IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni,   recante   «Istituzione   del   servizio    sanitario
nazionale», che attribuisce al Ministro della sanita'  (ora  Ministro
della  salute)  il  potere  di   emanare   ordinanze   di   carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e  di
polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa  all'intero  territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna allo Stato la competenza ad emanare ordinanze contingibili  e
urgenti in caso di emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  che
interessino piu' ambiti territoriali regionali; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003,  n.  65,  e  successive
modificazioni,  recante  «Attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e
2001/60/CE,  relative   alla   classificazione,   all'imballaggio   e
all'etichettatura dei preparati pericolosi»; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  dell'8  novembre  2012,  n.  189,  ed  in
particolare l'art. 7, commi 1 e 3, che, modificano  i  commi  1  e  2
dell'art.  25  del  regio  decreto  24  dicembre   1934,   n.   2316,
introducendo il divieto di vendita di prodotti del tabacco ai  minori
di anni 18; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' - C.S.S. -, reso
nella seduta del 19 gennaio 2011,  nel  quale  e'  rappresentato  che
mancano le conoscenze relative agli effetti sulla  salute  umana  dei
componenti organici e dei prodotti per la  vaporizzazione  utilizzati
nella maggior parte dei sistemi elettronici, alternativi al  fumo  di
sigaretta: 
  Considerato che nel predetto parere  il  C.S.S.  ha  precisato  che
mancano studi che dimostrino l'effettiva  efficacia  e  sicurezza  di
detti dispositivi nel favorire la cessazione dell'abitudine al  fumo,
nonche'  evidenze  scientifiche  che  escludano,  a  causa  del  loro
utilizzo,  l'insorgere  di  possibili   effetti   che   inducano   il
mantenimento della dipendenza da nicotina o promuovano l'avvio  e  la
transizione al fumo di sigarette, e ha raccomandato.  «in  atteso  di
disporre di  evidenze  sulle  tematiche  sopracitate,  l'adozione  di
misure analoghe a quelle  previste  per  il  controllo  del  fumo  di
tabacco, in particolare di quelle per i soggetti minori»; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della  salute  del  2  aprile  2013,
recante «Divieto di vendita ai minori di anni diciotto  di  sigarette
elettroniche con presenza di  nicotina»,  pubblicata  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2013, n. 100; 
  Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita' - I.S.S.  -  del
20 dicembre 2012, nel  quale  e'  rappresentato  come  «le  sigarette
elettroniche  utilizzate  con  ricariche  contenenti  nicotina   ....
presentano potenziali livelli di assunzione di nicotina per  i  quali
non e' possibile escludere il  rischio  di  effetti  dannosi  per  la
salute umana, in particolare per i consumatori in giovane eta'»; 
  Considerato che lo studio condotto dall'I.S.S. ha evidenziato come,
anche con i prodotti a bassa  concentrazione,  venga  superata,  gia'
solo per un uso moderato,  la  dose  quotidiana  accettabile  -ADI  -
prevista dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare  -  USA  -,
soprattutto negli adolescenti, non potendosi quindi escludere effetti
dannosi per la salute e che le sigarette elettroniche utilizzate  con
ricariche  contenenti  nicotina,  presentano  potenziali  livelli  di
assunzione di nicotina per i quali  non  e'  possibile  escludere  il
rischio di effetti dannosi per la salute umana, in particolare per  i
consumatori in giovane eta'; 
  Vista la  nota  della  direzione  generale  della  prevenzione  del
Ministero della salute dell'11 gennaio 2013, con la  quale  e'  stato
sottoposto all'esame del C.S.S. il predetto studio dell'I.S.S., anche
al fine di valutare se  le  sigarette  elettroniche  e  le  ricariche
contenenti  nicotina  o  altre  sostanze   possano   ricadere   nella
definizione  di  medicinale  per  funzione,   pur   in   assenza   di
un'esplicita  destinazione  d'uso  in  tal   senso   da   parte   del
responsabile dell'immissione in commercio; 
  Visto il parere del 4 giugno 2013  reso  dalla  terza  sezione  del
C.S.S., nel quale  si  prende  atto  che  l'I.S.S.  ha  proposto  una
metodologia per la valutazione della pericolosita' di tali  articoli,
che prevede l'applicazione di un modello per misurare  l'assorbimento
di nicotina  dalle  diverse  cartucce  disponibili,  considerando  il
ricorso alla sigaretta elettronica da parte di «fumatori» a moderata,
media o forte intensita' di utilizzo; 
  Considerato che il C.S.S., ha fornito col  predetto  parere  del  4
giugno una  dettagliata  serie  di  raccomandazione  e  prescrizioni,
affinche'  il  Ministero  della  salute  adotti  le   conseguenti   e
sufficienti  azioni  preventive  e  di  divieto  tra  le  quali,   in
particolare, che venga mantenuto il divieto di vendita ai  minori  di
anni 18 di sigarette elettroniche con  presenza  di  nicotina  e  che
venga vietato l'utilizzo nelle scuole  al  fine  di  non  esporre  la
popolazione scolastica a comportamenti che evocano il tabagismo; 
  Preso atto che sono presenti nel mercato nazionale articoli di tale
fattispecie, venduti  come  sigarette  elettroniche  o  inalatori  di
nicotina, nelle diverse denominazioni commerciali; 
  Ritenuto che ricorrono i presupposti per  adottare  urgenti  misure
cautelative a tutela  della  salute  dei  minori  e  dei  giovani  in
ambiente  scolastico,  in  applicazione   delle   raccomandazioni   e
prescrizioni del C.S.S.; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  aprile  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  30
aprile 2013, n. 100, di nomina dell'On. Beatrice Lorenzin a  Ministro
della salute; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' vietata la vendita ai minori di anni  diciotto  di  sigarette
elettroniche con presenza di nicotina. 
  2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette  elettroniche  nei  locali
chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri
di formazione professionale.