IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 marzo 2012 che  stabilisce  i  requisiti  tecnici  e
commerciali per i bonifici e gli  addebiti  diretti  in  euro  e  che
modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009 al  fine  di  creare  l'area
unica dei pagamenti in euro («SEPA») volta a  sviluppare  servizi  di
pagamento comuni a  tutta  l'Unione  in  sostituzione  degli  attuali
servizi di pagamento nazionali; 
  Visto il  Regolamento  (CE)  n.  924/2009  del  16  settembre  2009
relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita' e  che  abroga
il Regolamento (CE) n. 2560/2001; 
  Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto l'art. 10 del  Regolamento  n.  260/2012,  che  rimette  alle
autorita' competenti designate  dagli  Stati  membri  il  compito  di
assicurare il rispetto del medesimo Regolamento; 
  Vista  la  designazione  della  Banca  d'Italia   quale   autorita'
competente ai sensi dell'art. 10 del Regolamento n. 260/2012; 
  Visti gli articoli 3 e 4 del Regolamento n. 260/2012,  che  fissano
gli  obblighi  di  raggiungibilita'  dei  prestatori  di  servizi  di
pagamento e  di  interoperabilita'  tra  i  gestori  dei  sistemi  di
pagamento al dettaglio all'interno dell'Unione Europea; 
  Visto l'art. 5 del Regolamento n. 260/2012, ai sensi  del  quale  i
prestatori di servizi di pagamento effettuano operazioni di  addebito
diretto e di  bonifico  nel  rispetto  dei  requisiti  stabiliti  nel
medesimo Regolamento; 
  Visto l'art. 6 del Regolamento n. 260/2012,  che  fissa  i  termini
entro i quali le operazioni di bonifico e di addebito diretto  devono
essere effettuate nel rispetto dei requisiti stabiliti  nel  medesimo
Regolamento; 
  Visto l'art. 16, comma 3, del Regolamento n. 260/2012, ai sensi del
quale gli Stati  membri  possono  autorizzare  le  proprie  autorita'
competenti a concedere deroghe a tutti o ad alcuni dei  requisiti  di
cui all'art. 6, commi 1 e  2,  fino  al  1°  febbraio  2016,  per  le
operazioni di bonifico e addebito diretto che, secondo le statistiche
ufficiali sui pagamenti pubblicate annualmente dalla BCE, hanno nello
Stato membro in questione una quota cumulativa di  mercato  inferiore
al 10% del totale, rispettivamente, delle operazioni di bonifico e di
addebito diretto; 
  Visto l'art. 16, comma 5, del Regolamento n. 260/2012, ai sensi del
quale, in deroga all'art. 6, commi 1 e 2, gli  Stati  membri  possono
consentire alle autorita' competenti di derogare fino al 1°  febbraio
2016 al requisito specifico di utilizzare i formati di  messaggistica
ISO 20022 XML per  gli  utilizzatori  di  servizi  di  pagamento  che
trasmettono o ricevono singoli bonifici o addebiti diretti  in  forma
raggruppata; 
  Considerato che l'interoperabilita' fra i sistemi di  pagamento  al
dettaglio  operanti  all'interno  dell'Unione  Europea   e'   fattore
essenziale ai fini della realizzazione di un  mercato  dei  pagamenti
elettronici in euro; 
  Considerata l'opportunita'  di  minimizzare  gli  impatti  per  gli
utenti dell'adeguamento di talune procedure di addebito  diretto  che
presentano  caratteristiche  specifiche  e  che   hanno   una   quota
cumulativa di mercato inferiore al 10% del  totale  del  servizio  di
pagamento corrispondente; 
  Considerato  che  il  Regolamento  n.  260/2012  definisce:  a)  il
«bonifico» come il servizio di pagamento per l'accredito sul conto di
pagamento  del  beneficiario  tramite  un'operazione   di   pagamento
eseguita a partire da un conto  di  pagamento  del  pagatore;  b)  il
«pagatore»  come  la  persona  fisica  o  giuridica   che   autorizza
un'operazione di pagamento sia  a  valere  su  un  proprio  conto  di
pagamento sia in assenza di esso; c) l'«operazione di pagamento» come
l'atto, iniziato dal pagatore o dal beneficiario, di trasferimento di
fondi tra conti di pagamento; 
  Considerato che, stanti le definizioni del Regolamento n.  260/2012
relative alla nozione di  «bonifico»,  «pagatore»  e  «operazione  di
pagamento», il Regolamento medesimo deve ritenersi applicabile  anche
alle operazioni di  bonifico  in  cui  i  fondi  vengono  forniti  in
contanti dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento di cui si
avvale e che vengono gestite attraverso il trasferimento di  fondi  a
partire da conti, anche transitori, riferibili al pagatore; 
  Considerata  l'opportunita'  di  consentire  agli  utilizzatori  di
servizi di pagamento che trasmettono o ricevono  singoli  bonifici  o
addebiti diretti  in  forma  raggruppata  di  disporre  di  un  tempo
adeguato per adattare le proprie procedure di pagamento ai  requisiti
previsti dal Regolamento n. 260/2012; 
  Considerato  che  il  requisito  di  cui  al  punto  1,  lett.  b),
dell'allegato al Regolamento n. 260/2012 - che prevede l'obbligo  per
i prestatori di servizi di pagamento di conformare  la  messaggistica
relativa a operazioni di bonifico o addebito  diretto  allo  standard
ISO 20022 XML  -  non  deve  essere  necessariamente  applicato  alle
operazioni disposte tra sportelli dello stesso prestatore di  servizi
di pagamento; 
  Considerata l'opportunita' di assicurare  la  certezza  del  quadro
normativo di riferimento anche in relazione  a  specifiche  tematiche
applicative in modo da assicurare il rispetto del termine ultimo  del
1° febbraio 2014 per la migrazione dei servizi di bonifico e addebito
diretto nazionali ai requisiti fissati dal Regolamento n. 260/2012; 
  Considerata  l'opportunita'  di  promuovere  la   razionalizzazione
complessiva dei servizi di incasso e pagamento,  anche  non  compresi
nell'ambito applicativo del  Regolamento  n.  260/2012,  al  fine  di
facilitare lo sviluppo di modalita' elettroniche di pagamento nonche'
di  perseguire  la  maggiore  uniformita'  possibile   degli   schemi
nazionali a quelli SEPA; 
  Considerata l'importanza di favorire modalita'  di  passaggio  agli
strumenti SEPA che non comportino aumenti complessivi dei prezzi  per
gli utilizzatori dei  servizi  di  pagamento  in  generale  e  per  i
consumatori in particolare; 
  Considerata  l'importanza  di  assicurare  che  la  migrazione  dei
servizi di bonifico e addebito diretto nazionali ai requisiti fissati
dal Regolamento n. 260/2012 avvenga in modo sicuro, efficiente  e  il
piu' possibile semplice anche in considerazione degli  interessi  dei
consumatori,   delle   imprese   e   degli   enti   della    Pubblica
Amministrazione in qualita' di utilizzatori dei servizi di bonifico e
addebito diretto; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente provvedimento si intende per: 
    a)  bollettino  bancario:  bollettino  precompilato  inviato  dal
beneficiario al pagatore utilizzato da quest'ultimo per effettuare il
pagamento  in  contanti  o  con  altre  modalita'  presso   qualunque
sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto  di
pagamento  ai  fini  dell'accredito  sul  conto  di   pagamento   del
beneficiario; 
    b) bollettino di conto corrente postale: bollettino  precompilato
dal beneficiario - o da compilare a cura del pagatore -  con  cui  il
pagatore effettua il pagamento con accredito sul conto  di  pagamento
detenuto dal beneficiario presso Poste Italiane S.p.A.; 
    c) bonifico per cassa: operazione di  bonifico  in  cui  i  fondi
vengono forniti in contanti dal pagatore al prestatore di servizi  di
pagamento di cui si avvale; 
    d)   circuito   postale:   insieme   di   regole,   procedure   e
infrastrutture  che  consentono  l'effettuazione  di  operazioni   di
pagamento tra un pagatore e  un  beneficiario  nell'ambito  esclusivo
della rete di Poste Italiane S.p.A.; 
    e) gestore di sistema di pagamento al dettaglio: societa' o  ente
che gestisce sistemi di pagamento al  dettaglio  o  singole  fasi  di
questi; 
    f) MAV: ordine di incasso di crediti basato su avviso inviato  al
pagatore che puo' effettuare il pagamento  presso  un  prestatore  di
servizi  di  pagamento;  l'operazione  di  pagamento  e'  gestita  da
un'apposita procedura interbancaria; 
    g) procedura interbancaria BON: procedura  interbancaria  per  lo
scambio attraverso il Sistema per la trasmissione telematica dei dati
di informazioni contabili relative a bonifici nazionali; 
    h) procedura interbancaria RID: procedura  interbancaria  per  la
trasmissione attraverso il Sistema per la trasmissione telematica dei
dati delle informazioni relative ad addebiti  diretti  preautorizzati
nazionali, ivi incluse quelle relative  all'allineamento  elettronico
degli archivi in essere presso il prestatore di servizi di  pagamento
del pagatore e quello del beneficiario; 
    i) RAV (Riscossione Mediante Avviso): ordine di incasso basato su
avviso inviato al pagatore per la riscossione  di  somme  iscritte  a
ruolo da parte di agenti della riscossione; il pagamento puo'  essere
effettuato presso un prestatore di servizi di pagamento e gestito  da
un'apposita procedura interbancaria; 
    j) Ri.Ba. (Ricevuta bancaria): ordine  di  incasso  disposto  dal
beneficiario  alla  propria  banca  e  da   quest'ultima   trasmesso,
attraverso una apposita procedura interbancaria via  Sistema  per  la
trasmissione telematica dei dati, alla banca del  pagatore  la  quale
provvede a inviare un avviso di pagamento al pagatore; 
    k) RID finanziari: operazioni di addebito diretto collegate  alla
gestione di  strumenti  finanziari  o  all'esecuzione  di  operazioni
aventi finalita' di investimento la cui quota cumulativa  di  mercato
in Italia, unitamente a quella dei RID a importo fisso, e'  inferiore
al 10% del totale delle operazioni di addebito diretto; 
    l) RID a importo fisso: operazioni di addebito diretto a  importo
prefissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'addebito  in
conto la cui quota cumulativa di  mercato  in  Italia,  unitamente  a
quella dei RID finanziari, e'  inferiore  al  10%  del  totale  delle
operazioni di addebito diretto; 
    m) servizi opzionali aggiuntivi: servizi ad adesione  facoltativa
complementari rispetto a quelli di bonifico e addebito diretto.