(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
               al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «Piano Regolatore
Portuale» sono inserite le seguenti: «, attuando, come  previsto  nel
Piano Regolatore citato, prima di qualsiasi intervento, il  piano  di
caratterizzazione e di bonifica dei  sedimenti»,  le  parole:  «senza
diritto ad  alcun  compenso  e  senza  altri  oneri  per  la  finanza
pubblica» sono sostituite dalle seguenti:  «senza  diritto  ad  alcun
compenso,  indennita',  rimborso   spese   ed   emolumento   comunque
denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza  pubblica»  e   le   parole:   «,   di   seguito   denominato
"Commissario"» sono soppresse; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Al fine di consentire  la  realizzazione  degli  interventi
infrastrutturali destinati all'area portuale di  Piombino,  il  CIPE,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto,  delibera  in  ordine  al  progetto
definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra  l'intersezione  della
strada statale 398 fino  allo  svincolo  di  Gagno -  compreso  nella
bretella di collegamento  al  porto  di  Piombino,  parte  integrante
dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, approvato  con  delibera
CIPE  n.  85/2012  del  3  agosto  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2012. L'impegno finanziario  per  la
realizzazione del lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada
statale  398  fino  allo  svincolo  di  Gagno -  e'  a  carico  della
concessionaria Societa' Autostrada Tirrenica (SAT), in conformita' ed
in coerenza con il  piano  economico  finanziario  dell'intera  opera
dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia anch'esso  da  sottoporre
al CIPE. Restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal CIPE  con
le delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012»; 
      al comma 6,  le  parole:  «di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2 del
presente  articolo,  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   il
Ministero dell'economia e delle finanze,», dopo le parole: «destinate
agli specifici interventi» sono inserite  le  seguenti:  «per  l'area
industriale di Piombino e per le finalita' infrastrutturali, portuali
ed ambientali», dopo le parole:  «da  trasferire»  sono  inserite  le
seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente  decreto»  e  le  parole:  «di  cui
all'articolo 1» sono soppresse; 
    il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui
al comma 6, finanziati con le risorse statali  erogate  alla  regione
Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni  di  euro
per l'anno 2013, nonche' finanziati  con  le  risorse  della  regione
Toscana o del comune di Piombino nel limite di 10 milioni di euro per
l'anno 2014, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita'  interno
degli  enti  per  la  quota  di  rispettiva  competenza   che   sara'
individuata dal Commissario straordinario e comunicata  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze -  Dipartimento   della   Ragioneria
generale dello Stato. L'eventuale innalzamento ulteriore  del  limite
di cui al  periodo  precedente  necessita  di  previa  relazione  del
Commissario in ordine alle spese sostenute ed alle necessita'  ancora
da soddisfare. Alla compensazione dei conseguenti effetti  finanziari
sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 
    dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
      «7-bis.  In   relazione   alle   tematiche   della   produzione
siderurgica e della riqualificazione delle  attivita'  industriali  e
portuali e del recupero ambientale, l'area industriale di Trieste  e'
riconosciuta quale area  di  crisi  industriale  complessa  ai  sensi
dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
      7-ter. Al fine di predisporre  gli  interventi  necessari  alla
gestione dell'area di crisi industriale  complessa  si  applicano  le
disposizioni richiamate al comma 7-bis». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, lettera e), dopo le parole:  «dei  rifiuti  urbani»
sono  inserite  le  seguenti:  «di  cui  al  decreto  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  11  luglio
2012, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2
agosto 2012,»; 
      al comma 2 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
Presidente  della  Regione  siciliana  trasmette  semestralmente   al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  una
relazione  concernente:  a)  il  monitoraggio  e  la  rendicontazione
economico-finanziaria degli interventi sugli impianti di cui al comma
1; b) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione
alla gestione commissariale; c) le attivita'  svolte,  anche  per  il
superamento delle criticita', in relazione allo stato  di  attuazione
delle opere; d) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e
un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti. Il Presidente
della  Regione   siciliana   riferisce   altresi'   alle   competenti
Commissioni parlamentari, con periodicita' almeno  semestrale,  sullo
stato di avanzamento dei lavori inerenti ai singoli interventi di cui
al comma 1  nonche',  in  maniera  dettagliata,  sull'utilizzo  delle
risorse a tal fine stanziate»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Al  fine   di   assicurare   il   tempestivo   rientro
all'ordinarieta' della gestione  dei  rifiuti,  i  provvedimenti  del
Commissario di cui al comma 2, relativi agli  interventi  di  cui  al
comma 1, lettera e), devono essere adottati previo parere  vincolante
dei prefetti competenti per territorio». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, le parole: «n. 147» sono sostituite dalle seguenti:
«n. 127»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis.  Il  Presidente  della   regione   Campania   trasmette
semestralmente  al  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio  e  del  mare  nonche'   alle   Commissioni   parlamentari
competenti per materia una relazione concernente: 
        a) lo stato del  regime  autorizzatorio  per  ciascuno  degli
impianti di cui al comma 1; 
        b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria
degli interventi sugli impianti; 
        c) la rendicontazione  contabile  delle  spese  sostenute  in
relazione alla gestione commissariale; 
        d) le  attivita'  svolte,  anche  per  il  superamento  delle
criticita', in relazione allo stato di attuazione delle opere; 
        e) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti  e  un
cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti; 
        f) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree
a monte e a valle degli impianti, con  l'esplicita  segnalazione  dei
valori in esubero, nonche' con l'indicazione degli effetti registrati
sull'aria, sulle  acque  superficiali  e  sulle  falde  acquifere  in
conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti. 
      3-ter. All'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  14  gennaio
2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1º  febbraio
2013, n. 11, le  parole:  "30  giugno  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2013". 
      3-quater. In attuazione dell'articolo 14  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni,  per  la  regione
Campania la  somma  corrispondente  al  contributo  dovuto  ai  sensi
dell'articolo 28 della legge  regionale  28  marzo  2007,  n.  4,  e'
considerata tra i costi di gestione  degli  impianti  che  concorrono
alla determinazione della TARES». 
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
      «Art.  3-bis.  (Disposizioni  per  far   fronte   all'emergenza
ambientale nella regione Puglia).  -  1.  In  deroga  al  divieto  di
proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2,  del  decreto-legge
15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
luglio 2012, n.100,  atteso  il  permanere  di  gravi  condizioni  di
emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza
di   evitare   il   verificarsi   di   soluzioni    di    continuita'
nell'ultimazione dei lavori necessari  all'adeguamento  alla  vigente
normativa dell'Unione europea di alcuni impianti di depurazione delle
acque presenti nel  territorio  della  regione  Puglia,  fino  al  31
dicembre 2013, continuano a produrre effetti le disposizioni  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15  del  19  gennaio  2012,  e
quelle necessarie all'attuazione del medesimo decreto. 
      2. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». 
    All'articolo 4: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. In considerazione del  permanere  di  gravi  condizioni  di
emergenza  connesse  alla  vulnerabilita'  sismica  della   "Galleria
Pavoncelli", la  gestione  commissariale  di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3858  del  12  marzo  2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, continua
ad operare fino al 31 marzo 2014»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il  Commissario  delegato  invia  al  Parlamento  e  al
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  periodicita'
semestrale e al  termine  dell'incarico  commissariale,  un  rapporto
contenente la relazione sulle attivita' svolte e  la  rendicontazione
contabile  delle  spese  sostenute   in   relazione   alla   gestione
commissariale della "Galleria Pavoncelli", di  cui  al  comma  1.  Il
Commissario   riferisce   altresi'   alle   competenti    Commissioni
parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo  stato  di
avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3858 del
2010 nonche', in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle  risorse  a
tal fine stanziate». 
      La rubrica del Capo I e' sostituita dalla seguente: «Norme  per
le aree industriali  di  Piombino  e  di  Trieste  nonche'  a  tutela
dell'ambiente nel territorio del comune di Palermo  e  delle  regioni
Campania e Puglia». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, alinea, dopo le parole:  «22  ottobre  2008,»  sono
inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del
26 novembre 2008, e successive modificazioni,»; 
      al comma 1, lettera a): 
      al capoverso 2, dopo le  parole:  «governance  della  Societa'»
sono  inserite  le  seguenti:  «Expo   2015   S.p.A.»,   le   parole:
«Convenzione di Parigi del 22 novembre  del  1928  sulle  Esposizioni
Universali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Convenzione   sulle
esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come
da ultimo modificata con protocollo aperto alla firma a Parigi il  30
novembre 1972, ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314»
e le parole da: «Nel rispetto dei principi generali» fino  a:  «nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono soppresse; 
      dopo il capoverso 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2.1. Nel  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento,
della normativa dell'Unione europea e degli  obblighi  internazionali
assunti dall'Italia e nei limiti delle  risorse  stanziate  ai  sensi
della legislazione vigente,  il  Commissario  unico  esercita  poteri
sostitutivi  per  risolvere  situazioni  o   eventi   ostativi   alla
realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli  allegati
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  22  ottobre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  277  del  26  novembre
2008, alla partecipazione degli Stati e  degli  enti  iscritti  o  al
regolare svolgimento dell'Evento. 
      2.2. Ove necessario, il Commissario puo' provvedere  in  deroga
alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei  limiti  indicati
con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il  Presidente  della
regione  Lombardia.  Tali  ordinanze,  cosi'  come  i   provvedimenti
commissariali anche adottati dai soggetti delegati di  cui  al  comma
2-bis, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico  delegato  del
Governo per Expo 2015 sono altresi' pubblicate,  in  evidenza,  nella
prima pagina del sito internet di Expo  2015.  Il  Commissario  unico
delegato  del  Governo  per  Expo  2015,  al  termine   dell'incarico
commissariale, invia al Parlamento  e  ai  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e delle infrastrutture e dei  trasporti  una  relazione
sulle attivita' svolte, anche per  il  superamento  delle  criticita'
emerse  e  sullo  stato  di  attuazione  delle  opere,   nonche'   la
rendicontazione contabile delle spese  sostenute  in  relazione  alla
gestione commissariale di Expo Milano 2015»; 
      al capoverso 2-bis, al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «le
specifiche funzioni» sono  inserite  le  seguenti:  «in  relazione  a
determinate opere e attivita' nonche' per le funzioni» e  le  parole:
«delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente  articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «delle deroghe e dei poteri di cui ai
commi 2, 2.1 e 2.2 del presente  articolo»;  il  secondo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «Uno dei delegati puo' essere  scelto  anche
nel ruolo dei prefetti»; 
      al capoverso 2-ter, le parole:  «si  adopera»  sono  sostituite
dalle seguenti: «esercita tutte le attivita' necessarie»; 
      al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo  e'  inserito  il
seguente: «In attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma  2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere in  corso
di realizzazione e da realizzare da parte di Expo  2015  S.p.A.,  che
riguardano recuperi ambientali,  rilevati  e  sottofondi  stradali  e
ferroviari nonche' piazzali, e' consentito l'utilizzo  delle  materie
prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1,  suballegato
1,  del  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  5   febbraio   1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998, e successive  modificazioni,  acquisite  o  da
acquisire da impianti  autorizzati  con  procedura  semplificata,  ai
sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152»; al  terzo  periodo,  le  parole:  «Tali  disposizioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «Le  disposizioni  di  cui  alla  presente
lettera» e il punto 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Interconnessione Nord Sud tra la  SS  11  all'altezza  di
Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino»; 
      al  comma  1,  lettera  d),  le  parole:  «380d)  agli  edifici
temporanei»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «380;  agli  edifici
temporanei» e dopo le parole: «del 5 dicembre 1997» sono inserite  le
seguenti: «, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  297  del  22
dicembre 1997»; 
      al comma 1, lettera g), al primo periodo, dopo le  parole:  «la
regione  Lombardia,»  sono  inserite  le  seguenti:  «la  camera   di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di  Milano,»  e,
all'ultimo periodo, dopo le parole: «Il Commissario» e'  inserita  la
seguente: «unico»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. La Societa' Expo 2015 S.p.A. puo' stipulare  apposito
Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare le  modalita'  della
relativa partecipazione a supporto dell'organizzazione dell'Evento. A
tal fine puo' essere costituito uno specifico Fondo Fiduciario (Trust
Fund) attraverso il quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite opera,
a valere sulle risorse della Societa', secondo le modalita'  previste
nel medesimo Protocollo. 
      1-ter. In relazione alla specificita' dell'attivita' operativa,
a valere sulle risorse della contabilita'  speciale  del  Commissario
generale di sezione per il Padiglione Italia, puo'  essere  istituito
un Fondo economale per il pagamento delle spese contrattuali  per  le
quali non e' possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella
forma ordinaria  con  obbligo  di  rendicontazione.  A  tal  fine  il
Commissario generale di sezione per il Padiglione  Italia  nomina  un
funzionario responsabile del predetto servizio  cassa  economale,  la
cui attivita' e'  disciplinata  dagli  articoli  33  e  seguenti  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
novembre 2002, n. 254, e  dagli  articoli  7  e  8  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio  2006,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006. 
      1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo  10  dell'Accordo
tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions,
ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia  di
esenzioni a favore dei  Commissariati  generali  di  sezione  per  la
partecipazione  all'Esposizione  Universale  di   Milano   2015,   si
applicano, limitatamente alle  attivita'  svolte  in  relazione  alla
realizzazione e  gestione  del  Padiglione  Italia,  alla  Expo  2015
S.p.A». 
    Nel Capo III, all'articolo 6 sono premessi i seguenti: 
      «Art.  5-bis.  (Disposizioni  per  il  servizio   pubblico   di
trasporto marittimo nello stretto di Messina). - 1. Per  fare  fronte
all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico  di
trasporto  marittimo,  legata  all'aumento  del  traffico  passeggeri
derivante dall'approssimarsi  del  periodo  estivo,  ed  al  fine  di
garantire la continuita'  territoriale  nell'area  dello  stretto  di
Messina, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo  1,
comma 1031, lettera  b),  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le citta' di
Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni e' autorizzata la spesa
di 3 milioni di euro per l'anno 2013. 
      2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede: 
        a) quanto a euro 2.500.000, mediante parziale utilizzo  della
quota delle entrate previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma
238,  secondo  periodo,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.   311.
Conseguentemente, al citato articolo 1, comma 238, della legge n. 311
del 2004, le parole: "euro 8.620.000" sono sostituite dalle seguenti:
"euro 6.120.000"; 
        b) quanto a euro 500.000, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2013-2015,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
      Art. 5-ter. (Acquisizione di lavori, servizi  e  forniture  dei
comuni con popolazione non superiore  a  5.000  abitanti).  -  1.  Il
termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, gia' prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter,
del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'  ulteriormente
differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi e gli  avvisi
di gara pubblicati a far data dal 1º aprile 2013 fino  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
      Art. 5-quater. (Misure urgenti in seguito al sinistro marittimo
nel porto di Genova). - 1. In seguito al sinistro  marittimo  occorso
nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al  fine  di  ripristinare
l'efficienza e l'operativita' della sala operativa e del  centro  VTS
della Capitaneria di porto - Guardia costiera di Genova e  dei  mezzi
navali addetti al servizio  di  pilotaggio  portuale  danneggiati  in
occasione del suddetto sinistro, comprese le spese di supporto  e  di
logistica per il mantenimento delle condizioni di operativita' e  per
il ripristino della struttura operativa della locale corporazione dei
piloti, nonche' al fine di consentire gli interventi di ripristino di
competenza dell'Autorita' portuale di Genova, necessari per garantire
le inderogabili attivita' connesse alla salvaguardia della vita umana
in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, e' autorizzata
la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. 
      2.  All'onere  derivante  dal  comma  1  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge  23  dicembre
2000, n. 388». 
    All'articolo 6: 
      al comma 2,  le  parole:  «15  giugno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 ottobre»; 
      al comma 3, alinea, dopo le parole:  «per  il  pagamento»  sono
inserite le seguenti: «, senza applicazione  delle  sanzioni,»  e  le
parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre»; 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' inserito il  seguente:  "Sulle
contabilita'  speciali   possono   confluire   inoltre   le   risorse
finanziarie  a  qualsiasi  titolo  destinate  o  da  destinare   alla
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova  e
Rovigo". 
      5-ter. All'articolo 3, comma  9,  del  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto
2012, n.122, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"diciotto mesi"». 
    Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 6-bis. (Deroga al patto  di  stabilita'  interno  per  il
sisma in Molise). - 1. Al fine di  agevolare  la  definitiva  ripresa
delle attivita' e consentire la completa attuazione dei piani per  la
ricostruzione e per il ripristino  dei  danni  causati  dagli  eventi
sismici dell'ottobre e novembre 2002 in Molise, per l'anno  2013  gli
obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  sono  ridotti,  con  le
procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai
commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
di 15 milioni di euro. Alla  compensazione  dei  conseguenti  effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal  presente  comma,
pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2013,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
      Art. 6-ter. (Incrementi di superfici in sede di ricostruzione).
- 1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,  n.
122, e' sostituito dal seguente: 
      "13-bis. In sede di ricostruzione  degli  immobili  adibiti  ad
attivita' industriale, agricola, zootecnica o  artigianale,  anche  a
seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento
massimo del 20 per cento della superficie utile, nel  rispetto  della
normativa   in   materia   di   tutela   ambientale,   culturale    e
paesaggistica". 
      Art. 6-quater. (Soddisfazione della verifica di  sicurezza).  -
1. Al primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, dopo le parole:  "comma  8,"  sono  inserite  le
seguenti:  "nelle  aree  che  abbiano  risentito   di   un'intensita'
macrosismica, cosi' come rilevata dal Dipartimento  della  protezione
civile, pari o superiore a 6, ovvero". 
      Art. 6-quinquies. (Deroga al patto di stabilita' interno per  i
comuni e le province colpiti dal sisma). - 1. Al fine di agevolare la
ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei  piani  per  la
ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dell'aprile 2009, per l'anno
2013 gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni e delle
province,  individuati  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012,  n.  122,  dall'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  nonche'  dall'articolo  1  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  sono  ridotti  con  le  procedure
previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138
e 140 dell'articolo 1 della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  nei
limiti di 50 milioni di  euro  per  gli  enti  locali  della  regione
Emilia-Romagna, di 5 milioni di euro per gli enti locali di  ciascuna
delle regioni Lombardia e Veneto e di 30 milioni di euro per gli enti
locali della regione Abruzzo. Ai fini dell'attuazione della  presente
disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e  Abruzzo
nel  ridurre  gli  obiettivi  degli  enti   locali   non   peggiorano
contestualmente il proprio obiettivo di patto. Alla compensazione dei
conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza  pubblica  recati
dal presente comma, pari a 90 milioni di euro  per  l'anno  2013,  si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo   del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, e successive modificazioni. Il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
      Art. 6-sexies. (Assunzioni di personale). - 1. I commi  8  e  9
dell'articolo  3-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono sostituiti dai seguenti: 
      "8.  Per  le  strette  finalita'   connesse   alla   situazione
emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio  2012,
per le annualita' dal 2012 al 2014 e'  autorizzata  l'assunzione  con
contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre
2014, da parte dei comuni colpiti  dal  sisma  individuati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,  e
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  da
parte della  struttura  commissariale  istituita  presso  la  regione
Emilia-Romagna, ai sensi del  comma  5  dell'articolo  1  del  citato
decreto-legge n.74 del 2012, e delle  prefetture  delle  province  di
Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti  di
spesa annui  di  cui  al  comma  9  del  presente  articolo.  Ciascun
contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza
sopra fissati,  puo'  essere  prorogato.  Nei  limiti  delle  risorse
impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i
vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo  9
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le  assunzioni  di
cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni,  o,
ove non costituite, dai  comuni,  con  facolta'  di  attingere  dalle
graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate
dai comuni costituenti le unioni medesime  e  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di  collocazione  dei
candidati nelle medesime graduatorie.  L'assegnazione  delle  risorse
finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in
base al riparto di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  156
del 6 luglio 2012. Il riparto delle unita' di personale  assunte  con
contratti  flessibili  e'  attuato  nel   rispetto   delle   seguenti
percentuali: l'80 per  cento  alle  unioni  dei  comuni  o,  ove  non
costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e
il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i  comuni  interessati
nonche', per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e  la  struttura
commissariale, avviene previa intesa tra le unioni  ed  i  Commissari
delegati.  I  comuni  non  ricompresi  in  unioni  possono  stipulare
apposite  convenzioni  con  le  unioni  o  fra  di   loro   ai   fini
dell'applicazione della presente disposizione. 
      9. Agli oneri  derivanti  dal  comma  8  si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, nell'ambito  della  quota  assegnata  a  ciascun
Presidente di regione e con i seguenti  limiti:  euro  3.750.000  per
l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro  20.000.000  per
l'anno 2014". 
      2.  L'ultimo  periodo  del  comma   5   dell'articolo   1   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' sostituito  dal  seguente:  "A
tal fine, i Presidenti  delle  regioni  possono  costituire  apposita
struttura  commissariale,  composta  da  personale  dipendente  delle
pubbliche amministrazioni in posizione di  comando  o  distacco,  nel
limite di quindici unita', i cui oneri  sono  posti  a  carico  delle
risorse assegnate nell'ambito della ripartizione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 2". 
      3. I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,  n.
122, sono autorizzati a riconoscere, con  decorrenza  dal  1º  agosto
2012  e  sino  al  31  dicembre  2014,  alle  unita'  lavorative,  ad
esclusione dei dirigenti e titolari di posizione  organizzativa  alle
dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme  associative
del rispettivo ambito di competenza  territoriale,  il  compenso  per
prestazioni di lavoro straordinario reso  e  debitamente  documentato
per  l'espletamento  delle  attivita'  conseguenti  allo   stato   di
emergenza, nei limiti di trenta ore  mensili.  Agli  oneri  derivanti
dalla presente disposizione si  provvede  nell'ambito  e  nei  limiti
delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui  all'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 
      Art. 6-septies. (Aiuti alle imprese site in  zone  colpite  dal
sisma del maggio 2012). - 1. All'articolo 1 della legge  24  dicembre
2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 366, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle
seguenti: "15 novembre"; 
        b) al  comma  368,  lettera  a),  le  parole  da:  "una  auto
dichiarazione" fino a: "che attesta" sono sostituite dalle  seguenti:
"una perizia asseverata che attesta  l'entita'  della  riduzione  del
reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonche'"; 
        c) il comma 373 e' sostituito dal seguente: 
        "373. I soggetti di cui al comma 365  possono  richiedere  ai
soggetti autorizzati all'esercizio del credito  il  finanziamento  di
cui al comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della
normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai  finanziamenti  di
cui ai commi da 365 a  372  del  presente  articolo  si  tiene  conto
dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse  fissato
dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in  base
alla comunicazione della  Commissione  relativa  alla  revisione  del
metodo di fissazione dei  tassi  di  riferimento  e  attualizzazione,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19
gennaio  2008;  ai  medesimi  fini,  i   Presidenti   delle   regioni
Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto,  in  qualita'  di   commissari
delegati ai sensi dell'articolo  1,  comma  4,  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di  sovracompensazioni  dei
danni subiti per effetto degli eventi sismici  del  20  e  29  maggio
2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.  A
tal fine, istituiscono e curano un registro degli  aiuti  concessi  a
ciascun  soggetto   che   eserciti   attivita'   economica   per   la
compensazione dei  danni  causati  dal  medesimo  sisma.  L'aiuto  e'
concesso  nei  limiti  e  alle  condizioni  delle   decisioni   della
Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471  final  del  19
dicembre 2012". 
      Art. 6-octies. (Perdite d'esercizio anno 2012). - 1. A  partire
dalla data del 31 dicembre 2012, per le  imprese  che  hanno  sede  o
unita' locali nel territorio dei comuni di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e di cui all'articolo  67-septies
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le perdite relative
all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012  non  rilevano,
nell'esercizio  nel  quale  si  realizzano  e  nei  quattro  esercizi
successivi, ai fini  dell'applicazione  degli  articoli  2446,  2447,
2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile. 
      Art. 6-novies. (Detassazione contributi). - 1. I contributi  di
cui all'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135,  non
concorrono alla formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini  delle
imposte  sul  reddito  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive. 
      Art.  6-decies.  (Modifiche  alla  disciplina  dell'albo  delle
camere di commercio italo-estere o estere in Italia). - 1. I soggetti
che alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione  del
presente  decreto  risultino  iscritti  all'albo  delle   camere   di
commercio  italo-estere  o  estere  in   Italia,   disciplinato   dal
regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero
15 febbraio 2000, n. 96, sono associazioni di diritto privato  dotate
di autonomia funzionale e patrimoniale. 
      2. I soggetti titolari di incarichi negli organi statutari  sia
monocratici che collegiali delle camere di commercio  italo-estere  o
estere in Italia non possono  restare  in  carica  per  piu'  di  due
mandati  consecutivi,  riferiti  non  solo  alla  permanenza  in  una
specifica carica, ma alla permanenza nei  suddetti  organi  anche  in
presenza di variazione di carica. I soggetti che alla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto  hanno
superato il limite temporale di cui al primo periodo sono  dichiarati
decaduti con decorrenza dalla  predetta  data,  senza  necessita'  di
alcun altro atto, e si procede  alla  loro  sostituzione  secondo  le
norme dei rispettivi statuti. 
      3. Gli statuti delle camere di commercio italo-estere o  estere
in Italia e le loro eventuali variazioni entrano in vigore a  seguito
della loro approvazione  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto  con  il  Ministro  degli  affari  esteri.  Gli
statuti in vigore  alla  data  del  31  dicembre  2012  si  intendono
approvati previa verifica da parte dei citati Ministeri». 
    All'articolo 7: 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Al fine di consentire  alle  sedi  istituzionali  della
provincia dell'Aquila  di  svolgere  con  la  massima  efficienza  ed
economicita' le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione
delle sedi destinate ad  ufficio,  e'  assegnato  alla  provincia  un
contributo di 1.852.644,15 euro per l'anno  2013  per  provvedere  al
pagamento dei relativi canoni. Ai relativi oneri si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1.1, della  delibera  CIPE
n. 135/2012 previa rimodulazione delle destinazioni da parte del CIPE
in relazione al monitoraggio del fabbisogno  correlato  alle  singole
voci ivi indicate»; 
      dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate  per  l'assistenza
alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni  dal  sisma
ed al fine di contenere le relative spese, il sindaco dell'Aquila  e'
autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP  del
comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate  dopo  il
sisma o a nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con
casa inagibile; a nuclei gia' disaggregati e non, che vivevano  nello
stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo  familiare,
o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza  domiciliare  il
cui contratto di  lavoro  e'  cessato  per  morte  dell'assistito,  e
comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a
coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in  quanto  il
proprietario della casa di origine non ha presentato il  progetto  di
ristrutturazione   o   a   coloro   ai   quali,    all'esito    della
ristrutturazione, non e' stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE
sia  inferiore  a  8.000  euro;  a  coloro   che   hanno   l'alloggio
classificato B - C in  aggregato  E,  unitamente  agli  alloggi  ATER
classificati B - C e classificati A  qualora  ricompresi  in  edifici
classificati B  e  C;  ai  residenti  e  dimoranti  in  altri  comuni
nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, i  quali
per motivi  sanitari  e  di  lavoro  chiedono  l'assegnazione  di  un
alloggio nell'ambito del comune dell'Aquila. Il sindaco puo'  inoltre
disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in  eccesso
rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune localita' anche a  nuclei
familiari con gravi difficolta' sociali, opportunamente  documentate,
o ad associazioni con finalita' sociali e di volontariato. 
      6-ter. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita'  di
ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta'
dell'Aquila e dei  comuni  del  cratere,  il  comune  dell'Aquila  e'
autorizzato alla proroga o al rinnovo del  contratto  di  lavoro  del
personale  a  tempo  determinato,  anche  con  profilo  dirigenziale,
assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso
l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche  in
deroga alle vigenti normative limitative  delle  assunzioni  a  tempo
determinato  in  materia  di  impiego  pubblico  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n.  368,  al  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  di
rispetto del patto di stabilita' e di spesa del personale di cui alla
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133. La proroga  o  il  rinnovo  del  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato sono autorizzati con termine finale definito entro e  non
oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative esigenze emergenziali  di
personale. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa nel  limite  di
euro 1.200.000 per l'anno 2013,  a  valere  sulle  risorse  destinate
all'Ufficio speciale della citta' dell'Aquila e all'Ufficio  speciale
dei restanti comuni del cratere per l'assunzione di personale a tempo
indeterminato,  ai  sensi  dell'articolo   67-ter,   comma   5,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. A valere sulle  medesime  risorse,
sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013,  i  comuni  del
cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree  omogenee  dei
comuni del cratere,  sentito  il  parere  del  titolare  dell'Ufficio
speciale sono autorizzati a prorogare  o  rinnovare  i  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa  stipulati  in  forza  delle
ordinanze emergenziali del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
avvalendosi del sistema derogatorio di cui al primo periodo. 
      6-quater. Sono altresi' autorizzati la  proroga  e  il  rinnovo
fino al 31 dicembre 2013 del contratto  di  lavoro  del  personale  a
tempo determinato, anche  con  profilo  dirigenziale,  assunto  dalla
provincia dell'Aquila sulla base della normativa emergenziale  ed  in
servizio presso l'ente alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto nel limite di spesa di euro 580.000.  Ai  relativi  oneri  si
provvede nel limite massimo delle risorse previste nel  bilancio  del
suddetto ente. 
      6-quinquies.  Al  comma   12-septies   dell'articolo   23   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le  parole:  "costi  sostenuti  o
delle minori" sono sostituite dalle seguenti:  "costi  sostenuti  e/o
delle minori". 
      6-sexies. All'articolo 1, comma 289, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, le  parole:  "costi  sostenuti  o  delle  minori"  sono
sostituite dalle seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori". 
      6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori  (SAL)
degli edifici della ricostruzione privata, successivi al  primo  SAL,
vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, rilasciata  dal  presidente  del  consorzio  o
dall'amministratore di condominio, o  dal  proprietario  beneficiario
nel caso in  cui  l'unita'  immobiliare  non  sia  ricompresa  in  un
consorzio o in un condominio, e dal direttore dei lavori, con cui  si
attesti l'avvenuto pagamento di tutte le  fatture  degli  appaltatori
fornitori e subappaltatori relative  ai  lavori  effettuati  sia  nel
precedente   SAL   che   in    quello    oggetto    del    pagamento.
L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento». 
    Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 7-bis. (Rifinanziamento della ricostruzione  privata  nei
comuni interessati dal sisma in Abruzzo). - 1. Al fine di  assicurare
la prosecuzione degli interventi per  la  ricostruzione  privata  nei
territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici  del  6
aprile 2009,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' autorizzata la spesa  di  197,2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2014  al  2019  al  fine
della concessione di contributi a privati,  per  la  ricostruzione  o
riparazione  di  immobili,  prioritariamente  adibiti  ad  abitazione
principale, danneggiati ovvero per l'acquisto  di  nuove  abitazioni,
sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse  di  cui
al precedente  periodo  sono  assegnate  ai  comuni  interessati  con
delibera  del   CIPE   che   puo'   autorizzare   gli   enti   locali
all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive  esigenze
di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio  sullo  stato
di utilizzo delle risorse  allo  scopo  finalizzate,  ferma  restando
l'erogazione dei contributi nei  limiti  degli  stanziamenti  annuali
iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi
di cui al presente articolo senza soluzione di continuita',  il  CIPE
puo' altresi' autorizzare  l'utilizzo,  nel  limite  massimo  di  150
milioni di  euro  per  l'anno  2013,  delle  risorse  destinate  agli
interventi di ricostruzione pubblica,  di  cui  al  punto  1.3  della
delibera del CIPE n.  135/2012  del  21  dicembre  2012,  in  via  di
anticipazione, a valere sulle risorse di cui  al  primo  periodo  del
presente comma, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo
di cui al citato punto 1.3. 
      2. I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla  base
degli stati di avanzamento degli interventi ammessi;  la  concessione
dei predetti contributi prevede clausole di  revoca  espresse,  anche
parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero
di loro utilizzo anche solo in parte per finalita' diverse da  quelle
indicate nel presente  articolo.  In  tutti  i  casi  di  revoca,  il
beneficiario e' tenuto alla restituzione del contributo. In  caso  di
inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme  riscosse
a mezzo ruolo sono riversate in apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati. 
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, le  misure  dell'imposta  fissa  di
bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e  in  euro  14,62,  ovunque
ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in  euro  2,00  e  in
euro 16,00. 
      4.  La  dotazione  del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'  incrementata
di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013. 
      5. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  pari  a  98,6
milioni di euro per l'anno  2013  e  a  197,2  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si  provvede  con  le  maggiori
entrate derivanti dal comma 3  del  presente  articolo.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
      Art.  7-ter.   (Disposizioni   urgenti   per   l'infrastruttura
ferroviaria nazionale). - 1. Al fine di garantire il perseguimento di
adeguati  livelli  di   sicurezza   dell'infrastruttura   ferroviaria
nazionale, le disponibilita' di risorse iscritte in bilancio per  gli
anni 2012 e  2013,  destinate  al  contratto  di  programma  di  Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. - parte servizi,  per  la  copertura  dei
costi della  manutenzione  e  delle  attivita'  ordinarie,  residuali
rispetto all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso,
possono essere utilizzate per la  compensazione  dei  costi  relativi
alla manutenzione straordinaria da sostenere  dalla  stessa  societa'
negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto. 
      2. Per il finanziamento degli investimenti relativi  alla  rete
infrastrutturale ferroviaria nazionale e' autorizzata la spesa di 120
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2015  al  2024,  da
attribuire con delibera del CIPE con priorita'  per  la  prosecuzione
dei  lavori  relativi  al  Terzo  Valico   dei   Giovi   e   per   il
quadruplicamento della linea  Fortezza-Verona  di  accesso  sud  alla
galleria di base del Brennero. 
      3.  All'onere  derivante  dal  comma  2  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  per  l'anno  2015  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
      Art. 7-quater. (Disposizioni relative al progetto di  cui  alla
delibera CIPE n. 57/2011). - 1. I pagamenti  relativi  all'attuazione
degli   interventi   di   riqualificazione   del    territorio    che
accompagneranno l'esecuzione del  progetto  approvato  dal  CIPE  con
delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011, o che  in  tal  senso  saranno
individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  dai
rappresentanti degli enti locali  interessati  all'opera,  finanziati
con le risorse comunali,  regionali  e  statali,  nel  limite  di  10
milioni di euro annui, sono esclusi, per l'anno 2013, per l'anno 2014
e per l'anno 2015, dai limiti del patto di stabilita'  interno  degli
enti interessati, per la quota di  rispettiva  competenza  che  sara'
individuata dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari  sui  saldi  di
finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2013,  2014  e  2015,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni». 
    All'articolo 8: 
      al comma 2,  le  parole:  «nel  quale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nei quali»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis.  Le  disponibilita'   di   cui   all'articolo   l   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26   febbraio   2010,   n.   26,   sono
integralmente  ripristinate  per  l'anno  2013.  Alla  copertura  del
relativo onere, pari a  un  milione  di  euro  per  l'anno  2013,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali». 
    Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
      «Art. 8-bis.  (Deroga  alla  disciplina  dell'utilizzazione  di
terre e rocce da scavo). - 1. Al fine di rendere piu' celere  e  piu'
agevole  la  realizzazione  degli  interventi  urgenti  previsti  dal
presente decreto che comportano la  necessita'  di  gestire  terre  e
rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di
tale gestione, proporzionata all'entita' degli interventi da eseguire
e uniforme per tutto il territorio  nazionale,  le  disposizioni  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, si applicano
solo alle terre e rocce da scavo prodotte  nell'esecuzione  di  opere
soggette ad autorizzazione integrata ambientale o  a  valutazione  di
impatto ambientale. 
      2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in attesa di una
specifica disciplina  per  la  semplificazione  amministrativa  delle
procedure, alla gestione dei  materiali  da  scavo,  provenienti  dai
cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila
metri cubi  di  materiale,  continuano  ad  applicarsi  su  tutto  il
territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186  del
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  in  deroga  a  quanto
stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27». 
    Nella rubrica del Capo III sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole:  «e  in  Molise  nonche'  norme  per  fronteggiare  ulteriori
emergenze».