IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in  particolare,  l'articolo
17, comma 4-bis, lettera e),  che  prevede  l'emanazione  di  decreti
ministeriali di natura  non  regolamentare  per  la  definizione  dei
compiti  delle   unita'   dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici
dirigenziali generali; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo,  e
in particolare, gli articoli 4, comma 4 e 20, comma  2,  lettera  b),
concernenti, rispettivamente, le modalita'  di  individuazione  degli
uffici di livello dirigenziale non generale e  dei  relativi  compiti
nei ministeri,  e  l'individuazione  delle  funzioni  e  dei  compiti
dell'Area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del  Ministero
della difesa; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  e  successive
modificazioni, recante il Codice  dell'ordinamento  militare,  e,  in
particolare, il libro primo, titolo III, concernente  "organizzazione
e funzioni dell'Amministrazione della difesa"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 15 marzo  2010,
n. 90 e successive modificazioni  ,  recante  il  testo  unico  delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare,  e  in
particolare, il libro I, titolo  II,  capi  VI  e  VII,  concernenti,
rispettivamente,    l'area    tecnico-amministrativa     e     l'area
tecnico-industriale; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  22  giugno  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2011, n. 222,  S.O.,
recante  individuazione  degli  uffici  e  dei   posti   di   livello
dirigenziale non generale e dei  relativi  compiti,  nell'ambito  del
Segretariato  generale,  delle  direzioni  generali  e  degli  uffici
centrali del Ministero della difesa; 
  Ravvisata la necessita', ai sensi dell'articolo 113, comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010  e  successive
modificazioni, di individuare gli uffici di livello dirigenziale  non
generale e di disciplinarne i compiti, con riguardo  al  Segretariato
generale  -  Direzione  nazionale  degli  armamenti,  alle  direzioni
generali con i relativi uffici tecnici  territoriali,  al  Centro  di
formazione  della  difesa  (CEFODIFE)  e  agli  Uffici  centrali  del
Ministero della difesa; 
  Viste le proposte  del  Segretario  generale  della  difesa  e  dei
direttori  degli  Uffici  centrali  del  bilancio  e   degli   affari
finanziari e per le ispezioni amministrative; 
  Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Generalita' 
 
  1. Il presente decreto e'  adottato  ai  sensi  dell'articolo  113,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, e successive  modificazioni,  recante  il  testo  unico  delle
disposizioni regolamentari in materia  di  ordinamento  militare,  di
seguito denominato "testo unico",  ed  e'  volto  a  individuare  gli
uffici di livello dirigenziale  non  generale  e  a  disciplinarne  i
compiti, relativamente al Segretariato generale - Direzione nazionale
degli armamenti, alle direzioni generali, compresi i relativi  uffici
tecnici territoriali, e agli  uffici  centrali  del  Ministero  della
difesa. 
  2. Ai fini del presente decreto, nella denominazione "Forze armate"
sono  ricomprese,  ove  non  diversamente  indicato,  l'Esercito,  la
Marina, l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri.