IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  "Legge  di
contabilita' e finanza pubblica"  e  in  particolare  l'art.  2,  che
delega il Governo all'adozione di uno o piu' decreti legislativi  per
l'adeguamento dei sistemi  contabili  alle  procedure  e  ai  criteri
stabiliti dall'Unione europea; 
  Visto il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42" ed in particolare  il  Titolo  II,  recante  "Principi  contabili
generali e applicati per il settore sanitario" che detta disposizioni
volte a garantire che gli enti coinvolti nella gestione  della  spesa
finanziata con le risorse destinate al Servizio  sanitario  nazionale
concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla
base di principi  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  dei
bilanci; 
  Visto l'art. 37 del richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011,
che stabilisce che le disposizioni ivi contenute  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano in conformita' con i relativi statuti, secondo  le  procedure
previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
  Visti in particolare gli articoli 26, comma 3 e  32,  comma  6  del
predetto decreto legislativo n. 118 del  2011  che  stabiliscono,  al
fine  di  conferire  struttura  uniforme  alle  voci   del   bilancio
preventivo economico annuale  e  del  bilancio  d'esercizio,  nonche'
omogeneita' ai valori inseriti in  tali  voci,  che:  I)  le  aziende
sanitarie locali; II) le aziende ospedaliere; III)  gli  istituti  di
ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico   pubblici,   anche   se
trasformati in fondazioni; IV) le aziende  ospedaliere  universitarie
integrate con  il  Servizio  sanitario  nazionale  (gia'  policlinici
universitari a gestione diretta di diritto pubblico), nonche'  V)  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia  nel  caso
di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la  regione
o la provincia autonoma medesima, sia nel caso di gestione  integrale
del finanziamento del Servizio sanitario regionale  presso  gli  enti
del Servizio sanitario regionale; VI) gli  istituti  zooprofilattici,
di cui al decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  270,  per  quanto
adattabili  alle   specificita'   del   proprio   ambito   operativo,
predispongono i bilanci di esercizio secondo gli appositi  schemi  di
cui all'allegato 2 del richiamato  decreto  legislativo  n.  118  del
2011; 
  Visto l'art. 34 del predetto decreto legislativo n.  118  del  2011
nella parte in cui dispone che, in funzione  di  eventuali  emergenti
fabbisogni  informativi,  anche  in  conseguenza  dell'attivita'   di
monitoraggio dei conti sanitari  e  dell'erogazione  dei  livelli  di
assistenza,  ovvero  di  aggiornamento  dei  livelli  essenziali   di
assistenza,  nonche'  della  definizione  del   livello   minimo   di
articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 36, comma
2, i  relativi  necessari  aggiornamenti  degli  schemi  allegati  al
presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonche' la
tabella di cui all'art. 29, comma 1, lettera b) sono  effettuati  con
decreto del Ministro  della  Salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
  Tenuto conto  che,  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  15  giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10  luglio  2012,  n.  159,
sono  stati  adottati  i  nuovi  modelli  di  rilevazione  del  Conto
Economico (CE) e dello Stato Patrimoniale (SP) di: I) aziende  unita'
sanitarie locali; II) aziende ospedaliere; III) istituti di  ricovero
e cura a carattere scientifico  pubblici,  anche  se  trasformati  in
fondazioni; IV) aziende ospedaliere universitarie, integrate  con  il
Servizio  sanitario  nazionale  (gia'  policlinici   universitari   a
gestione diretta di diritto pubblico) nonche' V) regioni  e  province
autonome di Trento e di Bolzano, sia nel caso  di  sussistenza  della
gestione sanitaria  accentrata  presso  la  regione  o  la  provincia
autonoma  medesima,  sia  nel  caso   di   gestione   integrale   del
finanziamento del Servizio sanitario regionale presso  gli  enti  del
Servizio sanitario regionale; 
  Considerato che l'adozione dei nuovi  modelli  di  rilevazione  del
Conto  Economico  (CE)  e  dello  Stato  Patrimoniale  (SP)  e  della
casistica  applicativa  comporta  la  necessita'  di   allineare   le
informazioni contabili previste negli schemi di bilancio  di  cui  ai
citati articoli 26, comma 3  e  32,  comma  6  del  predetto  decreto
legislativo n. 118 del 2011; 
  Ritenuto  di  procedere  alla  revisione  dei  predetti  schemi  di
bilancio, al fine di garantire uniformita' di  trattamento  contabile
degli eventi aziendali, in funzione dell'applicazione dei principi di
armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 2/CSR) 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della
Nota Integrativa di cui agli articoli 26, comma 3 e 32, comma  6  del
decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,   sono   modificati
rispettivamente secondo gli schemi di cui agli allegati 1, 2 e  3  al
presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 marzo 2013 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Balduzzi         
 
 
         Il Ministro          
dell'economia e delle finanze 
            Grilli