IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi; Visto il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito denominato CIP) n. 44/1977 del 28 ottobre 1977 concernente l'istituzione della Cassa conguaglio G.P.L.; Visto il provvedimento n. 18/1989 emanato dalla giunta del CIP prezzi in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, e' stato istituito, presso la Cassa conguaglio G.P.L. (di seguito denominata Cassa), un conto economico denominato "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti" e il presidente del CIP e' stato delegato ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, un Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1990, e successive modifiche, con il quale e' stato istituito il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, di seguito decreto legislativo 32/1998) in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti e, in particolare, l'art. 6, con il quale e' stato costituito un nuovo "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" in cui sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18/1989, integrato per gli anni 1998, 1999 e 2000 attraverso un contributo a carico dei soggetti titolari di autorizzazione e dei gestori; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1999, recante norme di attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32; Visto l'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ha stabilito che il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e' integrato, per l'anno 2002, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 in materia di Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti; Visto l'art. 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il comma 1 dello stesso articolo, cosi' come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'", che stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e' altresi' destinato all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non piu' di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione, e che tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione; Visto l'art. 28 del citato decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare il comma 2 dello stesso articolo, cosi' come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, che stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, e' determinata l'entita' sia dei contributi di cui al comma 1 dello stesso articolo, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresi' conto della densita' territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza; Ritenuta la necessita' di definire la misura del contributo dovuto, nonche' le condizioni, le modalita' e i termini per l'utilizzo delle disponibilita' del Fondo medesimo, di cui nelle premesse; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto integra le disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2003 di "Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti", costituito presso la Cassa, di seguito denominato Fondo. 2. I titolari di autorizzazione o concessione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti della rete ordinaria, di seguito denominati titolari di impianti, che chiudano gli stessi impianti dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014, possono ottenere, ricorrendone le condizioni: a) gli indennizzi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 agosto 2003 in caso di soggetti titolari di impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, con non piu' di dieci impianti alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, per la chiusura di tali impianti dovuta a ristrutturazione della rete, secondo le modalita' ed i termini di cui al citato decreto ministeriale 7 agosto 2003; b) i contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione dei carburanti, come specificato nei successivi articoli. 3. Per data di chiusura dell'impianto e' da intendersi la data di ultima erogazione, quale risultante dal prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti petroliferi del registro di carico e scarico relativo all'impianto medesimo. Nel caso di sospensione dell'attivita' autorizzata o disposta dall'ente o autorita' competente, il richiedente, sia esso titolare di autorizzazione o gestore, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 agosto 2003, puo' far valere quale data di chiusura dell'impianto la data di scadenza della sospensione stessa. 4. Non e' consentito l'accesso ai contributi per i costi ambientali, di cui al comma 2 lettera b), ai titolari di impianti che non abbiano provveduto, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, ai versamenti al Fondo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 32 e all'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ed al successivo decreto ministeriale 7 agosto 2003, comprensivi degli interessi legali, e in relazione a tutti gli impianti dei quali gli stessi soggetti erano titolari negli anni durante i quali era dovuto il contributo. 5. A modifica dell'art. 9 del decreto ministeriale 7 agosto 2003 le disponibilita' del Fondo sono mantenute nel bilancio della Cassa Conguaglio G.P.L. per le finalita' di cui all'art. 1 dello stesso decreto ministeriale 7 agosto 2003 e per quelle previste dal presente decreto, fino al completamento del processo di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti.