IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  il  decreto  del  Ministro   dell'industria,   commercio   e
artigianato 30 settembre 1999 recante  «Disposizioni  concernenti  le
modalita' di pubblicita' dei prezzi dei prodotti petroliferi per  uso
di autotrazione presso gli impianti automatici di  distribuzione  dei
carburanti» ed in particolare la disposizione in base  alla  quale  i
prezzi esposti e pubblicizzati  presso  gli  impianti  automatici  di
distribuzione dei carburanti,  devono  essere  esclusivamente  quelli
effettivamente praticati ai consumatori; 
  Visto l'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 6 settembre  2005,
n. 206, ed in particolare il secondo periodo che stabilisce l'obbligo
di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i  prezzi  dei
prodotti petroliferi per uso di  autotrazione  praticati  al  consumo
presso gli impianti di distribuzione di carburanti; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,
secondo cui chiunque ometta di  indicare  il  prezzo  secondo  quanto
previsto, anche, dal citato art. 15, e' soggetto alla sanzione di cui
all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114,
da irrogare con le modalita' ivi previste; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice  della  strada»  ed  in  particolare   l'art.   23   rubricato
«pubblicita' sulle strade e sui veicoli»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  16  dicembre
1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e  di  attuazione
del nuovo codice della strada»; 
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
convertito, con modificazioni,  con  legge  24  marzo  2012,  n.  27,
rubricato «miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi
dei carburanti»; 
  Visto il comma 2 del citato art. 19 che prevede che con uno o  piu'
decreti del Ministero dello  sviluppo  economico  siano  definite  le
modalita' attuative dell'obbligo di esposizione dei  prezzi  visibili
dalla  carreggiata  di  cui  all'art.  15,  comma  5,   del   decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in modo da  assicurare  che  le
indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi  in  modalita'  non
servito, ove presente,  senza  indicazioni  sotto  forma  di  sconti,
secondo  il  seguente  ordine  dall'alto  verso  il  basso:  gasolio,
benzina, GPL, metano; 
  Visto altresi' il secondo periodo del medesimo  comma  che  dispone
che in tale decreto si preveda che i prezzi delle altre tipologie  di
carburanti speciali e il prezzo della modalita' di  rifornimento  con
servizio debbano essere riportati su cartelloni  separati,  indicando
quest'ultimo prezzo come differenza in  aumento  rispetto  al  prezzo
senza servizio, ove esso sia presente; 
  Visto il comma 3 del  citato  art.  19,  che  dispone  che  con  il
medesimo decreto si prevedono le modalita' di  evidenziazione,  nella
cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni  punto  di
vendita dei carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto  alla
terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato  nel  punto
vendita; 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con  modificazioni,  con  legge  2  aprile  2007,  n.   40,   recante
«informazioni sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la  rete
autostradale e stradale», nonche' la delibera CIPE 20 luglio 2007, n.
69; 
  Considerata la generale necessita' di coniugare le esigenze di  una
migliore leggibilita' dei prezzi praticati  per  i  carburanti  e  la
conseguente migliore informazione per il consumatore con la sicurezza
stradale e la  sostenibilita'  dell'adeguamento  delle  strutture  di
supporto  alla  pubblicizzazione  dei  prezzi  presso  ciascun  punto
vendita di carburanti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  si  applica  a  ciascun  punto  vendita  di
carburanti  presente  sul  territorio  nazionale  e   disciplina   le
modalita'  di  indicazione  del  prezzo  al  consumo   dei   prodotti
petroliferi per  uso  di  autotrazione  mediante  cartellonistica  di
pubblicizzazione. 
  2.  Il  presente  decreto  non  si  applica   agli   strumenti   di
informazione  dei  prezzi  di  carburanti  resi  obbligatori  per  le
autostrade e le strade extraurbane principali statali ai sensi  della
legge 2 aprile 2007, n. 40, che rimangono comunque disciplinati dalle
disposizioni di cui alla Delibera CIPE 20 luglio 2007, n. 69.