(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                         Piano di emergenza 
               ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del 
           decreto legislativo n. 93/2011, in conformita' 
                con le disposizioni dell'articolo 10 
                  del Regolamento (UE) n. 994/2010 
 
1. Definizioni. 
    Autorita'  competente:  Direzione  generale  per   la   sicurezza
dell'approvvigionamento   e   le   infrastrutture   energetiche   del
Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico. 
    Autorita' di regolazione: Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas. 
    Clienti protetti: utenze collegate alle reti di  distribuzione  o
di trasporto del gas di cui alle lettere a) e b) dell'art.  2,  comma
1)  del  regolamento,  come  individuati  dall'art.  22  del  decreto
legislativo n. 164 del 2000, come modificato dall'art. 7 del  decreto
legislativo n. 93 del 2011. 
    Comitato:  Comitato  tecnico  di  emergenza  e  monitoraggio  del
sistema  del  gas,  istituito  ai  sensi  dell'art.  8  del   decreto
ministeriale 26 settembre 2001. 
    Crisi: si intende una situazione di criticita'  del  sistema  gas
tale  da  attivare  uno  o  piu'  livelli  (preallarme,  allarme   ed
emergenza) definiti nel regolamento, nonche' nel  presente  piano  di
emergenza. 
    Gruppo di coordinamento del gas (GCG): Gas Coordination Group  di
cui all'art. 12 del regolamento come definito di seguito. 
    Impresa  maggiore  di  trasporto:  la  societa'  «Snam  Rete  Gas
S.p.a.». 
    Impresa maggiore di stoccaggio: la societa' «Stogit S.p.a.». 
    Ministero: Ministero dello sviluppo economico. 
    Produttore di energia elettrica: persona fisica o  giuridica  che
produce  energia   elettrica   indipendentemente   dalla   proprieta'
dell'impianto di generazione. 
    Regolamento: il  regolamento  (UE)  n.  994/2010  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  recante  del  20  ottobre  2010  concernente
misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. 
    Soggetto  mandatario:  soggetto  che  rappresenta,  con   mandato
irrevocabile, un raggruppamento volontario e  temporaneo  di  clienti
finali, responsabile ai fini del contenimento dei consumi di gas. 
    Stoccaggio strategico: riserva, determinata ai sensi dell'art. 12
del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dall'art. 27
del decreto legislativo n. 93  del  2011,  che  ha  la  finalita'  di
contribuire a mantenere piu' a lungo  possibile  le  punte  erogative
giornaliere del complesso degli stoccaggi di modulazione e., nel caso
di una grave e perdurante carenza di approvvigionamenti che esaurisca
lo  stoccaggio  di  modulazione,  possa  essere  utilizzata  per   l'
erogazione dei volumi per continuare a garantire l'approvvigionamento
del sistema. 
    TERNA: la societa' «TERNA S.p.a.»  cui  fa  capo  l'attivita'  di
dispacciamento  dell'energia  elettrica,  in  conformita'  a   quanto
previsto dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  11
maggio 2004 in tema di unificazione della proprieta' e della gestione
della rete nazionale di trasmissione. 
    Utenti: utenti del sistema di trasporto gas. 
    Ove  non  diversamente  definiti  nel  presente   articolo,   gli
ulteriori  termini  indicati  in  maiuscolo  nel  presente  piano  di
emergenza fanno riferimento alle  definizioni  previste  dai  decreti
legislativi n. 164 del 2000 e n. 93 del 2011, e dai codici  di  rete,
di stoccaggio  e  di  rigassificazione  approvati  dall'autorita'  di
regolazione. 
2. Livelli di crisi. 
    Il piano di emergenza si fonda sui livelli di crisi stabiliti dal
regolamento. Ai fini dell'applicazione nel sistema  gas  italiano,  i
livelli di crisi sono definiti come segue, anche tenuto  conto  della
capacita' di erogazione  contrattuale  dal  sistema  nazionale  degli
stoccaggi  determinata  sulla  base  dell'allegato   1   al   decreto
ministeriale  del  15  febbraio  2013.  La  suddetta   capacita'   di
erogazione contrattuale e' stata determinata in modo da garantire  la
massima disponibilita' di prestazione nei mesi di gennaio e  febbraio
di ogni anno ai sensi dell'art. 2,  comma  1  del  medesimo  decreto,
aggiornata sulla base dei fattori di adeguamento di cui  all'art.  3,
comma  6  della  deliberazione   75/2013/R/gas   dell'Autorita'   per
l'energia elettrica e il  gas  ed  eventualmente  incrementata  della
capacita'  di  erogazione  aggiuntiva  di  cui   alla   deliberazione
353/2013/R/gas. 
    2.1. Livello di preallarme (early warning). 
    Il livello di preallarme sussiste  quando  esistono  informazioni
concrete, serie ed affidabili secondo le quali  puo'  verificarsi  un
evento che  potrebbe  deteriorare  significativamente  la  situazione
dell'approvvigionamento e che potrebbe far  scattare  il  livello  di
allarme o il livello di emergenza. 
    Il meccanismo di attivazione consiste nel verificarsi di una  tra
le seguenti condizioni: 
    il  verificarsi  di  eventi   che   determinano   una   riduzione
significativa  delle  importazioni,  in   assenza   di   informazioni
concrete, serie e affidabili  sul  ritorno  in  tempi  brevi  ad  una
situazione di normalita'; 
    la  previsione  di  una  domanda  totale   giornaliera   di   gas
eccezionalmente elevata  osservata  statisticamente  una  volta  ogni
vent'anni in Italia, o di eventi climatici sfavorevoli di eccezionale
ampiezza geografica in grado  di  deteriorare  significativamente  la
situazione degli approvvigionamenti dall'estero; 
    il raggiungimento consuntivato anche per un  solo  giorno  di  un
volume giornaliero erogato da stoccaggio pari al 90% della  capacita'
di erogazione giornaliera conferita e  disponibile  agli  utenti,  al
netto dei volumi erogati e della  capacita'  conferita  relativamente
alle imprese di trasporto. 
    La  dichiarazione  del  livello  di  preallarme   e'   effettuata
dall'autorita'  competente,  sentito   il   Comitato,   su   proposta
dell'impresa maggiore di trasporto, la quale: 
    comunica  agli  utenti  l'avvenuta  attivazione  del  livello  di
preallarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul  proprio
sito Internet; 
    comunica   regolarmente    l'aggiornamento    della    situazione
all'autorita' competente e al Comitato, per il suo monitoraggio e per
l'eventuale valutazione circa il possibile passaggio  al  livello  di
allarme o la cessazione dello stato di preallarme. 
    La  cessazione  dello   stato   di   preallarme   e'   dichiarata
dall'autorita' competente, di norma non prima di 48  ore  dal  venire
meno delle condizioni che ne hanno determinato  l'attivazione,  sulla
base di previsioni favorevoli di medio  termine  sull'evoluzione  del
sistema del gas elaborate dall'impresa maggiore di trasporto. 
    L'impresa maggiore di trasporto provvede ad informare gli  utenti
della cessazione del livello  di  preallarme,  anche  attraverso  una
specifica pubblicazione sul proprio sito Internet. 
    2.2. Livello di allarme (alert). 
    Il livello di allarme sussiste quando si verificano una riduzione
o interruzione di una o piu' delle fonti di approvvigionamento o  una
domanda  di  gas  eccezionalmente  elevata,   tali   da   deteriorare
significativamente la  situazione  dell'approvvigionamento,  ma  alle
quali il mercato e'  ancora  in  grado  di  far  fronte  senza  dover
ricorrere a misure diverse da quelle di mercato. 
    Il meccanismo di attivazione del livello di allarme consiste  nel
raggiungimento consuntivato  di  un  volume  giornaliero  erogato  da
stoccaggio pari al 100% della  capacita'  di  erogazione  giornaliera
conferita e disponibile agli utenti, al netto dei  volumi  erogati  e
della capacita' giornaliera conferita relativamente alle  imprese  di
trasporto. 
    Il livello di allarme puo' essere raggiunto dal sistema gas: 
    a  partire  da  condizioni   di   preallarme,   a   seguito   del
peggioramento di una situazione sfavorevole gia'  accertata  o  della
previsione fondata del suo peggioramento; 
    in modo improvviso, come nel caso di un'interruzione di una delle
principali  fonti  di  approvvigionamento  e/o  nel  caso  di  eventi
climatici sfavorevoli di eccezionale intensita'. 
    La  dichiarazione  del   livello   di   allarme   e'   effettuata
dall'autorita'  competente,  sentito   il   Comitato,   su   proposta
dell'impresa maggiore di trasporto. 
    L'impresa maggiore di trasporto: 
    comunica  agli  utenti  l'avvenuta  attivazione  del  livello  di
allarme, anche attraverso una  specifica  pubblicazione  sul  proprio
sito Internet; 
    comunica   regolarmente    l'aggiornamento    della    situazione
all'autorita' competente e al Comitato, per il suo monitoraggio e per
l'eventuale valutazione circa il possibile passaggio  al  livello  di
emergenza o la cessazione dello stato di allarme. 
    La  cessazione  dello   stato   di   allarme   viene   dichiarata
dall'autorita' competente,  quando,  sulla  base  delle  informazioni
fornite dall'impresa maggiore di  trasporto,  il  volume  erogato  da
stoccaggio  in  eccesso  rispetto  alla   capacita'   di   erogazione
giornaliera, conferita e disponibile agli utenti, risulti  compensato
da  una  minore  erogazione  rispetto  alla  suddetta  capacita'   di
erogazione prima del raggiungimento della condizioni di emergenza  di
cui al successivo paragrafo 2.3 e comunque non prima di  48  ore  dal
venire meno delle condizioni che  determinano  la  dichiarazione  del
livello di allarme. 
    L'impresa maggiore di trasporto provvede ad informare gli  utenti
della  cessazione  del  livello  di  allarme,  anche  attraverso  una
specifica pubblicazione sul proprio sito Internet. 
    2.3. Livello di emergenza (emergency). 
    Il  livello  di  emergenza  consegue  ad  una  domanda   di   gas
eccezionalmente  elevata  o   ad   una   interruzione   significativa
dell'approvvigionamento   od    altra    alterazione    significativa
dell'approvvigionamento, nel caso in cui tutte le misure  di  mercato
siano state attuate ma la fornitura di gas sia ancora insufficiente a
soddisfare la domanda rimanente di  gas  e  pertanto  debbano  essere
introdotte  misure  diverse  da  quelle  di  mercato  allo  scopo  di
garantire l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti. 
    Il livello di emergenza e' attivabile sulla  base  di  una  delle
seguenti condizioni: 
    1)  volume   complessivamente   erogato   da   stoccaggio,   come
consuntivato nei due giorni precedenti  G-2  e  G-1  e  previsto  nel
giorno G in corso, superiore alla somma delle capacita' di erogazione
giornaliere,  conferite  e  disponibili  agli  utenti,  riferite   ai
suddetti giorni G-2, G-1 e G; 
    2) al verificarsi dell'interruzione non  prevista  di  una  delle
principali  fonti  di  approvvigionamento  e/o  di  eventi  climatici
sfavorevoli di eccezionale intensita', accompagnati  da  fenomeni  di
riduzione   delle   importazioni   dall'estero   e/o   di    parziale
indisponibilita'  dei   campi   di   stoccaggio   che   comporti   il
raggiungimento  di  un  volume  giornaliero  erogato  da   stoccaggio
superiore al 100% della capacita' di erogazione giornaliera conferita
e disponibile agli utenti, inclusa la capacita' giornaliera conferita
alle imprese di trasporto; 
    3) il raggiungimento del limite di volume erogato oltre il  quale
si verifica l'utilizzo dello stoccaggio strategico. 
    Il raggiungimento del livello di emergenza consegue a  situazioni
in cui il sistema non riesce a soddisfare la  domanda  di  gas  e  si
verifica la necessita', da parte dell'impresa maggiore di  trasporto,
di utilizzare continuativamente, per il bilanciamento della  rete  di
trasporto, la disponibilita' di punta di erogazione dello stoccaggio,
ovvero la quantita' complessiva  di  gas  erogabile  dal  sistema  di
stoccaggio su base giornaliera, nel rispetto dei  vincoli  tecnici  e
gestionali del sistema stesso. 
    Il livello di emergenza puo' essere raggiunto dal sistema gas: 
    a partire da uno stato di allarme in cui le azioni di mercato non
contribuiscono in maniera adeguata al ripristino di una condizione di
sicurezza  attuale  o  prospettica,  richiedendo  al   contempo   che
l'autorita' competente si attivi per  l'adozione  di  misure  non  di
mercato; 
    in modo improvviso, quando l'evento scatenante  e'  tale  da  far
raggiungere la soglia di emergenza  senza  alcun  preavviso:  in  tal
caso, sulla base del beneficio atteso dalle misure di mercato  e  dei
relativi tempi di attuazione e in relazione all'entita'  del  deficit
di copertura della  domanda,  l'autorita'  competente  puo'  disporre
l'attivazione immediata del livello  di  emergenza,  senza  attendere
l'attuazione delle misure di mercato. 
    Il  livello  di   emergenza   viene   dichiarato   dall'autorita'
competente sentito il Comitato o, in caso di necessita' di interventi
immediati e indifferibili, dall'impresa maggiore di trasporto che  ne
da immediata comunicazione all'autorita' competente e al Comitato per
la sua conferma. 
    L'autorita' competente, anche su proposta del Comitato, adotta le
misure non di mercato necessarie alla gestione dell'emergenza e ne da
comunicazione, anche per mezzo dell'impresa maggiore di trasporto. 
    L'impresa  maggiore  di  trasporto  pubblica  sul  proprio   sito
Internet le informazioni inerenti l'emergenza dichiarata  e  comunica
all'autorita' competente e al Comitato l'evoluzione dell'emergenza. 
    La  cessazione  dello  stato  di   emergenza   viene   dichiarata
dall'autorita' competente, qualora, sulla base del confronto  tra  la
previsione del  fabbisogno  e  la  disponibilita'  prevista  di  gas,
l'impresa  maggiore  di  trasporto  evidenzi   l'attenuazione   delle
condizioni di  criticita'.  In  ogni  caso,  l'autorita'  competente,
sentito il Comitato, valuta se sospendere una o piu' misure  adottate
durante l'emergenza, ovvero la cessazione del livello di emergenza. 
    Al verificarsi  della  condizione  del  precedente  punto  1,  la
cessazione del livello di emergenza verra' dichiarata quando,  in  un
determinato  giorno  gas,  il  volume  complessivamente  erogato   da
stoccaggio a partire dalla dichiarazione  dello  stato  di  emergenza
(ivi compresi i volumi erogati che hanno comportato la  dichiarazione
dello  stato  di  emergenza),  risulti  inferiore  alla  somma  delle
capacita' di erogazione giornaliere,  conferite  e  disponibili  agli
utenti, con riferimento allo stesso arco temporale. 
3. Ruoli e responsabilita'. 
    Autorita' competente. 
    Dichiara e comunica  l'attivazione  dei  livelli  di  preallarme,
allarme ed emergenza e la relativa cessazione, riunisce il Comitato e
decide,  su  proposta  dell'impresa  maggiore  di  trasporto  o   del
Comitato, quali misure non di mercato adottare o sospendere. 
    Comunica alla  commissione,  nonche'  alle  autorita'  competenti
degli Stati  membri  interessati  e  degli  altri  Stati  confinanti,
l'entrata in vigore della condizione di crisi, ponendo in essere  gli
eventuali  meccanismi  di  cooperazione  previsti   o   predisponendo
l'attivazione di nuovi processi di coordinamento che saranno definiti
nei piani comuni di azione preventivi  a  livello  regionale  di  cui
all'art. 4, comma 3, del regolamento. 
    Assicura i necessari collegamenti con la Commissione europea, con
il GCG e con le altre  istituzioni  eventualmente  coinvolte  per  la
gestione del piano di emergenza. 
    Si avvale dell'impresa maggiore di trasporto, per: 
    comunicare agli utenti del sistema di trasporto l'attivazione dei
livelli di preallarme, allarme ed emergenza; 
    monitorare  e  coordinare  le  azioni  previste  dal   piano   di
emergenza. 
    Impresa maggiore di trasporto. 
    Monitora quotidianamente lo  stato  del  sistema  gas,  anche  in
collaborazione  con  gli  operatori   di   trasporto   internazionali
interconnessi, e pubblica in modo chiaro  e  tempestivo  sul  proprio
sito Internet le informazioni  a  tal  fine  rilevanti,  come  meglio
definito al punto 4. 
    Segnala all'autorita' competente il possibile peggioramento dello
stato del sistema e propone l'attivazione dei livelli di  preallarme,
allarme ed emergenza. 
    Imprese di trasporto. 
    Le imprese di trasporto  interconnesse  operanti  sul  territorio
nazionale collaborano per garantire condizioni  di  interoperabilita'
che contribuiscano al buon fine di ogni fase di crisi. 
    TERNA,  imprese  di  stoccaggio,   di   rigassificazione   e   di
distribuzione. 
    Contribuiscono, ognuno per le proprie competenze, al  reperimento
delle  informazioni  necessarie  a  garantire  il  monitoraggio   del
sistema. 
    La societa' TERNA assume il ruolo di riferimento e  coordinamento
dell'intero settore  elettrico  nazionale,  ai  fini  della  gestione
operativa del piano di emergenza. Per lo svolgimento di  tale  ruolo,
la societa' TERNA  si  coordina  strettamente  con  i  produttori  di
energia elettrica e con l'impresa maggiore di trasporto. 
    Collaborano per garantire  condizioni  di  interoperabilita'  che
contribuiscano al buon fine di ogni fase dell'emergenza. 
    Attuano quanto previsto  in  conformita'  al  presente  piano  di
emergenza. 
    Utenti. 
    Operano, nell'ambito delle disposizioni di legge e  regolamentari
previste, per garantire - nelle situazioni di preallarme, allarme  ed
emergenza  -  ogni  possibile  informazione  atta   ad   incrementare
l'efficacia di possibili azioni volte a garantire  la  sicurezza  del
sistema. 
    Attuano, direttamente o  indirettamente,  le  misure  di  mercato
disponibili in termini di aumento dell'offerta  e/o  riduzione  della
domanda. 
    Utilizzano in caso di emergenza, le capacita' ai punti di entrata
della rete di trasporto, loro conferite in funzione  della  capacita'
giornaliera massima dei loro contratti di fornitura di gas 
    Attuano  le  misure  previste  di  emergenza  in  conformita'  al
presente piano di emergenza. 
    Imprese di vendita. 
    Assicurano le forniture di gas ai loro clienti protetti,  nonche'
il  servizio  di  modulazione  stagionale  e  di  punta   stagionale,
giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi,  anche  attraverso
l'utilizzo dello  stoccaggio  di  modulazione  disponibile  per  tale
finalita',     nonche'     assicurano     ai     clienti     protetti
l'approvvigionamento di gas nei casi di  cui  all'art.  8,  comma  1,
lettere a), b) e c) del regolamento. 
    Clienti finali industriali. 
    Assicurano gli impegni di riduzione dei propri consumi  stabiliti
nell'ambito del meccanismo remunerato di contenimento dei consumi. 
    Produttori di energia elettrica. 
    Forniscono, anche sulla  base  delle  disposizioni  del  presente
piano di emergenza, tutte le informazioni utili a TERNA ai fini della
corretta valutazione della domanda di gas per generazione elettrica. 
    Garantiscono  la  massima  disponibilita'   degli   impianti   di
produzione di energia elettrica alimentabili ad olio  combustibile  e
altri combustibili diversi dal  gas  in  linea  con  le  disposizioni
emesse in applicazione dell'art. 38-bis del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n.
134. In tale ambito sono obbligati a: 
    mantenere in efficienza gli impianti  in  previsione  della  loro
chiamata in esercizio con il preavviso stabilito; 
    disporre e mantenere adeguate scorte di combustibili  sostitutivi
al gas per fornire il servizio richiesto  e  dare  evidenza  di  tali
scorte a TERNA in ogni momento; 
    attenersi alle indicazioni  di  TERNA  circa  la  massimizzazione
della  produzione  da  combustibili  diversi  dal  gas  in  caso   di
raggiungimento del livello di emergenza in linea con le  disposizioni
emesse in applicazione dell'art. 38-bis sopra citato.  
4. Disposizioni operative del piano di emergenza. 
    4.1. Obblighi informativi. 
    Adempimenti informativi per la gestione dei livelli di crisi:  le
imprese di  trasporto,  le  imprese  di  stoccaggio,  le  imprese  di
rigassificazione, TERNA, gli utenti e le imprese di  vendita  di  gas
naturale  che  riforniscono  i   clienti   finali   industriali   che
partecipano,   direttamente   o   indirettamente   tramite   soggetti
mandatari, al contenimento dei  consumi  di  gas,  i  clienti  finali
industriali sopra citati, nonche' i produttori di  energia  elettrica
con impianti alimentabili ad olio combustibile ed altri  combustibili
diversi dal  gas,  forniscono  entro  il  31  ottobre  di  ogni  anno
all'impresa maggiore di trasporto tutte  le  informazioni  necessarie
all'individuazione dei soggetti  responsabili  di  ciascuna  impresa,
reperibili per la gestione coordinata dei diversi livelli di crisi di
cui al presente piano di emergenza. 
    L'impresa maggiore di trasporto: 
    pubblica sul proprio sito Internet le  modalita'  di  riferimento
per l'espletamento degli obblighi informativi di cui sopra; 
    organizza  tali  informazioni  in  un  elenco  reso  disponibile,
secondo idonei profili di accesso, ai soggetti  interessati  mediante
apposita applicazione sul proprio sito Internet. 
    Ciascun   soggetto   sopra   indicato   provvede   a    mantenere
costantemente  aggiornate  le  informazioni  di  propria  pertinenza,
trasmettendo tempestivamente i  necessari  aggiornamenti  all'impresa
maggiore di trasporto. 
    Adempimenti informativi relativi a clienti finali: le imprese  di
vendita e i soggetti mandatari sono tenuti a: 
    a) informare i  propri  clienti  finali  delle  disposizioni  del
presente piano di emergenza, e in modo espresso, informare i  clienti
finali industriali della possibilita' che  venga  loro  richiesta  la
riduzione o l'interruzione della fornitura di gas in base alle misure
di contenimento della domanda previste nel piano di emergenza; 
    b)  provvedere,  entro   il   termine   definito   dall'autorita'
competente con apposito provvedimento, alla comunicazione all'impresa
maggiore di trasporto circa l'adesione, da parte  di  clienti  finali
industriali serviti, alle misure  di  contenimento  volontario  della
domanda di gas ai sensi del  presente  piano  di  emergenza,  qualora
previste; 
    c) comunicare entro  il  9  dicembre  di  ogni  anno  all'impresa
maggiore di trasporto l'elenco dei  propri  clienti  finali  (inclusi
quelli alimentati dalle reti  di  imprese  di  trasporto  diverse  da
quella  maggiore)  con   impianti   industriali   con   alimentazione
"dual-fuel" non compresi negli elenchi di cui alla lettera  b)  e  le
centrali per la produzione di energia elettrica alimentabili ad  olio
combustibile  ed  altri  combustibili  diversi  dal  gas.  La  stessa
comunicazione va  inviata  anche  all'impresa  di  trasporto  cui  il
cliente finale e' allacciato, se  diversa  dall'impresa  maggiore  di
trasporto. 
    Gli stessi obblighi informativi di cui alla lettera b) sono posti
in capo ai soggetti mandatari di clienti finali. 
    Entro il termine definito dall'autorita' competente con  apposito
provvedimento le imprese di trasporto e  di  distribuzione  hanno  il
compito di trasmettere all'impresa  maggiore  di  trasporto,  secondo
modalita' definite, le comunicazioni inerenti i  clienti  finali  che
hanno dichiarato  la  disponibilita'  ad  aderire  al  meccanismo  di
contenimento dei consumi di gas, ove previsto. 
    L'impresa maggiore di trasporto raccoglie, ed organizza  ai  fini
di successive elaborazioni, i dati relativi ai  punti  di  riconsegna
dei clienti che hanno dichiarato  la  disponibilita'  ad  aderire  al
meccanismo di contenimento dei consumi di gas. 
    Informazioni  sul  settore  elettrico: i  produttori  di  energia
elettrica   fanno   pervenire   a   TERNA   per   ciascuna   centrale
termoelettrica alimentata almeno in parte a gas: 
    per ciascun mese, entro l'ultimo giorno lavorativo antecedente il
giorno 21 del mese precedente, la miglior stima della  produzione  di
energia elettrica e dei relativi consumi  mensili  di  gas,  ai  fini
della successiva comunicazione da parte della stessa  societa'  TERNA
dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto  entro  il  terzo
giorno lavorativo successivo; 
    per  ciascuna  settimana,  entro   l'ultimo   giorno   lavorativo
antecedente il giovedi' della settimana precedente, la migliore stima
della produzione di energia elettrica e dei relativi consumi  di  gas
con dettaglio giornaliero, dal lunedi' alla domenica, ai  fini  della
successiva comunicazione da parte della societa' TERNA  dei  relativi
dati  all'impresa  maggiore  di  trasporto  entro   l'ultimo   giorno
lavorativo della settimana precedente; 
    in caso di raggiungimento del livello di allarme o di  emergenza,
per ciascuno dei sette giorni successivi, entro le ore 14,00 di  ogni
giorno, la miglior stima della produzione di energia elettrica e  dei
relativi  consumi  di  gas  con  dettaglio  giornaliero  sulla  base,
relativamente al giorno immediatamente successivo,  degli  esiti  del
mercato del giorno prima, ai fini della successiva  comunicazione  da
parte della societa' TERNA dei relativi dati all'impresa maggiore  di
trasporto. 
    I produttori di energia elettrica fanno inoltre pervenire a TERNA
per ciascun  impianto  alimentabile  ad  olio  combustibile  e  altri
combustibili diversi dal gas : 
    per ciascun mese, entro l'ultimo giorno lavorativo antecedente il
giorno 21  del  mese  precedente,  la  miglior  stima  della  massima
produzione di energia elettrica realizzabile da combustibili  diversi
dal  gas  a  livello  giornaliero  e  a  livello  mensile,  indicando
separatamente, in questo caso, sia  il  valore  realizzabile  tenendo
conto delle scorte attualmente detenute che quello  realizzabile  con
gli approvvigionamenti ragionevolmente attesi; 
    in caso di raggiungimento del livello di preallarme, per ciascuna
settimana, entro l'ultimo giorno lavorativo antecedente  il  giovedi'
della settimana precedente, la miglior stima della massima produzione
di energia elettrica realizzabile da combustibili diversi dal  gas  a
livello giornaliero per ciascun giorno della settimana successiva e a
livello mensile, indicando separatamente, in questo caso,  il  valore
realizzabile tenendo conto  delle  scorte  attualmente  detenute  che
quello  realizzabile  con  gli   approvvigionamenti   ragionevolmente
attesi; 
    in caso di raggiungimento del livello di allarme o di  emergenza,
per ciascun giorno, entro le ore  14,00  del  giorno  precedente,  la
miglior  stima  della  massima  produzione   di   energia   elettrica
realizzabile da combustibili diversi dal gas a livello giornaliero. 
    TERNA, anche sulla base di quanto comunicato  dai  produttori  di
energia elettrica, comunica all'impresa maggiore di  trasporto,  ogni
settimana in caso di raggiungimento del livello di  preallarme,  ogni
giorno in caso di raggiungimento del livello di allarme o  emergenza,
i consumi di gas attesi e quelli eventualmente risparmiabili in  caso
di attivazione della produzione degli  impianti  alimentati  ad  olio
combustibile ed altri combustibili diversi dal gas. 
    L'impresa maggiore di trasporto comunica i dati di cui sopra alle
altre   imprese   di   trasporto    relativamente    alle    centrali
termoelettriche allacciate alle rispettive reti. 
    Informazioni  fornite   dall'impresa   maggiore   di   trasporto:
l'impresa maggiore di trasporto, sulla base dei dati  ricevuti  dalle
altre imprese  di  trasporto,  dalle  imprese  di  stoccaggio,  dalle
imprese di rigassificazione, dalla societa'  TERNA,  dagli  utenti  e
dalle imprese di vendita di gas naturale e  dai  soggetti  mandatari,
rende disponibile sul  proprio  sito  Internet  le  informazioni,  di
consuntivo e di previsione fino al giorno gas G+2,  sullo  stato  del
sistema gas in relazione a: 
    previsioni della domanda; 
    margine di capacita'  di  erogazione  da  stoccaggio  rispetto  a
quella conferita e disponibile, 
    andamento della temperatura espressa in gradi giorno; 
    sbilanciamento complessivo del sistema consuntivato e previsto, 
oltre ad eventuali ulteriori informazioni che possano risultare utili
ai fini della gestione in sicurezza dei flussi di gas. 
    A  tal  fine,  l'impresa  maggiore  di  trasporto  definisce   le
modalita' operative di  scambio  dei  dati  necessari  con  le  altre
imprese coinvolte. 
    Informazioni  fornite  dall'autorita'   competente:   l'autorita'
competente,  in  accordo  con  il  Comitato  provvede  ad   informare
sull'evoluzione dello stato di crisi  la  commissione,  le  autorita'
competenti degli altri Stati membri interessati nonche'  degli  altri
Stati confinanti secondo quanto previsto nei piani comuni  di  azione
preventivi a livello regionale  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
regolamento. 
    4.2. Gestione dei livelli di crisi. 
    In ogni caso di attivazione di  uno  o  piu'  livelli  di  crisi,
l'autorita' competente si riserva, con il supporto del  Comitato,  di
valutare le azioni poste in essere dagli operatori anche ai fini  del
monitoraggio di  eventuali  inadempienze  che  possano  dare  atto  a
sanzioni nonche' di valutare l'eventualita'  di  adottare  misure  di
cooperazione coordinate con le autorita' degli Stati membri  e  degli
altri  Stati  confinanti  stabilite  nei  piani  comuni   di   azione
preventivi a livello regionale  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
regolamento. 
      4.2.1. Livello di preallarme. 
    Nei casi di attivazione dello stato di preallarme, gli  utenti  e
in generale  gli  operatori  di  sistema  sono  tenuti  alla  massima
ottemperanza circa la correttezza delle previsioni  di  immissione  e
prelievo del mercato  servito  in  modo  da  permettere  la  migliore
valutazione circa l'evoluzione dello stato di preallarme. 
    Ai sensi di quanto previsto dal regolamento, non e'  attivata  in
tale fase alcuna  misura  non  di  mercato,  essendo  demandate  agli
operatori le azioni di mercato piu' opportune atte  a  permettere  il
ripristino tempestivo di una condizione di normalita' o quantomeno, a
non far evolvere la situazione verso uno stato di allarme. 
    Le possibili misure  di  mercato  adottate  dagli  utenti,  quali
elencate nell'allegato II del regolamento, sono: 
    aumento delle  importazioni,  utilizzando  la  flessibilita'  dei
contratti di import o facendo ricorso a contratti spot; 
    riduzione  della  domanda   di   gas   derivante   da   contratti
interrompibili di natura commerciale; 
    l'impiego  di  combustibili  di  sostituzione  alternativi  negli
impianti industriali, in base a  specifici  accordi  o  clausole  nei
contratti di fornitura tra utenti del sistema e clienti finali. 
    L'impresa maggiore di trasporto effettua un monitoraggio costante
dell'evoluzione  in  prospettiva   della   situazione,   informandone
l'autorita' competente e il Comitato. 
      4.2.2. Livello di allarme. 
    Nei casi di attivazione del livello di allarme, gli utenti  e  in
generale  gli  operatori  di  sistema  sono   tenuti   alla   massima
ottemperanza circa la correttezza delle previsioni  di  immissione  e
prelievo del mercato servito,  in  modo  da  permettere  la  migliore
valutazione circa l'evoluzione della crisi. 
    Anche per il livello di allarme, ai sensi di quanto previsto  dal
regolamento, non e' attivata alcuna misura non  di  mercato,  essendo
demandate agli operatori le azioni di mercato piu' opportune  atte  a
permettere il ripristino tempestivo di una condizione di  normalita',
o quantomeno il ritorno al livello di preallarme. In questa fase,  al
fine di prevenire l'attivazione del livello  di  emergenza  e  previo
parere  del  Comitato,   l'autorita'   competente   puo'   richiedere
all'impresa maggiore di trasporto di attivare i  contratti  stipulati
per  la  riduzione  della  domanda  gas,  basati  sulle   misure   di
contenimento volontario della domanda da  parte  dei  clienti  finali
industriali, e alla  societa'  TERNA  di  attivare  il  ricorso  alla
produzione  degli  impianti  di  produzione  di   energia   elettrica
alimentabili ad olio combustibile e altri  combustibili  diversi  dal
gas. 
    Le  possibili  misure  di  mercato   adottate,   quali   elencate
nell'allegato II del regolamento, sono pertanto: 
    aumento delle  importazioni,  utilizzando  la  flessibilita'  dei
contratti di import o facendo ricorso a contratti spot, anche ai fini
delle offerte al mercato locational del giorno prima; 
    riduzione  della  domanda   di   gas   derivante   da   contratti
interrompibili di natura commerciale,  inclusi  quelli  stipulati  su
base  volontaria  con  l'impresa  maggiore  di   trasporto   per   il
contenimento della domanda di gas dei clienti finali industriali; 
    l'impiego  di  combustibili  di  sostituzione  alternativi  negli
impianti industriali, in base a  specifici  accordi  o  clausole  nei
contratti di fornitura tra utenti del sistema e clienti finali; 
    il ricorso agli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica
alimentabili ad olio combustibile e altri  combustibili  diversi  dal
gas, sulla base delle indicazioni operative di TERNA e in  linea  con
le  disposizioni  emesse  in  applicazione   dell'art.   38-bis   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con
legge 7 agosto 2012, n. 134. 
    L'impresa maggiore di trasporto si coordina in modo  continuativo
con le altre imprese di  trasporto,  le  imprese  di  stoccaggio,  le
imprese di  rigassificazione,  con  TERNA  e  con  gli  operatori  di
trasporto internazionale interconnessi, ai fini della verifica  dello
stato e dell'evoluzione del  sistema  gas  anche  tenendo  conto  dei
benefici derivanti dalle misure di  mercato  gia'  adottate  per  far
fronte all'evolversi dello stato del sistema. 
      4.2.3. Livello di emergenza. 
    L'autorita' competente, nel caso in  cui  le  misure  di  mercato
siano state attuate ma la fornitura di gas sia ancora insufficiente a
soddisfare la domanda rimanente di gas,  dichiara  l'attivazione  del
livello di emergenza secondo quanto definito al paragrafo 2.3. 
    In questa fase sono mantenute e rafforzate le  misure  di  natura
informativa  previste  nell'ambito  del  livello   di   allarme,   in
particolare: 
    gli utenti, a seguito della dichiarazione dell'emergenza, mettono
immediatamente a disposizione dell'impresa maggiore  di  trasporto  e
delle imprese di stoccaggio, secondo le modalita'  da  queste  ultime
definite,   l'aggiornamento   delle   informazioni   relative    alla
programmazione dei flussi relativi al proprio mercato; 
    l'impresa maggiore di trasporto, sulla  base  dei  dati  ricevuti
dagli  utenti  e  delle  valutazioni  effettuate  dalle  imprese   di
stoccaggio circa il livello delle proprie disponibilita'  residue  di
punta di erogazione e di gas,  in  funzione  di  tale  programmazione
verifica lo stato del sistema gas anche tenendo  conto  dei  benefici
derivanti dalle misure per far fronte all'evoluzione dello stato  del
sistema  e  comunica  all'autorita'  competente  e  al  Comitato  gli
aggiornamenti relativi all'emergenza. 
    Attivazione di misure  non  di  mercato:  l'autorita'  competente
attiva,  con  propri  provvedimenti  o  coinvolgendo   le   opportune
istituzioni qualora necessario, le  misure  atte  a  fronteggiare  il
livello di emergenza secondo quanto definito ai punti seguenti. 
    A. Interventi per incrementare la disponibilita' di gas in  rete:
l'autorita' competente richiede  agli  utenti  il  completo  utilizzo
della capacita' di  trasporto  contrattualizzata.  Tale  disposizione
impone  all'importatore,  titolare  di  una   determinata   capacita'
giornaliera al punto di ingresso, l'adempimento di una  clausola  use
it or lose it per la capacita' allocata ma non utilizzata. 
    L'autorita' competente richiede  altresi'  il  completo  utilizzo
degli «slot» contrattualizzati nei terminali di  rigassificazione  di
GNL. 
    L'autorita' competente puo' definire con proprio decreto, sentita
l'Autorita' di  regolazione,  i  criteri  per  la  valorizzazione  di
eventuali incrementi di approvvigionamento per capacita' incrementali
non disponibili prima dell'attivazione del livello di emergenza. 
    Il completo utilizzo della  capacita'  di  trasporto  si  intende
correttamente assolto con l'uso di  almeno  il  98%  della  capacita'
allocata per ciascun punto di entrata non interessato  da  situazioni
di emergenza a monte, con riferimento alle  capacita'  conferite,  da
attuarsi entro tre giorni dalla relativa comunicazione. 
    B. Applicazione delle regole previste per  il  bilanciamento  del
sistema in condizioni di emergenza. 
    C. Applicazione di regole di dispacciamento della  produzione  di
energia elettrica per limitare l'uso di  gas  per  la  produzione  di
energia elettrica non necessaria alla domanda del  sistema  elettrico
italiano. La misura, atta a limitare l'uso di gas per  la  produzione
di  energia  elettrica  non  necessaria  all'equilibrio  della   rete
elettrica italiana, e' applicabile (essendo  gia'  attive  misure  di
interrompibilita' dei clienti industriali e di massimizzazione  della
produzione di elettricita' da impianti non alimentati a gas) solo nei
casi di scarsita' fisica, in cui  il  gas  disponibile  e'  destinato
prioritariamente  all'approvvigionamento  dei  clienti  protetti,  ai
sensi del regolamento,  e  al  funzionamento  delle  centrali  a  gas
necessarie per mantenere il funzionamento  in  sicurezza  della  rete
elettrica nazionale. 
    D.  Riduzione  obbligatoria  del  prelievo  di  gas  dei  clienti
industriali, attuando in quanto applicabili,  le  modalita'  definite
della procedura  di  cui  all'art.  5  del  decreto  ministeriale  11
settembre 2007  recante  l'obbligo  di  contribuire  al  contenimento
effettivo dei consumi di gas. 
    E. Interventi per ridurre  i  consumi  di  gas  dei  clienti  con
impianti   "dual-fuel"   (interrompibilita'   tecnica).   L'autorita'
competente impone la riduzione obbligatoria del prelievo dei  clienti
finali industriali e dei produttori di energia elettrica con impianti
"dual-fuel" che consumano gas naturale, con priorita' di distacco per
quelli per  i  quali  non  e'  necessario  richiedere  alcuna  deroga
rispetto alle prescrizioni di natura ambientale e tenendo conto delle
esigenze di bilanciamento della rete elettrica manifestate da  TERNA.
Le modalita' d'intervento sul settore dell'interrompibilita'  tecnica
sono definite dall'impresa maggiore di  trasporto,  sentita  TERNA  e
informata l'autorita' competente, sulla  base  delle  valutazioni  di
copertura necessaria e delle informazioni  ottenute,  tramite  TERNA,
relativamente ai  dati  della  produzione  di  energia  elettrica  da
quest'ultima  ricevuti  giornalmente   relativamente   alle   singole
centrali coinvolte.  L'impresa  maggiore  di  trasporto  comunica  ai
soggetti interessati, con un preavviso non  inferiore  a  24  ore  la
necessita'  di  operare   il   contenimento   dei   consumi   tramite
l'interruzione del prelievo di gas naturale. 
    F. Definizione di nuove soglie di temperatura e/o  orari  per  il
riscaldamento nel settore civile, effettuato con uso di gas. 
    G. Richiesta dell'attivazione  delle  misure  di  cooperazione  o
solidarieta' da parte di  altri  Stati  membri,  previste  nei  piani
comuni di azione preventivi a livello regionale di  cui  all'art.  4,
comma 3,  del  regolamento,  nonche'  nei  piani  coordinati  di  cui
all'art. 11 del regolamento. 
    H. Utilizzo di stoccaggi di GNL con funzioni di  «peak  shaving».
Tale misura potra' essere attivata tramite l'utilizzo di terminali di
rigassificazione  parzialmente  utilizzati  o  di  serbatoi  di   GNL
preposti a tal fine. Nel caso la  misura  interessi  piu'  terminali,
l'autorita' competente, sentito il Comitato, scegliera' le  modalita'
e i terminali di rigassificazione da attivare  per  l'erogazione  del
servizio tenendo conto dei  seguenti  parametri:  necessita'  di  gas
naturale, prestazioni attese da ciascun terminale, tempi di reazione,
possibilita' di ripristino del volume di  GNL  per  il  peak  shaving
mediante l'arrivo di altre navi,  condizioni  meteo  marine  e  altre
contingenze particolari manifestatesi durante il periodo di crisi. 
    I. Ulteriori misure tendenti ad aumentare l'importazione  di  gas
attraverso gasdotti che collegano direttamente la  rete  italiana  di
trasporto del  gas  a  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea,
nonche' attraverso  terminali  di  rigassificazione,  anche  mediante
opzioni contrattuali per consegne differite. 
    L'autorita' competente, con il supporto del  Comitato,  definisce
l'ordine e la concomitanza di una o piu' misure di  cui  al  presente
piano di emergenza e ne cura, anche attraverso l'impresa maggiore  di
trasporto, la pubblicazione ai fini di  una  tempestiva  informazione
agli utenti e a tutti i soggetti interessati. 
    L'autorita' competente si attiva per  l'emanazione  di  ulteriori
misure straordinarie per la sicurezza  del  sistema  del  gas  e  del
sistema elettrico dandone  informazione  al  Ministero  dell'interno,
alle prefetture interessate e, ove ne  ricorrano  i  presupposti,  al
Dipartimento della Protezione civile. 
      4.2.4. Riduzione della gravita' e conclusione dell'emergenza. 
    Qualora nel periodo di dichiarazione del  livello  di  emergenza,
sulla base del confronto  tra  la  previsione  del  fabbisogno  e  la
disponibilita'  prevista  di  gas  dalle  varie  fonti   d'immissione
(stoccaggio compreso), cosi' come indicato dagli utenti e  verificato
dall'impresa maggiore di trasporto alla luce dei valori di consuntivo
nel  periodo  immediatamente  precedente,   l'impresa   maggiore   di
trasporto evidenzi un'attenuazione delle  condizioni  di  criticita',
l'autorita' competente, sentito il Comitato, valuta  la  possibilita'
di sospendere una o piu' misure adottate. 
    A  tal  riguardo  l'autorita'  competente  fornisce   indicazioni
all'impresa maggiore di trasporto ed alle imprese  di  stoccaggio  su
tempi e modalita' da adottare e si  attiva  per  i  provvedimenti  da
emanare. 
    L'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle  previsioni  di
domanda e offerta e tenendo conto delle informazioni  ottenute  dalle
imprese di stoccaggio e da TERNA, valuta la data di possibile rientro
in sicurezza del sistema, anche tenuto conto di un margine  adeguato,
e ne da' comunicazione all'autorita' competente e al Comitato. 
    L'autorita'  competente,  tenuto  conto  di  tale  comunicazione,
individua e dichiara la data di cessazione del livello di emergenza e
ne da' informazione sul proprio sito Internet, anche  ai  fini  della
sospensione di disposizioni e misure adottate ed ancora in essere per
far fronte al superamento dell'emergenza stessa. 
    L'autorita'  competente,  sentito  il  Comitato,  individua   gli
opportuni interventi al fine di favorire il graduale ripristino delle
condizioni   di   normalita'   anche   ai   fini   della   successiva
ricostituzione degli stoccaggi. 
    Entro sei settimane  dalla  data  di  cessazione  dell'emergenza,
ciascun soggetto coinvolto elabora un  rapporto  riepilogativo  delle
azioni  svolte  durante  l'emergenza  e  dell'eventuali   difficolta'
incontrate e lo invia all'autorita' competente che  lo  sottopone  al
Comitato. 
    L'impresa maggiore di trasporto indica  nel  rapporto  i  livelli
raggiunti nel periodo dell'emergenza di utilizzo della  capacita'  di
trasporto ed i livelli di riduzione del consumo di gas da  parte  dei
clienti  industriali,  nonche',  per  il  settore  termoelettrico  il
contenimento del consumo in conseguenza dell'esercizio degli impianti
termoelettrici   alimentabili   ad   olio   combustibile   ed   altri
combustibili diversi dal gas.