IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), che prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, gli articoli 4, comma 4 e 20, comma 2, lettera b), concernenti, rispettivamente, le modalita' di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei ministeri, e l'individuazione delle funzioni e dei compiti dell'Area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, recante il Codice dell'ordinamento militare, e, in particolare, il libro primo, titolo III, concernente "organizzazione e funzioni dell'Amministrazione della difesa"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni , recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, e in particolare, il libro I, titolo II, capi VI e VII, concernenti, rispettivamente, l'area tecnico-amministrativa e l'area tecnico-industriale; Visto il decreto del Ministro della difesa 22 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2011, n. 222, S.O., recante individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della difesa; Ravvisata la necessita', ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e successive modificazioni, di individuare gli uffici di livello dirigenziale non generale e di disciplinarne i compiti, con riguardo al Segretariato generale - Direzione nazionale degli armamenti, alle direzioni generali con i relativi uffici tecnici territoriali, al Centro di formazione della difesa (CEFODIFE) e agli Uffici centrali del Ministero della difesa; Viste le proposte del Segretario generale della difesa e dei direttori degli Uffici centrali del bilancio e degli affari finanziari e per le ispezioni amministrative; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; Decreta: Art. 1 Generalita' 1. Il presente decreto e' adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di seguito denominato "testo unico", ed e' volto a individuare gli uffici di livello dirigenziale non generale e a disciplinarne i compiti, relativamente al Segretariato generale - Direzione nazionale degli armamenti, alle direzioni generali, compresi i relativi uffici tecnici territoriali, e agli uffici centrali del Ministero della difesa. 2. Ai fini del presente decreto, nella denominazione "Forze armate" sono ricomprese, ove non diversamente indicato, l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri.