IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto, in particolare, il comma 29, del citato art. 81, con il quale si istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, e il comma 32, con il quale si dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato; Visto l'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che: al comma 1, stabilisce l'avvio di una sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla poverta' assoluta; al comma 2, affida ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire i criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni; l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare; le modalita' con cui i comuni adottano la carta acquisti; le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico; la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non puo' superare i dodici mesi; i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio e' attivata la sperimentazione; al comma 2-bis autorizza i Comuni, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, ad adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza. al comma 3, fissa in 50 milioni di euro il limite massimo delle risorse utilizzabili a valere sul Fondo di cui al citato art. 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; al comma 4 stabilisce l'abrogazione dei commi 46, 47 e 48 dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, riguardanti l'avvio di una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con piu' di 250.000 abitanti, finalizzata ad acquisire elementi di valutazione per la successiva proroga del programma «carta acquisti». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, emanato ai sensi del citato art. 81, comma 33, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, registrato alla Corte dei Conti in data 25 settembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1º dicembre 2008, n. 281; Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 104376 del 7 novembre 2008, integrativo del citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 14 novembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 2008, n. 281; Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 114467 dell'11 dicembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 12 dicembre 2008, recante la disciplina e le modalita' di versamento dei contributi a titolo spontaneo e solidale anche di soggetti privati; Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 15964 del 27 febbraio 2009, integrativo del citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 4 marzo 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2009, n. 56; Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 95416 del 30 novembre 2009, integrativo del citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 14 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2009, n. 300; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) «Sperimentazione»: la sperimentazione di cui all'art. 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; b) «Comuni»: i comuni, in cui viene attuata la Sperimentazione, con popolazione residente, secondo le rilevazioni Istat, superiore a 250.000 abitanti, identificati nel seguente elenco: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona; c) «Carta acquisti ordinaria»: la carta acquisti di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le caratteristiche di cui al decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, e successive modificazioni; d) «Carta acquisti sperimentale»: la carta acquisti, di cui all'art. 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con le specifiche caratteristiche definite dal presente decreto; e) «ISEE»: l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive integrazioni e modificazioni; f) «Richiedente»: soggetto che effettua la richiesta al Comune della Carta acquisti sperimentale; g) «Nucleo Familiare Beneficiario»: il nucleo familiare del richiedente, come definito ai fini ISEE, selezionato quale beneficiario della Carta acquisti sperimentale; h) «Titolare»: soggetto componente del Nucleo Familiare Beneficiario cui e' intestata la Carta acquisti; i) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; j) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lett. b), del decreto-legge n. 112 del 2008; k) «Convenzione di gestione»: convenzione per la gestione del servizio integrato relativo alla Carta Acquisti di cui all'art. 81, comma 35, lett. b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, stipulata tra il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e il Gestore del servizio.