(Allegato-art. 1)
 
                               Art. 1. 
 
                        Campo di applicazione 
 
    1.  Il  presente  contratto  si  applica  ai  dipendenti  di  cui
all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165,   in   servizio   nelle   Amministrazioni   pubbliche   indicate
nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei
comparti di  contrattazione  collettiva.  Il  presente  contratto  si
applica, inoltre, esclusivamente per i fini di cui all'art. 4,  comma
2, al personale in servizio presso le rappresentanze  diplomatiche  e
consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura  all'estero
assunto con contratto regolato dalla legge locale. 
    2. Con il  presente  contratto  le  parti  procedono  alla  nuova
ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente  complessivo
e' definito dal CCNQ del 9  ottobre  2009  stipulato  a  seguito  del
Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione
del 23 febbraio 2009 "Revisione dei distacchi,  delle  aspettative  e
dei  permessi  sindacali  autorizzabili  a   favore   del   personale
dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma  2,  e
70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo
46-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133". 
    3. Nel presente contratto la dizione "comparti di  contrattazione
collettiva del pubblico impiego" e' semplificata in "comparti". 
    4.  Le   rappresentanze   sindacali   unitarie   del   personale,
disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro  stipulato  il  7
agosto 1998 per il personale dei comparti, sono indicate con la sigla
RSU.  Il  predetto  accordo  e'  indicato  con  la  dizione  "accordo
stipulato il 7  agosto  1998".  Il  CCNQ  del  7  agosto  1998  sulle
modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e  permessi  nonche'
delle altre prerogative sindacali - stipulato  contestualmente  -  ed
integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, dall'art.  7,  comma  3,  del
CCNQ del 18 dicembre 2002  e  dal  CCNQ  del  24  settembre  2007  e'
indicato come "CCNQ del 7 agosto 1998". 
    5. Sono considerate rappresentative le  organizzazioni  sindacali
ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43  del  decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  come  specificato  nell'art.  9
comma2. Nel testo del presente contratto esse vengono  indicate  come
"organizzazioni sindacali rappresentative". 
    6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresi',  ammesse
le confederazioni cui le organizzazioni  rappresentative  di  cui  al
comma  5  aderiscono.  Pertanto,  con  il  termine  di  "associazioni
sindacali" si intendono nel  loro  insieme  le  confederazioni  e  le
organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti. 
    7. Con  il  termine  "amministrazione"  o  "ente"  sono  indicate
genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.