(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  31
  AGOSTO 2013, N. 102 
 
    All'articolo 2: 
    al comma 1 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Per  il
medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta  fino  al  30
giugno»; 
    al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Per
l'anno 2013, la disposizione di cui al primo  periodo  si  applica  a
decorrere dal 1º luglio» e, al secondo periodo, le parole da:  «,  di
concerto» fino a: «attivita' sportive del» sono soppresse; 
    al comma 5, dopo le  parole:  «unica  unita'  immobiliare,»  sono
inserite le seguenti: «purche' il fabbricato non  sia  censito  nelle
categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia» ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Per l'anno 2013,  la  disposizione  di  cui  al
primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio»; 
    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
    «5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente
articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro  il
termine  ordinario  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni   di
variazione  relative   all'imposta   municipale   propria,   apposita
dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la
presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale  attesta  il
possesso dei requisiti e indica gli  identificativi  catastali  degli
immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto  modello  le
modifiche eventualmente necessarie per  l'applicazione  del  presente
comma. 
    5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  27  luglio
2000, n. 212,  l'articolo  13,  comma  14-bis,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che  le  domande  di
variazione catastale  presentate  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma
2-bis, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,  e  l'inserimento
dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti  previsti
per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui  all'articolo
9 del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.  133,  e  successive
modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente  a  quello  di
presentazione della domanda». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
      «Art. 2-bis. - (Applicazione dell'IMU alle  unita'  immobiliari
concesse in comodato a parenti). - 1. Nelle more di  una  complessiva
riforma della  disciplina  dell'imposizione  fiscale  sul  patrimonio
immobiliare,  per  l'anno  2013,  limitatamente  alla  seconda   rata
dell'imposta  municipale  propria  di   cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni,  i
comuni  possono  equiparare  all'abitazione   principale,   ai   fini
dell'applicazione della suddetta imposta,  le  unita'  immobiliari  e
relative pertinenze,  escluse  quelle  classificate  nelle  categorie
catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto  passivo
dell'imposta a parenti in linea retta entro il  primo  grado  che  le
utilizzano  come  abitazione  principale.  In  caso  di  piu'  unita'
immobiliari  concesse  in  comodato  dal  medesimo  soggetto  passivo
dell'imposta, l'agevolazione di cui  al  primo  periodo  puo'  essere
applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun comune definisce  i
criteri e le modalita' per l'applicazione dell'agevolazione di cui al
presente  comma,  ivi  compreso  il  limite   dell'indicatore   della
situazione economica  equivalente  (ISEE)  al  quale  subordinare  la
fruizione del beneficio. 
    2. Al fine di  assicurare  ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e  di  Bolzano  il  ristoro  dell'ulteriore  minor  gettito
dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma
1, e' attribuito ai  comuni  medesimi  un  contributo,  nella  misura
massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013,  secondo
le modalita' stabilite con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, le parole: «e delle Regioni Siciliana  e  Sardegna»
sono sostituite dalle seguenti: «, della Regione  siciliana  e  della
regione Sardegna» e  le  parole:  «dagli  articoli  precedenti»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «dagli  articoli  1  e  2  del  presente
decreto»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Per i comuni delle regioni a  statuto  speciale  Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento  e
di Bolzano a cui  la  legge  attribuisce  competenza  in  materia  di
finanza locale,  la  compensazione  del  minor  gettito  dell'imposta
municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e  2
del presente decreto avviene attraverso  un  minor  accantonamento  a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi
dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1: 
          alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile»; 
        alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, che tengano conto  altresi'  della  capacita'  contributiva  della
famiglia,  anche  attraverso  l'applicazione  dell'indicatore   della
situazione economica  equivalente  (ISEE),  nonche'  introduzione  di
esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio,
come definito dall'articolo 183, comma 1,  lettera  e),  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: 
          "19.  Il  consiglio  comunale  puo'  deliberare   ulteriori
agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a  18  e  dal
comma 20. La relativa copertura puo' essere  disposta  attraverso  la
ripartizione dell'onere sull'intera platea dei  contribuenti,  ovvero
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono  eccedere
il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio"»; 
        al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui  smaltimento
provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis. Nel caso in cui il versamento  relativo  all'anno  2013
risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in  tale
ipotesi,  qualora  il  comune  non  abbia  provveduto  all'invio   ai
contribuenti  dei  modelli  di   pagamento   precompilati   in   base
all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui
al presente articolo. 
      4-ter.  Al  comma  23  dell'articolo  14  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le parole:  "dall'autorita'  competente"  sono
sostituite dalle seguenti: "dal  medesimo  consiglio  comunale  o  da
altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia". 
      4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14,  comma
46, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e  dal  comma  3
del presente articolo, per l'anno 2013 il comune,  con  provvedimento
da adottare entro il termine fissato  dall'articolo  8  del  presente
decreto  per  l'approvazione  del  bilancio   di   previsione,   puo'
determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei
criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento  al  regime  di
prelievo in vigore in tale anno. In tale caso,  sono  fatti  comunque
salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 214 del  2011,  nonche'  la  predisposizione  e  l'invio  ai
contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso  in  cui  il
comune continui ad applicare,  per  l'anno  2013,  la  tassa  per  lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani  (TARSU)  in  vigore  nell'anno
2012, la copertura della  percentuale  dei  costi  eventualmente  non
coperti dal gettito del tributo e' assicurata attraverso il ricorso a
risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla  fiscalita'
generale del comune stesso». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, lettera a): 
        al  primo  periodo,   dopo   le   parole:   «comunitarie   ed
extracomunitarie» e dopo  le  parole:  «dell'attivita'  bancaria»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole:  «e  ad
interventi di ristrutturazione ed  efficientamento  energetico»  sono
sostituite dalle seguenti: «,  preferibilmente  appartenente  ad  una
delle  classi  energetiche  A,  B   o   C,   e   ad   interventi   di
ristrutturazione  e  accrescimento  dell'efficienza  energetica,  con
priorita' per le giovani coppie, per i nuclei  familiari  di  cui  fa
parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose»; 
        al  secondo  periodo,  le  parole:  «la  Associazione»   sono
sostituite dalle seguenti: «l'Associazione»; 
        dopo il secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Nella
suddetta convenzione sono altresi' definite le modalita'  con  cui  i
minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si
trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari»; 
        e' aggiunto, in fine, il  seguente  segno  di  interpunzione:
«;»; 
        al comma 2 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «la
cui destinazione  abbia  particolare  riguardo  nei  confronti  delle
famiglie numerose»; 
        al comma 3, le parole: «30 milioni di euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «10 milioni di euro»; 
        al comma 4, le parole: «nazionale di sostegno per  l'accesso»
sono  sostituite  dalle  seguenti:   «nazionale   per   il   sostegno
all'accesso», dopo le parole: «n. 431» e' inserita  la  seguente:  «,
recante» e le parole: «30 milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «50 milioni di euro»; 
    al comma 5: 
      al secondo periodo, le parole: «dove siano gia' stati  attivati
bandi» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano avviato, entro la
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, bandi o altre procedure amministrative»; 
      sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Con  il  medesimo
decreto sono stabiliti i criteri e le  priorita'  da  rispettare  nei
provvedimenti comunali che definiscono  le  condizioni  di  morosita'
incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. Le risorse di cui
al presente comma sono assegnate prioritariamente  alle  regioni  che
abbiano emanato norme per la riduzione  del  disagio  abitativo,  che
prevedano  percorsi  di  accompagnamento  sociale  per   i   soggetti
sottoposti a sfratto, anche  attraverso  organismi  comunali.  A  tal
fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo  adottano  misure
di  graduazione  programmata  dell'intervento  della  forza  pubblica
nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, le  parole:  «della  definizione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'emanazione»,  le  parole:  «Siciliana  e  della
Regione» sono sostituite dalle seguenti: «siciliana e della  regione»
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «annesso  al  presente
decreto». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, le parole: «approvato con»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al», la parola:  «prorogato»  e'  sostituita  dalla
seguente:  «differito»,  la  parola:  «punto»  e'  sostituita   dalla
seguente: «numero» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in
dissesto»; 
      al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  che
deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e  deve  recare  l'indicazione
della data di pubblicazione. In caso di mancata  pubblicazione  entro
detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente». 
    All'articolo 9: 
      al comma 3, le parole da: «28 dicembre 2011» fino a: «n.  118"»
sono sostituite dalle seguenti: «28  dicembre  2011,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31  dicembre
2011» e le parole: «1 gennaio» sono sostituite  dalle  seguenti:  «1º
gennaio»; 
      al comma 5, la parola: «sue» e' soppressa; 
    al comma 6: 
    alla lettera a): 
       al capoverso 5, le parole: «5.  Per  l'anno»  sono  sostituite
dalle seguenti: «4-bis. Per l'anno» e le parole: «14 settembre  2011,
n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2011,  n.  111,  e
successive modificazioni»; 
      al  capoverso  5-bis,  le  parole:  «5-bis.  Per  l'anno»  sono
sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per  l'anno»,  le  parole:  «comma
5-ter» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «comma  4-quater»  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011»; 
      al capoverso 5-ter, le parole: «5-ter. Alla compensazione» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «4-quater.  Alla  compensazione»  e  le
parole: «comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-ter»; 
      al comma 7,  le  parole:  «comma  7,  del  decreto-legge»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «comma   7,   primo   periodo,   del
decreto-legge» e dopo le parole: «n. 133,» le parole: «primo periodo»
sono soppresse; 
    dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
      «9-bis.  La  giunta  o  l'organo  esecutivo   degli   enti   in
sperimentazione approva il rendiconto  o  il  bilancio  di  esercizio
entro il 30 aprile dell'anno  successivo.  Le  regioni  approvano  il
rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo,  gli  altri  enti
approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio
dell'anno successivo. 
      9-ter. Al comma 5  dell'articolo  147-quater  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo  periodo  e'  sostituito
dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
fase  di  prima  applicazione,  agli  enti  locali  con   popolazione
superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli  enti  locali  con
popolazione superiore a 50.000  abitanti  e,  a  decorrere  dall'anno
2015, agli enti locali con popolazione superiore a  15.000  abitanti,
ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli  enti  locali  a
decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118". 
      9-quater.  Al   comma   11-quinquies   dell'articolo   25   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: "Le regioni interessate, per le medesime finalita',  nonche'
per  il  mantenimento  dell'equilibrio  di  bilancio,   possono,   in
alternativa, utilizzare le complessive risorse del  proprio  bilancio
per i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilita' derivanti
dall'applicazione  dell'accordo  sancito  in   sede   di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013,  in  materia  di
proroga dell'utilizzo,  ove  sussistenti,  di  economie  di  bilancio
vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilita' interno"». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1, le parole: «per essere destinata»  sono  sostituite
dalle seguenti: «da destinare»; 
      al comma 2, le parole:  «all'ultimo  periodo  dell'articolo  1,
comma 68,» sono sostituite dalle seguenti: «al  secondo  periodo  del
comma 68 dell'articolo 1» e le parole: «commi 249 della  legge»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 249, della legge». 
    All'articolo 11: 
      al comma 2: 
        al primo periodo, le parole: «2018, di  12»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2018 e di 12»; 
        al secondo periodo, dopo le parole:  «Gazzetta  Ufficiale  n.
171» sono inserite le seguenti: «del  24  luglio  2012»,  le  parole:
«Gazzetta Ufficiale n. 183» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013» e le parole: «e alla  procedure»
sono sostituite dalle seguenti: «, e alle procedure»; 
        al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, e altresi' provvede a pubblicare nel  proprio  sito  internet,  in
forma aggregata al fine di  rispettare  le  vigenti  disposizioni  in
materia di tutela dei dati  personali,  i  dati  raccolti  a  seguito
dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande
accolte, quelle respinte e le relative motivazioni»; 
        alla rubrica, la  parola:  «Modifiche»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Modifica». 
    Nel titolo II, dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
      «Art. 11-bis. - (Modifica all'articolo 24 del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici). - 1.
All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, dopo la lettera  e-bis)  e'  aggiunta  la
seguente: 
        "e-ter)  ai  lavoratori  che,  nel  corso   dell'anno   2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma  5,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  e
successive  modificazioni,  o  aver  fruito  di  permessi  ai   sensi
dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  e
successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili  a  comportare  la  decorrenza  del  trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese  successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.  Il  trattamento
pensionistico non puo'  avere  decorrenza  anteriore  al  1º  gennaio
2014". 
    2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel  limite  di
2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23  milioni  di  euro
per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9  milioni
di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di  2
milioni  di  euro  per  l'anno  2018.  L'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle  domande  di
pensionamento inoltrate  dai  lavoratori  di  cui  al  comma  1,  che
intendono avvalersi dei requisiti  di  accesso  e  del  regime  delle
decorrenze  vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimita' al
raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento  del  diritto  al
primo  trattamento  pensionistico  utile.  Qualora  dal  monitoraggio
risulti il  raggiungimento  del  limite  numerico  delle  domande  di
pensione determinato ai sensi del primo periodo del  presente  comma,
l'INPS  non  prende  in  esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione  di
cui al comma 1. 
    3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23  milioni
di euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro per l'anno  2015,  a  9
milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno  2017
e a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
confluita nel Fondo sociale per occupazione e  formazione,  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
    4. All'articolo 1, comma 235,  quarto  periodo,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) le parole: "delle ulteriori  modifiche  apportate  al  comma
2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14"
sono sostituite dalle seguenti: "delle ulteriori modifiche  apportate
al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14"; 
      b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014,  a  1.929
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro  per  l'anno
2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017,  a  1.527  milioni  di
euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1.133  milioni
di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno  2015,  a
2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni  di  euro  per
l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018"». 
    All'articolo 12: 
      al comma 1, le  parole:  «euro  230  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al  31
dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta,  a  euro
1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto
il rischio di non autosufficienza nel  compimento  degli  atti  della
vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi  per  oggetto  il
rischio di morte o di invalidita' permanente»; 
      al comma  2,  le  parole:  «euro  230»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 530»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla  data
del 31 dicembre 2014, il contributo previsto  nell'articolo  334  del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, e' indeducibile ai  fini  delle  imposte  sui
redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive.  A
decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa  l'applicazione  delle
disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012,
n. 92». 
    All'articolo 13: 
      al comma 3, secondo periodo, le parole: «sara' effettuato» sono
sostituite dalle seguenti: «e' effettuato»; 
      al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «2013,  n.  35",»
sono inserite le seguenti: «pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
113 del 16 maggio 2013,» e, al secondo  periodo,  le  parole:  «sara'
effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «e' effettuato»; 
      al comma 6,  primo  periodo,  le  parole:  «nella  legge»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla legge»; 
    al comma 7: 
      al primo periodo, dopo la parola: «necessaria» sono inserite le
seguenti:  «ai  fini  di  cui  al  comma  6»,  le  parole:  «e  sara'
verificata» sono sostituite dalle seguenti: «ed e' verificata»  e  le
parole:  «la   stipula»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «la
stipulazione»; 
      al  secondo  periodo,  le  parole:  «sara'   effettuato»   sono
sostituite dalle seguenti: «e' effettuato»; 
      al comma 9, le parole da: «di cui al comma 1»  fino  alla  fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 8  tra  le
tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformita' alle  procedure
di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  i
criteri, i tempi e le modalita' per la concessione delle  risorse  di
cui al comma 1 alle regioni  e  agli  enti  locali,  ivi  inclusi  le
regioni e gli  enti  locali  che  non  hanno  avanzato  richiesta  di
anticipazione di liquidita' a valere sul predetto  Fondo  per  l'anno
2013». 
    All'articolo 14: 
      al comma 2, dopo  le  parole:  «comma  233»  sono  inserite  le
seguenti: «dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.  266»  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a pena di  revoca  del
decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Qualora la  richiesta  di  definizione  agevolata  in
appello  dei  giudizi  di  responsabilita'   amministrativo-contabile
formulata ai sensi  e  nei  termini  di  cui  ai  commi  1  e  2  sia
accompagnata da  idonea  prova  dell'avvenuto  versamento,  in  unica
soluzione, effettuato in  un  apposito  conto  corrente  infruttifero
intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al
successivo  versamento  al  bilancio  dello  Stato  o  alla   diversa
amministrazione in favore della quale la sentenza di primo  grado  ha
disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del
danno  quantificato  nella  sentenza  di  primo  grado,  la   sezione
d'appello, in caso di  accoglimento  della  richiesta,  determina  la
somma dovuta in misura pari a quella versata. 
        2-ter. Le  parti  che  abbiano  gia'  presentato  istanza  di
definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, precedentemente alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, possono modificarla in conformita' alle disposizioni di  cui
al comma 2-bis entro il 4 novembre 2013. Entro il  medesimo  termine,
le parti, le cui richieste di  definizione  agevolata  presentate  ai
sensi dei commi 1 e 2  abbiano  gia'  trovato  accoglimento,  possono
depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto  istanza
di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e  nelle
forme di cui al comma 2-bis, di una somma non  inferiore  al  20  per
cento del danno  quantificato  nella  sentenza  di  primo  grado;  la
sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le  parti,
nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito  della
richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della  definizione  del
giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, con decreto da comunicare  immediatamente  alle  parti,
determina la somma dovuta in misura pari a quella versata». 
    All'articolo 15: 
      al comma 3: 
        all'alinea, le  parole:  «2.934,4  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2.952,9 milioni» e le parole: «553,3  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «555,3 milioni»; 
        la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,  comma  68,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e, quanto a 64
milioni  di  euro  per   l'anno   2013,   mediante   utilizzo   delle
disponibilita' gia' trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di
anticipazione, a valere sul predetto Fondo»; 
        dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
          «c-bis) quanto a 18,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza
e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili  di  parte  corrente
delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b),  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ad
esclusione degli stanziamenti  iscritti  nelle  missioni  "Ricerca  e
innovazione", "Istruzione scolastica" e "Istruzione universitaria"»; 
          alla lettera d), le parole da:  «per  ciascuno  degli  anni
2014 e 2015,»  fino  a:  «per  l'anno  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «per  l'anno  2014,  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista  dall'articolo  1,  comma  184,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, quanto a 100 milioni di euro
per    l'anno     2015,     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista»; 
          alla lettera g), le parole: «tariffari intestati alla cassa
conguaglio  settore»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tariffarie
intestati alla Cassa conguaglio per il settore»; 
          al comma 4, le parole: «e) ed  f)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e) e f) del comma 3»; 
          al comma 5, le parole:  «all'articolo  1,  comma  1,  della
legge» sono sostituite dalle seguenti: «annesso alla legge». 
    All'allegato 3, alla rubrica: «Ministero  dell'economia  e  delle
finanze»: 
      alla voce: «LS 228/2012 Art. 1, C. 90», la cifra:  «50.000.000»
e' sostituita dalla seguente: «43.000.000»; 
      alla voce: «LF 296/2006 Art. 1, C. 527», la cifra: «22.821.278»
e' sostituita dalla seguente: «29.821.278».