Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA SULLE SEPOLTURE DI GUERRA Parte di provvedimento in formato grafico TITOLO: Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana, il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania ed il Governo della Repubblica ellenica sulla cooperazione in relazione al progetto di gasdotto transadriatico Parte di provvedimento in formato grafico TITOLO: Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan per il Progetto: "Italian Support to the Citizens Damage Compensation Programme - CDCP II. Parte di provvedimento in formato grafico PAESE: MACEDONIA MATERIA: Patenti TITOLO: Scambio di Note per l'aggiornamento degli allegati tecnici dell'Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida. Parte di provvedimento in formato grafico MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA n. 86-1062/14 Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia presenta i complimenti all'Ambasciata d'Italia in Skopje e in conformita' con l'articolo sei dello Scambio di Note tra il Governo macedone e il Governo italiano per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida, firmato a Roma il 15 luglio 1997 e in vigore dal 23 gennaio 1998, ha l'onore di proporre che gli allegati dell'Accordo del 15 luglio 1997 vengano sostituiti dai seguenti sei nuovi documenti, allegati alla presente nota: 1. tabella di equipollenza per la conversione delle patenti di guida rilasciate nella Repubblica di Macedonia (valide fino al 01.10.2012) in patenti di guida italiane, 2. tabella di equipollenza per la conversione delle patenti di guida rilasciate nella Repubblica di Macedonia dal 01.10.2007 - modello tesserino - in patenti di guida italiane, 3. tabella di equipollenza per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia in documenti macedoni, 4. tabella di equipollenza per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Macedonia dal 01.10.2007 modello tesserino in patenti di guida italiane da applicare alle richieste di conversione a partire dal 19.01.2013, data dell'entrata in vigore della Direttiva 2006/126/CE, 5. tabella di equipollenza per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia in documenti macedoni da applicare alle patenti italiane rilasciate sul modello tesserino e che includono le categorie e le sottocategorie previste con la Direttiva 2006/126/CE e 6. Modelli di patenti di guida, rilasciate nella Repubblica di Macedonia e nella Repubblica italiana (piu' relativi specimen) AMBASCIATA D'ITALIA SKOPJE Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di proporre, qualora la parte italiana non avesse annotazioni, che questa Nota, con le allegate cinque tabelle di equipollenza e la lista dei modelli delle patenti di guida rilasciate nella Repubblica di Macedonia e nella Repubblica italiana, insieme alla Nota di risposta dell'Ambasciata d'Italia a Skopje con la quale si esprimera' l'assenso delle Autorita' italiane, rappresentino un Accordo per la modifica e per l'aggiornamento dello Scambio di Note tra il Governo macedone e il Governo italiano per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida, firmato a Roma il 15 luglio 1997. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia con l'occasione ha l'onore di proporre che il presente Scambio di Note entri in vigore il 28 settembre 2012. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia in Skopje i sensi della sua piu' alta considerazione. Skopje, 21 settembre 2012 Ambasciata d'Italia Skopje NOTA VERBALE L'Ambasciata d'Italia a Skopje presenta i complimenti al Ministero degli Affari Esteri macedone e ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale n.86-1062/14 del 21 settembre 2012 relativa all'aggiornamento dello Scambio di Note tra il Governo italiano e il Governo macedone per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida, firmato a Roma il l5 luglio 1997, ed entrato in vigore il 23 gennaio 1998, del seguente tenore: "Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia presenta i complimenti all'Ambasciata d'Italia in Skopje e in conformita' con l'articolo sei dello Scambio di Note tra il Governo macedone e il Governo italiano per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida, firmato a Roma il 15 luglio 1997 e in vigore dal 23 gennaio 1998, ha l'onore di proporre che gli allegati dell'Accordo del 15 luglio 1997 vengano sostituiti dai seguenti sei nuovi documenti, allegati alla presente nota: 1. tabella di equipollenza per la conversione delle patenti di guida rilasciate nella Repubblica di Macedonia (valide fino al 01.10.2012) in patenti di guida italiane, 2. tabella di equipollenza per la conversione delle patenti di guida rilasciate nella Repubblica di Macedonia dal 01.10.2007 - modello tesserino - in patenti di guida italiane, 3. tabella di equipollenza per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia in documenti macedoni, 4. tabella di equipollenza per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Macedonia dal 01.10.2007 modello tesserino in patenti di guida italiane da applicare alle richieste di conversione a partire dal 19.01.2013, data dell'entrata in vigore della Direttiva 2006/126/CE, 5. tabella di equipollenza per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia in documenti macedoni da applicare alle patenti italiane rilasciate sul modello tesserino e che includono le categorie e le sottocategorie previste con la Direttiva 2006/126/CE 6. Modelli di patenti di guida, rilasciate nella Repubblica di Macedonia e nella Repubblica italiana (piu' relativi specimen) Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di proporre, qualora la parte italiana non avesse annotazioni, che questa Nota, con le allegate cinque tabelle di equipollenza e la lista dei modelli delle patenti di guida rilasciate nella Repubblica di Macedonia e nella Repubblica italiana, insieme alla Nota di risposta dell'Ambasciata d'Italia a Skopje con la quale si esprimera' l'assenso delle Autorita' italiane, rappresentino un Accordo per la modifica e per l'aggiornamento dello Scambio di Note tra il Governo macedone e il Governo italiano per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida, firmato a Roma il 15 luglio 1997. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia con l'occasione ha l'onore di proporre che il presente Scambio di Note entri in vigore il 28 settembre 2012." L'Ambasciata d'Italia a Skopje ha l'onore di informare il Ministero degli Affari Esteri macedone che il Governo italiano e' d'accordo sul contenuto della summenzionata Nota Verbale, che unitamente alla presente Nota di risposta costituiranno un Accordo, tra il Governo italiano e il Governo macedone in materia di conversione di patenti di guida, che entrera' in vigore il 28 settembre 2012. L'Ambasciata d'Italia a Skopje si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri macedone, i sensi della sua piu' alta considerazione. S.E. l'Ambasciatore d'Italia a Skopje Fabio Cristiani (firma) Skopje, 26.09.2012 Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia SKOPJE Allegati: • Tabelle di equipollenza n. 1,2,3,4 e 5 • Elenco modelli di patente di guida rilasciati in Italia e in Macedonia e relativi specimen ALLEGATI I TABELLA DI EQUIPOLLENZA per la conversione delle patenti cartacce rilasciate nella Repubblica di Macedonia (valide fino al 01.10.2012) in patenti di guida italiane Repubblica di Macedonia Repubblica italiana A A B B B ed E* BE C C C ed E* CE D D D ed E* DE • B ed E* titolare di patente di guida delle categorie B ed E ottiene la patente di guida italiana di categoria BE • C ed E* titolare di patente di guida delle categorie C ed E ottiene la patente di guida italiana di categoria CE • D ed E* titolare di patente di guida delle categorie D ed E ottiene la patente di guida italiana di categoria DE II TABELLA DI EQUIPOLLENZA per la conversione delle patenti di guida rilasciate nella Repubblica di Macedonia dal 01.10.2007 - su modello tipo card - in patenti italiane (da applicare alle domande di conversione presentate fino al 18.01.2013) Repubblica di Macedonia Repubblica italiana A A A1 A1 B B BE BE C C C1 B CE CE C1E BE D D DE DE D1 B D1E BE F * G * M * * le categorie macedoni F,G, M non sono oggetto di conversione III TABELLA DI EQUIPOLLENZA per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in patenti macedoni (da applicare alle patenti italiane emesse prima dell'entrata in vigore della Direttiva 2006/126/CE) Repubblica di Macedonia Repubblica italiana A1 A1 A A B (conseguita prima del 01/01/1986)* A-B B (conseguita dal 01/01/1986 in poi)* A1-B BE BE C C CE CE D D DE DE CE + D CE + DE C + DE C + DE * La patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01/01/1986. EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA 91/439CEE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29.03.1999** B1 A1 C1 C1 D1 D1 ** Le sottocategorie potrebbero essere state emesse anche dopo il 1999 per conversione di patenti comunitarie IV TABELLA DI EQUIPOLLENZA per la conversione delle patenti rilasciate in Macedonia dal 01.10.2007 - su modello tipo card - in patenti italiane (da applicare alle domande di conversione presentate a partire dal 19/01/2013, data di entrata in vigore della Direttiva 2006/126/CE) Repubblica di Macedonia Repubblica italiana A1 A1 A A B B BE BE C1* C1 C1E* C1E C C CE CE D1* D1 D1E* D1E D D DE DE F ** G ** M ** * Qualora sia stata convertita una patente macedone delle categorie C1, C1E, D1 e D1E prima del 19.01.2013, e quindi applicando la tabella di equipollenza II,e' possibile ottenere su richiesta dell'interessato,una patente di guida italiana per conversione di quella macedone gia' convertita e restituita alle Autorita' macedoni competenti. Oltre alla documentazione di rito, e' necessario presentare un'attestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare competente, da cui risulti quali sottocategorie erano. possedute all'atto dell'emissione della patente italiana, non convertite in precedenza perche' non previste dalla tabella di equipollenza La richiesta di conversione in tal caso deve essere effettuata entro tre anni dal rilascio per conversione della patente italiana. ** le categorie macedoni F,G, M non sono oggetto di conversione. V TABELLA DI EQUIPOLLENZA per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in patenti macedoni (da applicare alle patenti italiane redatte su modello formato card, contenente categorie e sottocategorie, conformemente alla direttiva 2006/126/CE) Repubblica italiana Repubblica di Macedonia A1 A1 A A B1 --- B A1,B BE BE C1 C1 C1E C1E C C CE CE D1 D1 D1E D1E D D DE DE CE+D CE+DE MODELLI DI PATENTI DI GUIDA Modelli di patente di guida rilasciati in Macedonia (dal piu' vecchio al piu' recente). 1) modello di patente cartacco (2 pagine - 4 facciate) - convertibile fino al 01.10.2012 2) modello di patente cartaceo (3 pagine - 6 facciate) - convertibile fino al 01.10.2012 3) modello di patente cartaceo (3 pagine - 6 facciate) con categorie redatte in carattere cirillico - convertibile fino al 01.10.2012 4) modello di patente tipo carta di credito (in lingua macedone in caratteri cirillici e, solo nel fronte, in inglese in caratteri latini) in uso dal 01.10.2007 Questo modello, solo sul fronte, potrebbe essere redatto in altra lingua del gruppo etnico di appartenenza del titolare come roma, valacco, serbo, bosniaco e turco. 4.1) modello di patente tipo carta di credito previsto per i conducenti di etnia albanese (in lingua macedone in caratteri cirillici, in lingua albanese e solo nel fronte, in inglese) La legenda sul retro di questo modello e' redatta oltre che in macedone anche in albanese. La compilazione di questo modello, con i dati del titolare, e' effettuata in lingua macedone, albanese e inglese. Modelli di patente di guida rilasciati in Italia (dal piu' vecchio al piu' recente). 1) modello di patente MC 701/MEC. Autorita' preposta al rilascio: il Prefetto. 2) modello di patente MC 701/N. Autorita' preposta al rilascio il Prefetto. 3) modello di patente MC 701/C. Autorita' preposta al rilascio: il Prefetto 4) modello di patente MC 701/D. Autorita' preposta al rilascio: il Prefetto. 5) modello di patente MC 701/E. Autorita' preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione); 6) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1°Luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE. Autorita' preposta al rilascio: M.C.T.C. 7) modello di patente MC 701/ F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6. e' stata modificata. Autorita' preposta al rilascio: M.C.T.C. 8) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorita' preposta al rilascio: M.C.T.C. 9) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorita' preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perche' la dicitura "patente di guida" e' riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell'Unione Europea il 1° maggio 2004. 10) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorita' preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente descritto al punto 9) solo perche' il numero dello stampato riportato in basso a destra, sul retro del documento, non e' riprodotto in stampa ma realizzato in laser engraving e quindi rilevabile al tatto. 11) modello di patente rilasciato ai sensi della Direttiva 2006/126 CE. Nello stesso sono introdotte anche le sottocategorie Bl, C1, D1. Parte di provvedimento in formato grafico TITOLO: Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Regno Hashemita di Giordania sull'esenzione dall'obbligo di visto per i titolari di passaporto diplomatico Parte di provvedimento in formato grafico Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania sull'esenzione dall'obbligo di visto per i titolari di passaporto diplomatico Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania, di seguito indicati come "le Parti", tenendo in considerazione le amichevoli relazioni tra le Parti; desiderando l'ulteriore rafforzamento delle relazioni amichevoli esistenti facilitando gli spostamenti dei cittadini titolari di passaporto diplomatico di entrambi i paesi; conformemente alla leggi e regolamenti in vigore nei rispettivi paesi; hanno concordato quanto segue: Articolo 1 I cittadini di una delle Parti, detentori di passaporti diplomatici in corso di validita', e non accreditati nel territorio dell'altra Parte, saranno esenti dall'obbligo di visto di ingresso, transito, permanenza e uscita dal territorio dell'altra Parte fino a novanta (90) giorni (in uno o piu' periodi), nell'arco di sei (6) mesi, dal giorno di arrivo. Per i cittadini giordani i novanta giorni decorreranno dal giorno del primo ingresso nell'area Schengen. Articolo 2 I cittadini di ciascuna Parte, che siano i membri delle missioni diplomatiche, delle rappresentanze consolari e di organizzazioni internazionali situate nel territorio dell'altra Parte ed i loro familiari, detentori di validi passaporti menzionati all'Articolo 1 , dovranno ottenere lo specifico visto precedentemente al loro ingresso. Le persone sopra citate, successivamente all'accreditamento, potranno entrare, transitare, permanere o uscire dal territorio dello Stato ospite senza visto per la durata del loro incarico. Articolo 3 I cittadini di entrambe le Parti detentori di passaporti diplomatici, citati negli Articoli 1 e 2 di questo Accordo, possono entrare o lasciare il territorio dell'altra Parte in ogni punto di confine aperto al traffico internazionale. Articolo 4 La validita' del passaporto diplomatico delle Parti dovra' essere almeno superiore di tre mesi alla data prevista per la partenza dal territorio dell'altra parte. Articolo 5 Il presente Accordo non modifica gli obblighi dei cittadini di entrambe le Parti, titolari di passaporti diplomatici, di rispetto della legislazione e dei regolamenti dello Stato ricevente. Il presente Accordo non modifica il diritto delle competenti autorita' di ciascuna Parte di rifiutare l'ingresso o abbreviare la permanenza nel suo territorio dei cittadini dell'altra Parte, specificati negli Articoli 1 e 2, che siano dichiarati indesiderabili. Articolo 6 Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione di questo Accordo per ragioni di sicurezza nazionale e di ordine pubblico. La introduzione, cosi' come la cessazione, della misura di cui al Paragrafo 1 del presente Articolo sara' notificata immediatamente all'altra Parte tramite canali diplomatici, non piu' tardi di 72 ore dall'entrata in vigore di tale misura. La sospensione dell'applicazione di questo Accordo non avra' effetti sui diritti dei cittadini, di cui agli Articoli 1 e 2 di questo Accordo, che gia' si trovino nel territorio dello Stato ospite. Articolo 7 Le Parti trasmetteranno i rispettivi specimen dei passaporti diplomatici tramite canali diplomatici non piu' tardi di trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo. Nel caso dell'introduzione di nuovi passaporti diplomatici o di modifica di quelli esistenti, le Parti trasmetteranno reciprocamente gli specimen di tali passaporti, entro trenta (30) giorni dalla data di entrata in vigore dei nuovi passaporti o delle modifiche. Qualora i cittadini di una delle Parti smarriscano o danneggino i loro passaporti diplomatici nel territorio dell'altra Parte, informeranno immediatamente le autorita' competenti del paese ospite attraverso la propria missione diplomatica o l'ufficio consolare. La missione diplomatica o l'ufficio consolare competente rilascera' alle predette persone, conformemente alla propria legislazione, un documento di viaggio per il ritorno al proprio paese. Articolo 8 Questo Accordo puo' essere modificato con il mutuo consenso delle Parti mediante Protocolli addizionali o scambi di Note Verbali, che saranno considerati parte integrante del presente Accordo. Tale modifica o revisione entrera' in vigore in base alle condizioni previste dal paragrafo 1 dell'Articolo 10 del presente Accordo. Articolo 9 Ogni divergenza o disputa nell'interpretazione delle disposizioni di questo Accordo sara' risolta amichevolmente mediante consultazione o negoziato tra le Parti attraverso i canali diplomatici. Articolo 10 Il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricezione, attraverso i canali diplomatici, della notifica scritta della seconda Parte, con la quale le Parti avranno comunicato reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure interne di ratifica. Il presente Accordo e' valido per un tempo indeterminato; esso cessera' di essere in vigore dopo tre (3) mesi dalla data di ricezione di una delle Parti della notifica di recesso dell'altra Parte. Fatto a Amman il 2/04/2012 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e araba tutte egualmente autentiche. In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo in inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Regno Hashemita di Giordania (firma) (firma) Parte di provvedimento in formato grafico TITOLO: Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente l'aggiornamento dello Scambio di Note dell'11 gennaio del 1960 per la regolamentazione dei reciproci rapporti bilaterali, con protocollo attuativo dell'art. 5. Parte di provvedimento in formato grafico IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI E DI MALTA - DETTO SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA - SMOM Premesso che: • fin dal 1834 gli organi di Governo del Sovrano Militare Ordine di Malta hanno sede in Roma; • nel corso degli anni il Sovrano Militare Ordine di Malta ha prestato una meritoria opera assistenziale ed ospedaliera anche a favore della popolazione italiana; • le relazioni bilaterali sono ancora regolate dallo scambio di note dell'11 gennaio 1960, anche se elevate al rango di Ambasciata gia' nel 1980; • la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta hanno, in data 21 dicembre 2000, concluso un accordo in materia sanitaria, ratificato in Italia dal Parlamento con legge 9 giugno 2003, n. 157; mentre la collaborazione bilaterale e' andata negli anni aumentando attraverso la conclusione di numerosi altri accordi, di cooperazione allo sviluppo e di Protezione Civile; • la Repubblica Italiana riafferma l'alto valore dell' attivita' assistenziale ed umanitaria svolta dal Sovrano Militare Ordine di Malta; • il Sovrano Militare Ordine di Malta svolge la sua meritoria opera a favore delle fasce piu' deboli della popolazione in numerosi Paesi ed intrattiene relazioni diplomatiche con 104 Stati; • il Sovrano Militare Ordine di Malta e la Repubblica Italiana intrattengono proficue relazioni a livello governativo e a questo fine si scambiano con regolarita' visite ufficiali al piu' alto livello; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Per "SMOM" si intende il Sovrano Militare Ordine di Malta. Per "Italia" si intende la Repubblica Italiana. Per "parti contraenti" si intendono lo "SMOM" e l'"Italia". Per "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana. Articolo 2 Gran Maestro, Gran Cancelliere e Membri del Sovrano Consiglio Il Gran Maestro gode in Italia nell'esercizio delle proprie funzioni, delle immunita' e dei privilegi concessi dal diritto internazionale in favore dei Capi di Stato esteri, degli onori sovrani e del titolo di Altezza Eminentissima. Il Gran Cancelliere ed i Membri del Sovrano Consiglio godono in Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, delle immunita' e dei privilegi concessi dal diritto internazionale rispettivamente ai Capi di Governo ed ai Ministri di Governo stranieri. Articolo 3 Liberta' di movimento L'Italia non frapporra' ostacoli al transito da e per le sedi centrali dell'Ordine al Gran Maestro, al Gran Cancelliere, ai Membri del Sovrano Consiglio e agli agenti diplomatici dello SMOM. I visti d'ingresso che dovessero rendersi necessari per le persone indicate nel comma l saranno esaminati, secondo le procedure vigenti. nel piu' breve tempo possibile. Articolo 4 Liberta' di comunicazione I corrieri diplomatici e la corrispondenza ufficiale fra la sede centrale dello SMOM e le sue sedi diplomatiche godono nel territorio italiano delle immunita' riconosciute dal diritto internazionale ai corrieri diplomatici ed alla corrispondenza ufficiale delle missioni diplomatiche. Articolo 5 Rappresentanze diplomatiche presso l'Ordine L'Italia riconosce al Sovrano Militare Ordine di Malta il diritto di legazione attivo e passivo. Il diritto di legazione passiva e' esercitato d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri italiano. Gli agenti diplomatici dei Governi esteri accreditati presso lo SMOM continuano a godere delle immunita' e dei privilegi che spettano loro secondo il diritto internazionale. Articolo 6 Sede dell'Ordine Sede internazionale dell'Ordine sono gli immobili siti in Roma in Piazza Cavalieri di Malta n. 4 e in Via dei Condotti n. 68, con ingresso secondario da Via Bocca di Leone 68 e Via delle Carrozze 72/75/76 (mappe allegate). Tali immobili, benche' facenti parte del territorio italiano, godranno delle immunita' riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici esteri. Gli immobili di cui al comma 1 non saranno assoggettati a vincoli o a espropriazioni per causa di pubblica utilita' e saranno esenti da tributi. Gli immobili di cui al comma 1 sono inviolabili. Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana, o chiunque altro eserciti una pubblica funzione in Italia vi potra' fare ingresso per esercitare le proprie funzioni, se non con il consenso del Gran Maestro o del Gran Cancelliere. Tali Sedi saranno altresi' sottratte alla giurisdizione esecutiva e cautelare dei Tribunali italiani. L'Italia si adoperera' inoltre affinche' sia garantito ai predetti immobili un adeguato livello di protezione. Lo SMOM non permettera' che gli immobili di cui al comma 1 possano in alcun modo venir utilizzati per scopi diversi dai fini istituzionali dell'Ordine. Articolo 7 Transito delle merci Fermi restando gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, sara' applicata la franchigia doganale alle persone del Gran Maestro e del Gran Cancelliere. Articolo 8 Personalita' giuridica L'Italia riconosce la capacita' giuridica dell'Ordine e la sua capacita' di stipulare contratti e stare in giudizio, nonche' la personalita' giuridica delle istituzioni dello SMOM quali enti di diritto pubblico melitense. Articolo 9 Onorificenze La Repubblica Italiana e lo SMOM, fermo restando quanto stabilito dalla legge 3 marzo 1951 n. 178, mantengono invariato il libero uso delle rispettive onorificenze, decorazioni e distinzioni. Articolo 10 Controversie Le eventuali controversie sorte circa l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo saranno risolte attraverso canali diplomatici. Articolo 11 Entrata in vigore Il presente accordo entrera' in vigore al momento dello scambio dei rispettivi strumenti di ratifica. Fatto a Roma il 17 maggio 2012 in due esemplari in lingua italiana. Per il Governo della Per il Sovrano Militare Repubblica Italiana Ordine di Malta (firma) (firma) Protocollo attuativo dell'art. 5 dell'Accordo volto a codificare lo stato delle relazioni bilaterali, fatto a Roma il 17 maggio 2012 Il Governo della Repubblica Italiana ed il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta - detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, in attuazione dell'art. 5 dell'Accordo volto a codificare lo stato delle relazioni bilaterali concordano che il diritto di Legazione passiva debba essere esercitato dal Sovrano Militare Ordine di Malta in modo tale da non far sorgere oneri finanziari straordinari a carico del bilancio del Governo della. Repubblica Italiana, fermi in ogni caso i privilegi e le immunita' ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, che non comportino detti oneri finanziari straordinari, e ferma inoltre l'applicabilita' dell'art. 38 della Convenzione stessa ai cittadini italiani. Il Sovrano Militare Ordine di Malta provvedera' a comunicare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana l'accreditamento di rappresentanti di Stati terzi o la richiesta di apertura di sedi diplomatiche di Paesi terzi presso lo SMOM. Su tali comunicazioni, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana esprimera' un parere vincolante ove esse comportino oneri finanziari nuovi a carico del bilancio dello Stato italiano. In particolare il parere dovra' essere espresso sulle richieste di accreditamento presso lo SMOM di rappresentanti di Paesi terzi che non abbiano gia' ottenuto un accreditamento presso la Repubblica Italiana, la Santa Sede o la FAO. Il presente Protocollo costituisce parte integrante dell'Accordo volto a codificare lo stato delle relazioni bilaterali e potra' essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle parti. Per il Governo della Per il Sovrano Militare Repubblica Italiana Ordine di Malta (firma) (firma) TITOLO: Afghanistan: Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica di Afghanistan concernente il "National Solidarity Programme (NSP III) con allegati, firmato a Kabul il 9,12,e 13 novembre 2012 con scambio di note emendativo del 25 e 30 novembre 2012. Parte di provvedimento in formato grafico TITOLO: Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio sulla cancellazione del debito ivoriano in applicazione dell'intesa multilaterale del Club di Parigi, firmato ad Abidjan il 30 ottobre 2012. Parte di provvedimento in formato grafico