IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                        E LA SEMPLIFICAZIONE 
 
  Visto il Titolo V della Costituzione; 
  Visto l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modifiche  e   integrazioni,
concernente  gli  obblighi  dei  contribuenti   in   relazione   alla
fatturazione; 
  Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,
e successive modificazioni, nella parte in cui  demanda  all'Istituto
nazionale di statistica il compito di pubblicare annualmente l'elenco
delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e  successive
modificazioni, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/115/CE
che semplifica ed armonizza le modalita' di fatturazione  in  materia
di IVA; 
  Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante delega  al  governo
per l'attuazione della  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega  al  Governo
in materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'articolo  119
della Costituzione; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,   con   particolare
riferimento  all'articolo  1   recante   principi   fondamentali   di
coordinamento e di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  per  gli
obiettivi di finanza pubblica; 
  Visti i commi da 209 a 214 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni,  volti  a  semplificare  il
procedimento di fatturazione  nei  rapporti  con  le  amministrazioni
pubbliche,  introducendo  l'obbligo   di   emissione,   trasmissione,
conservazione e archiviazione delle  fatture  in  forma  elettronica,
nonche' l'elaborazione dei relativi dati  ai  fini  del  monitoraggio
della finanza pubblica; 
  Viste  le  modifiche  apportate  al  comma  209  ed  al  comma  214
dell'articolo 1 della citata legge n. 244  del  24  dicembre  2007  a
seguito di quanto disposto dall'articolo 10  comma  13-duodecies  del
decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla  legge  214
del 22 dicembre 2011; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3
maggio 2008, n.  103,  recante  la  individuazione  del  gestore  del
sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonche'  delle
relative attribuzioni e competenze; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  attuare  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244  del  2007,  e
successive  modificazioni,  in  coerenza  con  il  quadro   giuridico
stabilito con la legge n. 42 del 2009; 
  Ritenuto altresi' che le predette disposizioni della legge  n.  244
del 2007 sono essenziali per l'attuazione dei principi costituzionali
in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di  coordinamento
della  finanza  pubblica   e   del   sistema   tributario   stabiliti
dall'articolo 117 della Costituzione; 
  Ritenuto di dover assicurare la compatibilita'  delle  disposizioni
di  cui  al  presente  regolamento  con  le  determinazioni   assunte
dall'Unione Europea in materia di fatturazione elettronica; 
  Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica  amministrazione
e la semplificazione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, recante  la  disciplina  dell'attivita'  di
Governo; 
  Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la quale ha  espresso
parere favorevole; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2012; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400, con nota 3/2079/UCL del 28 febbraio 2013; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento  reca  disposizioni  in  materia   di
emissione, trasmissione  e  ricevimento  della  fattura  elettronica,
attraverso il Sistema di  interscambio,  ai  sensi  dell'articolo  1,
commi da 209  a  214,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e
successive modificazioni. 
  2. Le disposizioni del presente  regolamento  trovano  applicazione
nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209  dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ai soli fini del presente
regolamento, singolarmente ovvero nel loro complesso,  sono  definite
«amministrazioni». 
  3. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  in  quanto  le
amministrazioni  si  adeguano  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse. 
              - Il  Titolo  V  della  Costituzione  della  Repubblica
          italiana reca: «Le regioni, le province, i comuni». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  21,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  292  del  11
          novembre 1972: 
              «Art. 21 (Fatturazione  delle  operazioni).  -  1.  Per
          ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua  la
          cessione del bene o  la  prestazione  del  servizio  emette
          fattura, anche sotto  forma  di  nota,  conto,  parcella  e
          simili, o, ferma restando la sua responsabilita',  assicura
          che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario  o
          dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica
          si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in  un
          qualunque formato  elettronico;  il  ricorso  alla  fattura
          elettronica e' subordinato all'accettazione  da  parte  del
          destinatario.  L'emissione  della   fattura,   cartacea   o
          elettronica, da parte del cliente o del terzo residente  in
          un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico
          che disciplini la  reciproca  assistenza  e'  consentita  a
          condizione  che  ne  sia  data   preventiva   comunicazione
          all'Agenzia delle entrate e  purche'  il  soggetto  passivo
          nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque  anni
          e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque
          anni precedenti, atti  impositivi  o  di  contestazione  di
          violazioni sostanziali in materia  di  imposta  sul  valore
          aggiunto.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti  e
          le procedure telematiche della comunicazione.  La  fattura,
          cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua
          consegna, spedizione, trasmissione o messa  a  disposizione
          del cessionario o committente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge
          30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato-  legge
          finanziaria 2005), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 2004, n. 306, S.O.: 
              «5.  Al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede  di  Unione
          europea,   indicati   nel   Documento   di   programmazione
          economico-finanziaria   e   nelle    relative    note    di
          aggiornamento,  per  il  triennio  2005  -  2007  la  spesa
          complessiva delle amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
          conto economico consolidato, individuate  per  l'anno  2005
          nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per  gli  anni
          successivi dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT)
          con  proprio  provvedimento   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale non oltre il 31 luglio di  ogni  anno,  non  puo'
          superare  il  limite  del  2  per   cento   rispetto   alle
          corrispondenti previsioni aggiornate del  precedente  anno,
          come   risultanti   dalla    Relazione    previsionale    e
          programmatica.». 
              - Il decreto legislativo 20 febbraio  2004,  n.  52  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  febbraio  2004,  n.
          49, S.O. 
              - La legge 25 febbraio 2008, n. 34 e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O. 
              - La legge 5 maggio 2009, n.  42  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103. 
              - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 209 a  214,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2008),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300: 
              «209.  Al  fine  di  semplificare  il  procedimento  di
          fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al  comma  213,  l'emissione,  la  trasmissione,  la
          conservazione e l'archiviazione delle  fatture  emesse  nei
          rapporti con le amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.
          1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  nonche'
          con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota,
          conto,  parcella   e   simili,   deve   essere   effettuata
          esclusivamente in forma elettronica, con  l'osservanza  del
          decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e  del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data  di
          entrata in vigore del regolamento di cui al comma  213,  le
          amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non  possono
          accettare le fatture emesse o trasmesse in  forma  cartacea
          ne' possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale,
          sino all'invio in forma elettronica. 
              211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene
          attraverso  il  Sistema  di  interscambio   istituito   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito
          anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. 
              212. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il
          gestore del Sistema di  interscambio  e  ne  sono  definite
          competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative: 
                a) al presidio del processo di ricezione e successivo
          inoltro delle  fatture  elettroniche  alle  amministrazioni
          destinatarie; 
                b) alla gestione dei dati in forma  aggregata  e  dei
          flussi informativi anche ai fini  della  loro  integrazione
          nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica. 
              213. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro per le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, sono  definite,
          in conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema
          pubblico di connettivita' (SPC): 
                a) le regole di identificazione univoca degli  uffici
          centrali e  periferici  delle  amministrazioni  destinatari
          della fatturazione; 
                b)  le  regole  tecniche  relative   alle   soluzioni
          informatiche   da   utilizzare   per   l'emissione   e   la
          trasmissione delle fatture elettroniche e le  modalita'  di
          integrazione con il Sistema di interscambio; 
                c) le linee guida per l'adeguamento  delle  procedure
          interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed
          alla gestione delle fatture elettroniche; 
                d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma
          209,   limitatamente    a    determinate    tipologie    di
          approvvigionamenti; 
                e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte  degli
          operatori economici, quanto da parte delle  amministrazioni
          interessate, di  intermediari  abilitati,  ivi  compresi  i
          certificatori accreditati ai sensi dell'art. 29 del  codice
          dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
          7 marzo 2005,  n.  82,  allo  svolgimento  delle  attivita'
          informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi  di
          cui ai commi da 209 al presente comma; 
                f) le eventuali misure di supporto, anche  di  natura
          economica, per le piccole e medie imprese; 
                g) la  data  a  partire  dalla  quale  decorrono  gli
          obblighi di cui al comma 209 e i divieti di  cui  al  comma
          210,  con  possibilita'  di  introdurre   gradualmente   il
          passaggio al sistema di  trasmissione  esclusiva  in  forma
          elettronica; 
                g-bis)  le  regole  tecniche   idonee   a   garantire
          l'attestazione della data,  l'autenticita'  dell'origine  e
          l'integrita' del contenuto della  fattura  elettronica,  di
          cui all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, per ogni fine di legge. 
              214. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  la  semplificazione,  d'intesa  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, da emanare entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto  di  cui  al  comma  213,  e'
          stabilita  la  data  dalla  quale  decorrono  gli  obblighi
          previsti dal decreto stesso per le  amministrazioni  locali
          di cui al comma 209.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
          S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il  testo  dell'art.  21,  comma  1,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si
          veda nelle note alle premesse.