La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
     Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi 
 
  1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale
degli alberi» al fine di  perseguire,  attraverso  la  valorizzazione
dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo,  l'attuazione  del
protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno  2002,
n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni,  la  prevenzione
del  dissesto  idrogeologico  e   la   protezione   del   suolo,   il
miglioramento  della  qualita'  dell'aria,  la  valorizzazione  delle
tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la  vivibilita'
degli insediamenti urbani. 
  2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di  ogni
ordine e grado, nelle universita'  e  negli  istituti  di  istruzione
superiore,   di   concerto   con   il   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  iniziative  per  promuovere   la
conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree
ai fini dell'equilibrio tra  comunita'  umana  e  ambiente  naturale,
l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonche'
per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al  fine  della
conservazione delle biodiversita', avvalendosi delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Nell'ambito
di tali iniziative, ogni anno la  Giornata  di  cui  al  comma  1  e'
intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale
e  sociale.  In  occasione  della  celebrazione  della  Giornata   le
istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni  e  le
regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa  a  dimora  in
aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di  piantine
di specie autoctone, anche messe a disposizione dai  vivai  forestali
regionali, preferibilmente di  provenienza  locale,  con  particolare
riferimento alle varieta' tradizionali  dell'ambiente  italiano,  con
modalita' definite con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare,  d'intesa  con  il  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito  delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e'
abrogato. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              La legge 1 giugno 2002 n. 120 (Ratifica  ed  esecuzione
          del Protocollo  di  Kyoto  alla  Convenzione  quadro  delle
          Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11
          dicembre 1997) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          giugno 2002, n. 142, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  104,  del  regio
          decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e  riforma
          della legislazione  in  materia  di  boschi  e  di  terreni
          montani), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  17  maggio
          1924, n. 117: 
              "Art. 104.  E'  istituita  nel  Regno  la  festa  degli
          alberi. 
              Essa sara' celebrata ogni anno nelle forme che  saranno
          stabilite d'accordo tra i Ministeri dell'economia nazionale
          e dell'istruzione pubblica.".