(Provvedimento)
Provvedimento recante disposizioni attuative in materia  di  adeguata
verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del  Decreto
                Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 
 
INDICE 
    Fonti normative ...... 
    Destinatari ...... 
    Glossario ...... 
 
PARTE PRIMA:  IL  RISCHIO  DI  RICICLAGGIO  E  DI  FINANZIAMENTO  DEL
TERRORISMO ...... 
    Sezione I. Il principio dell'approccio basato sul rischio. ...... 
    Sezione  II.  Elementi  per  la  valutazione   del   rischio   di
    riciclaggio e  di  finanziamento  del  terrorismo  (art.  20  del
    decreto antiriciclaggio). ...... 
    Sezione III. La profilatura della clientela ...... 
 
PARTE SECONDA: OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA ...... 
    Sezione I. Contenuto degli obblighi di  adeguata  verifica  della
    clientela ...... 
    Sezione II. Ambito di applicazione ...... 
    Sezione  III.  L'identificazione  del  cliente  e  dell'esecutore
    ...... 
    Sezione IV. L'identificazione del titolare effettivo. ...... 
    Sezione  V.  La  verifica   dei   dati   relativi   al   cliente,
    all'esecutore e al titolare effettivo. ...... 
    Sezione VI. L'acquisizione delle informazioni sullo  scopo  e  la
    natura prevista del  rapporto  continuativo  e  delle  operazioni
    occasionali. ...... 
    Sezione  VII.  Il  controllo  costante  nel  corso  del  rapporto
    continuativo. ...... 
    Sezione VIII. Gli obblighi di conservazione ...... 
    Sezione IX. Impossibilita'  di  effettuare  l'adeguata  verifica:
    l'obbligo di astensione. ...... 
 
PARTE TERZA: MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA ...... 
    Sezione I. Intermediari e altri soggetti. ...... 
    Sezione II. Prodotti e transazioni. ...... 
 
PARTE QUARTA: OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA ...... 
    Sezione I. Principi generali e casi tipici. ...... 
    Sezione II. Operativita' a distanza. ...... 
    Sezione III.  Persone  politicamente  esposte  (PEPs)  e  persone
    residenti nel territorio nazionale che occupano o hanno  occupato
    importanti cariche pubbliche. ...... 
    Sezione  IV.  Operazioni  di  versamento  di  contanti  o  valori
    provenienti da altri Stati. ...... 
    Sezione V. Operativita' con banconote di grosso taglio. ...... 
 
PARTE QUINTA: ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA
VERIFICA ...... 
    Sezione I. Ambito di applicazione e responsabilita'. ...... 
    Sezione II. Contenuto e modalita' di esecuzione  degli  obblighi.
    ...... 
 
PARTE SESTA: RAPPORTI  E  OPERAZIONI  TRA  INTERMEDIARI.  FATTISPECIE
PARTICOLARI ...... 
    Sezione  I.  Adeguata  verifica  nei  confronti  di  intermediari
    extracomunitari. ...... 
    Sezione II. Rapporti di clientela con destinatari intermediati da
    altri destinatari. ...... 
 
PARTE SETTIMA: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ...... 
 
ALLEGATO 1 ...... 
    Individuazione  del  titolare  effettivo  sub  2)  (cfr.  art.  2
    dell'allegato tecnico al decreto antiriciclaggio). ...... 
 
 
  Fonti normative 
 
  Le presenti istruzioni sono adottate ai sensi dell'art. 7, comma 2,
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
  La violazione delle presenti  istruzioni  e'  sanzionata  ai  sensi
dell'art. 56 del medesimo decreto legislativo. 
 
  Destinatari 
 
  Le presenti istruzioni sono rivolte a: 
  a) banche; 
  b) Poste italiane S.p.A.; 
  c) istituti di moneta elettronica; 
  d) istituti di pagamento; 
  e) societa' di intermediazione mobiliare (SIM); 
  f) societa' di gestione del risparmio (SGR); 
  g) societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); 
  h) agenti di cambio; 
  i)   intermediari   finanziari    iscritti    nell'albo    previsto
dall'articolo 106 del TUB; 
  j) societa' fiduciarie di cui all'art. 199, comma 2, del TUF; 
  k) succursali  insediate  in  Italia  dei  soggetti  indicati  alle
lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; 
  l) Cassa depositi e prestiti S.p.A.; 
  m) societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966,
ad eccezione di quelle di cui all'art. 199, comma 2, del TUF; 
  n) soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB; 
  o) mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto  dall'articolo
128-sexies, comma 2 del TUB; 
  p) agenti in attivita' finanziaria  iscritti  nell'elenco  previsto
dall'articolo 128-quater, comma 2, del  TUB  e  gli  agenti  indicati
nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo testo unico. 
  I destinatari  sono  stati  indicati  sulla  base  delle  modifiche
apportate al d.lgs. n. 231/07 dall'art. 27 del d.lgs. 13 agosto 2010,
n. 141. In relazione al regime transitorio, le presenti  disposizioni
si applicano ai soggetti iscritti negli elenchi di cui  all'art.  10,
commi 1 e 2, e all'art. 26, comma  1,  del  d.lgs.  n.  141/10,  fino
all'iscrizione nell'albo o negli elenchi previsti dai Titoli III e IV
del citato decreto n. 141/10. 
 
  Glossario 
 
  Ai fini delle presenti istruzioni si intendono per: 
  a) "archivio unico informatico": un archivio, formato e  gestito  a
mezzo di sistemi informatici,  nel  quale  sono  conservati  in  modo
accentrato i dati e le informazioni acquisite nell'adempimento  degli
obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi e  le
modalita' previsti nel decreto antiriciclaggio e  nelle  disposizioni
emanate dalla Banca d'Italia; 
  b)  "attivita'  istituzionale":  l'attivita'   per   la   quale   i
destinatari hanno ottenuto l'iscrizione  ovvero  l'autorizzazione  da
parte dell'Autorita' Pubblica; 
  c) "cliente": il soggetto  che  instaura  rapporti  continuativi  o
compie operazioni con i destinatari; in caso di rapporti o operazioni
cointestati a  piu'  soggetti,  si  considera  cliente  ciascuno  dei
cointestatari; 
  d) "conti correnti di corrispondenza": conti  tenuti  dalle  banche
per il regolamento dei  servizi  interbancari  (rimesse  di  effetti,
assegni circolari e bancari, ordini di  versamento,  giri  di  fondi,
rimesse documentate e altre operazioni); 
  e) "rapporti assimilabili a conti di  corrispondenza":  i  rapporti
comunque denominati intrattenuti  tra  enti  creditizi  e  finanziari
utilizzati per il regolamento di transazioni per  conto  dei  clienti
degli  enti  corrispondenti  (ad  esempio,  cassette  di   sicurezza,
deposito di titoli, servizi di  investimento,  operazioni  in  cambi,
servizi di incasso di documenti, emissione o  gestione  di  carte  di
debito o di credito); 
  f)  "conti  di  passaggio":  rapporti  bancari  di   corrispondenza
transfrontalieri,   intrattenuti   tra    intermediari    finanziari,
utilizzati per effettuare operazioni in  nome  proprio  e  per  conto
della clientela; 
  g) "rapporti  assimilabili  ai  conti  di  passaggio":  i  rapporti
comunque denominati intrattenuti tra enti creditizi e finanziari  sui
quali al cliente dell'ente corrispondente e' attribuita  la  facolta'
di eseguire direttamente anche solo parte  delle  operazioni  di  sua
pertinenza; 
  h) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la  data
di nascita, l'indirizzo, gli estremi del documento di identificazione
e il codice fiscale (1 ), o, nel caso di soggetti diversi da  persona
fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale (2 ); 
 
  -------------- 
   1 Ai fini delle presenti istruzioni, nel caso di  soggeti  esteri,
rientra tra  i  dati  identificativi  il  codice  fiscale  attribuito
dall'Autorita' italiana, ove rilasciato. 
   2 Vale quanto precisato nella nota 1. 
 
  i) "decreto antiriciclaggio": il decreto  legislativo  21  novembre
2007  n.  231  e  successive  modifiche   e   integrazioni,   recante
l'attuazione della direttiva 2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo  nonche'
della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  j) "destinatari": i soggetti indicati nel paragrafo "destinatari"; 
  k) "enti creditizi e finanziari  comunitari":  i  soggetti  di  cui
all'art. 3, paragrafi 1 e 2 della terza direttiva antiriciclaggio; 
  l) "esecutore": il soggetto delegato ad operare in nome e per conto
del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza
che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (3 ); 
 
  -------------- 
   3    I    soggeti    incaricati    da    un'autorita'     pubblica
dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della  sua
rappresentanza (quali, ad  esempio,  i  curatori  fallimentari)  sono
considerati esecutori. 
 
  m) "finanziamento del terrorismo": in  conformita'  con  l'art.  1,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007,  n.  109,
"qualsiasi attivita' diretta, con  qualsiasi  mezzo,  alla  raccolta,
alla provvista, all'intermediazione, al  deposito,  alla  custodia  o
all'erogazione di fondi o di risorse economiche,  in  qualunque  modo
realizzati, destinati a essere, in tutto o in  parte,  utilizzati  al
fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o  in
ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti  con
finalita'  di  terrorismo  previsti  dal  codice   penale,   e   cio'
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e  delle  risorse
economiche per la commissione dei delitti anzidetti"; 
  n) "GAFI": Gruppo di Azione Finanziaria  Internazionale,  organismo
istituito presso l'OCSE e specializzato nel settore della prevenzione
e del contrasto al riciclaggio, al  finanziamento  del  terrorismo  e
della proliferazione delle armi di distruzione di massa; 
  o) "gruppo": il gruppo bancario di cui all'articolo 60  del  TUB  e
disposizioni applicative, il gruppo finanziario di  cui  all'articolo
109 del TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo
11 del TUF e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi
dell'art. 82 del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
nonche' le societa' di cui all'art. 2359 del Codice Civile; 
  p) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari  e
postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri   assegni   a   essi
assimilabili o equiparabili quali gli assegni di  traenza,  i  vaglia
postali, gli ordini di accreditamento o di  pagamento,  le  carte  di
credito e le  altre  carte  di  pagamento,  le  polizze  assicurative
trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta
di trasferire, movimentare o acquisire,  anche  per  via  telematica,
fondi, valori o disponibilita' finanziarie; 
  q) "MoneyVal": Comitato costituito in seno al  Consiglio  d'Europa,
che agisce nella veste di organismo regionale  del  GAFI  per  l'area
euro-asiatica; 
  r) "operazione": la  trasmissione  o  movimentazione  di  mezzi  di
pagamento, indipendentemente  dalla  riconducibilita'  o  meno  a  un
rapporto continuativo in essere; 
  s) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto il profilo
economico di importo pari o superiore a 15.000 euro, posta in  essere
attraverso piu' operazioni  singolarmente  di  importo  inferiore  al
predetto limite, effettuate in momenti diversi e in  un  circoscritto
periodo  di  tempo  fissato  in  sette  giorni,  ferma  restando   la
sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi  per
ritenerla tale; 
  t) "operazione occasionale": un'operazione non riconducibile  a  un
rapporto continuativo in essere; 
  u) "paesi terzi equivalenti": Stati extracomunitari il  cui  regime
di contrasto al riciclaggio e  al  finanziamento  del  terrorismo  e'
ritenuto  equivalente  a  quello  previsto  dalla   terza   direttiva
antiriciclaggio,  cosi'  come  indicati  nel  Decreto  del  Ministero
dell'Economia e Finanze previsto dall'art. 25, comma 2,  del  decreto
antiriciclaggio (4 ); 
 
  --------------- 
   4 D.M. del 28/09/2011. 
 
  v) "persone  politicamente  esposte  (PEPs)":  le  persone  fisiche
residenti in altri Stati comunitari o in Stati  extracomunitari,  che
occupano o hanno occupato importanti  cariche  pubbliche,  nonche'  i
loro  familiari  diretti  o  coloro  con   i   quali   tali   persone
intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei
criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio; 
  w)  "pubblica  amministrazione":  tutte  le  amministrazioni  dello
Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e  grado,
le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato
a ordinamento  autonomo,  le  regioni,  le  province,  i  comuni,  le
comunita' montane e loro  consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale e le agenzie di cui  al  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni; 
  x) "rapporto continuativo":  un  rapporto  contrattuale  di  durata
rientrante   nell'esercizio    dell'attivita'    istituzionale    dei
destinatari che possa dare luogo a piu' operazioni di trasferimento o
movimentazione di mezzi di pagamento e che non si  esaurisce  in  una
sola  operazione;  ai  fini  della   qualificazione   come   rapporto
continuativo, si richiama l'art. 3, commi 2 e  4,  del  Provvedimento
recante disposizioni attuative  per  la  tenuta  dell'archivio  unico
informatico e per le modalita' semplificate di registrazione  di  cui
all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto antiriciclaggio; 
  y) "riciclaggio": ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto
antiriciclaggio, "le seguenti azioni, se  commesse  intenzionalmente,
costituiscono riciclaggio: 
  a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo  a
conoscenza che essi provengono da un'attivita'  criminosa  o  da  una
partecipazione  a  tale  attivita',  allo  scopo   di   occultare   o
dissimulare  l'origine  illecita  dei  beni  medesimi  o  di  aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni; 
  b.  l'occultamento  o  la  dissimulazione   della   reale   natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che  tali
beni provengono da un'attivita' criminosa o da una  partecipazione  a
tale attivita'; 
  c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di  beni  essendo  a
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono
da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; 
  d.  la  partecipazione  a  uno  degli  atti  di  cui  alle  lettere
precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo  di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare  qualcuno  a
commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione"; 
  z) "terza direttiva antiriciclaggio": la direttiva  2005/60/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  26  ottobre  2005,  relativa
alla  prevenzione  dell'uso  del  sistema  finanziario  a  scopo   di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e  di  finanziamento
del terrorismo; 
  aa) "titolare effettivo": 1) la persona fisica o le persone fisiche
per conto delle quali il cliente realizza  un'operazione  (in  breve,
"titolare effettivo sub 1"); 2) nel caso in cui  il  cliente  e/o  il
soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione  siano
entita' diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone
fisiche che, in ultima istanza, possiedono  o  controllano  l'entita'
ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato
tecnico  del  decreto  antiriciclaggio  (5  )  (in  breve,  "titolare
effettivo sub 2"); 
 
  -------------- 
   5 Si fa rinvio all'allegato 1, nel quale si indicano anche i  casi
in  cui  non  si  rende  necessaria  l'individuazione  del   titolare
effettivo sub 2). 
 
  bb) "TUB": il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,
recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  cc) "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  recante
il testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria; 
  dd) "UIF": l'Unita' di Informazione Finanziaria istituita presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio. 
 
  PARTE PRIMA: IL RISCHIO  DI  RICICLAGGIO  E  DI  FINANZIAMENTO  DEL
TERRORISMO 
 
  Sezione I. Il principio dell'approccio basato sul rischio. 
 
  In  base  al   principio   dell'approccio   basato   sul   rischio,
l'intensita' e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica della
clientela vanno modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e
di finanziamento del terrorismo. 
  Tale approccio costituisce un'applicazione del piu' ampio principio
di proporzionalita'; mira  a  massimizzare  l'efficacia  dei  presidi
aziendali, razionalizzare l'uso delle risorse, ridurre  gli  oneri  a
carico dei destinatari. 
  Questi sono  chiamati  a  esercitare  responsabilmente  la  propria
autonomia, considerando tutti i fattori di  rischio  suscettibili  di
incidere  sull'esposizione  a  fenomeni   di   riciclaggio   e/o   di
finanziamento del terrorismo. 
  I destinatari adottano sistemi valutativi  e  processi  decisionali
chiari, oggettivi, periodicamente verificati e aggiornati. 
  I sistemi valutativi  e  i  processi  decisionali  adottati  devono
assicurare  coerenza   di   comportamento   all'interno   dell'intera
struttura aziendale e la  tracciabilita'  delle  verifiche  svolte  e
delle valutazioni  effettuate,  anche  al  fine  di  dimostrare  alle
autorita' competenti che le specifiche misure assunte  sono  adeguate
rispetto ai rischi rilevati in concreto. 
  L'approccio basato sul rischio non puo'  comunque  condurre  a  non
adempiere gli obblighi che le norme di legge o le presenti istruzioni
stabiliscono in modo puntuale e preciso  a  carico  dei  destinatari,
senza riservare a questi  ultimi  uno  spazio  di  valutazione  della
situazione concreta. 
  Tale e' il caso in cui obblighi di congelamento siano previsti  nei
confronti di soggetti inseriti nelle liste comunitarie emanate  anche
in attuazione delle  Risoluzioni  dell'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite  per  il  contrasto   al   finanziamento   del   terrorismo   e
all'attivita' dei  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la  sicurezza
internazionale. Ne consegue che  non  sara'  possibile  instaurare  o
mantenere un rapporto d'affari  con  soggetti  inclusi  nelle  citate
liste, se non nei limiti e alle condizioni tassativamente previste. 
 
  Sezione II. Elementi per la valutazione del rischio di  riciclaggio
e  di   finanziamento   del   terrorismo   (art.   20   del   decreto
antiriciclaggio). 
 
  L'art.  20  del  decreto  antiriciclaggio  indica  i   fattori   da
considerare per la  valutazione  del  rischio  di  riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo. Essi fanno riferimento al  cliente,  al
rapporto,  all'operazione.  Al  fine  di  agevolare   i   destinatari
nell'applicazione dell'art. 20, si forniscono di seguito i criteri di
valutazione da considerare per ciascuno dei fattori stessi. 
  I destinatari sono invitati a ricorrere anche ad altri elementi  di
valutazione, quando essi siano rilevanti ai fini  dell'individuazione
del rischio di riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo.  Tali
ulteriori elementi di valutazione riguardano criteri  di  valutazione
ulteriori rispetto a quelli indicati di  seguito  ovvero  fattori  di
valutazione  ulteriori   rispetto   al   cliente,   al   rapporto   o
all'operazione. 
  I  complessivi  elementi  di  valutazione  indicati   dal   decreto
antiriciclaggio, dalle presenti istruzioni e quelli  individuati  dai
destinatari sono utilizzati per la profilatura della clientela  (cfr.
Sezione III) e nei casi in cui la definizione del livello di  rischio
sia rilevante per individuare gli adempimenti da porre in  essere  (6
). 
 
  ----------- 
   6 Tali  casi,  indicati  nelle  pertinenti  parti  delle  presenti
istruzioni, riguardano: la frequenza ordinaria di aggiornamento della
profilatura del  cliente  (cfr.  Parte  Prima,  Sezione  III,  quarto
capoverso); le modalita' di  verifica  dei  dati  identificativi  del
cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, ulteriori  rispetto
a quelle minimali prescritte (cfr.  Parte  Seconda,  Sezione  V);  le
informazioni su scopo e natura del rapporto  continuativo,  ulteriori
rispetto a quelle minimali prescritte (cfr.  Parte  Seconda,  Sezione
VI, par. 1); la verifica delle informazioni su  scopo  e  natura  del
rapporto continuativo (cfr.  Parte  Seconda,  Sezione  VI,  par.  2);
l'acquisizione di informazioni su scopo  e  natura  delle  operazioni
occasionali (cfr. Parte Seconda, Sezione VI, par. 3); le modalita'  e
la  frequenza  del  controllo  costante  nel   corso   del   rapporto
continuativo (cfr. Parte Seconda, Sezione VII);  le  modalita'  e  la
frequenza della verifica  delle  condizioni  per  l'applicazione  del
regime semplificato  (cfr.  Parte  Terza,  Sezione  I,  par.  4);  la
valutazione  in  ordine  al  venire   meno   delle   condizioni   per
l'applicazione del regime semplificato (cfr. Parte Terza, Sezione  I,
par. 5, secondo  trattino);  l'applicazione  di  misure  di  adeguata
verifica  rafforzata,  nei  casi  diversi  da  quelli   previsti   da
specifiche previsioni normative, e l'individuazione  di  tali  misure
(cfr. Parte Quarta, Sezione I, parr. 1 e 3); la valutazione dei  casi
in cui, in presenza di  una  segnalazione  effettuata  alla  UIF,  il
destinatario ritenga di escludere un elevato rischio di riciclaggio e
quindi di non applicare il  regime  rafforzato  (cfr.  Parte  Quarta,
Sezione I, par.  2,  lett.  e);  l'intensita'  e  l'estensione  delle
verifiche in caso di PEPs (cfr. Parte Quarta, Sezione III). 
 
  Nell'ambito dei propri processi di analisi, i destinatari assegnano
agli  elementi  di  valutazione  il  rilievo   che   essi   ritengono
appropriato per la definizione del rischio. 
  A) Criteri di valutazione concernenti il cliente: 
  1) la natura giuridica e le caratteristiche del cliente: rileva  la
sussistenza di eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno
erariale, per responsabilita' amministrativa  ai  sensi  del  decreto
legislativo 8 giugno  2001,  n.  231,  per  irrogazione  di  sanzioni
amministrative   a   seguito   di   violazione   delle   disposizioni
antiriciclaggio a carico del cliente - quando tale  informazione  sia
notoria o comunque nota al destinatario e non coperta da obblighi  di
segretezza  che  ne  impediscano   l'utilizzazione   da   parte   del
destinatario stesso ai sensi del codice di procedura penale  -  o  di
precedenti  segnalazioni  inoltrate  alla  UIF;   tali   informazioni
rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente
(ad esempio in virtu' di rapporti familiari o d'affari). 
  In caso di cliente-persona  fisica,  assumono  rilievo  le  cariche
ricoperte   in   ambito   politico-istituzionale,   societario,    in
associazioni o  fondazioni,  soprattutto  se  si  tratta  di  entita'
residenti  in  Stati  extracomunitari   diversi   dai   paesi   terzi
equivalenti (vi rientrano i casi delle persone indicate  nella  Parte
Quarta, Sezione III, nonche'  dei  soggetti  che  rivestono  funzioni
apicali nella pubblica amministrazione ovvero in enti che  gestiscono
erogazioni di fondi pubblici). 
  Nel caso di cliente-non persona fisica, va  posta  attenzione  alle
finalita' della sua  costituzione,  agli  scopi  che  persegue,  alle
modalita' attraverso cui opera per raggiungerli, nonche'  alla  forma
giuridica adottata, soprattutto la' dove  essa  presenti  particolari
elementi  di  complessita'  od  opacita'  che  possano   impedire   o
ostacolare l'individuazione del titolare effettivo  o  dell'effettivo
oggetto  sociale  o  ancora  di  eventuali  collegamenti  azionari  o
finanziari. 
  Assume altresi' rilievo  la  connessione  del  cliente-non  persona
fisica con entita' residenti in ordinamenti non equivalenti sotto  il
profilo della lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
A titolo esemplificativo, possono  assumere  rilievo  le  connessioni
commerciali,operative,  finanziarie,  partecipative;  puo'   altresi'
rilevare la  comunanza  di  componenti  degli  organi  societari  del
cliente-non persona fisica e di tali entita'. 
  Vanno  inoltre  valutate  situazioni  di  difficolta'  o  debolezza
economica e finanziaria del cliente, che possono esporre  al  rischio
di infiltrazioni criminali (7 ). 
 
  ------------------ 
   7  Si   richiamano,   a   titolo   esemplificativo,   gli   schemi
rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6,  comma
7, lett. b), del decreto antiriciclaggio, emanati  dalla  UIF  il  24
settembre  2009  e  il  9  agosto  2011,  denominati  rispettivamente
"imprese in crisi e usura" e "operativita' riconducibile all'usura". 
 
  Assumono  rilievo  le   informazioni   circa   le   caratteristiche
dell'esecutore  e  dell'eventuale  titolare  effettivo,  quando  tali
informazioni siano notorie o comunque  note  al  destinatario  e  non
coperte da obblighi di segretezza che ne impediscano  l'utilizzazione
da parte del destinatario stesso; 
  2) le  attivita'  svolte  e  gli  interessi  economici:  rileva  la
riconducibilita' delle attivita' economiche a  quelle  tipologie  che
per loro natura presentano particolari rischi di riciclaggio  e  che,
per questo,  impongono  specifiche  cautele  (ad  esempio,  attivita'
economiche caratterizzate  dalla  movimentazione  di  elevati  flussi
finanziari,  da  un  uso  elevato  di   contante).   Rileva   inoltre
l'operativita' in settori economici  interessati  dall'erogazione  di
fondi pubblici, anche di  fonte  comunitaria  (ad  esempio,  appalti,
sanita', raccolta e smaltimento dei rifiuti,  produzione  di  energie
rinnovabili); 
  3)  il   comportamento   tenuto   in   occasione   del   compimento
dell'operazione  o  dell'instaurazione  del  rapporto   continuativo:
vengono in considerazione comportamenti di natura  dissimulatoria.  A
titolo  esemplificativo,  rilevano  la  riluttanza  del   cliente   o
dell'eventuale esecutore nel fornire le informazioni richieste ovvero
l'incompletezza  o  l'erroneita'  delle  stesse   (ad   esempio,   le
informazioni  necessarie   per   la   sua   identificazione   o   per
l'individuazione dell'eventuale titolare effettivo oppure relative  a
natura e scopo del rapporto o dell'operazione); 
  4) area geografica di interesse del cliente  o  della  controparte:
rilevano  la  residenza  o   sede,   il   luogo   di   localizzazione
dell'attivita'  svolta   o   comunque   degli   affari,   specie   se
ingiustificatamente distanti  dalla  sede/filiale  del  destinatario;
assume rilievo la presenza nel territorio di fenomeni  di  illiceita'
suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo. Sono considerati, per quanto noti o  conoscibili,  il
grado di infiltrazione della criminalita'  economica,  i  fattori  di
debolezza socio-economica o istituzionale, i  fenomeni  di  "economia
sommersa" e, in generale, le informazioni utili a definire il profilo
di rischio del territorio.  A  tal  fine,  gli  intermediari  possono
avvalersi di fonti pubbliche  quali  le  relazioni  di  inaugurazione
dell'anno giudiziario, quelle della  Direzione  Nazionale  Antimafia,
quelle del  Ministero  dell'Interno  sull'attivita'  della  Direzione
Investigativa Antimafia e sull'attivita' delle Forze di  Polizia,  lo
stato dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  e  la  criminalita'
organizzata.  Particolare  attenzione  va  posta  quando  l'area   di
interesse e' all'estero; in tal caso assumono rilievo gli elementi di
rischio insiti  nella  situazione  politico-economica  e  nel  quadro
giuridico e istituzionale del paese di riferimento (soprattutto se si
tratta di uno  Stato  extracomunitario  diverso  da  un  paese  terzo
equivalente ovvero di uno Stato  destinatario  di  rilievi  da  parte
degli organismi internazionali competenti in materia di contrasto  al
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo - come, ad esempio,  il
GAFI e MoneyVal  -  ovvero  di  condanna  da  parte  della  Corte  di
Giustizia dell'Unione europea per mancata,  incompleta  o  incorretta
attuazione della terza direttiva antiriciclaggio (8 )); 
 
  ------------------ 
   8 I testi delle sentenze di condanna  sono  disponibili  sotto  il
titolo   "Atto   interessato    dalla    pronuncia"    alla    pagina
http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=417758:cs    &    lang=it     &
list=433533:cs,425613:cs,417758:cs, & pos=3  &  page=1  &  nbl  =3  &
pgs=10 & hwords=. 
 
  B) Criteri di valutazione concernenti i rapporti continuativi e  le
operazioni occasionali: 
  1) la tipologia del rapporto continuativo o dell'operazione: rileva
la maggiore  o  minore  possibilita'  di  utilizzare  il  rapporto  o
l'operazione per fini illeciti (es. operazioni per  cassa;  bonifici,
specie se da o verso Stati extracomunitari diversi  dai  paesi  terzi
equivalenti). Su altro piano,  la  tipologia  dei  rapporti  e  delle
operazioni richieste  costituisce  un  elemento  da  considerare  per
definire l'attivita' e gli interessi economici del cliente; 
  2)  le  modalita'  di  instaurazione  e  svolgimento  del  rapporto
continuativo o  dell'operazione:  in  via  esemplificativa,  rilevano
modalita'  di  instaurazione  e  svolgimento  del  rapporto  che  non
richiedono la presenza fisica del cliente o  non  consentono  la  sua
identificazione  diretta  da  parte  del  destinatario.   Particolare
attenzione va rivolta nei confronti di rapporti instaurati e  gestiti
esclusivamente mediante l'interposizione  di  collaboratori  esterni.
Assume inoltre rilievo l'operativita' realizzata in contanti e/o  con
risorse provenienti da o destinate verso  l'estero  -  specie  se  la
movimentazione avviene con modalita' o mezzi di pagamento inusuali  -
o caratterizzata da un'ingiustificata complessita'; 
  3) l'ammontare: richiedono attenta valutazione i rapporti  connessi
all'offerta  di  servizi  di  private   banking   per   la   gestione
personalizzata di un ingente patrimonio del cliente, nonche', piu' in
generale, le operazioni di  cospicuo  ammontare,  in  particolare  se
incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente,  e
le  operazioni  che  possano  essere  ricondotte  a   un'ipotesi   di
frazionamento volto a eludere gli obblighi antiriciclaggio; 
  4)  la  frequenza  delle  operazioni  e  la  durata  del   rapporto
continuativo: frequenza e  durata  vanno  valutate  in  relazione  ai
bisogni economico-finanziari del cliente e alla luce  dello  scopo  e
della natura del rapporto; 
  5) la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in
rapporto  all'attivita'  svolta  dal  cliente:  la   valutazione   va
effettuata con  riferimento  al  complessivo  profilo  economico  del
cliente, elaborato sulla base di tutte  le  informazioni  disponibili
(rilevano, ad esempio, il  fabbisogno  di  servizi  finanziari  e  la
capacita'  reddituale   e   patrimoniale).   Possono   essere   utili
valutazioni comparative con l'operativita' di soggetti  con  similari
caratteristiche  dimensionali,  di   settore   economico,   di   area
geografica; 
  6) l'area geografica di destinazione dei fondi  o  degli  strumenti
finanziari oggetto del rapporto continuativo  o  dell'operazione:  si
richiama quanto indicato con riferimento ai clienti (cfr.  precedente
punto A.4); 
  7) l'effettuazione dell'operazione in contanti, quando non vi siano
ragioni giustificative alla luce della natura e delle caratteristiche
del cliente e anche in relazione all'utilizzo di banconote di  taglio
elevato (200 e 500 euro). 
 
  Sezione III. La profilatura della clientela. 
 
  I destinatari provvedono  a  definire  il  profilo  di  rischio  di
riciclaggio e di finanziamento del  terrorismo  attribuibile  a  ogni
cliente, sulla base delle  informazioni  acquisite  e  delle  analisi
effettuate, in applicazione delle precedenti Sezioni I  e  II  e,  in
particolare,  con  riferimento  agli  elementi  di  valutazione   ivi
indicati  e  a  quelli  ulteriori  che  i  destinatari  ritengano  di
adottare. 
  In esito alla profilatura, ciascun cliente e' incluso in una  delle
classi di rischio predefinite dai destinatari. 
  A ciascuna classe di rischio e' associato un  coerente  livello  di
profondita' ed estensione degli adempimenti  agli  obblighi  previsti
dalla normativa di contrasto del riciclaggio e del finanziamento  del
terrorismo  (adeguata  verifica  e   valutazione   delle   operazioni
sospette). 
  Nel caso dei rapporti continuativi, i  destinatari  definiscono  la
frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura  del  cliente,
sulla base del relativo livello di rischio, e i casi in  cui  occorre
verificare la  congruita'  della  classe  di  rischio  assegnata  (ad
esempio nel  caso  di  cambiamenti  rilevanti  dell'operativita'  del
cliente o della compagine  societaria).  Tale  verifica  deve  essere
effettuata quando constino ai destinatari eventi  o  circostanze  che
sono suscettibili di modificare il profilo di  rischio  (ad  esempio,
nel caso di assunzione della  qualifica  di  PEPs  o  di  cambio  del
titolare effettivo). 
  La segmentazione della clientela si avvale di procedure strutturate
di raccolta e di elaborazione  dei  dati  e  delle  informazioni.  La
raccolta delle notizie puo' avvenire attraverso  percorsi  guidati  o
questionari.  L'elaborazione  del  profilo  di  rischio  puo'  essere
effettuata anche avvalendosi di  algoritmi  predefiniti  e  procedure
informatiche, in grado  di  assegnare  in  automatico  la  classe  di
rischio. In tutti i casi  di  modalita'  automatiche,  gli  operatori
devono applicare classi di rischio  piu'  elevate  ove  le  ritengano
appropriate. Se la modifica  dell'operatore  abbassa  il  livello  di
rischio o dei controlli, essa va motivata per iscritto. 
  Modalita' di elaborazione in automatico e in  tempo  reale  possono
risultare particolarmente adatte nel caso di singole  operazioni  non
riconducibili a un rapporto continuativo (operazione occasionale), di
importo tale per cui la normativa richiede l'adeguata verifica. 
  Nei gruppi in cui la profilatura del  cliente  non  e'  accentrata,
essa viene effettuata dalle singole societa' anche sulla  base  delle
informazioni utilizzate dalle altre societa' per l'assegnazione della
classe di rischio al cliente stesso. 
  Ciascuna societa' assume, per uno stesso  cliente,  il  profilo  di
rischio piu' elevato tra quelli assegnati da tutte  le  societa'  del
gruppo. Se una societa' assegna un profilo di rischio piu'  basso  di
quello assegnato dalle altre societa' del gruppo, le ragioni di  tale
scelta  vanno  specificamente  motivate  per  iscritto.  Quando   una
societa'  varia  la  classe  di  rischio  di  un  cliente,   ne   da'
comunicazione alle altre societa' interessate. 
 
  PARTE SECONDA: OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA 
 
  Sezione I. Contenuto degli  obblighi  di  adeguata  verifica  della
clientela. 
 
  L'adeguata  verifica  della  clientela  consiste   nelle   seguenti
attivita': 
  a) identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore; 
  b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo; 
  c) verifica dell'identita' del cliente, dell'eventuale esecutore  e
dell'eventuale titolare effettivo sulla base  di  documenti,  dati  o
informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; 
  d) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista
del rapporto continuativo  e,  quando  rilevi  secondo  un  approccio
basato sul rischio, dell'operazione occasionale; 
  e) esercizio di  un  controllo  costante  nel  corso  del  rapporto
continuativo. 
 
  Sezione II. Ambito di applicazione. 
 
  I destinatari procedono all'adeguata verifica  della  clientela  in
relazione ai rapporti e alle operazioni che rientrano  nella  propria
attivita' istituzionale, come definita dalla normativa di settore. 
  Sono escluse dal campo di applicazione le attivita'  finalizzate  o
connesse all'organizzazione, al funzionamento  e  all'amministrazione
dei destinatari, tenuto conto che esse non rientrano nelle  attivita'
istituzionali proprie dei destinatari e che, nello svolgimento  delle
stesse, le controparti dei destinatari si configurano come prestatori
di beni o servizi su iniziativa dei destinatari stessi, piuttosto che
come clienti che richiedono di instaurare un rapporto continuativo  o
di effettuare un'operazione occasionale (ad  esempio:  forniture  per
l'acquisizione di materiali o beni strumentali propri, acquisizione e
manutenzione  degli  immobili  ove   viene   esercitata   l'attivita'
istituzionale, prestazioni acquisite  da  liberi  professionisti  per
consulenze (9 )). 
 
  ------------ 
   9 Sono altresi' esclusi i rapporti e le operazioni posti in essere
su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi  di  gestione
collettiva del risparmio di cui all'art. 1,  comma  1),  lettera  n),
numero 2) del TUF nonche' di gestione di portafogli di  cui  all'art.
1, comma 5-quinquies del TUF. Si fa riferimento ai  rapporti  e  alle
operazioni relativi alla compravendita e all'amministrazione dei beni
nei quali le risorse della clientela sono investite. 
 
  Le attivita' di adeguata verifica di cui alle lettere da  a)  a  d)
della precedente Sezione vanno effettuate, comunque e quantomeno, nei
momenti e nei casi di seguito indicati: 
  a) quando si instaura un rapporto continuativo; 
  b) quando venga eseguita un'operazione  occasionale,  disposta  dal
cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi  di
pagamento   di   importo   pari   o   superiore   a   15.000    euro,
indipendentemente dal fatto  che  sia  effettuata  con  un'operazione
unica o con piu' operazioni frazionate. 
  Rientrano in tale fattispecie i casi in cui le banche, gli istituti
di moneta elettronica, gli istituti di pagamento o le Poste  Italiane
SpA agiscano da tramite o siano comunque parte nei  trasferimenti  di
denaro contante o titoli al portatore effettuati a  qualsiasi  titolo
tra soggetti  diversi,  laddove  l'importo  complessivo  sia  pari  o
superiore a 15.000 euro. 
  Gli agenti in attivita' finanziaria iscritti  nell'elenco  previsto
dall'articolo 128-quater, comma 2, del  TUB  e  gli  agenti  indicati
nell'articolo 128-quater, commi 6  e  7,  del  medesimo  testo  unico
osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per
le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro. 
  c) quando vi e' sospetto di  riciclaggio  o  di  finanziamento  del
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia
applicabile: a tal fine, i destinatari delle presenti  istruzioni  si
avvalgono degli indicatori di anomalia di cui all'art. 41 del decreto
antiriciclaggio, emanati con provvedimento della  Banca  d'Italia  su
proposta della UIF, e degli schemi rappresentativi  di  comportamenti
anomali diffusi dalla UIF; 
  d)  quando  sorgano  dubbi  sulla  completezza,  attendibilita'   o
veridicita' delle informazioni o della documentazione precedentemente
acquisite dalla clientela (ad esempio, nel caso di  mancato  recapito
della   corrispondenza   all'indirizzo   comunicato;   in   caso   di
incongruenze  tra  documenti  presentati  dal  cliente   o   comunque
acquisiti dal destinatario). 
  Nei casi indicati sub  a)  e  b),  anche  quando  il  rapporto  sia
instaurato o l'operazione sia effettuata senza la presenza fisica del
cliente (cfr. Parte Quarta, Sezione II,  par.  2),  l'identificazione
del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo  e  la  verifica
dei relativi dati possono ritenersi assolte qualora siano gia'  state
effettuate  in  relazione  a   un   rapporto   in   essere,   purche'
identificazione   e    verifica    siano    aggiornate    nell'ambito
dell'attivita' di controllo costante  (cfr.  Parte  Seconda,  Sezione
VII). 
 
  Sezione III. L'identificazione del cliente e dell'esecutore. 
 
  Qualora  il  cliente  sia  una  persona  fisica,  l'identificazione
avviene  mediante  acquisizione  dei  dati   identificativi   forniti
dall'interessato o tratti da un documento d'identita' non scaduto tra
quelli indicati nell'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio. 
  Con  le  medesime   modalita'   vanno   altresi'   identificati   i
cointestatari e l'esecutore. Nel caso dell'esecutore,  devono  essere
altresi' acquisite le  informazioni  relative  alla  sussistenza  del
potere di rappresentanza. Quando le  persone  da  identificare  siano
piu' di una, le identificazioni e le verifiche di cui alla Sezione  V
possono  avvenire  in  momenti  diversi,  purche'  prima  di  rendere
operativi la cointestazione o  i  poteri  di  delega  o  comunque  di
rappresentanza. 
  Qualora il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica,  esso
opera  attraverso  le  persone   fisiche   dotate   del   potere   di
rappresentarlo. Pertanto, in tali casi,  l'identificazione  va  fatta
nei confronti: 
  - del cliente, attraverso l'acquisizione  dei  dati  identificativi
nonche'  di  informazioni  su  tipologia,   forma   giuridica,   fini
perseguiti  e/o  attivita'  svolta  e,  se  esistenti,  gli   estremi
dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti  dalle
eventuali  autorita'  di  vigilanza   di   settore;   nel   caso   di
organizzazioni non  profit,  andra'  acquisita  anche  l'informazione
circa la classe di beneficiari cui si rivolgono le  attivita'  svolte
(ad es. senza tetto, disabili, vittime di catastrofi  naturali  e  di
guerre, ecc.); 
  - dell'esecutore: oltre all'acquisizione dei  dati  identificativi,
andranno acquisite informazioni circa la sussistenza  del  potere  di
rappresentanza. 
  L'identificazione va effettuata in presenza del  cliente  ovvero  -
quando questi sia  un  soggetto  diverso  da  una  persona  fisica  -
dell'esecutore. Al di fuori di tali ipotesi, si  rientra  nell'ambito
dell'operativita' a distanza (cfr. Parte Quarta, Sez. II). 
 
  Sezione IV. L'identificazione del titolare effettivo. 
 
  L'identificazione del titolare effettivo ha luogo,  senza  che  sia
necessaria    la     sua     presenza     fisica,     contestualmente
all'identificazione del cliente e sulla base dei dati  identificativi
da questi forniti ai sensi dell'art. 21 del decreto  antiriciclaggio,
ovvero in altro modo, ad esempio facendo ricorso a pubblici registri,
elenchi, atti o documenti pubblicamente accessibili. 
  Nel caso di rapporto continuativo, all'atto dell'identificazione il
cliente diverso da persona fisica va richiamato a  fornire  tutte  le
indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo sub
2). 
  Nel caso di operazione occasionale  che  soddisfi  i  requisiti  di
importo di cui alla lettera  b)  della  Parte  Seconda,  Sezione  II,
all'atto dell'identificazione il cliente va richiamato  a  dichiarare
se l'operazione occasionale e' effettuata per conto di altro soggetto
e a  fornire  tutte  le  indicazioni  necessarie  all'identificazione
dell'eventuale titolare effettivo sub 1) o sub 2). 
  Le  operazioni  riconducibili  a  un  rapporto  continuativo,   che
soddisfino i citati requisiti di importo, si presumono effettuate per
conto del cliente-persona fisica intestatario  del  rapporto  o,  nel
caso di cliente diverso da persona fisica, del titolare effettivo sub
2) del rapporto stesso; cio' salva diversa  indicazione  del  cliente
medesimo. A tale ultimo  riguardo,  alla  costituzione  del  rapporto
continuativo, il cliente va richiamato  a  indicare,  nel  corso  del
futuro  svolgimento  del  rapporto,  le  operazioni  tra  quelle  che
soddisfano i citati requisiti di importo  che  siano  effettuate  per
conto di terzi (10 ) e a  fornire  tutte  le  indicazioni  necessarie
all'identificazione  del  titolare  effettivo  dell'operazione.   Nel
quadro del  controllo  costante,  i  destinatari  valutano  eventuali
elementi che inducono a ritenere che il  cliente  stia  operando  per
conto di soggetti diversi da quelli indicati. 
 
  ------------- 
   10  Ovvero  di  soggetti  diversi   dal   cliente-persona   fisica
intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso  da  persona
fisica, dal titolare effettivo sub 2) del rapporto stesso. 
 
  In relazione alle situazioni concrete, e' possibile  che  vi  siano
molteplici titolari effettivi; gli adempimenti  vanno  espletati  per
ciascuno di essi. 
 
  Sezione V. La verifica dei dati relativi al cliente,  all'esecutore
e al titolare effettivo. 
 
  1. La verifica dei dati relativi al  cliente,  all'esecutore  e  al
titolare effettivo sub 1) avviene mediante il  confronto  con  quelli
desumibili  da  una  fonte  affidabile  e  indipendente,  di  cui  va
acquisita e conservata copia, in formato cartaceo o elettronico. 
  Ai fini della  verifica  dei  dati  del  cliente  e  dell'esecutore
persone  fisiche,  i  destinatari  effettuano  il  riscontro  su   un
documento d'identita'  originale  non  scaduto,  tra  quelli  di  cui
all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio, e  ne  acquisiscono
copia, in formato cartaceo o elettronico. 
  Quando le persone di cui verificare i dati siano piu' di una -  nel
caso di cointestatari, di piu' esecutori  -  le  verifiche  dei  dati
possono  avvenire  in  momenti  diversi,  purche'  prima  di  rendere
operativi la cointestazione o  i  poteri  di  delega  o  comunque  di
rappresentanza. 
  2. I destinatari adottano misure ragionevolmente appropriate per la
verifica dei dati concernenti il titolare effettivo sub 2), alla luce
del profilo di rischio del cliente, del rapporto o dell'operazione. 
  A  tal  fine,  va  effettuato  il  riscontro  con  le  informazioni
desumibili  da  una  fonte  affidabile  e  indipendente,  di  cui  va
acquisita - in via autonoma o dal o per il tramite del  cliente  -  e
conservata copia in formato cartaceo o elettronico. 
  3.  Quando  sussiste  un  basso  rischio  di  riciclaggio  e/o   di
finanziamento  del  terrorismo,  la  verifica  relativa  al  titolare
effettivo sub 2) puo' essere effettuata acquisendo una  dichiarazione
di conferma dei dati relativi al titolare effettivo sottoscritta  dal
cliente, sotto la propria responsabilita'. 
  4. In tutti i casi sopra indicati il destinatario valuta,  in  base
all'approccio basato sul rischio, se effettuare ulteriori  riscontri,
ricorrendo  a  soggetti  che  forniscono  informazioni  economico   -
commerciali ovvero a piu' fonti affidabili e indipendenti. 
  5. Tra le fonti affidabili e indipendenti rientrano: 
  a)  i  documenti  di  identita'  non  scaduti  tra  quelli  di  cui
all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio, diversi  da  quello
utilizzato per la verifica di cui sopra; 
  b)  gli  atti  pubblici,  le  scritture  private   autenticate,   i
certificati qualificati utilizzati per la generazione  di  una  firma
digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo  24
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per  quanto  attiene  ai
contenuti assistiti da efficacia probatoria legale; 
  c)   la   dichiarazione   della   rappresentanza   diplomatica    e
dell'autorita' consolare italiana, cosi' come indicata  nell'articolo
6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; 
  d)  gli  archivi  camerali,  gli  albi  ed  elenchi   di   soggetti
autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti
equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico  in  conformita'  alla
normativa   di   settore   (quali   prospetti,    comunicazioni    di
partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate); 
  e) le informazioni provenienti da organismi e autorita'  pubbliche,
ivi compresa la pubblica  amministrazione,  anche  di  Stati  esteri,
purche' paesi terzi equivalenti;  tali  informazioni  possono  essere
acquisite anche attraverso i siti web. 
  6. I destinatari adottano le misure di diligenza professionale  per
verificare l'autenticita' dei documenti originali utilizzati. Qualora
i documenti  originali  siano  in  lingua  straniera,  i  destinatari
adottano le misure di diligenza professionale per accertare il  reale
contenuto degli  stessi  (anche  attraverso  una  traduzione  giurata
dell'originale, quando ritenuto necessario). 
  Per i soggetti minori di eta', i dati identificativi devono  essere
verificati,  in  mancanza  di  un  documento  di   identita'   o   di
riconoscimento, attraverso il certificato di  nascita  o  l'eventuale
provvedimento del giudice tutelare. La verifica puo' avvenire anche a
mezzo di una foto autenticata: in tal caso devono  essere  registrati
gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato. 
  Per i soggetti non comunitari, deve procedersi  alla  verifica  dei
dati personali attraverso il passaporto, il permesso di soggiorno, il
titolo di viaggio per stranieri rilasciato  dalla  Questura  o  altro
documento  da  considerarsi  equivalente  ai  sensi  della  normativa
italiana.  A  titolo  esemplificativo,  per  gli  apolidi,  che   non
risultino in possesso dei predetti documenti, i  dati  identificativi
possono  essere  verificati  attraverso  il  titolo  di  viaggio  per
apolidi, rilasciato ai sensi della Convenzione  sullo  Statuto  degli
Apolidi firmata a New York il 28.9.1954. Per i titolari dello  status
di "rifugiato" o dello status di "protezione sussidiaria",  ai  sensi
del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i  dati  identificativi  possono
essere verificati anche attraverso i  documenti  di  viaggio  di  cui
all'art. 24 del citato d.lgs. n. 251 del 2007. 
  7.  Si  procede   alla   verifica   dell'identita'   del   cliente,
dell'esecutore e del titolare effettivo al momento dell'instaurazione
del  rapporto  continuativo  ovvero  dell'esecuzione  dell'operazione
occasionale, ad eccezione dei casi seguenti: 
  i. la verifica  dei  dati  sul  titolare  effettivo  puo'  avvenire
successivamente all'instaurazione del rapporto purche' siano  assunte
adeguate misure per impedire che vengano effettuate operazioni  nelle
more della verifica; 
  ii. la verifica dei dati sul cliente, sull'esecutore e sul titolare
effettivo puo' avvenire dopo l'instaurazione  del  rapporto,  qualora
cio' sia necessario per non interrompere la normale conduzione  degli
affari e risulti un basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento
del terrorismo. In ogni caso  la  procedura  e'  completata  il  piu'
presto possibile dopo il  primo  contatto  e  comunque  entro  trenta
giorni  dall'instaurazione  del  rapporto;  oltre  tale  termine   il
destinatario valuta se astenersi dalla prosecuzione del rapporto e se
inviare una  segnalazione  di  operazione  sospetta,  secondo  quanto
previsto nella Parte Seconda, Sezione IX. A  titolo  esemplificativo,
rientrano in tali ipotesi il caso  delle  negoziazioni  su  strumenti
finanziari, quando la rapida esecuzione della  transazione  esige  un
differimento del completamento della procedura di adeguata verifica. 
 
  Sezione VI. L'acquisizione delle  informazioni  sullo  scopo  e  la
natura  prevista  del  rapporto  continuativo  e   delle   operazioni
occasionali. 
 
  1. I destinatari acquisiscono  informazioni  sullo  scopo  e  sulla
natura prevista del rapporto. La  profondita'  e  l'estensione  delle
verifiche sono correlate al profilo di rischio. 
  Vanno comunque acquisite le notizie concernenti: 
  - le finalita' relative all'accensione del rapporto; 
  - le relazioni tra il cliente e gli esecutori; 
  - l'attivita' lavorativa ed economica svolta  e,  in  generale,  le
relazioni d'affari. 
  Ulteriori informazioni da acquisire secondo l'approccio in base  al
rischio possono riguardare, a titolo esemplificativo: 
  - l'origine dei fondi utilizzati nel rapporto; 
  - la relazione tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto; 
  - le relazioni d'affari e i rapporti con altri destinatari; 
  - la situazione economica (fonti di reddito) e patrimoniale; 
  - la situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e
conviventi. 
  2. Le informazioni  possono  essere  desunte  dal  rapporto  ovvero
richieste al cliente. 
  L'estensione  delle  verifiche,  attraverso  fonti  attendibili   e
indipendenti, e' effettuata in relazione al profilo di rischio; oltre
ai documenti sopra  indicati,  possono  essere  acquisiti,  a  titolo
esemplificativo, bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi,  documenti
e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, da  intermediari  o
altri soggetti. 
  3. I destinatari valutano se acquisire informazioni sullo  scopo  e
sulla natura delle operazioni occasionali, quando  rilevino,  secondo
un approccio in base al rischio, elementi che potrebbero  configurare
un elevato rischio di riciclaggio. 
 
  Sezione  VII.  Il  controllo  costante  nel  corso   del   rapporto
continuativo. 
 
  Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo  risponde
alla duplice esigenza di mantenere aggiornato il profilo del  cliente
e di individuare elementi  di  incongruenza  che  possono  costituire
anomalie rilevanti ai fini  di  specifici  adempimenti  (adozione  di
misure rafforzate di adeguata verifica,  segnalazioni  di  operazioni
sospette,  astensione   dall'esecuzione   dell'operazione   o   dalla
prosecuzione del rapporto). 
  Il  controllo  costante  si  esercita  attraverso   l'esame   della
complessiva operativita' del cliente, avendo riguardo sia ai rapporti
continuativi in essere che alle operazioni  specifiche  eventualmente
disposte, nonche' mediante l'acquisizione di informazioni in sede  di
verifica o aggiornamento delle notizie ai  fini  dell'identificazione
del cliente e del titolare effettivo e dell'accertamento della natura
e dello scopo del rapporto o dell'operazione. 
  I destinatari stabiliscono, in ragione del  rischio  specifico,  la
tempistica e la frequenza dell'aggiornamento relativo ai dati e  alle
informazioni acquisite e alle relative verifiche. Tale pianificazione
puo' utilmente avvalersi di  procedure  automatiche  di  segnalazione
della   scadenza   di   documenti,    certificazioni,    poteri    di
rappresentanza,  rapporti  di  mandato,   nonche'   di   segnalazione
dell'acquisizione di  specifiche  qualita'  (ad  esempio,  quella  di
PEPs), ovvero dell'inclusione in liste o elenchi (ad esempio,  quelli
previsti dai Regolamenti comunitari o dai  decreti  ministeriali  ex.
d.lgs. 109/07, emanati al fine di contrastare  il  finanziamento  del
terrorismo internazionale). L'aggiornamento  va  comunque  effettuato
quando  risulti  al  destinatario  che  non  sono  piu'  attuali   le
informazioni  utilizzate  per  l'adeguata  verifica   precedentemente
acquisite. 
  Le risultanze del controllo possono condurre  all'aggiornamento  di
dati, informazioni e profili di rischio,  all'effettuazione  di  piu'
ampie e approfondite verifiche (anche all'applicazione  dell'adeguata
verifica rafforzata), all'individuazione di anomalie  e  incongruenze
che possono condurre alla segnalazione  di  operazioni  sospette,  al
congelamento    dei    fondi,    all'astensione    dall'effettuazione
dell'operazione o alla chiusura del  rapporto  (cfr.  Parte  Seconda,
Sezione IX). 
 
  Sezione VIII. Gli obblighi di conservazione. 
 
  I destinatari  conservano  in  formato  cartaceo  o  elettronico  i
documenti acquisiti  nell'effettuazione  dell'adeguata  verifica,  al
fine di: a) dimostrare  alle  Autorita'  di  Vigilanza  le  procedure
seguite e le misure adottate per adempiere agli obblighi di legge; b)
consentire  analisi  e  approfondimenti  da  parte  della  UIF  o  di
qualsiasi  altra  Autorita'  competente;  c)  consentirne  l'utilizzo
nell'ambito di indagini o procedimenti su operazioni di  riciclaggio,
di finanziamento del terrorismo o altri reati. 
  I documenti sono conservati per un periodo di dieci anni decorrenti
dalla data di: - esecuzione dell'operazione occasionale; 
  - chiusura del rapporto continuativo. 
  I documenti  devono  essere  prontamente  disponibili,  in  formato
cartaceo o elettronico, su richiesta delle Autorita' competenti. 
  La  conservazione  dei   documenti   presso   un'unica   struttura,
eventualmente individuata a livello di gruppo ovvero presso terzi, e'
consentita,   purche'   cio'   non   determini   ostacoli   giuridici
(riservatezza, privacy)  o  logistici  che  compromettano  la  pronta
disponibilita' dei documenti stessi. 
 
  Sezione  IX.  Impossibilita'  di  effettuare  l'adeguata  verifica:
l'obbligo di astensione. 
 
  1. Quando i  destinatari  non  sono  in  grado  di  rispettare  gli
obblighi di adeguata verifica della clientela  di  cui  alle  Sezioni
III, IV, V e VI della presente  Parte,  non  instaurano  il  rapporto
continuativo ovvero non eseguono l'operazione (cfr. art. 23, comma  1
del decreto antiriciclaggio). 
  2. Se tale impossibilita' si verifica per un rapporto  continuativo
in essere o per un'operazione in corso di realizzazione, essi pongono
fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione. 
  In tal caso, restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti  e  le
altre  disponibilita'  finanziarie  di  spettanza,  liquidandone   il
relativo importo tramite  bonifico  su  un  conto  corrente  bancario
indicato dal cliente stesso. 
  Il trasferimento dei fondi e'  accompagnato  da  un  messaggio  che
indica alla controparte bancaria che  le  somme  sono  restituite  al
cliente per l'impossibilita' di rispettare gli obblighi  di  adeguata
verifica della clientela (cfr.  art.  23,  comma  1-bis  del  decreto
antiriciclaggio). 
  3. In ogni caso, i destinatari valutano se inviare una segnalazione
di operazione sospetta. 
 
  PARTE TERZA: MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA 
 
  Sezione I. Intermediari e altri soggetti. 
 
  1. E' prevista la possibilita' di applicare misure semplificate  di
adeguata verifica della clientela nel caso  di  fattispecie  a  basso
rischio  di  riciclaggio  e/o  di   finanziamento   del   terrorismo,
specificamente individuate dall'ordinamento. 
  Le procedure semplificate di adeguata verifica della  clientela  si
applicano quando il cliente rientra nelle seguenti categorie: 
  a)  soggetti  di  cui   all'art.   25,   comma   1,   del   decreto
antiriciclaggio; 
  b) uffici  della  pubblica  amministrazione  ovvero  istituzioni  e
organismi che svolgano funzioni pubbliche conformemente  al  trattato
sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunita' europee o al diritto
comunitario derivato; 
  c) soggetti per i quali il Ministero dell'economia e delle  finanze
con proprio decreto, sentito il Comitato  di  sicurezza  finanziaria,
abbia autorizzato l'applicazione, in tutto  o  in  parte,  di  misure
semplificate ai sensi dell'art. 26 del decreto antiriciclaggio. 
  2. Nei casi indicati, i destinatari si attengono a quanto  previsto
nella presente Sezione ai fini  dell'adempimento  degli  obblighi  di
adeguata verifica. 
  Ai sensi dell'art. 25, comma  4,  del  decreto  antiriciclaggio,  i
destinatari  raccolgono  sufficienti  informazioni  sulla   clientela
idonee a stabilire se ricorrono le condizioni  di  basso  rischio  di
riciclaggio  e  di  finanziamento  del   terrorismo   richieste   per
l'applicazione della presente Sezione. 
  I destinatari accertano l'identita' del cliente, acquisendo i  dati
relativi a denominazione,  natura  giuridica,  sede  legale,  e,  ove
esistente, codice fiscale dello stesso. A titolo  esemplificativo,  i
dati relativi agli intermediari creditizi, finanziari e  assicurativi
di cui all'art. 25, comma  1,  del  decreto  antiriciclaggio  possono
essere acquisiti consultando - anche  tramite  internet  -  gli  albi
tenuti dalle autorita' di vigilanza di  settore;  informazioni  sulle
societa'  quotate  i  cui  strumenti  finanziari  sono  ammessi  alla
negoziazione su un mercato regolamentato  ai  sensi  della  direttiva
MIFID in uno o piu' Stati membri possono essere desunti, ad  esempio,
consultando il sito dell'European Securities  and  Markets  Authority
(ESMA) (11 ). 
 
  ------------- 
   11 Si veda il sito internet http://mifiddatabase.esma.europa.eu/. 
 
  3.  Ove  i  destinatari  dispongano  di  affidabili  meccanismi   e
procedure proprie o di sistema (quali ad  esempio  il  meccanismo  di
scambio di chiavi SWIFT) per il  riconoscimento  dei  clienti  e  del
personale   degli   stessi   legittimato   a   rappresentarli   nelle
transazioni, essi possono  utilizzare  tali  meccanismi  e  procedure
anche ai fini dell'identificazione e della verifica dei dati relativi
al cliente e all'esecutore. 
  4. I  destinatari  verificano  il  permanere  dei  presupposti  per
l'applicazione  della  procedura  semplificata,   con   modalita'   e
frequenza stabilite secondo l'approccio basato sul rischio. 
  I destinatari conservano  per  tutta  la  durata  del  rapporto  le
informazioni raccolte e gli  esiti  delle  verifiche  effettuate  per
stabilire se  un  cliente  rientri  tra  quelli  cui  si  applica  la
procedura di adeguata verifica in forma semplificata. 
  5.  I  destinatari  si  astengono  dall'applicazione  delle  misure
semplificate e si attengono agli adempimenti ordinari o rafforzati di
adeguata   verifica,    salvo    che    non    intendano    astenersi
dall'effettuazione dell'operazione o dalla costituzione del  rapporto
e ferma la valutazione  di  inviare  la  segnalazione  di  operazione
sospetta (cfr. Parte Seconda, Sezione IX), nei casi in cui: 
  - vi siano dubbi sull'idoneita' o la veridicita' delle informazioni
acquisite ai fini della riconduzione del cliente alle categorie sopra
indicate; 
  - non vi siano piu' le condizioni per la configurazione di un basso
rischio di riciclaggio  e  di  finanziamento  del  terrorismo  -  che
consente l'applicazione della procedura semplificata  -  in  base  al
giudizio dei  destinatari,  che  si  avvalgono,  a  tal  fine,  degli
elementi di valutazione indicati nella Parte Prima, Sezione II; 
  - vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo; 
  - la Commissione europea adotti, con riferimento ad un Paese terzo,
una decisione di accertamento a norma dell'articolo 40, paragrafo  4,
della terza direttiva antiriciclaggio; in  tal  caso,  i  destinatari
delle presenti istruzioni non possono applicare  misure  semplificate
di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari
o societa' quotate del Paese terzo in questione o ad  altri  soggetti
in base a situazioni che rispettano i criteri tecnici stabiliti dalla
Commissione europea a norma dell'articolo 40,  paragrafo  1,  lettera
b), della terza direttiva antiriciclaggio. 
 
  Sezione II. Prodotti e transazioni. 
 
  I  destinatari  sono  esentati   dall'effettuazione   dell'adeguata
verifica nel caso di  prodotti  e  transazioni  che  rientrano  nelle
seguenti  categorie   (cfr.   art.   25,   comma   6,   del   decreto
antiriciclaggio): 
  a) contratti di  assicurazione-vita,  il  cui  premio  annuale  non
ecceda i 1.000 euro  o  il  cui  premio  unico  sia  di  importo  non
superiore a 2.500 euro; 
  b) forme  pensionistiche  complementari  disciplinate  dal  decreto
legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252,  a  condizione  che  esse  non
prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui  all'articolo
14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per  un
prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente; 
  c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili
che versino prestazioni di pensione, per i quali i  contributi  siano
versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non  permettano
ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire  i
propri diritti; 
  d) moneta elettronica quale  definita  nell'articolo  1,  comma  2,
lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il  dispositivo  non  e'
ricaricabile,  l'importo  massimo  memorizzato  sul  dispositivo  non
ecceda 250 euro  oppure  nel  caso  in  cui,  se  il  dispositivo  e'
ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale
trattato in un anno civile, fatta eccezione per  i  casi  in  cui  un
importo pari o superiore a 1.000 euro  sia  rimborsato  al  detentore
nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo  11  della  direttiva
2009/110/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore  a  1.000
euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE)  n.
1781/2006. Per quanto concerne le operazioni di pagamento  nazionali,
il limite di 250 euro di cui alla presente lettera e' aumentato a 500
euro; 
  e) qualunque altro prodotto  o  transazione  caratterizzato  da  un
basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo  che
soddisfi i criteri tecnici  stabiliti  dalla  Commissione  europea  a
norma  dell'articolo  40,  paragrafo  1,  lettera  b),  della   terza
direttiva antiriciclaggio, se autorizzato dal Ministro  dell'economia
e delle finanze con proprio decreto. 
  I  destinatari  non  applicano  l'esenzione  e  si  attengono  agli
adempimenti ordinari o rafforzati di adeguata verifica quando vi  sia
comunque il sospetto del coinvolgimento in attivita' di riciclaggio o
di  finanziamento  del  terrorismo,  indipendentemente  da  qualsiasi
deroga, esenzione o soglia applicabile. 
 
  PARTE QUARTA: OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA 
 
  Sezione I. Principi generali e casi tipici. 
 
  1. I destinatari applicano misure rafforzate di  adeguata  verifica
della clientela, quando sussista un elevato  rischio  di  riciclaggio
e/o  di  finanziamento  del  terrorismo,  risultante  da   specifiche
previsioni   normative   ovvero   dall'autonoma    valutazione    del
destinatario sulla base dei criteri di cui alla Parte Prima,  Sezione
II delle presenti istruzioni. 
  2. I casi di misure rafforzate specificamente previsti dal  decreto
antiriciclaggio sono i seguenti: 
  a) operativita' a distanza (cfr. Sez. II); 
  b) persone politicamente esposte (cfr. Sez. III); 
  c)  conti  di  corrispondenza  con  enti  corrispondenti  di  Stati
extracomunitari (cfr. Parte Sesta, Sez. I). 
  Inoltre, le misure rafforzate vanno assunte nei seguenti casi: 
  d) nel caso di  operazioni  di  versamento  di  contanti  o  valori
provenienti da altri Stati (cfr. Sez. IV); 
  e) qualora sia inviata  alla  UIF  la  segnalazione  di  operazione
sospetta: in tal caso, il destinatario applica misure rafforzate fino
a quando  ritenga  di  poter  escludere  l'esistenza  di  un  elevato
pericolo di riciclaggio; 
  f) in relazione al ricorso a prodotti, operazioni,  tecnologie  che
possano aumentare il rischio di riciclaggio e/o di finanziamento  del
terrorismo  (ad  esempio,  favorendo  l'anonimato).  A  tal  fine,  i
destinatari si avvalgono delle informazioni sulle tipologie operative
e  sulle  tendenze  evolutive  riguardanti  il   riciclaggio   e   il
finanziamento del terrorismo pubblicati  dalle  competenti  autorita'
nazionali e organizzazioni internazionali. I destinatari si avvalgono
in  particolare  degli  indicatori  di  anomalia   delle   operazioni
potenzialmente sospette e dei modelli e degli schemi  rappresentativi
di comportamenti anomali diffusi dalla UIF ai sensi dell'art.  6  del
decreto antiriciclaggio, nonche' delle tipologie  indicate  dal  GAFI
(12 ). 
 
  ----------- 
   12 Si fa rinvio ai relativi siti  (http://www.bancaditalia.it/UIF;
http://www.fatf-gafi.org/topics/methodsandtrends/). 
 
  3. L'adeguata verifica rafforzata consiste nell'adozione di  misure
caratterizzate da maggiore profondita', estensione e frequenza, nelle
diverse  aree  dell'adeguata  verifica.  A  titolo   esemplificativo,
possono essere acquisite  informazioni  ulteriori  rispetto  ai  dati
identificativi ordinariamente previsti (ad esempio, quelli relativi a
familiari / conviventi  /  societa'  /  soggetti  in  affari  con  il
cliente);   possono   essere   acquisite    ulteriori    informazioni
sull'esecutore  e  il   titolare   effettivo;   per   le   operazioni
occasionali, possono essere acquisite informazioni sulla natura e  lo
scopo delle stesse; possono essere effettuate verifiche piu' incisive
delle informazioni acquisite in merito al cliente, all'esecutore e al
titolare  effettivo  ovvero  possono  essere  svolte  indagini   piu'
approfondite sulla natura e/o  scopo  del  rapporto;  possono  essere
aumentate l'intensita' e la frequenza del monitoraggio nel  controllo
continuo (si fa rinvio alle parti delle presenti istruzioni  indicate
nella nota contenuta nella Sez. II della Parte Prima). 
 
  Sezione II. Operativita' a distanza. 
 
  1. Rientra in tale ambito l'operativita' svolta dal  cliente  senza
la sua presenza fisica presso i  destinatari;  nel  caso  in  cui  il
cliente sia un soggetto  diverso  da  una  persona  fisica,  esso  si
considera presente quando lo sia l'esecutore. 
  L'operativita'  a  distanza  realizzata  attraverso  i  sistemi  di
comunicazione telefonica o informatica (ad esempio, Internet  banking
e phone banking) richiede  una  specifica  attenzione  da  parte  dei
destinatari, in considerazione dell'assenza di  un  contatto  diretto
sia con il cliente che con i soggetti  eventualmente  incaricati  dal
medesimo.  Il  progressivo  consolidamento  dell'offerta  di  servizi
bancari attraverso Internet puo' inoltre  accrescere  il  rischio  di
frodi connesse al  furto  di  identita'  elettronica,  compromettendo
gravemente   l'attendibilita'   dei   dati    raccolti    nell'ambito
dell'operativita' aziendale. 
  2. Gli obblighi di adeguata verifica si  intendono  assolti,  anche
senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: 
  a)  quando  l'identificazione  e  la  verifica  siano  state   gia'
effettuate in relazione a  un  rapporto  in  essere,  secondo  quanto
previsto nell'ultimo capoverso della Parte Seconda, Sezione II; 
  b)  qualora  il  destinatario  si  avvalga  dell'adeguata  verifica
effettuata da parte di terzi  ai  sensi  dell'art.  29  e  segg.  del
decreto antiriciclaggio (cfr. Parte V "Esecuzione da parte  di  terzi
degli obblighi di adeguata verifica"); 
  c) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o  di
sportelli automatici, per corrispondenza o  attraverso  soggetti  che
svolgono attivita'  di  trasporto  di  valori  o  mediante  carte  di
pagamento; tali operazioni sono imputate  al  soggetto  titolare  del
rapporto al quale ineriscono, a meno che ricorrano circostanze a cio'
ostative,  come  ad  esempio  nel  caso  in  cui  la   documentazione
dispositiva, ove prevista, non sia stata sottoscritta dal  cliente  o
dal soggetto autorizzato a rappresentarlo (esecutore); 
  d) qualora il destinatario  acquisisca  uno  o  piu'  dei  seguenti
documenti  da  cui  risultino  i  dati  identificativi  e  le   altre
informazioni richieste ai fini dell'adeguata verifica: 
  - atti pubblici, scritture private autenticate; 
  - certificati qualificati utilizzati  per  la  generazione  di  una
firma  digitale  associata   a   documenti   informatici   ai   sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  - una dichiarazione della rappresentanza e dell'autorita' consolare
italiana, cosi' come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 153; 
  e) ove i destinatari effettuino l'identificazione e la verifica dei
dati relativi al cliente e all'esecutore attraverso i meccanismi e le
procedure indicati nella Parte Terza, Sezione I, paragrafo 3. 
  3.  Nei  casi  diversi  da  quelli  indicati  nel  paragrafo  2,  i
destinatari sono tenuti  ad  acquisire  i  dati  identificativi  e  a
effettuare il riscontro su una copia - acquisita tramite fax, a mezzo
posta, in formato elettronico  o  con  modalita'  analoghe  -  di  un
documento di identita' non scaduto, tra quelli  di  cui  all'Allegato
tecnico del decreto antiriciclaggio. 
  4.  Nei  casi  indicati  al  n.  3,  i  destinatari  provvedono   a
un'ulteriore  verifica  dei  dati  acquisiti  secondo  le   modalita'
ritenute piu' opportune, in relazione al rischio specifico. A  titolo
esemplificativo,  si  indicano  le   seguenti   modalita':   contatto
telefonico su utenza fissa (welcome call); invio di  comunicazioni  a
un domicilio fisico con ricevuta di ritorno; richiesta  di  invio  di
documentazione  controfirmata;  verifica  su  residenza,   domicilio,
attivita' svolta, tramite richieste  di  informazioni  ai  competenti
uffici ovvero mediante incontri in loco,  effettuati  avvalendosi  di
personale proprio o di terzi. 
  5. Qualora il destinatario non sia in grado di ottenere i dati e le
informazioni indicate ovvero non riesca a verificare l'attendibilita'
degli stessi o ad avere altrimenti certezza circa la coincidenza  fra
il cliente da identificare e il soggetto cui si riferiscono i dati  e
le informazioni trasmesse ovvero qualora, dalle verifiche  effettuate
e dalle misure adottate, emerga  la  falsita'  o  l'incoerenza  delle
informazioni fornite a distanza, non da'  corso  all'operazione,  non
avvia il rapporto continuativo ovvero pone fine al rapporto  gia'  in
essere e valuta se inviare una segnalazione  di  operazione  sospetta
(cfr. Parte Seconda, Sezione IX). 
 
  Sezione  III.  Persone  politicamente  esposte  (PEPs)  e   persone
residenti nel territorio nazionale  che  occupano  o  hanno  occupato
importanti cariche pubbliche. 
 
  Le  persone  residenti  in  altri  Stati  comunitari  o  in   Stati
extracomunitari che rivestono o hanno  rivestito  importanti  cariche
pubbliche sono considerati a piu'  alto  rischio  di  riciclaggio  in
quanto maggiormente esposti  a  potenziali  fenomeni  di  corruzione,
unitamente ai relativi familiari e alle persone che notoriamente sono
a loro legate (ad esempio in virtu' di rapporti d'affari). 
  La qualificazione come PEPs assume rilievo sia per il  cliente  che
per il titolare effettivo. 
  Ciascun intermediario definisce le procedure per verificare  se  il
cliente o il titolare effettivo  rientri  nella  nozione  di  persona
politicamente esposta; l'intensita' e  l'estensione  delle  verifiche
vanno rapportate al grado di rischio associato ai diversi prodotti  e
transazioni richieste, secondo il principio di  proporzionalita'.  Al
fine di individuare se un dato cliente o titolare  effettivo  rientri
nella nozione di PEPs, i destinatari, oltre a ottenere le  pertinenti
informazioni dal cliente, si avvalgono di ulteriori fonti,  quali  ad
esempio  siti  Internet  ufficiali  delle  autorita'  dei  Paesi   di
provenienza, database di natura commerciale. 
  Qualora  il  cliente  o  il  titolare   effettivo   rientri   nella
definizione  di  PEPs,  l'avvio  o  la  prosecuzione   del   rapporto
continuativo sono autorizzati dal Direttore generale  ovvero  da  una
persona  che  svolga  una  funzione  equivalente  ovvero  da  persona
appartenente all'alta direzione a cio'  delegata  (ad  es.  Direttore
centrale preposto alla linea di business cui appartiene il prodotto o
servizio  bancario  richiesto).   I   soggetti   cui   e'   demandata
l'autorizzazione all'instaurazione dei rapporti  decidono  in  merito
all'eventuale   successiva   perdita   dello   status   di    persona
politicamente esposta  e  alla  conseguente  applicazione  di  misure
ordinarie di adeguata verifica. 
  I destinatari delle presenti istruzioni, sulla base di un approccio
basato sul  rischio,  valutano  se  applicare  misure  rafforzate  di
adeguata verifica a soggetti che,  originariamente  individuati  come
PEPs, abbiano cessato di rivestire le relative cariche  pubbliche  da
oltre un anno. 
  Nel  caso  di  operazioni  o  rapporti  continuativi  con  PEPs,  i
destinatari adottano misure  adeguate  per  stabilire  l'origine  dei
fondi impiegati nel rapporto o nell'operazione. A tal fine, con grado
di  approfondimento  proporzionale   al   rischio   di   riciclaggio,
acquisiscono una specifica attestazione del cliente e  verificano  le
informazioni sulla base di documenti pubblicamente disponibili e/o in
base ad attestazioni di altri intermediari, ove rilasciate. 
  Il controllo costante nel  corso  del  rapporto  va  effettuato  in
misura piu' intensa e  frequente  di  quella  applicata  ai  rapporti
caratterizzati  da  piu'  basso   rischio   di   riciclaggio   e   di
finanziamento del terrorismo. 
  Qualora il destinatario non sia in grado di ottenere i  dati  e  le
informazioni indicate ovvero non riesca a verificare l'attendibilita'
degli stessi, non da' corso all'operazione,  non  avvia  il  rapporto
continuativo ovvero pone fine al rapporto gia' in essere e valuta  se
inviare una segnalazione di operazione sospetta (cfr. Parte  Seconda,
Sezione IX). 
  I destinatari definiscono le procedure per verificare se il cliente
o il titolare effettivo  residenti  sul  territorio  nazionale  siano
persone che occupano o hanno occupato  importanti  cariche  pubbliche
sulla base dei  criteri  di  cui  all'allegato  tecnico  del  decreto
antiriciclaggio. Ove l'operativita'  con  tali  persone  presenti  un
elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del  terrorismo,  i
destinatari applicano le previsioni della presente Sezione, anche con
riferimento ai familiari diretti di tali persone o  a  coloro  con  i
quali  esse   intrattengono   notoriamente   stretti   legami   (cfr.
raccomandazione n. 12 del GAFI). 
 
  Sezione  IV.  Operazioni  di  versamento  di  contanti   o   valori
provenienti da altri Stati. 
 
  Nel caso in cui disponga di elementi informativi tali  da  ritenere
che il  cliente  stia  effettuando  un'operazione  di  versamento  di
contanti, strumenti finanziari o altri valori  mobiliari  di  importo
complessivo  pari  o  superiore  al  controvalore  di  10.000   euro,
provenienti da uno Stato estero, comunitario o  extracomunitario,  il
destinatario e' tenuto ad  acquisire  copia  della  dichiarazione  di
trasferimento  di  contante  prevista  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 19 novembre 2008 n. 195. 
  Nel caso in cui non  sia  stato  possibile  acquisire  copia  della
predetta dichiarazione, il destinatario non da' corso  all'operazione
e valuta se inviare una segnalazione  di  operazione  sospetta  (cfr.
Parte Seconda, Sezione IX). 
 
  Sezione V. Operativita' con banconote di grosso taglio. 
 
  L'utilizzo di banconote di grosso taglio  (500  euro  e  200  euro)
presenta un maggiore rischio di riciclaggio e/o di finanziamento  del
terrorismo, in quanto agevola il trasferimento di importi elevati  di
contante rispetto alle  banconote  di  taglio  minore,  favorendo  le
transazioni finanziarie non tracciabili. 
  Per altro verso, il ricorso frequente e per importi significativi a
banconote di grosso taglio espone il possessore a  rischi  di  furto,
smarrimento,   deterioramento   e   quindi   risulta   oggettivamente
disincentivato, soprattutto quando il possessore stesso  disponga  di
modalita' alternative di movimentazione finanziaria,  piu'  rapide  e
sicure (assegni, bonifici, carte di  credito,  di  pagamento,  ecc.).
Tali considerazioni risultano ancora  piu'  pertinenti  nel  caso  di
clienti che presentano una movimentazione finanziaria  rilevante  per
frequenza delle operazioni e/o per importo delle stesse,  ad  esempio
in  ragione  dello  svolgimento  di   attivita'   imprenditoriali   o
professionali. 
  Pertanto, in presenza di operazioni di deposito,  di  prelievo,  di
pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo  di  banconote
di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari  superiori
a 2.500 euro - indipendentemente dalla circostanza  che  l'operazione
preveda,  oltre  tale  importo,  l'utilizzo  di  altri  tagli   -   i
destinatari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il
cliente, al fine di verificare che  le  ragioni  alla  base  di  tale
operativita',  alla  luce  delle   considerazioni   sopra   indicate,
consentano di escludere la connessione delle stesse con  fenomeni  di
riciclaggio (13 ). 
 
  ---------- 
   13 Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto antiriciclaggio,  il
trasferimento di contante per importi pari o superiori a  1.000  euro
puo' essere eseguito per il tramite di banche,  Poste  Italiane  Spa,
istituti di moneta  elettronica  e,  con  le  riserve  stabilite  dal
medesimo articolo, dagli istituti di pagamento. 
 
  In mancanza di ragionevoli motivazioni, i destinatari si  astengono
dall'effettuazione  dell'operazione  e/o   dalla   prosecuzione   del
rapporto continuativo gia'  in  essere  e  valutano  se  inviare  una
segnalazione di operazione sospetta (cfr. Parte Seconda, Sezione IX). 
 
  PARTE QUINTA: ESECUZIONE  DA  PARTE  DI  TERZI  DEGLI  OBBLIGHI  DI
ADEGUATA VERIFICA 
 
  Sezione I. Ambito di applicazione e responsabilita'. 
 
  L'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della  clientela
puo'  essere   demandato   a   soggetti   terzi,   ferma   la   piena
responsabilita' in capo  al  destinatario  tenuto  all'osservanza  di
detti obblighi. 
  Il ricorso ai terzi e' consentito per tutte le  fasi  dell'adeguata
verifica,  ad  eccezione  del  controllo  costante  dell'operativita'
(identificazione del cliente e del titolare effettivo,  verifica  dei
dati relativi ai medesimi, acquisizione di informazioni sullo scopo e
la natura del rapporto e delle operazioni occasionali). 
  Ai fini delle presenti istruzioni, rientrano tra i soggetti terzi: 
  a)  soggetti  che  possono  effettuare  tutte  le  fasi  consentite
dell'adeguata   verifica   (art.   30,   comma   1,    del    decreto
antiriciclaggio): 
  1) intermediari nazionali di cui all'art. 11, comma 1, del  decreto
antiriciclaggio, nonche' le loro succursali insediate in paesi  terzi
equivalenti; 
  2) enti creditizi e finanziari comunitari; 
  3) banche aventi  sede  legale  e  amministrativa  in  paesi  terzi
equivalenti. 
  Resta fermo che gli  obblighi  di  adeguata  verifica  non  possono
essere assolti da uno dei citati soggetti al  quale  il  destinatario
ritenga di non poter applicare le  misure  semplificate  di  adeguata
verifica di cui alla Parte Terza, Sezione I,  in  applicazione  delle
previsioni ivi indicate. 
  b) soggetti  che  possono  effettuare  solo  l'identificazione  del
cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e l'acquisizione  di
copia dei documenti di identita' originali: 
  1) intermediari assicurativi  operanti  nel  ramo  vita,  mediatori
creditizi e agenti richiamati nell'art.  30,  comma  7,  del  decreto
antiriciclaggio; 
  2) collaboratori esterni che, in virtu'  di  apposita  convenzione,
operano in nome  e  per  conto  di  intermediari  nel  proporre  alla
clientela la sottoscrizione di contratti riconducibili  all'attivita'
istituzionale degli intermediari medesimi (cfr. art. 30, comma 8, del
decreto  antiriciclaggio).  La  convenzione  deve   specificare   gli
obblighi da assolvere in materia di identificazione e le modalita'  e
i tempi di adempimento, ivi inclusi i  tempi  di  trasmissione  delle
informazioni  all'intermediario,  nonche'  la   responsabilita'   del
collaboratore  per  il  non   corretto   svolgimento   dell'attivita'
assegnatagli. 
  In particolare, si tratta dei collaboratori esterni che propongono,
in nome e per conto di intermediari, la sottoscrizione  di  contratti
relativi al credito al consumo ovvero di contratti di  leasing  o  di
factoring o di emissione di moneta elettronica. 
  In nessun caso gli obblighi di  adeguata  verifica  possono  essere
demandati a soggetti che  non  hanno  insediamenti  fisici  in  alcun
paese. 
  Ai sensi dell'art. 35 del  decreto  antiriciclaggio,  nei  casi  di
rapporti di esternalizzazione o di agenzia, la presente Parte non  si
applica al fornitore del servizio  esternalizzato  o  all'agente  che
siano considerati, ai  sensi  del  contratto,  parte  integrante  del
destinatario e quindi equiparati, ai fini delle presenti  istruzioni,
ai dipendenti di quest'ultimo (14 ). 
 
  ----------- 
   14 Ai fini delle presenti istruzioni, i promotori finanziari  sono
equiparati ai dipendenti degli intermediari per i quali  prestano  la
propria attivita'. 
 
  Sezione II. Contenuto e modalita' di esecuzione degli obblighi. 
 
  1. Gli obblighi di adeguata  verifica  si  considerano  soddisfatti
attraverso un'idonea attestazione  rilasciata  dal  terzo  che  abbia
provveduto ad adempierli  in  proprio  in  presenza  del  cliente  in
relazione alla costituzione di un rapporto  continuativo  tuttora  in
essere (cfr. art. 30, comma 1, del decreto antiriciclaggio). 
  L'attestazione  deve  essere  riconducibile  al  terzo  attestante,
attraverso accorgimenti idonei (sottoscrizione cartacea da parte  del
personale a cio' autorizzato, invio con sistemi informatici, ecc.)  e
deve essere trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente. 
  Al  fine  di  standardizzare  il  processo  di  acquisizione  delle
informazioni,  l'intermediario  responsabile  puo'  predisporre   una
specifica modulistica per il rilascio delle attestazioni. 
  2.  L'attestazione  deve  espressamente  confermare   il   corretto
adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte  dell'attestante,
in  relazione  alle  varie   attivita'   effettuate.   Il   contenuto
dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata
verifica cui essa e' diretta; in base  a  tale  criterio,  essa  deve
contenere: 
  a) i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare
effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione; 
  b)  l'indicazione  delle  tipologie  delle  fonti  utilizzate   per
l'accertamento e per la verifica dell'identita'; 
  c) le informazioni sulla natura  e  sullo  scopo  del  rapporto  da
aprire  e   dell'operazione   occasionale   da   eseguire   ai   fini
dell'adempimento del relativo obbligo. 
  Copia dei documenti e delle informazioni acquisite deve essere resa
disponibile  in  sede  di  verifica   da   parte   dell'intermediario
responsabile (ove la verifica non sia effettuata dal terzo secondo la
lettera b) ovvero inviata  tempestivamente  da  parte  dei  terzi  su
richiesta dell'intermediario responsabile dell'adeguata verifica). 
  3. L'attestazione puo' essere resa in forma cartacea o  informatica
e in via autonoma ovvero in connessione con specifiche operazioni. 
  4. Ai fini dell'identificazione del  cliente,  l'attestazione  puo'
essere resa attraverso: 
  a) la trasmissione di un bonifico che sia eseguito a valere  su  un
conto per il quale cliente e' stato identificato  di  persona  e  che
contenga   il   codice   identificativo    assegnato    al    cliente
dall'intermediario che deve effettuare l'identificazione a  distanza.
In tal caso, tale intermediario riceve dal cliente comunicazione  dei
dati identificativi, assegna  il  codice  identificativo  al  cliente
medesimo,  che  questi  comunica  alla  banca  presso  la  quale   e'
intrattenuto il rapporto che, a sua volta, verifica la corrispondenza
dei dati identificativi e riporta  il  codice  nel  bonifico  inviato
all'intermediario unitamente ai suddetti dati identificativi; 
  b) l'utilizzo di una carta di pagamento, emessa da un intermediario
presso cui il titolare e' stato identificato di persona,  secondo  le
modalita' di seguito indicate: 
  - il cliente richiede l'instaurazione di un  rapporto  continuativo
all'intermediario che deve identificare a distanza, fornendo i propri
dati identificativi e quelli della propria carta di pagamento; 
  - l'intermediario addebita la carta di  pagamento  per  un  importo
concordato con il cliente,  inviando  all'emittente  della  carta  di
pagamento apposito ordine  corredato  di  un  codice  identificativo,
nonche' dei dati identificativi del cliente; 
  - l'emittente della carta di pagamento verifica  la  corrispondenza
dei dati identificativi e comunica  al  cliente  il  suddetto  codice
identificativo; 
  - il  cliente  comunica  tale  codice  all'intermediario  che  deve
identificare a distanza. 
  5. Spetta  all'intermediario  responsabile  dell'adeguata  verifica
valutare se gli elementi  raccolti  e  le  verifiche  effettuate  dai
soggetti terzi siano idonei e sufficienti ai  fini  dell'assolvimento
degli obblighi previsti dalla legge; in caso  contrario  provvede,  a
seconda dei casi e delle circostanze, a: 
  - informare il terzo attestante  delle  eventuali  irregolarita'  o
incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta; 
  - apportare le necessarie rettifiche o integrazioni; 
  - adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica; 
  -   astenersi   dall'instaurare   il   rapporto   continuativo    o
dall'eseguire l'operazione, valutando se effettuare una  segnalazione
alla UIF qualora ricorrano i  presupposti  di  cui  all'art.  41  del
decreto antiriciclaggio (la scelta  di  cui  al  presente  alinea  va
assunta,   in   particolare,   qualora   l'intermediario   si   trovi
nell'impossibilita' di rispettare gli obblighi di adeguata  verifica,
come meglio indicato nella Parte Seconda, Sezione IX). 
  6.  Nell'ambito  delle  modalita'  di  raccolta  e  scambio   delle
informazioni con i terzi, l'intermediario responsabile deve: 
  - definire le  fasi  dell'adeguata  verifica  demandate  ai  terzi,
individuare  i  dati  e  le  informazioni  che  e'  necessario  siano
trasmesse  dai  terzi  e  le  modalita'   e   la   tempistica   della
trasmissione; 
  - predisporre strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per  lo
scambio tempestivo dei flussi informativi; 
  -  verificare,  nei  limiti  della  diligenza   professionale,   la
veridicita' dei documenti ricevuti e la correttezza e  attendibilita'
delle informazioni desunte dagli stessi; 
  - acquisire, ove necessario, informazioni supplementari, dai  terzi
stessi, dal cliente ovvero da altre fonti. 
 
  PARTE SESTA: RAPPORTI E OPERAZIONI  TRA  INTERMEDIARI.  FATTISPECIE
PARTICOLARI 
 
  Sezione  I.  Adeguata  verifica  nei  confronti   di   intermediari
extracomunitari. 
 
  1. I destinatari applicano misure rafforzate  nei  confronti  degli
enti  creditizi  e  finanziari  insediati  in  Stati  extracomunitari
diversi dai paesi terzi equivalenti, quando questi ultimi  instaurano
rapporti continuativi costituiti da conti correnti di  corrispondenza
ovvero conti di passaggio. Una particolare attenzione  e'  posta  dai
destinatari  nell'ipotesi  in  cui   i   clienti   dell'intermediario
insediato in uno Stato extracomunitario diverso  da  un  paese  terzo
equivalente abbiano accesso diretto ai predetti conti  di  passaggio.
Le misure rafforzate  devono  essere  applicate  anche  per  i  conti
correnti  di  corrispondenza  intrattenuti  dai  destinatari  per  il
tramite  di  proprie  succursali  o  filiazioni  insediate  in  Stati
extracomunitari. 
  Le misure rafforzate prevedono almeno quanto segue: 
  a) l'acquisizione di informazioni idonee a individuare gli  assetti
proprietari dell'ente corrispondente e  la  qualita'  del  regime  di
vigilanza e dei controlli antiriciclaggio cui  l'ente  corrispondente
e' sottoposto; 
  b) l'acquisizione, presso l'ente  corrispondente,  di  informazioni
idonee a comprendere pienamente la  natura  delle  attivita'  svolte,
anche con riferimento ai servizi prestati dall'ente corrispondente ai
propri clienti in relazione ai quali vengono utilizzati il conto o  i
conti  accesi  presso  l'intermediario  destinatario  degli  obblighi
rafforzati; 
  c) nel caso in  cui  l'operativita'  dell'ente  corrispondente  sia
effettuata per conto di clienti dello stesso,  i  destinatari  devono
assicurarsi,   anche   con   verifiche   a   campione,   che   l'ente
corrispondente  assolva  gli  obblighi  di  adeguata  verifica  della
propria clientela e possa  fornire  al  destinatario,  su  richiesta,
tutti i dati raccolti a seguito dell'assolvimento di  tali  obblighi.
Va acquisita  una  espressa  dichiarazione  dell'ente  corrispondente
circa l'inesistenza di impedimenti normativi o contrattuali in merito
alla tempestiva trasmissione delle informazioni richieste; 
  d) l'autorizzazione - per l'apertura di ciascun conto  corrente  di
corrispondenza o di passaggio - del Direttore generale ovvero di  una
persona  che  svolga  una  funzione  equivalente  ovvero  di  persona
appartenente all'alta direzione a cio'  delegata  (ad  es.  Direttore
centrale preposto alla linea di business cui appartiene il prodotto o
servizio richiesto); 
  e) la definizione in forma scritta  dei  termini  dell'accordo  con
l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi. 
  2. I destinatari applicano le prescrizioni indicate nel paragrafo 1
ai rapporti assimilabili ai conti di  corrispondenza  e  ai  rapporti
assimilabili ai conti di passaggio. 
  3. Il destinatario acquisisce informazioni sul soggetto  per  conto
del quale un intermediario creditizio o finanziario insediato in  uno
Stato extracomunitario diverso da un paese terzo equivalente presenti
richiesta di conversione di banconote denominate in una o piu' valute
il cui corso legale sia cessato. 
  4.  Nei  casi  indicati  nei  paragrafi  da  1  a  3,  qualora   il
destinatario non sia in grado di assicurarsi della sussistenza  delle
condizioni ivi specificate, non da' corso all'operazione,  non  avvia
il rapporto continuativo ovvero pone fine al rapporto gia' in  essere
e valuta se inviare una segnalazione  di  operazione  sospetta  (cfr.
Parte Seconda, Sezione IX). 
 
  Sezione II. Rapporti di clientela con destinatari  intermediati  da
altri destinatari. 
 
  1. Nei casi in cui il rapporto del destinatario e' intermediato  da
altri destinatari (come, ad esempio, per lo svolgimento  dei  servizi
di investimento e di gestione collettiva per conto dei  clienti),  si
applica la presente Sezione; per quanto non disciplinato si fa rinvio
alle pertinenti disposizioni delle presenti istruzioni. 
  2. L'intermediario  ("committente"),  nei  rapporti  con  un  altro
destinatario delle presenti disposizioni ("controparte"), puo'  agire
su  mandato  e  nell'interesse   di   propri   clienti,   richiedendo
l'effettuazione di un'operazione per loro conto. 
  2.1. In  tali  casi,  l'investitore  istituisce  una  relazione  di
clientela  con  l'intermediario  committente;  con  riguardo  a  tale
relazione,  l'intermediario   committente   provvede   a   effettuare
l'adeguata verifica del cliente secondo le disposizioni applicabili. 
  2.2. Per  quanto  concerne  il  destinatario  controparte,  risulta
pregiudiziale stabilire, al fine di definire il  regime  applicabile,
il ruolo e la posizione dell'intermediario committente che agisce per
conto del proprio cliente. 
  In particolare, possono distinguersi i casi seguenti: 
  I) l'intermediario committente agisce in proprio, quale controparte
diretta dell'altro destinatario, avendo,  ad  esempio,  ricevuto  dal
proprio cliente  mandato  a  gestirne  il  patrimonio  o  comunque  a
effettuare una o piu' operazioni di investimento (15 ); 
 
  ----------- 
   15  Rientra  in  tale  caso  la   fattispecie   dell'intermediario
abilitato alla prestazione di servizi di investimento che partecipa a
un fondo (partecipante formale) in  nome  proprio  e  per  conto  del
cliente (partecipante effettivo) e quindi in base a un mandato  senza
rappresentanza, secondo quanto previsto dall'art. 21,  comma  2,  del
TUF. Sul punto, si veda il Regolamento sulla gestione collettiva  del
risparmio, emanato dalla  Banca  d'Italia  con  Provvedimento  dell'8
maggio 2012 (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II,  par.  4.2.1  del
citato Regolamento). 
 
  II)  l'intermediario  committente  agisce  in  nome  del   cliente,
assumendo la posizione di mera intermediazione nel  rapporto  tra  il
proprio cliente e l'altro destinatario. 
  Nel caso sub I), l'intermediario committente riveste  la  posizione
di cliente dell'altro destinatario e, in quanto agisce nell'interesse
dell'investitore,  quest'ultimo  assume  la  posizione  di   titolare
effettivo sub 1). 
  Per  quanto   concerne   il   destinatario   controparte,   occorre
distinguere due ipotesi: 
  a)  ricorrono  le  condizioni  per  l'applicazione  del  regime  di
adeguata verifica  semplificata,  sussistendo  un  basso  rischio  di
riciclaggio. In tal caso, si applica la Parte  Terza,  Sezione  I  e,
conseguentemente,  il  destinatario   controparte   non   e'   tenuto
all'adeguata verifica nei confronti del  titolare  effettivo  sub  1)
(investitore); 
  b) non ricorrono le condizioni per  l'applicazione  del  regime  di
adeguata verifica  semplificata.  Il  destinatario  controparte  deve
identificare il titolare effettivo sub 1)  (investitore)  nell'ambito
delle misure ordinarie o  rafforzate  di  adeguata  verifica  che  ha
valutato di adottare, salva la scelta di astenersi e  ferma  restando
l'eventuale segnalazione di operazione sospetta (cfr. Parte  Seconda,
Sezione   IX).   Se   l'intermediario   appartiene   ad   uno   Stato
extracomunitario diverso da un paese terzo equivalente, si applica la
Parte Sesta, Sezione I. 
  Quanto precede si applica anche all'ipotesi in cui  l'intermediario
committente costituisca un rapporto  continuativo  per  conto  di  un
proprio cliente (ad esempio, l'apertura di un rapporto  da  parte  di
una societa' fiduciaria per conto di un  fiduciante);  in  tal  caso,
secondo quanto indicato nelle lettere a) e b), ove non si  applichino
gli obblighi  semplificati  di  adeguata  verifica,  il  destinatario
controparte   deve   identificare   il   cliente   dell'intermediario
committente (fiduciante). 
  Nel caso  sub  II),  la  relazione  si  instaura  direttamente  tra
investitore, in qualita' di cliente, e il destinatario controparte. 
  Nel  caso  di  costituzione  di  un  rapporto  continuativo  o   di
esecuzione di un'operazione riconducibile a un rapporto  continuativo
instaurato con il destinatario controparte, quest'ultimo e' tenuto ad
adempiere agli obblighi di adeguata verifica  ordinaria,  sempre  che
non ricorrano altre condizioni per l'adeguata  verifica  semplificata
ovvero non sussistano i presupposti per  l'applicazione  di  obblighi
rafforzati di  adeguata  verifica.  Laddove  vi  siano  i  requisiti,
l'assolvimento degli obblighi di adeguata  verifica  del  cliente  da
parte del destinatario controparte puo' essere da questi demandato  a
un soggetto terzo, che puo' essere  rappresentato  dall'intermediario
committente, secondo quanto previsto nella Parte Quinta. 
  Nel caso  di  operazioni  occasionali,  gli  obblighi  di  adeguata
verifica sono assolti dal destinatario che entra in contatto  con  il
cliente e non dal destinatario con il quale  intercorre  l'operazione
occasionale (16 ). 
 
  ------------ 
   16 Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla  consegna  di
assegni circolari da parte di banche diverse da quella che emette  il
titolo. 
 
  Nel caso delle  operazioni  indicate  nell'art.  3,  comma  4,  del
Provvedimento  recante   disposizioni   attuative   per   la   tenuta
dell'archivio unico informatico e per le  modalita'  semplificate  di
registrazione di cui all'articolo  37,  commi  7  e  8,  del  decreto
antiriciclaggio, gli obblighi di adeguata verifica sono  assolti  dal
destinatario con  il  quale  l'operazione  e'  intercorsa,  anche  se
l'operazione stessa sia  stata  eseguita  per  il  tramite  di  altri
destinatari. 
  3. Nel caso in cui un destinatario ("controparte") dia mandato a un
altro  destinatario  ("collocatore")  di  istituire  il  rapporto   o
effettuare l'operazione con il cliente investitore, si  riproduce  la
fattispecie  indicata  al  precedente  paragrafo  2.2,  sub  II.   La
relazione di clientela (costituzione  del  rapporto  o  effettuazione
dell'operazione)  si  instaura  direttamente  tra   il   destinatario
controparte  e  l'investitore,  assumendo  il  collocatore  una  mera
posizione di intermediazione, al pari dell'intermediario  committente
sub  II.  Pertanto,  l'adeguata  verifica  del  cliente  compete   al
destinatario  controparte.  Il  collocatore  e'  tenuto  all'adeguata
verifica con riferimento al rapporto  che  instaura  con  il  cliente
investitore,  analogamente  a  quanto  avviene  per   l'intermediario
committente di cui al precedente paragrafo 2. 
 
  PARTE SETTIMA: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
  Le presenti disposizioni si applicano a decorrere  dal  1°  gennaio
2014. 
  Per quanto concerne i rapporti continuativi, esse  si  applicano  a
tutti quelli in  essere  a  tale  data,  anche  se  costituiti  prima
dell'entrata in vigore del decreto antiriciclaggio. 
 
  ALLEGATO 1 
 
  Individuazione  del  titolare  effettivo  sub  2)  (cfr.   art.   2
dell'allegato tecnico al decreto antiriciclaggio). 
 
  1. Nel caso in  cui  il  cliente  sia  una  societa',  il  titolare
effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in
ultima istanza,  possiedono  o  esercitano  il  controllo  diretto  o
indiretto sul cliente. 
  La nozione di controllo contenuta nell'Allegato tecnico del decreto
antiriciclaggio  deve  essere  interpretata  in   modo   sistematico,
considerando tanto l'art. 2359 del codice civile quanto l'art. 93 del
TUF. Ai fini  dell'individuazione  del  titolare  effettivo,  possono
pertanto  rilevare  situazioni  ulteriori  rispetto  all'interessenza
detenuta nella societa'. 
  In linea con la previsione del citato  Allegato  tecnico,  ai  fini
delle presenti istruzioni, il controllo ricorre comunque per tutte le
persone fisiche che hanno  il  possesso  o  il  controllo  diretto  o
indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale  o
dei  diritti  di  voto   nella   societa-cliente.   A   mero   titolo
esemplificativo, se una percentuale superiore al 25% del  capitale  o
dei diritti di  voto  nella  societa-cliente  e'  controllata  da  un
soggetto-non  persona  fisica,  il  titolare  effettivo  deve  essere
individuato - risalendo lungo la catena partecipativa - nella persona
fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano  il
controllo su tale soggetto. Nell'ipotesi  in  cui  piu'  soggetti-non
persone fisiche controllino  una  partecipazione  al  capitale  della
societa-cliente o una percentuale dei diritti di voto nella  societa'
superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del titolare
effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno  dei
citati soggetti. 
  Il titolare effettivo  puo'  rinvenirsi  in  uno  o  piu'  soggetti
preposti  all'amministrazione  della  societa',   in   considerazione
dell'eventuale  influenza  da  questi  esercitata   sulle   decisioni
riservate ai soci,  con  riguardo,  in  particolare,  alle  decisioni
relative alla nomina degli amministratori.  Tale  circostanza  assume
precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui ai
precedenti due paragrafi. Quest'ultima situazione puo'  riscontrarsi,
ad esempio, nelle societa' ad azionariato diffuso  o  nelle  societa'
cooperative. 
  Non si rende necessaria l'individuazione del titolare effettivo per
i soggetti che beneficiano  dell'adeguata  verifica  semplificata  ai
sensi dell'art.  25,  commi  1  e  3,  e  dell'art.  26  del  decreto
antiriciclaggio. 
  I destinatari possono astenersi dal proseguire  nella  ricerca  del
titolare  effettivo  quando,  risalendo  la  catena   di   controllo,
individuino come controllante un  soggetto  diverso  da  una  persona
fisica che,  se  fosse  cliente,  sarebbe  sottoposto  al  regime  di
adeguata verifica semplificata  (in  tal  caso  infatti  non  sarebbe
necessario individuarne  il  titolare  effettivo  sub  2)).  In  tali
ipotesi, va tenuta evidenza di tale soggetto come controllante. 
  2.  Qualora  il  cliente  dell'intermediario   sia   una   societa'
fiduciaria di cui alla legge 23  novembre  1939  n.  1966  (17  )  si
procede, secondo le presenti istruzioni, come segue: 
 
  ------------- 
   17 Le previsioni del presente  paragrafo  non  si  applicano  alle
societa' fiduciarie iscritte, ai sensi dell'art. 199, comma  2,  TUF,
nella sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 TUB, a  meno
che  il  destinatario  ritenga  di  non  poter  applicare  le  misure
semplificate di adeguata verifica di cui alla Parte terza, Sezione I. 
 
  a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti, allora: 
  a.1) la fiduciaria - cliente sara' tenuta ai sensi dell'art. 21 del
decreto antiriciclaggio a fornire per iscritto tutte le  informazioni
necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali
titolari effettivi sub 1) del rapporto o dell'operazione; 
  a.2) ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone  fisiche,
vanno identificati e verificati i dati del titolare  o  dei  titolari
effettivi sub 2); 
  b) se la fiduciaria agisce in  nome  e  per  conto  proprio,  vanno
identificati  e  verificati  i  dati  del  titolare  o  dei  titolari
effettivi sub 2) della fiduciaria, secondo  le  norme  relative  alle
societa'. 
  3.  Per  le  fondazioni  e  i  trust,  il  titolare  effettivo   va
individuato: 
  a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o piu' del patrimonio
della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano gia'
stati determinati; viceversa, qualora  i  beneficiari  non  risultino
ancora determinati, nella categoria  di  persone  nel  cui  interesse
principale e' istituita o agisce la fondazione o il trust; 
  b) e nella persona o persone fisiche che esercitano  il  controllo,
anche di fatto, sul 25% o piu' del patrimonio della fondazione o  del
trust; 
  c) e, se diverso,  in  ciascun  trustee  del  trust,  se  non  gia'
identificato. 
  4. Quando il cliente e' un'organizzazione non  profit,  si  applica
quanto previsto al paragrafo 3, lett. a) e b). 
  5. Nei casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti (18
), il titolare effettivo va individuato: 
 
  ------------- 
   18 Ad  esempio,  quando  il  cliente  sia  un  consorzio  o  altra
organizzazione connotata da una struttura proprietaria analoga  (rete
di  imprese,  gruppo  cooperativo  paritetico,  gruppo  economico  di
interesse europeo, ecc.) o altra  organizzazione  o  associazione  di
qualsiasi natura. 
 
  a) nei soggetti che detengano una quota superiore al 25% del  fondo
o patrimonio dell'organizzazione; 
  b) e - se diversi -  nei  soggetti  che,  in  forza  del  contratto
costitutivo   dell'organizzazione   (e   successive    modifiche    e
integrazioni) ovvero di altri atti o circostanze, siano  titolari  di
una  percentuale  dei  voti   all'interno   dell'organo   decisionale
dell'organizzazione superiore al 25% o del diritto  di  esprimere  la
maggioranza dei preposti all'amministrazione. 
  In tutti i casi  sopra  descritti,  se  uno  o  piu'  dei  soggetti
individuati in base ai predetti criteri non e' una persona fisica, il
titolare effettivo corrisponde alla persona  fisica  o  alle  persone
fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il  controllo
diretto o indiretto sul cennato soggetto. 
  Il titolare effettivo  puo'  rinvenirsi  in  uno  o  piu'  soggetti
preposti  all'amministrazione,   in   considerazione   dell'eventuale
influenza  da  questi  esercitata  sulle   decisioni   riservate   ai
partecipanti all'organizzazione, con riguardo, in  particolare,  alle
decisioni relative alla nomina dei preposti all'amministrazione. Tale
valutazione assume precipuo rilievo quando con riferimento al cliente
non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).