(Convenzione-Articolo 1)
                             CONVENZIONE 
 
                                 TRA 
 
                       LA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                                  E 
 
                     LA REPUBBLICA DI SAN MARINO 
 
           PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI 
 
        IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI FISCALI 
 
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di
San  Marino,  qui  di  seguito  denominati  gli   Stati   contraenti,
desiderosi di  concludere  una  Convenzione  per  evitare  le  doppie
imposizioni in materia di imposte sul  reddito  e  per  prevenire  le
frodi fiscali e per rafforzare l'ordinato  sviluppo  delle  relazioni
economiche tra i due Paesi nel contesto di una maggiore cooperazione,
nonche' per assicurare che i vantaggi della Convenzione  per  evitare
le doppie imposizioni vadano a beneficio esclusivo  dei  contribuenti
che adempiono i loro obblighi fiscali; 
hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
 
                              SOGGETTI 
 
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di
uno o di entrambi gli Stati contraenti.