzo  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
  Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento con  i
  cittadini italiani; 
  b)  la  tutela  della  salute  del  minore  in   esecuzione   della
  Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 198965 ; 
  c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi
  di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; 
  d) gli interventi di profilassi internazionale; 
  e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
  eventuale bonifica dei relativi focolai; 
  f)   cura,   prevenzione   e   riabilitazione   in    materia    di
  tossicodipendenza66 . 
  Cure Urgenti: cure che non possono essere differite senza  pericolo
  per la vita o danno per la salute della persona. 
  Cure   Essenziali:   Prestazioni    sanitarie,    diagnostiche    e
  terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato  e
  nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore
  danno  alla   salute   o   rischi   per   la   vita   (complicanze,
  cronicizzazioni  o  aggravamenti)67  Cure  Essenziali:  Prestazioni
  sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative  a  patologie  non
  pericolose nell'immediato e nel breve termine,  ma  che  nel  tempo
  potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi  per  la
  vita   (complicanze,   cronicizzazioni   o   aggravamenti)68   Cure
  Essenziali: Prestazioni  sanitarie,  diagnostiche  e  terapeutiche,
  relative a patologie non  pericolose  nell'immediato  e  nel  breve
  termine, ma che nel tempo  potrebbero  determinare  maggiore  danno
  alla salute o rischi per la vita  (complicanze,  cronicizzazioni  o
  aggravamenti)69 
  E' stato,  altresi',  affermato  dalla  legge  il  principio  della
  continuita'  delle  cure  urgenti  ed  essenziali,  nel  senso   di
  assicurare  all'infermo  il  ciclo  terapeutico   e   riabilitativo
  completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento  morboso70
  . 
  Ai fini dei trapianti, compreso  il  trapianto  di  midollo  osseo,
  considerati terapie essenziali, lo straniero  STP  e'  trattato  al
  pari del cittadino italiano. 
  Le modalita' di ricovero nelle strutture ospedaliere italiane  sono
  analoghe  a  quelle  per  gli  italiani  (urgenti  se   necessario,
  programmate, ordinarie e in day hospital). 
  Per quanto riguarda  le  modalita'  di  erogazione  dell'assistenza
  sanitaria di base, il DPR  394/99,  delega  alle  regioni  italiane
  l'organizzazione dei servizi sanitari, ovvero la definizione di chi
  deve fornire l'assistenza sanitaria di base71 : 
  "le regioni individuano le modalita' piu' opportune  per  garantire
  le cure essenziali  e  continuative,  che  possono  essere  erogate
  nell'ambito delle strutture della medicina  del  territorio  o  nei
  presidi sanitari accreditati, strutture in forma  poiiambulatoriale
  od ospedaliera, eventualmente in collaborazione  con  organismi  di
  volontariato   aventi   esperienza    specifica.    Tali    ipotesi
  organizzative,  in  quanto  funzionanti  come  strutture  di  primo
  livello,  dovranno  comunque  prevedere  l'accesso  diretto   senza
  prenotazione ne' impegnativa".72 
  Ne deriva che per garantire l'assistenza essenziale le Regioni e le
  P.A. possono prevedere l'assegnazione al MMG e al PLS. 
  Per gli immigrati non  in  regola  con  il  permesso  di  soggiorno
  occorre far  riferimento  anche  alla  risoluzione  del  Parlamento
  europeo dell'e febbraio 201173 . 
 
 -------- 
  64 Art. 35, comma 3 del T.U. 
 
 -------- 
  65 ratificata e resa esecutiva ai sensi della  L.  n.  176  del  27
 maggio 1991. 
 
 -------- 
  66  Testo  Unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina   degli
 stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura    e
 riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, emanate  con
 DPR n. 309 del 9 ottobre 1990 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 255  del  31
 ottobre 1990) e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 -------- 
  67 Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000. 
 
 -------- 
  68  Circ.  Ministero  della  Salute  n.  5  del  24   marzo   2000:
 l'individuazione delle cure essenziali e'  di  esclusiva  competenza
 del Ministero della Salute e l'accertamento dell'essenzialita' della
 prestazione,  come  per   l'urgenza,   rientra   nell'ambito   della
 responsabilita' del medico". 
 
 -------- 
  69 Per l'assistenza protesica che rientra nei LEA, le Regioni  sono
 tenute  ad  individuare  i  percorsi  piu'  idonei  per  fornire  le
 prestazioni necessarie 
 Si segnala che  le  Regioni  Lazio,  Piemonte  hanno  ricompreso  le
 suddette prestazioni di assistenza protesica tra le cure  essenziali
 con apposite deliberazioni, cosi come previsto dal DPCM 29  novembre
 2001 - Conferenza Stato-Regioni 8 agosto 2001. 
 
 -------- 
  70 Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000. 
 
 -------- 
  71 Art. 43, comma 8 del DPR 394/99. 
 
 -------- 
  72 Ad oggi sono 13 le Regioni e P.A. che hanno emanato  indicazioni
 alle proprie ASL per l'organizzazione dell'assistenza sanitaria agli
 STP secondo quanto previsto dal DPR  39411999  ("Indagine  nazionale
 Immigrati e servizi sanitari in  Italia:  le  risposte  dei  sistemi
 sanitari regionali" a cura dell'Osservatorio Diseguaglianze  Marche,
 anno 2008, (http://ods.ars,marcheit) e sono 5 le regioni e 1 P.A. ad
 assicurare, seppur in modo  diversificato,  il  medico  di  medicina
 generale e/o il pediatra di libera scelta (ricerca: 'La tutela della
 salute degli immigrati nelle politiche locali, 2010 a cura dell'Area
 Sanitaria   della   Caritas   di   Roma,(   http://vvww.caritasroma.
 ittwp-content/uploads/2010/09/DI RITTO ALLA SALUTE.pdf) 
 
 -------- 
  73 Risoluzione A7-0032/2011. Il Parlamento europeo invita gli Stati
 membri "ad assicurare che i gruppi  piu'  vulnerabili,  compresi  i'
 migranti sprovvisti di documenti, abbiano diritto e possano di fatto
 beneficiare della parita' di accesso al  sistema  sanitario"  (punto
 5), "a garantire che tutte le  donne  in  gravidanza  e  i  bambini,
 indipendentemente dal loro status, abbiano diritto  alla  protezione
 sociale quale definita nella loro legislazione nazionale, e di fatto
 la ricevano" (punto 22). 
 
1.2.1 Codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) 
 
L'assistenza  sanitaria  nei  confronti  degli  stranieri  privi   di
permesso di soggiorno viene erogata  attraverso  il  rilascio  di  un
tesserino   con   codice   regionale   individuale   STP   (Straniero
Temporaneamente Presente) che identifica  l'assistito  per  tutte  le
prestazioni   erogabili   con    finalita'    prescrittive    e    di
rendicontazione. 
Il codice  STP  puo'  essere  rilasciato  dalle  ASL,  dalle  Aziende
Ospedaliere, dai Policlinici Universitari e dagli IRCCS. 
Il codice STP e' un codice identificativo composto da 16 caratteri: 
- tre caratteri costituiti dalla sigla STP 
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione 
- tre  caratteri  costituiti  dal  codice  ISTAT  relativo  alla  ASL
(Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice 
- sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del
rilascio 
Esso viene attribuito  in  occasione  della  prima  erogazione  delle
prestazioni  qualora  lo  straniero  che  ricorra  alle   prestazioni
sanitarie non ne sia in possesso o puo'  altresi'  essere  rilasciato
preventivamente  al  fine  di  facilitare  l'accesso  alle  cure,  in
particolare ai programmi di prevenzione. 
Il codice STP viene rilasciato allo straniero privo  di  permesso  di
soggiorno a seguito di una dichiarazione dei propri dati anagrafici e
di una dichiarazione di indigenza (vedi allegato) e viene  utilizzato
per ricevere  le  prestazioni  sanitarie  essenziali  a  parita'  di'
condizioni con il cittadino italiano per quanto riguarda le quote  di
partecipazione alla spesa (ticket). 
Validita' e durata del codice STP 
  Il codice STP ha validita'  su  tutto  il  territorio  nazionale  e
  durata di 6 mesi74 . 
  E' rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio
  nazionale. 
  Documenti richiesti per il rilascio del codice STP 
  Le informazioni richieste dalla  ASU  struttura  sanitaria  per  il
  rilascio del codice STP sono: 
  - nome, cognome, sesso, data di nascita, nazionalita'. 
  Qualora non fosse possibile esibire un documento  di  identita'  e'
  sufficiente   la   registrazione    delle    generalita'    fornite
  dall'assistito75 . 
  I dati registrati dalla ASL/struttura sanitaria sono riservati76  e
  possono essere comunicati solo su richiesta  ufficiale  scritta  da
  parte dell'autorita' giudiziaria. 
  Utilizzo del codice STP 
  Il codice STP deve essere utilizzato per: 
  - la prescrizione su ricettario regionale di prestazioni  sanitarie
  (esami clinico-strumentali, visite specialistiche), 
  - la prescrizione di farmaci erogabili, a parita' di condizioni  di
  partecipazione alla spesa con cittadini italiani,  da  parte  delle
  farmacie convenzionate, 
  - la rendicontazione,  ai  fini  del  rimborso,  delle  prestazioni
  erogate dalle strutture accreditate del SSR. 
  Partecipazione alla spesa (Ticket) 
  Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri77  a  carico  dei
  richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione  alla  spesa  a
  parita' coni cittadini italiani. 
  Lo straniero STP e' esonerato dalla quota  di  partecipazione  alla
  spesa (ticket), in analogia con il cittadino italiano,  per  quanto
  concerne78 ,79 
  - le prestazioni sanitarie di primo  livello,  ad  accesso  diretto
  senza prenotazione e  impegnativa;  (quali  ad  esempio  quelle  di
  medicina generale, SERT, DSM, Consultori Familiari); 
  - le prestazione di  urgenza  erogate  presso  il  Pronto  Soccorso
  secondo i criteri  di  esenzione  gia'  definiti  per  i  cittadini
  italiani; 
  -  le  prestazioni  erogate  a  tutela  della  gravidanza  e  della
  maternita'; 
  -  le  prestazioni   di   prevenzione   erogabili   attraverso   le
  articolazioni territoriali del Dipartimento di  Prevenzione  (piano
  nazionale e regionale dei vaccini, screening, prevenzione HIV80 ); 
  - le prestazioni erogabili in esenzione,  secondo  i  criteri  e  i
  limiti previsti dalla normativa in atto peri cittadini italiani, in
  presenza di patologie croniche, patologie rare e stati  invalidanti
  (con conseguente rilascio di Attestato di esenzione); 
  - eta'/condizione anagrafica (inferiore ai  6  o  superiore  ai  65
  anni), alle stesse condizioni con cittadini italiani. 
  Per tutte le  altre  situazioni  (prestazioni  di  II  livello,  di
  diagnosi e cura,  medicina  riabilitativa  e  preventiva,  alimenti
  speciali, presidi specifici...) si applicano le condizioni previste
  per il cittadino italiano. 
  Qualora il cittadino straniero privo di permesso di soggiorno ed in
  possesso del codice STP, non  avesse  risorse  sufficienti  per  il
  pagamento del ticket, e' possibile applicare, a seguito di una  sua
  dichiarazione (allegato), ii codice di  esenzione  XI:11  che  vale
  esclusivamente per la specifica prestazione effettuata81 . 
  Oneri delle cure erogate e rendicontazione 
  Gli oneri per le prestazioni sanitarie essenziali  erogate82  ,  ai
  soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote
  di partecipazione alla spesa  eventualmente  non  versate,  sono  a
  carico della ASL territorialmente competente per il luogo in cui le
  prestazioni  vengono  erogate83  che  avra'   cura,   pertanto   di
  richiedere: 
  1) al Ministero dell'interno il rimborso relativo  all'onere  delle
  prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, per malattia
  ed infortunio,  e  cioe'  quelle  urgenti  erogate  tramite  pronto
  soccorso e quelle essenziali, ancorche'  continuative,  erogate  in
  regime di ricovero, compreso il ricovero diurno (day  hospital),  o
  in via ambulatoriale84 ; 
  2) alla Regione il rimborso relativo all'onere delle prestazioni di
  cui al comma 3 dell'art 35 del T.U, punti a - f (pag. 28). 
  Le procedure di rimborso da  inoltrare  al  Ministero  dell'interno
  tramite la Prefettura vanno effettuate in forma  anonima,  mediante
  il codice STP,  con  l'indicazione  della  diagnosi,  del  tipo  di
  prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso85 . 
  Divieto di segnalazione 
  L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non  in
  regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di
  segnalazione all'Autorita86 ,87 
  Si segnala anche che Ministero dell'Interno ha chiarito che "per lo
  svolgimento delle attivita' riguardanti le dichiarazioni di nascita
  e di riconoscimento di filiazione  (registro  nascita  dello  stato
  civile) non devono essere esibiti documenti interenti il soggiorno,
  trattandosi di  dichiarazioni  rese  anche  a  tutela  del  minore,
  nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto"88
  . 
 
 -------- 
  74 Si auspica un periodo piu' lungo come  ha  disposto  la  Regione
 Veneto che ha indicato, da tempo,  come  periodo  di  validita'  dei
 Codice STP 12 mesi rinnovabili. 
 
 -------- 
  75 Circ. Ministero della  Salute  n.  5  del  24  marzo  2000:  "la
 struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere anche in assenza di
 documenti d'identita' alla registrazione delle  generalita'  fornite
 dall'assistito, non solo perche' il beneficiario  delle  prestazioni
 non puo', in linea di principio, rimanere anonimo, ma anche ai  fini
 degli adempimenti dell'ari 4 del DPR 394199 e della  rilevazione  di
 casi  di  malattie  infettive  e  diffusive  soggette   a   notifica
 obbligatoria". 
 
 -------- 
  76 D.Lgs.n. 196  del  30  giugno  2003  e  successive  modifiche  e
 integrazioni 
 
 -------- 
  77 Cioe' il costo complessivo della prestazione o del ricovero. 
 
 -------- 
  78 Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000. 
 
 -------- 
  79  Nella  Regione  Puglia  gli   STP,   avendo   sottoscritto   la
 Dichiarazione di indigenza sono equiparati ai cittadini italiani che
 dichiarano  condizioni  economiche  minime  per  cui   e'   prevista
 l'esenzione per i cittadini residenti. (DGR n. 1501, 1 agosto  2008:
 "Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Modifica alla
 delibera di DGR n. 1198 del 6 agosto 2005 e s.m.e i,"  -  pubblicata
 sul BURP n. 127 del 14 agosto 2008) 
 
 -------- 
  80 D.M. n.1 febbraio, 1991. 
 
 -------- 
  81 Allegato "Disciplinare tecnico della ricetta SSN e  SASN",  D.M.
 del 17 marzo 2008. 
 
 -------- 
  82 Art. 35, comma 3 del T.U., punti a - f pag. 28 
 
 -------- 
  83 Art. 43, comma 4 del DPR 394/99. 
 
 -------- 
  84 Ai sensi del DPCM del 29 novembre 2011 e  succ.  le  prestazioni
 essenziali sono comprese in tre grandi aree: 
 assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, tra
 cui profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e programmi di
 diagnosi precoce, medicina legale; 
 assistenza distrettuale tra cui attivita' e  i  servizi  sanitari  e
 sociosanitari diffusi sul territorio (medicina di  base,  assistenza
 farmaceutica, specialistica  e  diagnostica  ambulatoriale,  servizi
 domiciliare  agli  anziani  e  ai  malati  gravi,  consultori,  case
 famiglia e comunita' terapeutiche); 
 assistenza ospedaliera: pronto  soccorso,  ricovero  ordinario,  day
 hospital,   assistenza   in   strutture   per   la    lungo-degenza,
 riabilitazione. 
 
 -------- 
  85 Art. 43, comma 5 del DPR n. 394/1999. 
 
 -------- 
  86 Al sensi  del  comma  5  dell'art.  35  del  T.  l'accesso  alle
 strutture sanitarie da parte dello straniero non in  regola  con  le
 norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo  di  segnalazione
 alle autorita' di pubblica  sicurezza,  salvo  i  casi  in  cui  sia
 obbligatorio il referto a parita' di  condizioni  con  ii  cittadino
 italiano. 
 La Legge 94/2009 non solo non ha modificato tale norma,  ma  con  la
 modifica l'articolo 6, comma 2 del T.U. sottolinea  la  specificita'
 ed eccezionalita' dell'articolo 35 del T.U. stesso: 'Fatta eccezione
 per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive  e  ricreative  a
 carattere  temporaneo,  per   quelli   inerenti   all'accesso   alle
 prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli  attinenti
 alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti  inerenti  al
 soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli
 uffici della  pubblica  amministrazione  ai  fini  del  rilascio  di
 licenze,  autorizzazioni,  iscrizioni  ed  altri  provvedimenti   di
 interesse dello straniero comunque denominati". 
 
 -------- 
  87 Circ. Min. dell'interno n. 12,  prot,  780/A7  del  27  novembre
 2009. 
 
 -------- 
  88 Circ. Min. dell'Interno n. 19 del 7 agosto 2009. 
 
2. Cittadini comunitari 
 
2.1. iscrizione obbligatoria 
 
2.2. contratto di assicurazione sanitaria e iscrizione volontaria 
 
2.3.  TEAM  e  attestazioni  di  diritto  rilasciate  da  istituzioni
comunitarie 
 
2.4.  soggiornanti  indigenti,  senza  TEAM,  senza  attestazione  di
diritto di soggiorno, senza requisiti  per  l'iscrizione  al  SSR,  -
Codice ENI - 
 
Gli Stati membri dell' Unione Europea (UE) sono 27  (dal  1°  gennaio
2007): 
Austria (AT) 
Belgio (BE) 
Bulgaria (BU) 
Cipro (CV) 
Danimarca (DK) 
Estonia (EE) 
Finlandia (FI) 
Francia (FR) 
Germania (DE) 
Grecia (EL) 
Irlanda (IE) 
Italia (IT) 
Lettonia (LV) 
Lituania (LT) 
Lussemburgo (LU) 
Malta (MT) 
Paesi Bassi - Olanda (NL) 
Polonia (PL) 
Portogallo (PT) 
Regno Unito (UK) 
Repubblica Ceca (CZ) 
Repubblica Slovacca (SK) 
Romania (RO) 
Slovenia (SI) 
Spagna (ES) Svezia (SE) 
Ungheria (HU) 
Stati che appartengono allo  Spazio  Economico  Europeo  (S.E.E.)  ed
hanno aderito ai Regolamenti Comunitari 
Norvegia (NO) 
Liechtenstein (LI) 
Islanda (IS) 
I  cittadini  della  Svizzera  (CH)  sono  equiparati  ai   cittadini
dell'Unione Europea. 
  Principali riferimenti normativi: 
  • Regolamento 1408/1971  (attualmente  valido  unicamente  per  gli
  Stati SEE, Svizzera e cittadini extracomunitari) 
  • Regolamento CE 574/1972 (attualmente valido  unicamente  per  gli
  Stati SEE, Svizzera e cittadini extracomunitari) 
  • Direttiva 2004/38/CE "Diritto dei  cittadini  dell'Unione  e  dei
  loro familiari  di  circolare  e  di  soggiornare  liberamente  nel
  territorio degli Stati membri" dei 29 aprile 2004 
  • D.Lgs. n. 30/2007 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa
  al diritto dei  cittadini  dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di
  circolare e di soggiornare liberamente nel territorio  degli  Stati
  membri" dei 6 febbraio 2007 
  •  Guida  ad  una  migliore  trasposizione  ed  applicazione  della
  direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini  dell'unione
  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  soggiornare  liberamente
  all'interno del territorio degli Stati membri. Commissione  Europea
  n. 313 del 2 luglio 2009 
  • Regolamento (CE) n.  987/2009  che  stabilisce  le  modalita'  di
  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.   883/2004   relativo   al
  coordinamento dei sistemi di sicurezza  sociale  del  16  settembre
  2009 
  • Regolamento CE n. 988/2009 che  modifica  il  regolamento  CE  n.
  883/2004 
  • Regolamento UE 1231/2010 che estende i Regolamenti CE n. 883/2004
  e CE n.  987/2009  ai  cittadini  dei  Paesi  terzi  che  risiedono
  legalmente nel territorio degli  Stati  membri  (ad  esclusione  di
  Regno Unito e Danimarca89 ) 
 
 -------- 
  89 Regolamento CE 1231/2010, considerando (18) e (19) 
 
  Circolari e note ministeriali 
  • Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 6 aprile 2007 
  • Circolare del Ministero dell'Interno n. 39 del 18 luglio 2007 
  • Circolare del Ministero dell'Interno n. 45 del 8 agosto 2007 
  • Circolare del Ministero dell'Interno n. 18 dei 21 luglio 2009 
  • Nota del Ministero della Salute  DG  RUER1/11/12712/1.3.b  del  3
  agosto 2007 
  • Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/3152-P/1.3.b/1 del 19
  febbraio 2008 
  • Nota del Ministero della Salute DG RUERI/11/15645-P del 24 luglio
  2009 
  • Nota del Ministero della Salute DG RUER1/11/005846-P/1.3.b/1  del
  30 marzo 2010 
  • Nota del Ministero della Salute  DG  RUERI/11/  7656-  P  del  28
  aprile 2010 
  • Nota del Ministero della Salute  DG  RUER1/11/  7672-  P  del  29
  aprile 2010 
  • Nota del Ministero della Salute  DG  RUER1/11/  9004-  P  del  18
  maggio 2010 
  • Nota del Ministero della Salute DG RUERI/11/10437-P del 11 giugno
  2010 
  • Nota del Ministero della Salute DG  RUER1/11/12647-P11.3.b/1  del
  20 luglio 2010 
  • Circolare Ministero della Salute DG RUERINI/1.3.b-b/12881 del  22
  luglio 2010 
  • Circolare Ministero  della  Salute  DG  RUERI/11/13254-P  del  28
  luglio 2010 
  • Circolare Ministero  della  Salute  DG  RUER1/11/18839-P  del  12
  ottobre 2010 
  • Nota del Ministero della  Salute  DG  RUERIA/1/13ba/1192  del  13
  gennaio 2011 
  • Nota del Ministero della Salute DG PROG S/ 3020  /1.3.b/1  del  7
  febbraio 2012 
  • Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 7257  /1.3.b/1  del  19
  marzo 2012 
  • Nota dei Ministero della Salute DG PROGS/ 7366  /1.3.b/1  del  20
  marzo 2012 
  • Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 852511.3.  b/1  del  30
  marzo 2012 
  • Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 11841  /13.b/1  del  10
  maggio 2012 
  • Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 17416 /I.3.b/1  del  11
  luglio 2012 
  • Nota del Ministero della Salute  DG  PROGS/26053/1.3.b/1  del  19
  ottobre 2012 
  A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007, che
  recepisce la Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
  dell'Unione e dei loro familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
  liberamente  nel  territorio  degli  Stati  membri,   i   cittadini
  dell'Unione Europea non sono piu' tenuti a richiedere alcun  titolo
  di soggiorno presso le Questure. 
  Il cittadino comunitario, in possesso dei requisiti che determinano
  il diritto di soggiorno per  periodi  superiori  ai  tre  mesi,  e'
  tenuto a provvedere all'iscrizione all'anagrafe  della  popolazione
  residente (o in casi specifici  allo  schedario  della  popolazione
  temporanea)90 . 
 
 -------- 
  90 Si applica la L. n. 1228 del 24 dicembre 1954 ed il DPR  n.  223
 del  30  maggio  1989  (Regolamento  anagrafico  della   popolazione
 residente). 
 
2.1. Iscrizione obbligatoria 
 
  Per  soggiorni  di  durata  superiore  a  tre  mesi  il   cittadino
  comunitario sara' iscritto,  unitamente  ai  familiari  (anche  non
  cittadini dell'Unione), al SSR, a  parita'  di  trattamento  con  i
  cittadini italiani residenti in Italia, nei seguenti casi91 : 
  1) lavoratori subordinati, o autonomi nello Stato: 
  - iscrizione al SSR a tempo indeterminato se il rapporto di  lavoro
  e' a tempo indeterminato, sia esso subordinato o autonomo (forma di
  verifica   annuale   della   persistenza    dei    requisiti    per
  l'iscrizione)92 
  - iscrizione al SSR per la durata del  rapporto  di  lavoro  se  il
  rapporto di lavoro e' a  tempo  determinato  inferiore  all'anno  o
  rinnovabile di anno in anno fino alla scadenza del  contratto,  ivi
  compreso quello stagionale; in particolare, per i  soli  lavoratori
  stagionali, l'iscrizione puo' essere effettuata anche  per  periodi
  inferiori a 3 mesi. 
  2) familiari93 , anche non cittadini dell'Unione94 , di  lavoratori
  subordinati o autonomi nello Stato: 
  - iscrizione al SSR di pari durata  dell'iscrizione  del  familiare
  lavoratore 
  3) familiari a carico di cittadino italiano iscritto: -  iscrizione
  al SSR a tempo indeterminato 
  4)  residenti   in   possesso   di   "attestazione   di   soggiorno
  permanente"95 maturato dopo cinque anni di residenza  in  Italia  e
  loro familiari che abbiano maturato individualmente il diritto  di'
  soggiorno permanente (l'unica eccezione riguarda i figli minori che
  vengono inseriti nello stesso  attestato  in  quanto  tale  diritto
  discende dal genitore): 
  - iscrizione al SSR a tempo indeterminato e senza  la  verifica  di
  ulteriori requisiti 
  5)  disoccupati  (gia'  lavoratori  subordinati  o   autonomi   nel
  territorio nazionale96 e loro familiari) se: 
  a) stato di'  disoccupazione  involontaria  debitamente  comprovata
  dopo aver esercitato un'attivita' lavorativa per oltre un anno  nel
  territorio nazionale ed iscritti presso il Centro per  l'Impiego  e
  che  abbiano  reso  la  dichiarazione   che   attesti   l'immediata
  disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa97 : 
  - iscrizione al SSR sino a che permane lo stato  di  disoccupazione
  (forma di verifica annuale  della  persistenza  dei  requisiti  per
  l'iscrizione); 
  b) in stato di' disoccupazione involontaria debitamente  comprovata
  sopraggiunta  durante  i  primi  dodici  mesi  di   soggiorno   nel
  territorio nazionale, iscritti presso il Centro per l'impiego e che
  abbiano   reso   la   dichiarazione   che    attesti    l'immediata
  disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa98 : 
  - iscrizione al SSR per un anno dalla data di disoccupazione; 
  6) seguono un corso di formazione professionale. Salvo il  caso  di
  disoccupazione involontaria, la  conservazione  della  qualita'  di
  lavoratore subordinato presuppone che esista  un  collegamento  tra
  l'attivita' professionale precedentemente  svolta  e  il  corso  di
  formazione seguito: 
  - iscrizione al SSR per la durata del corso di formazione; 
  7) titolari dei formulari comunitari  E106/S1,  E109/S1  (ex  E37),
  E120/S1, E121/S1 (ex E 33), SED 07299 
  - iscrizione al SSR per la  durata  della  validita'  indicata  nel
  formulario. La descrizione  piu'  dettagliata  e'  riportata  nella
  parte dei formulari; 
  8) vittime di tratta o riduzione in schiavitu' ammesse a  programmi
  di protezione sociale100 ; 
  - l'iscrizione al SSR viene formalizzata a seguito di presentazione
  della documentazione ed e' valida per tutta la durata del programma
  di assistenza; 
  9) gia' lavoratore subordinato o autonomo, temporaneamente  inabile
  a seguito di malattia o infortunio 
  - mantiene l'iscrizione finche' perdura  lo  stato  di  malattia  o
  infortunio, indipendentemente  dal  tipo  di  contratto  di  lavoro
  (dipendente o autonomo); 
  10) iscritto alle liste di mobilita' 
  - mantiene l'iscrizione finche' perdura il periodo di mobilita101 ; 
  11) detenuti negli istituti penitenziari  per  adulti  e  minori  e
  internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in  semiliberta',
  sottoposti a misure alternative alla pena 
  - iscrizione finche' perdura le penal102 ; 
  12) genitori dell'UE di minori italiani, in ottemperanza alla Legge
  176 del 27 
  maggio 1991 "Ratifica della convenzione sui diritti del  fanciullo,
  fatta a New York il 20 novembre 1989": 
  - con iscrizione rinnovata ogni anno. 
  13) minori affidati a istituti o a famiglie 
  In presenza dei requisiti suddetti che danno diritto all'iscrizione
  obbligatoria al SSR, i cittadini dell'Unione  possono  formalizzare
  detta iscrizione indipendentemente dalla residenza in Italia  o  in
  altro stato membro. 
 
 -------- 
  91 Circ. Min.  della  Salute  Prot.  DGRUERI/11/12712/1.3.b  del  3
 agosto 2007. 
 
 -------- 
  92 Alcune Regioni hanno dato indicazione di iscrizione  con  durata
 annuale per i primi cinque anni o attuano forme  di  verifica  della
 persistenza dei requisiti per l'iscrizione. 
 
 -------- 
  93 Art. 2 del D. Lgs. n. 30/2007: per 'familiare" si' intende: 
 1) il coniuge; 
 2) il partner che  abbia  contratto  con  il  cittadino  dell'Unione
 un'unione registrata sulla base  della  legislazione  di  uno  Stato
 membro,  qualora  la  legislazione  dello  Stato  membro   ospitante
 equipari l'unione registrata al  matrimonio  e  nel  rispetto  delle
 condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro
 ospitante 
 3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o  a  carico  e
 quelli del coniuge o partner; 
 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge di cui  alla
 lettera b). 
 
 -------- 
  94 Art. 10 del D.Lgs n. 30/2007: i  familiari  non  comunitari  di'
 cittadino  dell'Unione  richiedono  alla  Questura  competente   per
 territorio di residenza la Carta di Soggiorno  di  familiare  di  un
 cittadino dell'Unione (che diventa permanente dopo 5 anni). 
 Si ricorda che gli extra-comunitari possono  avere  il  permesso  di
 soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo"  (pds  CESLP),
 precedentemente definito "carta di soggiorno", ai sensi  dell'ari  9
 del TU e dell'art. 16, comma 2 del DPR n. 394/1999, (come modificato
 dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 3 dell'8 gennaio 2007)  che  e'
 un  titolo  di  soggiorno  a  tempo  indeterminato  e  da'   diritto
 all'iscrizione ai SSN a tempo indeterminato. 
 
 -------- 
  95 Art. 14 del D.Lgs. n.30/2007: "li cittadino dell'Unione  che  ha
 soggiornato legalmente ed in via continuativa per  cinque  anni  nel
 territorio  nazionale  ha  diritto  al  soggiorno   permanente   non
 subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13."
 . 
 Art.  17  del  D.  Lgs.  n.30/2007:  "Ai  familiari  del   cittadino
 comunitario  non  aventi  la  cittadinanza  di  uno   Stato   membro
 dell'Unione europea, che abbiano maturato il  diritto  di  soggiorno
 permanente, la Questura rilascia una Carta di  soggiorno  permanente
 per familiari di cittadini europei." 
 Vedere anche art. 15  del  D.  Lgs.  n.  30/2007:  le  deroghe  alle
 disposizioni relative al diritto di soggiorno  permanente  che  puo'
 essere acquisito/maturato prima del periodo continuativo  di  cinque
 anni di' soggiorno, alle condizioni ivi descritte. 
 
 -------- 
  96 Con l'art. 7, comma 3 del D.Lgs, n. 30/2007 vengono definite  le
 condizioni per le quali il cittadino  dell'Unione,  gia'  lavoratore
 subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il proprio
 status  di  "lavoratore  subordinato  o  autonomo  nello  stato"   e
 conseguentemente il diritto all'iscrizione al SSR. 
 
 -------- 
  97 Art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 181 del 21 aprile 2000, cosi'  come
 sostituito dall'articolo 3 del D.Lgs n 297 del 19 dicembre 2002. 
 
 -------- 
  98 di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs n. 181 del  21  aprile
 2000, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del D.Lgs 19 n. 297  del
 19 dicembre 2002. 
 
 -------- 
  99 Per la descrizione dei formulari si rimanda al punto 2.3.2 
 
 -------- 
  100 Art. 6, comma 4 della L.  n.  17  del  26  febbraio  2007:  "Le
 disposizioni  del  presente  articolo  si'  applicano,   in   quanto
 compatibili, anche ai cittadini  di  Stati  membri  dell'UE  che  si
 trovano in una situazione di gravita' ed attualita' di pericolo". 
 
 -------- 
  101 Art. 15, comma 3 del D. Lgs. n. 30/2007 
 
 -------- 
  102 Art. 1 del D.Lgs n. 230 del 22  giugno  1999,  "Riordino  della
 medicina penitenziaria a  norma  dell'articolo  5,  della  legge  30
 novembre 1998, n. 419", commi 5 e  6:  "Sono  iscritti  al  Servizio
 sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo  in  cui
 sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti
 hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto
 ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo  di  permesso
 di soggiorno in Italia. I detenuti e gli internati sono esclusi  dal
 sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni  sanitarie
 erogate dal Servizio sanitario nazionale". 
 Per le prestazioni erogate  a  favore  dei  detenuti  ed  internati,
 indipendentemente  dalla  nazionalita',  si  applica  il  codice  di
 esenzione F01. 
 
2.2. Contratto di assicurazione sanitaria e iscrizione volontaria 
 
  L'assicurazione sanitaria riguarda particolari gruppi di  cittadini
  dell'Unione che hanno la residenza  o  il  soggiorno  in  Italia  e
  risultano privi di copertura sanitaria  a  carico  dello  Stato  di
  provenienza  ai  sensi  dei  regolamenti  comunitari  di  sicurezza
  sociale, cioe' che non esibiscano attestati di diritto  (Modelli  E
  106/S1, E 120/S1, E 121/S1, E 109/S1, SED 072,  TEAM),  oppure  che
  non abbiano diritto all'iscrizione obbligatoria. 
  Il cittadino  dell'UE,  infatti,  ha  diritto  di  soggiornare  nel
  territorio nazionale  per  periodi  superiori  a  tre  mesi,  anche
  qualoral103 : 
  • disponga per se' stesso e  per  i  propri  familiari  di  risorse
  economiche sufficienti104 , per non diventare  un  onere  a  carico
  dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno
  e di un contratto di assicurazione sanitaria, (in  attuazione  alla
  normativa  vigente105  e  con  le  caratteristiche   riportate   di
  seguito),  privata  o  pubblica  che  copra  tutti  i  rischi   nel
  territorio nazionale; 
  • sia iscritto presso un istituto pubblico o  privato  riconosciuto
  per seguirvi come attivita' principale  un  corso  di  studi  o  di
  formazione professionale e dispone, per se' stesso e per  i  propri
  familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare  un
  onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante  il  suo
  periodo di' soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione  o
  con altra idonea documentazione e di un contratto di  assicurazione
  sanitaria  privata  o  pubblica  che  copra  tutti  i  rischi   nel
  territorio nazionale. 
  Questi cittadini devono essere  iscritti  nelle  anagrafi  comunali
  (iscrizione anagrafica come  residenti  oppure,  nei  casi  in  cui
  mantengono la residenza in altro Stato UE,  nello  schedario  della
  popolazione temporanea). 
  ll  contratto  di   assicurazione   sanitaria   non   da'   diritto
  all'iscrizione al SSR. Il contratto di' assicurazione privata, deve
  avere i seguenti requisiti106 : 
  - essere valida in Italia, 
  - coprire tutti i rischi nello Stato membro ospitante107 ; 
  - avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e della
  scadenza, 
  - indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela, 
  - indicare le modalita' e le formalita' da seguire per la richiesta
  del rimborso. 
  Inoltre, viene richiamata la necessita' che l'interessato  presenti
  una traduzione in italiano della polizza assicurativa. 
  In alternativa al contratto di assicurazione sanitaria i  cittadini
  dell'Unione che hanno la residenza  anagrafica,  possono  prowedere
  alla copertura sanitaria mediante assicurazione sanitaria  pubblica
  (in Italia iscrizione volontaria)108 . 
  Per i cittadini comunitari iscritti ad un corso di studio, ai  fini
  dell'iscrizione  volontaria  si  prescinde  dai   requisito   della
  residenza,  essendo  sufficiente  la  dichiarazione  di  domicilio.
  L'iscrizione volontaria puo' essere effettuata  con  il  versamento
  degli importi previsti nel D.M. dell'8 ottobre 1986. 
 
 -------- 
  103 Art. 7, comma 1, lettere b) e c) del D Lgs. n. 30/2007. 
 
 -------- 
  104 La disponibilita' di risorse economiche sufficienti puo' essere
 autocertificata dall'interessato (alt. 46 e 47 del DPR  445/2000)  e
 per  la  loro  quantificazione   viene   utilizzato   il   parametro
 dell'importo  del  sussidio  sociale  minimo  (consistente  in  Euro
 5.317,65 annui - quota per l'anno 2009) ritenuto sufficiente per  il
 soggiorno del richiedente e di un familiare, raddoppiato nel caso di
 ulteriori uno o due familiari, triplicato sei  familiari  conviventi
 sono quattro o piu' di quattro, tenendo  conto  anche  di  eventuali
 entrate da parte dei familiari conviventi. 
 Le risorse  "sufficienti"  possono  essere  periodiche,  accumulate,
 elargite da terzi (Circolare Ministero dell'Interno, n.  18  del  21
 luglio 2009). 
 
 -------- 
  105 D.M. dell'8 ottobre 1986. 
 
 -------- 
  106 Circolare Min.  della  Salute  DG  RUERI/II/12712/1.3.b  del  3
 agosto 2007. 
 
 -------- 
  107 Direttiva CE n. 38/2004, art 7, comma 1, lett. b) e c). 
 
 -------- 
  108 Guida ad  una  migliore  trasposizione  ed  applicazione  della
 direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e
 dei  loro  familiari  di   circolare   e   soggiornare   liberamente
 all'interno degli Stati membri. Commissione  Europea  n.  13  del  2
 luglio 2009 e Circ. Ministero dell'Interno n. 18 del 21 luglio 2009. 
 
2.3.  TEAM  e  attestazioni  di  diritto  rilasciate  da  istituzioni
comunitarie (Formulari comunitari) 
 
  Il  Regolamento  UE  n.  631/2004  ha  modificato  notevolmente  la
  normativa  comunitaria   preesistente   prevedendo   l'introduzione
  progressiva dal 1° giugno  2004  della  TEAM  (Tessera  Europea  di
  Assicurazione Malattia) che sostituisce  i  corrispondenti  modelli
  comunitari  a  suo  tempo  rilasciati  per  fruire  di  prestazioni
  sanitarie in caso di temporaneo soggiorno in Stato  membro  diverso
  da quello di residenza. 
  Ai cittadini dell'Unione Europea assistiti da altro Stato membro109
  , in "temporaneo soggiorno" in Italia e' garantito  l'accesso  alle
  prestazioni sanitarie che si rendano necessarie attraverso la TEAM. 
  Si precisa che: 
  1  cittadini  dell'Unione  hanno  il  diritto  di  soggiornare  nel
  territorio italiano per un periodo non superiore a tre  mesi  senza
  alcuna condizione o formalita', salvo il possesso di  un  documento
  d'identita' valido per l'espatrio  secondo  la  legislazione  dello
  Stato di cui hanno la cittadinanza"110 
  . 
  La  Commissione  europea  ha  inoltre  stabilito111  che  lo  Stato
  ospitante deve consentire al cittadino dell'Unione di non  spostare
  la propria residenza anche per  soggiorni  superiori  a  tre  mesi,
  "come ad esempio studenti o lavoratori distaccati o  cittadini  che
  non  intendono  trasferirsi  stabilmente  in   Italia   in   quanto
  mantengono il proprio  centro  di  interessi  presso  lo  Stato  di
  provenienza" . 
  In entrambi i suddetti casi di soggiorno temporaneo112 (inferiore o
  superiore a tre mesi), il cittadino comunitario  potra'  utilizzare
  la TEAM113 ,114 rilasciata dal suo paese per ricevere tutte le cure
  considerate medicalmente necessarie in relazione  alla  durata  del
  suo soggiorno temporaneo e allo stato di salute, 
  In questo caso non viene effettuata l'iscrizione al SSR. 
  La TEAM ha sostituito  i  modelli  comunitari:  E  111  (temporaneo
  soggiorno per turismo); E 128 (temporaneo soggiorno  per  studio  e
  per   lavoratori   distaccati);   E   110    (trasporto    stradale
  internazionale);  E  119  (temporaneo  soggiorno  finalizzato  alla
  ricerca di un posto di lavoro; solo per la  sezione  relativa  alle
  prestazioni sanitarie). 
  La TEAM consente al cittadino "assistito" da uno Stato membro115  ,
  che si trovi temporaneamente in un altro Stato membro, di  accedere
  direttamente  ai  servizi  sanitari  di  quel  paese,  alle  stesse
  condizioni degli assistiti di quello Stato e di ricevere  tutte  le
  prestazioni necessarie sotto il profilo medico, tenuto conto  della
  natura delle prestazioni e della durata del soggiorno116  ,117  (si
  tratta dei cosiddetti  principi  "dell'allineamento  dei  diritti",
  "dell'accesso diretto ai prestatori di cure" e  del  "principio  di
  non discriminazione" ). 
  Le donne hanno diritto ai controlli in gravidanza, al parto qualora
  non  programmato   (urgente,   prematuro).   Per   l'evento   parto
  programmato e' da richiedere il modello E 112/S2. L'interruzione di
  gravidanza e' garantita solamente se medicalmente necessaria118 
  Le  prestazioni  sanitarie  (incluse  nei  livelli  essenziali   di
  assistenza  di  cui  al  DPCM  29  novembre   2001   e   successive
  modificazioni   ed   integrazioni,   e   conseguenti   disposizioni
  regionali) vengono erogate in Italia sulla base degli attestati  di
  diritto rilasciati  agli  assistiti  in  relazione  al  motivo  del
  soggiorno (temporaneo soggiorno, trasferimento per cure in  Italia,
  trasferimento della residenza in Italia di lavoratori o  pensionati
  o loro familiari, infortunio sul lavoro o  malattia  professionale,
  ecc.). 
  Le prestazioni effettuate dai Medici di  Medicina  Generale  o  dai
  Pediatri di Libera Scelta vengono retribuite con il  sistema  delle
  visite occasionali dalla ASL e non dagli interessati sui quali  non
  grava alcun onere119 ,120 . 
  Qualora siano presenti i servizi della Medicina  della  continuita'
  assistenziale e della medicina Turistica l'assistito e'  tenuto  al
  pagamento del contributo alla spesa, ove previsto, con possibilita'
  di richiedere il rimborso alla propria  istituzione  competente  al
  rientro nel proprio paese d'origine. 
  La TEAM o eventuale Certificato sostitutivo provvisorio  ed  alcuni
  Formulari (E106/S1, E109/S1, E112/ S2, E120/S1  E121/S1,  E123/DA1,
  SED 5072) vengono di norma rilasciati dalla istituzione  competente
  del paese di provenienza  del  cittadino  dell'Unione  prima  della
  partenza per l'Italia, in modo  da  poter  essere  utilizzati  gia'
  all'arrivo in Italia, o comunque, in caso di bisogno di  assistenza
  sanitaria. Qualora il cittadino  dell'Unione  si  trovi  in  Italia
  privo di attestato e, quindi, nell'impossibilita' di dimostrare  il
  diritto a fruire dell'assistenza sanitaria con oneri a carico della
  propria istituzione estera alla quale e' iscritto,  l'assistito  e'
  titolare della fattura di addebito per le  prestazioni  rese.  fino
  alla presentazione di un certificato sostitutivo provvisorio  della
  EHIC che garantisca sulla  copertura  economica  delle  prestazioni
  rese nei periodi in cui l'evento si  e'  verificato.  Tale  fattura
  potra' essere riconsiderata solo dopo che la copertura assicurativa
  per i  periodi  necessari  sia  pervenuta  dall'istituzione  estera
  competente. 
  Gli attestati possono  essere  richiesti  alla  istituzione  estera
  competente dichiarata dal cittadino comunitario anche dalla ASL (se
  la durata della permanenza dell'assistito lo consente)121 . 
  Le istituzioni estere competenti attestano il diritto a  fruire  in
  Italia delle prestazioni sanitarie specificatamente previste  dalla
  TEAM e da ciascun Formulano e si assumono l'onere delle prestazioni
  sanitarie eventualmente erogate in Italia. 
  l Formulari hanno scopi diversi come sintetizzato di seguito. 
  I titolari dei Formulari E1061S2, E109/S2,  E120/S1,  E121/S1,  SED
  S072 hanno diritto all'iscrizione al SSR e al MMG/PLS. 
  Sulla TEAM e su ogni Formulano e' indicato, nell'apposito riquadro,
  il codicelSO dello Stato di emissione e la data di  scadenza  entro
  cui possono essere erogate le prestazioni. 
  La prescrizione delle visite mediche, specialistiche e l'erogazione
  dei farmaci per i cittadini dell'Unione in temporaneo soggiorno  in
  Italia titolari della TEAM, avvengono attraverso la  nuova  ricetta
  compilata  sia  sulla  parte  anteriore  dove,  accanto   ai   dati
  anagrafici e al codice fiscale, viene riportata la  sigla  UE,  sia
  sul retro, predisposto per rilevare i' dati dell'istituzione estera
  competente. 
 
 -------- 
  109 E' tale la persona munita di attestato di  diritto,  in  quanto
 l'essere cittadino, ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza
 sociale, non da' diritti, diversamente da  quanto  accade  nel  caso
 della direttiva sulla libera circolazione i cui beneficiari  sono  i
 cittadini. 
 
 -------- 
  110 Art. 6 del D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007. 
 
 -------- 
  111 Comunicazione della commissione  al  parlamento  Europeo  e  ai
 Consiglio - COM 2009, 313 del 2 luglio 2009 "Guida ad  una  migliore
 trasposizione ed applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al
 diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di  circolare
 e soggiornare liberamente all'interno  del  territorio  degli  Stati
 membri". 
 
 -------- 
  112 In caso di soggiorno temporaneo  superiore  a  tre  mesi  "deve
 procedersi all'iscrizione degli interessati  nello  schedario  della
 popolazione temporanea, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.
 n.1228/1964 (legge  anagrafica)  e  art.  32  dei  DPR  n.  223/1989
 (regolamento anagrafico). 
 
 -------- 
  113 Oppure Certificato sostitutivo provvisorio. 
 
 -------- 
  114 Gli oneri delle prestazioni sanitarie  saranno  successivamente
 posti a carico delle competenti Istituzioni estere. 
 
 -------- 
  115 E' tate la persona munita di attestato di  diritto,  in  quanto
 l'essere  cittadino  non  da'  diritti  ai  sensi  dei   regolamenti
 comunitari di sicurezza sociale, diversamente da quanto  accade  nel
 caso della direttiva sulla libera  circolazione  i  cui  beneficiari
 sono i cittadini. 
 
 -------- 
  116 Regolamento UE n. 631/2004. 
 
 -------- 
  117 Non da' diritto all'iscrizione al SSR ne' alla scelta del MMG. 
 
 -------- 
  118 In tal caso se l'interessata e' fornita di un idoneo  attestato
 di diritto rilasciato dal proprio paese la prestazione  e'  gratuita
 (salvo   eventuale   ticket)".   Circ.   Min,   della   Salute    DG
 RUERI/11/1271211.3.b del 3 agosto 2007. 
 
 -------- 
  119 La norma nel suo complesso esclude dalla erogabilita' tutte  le
 prestazioni sanitarie sia pur necessarie  ma  che  costituiscono  lo
 scopo stesso del viaggio in Italia: per fruire di  tali  prestazioni
 permane  la  esigenza  di   preventiva   autorizzazione   da   parte
 dell'Istituzione estera  competente  notificata  alla  ASL  mediante
 presentazione del Mod. EI 12/S2. 
 In linea di principio generale la valutazione sulla necessita' delle
 prestazioni "sotto il profilo medico tenuto conto della natura delle
 prestazioni e della durata del soggiorno" e' effettuata in scienza e
 coscienza dal prestatore di  cure.  Le  prestazioni  erogate  devono
 essere incluse nei livelli essenziali di  assistenza.  Un  principio
 guida potrebbe essere quello di considerare non necessarie e  quindi
 non erogabili tutte le prestazioni sanitarie normalmente  rinviabili
 senza il minimo rischio per l'assicurato fino al rientro  in  patria
 dal soggiorno  temporaneo  programmato  in  Italia  per  motivi  non
 sanitari. 
 
 -------- 
  120 Art. 56 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre  2005
 - Testo integrato  con  I'A.C.N.  del  29  luglio  2009  e  Art,  57
 dell'Accordo  Collettivo  Nazionale  del  23  marzo  2005  -   Testo
 integrato con l'A.C.N. del 29 luglio 2009. 
 
 -------- 
  121 Per la richiesta dei formulari all'Istituzione  estera  la  ASL
 usera' il mod. E107 o S071 per richiedere E106, E109, E120,  E121/S1
 o S009 per richiedere E112/S2 o SO44 per richiedere  la  TEAM  o  il
 certificato  sostitutivo.  Qualora  la  durata  del  soggiorno   non
 consenta di ottenere i formulari,  le  prestazioni  andranno  pagate
 direttamente dall'assistito che potra'  richiedere  il  rimborso  al
 rientro nel suo paese.  Qualora  previsto,  il  ticket  deve  essere
 pagato anche in presenza di attestato e resta a carico del paziente. 
 
2.3.2. Attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni  comunitarie
(Formulari Comunitari) 
 
  I Formulari, di norma rilasciati dalla istituzione  competente  del
  paese di provenienza del cittadino dell'Unione prima della partenza
  per  l'Italia,  vengono  utilizzati  per  'Iscrizione  al  SSR   di
  determinate categorie di cittadini dell'Unione residenti  in  paese
  (Italia o altro paese europeo) diverso da quello competente. 
  E  106/S1  o  SED  S072:  attestato  riguardante  il  diritto  alle
  prestazioni in natura per malattia e maternita'  dei  residenti  in
  paese  diverso  da  quello  competente,  lavoratori  distaccati   e
  familiari con essi residenti, frontalieri, studenti,  familiari  di
  disoccupati. 
  Durata dell'iscrizione pari alla durata di validita'  del  mod.  E1
  06/S1. 
  L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale. 
  Va rilasciato il "documento informativo"122 ; non vanno  rilasciati
  la TEAM, ne' altri Formulari, ma la TS asteriscata  (senza  valenza
  TEAM). 
  El 09/S1 o SED 5072: attestato per l'iscrizione dei familiari  (dei
  lavoratori subordinati o autonomi) residenti in uno  Stato  diverso
  da quello competente. 
  Durata dell'iscrizione pari alla durata di validita'  del  mod.  E1
  09/S1. 
  L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina  generale  e
  con rilascio della tessera sanitaria a parita' di condizioni con  i
  cittadini italiani residenti. 
  Va rilasciato il "documento informativo"123 ; non vanno  rilasciati
  la TEAM, ne' altri Formulari, ma la TS asteriscata  (senza  valenza
  TEAM). 
  E 112/S2 o SED S010: attestato riguardante le cure  programmate  in
  uno Stato membro diverso da quello competente. 
  Le prestazioni sono erogate sulla base delle indicazioni mediche. 
  Non c'e' l'iscrizione al SSR ne' la scelta del medico  di  medicina
  generale. Va rilasciato il "documento informativo"124 ;  non  vanno
  rilasciati la TEAM, ne'  altri  Formulari,  ma  la  TS  asteriscata
  (senza valenza TEAM). 
  Il mod. El  12/S2  copre  solo  le  cure  per  le  quali  e'  stato
  effettuato  il  trasferimento.  Altre  cure   che   si   rendessero
  necessarie  durante  il  temporaneo  soggiorno  non  riferite  alla
  patologia in questione vanno erogate attraverso la TEAM. 
  E  120/51  o  SED  S072:  attestato  riguardante  il  diritto  alle
  prestazioni sanitarie per i richiedenti pensione o rendita, e per i
  loro familiari residenti in uno  Stato  membro  diverso  da  quello
  competente. 
  Durata dell'iscrizione pari  alla  durata  di  validita'  del  mod.
  E120/S1. 
  L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale. 
  Va rilasciato il "documento informativo"125 ; non vanno  rilasciati
  la TEAM, ne' altri Formulari, ma la TS asteriscata  (senza  valenza
  TEAM). 
  E 121/S1 o SED S072: attestato per  l'iscrizione  dei  titolari  di
  pensione o rendita o dei loro  familiari  residenti  in  uno  Stato
  diverso da quello competente. 
  Durata dell'iscrizione: illimitata. 
  L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale. 
  Va rilasciato il "documento informativo"126 ; non vanno  rilasciati
  la TEAM, ne' altri Formulari, ma la TS asteriscata  (senza  valenza
  TEAM). 
  Il medico prescelto dai titolari  dei  predetti  modelli  non  deve
  compilare la  ricetta  per  prestazione  "visita  ambulatoriale"  o
  "visita domiciliare. 
  E  123/DA1:  attestato  concernente  il  diritto  alle  prestazioni
  sanitarie  derivanti   da   infortuni   sul   lavoro   e   malattie
  professionali di  lavoratori  subordinati  o  autonomi  dell'Unione
  residenti o dimoranti in Italia per motivi di lavoro o per ricevere
  cure  relative  alla  malattia  professionale.  Non   e'   prevista
  l'iscrizione al SSR e va rilasciato il  "documento  informativo"  e
  non e' estendibile ai familiari a carico. 
  Note generali per i comunitari 
  Residenza/Effettiva dimora 
  Il  cittadino  comunitario  e'   iscritto   negli   elenchi   degli
  assistibili della ASL nel cui territorio ha la residenza  o  ne  ha
  fatto richiesta o, in  assenza  di  essa,  nel  territorio  in  cui
  dichiara di avere l'effettiva dimora/domicilio. 
  Autocertificazione 
  in materia di autocertificazione, l'art. 3, comma 1 del decreto del
  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  equipara  i
  cittadini  dell'Unione  Europea  ai  cittadini  italiani.  Pertanto
  requisiti quali residenza,  stato  di  famiglia,  composizione  del
  nucleo familiare, qualita' di vivenza a carico, nascita del figlio,
  stato di disoccupazione, stato civile, possesso e numero del codice
  fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato presente  nell'archivio
  dell'anagrafe tributaria, ecc., possono essere autocertificati127 . 
  Va ricordato che le  Pubbliche  Amministrazioni  non  possono  piu'
  richiedere, ne' accettare, dai propri  utenti  atti  o  certificati
  contenenti informazioni gia' in possesso di un pubblico ufficio  (a
  seguito  dell'entrata  in  vigore,  dal  1°  gennaio  2012,   delle
  modifiche alla disciplina dei  certificati  e  delle  dichiarazioni
  sostitutive contenuta nel testo Unico DPR 445/2000  introdotte  con
  l'art. 15, comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183). 
  Codice Fiscale 
  In tutti i casi di iscrizione al SSR sia di "cittadini  comunitari"
  che di "cittadini convenzionati"  o  di  "cittadini  stranieri"  si
  rende necessario acquisire il numero di Codice Fiscale italiano. 
  Gli Uffici  centrali  e  periferici  della  Agenzia  delle  Entrate
  rilasciano, a domanda,  il  Codice  Fiscale  a  tutti  i  cittadini
  italiani ed a tutti i cittadini dell'Unione Europea,  dello  Spazio
  Economico Europeo e della Svizzera su presentazione di un documento
  di riconoscimento valido e comprensibile. 
  Familiari a carico 
  Si precisa che per quel che riguarda l'individuazione di coloro che
  sono a carico si fa riferimento alle disposizioni normative128  che
  regolano le detrazioni fiscali per  carichi  di'  famiglia  (Provv.
  Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293/2010): 
  "Sono considerati familiari fiscalmente a  carico  tutti  i  membri
  della  famiglia  che  nel  2009  non  hanno  posseduto  un  reddito
  complessivo superiore  a  giuro  2.840,51,  al  lordo  degli  oneri
  deducibili. 
  Possono  essere  considerati  familiari  a  carico,  anche  se  non
  conviventi con il contribuente o residenti all'estero: 
  il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 
  i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati
  o  affiliati)  indipendentemente  dal  superamento  di  determinati
  limiti di eta' e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o  al
  tirocinio gratuito. 
  Possono  essere  considerati  a  carico  anche  i  seguenti   altri
  familiari a condizione che convivano  con  il  contribuente  o  che
  ricevano  dallo  stesso  assegni  alimentari  non   risultanti   da
  provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria: il coniuge legalmente  ed
  effettivamente separato:  i'  discendenti  dei  figli;  i  genitori
  (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);  i  generi  e  le
  nuore; il suocero e la suocera; i  fratelli  e  le  sorelle  (anche
  unilaterali); i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)" 
 
 -------- 
  122 Nota Min. della Salute DGPROGS/26053/1 3 b/1 
 
 -------- 
  123 Nota Min. della Salute DGRUERI/9310/1.3.b del 18 novembre 2004 
 
 -------- 
  124 Nota Min. della Salute DGRUERI/9310/1.3.b del 18 novembre 2004 
 
 -------- 
  125 Nota Min. della Salute DGRUERI19310/1.3.b del 18 novembre 2004 
 
 -------- 
  126 Nota Min. della Salute DGRUERI/9310/1.3.b del 18 novembre 2004 
 
 -------- 
  127 Art. 46 del DPR n. 445 dei 28 dicembre  2000  "Sono  comprovati
 con  dichiarazioni,  anche  contestuali  all'istanza,   sottoscritte
 dall'interessato  e   prodotte   in   sostituzione   delle   normali
 certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: data  e
 il luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei  diritti
 civili e politici;  stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
 libero; stato di famiglia; esistenza in vita;  nascita  del  figlio,
 decesso del coniuge, dell'ascendente o  discendente;  iscrizione  in
 albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a
 ordini professionali; titolo di studio, esami  sostenuti;  qualifica
 professionale   posseduta,   titolo    di    specializzazione,    di
 abilitazione, di formazione, di aggiornamento  e  di  qualificazione
 tecnica; situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini  della
 concessione  dei  benefici  di  qualsiasi  tipo  previsti  da  leggi
 speciali;  assolvimento  di'  specifici  obblighi  contributivi  con
 l'indicazione dell'ammontare  corrisposto;  possesso  e  numero  del
 codice fiscale, della partita  IVA  e  di  qualsiasi  dato  presente
 nell'archivio  dell'anagrafe  tributaria;stato  di   disoccupazione;
 qualita'  di  pensionato  e  categoria  di  pensione;  qualita'   di
 studente; qualita' di legale rappresentante  di  persone  fisiche  o
 giuridiche, di tutore,  di  curatore  e  simili;  iscrizione  presso
 associazioni o  formazioni  sociali  di  qualsiasi  tipo;  tutte  le
 situazioni relative all'adempimento  degli  obblighi  militari,  ivi
 comprese quelle attestate nel  foglio  matricolare  dello  stato  di
 servizio; di non aver riportato condanne  penali  e  di  non  essere
 destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano  l'applicazione  di
 misure di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti
 amministrativi iscritti nel casellario  giudiziale  ai  sensi  della
 vigente normativa; di' non essere a conoscenza di essere  sottoposto
 a procedimenti penali; qualita' di vivenza a carico; tutti i dati  a
 diretta conoscenza dell'interessato  contenuti  nei  registri  dello
 stato civile;  di  non  trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di
 fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
 
 -------- 
  128 Art. 23 del DPR n. 600/73 e artt. 12 e  13  del  DPR  917/86  e
 successive modifiche ed integrazioni; Provv. Agenzia delle  Entrate,
 prot. N. 12293/2010 
 
2.4.  Soggiornanti  indigenti,  senza  TEAM,  senza  attestazione  di
diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR 
 
  I cittadini  dell'Unione  Europea,  non  residenti  sul  territorio
  nazionale che non hanno i requisiti per  l'iscrizione  obbligatoria
  al SSN e non sono assistiti dagli Stati di provenienza (vale a dire
  che non possiedano attestati di diritto Modelli E 106/S1, E 120/S1,
  E 121/S1, E 109/S1 e SED  072,  TEAM),  sono  tenuti  a  pagare  la
  prestazione che viene loro erogata. 
  Se impossibilitati a pagare la prestazione perche' indigenti allora
  dovranno  autocertificare  alla   ASL   l'assenza   dei   requisiti
  assistenziali e autodichiarare la propria condizione  di  indigenza
  (come da allegato) 
  In tal caso a tali  cittadini  verra'  rilasciato  un  tesserino129
  attraverso cui saranno assicurate le seguenti prestazioni130 ,131 : 
  •  le  cure  ambulatoriali  ed  ospedaliere  urgenti   o   comunque
  essenziali, ancorche' continuative132 , per malattia ed infortunio, 
  • sono estesi i programmi di  medicina  preventiva  a  salvaguardia
  della salute individuale e collettiva  
  Sono in particolare garantiti: 
  a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita'
  di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle  leggi  29
  luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n.  194,  e  del  decreto  del
  Ministro della Sanita' 6  marzo  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
  Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento con  i
  cittadini italiani133 ; 
  b)  la  tutela  della  salute  del  minore  in   esecuzione   della
  Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo  del  20  novembre  1989,
  ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
  176; 
  c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi
  di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; 
  d) gli interventi di profilassi internazionale; 
  e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
  eventuale bonifica dei relativi focolai; 
  f)   cura,   prevenzione   e   riabilitazione   in    materia    di
  tossicodipendenza. 
  La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei  confronti
  dei cittadini  comunitari  di  cui  sopra  vengono  effettuate  con
  l'utilizzo di un codice regionale che, secondo quanto gia' avviene 
  in 13 Regioni e  P.A.  puo'  essere  denominato  ENI  (Europeo  Non
  Iscritto)134  ,  anche  ai'   fini   della   tracciabilita'   delle
  prescrizioni. 
  Il tesserino  puo'  essere  rilasciato  in  occasione  della  prima
  erogazione delle prestazioni o, al fine di favorire l'accesso  alle
  cure, su richiesta dell'interessato, a seguito di: - esibizione  di
  documento di identita' ai sensi della normativa europea, 
  - dichiarazione di domicilio nel territorio regionale (da  piu'  di
  tre mesi), 
  - dichiarazione di non essere iscritto all'anagrafe dei residenti, 
  - dichiarazione di' non essere nelle condizioni  di  iscrizione  al
  SSR, di non aver  sottoscritto  alcun  contratto  di  assicurazione
  sanitaria,  di  essere  sprovvisto  di  attestazione   di   diritto
  rilasciata dallo stato di provenienza, 
  - sottoscrizione della dichiarazione di indigenza. 
  Il tesserino ha validita' semestrale sul  territorio  regionale  di
  emissione ed e' rinnovabile. 
  Il tesserino puo' essere utilizzato per: 
  - la prescrizione su ricattarlo regionale di prestazioni  sanitarie
  (esami clinico-strumentali, visite specialistiche), 
  - la prescrizione di farmaci erogabili, a parita' di condizioni  di
  partecipazione alla spesa con cittadini italiani,  da  parte  delle
  farmacie convenzionate, 
  - la rendicontazione,  ai  fini  del  rimborso,  delle  prestazioni
  erogate dalle strutture del SSR135 . 
  Partecipazione alla spesa (Ticket) 
  Le prestazioni devono essere erogate a parita' di condizioni con  i
  cittadini   italiani   per   quel    che    riguarda    l'eventuale
  compartecipazione alla spesa. 
 
 -------- 
  129 Le prestazioni vengono erogate e registrate tramite  il  Codice
 Regionale nelle seguenti  Regioni  e  P.A.:  Balzano  (codice  CTA),
 Lombardia  (codice  CSCS),  Toscana  (Codice  STP),  Friuli  Venezia
 Giulia, Piemonte, Liguria, Veneto,  Emilia-Romagna,  Marche,  Lazio,
 Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna (Codice ENI). 
 Umbria e P.A. Trento hanno dato indicazioni per  l'erogazione  delle
 cure indifferibili ma senza codice ENI. 
 
 -------- 
  130 Con  riferimento  ai  diritti  inviolabili  della  Costituzione
 italiana che sancisce "la  tutela  della  salute  come  fondamentale
 diritto dell'individuo e interesse della collettivita' e  garantisce
 cure   gratuite   agli   indigenti"   e   al   "principio   di   non
 discriminazione"  ai  sensi  dell'articolo  10  del   Trattato   sul
 funzionamento dell'UE 
 
 -------- 
  131 Circ.  Min.  della  salute  DGRUERI/11/3152-P/1.3.13/1  del  19
 febbraio 2008: "si e' del parere che il 13.Lgs 30/2007 debba  essere
 armonizzato con le  norme  di  principio  dell'ordinamento  italiano
 (art. 32 della Costituzione italiana), dai cui principi discende  il
 carattere  solidaristico  ed  universale  del   Servizio   sanitario
 Nazionale" 
 
 -------- 
  132 L'assistenza per le prestazioni essenziali e continuative viene
 erogata secondo le modalita' individuate dalle Regioni e P.A. 
 
 -------- 
  133 Circ. Min. Salute  DGRUERI/11/31521P/I.3.b/1  del  19  febbraio
 2008 "prestazioni sanitarie relative alla tutela  della  maternita',
 all'Interruzione volontaria di gravidanza, a parita'  di  condizione
 con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle  leggi
 29 luglio 1975,  n.  405,  22  maggio1978  n.  194,  e  del  decreto
 ministeriale 10 settembre 1998". 
 
 -------- 
  134 Il codice ENI  e'  un  codice  identificativo  composto  da  16
 caratteri: 
 - tre caratteri costituiti dalla sigla ENI 
 - tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione 
 - tre caratteri  costituiti  dal  codice  ISTAT  relativo  alla  ASL
 (Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice - sette caratteri  per
 if numero progressivo attribuito al momento del rilascio 
 
 -------- 
  135 Circ. Min. della Salute Prot.  DG  RUERI/II/12712/1.3.b  del  3
 agosto 2007; Circ. Min. della Salute DG RUERI/11/3152-P/1.3.b/1  del
 19 febbraio 2008: "di tutte queste prestazioni dovra' essere tenuta,
 da  parte  delle  ASL,  contabilita'  separata,   da   cui   risulti
 l'identita' del cittadino comunitario e le prestazioni ricevute,  di
 cui si terra' conto per l'azione  di  recupero  e  negoziazione  nei
 confronti degli Stati competenti in sede comunitaria o diplomatica" 
 
3. Sintesi delle procedure (Tavole sinottiche) 
 
            Stranieri non appartenenti all'Unione Europea 
 
                       Iscrizione obbligatoria 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                        Iscrizione volontaria 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                Ingresso e soggiorno per cure mediche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                     Senza permesso di soggiorno 
              STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
              Cittadini appartenenti all'Unione Europea 
 
                       Iscrizione Obbligatoria 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
              Iscrizione o mantenimento dell'iscrizione 
        con onere a carico dell'istituzione estera competente 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                    Iscrizione volontaria al SSR 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                             Codice ENI 
Soggiornanti comunitari indigenti, senza TEAM, senza attestazione di 
    diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
4. Allegati 
 
 
 
                           4.1 Modulistica 
 
 
 
              CITTADINI STRANIERI NON IN REGOLA CON LE 
             NORME RELATIVE ALL'INGRESSO ED AL SOGGIORNO 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
              SOGGIORNANTI COMUNITARI INDIGENTI, SENZA 
               TEAM, SENZA ATTESTAZIONE DI DIRITTO DI 
             SOGGIORNO, SENZA REQUISITI PER L'ISCRIZIONE 
                               AL SSR 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                     DICHIARAZIONE DI INDIGENZA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                 4.2 Elenco normative di riferimento 
 
 
Elenco normative di riferimento 
 
Vengono di seguito riportati (in ordine  cronologico)  i  riferimenti
normativi nazionali ed europei citati nel testo 
 
Riferimenti generali 
 
Costituzione italiana, art. 32, 1948 
L. n. 405, 29 luglio 1975: 
Istituzione dei consultori familiari 
L n. 194, 22 maggio1978, e  del  decreto  ministeriale  10  settembre
1998: 
Norme per la tutela  sociale  della  maternita'  e  sull'interruzione
volontaria della gravidanza 
Convenzione di Dublino, 16 giugno 1990 
Convenzione sulla determinazione dello stato competente  per  l'esame
di una domanda di asilo presentata in uno degli  stati  membri  delle
Comunita' Europee 
L. n. 176 del 27 maggio 1991: 
Ratifica ed esecuzione della convenzione sui  diritti  dei  fanciullo
fatta a New York il 20 novembre 1989 
Legge costituzionale n. 3, 18 ottobre 2001: 
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione 
DPCM del 29 novembre 2001: 
Definizione dei livelli essenziali di assistenza 
 
Stranieri non comunitari 
 
L. n. 1228 del 24 dicembre 1954: 
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente 
L n. 304 del 18 maggio 1973: 
Ratifica ed esecuzione dell'accordo  europeo  sul  collocamento  alla
pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre
1969 
L. n 184, del 4 maggio 1983: 
Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori 
D.M. Sanita' dell'8 ottobre 1986: 
Determinazione  per  l'anno  1986  del  contributo  per  l'assistenza
sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell'art. 5  del
decreto-legge 30 dicembre  1979,  n.  663,  convertito  in  legge  29
febbraio 1980, n. 33 
DPR n. 309 dei 9 ottobre 1990: 
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati di tossicodipendenza 
D.Lgs. n. 502 del 30 del dicembre 1992: 
Riordino della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 
D. Lgs. 517/93: 
Modificazioni al  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,
recante riordino della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 
D.Lgs. n. 286, del 25 luglio 1998: 
Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero 
DPR n. 394, dei 31 agosto 1999: 
Regolamento recante  norme  di'  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1,  comma  6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
D.Lgs n. 230 del 22 giugno 1999: 
Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5,  della
legge 30 novembre 1998, n. 419 
Circolare Ministero della Salute n. 5, del 24 marzo 2000: 
Indicazioni applicative del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.
286  "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero"   -
Disposizioni in materia di assistenza sanitaria 
Telex Min. S DPS-X-40-286/98 del 3 aprile 2000 
Sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 27 luglio 2000: 
"Illegittimita' costituzionale dell'art.  17,  comma  2,  lettera  d)
della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma
2, lett, d) del digs. 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende  il
divieto di espulsione al marito convivente della donna  in  stato  di
gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figli" 
DPR n. 445 del 28 dicembre 2000: 
Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa 
D.Lgs.n. 196 del 30 giugno 2003: 
Codice in materia di protezione dei dati personali 
Regolamenti CE n. 1408 del 1971, numero 574 del 1972, nelle more  del
recepimento del Regolamento CE numero 883 del  29  aprile  2004,  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  relativo  al  coordinamento  dei
sistemi di sicurezza sociale 
Circolare Ministero della Salute DGRUERI  VI/AG412591  del  4  giugno
2004 
DPR 31 luglio 1980, n. 681: 
Assistenza sanitaria in Italia ai  religiosi  e  alle  religiose  del
clero che svolgono attivita' lavorativa all"estero e che ricevono una
remunerazione equiparata al reddito da  lavoro  dipendente  ai  sensi
della legge 222/85 e del DPR 17.2.87, n. 33 
D.Lgs. n. 3, dell'8 gennaio 2007: 
Attuazione  della  Direttiva  2003/109/CE  relativa  allo  status  di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo 
D.Lgs. n. 30, del 6 febbraio 2007: 
Attuazione  della  direttiva  2004/38/CE  relativa  al  diritto   dei
cittadini  dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" 
Direttiva Ministero dell'Interno e Ministero della  Famiglia  del  21
febbraio 2007: 
Abolizione della richiesta del permesso di soggiorno  per  il  minore
straniero adottato o affidato a scopo di adozione. 
Circolare Ministero  della  Salute  DGRUERINIA.3.b.a15719/13  del  17
aprile 2007: 
Chiarimenti  in  materia  di  assistenza   sanitaria   ai   cittadini
extracomunitari  a  seguito  delle  recenti  Direttive  emanate   dal
Ministero dell'Interno 
Circolare Ministero della Salute, DGRUERIA/1/11494/1.3.b.a./P del  19
luglio 2007: 
Iscrizione  al  Servizio  Sanitario   nazionale   di   studenti   non
appartenenti all'Unione europea 
Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/12712/1.3.b del 3 agosto 2007: 
Diritto di soggiorno peri cittadini comunitari, Direttiva  3872004  e
D.Lgs del 3 febbraio 2007, n, 30 
Accordo intergovernativo tra il Governo  Italiano  e  il  Governo  di
Bielorussia sulle condizioni di risanamento dei minori bielorussi  in
Italia (artt. 2 e 4), anno 2007 
D.Lgs. n, 251, del 19 novembre 2007: 
Attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sui  contenuto  della
protezione riconosciuta 
Circolare Ministero della  Salute  DGRUERiNI/1.3.b.a120114/P  del  19
novembre 2007: 
Iscrizione  al  Servizio  Sanitario  Nazionale   di   cittadini   non
appartenenti all'UE in attesa del rilascio del permesso di  soggiorno
per motivi familiari e nuova disciplina introdotta con il D.  Lgs  10
agosto 2007, n. 154 
D.M. del 17 marzo 2008: 
Revisione del decreto ministeriale  18  maggio  2004,  attuativo  del
comma 2 dell'articolo 50  della  legge  n.  326  del  2003  (Progetto
tessera sanitaria), concernente il modello  di  ricettario  medico  a
carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  (Allegato:  Disciplinare
tecnico della ricetta SSN e SASN) 
Ministero della Salute DGRUERIN1/.3.b a/4537/P del 24 febbraio 2009: 
Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai  sensi
dell'articolo 29 del Testo unico immigrazione,  come  modificato  dal
Decreto legislativo n.i60 del 3 ottobre 2008. Assicurazione sanitaria
per ricongiungimento genitore ultrasessantacinquenne 
Circolare Ministero della Salute DGRUERINI/Bba/8489/P del  16  aprile
2009: 
Assistenza sanitaria in Italia ai titolari di permesso  di  soggiorno
che svolgono regolare attivita' lavorativa 
Circolare Ministero della Salute DGRUERINI/.3.b.a/9682 del  4  maggio
2009: 
Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai  sensi
dell' articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, come  modificato  dal
Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008 
L. n. 94 del 15 luglio 2009: 
Disposizioni in materia di' sicurezza pubblica 
Circolare Ministero dell'interno n.19 del 7 agosto 2009: 
Legge n.94 del 15 luglio 2009, recante "Disposizioni  in  materia  di
sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe  e  di  stato
civile 
Circolare Ministero dell'Interno, prot.  n.  0004820  del  27  agosto
2009: 
Legge 15 luglio 2009,  n.94,  recante  "Disposizioni  in  materia  di
sicurezza pubblica 
Circolare Ministero dell'Interno n. 12, prot. 7801A7 del 27  novembre
2009: 
Assistenza sanitaria per  gli  stranieri  non  iscritti  al  Servizio
sanitario nazionale Divieto di segnalazione degli  stranieri  non  in
regola con le norme del soggiorno. Sussistenza 
Risoluzione del Parlamento Europeo A7-0032/2011 dell'a febbraio  2011
sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE 
DPCM del 5 aprile 2011 emanato ai sensi dell' art  20,  comma  1  del
T.U. 
Misure umanitarie di protezione temporanea 
 
Stranieri comunitari 
 
Regolamenti Comunita' Europea 
Regolamento 1408/1971 (attualmente valido unicamente  per  gli  Stati
SEE, Svizzera e cittadini extracomunitari) 
Regolamento CE 574/1972 (attualmente valido unicamente per gli  Stati
SEE, Svizzera e cittadini extracomunitari) 
Regolamento CE n. 631/2004  che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n.
1408/71  del  Consiglio  relativo  all'applicazione  dei  regimi   di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si' spostano all'interno della Comunita'  e  il
regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalita'
di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda
l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure 
Direttiva 2004/38/CE "Diritto dei cittadini dell'Unione  e  dei  loro
familiari di circolare e di  soggiomare  liberamente  nel  territorio
degli Stati membri" del 29 aprile 2004 
D.Lgs. n. 30/2007 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa  al
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"  del  6
febbraio 2007 
Guida ad una migliore trasposizione ed applicazione  della  direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e  dei  loro
familiari di circolare  e  soggiornare  liberamente  all'interno  del
territorio degli Stati membri.  Commissione  Europea  n.  313  del  2
luglio 2009 
Regolamento  CE  n.  987/2009  che   stabilisce   le   modalita'   di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 
relativo al coordinamento dei sistemi di  sicurezza  sociale  del  16
settembre 2009 
Regolamento CE n. 988/2009 che modifica il regolamento CE n. 883/2004 
Regolamento UE 1231/2010 che estende i Regolamenti CE n.  883/2004  e
CE n. 987/2009 ai cittadini dei Paesi terzi che risiedono  legalmente
nel territorio degli Stati membri (ad esclusione di'  Regno  Unito  e
Danimarca 
 
Leggi, Decreti, Circolari Ministeriali 
 
L. n. 1228 del 24 dicembre 1954: 
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
D.M. dell'8 ottobre 1986: 
Determinazione  per  l'anno  1986  del  contributo  per  l'assistenza
sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell'art. 5  del
decreto-legge 30 dicembre  1979,  n.  663,  convertito  in  legge  29
febbraio 1980, n. 33 
DPR n. 223 del 30 maggio 1989: 
Approvazione  del  nuovo  regolamento  anagrafico  della  popolazione
residente 
D.Lgs n. 230 del 22 giugno 1999: 
Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5,  della
legge 30 novembre 1998, n. 419 
D.Lgs n. 181 del 21 aprile 2000: 
Disposizioni per agevolare  l'incontro  fra  domanda  ed  offerta  di
lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,  lettera  a),  della
legge 17 maggio 1999, n. 144 
D.Lgs n. 297 del 19 dicembre 2002: 
Disposizioni modificative e correttive  del  decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 181,  recante  norme  per  agevolare  l'incontro  tra
domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,
lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 
DPR n. 334 del 18 ottobre 2004: 
Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  in  materia  di
immigrazione 
Circolare Ministero della Salute DGRUERI/9310/1.3.b del  18  novembre
2004: 
Nuova ricetta del SSN e modalita' di compilazione per l'addebito alle
Istituzioni estere delle prestazioni erogate  in  Italia  nell'ambito
della mobilita' sanitaria internazionale 
D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007: 
Attuazione  della  direttiva  2004/38/CE  relativa  al  diritto   dei
cittadini  dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri 
L. n. 17 del 26 febbraio 2007: 
Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   28
dicembre 2006,  n.  300,  recante  proroga  di  termini  previsti  da
disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa 
Circolare Ministero dell'interno n. 19 del 6 aprile 2007: 
Decreto legislativo n. 30, dei 6 febbraio 2007,  recante  "Attuazione
della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini  dell'unione  e  dei
loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare  liberamente   nel
territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento  (CEE)  n.
1612/68 ed abroga le direttive  64/221/CEE,  68/360/CEE,  72/194/CEE.
73/194/CEE, 75/34/CEE, 75/35 (CE), 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE 
Circolare Ministero dell'Interno n. 39 del 18 luglio 2007: 
Decreto  legislativo  6  febbraio  2007  n.  30.  Diritto  di  libera
circolazione e di soggiorno dei  cittadini  dell'Unione  e  dei  loro
familiari 
Nota Ministero della Salute prot. DGRUERI/11/12712/I 3.b del 3 agosto
2007: 
Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari - direttiva 38/2004 e
D.lgs 3/02/2007 n. 30 
Circolare Ministero dell'Interno n. 45 del 8 agosto 2007: 
Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione  e  di
soggiorno dei cittadini dell'Unione europea 
Nota Ministero della Salute DGRUER1/11/3152-P/1.3.b/1 del 19 febbraio
2008: 
Precisazioni  concernenti   l'assistenza   sanitaria   ai   cittadini
comunitari dimoranti in Italia 
Circolare Ministero dell'Interno, n, 18 del 21 luglio 2009: 
Direttiva n.  2004/38  CE,  sul  diritto  dei  cittadini  dell'Unione
europea  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e   di   soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati  membri.  Pubblicazione  delle
linee guida della Commissione europea.  Chiarimenti  sulla  copertura
sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell'Unione e
sulla nozione di "risorse economiche sufficienti al soggiorno" 
Nota Ministero della Salute OGRUERI/I1/15645-P del 24 luglio 2009: 
Linee guida della Commissione Europea riguardo  l'applicazione  della
Direttiva  2004/38  -.Nota  informativa   relativa   alla   copertura
sanitaria degli assistiti stranieri  muniti  di  tessera  europea  di
assicurazione malattia (TEAM) 
Accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre 2005 -  Testo  integrato
con I'A.C.N. del 29 luglio 2009: Disciplina dei rapporti con i medici
di medicina generale ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e
successive modificazioni e integrazioni 
Provvedimento Agenzia delle Entrate, prot N.  12293  del  1  febbraio
2010: 
Approvazione del modello di  dichiarazione  "Unico  2010-PE"  con  le
relative istruzioni 
Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/005846-P/1.3.b/1 del 30  marzo
2010: 
Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale - Emissione Tessera
Europea di Assicurazione Malattia per pensionati (e loro familiari) e
familiari di lavoratori 
Nota Ministero della Salute DGRUERI/11/ 7656- P del 28 aprile 2010: 
Nota informativa sui nuovi formulari  e  sulla  decorrenza  del  loro
utilizzo 
Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/ 7672- P del 29 aprile 2010: 
Nuovi Regolamenti comunitari di' sicurezza sociale,  Reg.  CE  883/04
(Regolamento di base), Reg. CE 987/09  (Regolamento  di  attuazione),
Principi generali e principali innovazioni 
Nota Ministero della Salute DGRUERI/11/ 9004- P del 18 maggio 2010: 
Nuovi regolamenti comunitari  di  sicurezza  sociale  -  Compilazione
certificato sostitutivo provvisorio per pensionati (e loro familiari)
e familiari di lavoratori che risiedono in un Paese diverso da quello
del capofamiglia. 
Nota Ministero della Salute OGRUER1/11/10437-P del 11 giugno 2010: 
Nuove decisioni e raccomandazioni della Commissione Amministrativa da
applicare dal 1° maggio 2010 
Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/12647-P/1.3.b/1 del 20  luglio
2010: 
Documenti portabili e SEDs 
Circolare Ministero della Salute DGRUERWI/1.3.b-b/12881 del 22 luglio
2010: 
Nuovi Regolamenti comunitari di sicurezza sociale 883/2004 e 987/2009
- Assistenza sanitaria ai pensionati titolari di due o piu'  pensioni
residenti in un altro Stato membro 
Circolare Ministero della Salute  DGRUERI/11/13254/  1.3.b/1  del  28
luglio 2010: 
Assistenza indiretta - Tariffazione: novita' introdotte dall'art.  35
lett. B del Reg. 987/09 (ex art. 34 del Reg. CEE 574/72) 
Circolare Ministero  della  Salute  DGRUERI/11/18839/1.3.b/1  del  12
ottobre 2010: 
Nuova procedura per l'emissione del modello E106 (S1) per lavoratori 
Nota Ministero della Salute DGRUERINI/13ball 192 del 13 gennaio 2011: 
Regolamento (UE) N. 1231/2010 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 24 novembre 2010 che estende il Regolamento (CE) n, 883/2004 e if
Regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di  paesi  terzi  cui  tali
regolamenti non siano  gia'  applicabili  unicamente  a  causa  della
nazionalita' 
Nota Ministero della Salute DGPROG S/ 3020 /1.3.b11  del  7  febbraio
2012: 
Regolamenti UE 883/2004 e 98712009: documenti portabili e SEDS 
Nota Ministero della Salute DGPROGS/ 7257 /1.3.b/1 del 19 marzo 2012: 
Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: applicazione alla Svizzera 
Nota Ministero della Salute DGPROGS/ 7366 /1.3.b/1 del 20 marzo 2012: 
Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: passaggio dell'Italia dal  doppio
regime contabile a quello unico al costo 
Nota del Ministero della Salute DGPROGS/ 852511.3.b/1  del  30  marzo
2012: 
Emissione documento portabile S1 (E106) per i lavoratori pubblici 
Nota dei Ministero della Salute DGPROGS/ 11841 /I.3.b/1 del 10 maggio
2012: 
Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: applicazione agli Stati SEE 
Nota del Ministero della Salute DGPROGS/ 17416 /1.3111 del 11  luglio
2012: 
Al ed S1 per lavoratori - chiarimenti. 11.07.2012 
Nota del Ministero della Salute DGPROGS/28053/13.b/1 del  19  ottobre
2012 
Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: passaggio dell'Italia dal  doppio
regime contabile a quello unico al costo.  Precisazione  compilazione
ricetta SSN