Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Welfare dello studente 1. Al fine di favorire il raggiungimento dei piu' alti livelli negli studi nonche' il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti, (( anche con disabilita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, )) delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a: (( a) (soppressa); )) b) esigenza di servizi di (( trasporto e assistenza specialistica anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilita' di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, )) non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche; c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, e successive modificazioni. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare (( entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione )) del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti per l'accesso agli stessi, nonche' le modalita' di monitoraggio dei risultati ottenuti. (( Nei successivi trenta giorni ciascuna regione provvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a definire la natura e l'entita' dei benefici per gli studenti, da erogare fino a esaurimento delle risorse, e a individuarne i beneficiari. )) 4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle regioni.
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.: "Art. 3. (Soggetti aventi diritto) (Omissis). 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. ( Omissis).". Il testo del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. Il testo del Decreto Legislativo. 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.