(Allegato)
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                           ACCORDO TRA IL 
 
                  GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                                  E 
 
               IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA 
 
                      SULLE SEPOLTURE DI GUERRA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
TITOLO: Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana,
il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania ed  il  Governo
della Repubblica ellenica sulla cooperazione in relazione al progetto
di gasdotto transadriatico 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
TITOLO: 
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo  della
Repubblica Islamica del Pakistan per il Progetto: "Italian Support to
the Citizens Damage Compensation Programme - CDCP II. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
PAESE: MACEDONIA 
MATERIA: Patenti 
TITOLO: 
Scambio  di  Note  per   l'aggiornamento   degli   allegati   tecnici
dell'Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida. 

              Parte di provvedimento in formato grafico

     MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA 
 
n. 86-1062/14 
 
Il Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica  di  Macedonia
presenta  i  complimenti  all'Ambasciata  d'Italia  in  Skopje  e  in
conformita' con l'articolo sei dello Scambio di Note tra  il  Governo
macedone e il Governo italiano per il reciproco riconoscimento  delle
patenti di guida, firmato a Roma il 15 luglio 1997 e in vigore dal 23
gennaio 1998, ha l'onore di proporre che  gli  allegati  dell'Accordo
del  15  luglio  1997  vengano  sostituiti  dai  seguenti  sei  nuovi
documenti, allegati alla presente nota: 
  1. tabella di equipollenza per  la  conversione  delle  patenti  di
guida rilasciate  nella  Repubblica  di  Macedonia  (valide  fino  al
01.10.2012) in patenti di guida italiane, 
  2. tabella di equipollenza per  la  conversione  delle  patenti  di
guida rilasciate nella  Repubblica  di  Macedonia  dal  01.10.2007  -
modello tesserino - in patenti di guida italiane, 
  3. tabella di equipollenza per  la  conversione  delle  patenti  di
guida rilasciate in Italia in documenti macedoni, 
  4. tabella di equipollenza per  la  conversione  delle  patenti  di
guida rilasciate in Macedonia dal  01.10.2007  modello  tesserino  in
patenti di guida italiane da applicare alle richieste di  conversione
a partire dal 19.01.2013, data dell'entrata in vigore della Direttiva
2006/126/CE, 
  5. tabella di equipollenza per  la  conversione  delle  patenti  di
guida rilasciate in Italia in documenti macedoni  da  applicare  alle
patenti italiane rilasciate sul modello tesserino e che includono  le
categorie e le sottocategorie previste con la Direttiva 2006/126/CE e 
  6. Modelli di patenti di  guida,  rilasciate  nella  Repubblica  di
Macedonia e nella Repubblica italiana (piu' relativi specimen) 
 
  AMBASCIATA D'ITALIA 
  SKOPJE 
 
  Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di proporre, qualora la
parte italiana non  avesse  annotazioni,  che  questa  Nota,  con  le
allegate cinque tabelle di equipollenza e la lista dei modelli  delle
patenti di guida rilasciate nella Repubblica  di  Macedonia  e  nella
Repubblica italiana, insieme alla Nota  di  risposta  dell'Ambasciata
d'Italia  a  Skopje  con  la  quale  si  esprimera'  l'assenso  delle
Autorita' italiane, rappresentino un Accordo per la  modifica  e  per
l'aggiornamento dello Scambio di Note tra il Governo  macedone  e  il
Governo italiano per il reciproco  riconoscimento  delle  patenti  di
guida, firmato a Roma il 15 luglio 1997. 
  Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia  con
l'occasione ha l'onore di proporre che il presente  Scambio  di  Note
entri in vigore il 28 settembre 2012. 
  Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di  Macedonia  si
avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia in Skopje
i sensi della sua piu' alta considerazione. 
 
    Skopje, 21 settembre 2012 
 
 
Ambasciata d'Italia 
      Skopje 
 
                            NOTA VERBALE 
 
  L'Ambasciata d'Italia a Skopje presenta i complimenti al  Ministero
degli Affari Esteri macedone e ha l'onore di accusare ricevuta  della
Nota  Verbale   n.86-1062/14   del   21   settembre   2012   relativa
all'aggiornamento dello Scambio di Note tra il Governo italiano e  il
Governo macedone per il reciproco  riconoscimento  delle  patenti  di
guida, firmato a Roma il l5 luglio 1997, ed entrato in vigore  il  23
gennaio 1998, del seguente tenore: 
  "Il Ministero degli Affari Esteri  della  Repubblica  di  Macedonia
presenta  i  complimenti  all'Ambasciata  d'Italia  in  Skopje  e  in
conformita' con l'articolo sei dello Scambio di Note tra  il  Governo
macedone e il Governo italiano per il reciproco riconoscimento  delle
patenti di guida, firmato a Roma il 15 luglio 1997 e in vigore dal 23
gennaio 1998, ha l'onore di proporre che  gli  allegati  dell'Accordo
del  15  luglio  1997  vengano  sostituiti  dai  seguenti  sei  nuovi
documenti, allegati alla presente nota: 
  1. tabella di equipollenza per  la  conversione  delle  patenti  di
guida rilasciate  nella  Repubblica  di  Macedonia  (valide  fino  al
01.10.2012) in patenti di guida italiane, 
  2. tabella di equipollenza per  la  conversione  delle  patenti  di
guida rilasciate nella  Repubblica  di  Macedonia  dal  01.10.2007  -
modello tesserino - in patenti di guida italiane, 
  3. tabella di equipollenza per  la  conversione  delle  patenti  di
guida rilasciate in Italia in documenti macedoni, 
  4. tabella di equipollenza per  la  conversione  delle  patenti  di
guida rilasciate in Macedonia dal  01.10.2007  modello  tesserino  in
patenti di guida italiane da applicare alle richieste di  conversione
a partire dal 19.01.2013, data dell'entrata in vigore della Direttiva
2006/126/CE, 
  5. tabella di equipollenza per  la  conversione  delle  patenti  di
guida rilasciate in Italia in documenti macedoni  da  applicare  alle
patenti italiane rilasciate sul modello tesserino e che includono  le
categorie e le sottocategorie previste con la Direttiva 2006/126/CE 
  6. Modelli di patenti di  guida,  rilasciate  nella  Repubblica  di
Macedonia e nella Repubblica italiana (piu' relativi specimen) 
  Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di proporre, qualora la
parte italiana non  avesse  annotazioni,  che  questa  Nota,  con  le
allegate cinque tabelle di equipollenza e la lista dei modelli  delle
patenti di guida rilasciate nella Repubblica  di  Macedonia  e  nella
Repubblica italiana, insieme alla Nota  di  risposta  dell'Ambasciata
d'Italia  a  Skopje  con  la  quale  si  esprimera'  l'assenso  delle
Autorita' italiane, rappresentino un Accordo per la  modifica  e  per
l'aggiornamento dello Scambio di Note tra il Governo  macedone  e  il
Governo italiano per il reciproco  riconoscimento  delle  patenti  di
guida, firmato a Roma il 15 luglio 1997. 
  Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia  con
l'occasione ha l'onore di proporre che il presente  Scambio  di  Note
entri in vigore il 28 settembre 2012." 
  L'Ambasciata d'Italia a Skopje ha l'onore di informare il Ministero
degli Affari Esteri macedone che il Governo italiano e' d'accordo sul
contenuto della  summenzionata  Nota  Verbale,  che  unitamente  alla
presente Nota di risposta costituiranno un Accordo,  tra  il  Governo
italiano e il Governo macedone in materia di conversione  di  patenti
di guida, che entrera' in vigore il 28 settembre 2012. 
  L'Ambasciata  d'Italia  a  Skopje  si  avvale  dell'occasione   per
rinnovare al Ministero degli Affari Esteri macedone,  i  sensi  della
sua piu' alta considerazione. 
 
                                S.E. l'Ambasciatore d'Italia a Skopje 
                                          Fabio Cristiani             
                                              (firma)                 
 
  Skopje, 26.09.2012 
  Ministero degli Affari Esteri 
  della Repubblica di Macedonia 
  SKOPJE 
 
  Allegati: 
 
  • Tabelle di equipollenza n. 1,2,3,4 e 5 
  • Elenco modelli di patente di guida  rilasciati  in  Italia  e  in
Macedonia e relativi specimen 
 
                                                             ALLEGATI 
 
                     I  TABELLA DI EQUIPOLLENZA 
 
  per  la  conversione  delle  patenti  cartacce   rilasciate   nella
Repubblica di Macedonia (valide fino al  01.10.2012)  in  patenti  di
guida italiane 
    

Repubblica di Macedonia    Repubblica italiana

         A                         A
         B                         B
         B ed E*                   BE
         C                         C
         C ed E*                   CE
         D                         D
         D ed E*                   DE

    
  • B ed E* titolare di patente di  guida  delle  categorie  B  ed  E
ottiene la patente di guida italiana di categoria BE 
  • C ed E* titolare di patente di  guida  delle  categorie  C  ed  E
ottiene la patente di guida italiana di categoria CE 
  • D ed E* titolare di patente di  guida  delle  categorie  D  ed  E
ottiene la patente di guida italiana di categoria DE 
 
                     II TABELLA DI EQUIPOLLENZA 
 
  per  la  conversione  delle  patenti  di  guida  rilasciate   nella
Repubblica di Macedonia dal 01.10.2007 - su modello tipo  card  -  in
patenti italiane 
 
              (da applicare alle domande di conversione 
                   presentate fino al 18.01.2013) 
    

Repubblica di Macedonia    Repubblica italiana

          A                         A
          A1                        A1
          B                         B
          BE                        BE
          C                         C
          C1                        B
          CE                        CE
          C1E                       BE
          D                         D
          DE                        DE
          D1                        B
          D1E                       BE
          F                         *
          G                         *
          M                         *

    
  * le categorie macedoni F,G, M non sono oggetto di conversione 
 
                     III TABELLA DI EQUIPOLLENZA 
 
        per la conversione delle patenti rilasciate in Italia 
                         in patenti macedoni 
 
          (da applicare alle patenti italiane emesse prima 
         dell'entrata in vigore della Direttiva 2006/126/CE) 
    

      Repubblica di Macedonia        Repubblica italiana

A1 A1
A A
B (conseguita prima del 01/01/1986)*         A-B
B (conseguita dal 01/01/1986 in poi)*        A1-B
BE                                           BE
C                                            C
CE                                           CE
D                                            D
DE                                           DE
CE + D                                       CE + DE
C + DE                                       C + DE

    
  * La patente di categoria B italiana abilita anche alla  conduzione
di  motocicli,  senza  limitazioni,  se  conseguita  (per   esame   o
conversione) entro il 01/01/1986. 
 
  EVENTUALI  SOTTOCATEGORIE  RILASCIATE  IN  ITALIA  DALL'ENTRATA  IN
VIGORE DELLA DIRETTIVA  91/439CEE  ALL'ENTRATA  IN  VIGORE  DEL  D.M.
29.03.1999** 
    

B1                                           A1
C1                                           C1
D1                                           D1

    
  ** Le sottocategorie potrebbero essere state emesse anche  dopo  il
1999 per conversione di patenti comunitarie 
 
                     IV TABELLA DI EQUIPOLLENZA 
 
  per la  conversione  delle  patenti  rilasciate  in  Macedonia  dal
01.10.2007 - su modello tipo card - in patenti italiane 
  (da applicare alle domande di conversione presentate a partire  dal
19/01/2013, data di entrata in vigore della Direttiva 2006/126/CE) 
    

Repubblica di Macedonia    Repubblica italiana

          A1                       A1
          A                        A
          B                        B
          BE                       BE
          C1*                      C1
          C1E*                     C1E
          C                        C
          CE                       CE
          D1*                      D1
          D1E*                     D1E
          D                        D
          DE                       DE
          F                        **
          G                        **
          M                        **

    
  * Qualora sia stata convertita una patente macedone delle categorie
C1, C1E, D1 e D1E  prima  del  19.01.2013,  e  quindi  applicando  la
tabella  di  equipollenza  II,e'  possibile  ottenere  su   richiesta
dell'interessato,una patente di guida  italiana  per  conversione  di
quella macedone gia' convertita e restituita alle Autorita'  macedoni
competenti. 
  Oltre  alla  documentazione  di  rito,  e'  necessario   presentare
un'attestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare
competente, da cui  risulti  quali  sottocategorie  erano.  possedute
all'atto dell'emissione della patente  italiana,  non  convertite  in
precedenza perche' non previste dalla tabella di equipollenza 
  La richiesta di conversione in  tal  caso  deve  essere  effettuata
entro tre anni dal rilascio per conversione della patente italiana. 
  ** le categorie macedoni F,G, M non sono oggetto di conversione. 
 
                      V TABELLA DI EQUIPOLLENZA 
 
             per la conversione delle patenti rilasciate 
                    in Italia in patenti macedoni 
 
  (da applicare alle patenti  italiane  redatte  su  modello  formato
card,  contenente  categorie  e  sottocategorie,  conformemente  alla
direttiva 2006/126/CE) 
    

Repubblica italiana    Repubblica di Macedonia

        A1                      A1
        A                       A
        B1                      ---
        B                       A1,B
        BE                      BE
        C1                      C1
        C1E                     C1E
        C                       C
        CE                      CE
        D1                      D1
        D1E                     D1E
        D                       D
        DE                      DE
        CE+D                    CE+DE

    
                     MODELLI DI PATENTI DI GUIDA 
 
  Modelli di patente di  guida  rilasciati  in  Macedonia  (dal  piu'
vecchio al piu' recente). 
 
  1)  modello  di  patente  cartacco  (2  pagine  -  4  facciate)   -
convertibile fino al 01.10.2012 
  2)  modello  di  patente  cartaceo  (3  pagine  -  6  facciate)   -
convertibile fino al 01.10.2012 
  3) modello  di  patente  cartaceo  (3  pagine  -  6  facciate)  con
categorie redatte in  carattere  cirillico  -  convertibile  fino  al
01.10.2012 
  4) modello di patente tipo carta di credito (in lingua macedone  in
caratteri cirillici e, solo  nel  fronte,  in  inglese  in  caratteri
latini) in uso dal 01.10.2007 
  Questo modello, solo sul fronte, potrebbe essere redatto  in  altra
lingua del gruppo etnico di  appartenenza  del  titolare  come  roma,
valacco, serbo, bosniaco e turco. 
  4.1) modello di patente  tipo  carta  di  credito  previsto  per  i
conducenti  di  etnia  albanese  (in  lingua  macedone  in  caratteri
cirillici, in lingua albanese e solo nel fronte, in inglese) 
  La legenda sul retro di questo modello  e'  redatta  oltre  che  in
macedone anche in albanese. 
  La compilazione di questo modello, con  i  dati  del  titolare,  e'
effettuata in lingua macedone, albanese e inglese. 
 
  Modelli di patente di guida rilasciati in Italia (dal piu'  vecchio
al piu' recente). 
 
  1) modello di patente MC 701/MEC. Autorita' preposta  al  rilascio:
il Prefetto. 
  2) modello di patente MC 701/N. Autorita' preposta al  rilascio  il
Prefetto. 
  3) modello di patente MC 701/C. Autorita' preposta al rilascio:  il
Prefetto 
  4) modello di patente MC 701/D. Autorita' preposta al rilascio:  il
Prefetto. 
  5) modello di patente MC 701/E.  Autorita'  preposta  al  rilascio:
M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione); 
  6) modello di patente MC 701/F  rilasciata  dal  1°Luglio  1996  ai
sensi della Direttiva 91/439 CEE.  Autorita'  preposta  al  rilascio:
M.C.T.C. 
  7) modello di patente MC 701/ F. La numerazione dei dati  contenuti
nella pagina 2 rispetto al modello  di  cui  al  punto  6.  e'  stata
modificata. 
  Autorita' preposta al rilascio: M.C.T.C. 
  8) modello di patente MC 720 F  ai  sensi  della  Direttiva  96/47.
Autorita' preposta al rilascio: M.C.T.C. 
  9) modello di patente MC 720 F  ai  sensi  della  Direttiva  96/47.
Autorita' preposta al rilascio: M.C.T.C.  Differisce  dal  precedente
perche' la dicitura "patente  di  guida"  e'  riportata  anche  nelle
lingue dei dieci Stati entrati nell'Unione Europea il 1° maggio 2004. 
  10) modello di patente MC 720 F ai  sensi  della  Direttiva  96/47.
Autorita' preposta al rilascio: M.C.T.C.  Differisce  dal  precedente
descritto al punto 9) solo perche' il numero dello stampato riportato
in basso a destra, sul retro del  documento,  non  e'  riprodotto  in
stampa ma realizzato in laser engraving e quindi rilevabile al tatto. 
  11) modello di patente rilasciato ai sensi della Direttiva 2006/126
CE. Nello stesso sono introdotte anche le sottocategorie Bl, C1, D1. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
TITOLO: Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e  il  Regno
Hashemita di Giordania sull'esenzione dall'obbligo  di  visto  per  i
titolari di passaporto diplomatico 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana 
           ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania 
                sull'esenzione dall'obbligo di visto 
              per i titolari di passaporto diplomatico 
 
  Il Governo della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  del  Regno
Hashemita di Giordania, di seguito indicati come "le Parti", 
  tenendo in considerazione le amichevoli relazioni tra le Parti; 
  desiderando l'ulteriore rafforzamento  delle  relazioni  amichevoli
esistenti facilitando  gli  spostamenti  dei  cittadini  titolari  di
passaporto diplomatico di entrambi i paesi; 
  conformemente alla leggi e regolamenti  in  vigore  nei  rispettivi
paesi; 
  hanno concordato quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
  I cittadini di una delle Parti, detentori di passaporti diplomatici
in corso di validita', e non accreditati  nel  territorio  dell'altra
Parte, saranno esenti dall'obbligo di visto  di  ingresso,  transito,
permanenza e uscita dal territorio dell'altra Parte  fino  a  novanta
(90) giorni (in uno o piu' periodi), nell'arco di sei (6)  mesi,  dal
giorno  di  arrivo.  Per  i  cittadini  giordani  i  novanta   giorni
decorreranno dal giorno del primo ingresso nell'area Schengen. 
 
                             Articolo 2 
 
  I cittadini di ciascuna Parte, che siano i  membri  delle  missioni
diplomatiche, delle  rappresentanze  consolari  e  di  organizzazioni
internazionali situate nel territorio  dell'altra  Parte  ed  i  loro
familiari, detentori di validi passaporti menzionati all'Articolo 1 ,
dovranno  ottenere  lo  specifico  visto  precedentemente   al   loro
ingresso. 
  Le  persone  sopra  citate,   successivamente   all'accreditamento,
potranno entrare, transitare, permanere o uscire dal territorio dello
Stato ospite senza visto per la durata del loro incarico. 
 
                             Articolo 3 
 
  I  cittadini  di  entrambe  le  Parti   detentori   di   passaporti
diplomatici, citati negli Articoli 1 e 2 di questo  Accordo,  possono
entrare o lasciare il territorio dell'altra Parte in  ogni  punto  di
confine aperto al traffico internazionale. 
 
                             Articolo 4 
 
  La validita' del passaporto diplomatico delle Parti  dovra'  essere
almeno superiore di tre mesi alla data prevista per la  partenza  dal
territorio dell'altra parte. 
 
                             Articolo 5 
 
  Il presente Accordo non modifica  gli  obblighi  dei  cittadini  di
entrambe le Parti, titolari di passaporti  diplomatici,  di  rispetto
della legislazione e dei regolamenti dello Stato ricevente. 
  Il presente  Accordo  non  modifica  il  diritto  delle  competenti
autorita' di ciascuna Parte di rifiutare l'ingresso o  abbreviare  la
permanenza  nel  suo  territorio  dei  cittadini  dell'altra   Parte,
specificati  negli   Articoli   1   e   2,   che   siano   dichiarati
indesiderabili. 
 
                             Articolo 6 
 
  Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere, in tutto  o  in
parte, l'applicazione di questo  Accordo  per  ragioni  di  sicurezza
nazionale e di ordine pubblico. 
  La introduzione, cosi' come la cessazione, della misura di  cui  al
Paragrafo 1 del presente  Articolo  sara'  notificata  immediatamente
all'altra Parte tramite canali diplomatici, non piu' tardi di 72  ore
dall'entrata in vigore di tale misura. 
  La  sospensione  dell'applicazione  di  questo  Accordo  non  avra'
effetti sui diritti dei cittadini, di cui agli  Articoli  1  e  2  di
questo Accordo, che  gia'  si  trovino  nel  territorio  dello  Stato
ospite. 
 
                             Articolo 7 
 
  Le  Parti  trasmetteranno  i  rispettivi  specimen  dei  passaporti
diplomatici tramite canali diplomatici non piu' tardi di trenta  (30)
giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo. 
  Nel caso dell'introduzione di nuovi  passaporti  diplomatici  o  di
modifica di quelli esistenti, le Parti trasmetteranno  reciprocamente
gli specimen di tali passaporti, entro trenta (30) giorni dalla  data
di entrata in vigore dei nuovi passaporti o delle modifiche. 
  Qualora i cittadini di una delle Parti smarriscano o  danneggino  i
loro  passaporti  diplomatici  nel   territorio   dell'altra   Parte,
informeranno immediatamente le autorita' competenti del paese  ospite
attraverso la propria missione diplomatica o l'ufficio consolare.  La
missione diplomatica o l'ufficio consolare competente rilascera' alle
predette  persone,  conformemente  alla  propria   legislazione,   un
documento di viaggio per il ritorno al proprio paese. 
 
                             Articolo 8 
 
  Questo Accordo puo' essere modificato con il mutuo  consenso  delle
Parti mediante Protocolli addizionali o scambi di Note  Verbali,  che
saranno considerati parte integrante del presente Accordo. 
  Tale  modifica  o  revisione  entrera'  in  vigore  in  base   alle
condizioni previste dal paragrafo 1  dell'Articolo  10  del  presente
Accordo. 
 
                             Articolo 9 
 
  Ogni divergenza o disputa nell'interpretazione  delle  disposizioni
di questo Accordo sara' risolta amichevolmente mediante consultazione
o negoziato tra le Parti attraverso i canali diplomatici. 
 
                             Articolo 10 
 
  Il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo  giorno  dalla
data di ricezione, attraverso i canali  diplomatici,  della  notifica
scritta della seconda Parte, con la quale le Parti avranno comunicato
reciprocamente l'avvenuto completamento delle  procedure  interne  di
ratifica. Il presente Accordo e' valido per un  tempo  indeterminato;
esso cessera' di essere in vigore dopo tre (3)  mesi  dalla  data  di
ricezione di una delle Parti della  notifica  di  recesso  dell'altra
Parte. 
 
  Fatto a Amman il 2/04/2012 in due originali, ciascuno nelle  lingue
italiana, inglese e araba tutte egualmente  autentiche.  In  caso  di
divergenza di interpretazione prevarra' il testo in inglese. 
 
    

   Per il Governo della           Per il Governo della
   Repubblica  Italiana       Regno Hashemita di Giordania
         (firma)                         (firma)

    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
TITOLO: 
Accordo tra  il  Governo  della  Repubblica  Italiana  e  il  Sovrano
Militare Ordine di Malta concernente l'aggiornamento dello Scambio di
Note dell'11 gennaio del 1960 per la regolamentazione  dei  reciproci
rapporti bilaterali, con protocollo attuativo dell'art. 5. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                                  E 
 
               IL SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO 
          DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI E DI MALTA 
           - DETTO SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA - SMOM 
 
  Premesso che: 
 
  • fin dal 1834 gli organi di Governo del Sovrano Militare Ordine di
Malta hanno sede in Roma; 
  • nel corso degli anni il  Sovrano  Militare  Ordine  di  Malta  ha
prestato una meritoria opera assistenziale  ed  ospedaliera  anche  a
favore della popolazione italiana; 
  • le relazioni bilaterali sono ancora  regolate  dallo  scambio  di
note dell'11 gennaio 1960, anche se elevate al  rango  di  Ambasciata
gia' nel 1980; 
  • la Repubblica Italiana e il  Sovrano  Militare  Ordine  di  Malta
hanno, in data 21 dicembre  2000,  concluso  un  accordo  in  materia
sanitaria, ratificato in Italia dal Parlamento  con  legge  9  giugno
2003, n. 157; mentre la collaborazione  bilaterale  e'  andata  negli
anni aumentando attraverso la conclusione di numerosi altri  accordi,
di cooperazione allo sviluppo e di Protezione Civile; 
  • la Repubblica Italiana riafferma l'alto  valore  dell'  attivita'
assistenziale ed umanitaria svolta dal  Sovrano  Militare  Ordine  di
Malta; 
  • il Sovrano Militare Ordine di Malta svolge la sua meritoria opera
a favore delle fasce piu' deboli della popolazione in numerosi  Paesi
ed intrattiene relazioni diplomatiche con 104 Stati; 
  • il Sovrano Militare Ordine di  Malta  e  la  Repubblica  Italiana
intrattengono proficue relazioni a livello  governativo  e  a  questo
fine si scambiano con  regolarita'  visite  ufficiali  al  piu'  alto
livello; 
 
  hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
                             Definizioni 
 
  Per "SMOM" si intende il Sovrano Militare Ordine di Malta. 
  Per "Italia" si intende la Repubblica Italiana. 
  Per "parti contraenti" si intendono lo "SMOM" e l'"Italia". 
  Per  "territorio  dello  Stato"  si  intende  il  territorio  della
Repubblica italiana. 
 
                             Articolo 2 
    Gran Maestro, Gran Cancelliere e Membri del Sovrano Consiglio 
 
  Il  Gran  Maestro  gode  in  Italia  nell'esercizio  delle  proprie
funzioni, delle  immunita'  e  dei  privilegi  concessi  dal  diritto
internazionale in favore  dei  Capi  di  Stato  esteri,  degli  onori
sovrani e del titolo di Altezza Eminentissima. 
  Il Gran Cancelliere ed i Membri del  Sovrano  Consiglio  godono  in
Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, delle immunita' e  dei
privilegi concessi dal diritto internazionale rispettivamente ai Capi
di Governo ed ai Ministri di Governo stranieri. 
 
                             Articolo 3 
                        Liberta' di movimento 
 
  L'Italia non frapporra' ostacoli al  transito  da  e  per  le  sedi
centrali dell'Ordine al Gran Maestro, al Gran Cancelliere, ai  Membri
del Sovrano Consiglio e agli agenti diplomatici dello SMOM. 
  I visti d'ingresso che dovessero rendersi necessari per le  persone
indicate nel comma l saranno esaminati, secondo le procedure vigenti.
nel piu' breve tempo possibile. 
 
                             Articolo 4 
                      Liberta' di comunicazione 
 
  I corrieri diplomatici e la corrispondenza ufficiale  fra  la  sede
centrale dello SMOM e le sue sedi diplomatiche godono nel  territorio
italiano delle immunita' riconosciute dal diritto  internazionale  ai
corrieri diplomatici ed alla corrispondenza ufficiale delle  missioni
diplomatiche. 
 
                             Articolo 5 
             Rappresentanze diplomatiche presso l'Ordine 
 
  L'Italia riconosce al Sovrano Militare Ordine di Malta  il  diritto
di legazione attivo e passivo. 
  Il diritto di legazione  passiva  e'  esercitato  d'intesa  con  il
Ministero degli Affari Esteri italiano. 
  Gli agenti diplomatici dei Governi  esteri  accreditati  presso  lo
SMOM continuano a godere delle immunita' e dei privilegi che spettano
loro secondo il diritto internazionale. 
 
                             Articolo 6 
                          Sede dell'Ordine 
 
  Sede internazionale dell'Ordine sono gli immobili siti in  Roma  in
Piazza Cavalieri di Malta n. 4 e in  Via  dei  Condotti  n.  68,  con
ingresso secondario da Via Bocca di Leone 68  e  Via  delle  Carrozze
72/75/76 (mappe allegate). Tali immobili, benche' facenti  parte  del
territorio  italiano,  godranno  delle  immunita'  riconosciute   dal
diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici esteri. 
  Gli immobili di cui al comma 1 non saranno assoggettati a vincoli o
a espropriazioni per causa di pubblica utilita' e saranno  esenti  da
tributi. 
  Gli immobili di cui al comma 1 sono inviolabili.  Nessun  agente  o
funzionario della Repubblica Italiana, o chiunque altro eserciti  una
pubblica funzione in Italia vi potra' fare ingresso per esercitare le
proprie funzioni, se non con il consenso del Gran Maestro o del  Gran
Cancelliere. 
  Tali Sedi saranno altresi' sottratte alla giurisdizione esecutiva e
cautelare dei Tribunali italiani. 
  L'Italia si adoperera' inoltre affinche' sia garantito ai  predetti
immobili un adeguato livello di protezione. 
  Lo SMOM non permettera' che gli immobili di cui al comma 1  possano
in  alcun  modo  venir  utilizzati  per  scopi   diversi   dai   fini
istituzionali dell'Ordine. 
 
                             Articolo 7 
                        Transito delle merci 
 
  Fermi  restando  gli  obblighi   derivanti   dalla   partecipazione
dell'Italia  all'Unione  Europea,  sara'  applicata   la   franchigia
doganale alle persone del Gran Maestro e del Gran Cancelliere. 
 
                             Articolo 8 
                       Personalita' giuridica 
 
  L'Italia riconosce la capacita'  giuridica  dell'Ordine  e  la  sua
capacita' di stipulare contratti e  stare  in  giudizio,  nonche'  la
personalita' giuridica delle istituzioni dello  SMOM  quali  enti  di
diritto pubblico melitense. 
 
                             Articolo 9 
                            Onorificenze 
 
  La Repubblica Italiana e lo SMOM, fermo restando  quanto  stabilito
dalla legge 3 marzo 1951 n. 178, mantengono invariato il  libero  uso
delle rispettive onorificenze, decorazioni e distinzioni. 
 
                             Articolo 10 
                            Controversie 
 
  Le  eventuali  controversie   sorte   circa   l'interpretazione   o
l'applicazione del presente accordo saranno risolte attraverso canali
diplomatici. 
 
                             Articolo 11 
                          Entrata in vigore 
 
  Il presente accordo entrera' in vigore al momento dello scambio dei
rispettivi strumenti di ratifica. 
 
  Fatto a Roma il 17 maggio 2012 in due esemplari in lingua italiana. 
 
    

  Per il Governo della            Per il Sovrano Militare
  Repubblica  Italiana                Ordine di Malta
         (firma)                          (firma)

    
 
            Protocollo attuativo dell'art. 5 dell'Accordo 
       volto a codificare lo stato delle relazioni bilaterali, 
                   fatto a Roma il 17 maggio 2012 
 
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Sovrano Militare  Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta - detto
Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, in  attuazione  dell'art.  5
dell'Accordo volto a codificare lo stato delle  relazioni  bilaterali
concordano  che  il  diritto  di  Legazione  passiva   debba   essere
esercitato dal Sovrano Militare Ordine di Malta in modo tale  da  non
far sorgere oneri finanziari straordinari a carico del  bilancio  del
Governo della. Repubblica Italiana, fermi in ogni caso i privilegi  e
le immunita' ai sensi della Convenzione  di  Vienna  sulle  relazioni
diplomatiche del 18 aprile  1961,  che  non  comportino  detti  oneri
finanziari straordinari, e ferma inoltre  l'applicabilita'  dell'art.
38 della Convenzione stessa ai cittadini italiani. 
  Il Sovrano Militare Ordine di Malta  provvedera'  a  comunicare  al
Ministero   degli   Affari   Esteri   della    Repubblica    Italiana
l'accreditamento di rappresentanti di Stati terzi o la  richiesta  di
apertura di sedi diplomatiche di Paesi terzi presso lo SMOM. Su  tali
comunicazioni, il Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica
Italiana esprimera' un parere vincolante ove  esse  comportino  oneri
finanziari nuovi a carico  del  bilancio  dello  Stato  italiano.  In
particolare il parere  dovra'  essere  espresso  sulle  richieste  di
accreditamento presso lo SMOM di rappresentanti di  Paesi  terzi  che
non abbiano gia' ottenuto  un  accreditamento  presso  la  Repubblica
Italiana, la Santa Sede o la FAO. 
 
  Il presente Protocollo costituisce  parte  integrante  dell'Accordo
volto a codificare lo  stato  delle  relazioni  bilaterali  e  potra'
essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle parti. 
 
    

  Per il Governo della            Per il Sovrano Militare
  Repubblica  Italiana                Ordine di Malta
         (firma)                          (firma)

    
 
TITOLO: 
Afghanistan: Accordo tra il Governo della Repubblica  Italiana  e  il
Governo della  Repubblica  Islamica  di  Afghanistan  concernente  il
"National Solidarity Programme (NSP  III)  con  allegati,  firmato  a
Kabul il 9,12,e 13 novembre 2012 con scambio di note  emendativo  del
25 e 30 novembre 2012. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
TITOLO: 
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il  Governo  della
Repubblica  della  Costa  d'Avorio  sulla  cancellazione  del  debito
ivoriano  in  applicazione  dell'intesa  multilaterale  del  Club  di
Parigi, firmato ad Abidjan il 30 ottobre 2012. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico