IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,   concernente   regolamento   recante   revisione    dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  ed
in particolare l'articolo 3, comma 2, nel quale si prevede  che  alla
riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue,  delle  sezioni
ad opzione  internazionale,  di  liceo  classico  europeo,  di  liceo
linguistico europeo e ad indirizzo sportivo, si provvede con distinto
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,  sulla  base  dei
criteri previsti dallo stesso regolamento n. 89 del 2009; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
recante legge-quadro per l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i
diritti delle persone handicappate; 
  Vista la legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  recante  disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40,  recante  misure
urgenti  per  la  tutela  dei  consumatori,   la   promozione   della
concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli; 
  Visto l'articolo 64, comma 4,  lettera  b),  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, recante disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la  stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria; 
  Visto l'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  recante  proroga
di termini previsti  da  disposizioni  legislative  e  di  interventi
urgenti in materia tributaria e  di  sostegno  alle  imprese  e  alle
famiglie; 
  Visto l'articolo 19,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione  e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi  al  secondo
ciclo del sistema educativo  di  istruzione  e  formazione,  a  norma
dell'articolo 2 della legge  28  marzo  2003,  n.  53,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della  legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122,  concernente  regolamento  recante  coordinamento  delle   norme
vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e  ulteriori  modalita'
applicative  in  materia,  ai  sensi  degli  articoli  2  e   3   del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, concernente regolamento recante  norme  in  materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, concernente regolamento recante
indicazioni  nazionali  riguardanti  gli   obiettivi   specifici   di
apprendimento concernenti le attivita' e  gli  insegnamenti  compresi
nei piani  degli  studi  previsti  per  i  percorsi  liceali  di  cui
all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e  3,  del
medesimo regolamento; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2011; 
  Sentito il parere  reso  dal  Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione, nell'adunanza del 14 dicembre 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  reso  in  data  27
ottobre 2011; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 3 aprile 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione dell'11 gennaio 2013; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  per
gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto  disciplina  l'organizzazione  dei  percorsi
delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei  licei  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 89, secondo i criteri in esso previsti. 
  2. La sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a
partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo  scientifico
di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica  15
marzo 2010, n. 89, nell'ambito  del  quale  propone  insegnamenti  ed
attivita' specifiche. 
  3. Le istituzioni scolastiche che  richiedono  l'attivazione  della
sezione  ad  indirizzo  sportivo  devono  disporre  di  impianti   ed
attrezzature ginnico-sportive adeguati. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          89    (Regolamento    recante    revisione     dell'assetto
          ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a  norma
          dell'articolo 64, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133): 
              «Art. 3 (Articolazione del sistema dei licei). - 1.  Il
          sistema dei licei comprende i  licei  artistico,  classico,
          linguistico, musicale  e  coreutico,  scientifico  e  delle
          scienze umane. 
              2. Alla riorganizzazione  dei  percorsi  delle  sezioni
          bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo
          classico  europeo,  di  liceo  linguistico  europeo  e   ad
          indirizzo sportivo, si provvede  con  distinto  regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base
          dei criteri previsti dal presente regolamento.». 
          Note alle premesse: 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17(Regolamenti). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (Omissis).». 
              Per il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  89  recante
          Regolamento recante revisione  dell'assetto  ordinamentale,
          organizzativo e didattico dei licei a  norma  dell'articolo
          64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 13, si vedano le note al titolo. 
              Il testo della legge 5 febbraio 1992,  n.  104  recante
          Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  e  i
          diritti delle persone  handicappate,  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              Il testo della legge 11  gennaio  2007,  n.  1  recante
          Disposizioni in materia di esami di  Stato  conclusivi  dei
          corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega
          al Governo in materia  di  raccordo  tra  la  scuola  e  le
          universita', e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          13 gennaio 2007, n. 10. 
              Il testo  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7
          recante Misure urgenti per la tutela  dei  consumatori,  la
          promozione della  concorrenza,  lo  sviluppo  di  attivita'
          economiche, la nascita di nuove imprese, la  valorizzazione
          dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione  di
          autoveicoli, convertito con  modificazioni  dalla  legge  2
          aprile 2007, n. 40,  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 1 febbraio 2007, n. 26. 
              Si riporta il testo dell'articolo 64, del decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112 recante Disposizioni urgenti per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              «Art. 64. (Disposizioni in  materia  di  organizzazione
          scolastica). - 1. Ai fini di  una  migliore  qualificazione
          dei  servizi  scolastici  e  di  una  piena  valorizzazione
          professionale del personale docente, a decorrere  dall'anno
          scolastico 2009/2010, sono  adottati  interventi  e  misure
          volti  ad  incrementare,  gradualmente,  di  un  punto   il
          rapporto  alunni/docente,  da  realizzare  comunque   entro
          l'anno scolastico 2011/2012, per un  accostamento  di  tale
          rapporto ai relativi standard europei tenendo  anche  conto
          delle necessita' relative agli alunni diversamente abili. 
              2. Si procede, altresi', alla revisione dei  criteri  e
          dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
          organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio
          2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento  della
          consistenza numerica della dotazione  organica  determinata
          per l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni
          considerati, detto decremento non deve essere inferiore  ad
          un terzo della riduzione complessiva da  conseguire,  fermo
          restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e  412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni Parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
                a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
                b. ridefinizione dei curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
                c.  revisione  dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi; 
                d.    rimodulazione    dell'attuale    organizzazione
          didattica della scuola primaria ivi compresa la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
                e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti  per
          la  determinazione  della  consistenza  complessiva   degli
          organici del personale docente ed ATA, finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi; 
                f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
                f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita'  per
          la   determinazione   e   articolazione   dell'azione    di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
                f-ter. nel caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti. 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare le risorse  disponibili,  all'  articolo  1,
          comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le  parole
          da "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali
          e specifici" sino a "Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
          Bolzano" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  Capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi   sperimentali   di   istruzione   e    formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo". 
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
              4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi  di
          cui al presente articolo, le regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   per   l'anno
          scolastico 2009/2010, assicurano il  dimensionamento  delle
          istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
          fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233,  da
          realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In  ogni
          caso  per  il  predetto  anno  scolastico  la   consistenza
          numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
          deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
          2008/2009. 
              4-quinquies.  Per  gli  anni  scolastici  2010/2011   e
          2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le   regioni,
          promuovono,  entro  il  15  giugno  2009,  la  stipula   di
          un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
          l'attivita' di dimensionamento della  rete  scolastica,  ai
          sensi  del  comma  4,  lettera  f-ter),   con   particolare
          riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
          Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
          alla   riqualificazione   del   sistema   scolastico,    al
          contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi  e  alle
          modalita'  di  realizzazione,  mediante  la  previsione  di
          appositi protocolli d'intesa tra le regioni  e  gli  uffici
          scolastici regionali. 
              4-sexies. In sede di Conferenza unificata  si  provvede
          al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai  commi  4-quater  e  4-quinquies.  In   relazione   agli
          adempimenti di cui al comma  4-quater  il  monitoraggio  e'
          finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio  2009,
          degli  eventuali  interventi  necessari  per  garantire  il
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  compresi  i  dirigenti
          scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione  di
          cui al presente  articolo,  ne  assicurano  la  compiuta  e
          puntuale realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati,  verificato  e  valutato  sulla  base
          delle vigenti  disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
          l'applicazione delle misure connesse  alla  responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
              6. Fermo restando il disposto di  cui  all'articolo  2,
          commi 411 e 412, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali   di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di risparmio di cui al comma  6,  si  applica  la
          procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              9. Una quota parte delle economie di spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2,   commi   dal
          4-septiesdecies  al  4-undevicies,  del  decreto-legge   29
          dicembre 2010, n. 225 recante Proroga di  termini  previsti
          da disposizioni legislative  e  di  interventi  urgenti  in
          materia tributaria  e  di  sostegno  alle  imprese  e  alle
          famiglie,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  26
          febbraio 2011, n. 10: 
              «Art. 2 (Proroghe onerose di termini). (Omissis). 
              4-septiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 e' prorogato il
          Commissario  straordinario  attualmente  in  carica  presso
          l'Agenzia  nazionale   per   lo   sviluppo   dell'autonomia
          scolastica (ANSAS). 
              4-duodevicies. Al fine di definire il sistema nazionale
          di valutazione in tutte le sue componenti, con  regolamento
          da emanare, ai sensi dell'  articolo  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  e'   riorganizzata,   all'interno   del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, la funzione ispettiva, secondo  parametri  che  ne
          assicurino l'autonomia e l'indipendenza,  finalizzata  alla
          valutazione   esterna   della   scuola,    da    effettuare
          periodicamente, secondo  modalita'  e  protocolli  standard
          definiti  dallo  stesso  regolamento.  La  relativa  pianta
          organica rimane quella gia' prevista dal regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,
          n. 17. La  riorganizzazione  non  comporta  alcun  onere  a
          carico della finanza pubblica. 
              4-undevicies. Con  regolamento  da  emanare,  ai  sensi
          dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.
          400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   e'
          individuato il sistema nazionale di valutazione definendone
          l'apparato che si articola: 
                a)   nell'Istituto   nazionale   di   documentazione,
          innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai
          processi  di  miglioramento  e  innovazione  educativa,  di
          formazione in servizio del  personale  della  scuola  e  di
          documentazione e ricerca didattica; 
                b) nell'Istituto nazionale  per  la  valutazione  del
          sistema  di  istruzione  e  formazione,  con   compiti   di
          predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti
          per le scuole di ogni ordine  e  grado,  di  partecipazione
          alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle
          indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali; 
                c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente,  con
          il compito di valutare le scuole e i  dirigenti  scolastici
          secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27  ottobre
          2009, n. 150. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 19 del  decreto-legge
          6  luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria), convertito con  modificazioni
          dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              «Art.  19.  (Razionalizzazione  della  spesa   relativa
          all'organizzazione    scolastica).    -    1.    Al    fine
          dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto  di  cui
          all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies  al  4-undevicies
          del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  i
          commissari straordinari dell'INVALSI e  dell'ANSAS  avviano
          urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da
          concludersi entro il 31 agosto 2012.  L'INVALSI  e  l'ANSAS
          provvedono   a   realizzare   il   proprio   programma   di
          reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente,
          nonche' entro il  limite  dell'80%  delle  proprie  entrate
          correnti complessive. La decorrenza giuridica ed  economica
          delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre
          2012, data in cui il  personale  in  posizione  di  comando
          presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni
          scolastiche. Dalla medesima data e' soppresso l'ANSAS ed e'
          ripristinato  l'Istituto   nazionale   di   documentazione,
          innovazione e ricerca educativa  (INDIRE),  quale  ente  di
          ricerca    con    autonomia    scientifica,    finanziaria,
          patrimoniale,   amministrativa   e   regolamentare.    Sono
          conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1
          della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  ferma  restando  la
          soppressione degli ex IRRE. L'Istituto  si  articola  in  3
          nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni. 
              2.  Successivamente  alla  conclusione  del   programma
          straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE  si
          applicano i limiti  assunzionali  di  cui  all'articolo  9,
          comma  9,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              3.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  individuate,
          per  il  triennio   2012-2014,   le   risorse   finanziarie
          conseguenti agli interventi di  razionalizzazione  previsti
          dal presente articolo, iscritte nello stato  di  previsione
          del predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca a legislazione vigente, da  destinare  ad  un
          apposito  fondo  da  istituire  nel   medesimo   stato   di
          previsione  finalizzato  al   finanziamento   del   sistema
          nazionale di valutazione. Le predette risorse  confluiscono
          a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le
          istituzioni   di   ricerca"   per   essere   destinate   al
          funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con  le  modalita'
          di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998. 
              4. Per garantire un processo di  continuita'  didattica
          nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione,  a  decorrere
          dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia,  la
          scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado  sono
          aggregate  in  istituti  comprensivi,  con  la  conseguente
          soppressione   delle   istituzioni   scolastiche   autonome
          costituite separatamente da direzioni didattiche  e  scuole
          secondarie  di  I  grado;  gli  istituti   compresivi   per
          acquisire l'autonomia devono essere costituiti  con  almeno
          1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni  site  nelle
          piccole isole, nei comuni montani, nelle  aree  geografiche
          caratterizzate da specificita' linguistiche. 
              5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con
          un numero di alunni inferiore a 600 unita', ridotto fino  a
          400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni
          montani,   nelle   aree   geografiche   caratterizzate   da
          specificita' linguistiche,  non  possono  essere  assegnati
          dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le
          stesse sono conferite in reggenza  a  dirigenti  scolastici
          con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. 
              5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle
          istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non puo'
          essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei
          servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto  del
          Direttore  generale   dell'Ufficio   scolastico   regionale
          competente il  posto  e'  assegnato  in  comune  con  altre
          istituzioni scolastiche, individuate anche tra  quelle  cui
          si applichi il medesimo comma  5.  Al  personale  DSGA  che
          ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e'
          riconosciuta, a seguito di  specifica  sessione  negoziale,
          una indennita' mensile avente  carattere  di  spesa  fissa,
          entro il limite massimo  del  10  per  cento  dei  risparmi
          recati dal presente comma. 
              6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo  unico  delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relativa alle scuole di ogni ordine  e  grado,  di  cui  al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
          dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n.
          350, e' abrogato. 
              7.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013   le
          dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA
          della scuola  non  devono  superare  la  consistenza  delle
          relative  dotazioni  organiche   dello   stesso   personale
          determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in  applicazione
          dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione  di  anno,  la
          quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
          il bilancio dello Stato, a  decorrere  dall'anno  2012,  ai
          sensi del  combinato  disposto  di  cui  ai  commi  6  e  9
          dell'articolo 64 citato. 
              8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria  di  cui
          al comma 7 dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112
          del 2008  provvede  annualmente  al  monitoraggio  ed  alla
          verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al  comma
          7,  allo  scopo  di  adottare  gli   eventuali   interventi
          correttivi, in caso di scostamento rispetto agli  obiettivi
          stabiliti. 
              9.  Al  fine  di  garantire  il   conseguimento   degli
          obiettivi di cui ai commi 7 e 8, si  applica  la  procedura
          prevista dall'articolo 1, comma 621, lett. b), della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296. 
              10. L'articolo 22, comma 2,  della  legge  28  dicembre
          2001, n. 448, si interpreta nel senso che il  parere  delle
          competenti Commissioni parlamentari deve  essere  acquisito
          ogni    volta    che    il    Ministro     dell'Istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  provvedono  alla
          modifica dei parametri sulla base dei quali e'  determinata
          la consistenza complessiva  degli  organici  del  personale
          docente ed ATA. 
              11. L'organico dei posti  di  sostegno  e'  determinato
          secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che e'
          possibile istituire posti in  deroga,  allorche'  si  renda
          necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione
          scolastica.   L'organico   di   sostegno    e'    assegnato
          complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo  scopo
          costituite, tenendo conto della previsione  del  numero  di
          tali alunni in ragione della media di un docente  ogni  due
          alunni  disabili;  la  scuola  provvede  ad  assicurare  la
          necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli
          alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti  di  sostegno
          che dei docenti di classe. A tale fine,  nell'ambito  delle
          risorse assegnate per la formazione del personale  docente,
          viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto
          il personale docente sulle modalita' di integrazione  degli
          alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo
          4 della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  nei  casi  di
          valutazione  della  diagnosi  funzionale  costitutiva   del
          diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno
          disabile,   sono   integrate   obbligatoriamente   con   un
          rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito. 
              12. Il personale docente dichiarato, dalla  commissione
          medica  operante  presso  le  aziende   sanitarie   locali,
          permanentemente inidoneo alla propria funzione  per  motivi
          di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte,
          da presentarsi all'Ufficio scolastico  regionale  entro  30
          giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita',  assume,
          con   determina   del   Direttore   generale   dell'Ufficio
          scolastico regionale competente, la qualifica di assistente
          amministrativo o tecnico. In sede  di  prima  applicazione,
          per il  personale  attualmente  collocato  fuori  ruolo  ed
          utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni  decorrono  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo  su
          posto vacante e disponibile, con priorita' nella  provincia
          di appartenenza e tenendo conto  delle  sedi  indicate  dal
          richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale
          mediante assegno personale riassorbibile con  i  successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo  conseguiti.  Le
          immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico
          sono  comunque  effettuate   nell'ambito   del   piano   di
          assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia. 
              13. Il personale di cui al comma 12  che  non  presenti
          l'istanza ivi prevista o  la  cui  istanza  non  sia  stata
          accolta per carenza di posti  disponibili,  e'  soggetto  a
          mobilita'         intercompartimentale,         transitando
          obbligatoriamente nei ruoli  del  personale  amministrativo
          delle Amministrazioni dello  Stato,  delle  Agenzie,  degli
          enti pubblici non economici  e  delle  universita'  con  il
          mantenimento     dell'anzianita'     maturata,      nonche'
          dell'eventuale  maggior  trattamento  stipendiale  mediante
          assegno  personale   pensionabile   riassorbibile   con   i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti. 
              14. La  mobilita'  di  cui  al  comma  13  si  realizza
          compatibilmente con le facolta' assunzionali previste dalla
          legislazione vigente per gli enti destinatari del personale
          interessato ed  avviene  all'interno  della  regione  della
          scuola in cui attualmente il personale e' assegnato, ovvero
          in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili. 
              15.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
          e l'innovazione, nonche' il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          sono individuate le pubbliche amministrazioni  destinatarie
          del  personale  di  cui  al  comma  13,  le  procedure   da
          utilizzare     per     l'attuazione     della     mobilita'
          intercompartimentale, nonche' le  qualifiche  e  i  profili
          professionali da attribuire al medesimo personale. 
              16. Al fine di garantire la piena  coerenza  del  nuovo
          ordinamento  dei  percorsi  di  istruzione   e   formazione
          professionale di cui  al  decreto  legislativo  17  ottobre
          2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al
          sistema di istruzione secondaria  superiore  introdotte  ai
          sensi dell'articolo  64,  comma  4,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'  adottato  senza  nuovi  o
          maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  entro
          dodici mesi dalla  data  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, un decreto ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando,  ove
          necessario,  le  disposizioni   legislative   vigenti,   su
          proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, previa intesa  con  la  Conferenza
          unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281.». 
              Il decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297  (Testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado),
          e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19  maggio
          1994, n. 115, S.O. 
              Il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.  76
          (Definizione  delle  norme  generali   sul   diritto-dovere
          all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo  2,
          comma 1, lettera c), della L. 28 marzo  2003,  n.  53),  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n.
          103. 
              Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226  (Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003,
          n. 53) e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          novembre 2005, n. 257, S.O. 
              Il testo del decreto del Presidente della Repubblica  8
          marzo 1999, n,. 275 (Norme in materia  di  autonomia  delle
          istituzioni scolastiche ai sensi  dell'articolo  21,  della
          legge 15 marzo 1997, n.  59),  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O. 
              Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 22
          giugno 2009,  n.  122  (Regolamento  recante  coordinamento
          delle norme vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e
          ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi  degli
          articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
          n. 169), e' stato pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  del
          19 agosto 2009, n. 191. 
              Il  testo  del  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione 22 agosto  2007,  n.  139  (Regolamento  recante
          norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione,
          ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della L.  27  dicembre
          2006, n. 296), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31 agosto 2007, n. 202. 
              Il testo  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 7  ottobre  2010,  n.  211
          (Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti  gli
          obiettivi  specifici  di   apprendimento   concernenti   le
          attivita' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi
          previsti per i percorsi liceali  di  cui  all'articolo  10,
          comma 3, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  15
          marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi  1  e
          3, del medesimo regolamento),  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2010, n. 291, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8.(Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo  dell'articolo  3,  comma  2,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010,  si
          vedano le note al titolo. 
              Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010: 
              «Art. 8. (Liceo scientifico).  -  1.  Il  percorso  del
          liceo scientifico e' indirizzato allo studio del nesso  tra
          cultura  scientifica  e  tradizione  umanistica.  Favorisce
          l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi  propri  della
          matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo
          studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le
          abilita' ed a maturare le competenze necessarie per seguire
          lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica  e  per
          individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere,
          assicurando la padronanza dei linguaggi, delle  tecniche  e
          delle metodologie relative,  anche  attraverso  la  pratica
          laboratoriale. 
              2.  Nel   rispetto   della   programmazione   regionale
          dell'offerta formativa, puo' essere attivata, senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione  «scienze
          applicate»   che   fornisce   allo   studente    competenze
          particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura
          scientifico-tecnologica, con particolare  riferimento  alle
          scienze matematiche, fisiche, chimiche,  biologiche,  della
          terra, all'informatica e alle loro applicazioni. 
              3.   L'orario   annuale   delle   attivita'   e   degli
          insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e'  di  891
          ore nel  primo  biennio,  corrispondenti  a  27  ore  medie
          settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel  quinto
          anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 
              4. Il piano degli studi del liceo scientifico  e  della
          relativa   opzione   «scienze   applicate»   e'    definito
          dall'allegato F al presente regolamento.».