IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA Visto il Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009 al fine di creare l'area unica dei pagamenti in euro («SEPA») volta a sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione in sostituzione degli attuali servizi di pagamento nazionali; Visto il Regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita' e che abroga il Regolamento (CE) n. 2560/2001; Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto l'art. 10 del Regolamento n. 260/2012, che rimette alle autorita' competenti designate dagli Stati membri il compito di assicurare il rispetto del medesimo Regolamento; Vista la designazione della Banca d'Italia quale autorita' competente ai sensi dell'art. 10 del Regolamento n. 260/2012; Visti gli articoli 3 e 4 del Regolamento n. 260/2012, che fissano gli obblighi di raggiungibilita' dei prestatori di servizi di pagamento e di interoperabilita' tra i gestori dei sistemi di pagamento al dettaglio all'interno dell'Unione Europea; Visto l'art. 5 del Regolamento n. 260/2012, ai sensi del quale i prestatori di servizi di pagamento effettuano operazioni di addebito diretto e di bonifico nel rispetto dei requisiti stabiliti nel medesimo Regolamento; Visto l'art. 6 del Regolamento n. 260/2012, che fissa i termini entro i quali le operazioni di bonifico e di addebito diretto devono essere effettuate nel rispetto dei requisiti stabiliti nel medesimo Regolamento; Visto l'art. 16, comma 3, del Regolamento n. 260/2012, ai sensi del quale gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorita' competenti a concedere deroghe a tutti o ad alcuni dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, fino al 1° febbraio 2016, per le operazioni di bonifico e addebito diretto che, secondo le statistiche ufficiali sui pagamenti pubblicate annualmente dalla BCE, hanno nello Stato membro in questione una quota cumulativa di mercato inferiore al 10% del totale, rispettivamente, delle operazioni di bonifico e di addebito diretto; Visto l'art. 16, comma 5, del Regolamento n. 260/2012, ai sensi del quale, in deroga all'art. 6, commi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire alle autorita' competenti di derogare fino al 1° febbraio 2016 al requisito specifico di utilizzare i formati di messaggistica ISO 20022 XML per gli utilizzatori di servizi di pagamento che trasmettono o ricevono singoli bonifici o addebiti diretti in forma raggruppata; Considerato che l'interoperabilita' fra i sistemi di pagamento al dettaglio operanti all'interno dell'Unione Europea e' fattore essenziale ai fini della realizzazione di un mercato dei pagamenti elettronici in euro; Considerata l'opportunita' di minimizzare gli impatti per gli utenti dell'adeguamento di talune procedure di addebito diretto che presentano caratteristiche specifiche e che hanno una quota cumulativa di mercato inferiore al 10% del totale del servizio di pagamento corrispondente; Considerato che il Regolamento n. 260/2012 definisce: a) il «bonifico» come il servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento eseguita a partire da un conto di pagamento del pagatore; b) il «pagatore» come la persona fisica o giuridica che autorizza un'operazione di pagamento sia a valere su un proprio conto di pagamento sia in assenza di esso; c) l'«operazione di pagamento» come l'atto, iniziato dal pagatore o dal beneficiario, di trasferimento di fondi tra conti di pagamento; Considerato che, stanti le definizioni del Regolamento n. 260/2012 relative alla nozione di «bonifico», «pagatore» e «operazione di pagamento», il Regolamento medesimo deve ritenersi applicabile anche alle operazioni di bonifico in cui i fondi vengono forniti in contanti dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale e che vengono gestite attraverso il trasferimento di fondi a partire da conti, anche transitori, riferibili al pagatore; Considerata l'opportunita' di consentire agli utilizzatori di servizi di pagamento che trasmettono o ricevono singoli bonifici o addebiti diretti in forma raggruppata di disporre di un tempo adeguato per adattare le proprie procedure di pagamento ai requisiti previsti dal Regolamento n. 260/2012; Considerato che il requisito di cui al punto 1, lett. b), dell'allegato al Regolamento n. 260/2012 - che prevede l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di conformare la messaggistica relativa a operazioni di bonifico o addebito diretto allo standard ISO 20022 XML - non deve essere necessariamente applicato alle operazioni disposte tra sportelli dello stesso prestatore di servizi di pagamento; Considerata l'opportunita' di assicurare la certezza del quadro normativo di riferimento anche in relazione a specifiche tematiche applicative in modo da assicurare il rispetto del termine ultimo del 1° febbraio 2014 per la migrazione dei servizi di bonifico e addebito diretto nazionali ai requisiti fissati dal Regolamento n. 260/2012; Considerata l'opportunita' di promuovere la razionalizzazione complessiva dei servizi di incasso e pagamento, anche non compresi nell'ambito applicativo del Regolamento n. 260/2012, al fine di facilitare lo sviluppo di modalita' elettroniche di pagamento nonche' di perseguire la maggiore uniformita' possibile degli schemi nazionali a quelli SEPA; Considerata l'importanza di favorire modalita' di passaggio agli strumenti SEPA che non comportino aumenti complessivi dei prezzi per gli utilizzatori dei servizi di pagamento in generale e per i consumatori in particolare; Considerata l'importanza di assicurare che la migrazione dei servizi di bonifico e addebito diretto nazionali ai requisiti fissati dal Regolamento n. 260/2012 avvenga in modo sicuro, efficiente e il piu' possibile semplice anche in considerazione degli interessi dei consumatori, delle imprese e degli enti della Pubblica Amministrazione in qualita' di utilizzatori dei servizi di bonifico e addebito diretto; Emana il seguente provvedimento: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) bollettino bancario: bollettino precompilato inviato dal beneficiario al pagatore utilizzato da quest'ultimo per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalita' presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto di pagamento ai fini dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario; b) bollettino di conto corrente postale: bollettino precompilato dal beneficiario - o da compilare a cura del pagatore - con cui il pagatore effettua il pagamento con accredito sul conto di pagamento detenuto dal beneficiario presso Poste Italiane S.p.A.; c) bonifico per cassa: operazione di bonifico in cui i fondi vengono forniti in contanti dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale; d) circuito postale: insieme di regole, procedure e infrastrutture che consentono l'effettuazione di operazioni di pagamento tra un pagatore e un beneficiario nell'ambito esclusivo della rete di Poste Italiane S.p.A.; e) gestore di sistema di pagamento al dettaglio: societa' o ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi; f) MAV: ordine di incasso di crediti basato su avviso inviato al pagatore che puo' effettuare il pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l'operazione di pagamento e' gestita da un'apposita procedura interbancaria; g) procedura interbancaria BON: procedura interbancaria per lo scambio attraverso il Sistema per la trasmissione telematica dei dati di informazioni contabili relative a bonifici nazionali; h) procedura interbancaria RID: procedura interbancaria per la trasmissione attraverso il Sistema per la trasmissione telematica dei dati delle informazioni relative ad addebiti diretti preautorizzati nazionali, ivi incluse quelle relative all'allineamento elettronico degli archivi in essere presso il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario; i) RAV (Riscossione Mediante Avviso): ordine di incasso basato su avviso inviato al pagatore per la riscossione di somme iscritte a ruolo da parte di agenti della riscossione; il pagamento puo' essere effettuato presso un prestatore di servizi di pagamento e gestito da un'apposita procedura interbancaria; j) Ri.Ba. (Ricevuta bancaria): ordine di incasso disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest'ultima trasmesso, attraverso una apposita procedura interbancaria via Sistema per la trasmissione telematica dei dati, alla banca del pagatore la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al pagatore; k) RID finanziari: operazioni di addebito diretto collegate alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni aventi finalita' di investimento la cui quota cumulativa di mercato in Italia, unitamente a quella dei RID a importo fisso, e' inferiore al 10% del totale delle operazioni di addebito diretto; l) RID a importo fisso: operazioni di addebito diretto a importo prefissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'addebito in conto la cui quota cumulativa di mercato in Italia, unitamente a quella dei RID finanziari, e' inferiore al 10% del totale delle operazioni di addebito diretto; m) servizi opzionali aggiuntivi: servizi ad adesione facoltativa complementari rispetto a quelli di bonifico e addebito diretto.