Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a: a) assicurare un piu' ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite: 1) l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio; ((2) l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonche' i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche' alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;)) 3) la semplificazione delle procedure e delle modalita' di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalita' telematiche ((di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche)); 4) misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento; b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilita' di garantire operazioni finanziarie gia' deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo. ((b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonche' delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.)) 2. Le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. (((soppresso).)) ((4. Al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento».)) 5. ((All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni)), le parole: «nonche' alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse. ((5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalita' di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.)) ((5-ter. Al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono affluire, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialita' ai sensi e secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma nonche' le modalita' di contribuzione da parte di enti, associazioni, societa' o singoli cittadini al predetto fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996.))
Riferimenti normativi -si riporta la lett. a) del comma 100 dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.", pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.: "a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;" -si riportano gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2012, recante "Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita' per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.", pubblicato nella Gazz. Uff. 20 agosto 2012, n. 193: "Articolo 4 Sostegno alle imprese creditrici di Pubbliche Amministrazioni 1. La garanzia diretta del Fondo e' concessa fino alla misura massima del 70 percento dell'ammontare delle operazioni finanziarie di anticipazione del credito senza cessione dello stesso, accordate ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale che vantano crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni. Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo, tali crediti devono essere certificati dall'Amministrazione debitrice, sia nell'ammontare, sia nella loro certezza, esigibilita' e liquidita', secondo le modalita' previste dai decreti di cui all'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e all'art. 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, attuativi dell'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni. 2. L'importo dell'operazione finanziaria per la quale e' presentata richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo non puo' essere superiore all'ammontare dei crediti di cui al comma 1. 3. Nel limite della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo copre fino al 70 percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario. 4. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80 per cento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore. 5. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al presente articolo, e' pari a 2,5 milioni di euro. 6. Relativamente alle operazioni di cui al comma 1, non e' dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo a fronte dell'ammissione alla garanzia." "Articolo 5 Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4, per le operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attivita' di impresa, aventi durata non inferiore a 36 mesi e concesse ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale, la garanzia diretta del Fondo e' concessa fino alla misura massima del 70 percento dell'ammontare dell'operazione stessa. Nel caso in cui le operazioni finanziarie di cui al presente comma abbiano ad oggetto il consolidamento di passivita' a breve termine, ai fini del riconoscimento della predetta misura massima di copertura nonche' dell'importo massimo garantibile di cui al comma 4, l'operazione finanziaria per la quale e' richiesta la garanzia del Fondo deve essere accordata al soggetto beneficiario da un soggetto finanziatore diverso, nonche' appartenente ad un differente gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato, al medesimo soggetto beneficiario, i prestiti oggetto di consolidamento. 2. Nei limiti della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo copre fino al 70 percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario. 3. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore. 4. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al presente articolo, e' pari a 2,5 milioni di euro." -si riporta l'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante, "Misure urgenti per la crescita del Paese.", pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O. , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187, S.O.: "Articolo 27 Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa 1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la competitivita' del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o piu' imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale. 2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica esclusivamente per l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale. 3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita' dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. 4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati. 5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' applicabile, nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse. 7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (92) 8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di accesso agli interventi di propria competenza. (93) 9. All'attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la successiva assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." -si riporta l'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 luglio 2009, recante "Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662." , pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2009, n. 233: "Articolo 2 Tipologia della misura di sostegno 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono destinate alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per esigenze finanziarie e programmi di investimento connessi all'attivita' d'impresa. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' istituita una sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di euro, riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. A tal fine, la dotazione del Fondo viene incrementata mediante versamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'importo di 50 milioni di euro, sul conto infruttifero n. 22034 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato al predetto Fondo di garanzia, a valere sulle somme riassegnate ai sensi dell'art. 42, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201." - Il decreto legislativo del 24 marzo 2006, n. 155, recante "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118." e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2006, n. 97. - La legge dell'8 novembre 1991, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali.", e' pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283. -si riporta l'articolo 13 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 maggio 1999, n. 248 , recante "Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.", pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 1999, n. 177: "Articolo 13. Comitato. 1. Il distinto organo di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' costituito dal comitato di cui al presente articolo, al quale e' affidata l'amministrazione del Fondo. 2. Il comitato, sulla base del presente regolamento, adotta le necessarie disposizioni operative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, in aderenza a criteri di semplificazione e di minima onerosita' per i soggetti richiedenti. Le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il comitato delibera a maggioranza secondo l'ordine cronologico di ricezione delle singole richieste, verificando la conformita' delle stesse a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e dal presente regolamento, accertando altresi' che PMI e consorzi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo." -si l'articolo 39 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici."pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., convertito, con modificazioni , nella legge del 22 dicembre 2011, n. 214, recante "disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.", pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2011, n. 300, S.O., cosi' come modificati dalla presente legge: "Articolo 39 Misure per le micro, piccole e medie imprese 1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere concesse a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonche' la misura della copertura massima delle perdite e' regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 e' elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Una quota non inferiore al 50 per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo e' riservata ad interventi non superiori a [cinquecentomila] euro d'importo massimo garantito per singola impresa. 4. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 puo' essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. 5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1. 6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalita' e le condizioni per l'eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo di cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo Fondo. 7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purche' le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della meta' piu' uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea. Tale disposizione si applica anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. 7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all' articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla microimprenditorialita'. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo. " - la legge del 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate.", e' pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22. -si riporta il comma 7-bis dell'articolo 39 del citato decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201: "Art. 39 Misure per le micro, piccole e medie imprese 1-7. Omissis 7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all' articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla microimprenditorialita'. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo."