IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                                  E 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
come modificato dall'art. 23, comma 21-novies, del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102; 
  Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa  alla  gestione
dei rifiuti; 
  Visto in particolare, l'art. 179 del Decreto Legislativo  3  aprile
2006, n.  152,  recante  Criteri  di  priorita'  nella  gestione  dei
rifiuti; 
  Visto inoltre, l'art. 182-ter  del  Decreto  Legislativo  3  aprile
2006, n. 152, nel quale e' previsto  che  la  raccolta  separata  dei
rifiuti  organici  debba  essere   effettuata   con   contenitori   a
svuotamento riutilizzabili con sacchetti compostabili  certificati  a
norma UNI EN 13432:2002; 
  Visto il decreto-legge 25  gennaio  2012,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  28  recante  misure
straordinarie e urgenti in  materia  ambientale  e,  in  particolare,
l'art. 2 recante disposizioni in materia  di  commercializzazione  di
sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente; 
  Visto in particolare, che il comma 2  del  predetto  art.  2  della
citata  legge  28/2012  prevede  che,  con  decreto  di  natura   non
regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e  dello  sviluppo  economico,  possono  essere
individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche  ai  fini
della  commercializzazione  dei  sacchi  di  asporto   merci,   anche
prevedendo forme di promozione  della  riconversione  degli  impianti
esistenti, nonche', in ogni caso, le  modalita'  di  informazione  ai
consumatori; 
  Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
che prevede una procedura d'informazione nel settore  delle  norme  e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione; 
  Sentite le competenti Commissioni parlamentari 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto sono definiti: 
      a)  Sacchi  per  l'asporto  delle   merci:   sacchi   messi   a
disposizione nel punto vendita,  a  pagamento  o  gratuitamente,  per
l'asporto  di  merci  alimentari  e  non  alimentari  da  parte   del
consumatore; 
      b)  Sacchi  per  l'asporto  delle   merci   destinate   all'uso
alimentare: sacchi per l'asporto delle  merci  utilizzati  anche  non
esclusivamente per l'asporto di alimenti; 
      c) Sacchi per  l'asporto  delle  merci  non  destinati  all'uso
alimentare: sacchi destinati esclusivamente all'asporto dei  prodotti
diversi dai generi alimentari; 
      d) Commercializzazione: l'offerta o la messa a disposizione  di
terzi, contro pagamento o gratuita, inclusa l'importazione ma esclusa
l'esportazione.