IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire  per
garantire  certezza  e  compiutezza   al   processo   di   definitivo
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, consentendo  alle
regioni e province autonome di mettere in atto e completare tutte  le
misure e gli interventi strutturali  gia'  previsti,  finalizzati  ad
assicurare e garantire la tutela della salute e la dignita' anche  ai
soggetti infermi di mente autori di reato cui e' applicata una misura
di sicurezza detentiva, nonche' di  assicurare  un  quadro  normativo
completo e coerente in materia di impiego di medicinali  per  terapie
avanzate su base non ripetitiva, comprendente la valutazione  clinica
dei relativi effetti,  garantendo  al  contempo  la  prosecuzione  di
trattamenti comunque avviati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 marzo 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il Ministri  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e dell'interno; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche e integrazioni  all'articolo  3-ter  del  decreto-legge  22
dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
                         febbraio 2012, n. 9 
 
  1. All'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011,  n.  211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "Il termine per il completamento"  sono
sostituite dalle seguenti: "Il completamento" e le parole:  "e  fatto
salvo quanto stabilito nei commi seguenti, e' fissato al 1°  febbraio
2013" sono sostituite dalle seguenti: "e' disciplinato ai  sensi  dei
commi seguenti"; 
    b) al comma 4, le parole: "A decorrere dal 31  marzo  2013"  sono
sostitute  dalle  seguenti:  "Dal  1°  aprile   2014   gli   ospedali
psichiatrici giudiziari sono chiusi e"; 
    c) al comma 6, alla fine del secondo periodo  sono  soppresse  le
seguenti  parole:  ",  che  deve  consentire  la  realizzabilita'  di
progetti terapeutico-riabilitativi individuali"  e  dopo  il  secondo
periodo e' inserito il seguente: "Il programma, oltre agli interventi
strutturali, prevede attivita' volte progressivamente a  incrementare
la realizzazione dei percorsi terapeutico  riabilitativi  di  cui  al
comma 5 e  comunque  a  favorire  l'adozione  di  misure  alternative
all'internamento negli ospedali psichiatrici giudiziari ovvero  anche
nelle nuove strutture di cui al comma 2,  potenziando  i  servizi  di
salute mentale sul territorio."; 
    d) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "dal comma 5"  sono
inserite le seguenti: "e dal terzo periodo del comma 6"; 
    e) il comma 9 e' sostituto dal seguente: "9. Nel caso di  mancata
presentazione del programma di cui al comma 6 entro il termine del 15
maggio 2013, ovvero di mancato rispetto del termine di  completamento
del predetto programma, il Governo, in attuazione  dell'articolo  120
della Costituzione e nel  rispetto  dell'articolo  8  della  legge  5
giugno  2003,  n.  131,  provvede  in  via  sostitutiva  al  fine  di
assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4.  Nel  caso
di ricorso alla predetta procedura il Consiglio dei Ministri, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nomina  commissario  la
stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono necessari
gli interventi sostitutivi.". 
  2. Il Ministro della salute, entro il 31  maggio  2013,  riferisce,
alle Commissioni parlamentari competenti, sugli interventi recati dal
programma presentato dalle Regioni ai sensi del comma 6 dell'articolo
3-ter del decreto-legge 22  dicembre  2011,  n.211,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.  9,  come  modificato
dal comma 1, lettera c). Resta comunque fermo il riparto di fondi tra
le regioni di cui al decreto del Ministro della  salute  28  dicembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013. 
  3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, lettera
b), nel limite di 4,5 milioni di  euro  per  l'anno  2013  e  di  1,5
milioni di euro per  il  2014  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  3-ter,
comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.  9,  come  modificato
dal comma 1,  lettera  d).  Le  relative  risorse  sono  iscritte  al
pertinente programma dello stato di previsione  del  Ministero  della
giustizia per gli anni 2013 e 2014. Il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  proprio  decreto,   le
occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'economia e  delle
finanze e' autorizzato, altresi', ad apportare, con proprio  decreto,
la  conseguente  rideterminazione  proporzionale  al  riparto   delle
risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2013, pari ad  euro
55 milioni effettuato dal CIPE nella seduta dell'8 marzo 2013.