IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante   norme   per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
fonti rinnovabili di energia; 
  Vista  la  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  16  dicembre   2002,   sul   rendimento   energetico
nell'edilizia; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della citata direttiva  2002/91/CE,
di seguito  denominato  «decreto  legislativo»  ed,  in  particolare,
l'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), concernente l'adozione di
criteri generali, di una metodologia di calcolo e dei requisiti della
prestazione energetica; 
  Visto l'articolo 7, del citato decreto legislativo  che  disciplina
l'esercizio  e  la  manutenzione  degli  impianti  termici   per   la
climatizzazione invernale ed estiva; 
  Visto l'articolo 9, comma 1, del citato  decreto  legislativo  che,
fermo restando il rispetto  della  clausola  di  cedevolezza  di  cui
all'articolo 17, assegna alle regioni e  alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, l'attuazione delle  disposizioni  contenute  nel
medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'articolo 12, comma 1, del citato  decreto  legislativo  che
disciplina  in  via  transitoria  l'esercizio,  la   manutenzione   e
l'ispezione degli impianti termici per la  climatizzazione  invernale
ed estiva; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio
e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai  fini  del
contenimento del consumo d'energia, in  attuazione  dell'articolo  4,
comma 4, della legge 9 gennaio  1991,  n.  10,  come  modificato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009,  n.
59, concernente la definizione dei criteri generali,  le  metodologie
di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione  energetica  degli
edifici e degli impianti termici per la climatizzazione  invernale  e
per la preparazione dell'acqua calda per usi  igienici  sanitari,  in
attuazione del citato articolo 4, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo; 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  115,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 29  marzo  2010,  n.  56,  recante
attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza  degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici,  nonche'  abrogazione
della  direttiva  93/76/CE  e,  in  particolare,  l'articolo  4   che
individua  le  funzioni  attribuite   all'Unita'   per   l'efficienza
energetica  istituita  presso  l'Agenzia  nazionale  per   le   nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); 
  Sentito il parere del Consiglio nazionale delle  ricerche  (CNR)  e
dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA); 
  Sentito il parere del Consiglio  nazionale  consumatori  ed  utenti
(CNCU); 
  Considerato che l'emanazione del  presente  decreto  e'  funzionale
alla piena  attuazione  della  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  16  dicembre  2002,  e  in  particolare
dell'articolo 9, e che, in proposito, la Commissione europea,  il  18
ottobre 2006, ha avviato nei confronti della Repubblica italiana,  ai
sensi  dell'articolo  258  del  TFUE,  la  procedura  di   infrazione
2006/2378 e che, il 19 luglio 2012, e' stato presentato ricorso  alla
Corte di Giustizia dell'Unione  europea  con  richiesta  di  condanna
dell'Italia per attuazione incompleta e  non  conforme  della  citata
direttiva 2002/91/CE; 
  Considerato che, in relazione alla disciplina delle ispezioni degli
impianti   per   la   climatizzazione   estiva,   la   cui    assenza
nell'ordinamento  italiano  e'  stata  rilevata   dalla   Commissione
europea, risulta opportuno, ai fini gestionali e di contenimento  dei
costi per gli utenti finali, integrare le operazioni di manutenzione,
esercizio e ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti  dagli
impianti termici installati negli edifici; 
  Considerato  che  l'articolo  8  della  direttiva  2002/91/CE   del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16  dicembre  2002,  sul
rendimento energetico nell'edilizia, al fine di  ridurre  il  consumo
energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio,  prevede
che gli Stati Membri adottino le misure  necessarie  per  prescrivere
ispezioni  periodiche  delle  caldaie  alimentate  con   combustibili
gassosi, liquidi o solidi non rinnovabili, fornisce indicazioni sulle
potenze utili significative delle caldaie da sottoporre a ispezione e
sulla frequenza delle medesime; 
  Considerato  che  l'articolo  9  della  direttiva  2002/91/CE   del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16  dicembre  2002,  sul
rendimento energetico nell'edilizia, al fine di  ridurre  il  consumo
energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio,  prevede
che gli Stati Membri adottino le misure  necessarie  per  prescrivere
ispezioni periodiche sui sistemi di  condizionamento  d'aria  la  cui
potenza nominale utile e' superiore a 12 kW; 
  Acquisita l'intesa  espressa  dalla  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
seduta del 26 settembre 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza  di  Sezione  del  20
dicembre 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 febbraio 2013; 
  Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Ambito di intervento e finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce i criteri generali in  materia  di
esercizio, conduzione,  controllo,  manutenzione  e  ispezione  degli
impianti termici per la climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli
edifici, per  la  preparazione  dell'acqua  calda  per  usi  igienici
sanitari,  nonche'  i  requisiti  professionali  e   i   criteri   di
accreditamento per  assicurare  la  qualificazione  e  l'indipendenza
degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti  di  ispezione
degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  di
seguito denominato: "decreto legislativo". 
  2. I criteri generali di cui al comma 1 si  applicano  all'edilizia
pubblica e privata. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 4, comma 1, lettere  a)  e  c)  del
          decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  192  (Attuazione
          della   direttiva   2002/911CE   relativa   al   rendimento
          energetico  nell'edilizia),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.O.: 
              "Art.  4.  Adozione  di  criteri   generali,   di   una
          metodologia  di  calcolo  e  requisiti  della   prestazione
          energetica. 
              1. Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, con uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente della Repubblica, sono definiti: 
                a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e  i
          requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di
          energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.
          1, tenendo conto di quanto riportato  nell'allegato  «B»  e
          della destinazione  d'uso  degli  edifici.  Questi  decreti
          disciplinano     la     progettazione,     l'installazione,
          l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione  degli  impianti
          termici per la climatizzazione invernale  ed  estiva  degli
          edifici, per  la  preparazione  dell'acqua  calda  per  usi
          igienici sanitari e, limitatamente  al  settore  terziario,
          per l'illuminazione artificiale degli edifici; 
                b) (Omissis); 
                c)  i  requisiti  professionali  e   i   criteri   di
          accreditamento   per   assicurare   la   qualificazione   e
          l'indipendenza  degli  esperti  o  degli  organismi  a  cui
          affidare  la  certificazione  energetica  degli  edifici  e
          l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I  requisiti
          minimi sono  rivisti  ogni  cinque  anni  e  aggiornati  in
          funzione dei progressi della tecnica; 
              2. I decreti  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
          proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,   di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del  territorio,  acquisita  l'intesa  con  la   Conferenza
          unificata, sentiti il Consiglio nazionale  delle  ricerche,
          di seguito denominato CNR, l'Ente per le  nuove  tecnologie
          l'energia e l'ambiente,  di  seguito  denominato  ENEA,  il
          Consiglio  nazionale  consumatori  e  utenti,  di   seguito
          denominato CNCU.".