IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  gennaio  1948,  n.  98,  sulla
disciplina delle casse conguaglio prezzi; 
  Visto il provvedimento del Comitato  Interministeriale  Prezzi  (di
seguito denominato CIP) n. 44/1977 del 28  ottobre  1977  concernente
l'istituzione della Cassa conguaglio G.P.L.; 
  Visto il provvedimento n. 18/1989  emanato  dalla  giunta  del  CIP
prezzi in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, e'  stato
istituito, presso la Cassa conguaglio G.P.L. (di  seguito  denominata
Cassa), un conto economico denominato "Fondo per la razionalizzazione
della rete di distribuzione carburanti" e il presidente  del  CIP  e'
stato delegato ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti
di  energia   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,   ora   Direzione   generale   per   la   sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero
dello sviluppo economico, un Comitato tecnico per la ristrutturazione
della rete di distribuzione carburanti; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  gennaio  1990,  e  successive
modifiche, con il quale e' stato istituito il Comitato tecnico per la
ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti; 
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.  32,  di  seguito
decreto legislativo 32/1998)  in  materia  di  razionalizzazione  del
sistema di distribuzione dei carburanti e, in particolare, l'art.  6,
con  il  quale  e'  stato  costituito  un   nuovo   "Fondo   per   la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" in  cui
sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente
la medesima denominazione, istituito ai sensi del  provvedimento  CIP
n. 18/1989, integrato per gli anni 1998, 1999 e  2000  attraverso  un
contributo a carico dei soggetti titolari  di  autorizzazione  e  dei
gestori; 
  Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1999,  recante  norme  di
attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio  1998,  n.
32; 
  Visto l'art. 29 della legge  12  dicembre  2002,  n.  273,  che  ha
stabilito che  il  Fondo  per  la  razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione  dei  carburanti  e'  integrato,   per   l'anno   2002,
attraverso un contributo calcolato su ogni litro  di  carburante  per
autotrazione venduto negli impianti di  distribuzione  a  carico  dei
titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti  nella
misura e secondo le condizioni, modalita'  e  termini  stabiliti  con
provvedimento del Ministro delle attivita' produttive; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  agosto  2003  in  materia   di
Rifinanziamento del Fondo per  la  razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione dei carburanti; 
  Visto l'art. 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito
con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il  comma  1  dello
stesso articolo, cosi' come modificato dal decreto legge  24  gennaio
2012 n. 1, convertito  con  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture  e  la  competitivita'",  che  stabilisce  che,  fermo
restando quanto previsto  dall'art.  6  del  decreto  legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, il Fondo per la razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti e' altresi' destinato all'erogazione  di
contributi sia per la chiusura di impianti di  soggetti  titolari  di
non piu' di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente  nel
settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di  ripristino
dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione, e  che
tali  specifiche  destinazioni  sono  ammesse  per  un  periodo   non
eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di  entrata  in
vigore della stessa legge di conversione; 
  Visto l'art. 28 del citato decreto legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare  il
comma 2 dello stesso articolo,  cosi'  come  modificato  dal  decreto
legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge 24  marzo  2012,  n.
27, che stabilisce che,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, da  emanare  entro  il  30  giugno  2012,  e'  determinata
l'entita' sia dei contributi di cui al comma 1 dello stesso articolo,
sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo  stesso  comma  1,
per un periodo  non  superiore  a  tre  anni,  articolandola  in  una
componente  fissa  per  ciascuna  tipologia  di  impianto  e  in  una
variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresi' conto della
densita' territoriale degli impianti all'interno del medesimo  bacino
di utenza; 
  Ritenuta la necessita' di definire la misura del contributo dovuto,
nonche' le condizioni, le modalita' e i termini per l'utilizzo  delle
disponibilita' del Fondo medesimo, di cui nelle premesse; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto integra le disposizioni di  cui  al  decreto
ministeriale 7 agosto 2003  di  "Rifinanziamento  del  Fondo  per  la
razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione  dei   carburanti",
costituito presso la Cassa, di seguito denominato Fondo. 
  2. I  titolari  di  autorizzazione  o  concessione  degli  impianti
stradali di distribuzione di  carburanti  della  rete  ordinaria,  di
seguito denominati titolari di  impianti,  che  chiudano  gli  stessi
impianti dal 1° gennaio  2012  fino  al  31  dicembre  2014,  possono
ottenere, ricorrendone le condizioni: 
    a) gli indennizzi  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  del  decreto
ministeriale 7 agosto 2003 in caso di soggetti titolari di  impianti,
comunque non integrati verticalmente nel settore della  raffinazione,
con non piu' di dieci impianti alla data di  entrata  in  vigore  del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, per la chiusura di tali  impianti
dovuta a ristrutturazione della  rete,  secondo  le  modalita'  ed  i
termini di cui al citato decreto ministeriale 7 agosto 2003; 
    b) i contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a
seguito di chiusura di impianti di distribuzione dei carburanti, come
specificato nei successivi articoli. 
  3. Per data di chiusura dell'impianto e' da intendersi la  data  di
ultima erogazione, quale risultante dal prospetto riepilogativo della
movimentazione dei prodotti petroliferi  del  registro  di  carico  e
scarico relativo  all'impianto  medesimo.  Nel  caso  di  sospensione
dell'attivita'  autorizzata  o   disposta   dall'ente   o   autorita'
competente, il richiedente, sia esso  titolare  di  autorizzazione  o
gestore, in deroga a quanto disposto dal  comma  1  dell'art.  5  del
decreto ministeriale 7 agosto 2003, puo' far  valere  quale  data  di
chiusura dell'impianto la data di scadenza della sospensione stessa. 
  4.  Non  e'  consentito  l'accesso  ai  contributi  per   i   costi
ambientali, di cui al comma 2 lettera b), ai titolari di impianti che
non abbiano provveduto, entro  la  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, ai versamenti  al  Fondo  di  cui  all'art.  6  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 32 e all'art. 29 della legge 12
dicembre 2002, n. 273 ed al successivo decreto ministeriale 7  agosto
2003, comprensivi degli interessi legali, e in relazione a tutti  gli
impianti dei quali gli stessi  soggetti  erano  titolari  negli  anni
durante i quali era dovuto il contributo. 
  5. A modifica dell'art. 9 del decreto ministeriale 7 agosto 2003 le
disponibilita' del Fondo sono  mantenute  nel  bilancio  della  Cassa
Conguaglio G.P.L. per le finalita' di cui  all'art.  1  dello  stesso
decreto ministeriale 7 agosto 2003 e per quelle previste dal presente
decreto, fino al completamento del processo di ristrutturazione della
rete di distribuzione dei carburanti.