IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, Nuovo Codice della Strada,  che  attribuisce  al  Ministero  dei
lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle
strade statali; 
  Visto l'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice della  strada,  che  prescrive  che  le  strade  statali
costruite successivamente all'entrata  in  vigore  del  codice,  sono
classificate con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, secondo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 2 del
codice; 
  Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la
declassificazione  e'  disposta  con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della Regione
interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art.
2, comma 2; 
  Visto l'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice  della  strada  che  prescrive  che  l'assunzione  e  la
dismissione di strade  statali  o  di  singoli  tronchi  avvenga  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  su
proposta di uno degli enti interessati,  previo  parere  degli  altri
enti competenti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici; 
  Visto il comma 3 dello stesso art. 4 citato  che  prevede  che,  in
deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di  strade  statali
esistenti  dismessi  a  seguito  di  varianti,  che  non  alterano  i
capisaldi  del  tracciato  della  strada,  perdono  di   diritto   la
classifica di strade statali e, ove siano ancora  utilizzabili,  sono
obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune; 
  Visto l'art. 19 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche, cosi' come modificato dal decreto legislativo 2  settembre
1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal  1°  luglio  1998  sono
delegate  alle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  per   il
rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilita'  stradale
dello Stato quale ente proprietario  e  dell'Ente  nazionale  per  le
strade (ANAS), escluse le autostrade; 
  Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381, norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche, che prevede che la  classificazione  come  strade  statali
delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle  strade
statali  sono  effettuate  dallo  Stato  d'intesa  con  la  Provincia
interessata; 
  Considerato  che  le  suddette  norme  statutarie  fanno  salva  la
previgente disciplina prevista  dal  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di  esecuzione
ed  attuazione  del  nuovo  codice  della  strada,  in   materia   di
classificazione delle strade statali  in  quanto  complementare  alla
stessa disciplina statutaria, con la sola differenza  che  le  stesse
province sono subentrate all'Anas in qualita' di ente  gestore  delle
strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381; 
  Visto il decreto n. 12/00314 del  1°  dicembre  2011,  con  cui  la
Provincia Autonoma di Bolzano stabilisce: 
    1) che la nuova circonvallazione di Bressanone -  Varna,  che  si
estende dal Km 477,350 della s.s. 12 «dell'Abetone  e  del  Brennero»
per una estensione di Km 2,840 fino ad arrivare al Km  480,190  sara'
classificata come  nuovo  tracciato  della  strada  statale  s.s.  12
«dell'Abetone e del Brennero», e che il relativo tratto sotteso,  dal
Km  480,230  al  Km  480,640,  della  lunghezza  di  Km  0,410  sara'
declassificato a strada comunale, e che verra' consegnato  al  Comune
di Varna; 
    2) che il nuovo tratto stradale di lunghezza di Km 0,587  che  si
estende dal Km 480,190 della s.s. 12 alla rotatoria di  incrocio  tra
il caposaldo di inizio della s.s. 49 (km 0,000) e la vecchia s.s.  12
al km 480,640, sara' classificato come s.s. 12 Racc.; 
  Vista la nota n. 12.7/23.02.01/tp del 6 dicembre 2011, con  cui  la
Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto: 
    1)   la   classificazione   a   strada   statale   della    nuova
circonvallazione di Bressanone - Varna della s.s. 12, senza  modifica
del caposaldo, e la declassificazione a strada  comunale  del  tratto
sotteso; 
    2) la classificazione a s.s. 12 Racc. del nuovo tratto di  strada
realizzato tra la nuova e la vecchia s.s. 12; 
  Visto il voto n. 17/12 reso nell'adunanza del 19 luglio  2012,  con
il quale il Consiglio Superiore dei lavori pubblici - V^ Sezione - ha
espresso parere  favorevole  sull'istanza  di  classificazione  della
circonvallazione di Bressanone - Varna e del nuovo raccordo  s.s.  12
Racc.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La nuova circonvallazione di  Bressanone  -  Varna,  ricadente  nei
Comuni di Bressanone e Varna, che si estende dal  Km  477,350  al  Km
480,190, di lunghezza  pari  a  Km  2,840,  che  sottende  il  tratto
esistente di s.s. 12 «dell'Abetone e del Brennero» dal Km 477,350  al
Km 480,640, e' classificata strada statale.