IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                        E LA SEMPLIFICAZIONE 
 
  Visto l'art. 6, comma 1, lettere  a)  e  c),  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile  2012,  n.  35,  che  prevede  che  le  comunicazioni   e   le
trasmissioni tra comuni di atti e documenti previsti dal decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dal decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dal decreto del
Presidente della  Repubblica  20  marzo  1967,  n.  223,  nonche'  le
comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini  delle  annotazioni
delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di  matrimonio  ai
sensi   dell'art.   162   del   codice   civile,   siano   effettuate
esclusivamente  in  modalita'   telematica,   in   conformita'   alle
disposizioni del  codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; 
  Visti il comma 2 del citato art. 6, che prevede che con uno o  piu'
decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono  disciplinate  le
modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b)  e
c); 
  Visto l'art. 162 del codice civile; 
  Visto l'art. 1 della legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  recante
«Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,  n.
223,  recante  il  «Testo  unico  delle  leggi  per   la   disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e  la  revisione  delle  liste
elettorali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223,  recante  «Approvazione   del   nuovo   regolamento   anagrafico
popolazione residente»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante «Regolamento per la revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2,  comma  12,
della legge 15 maggio 1997, n. 127»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,  ed   in
particolare l'art. 2, che modifica l'art. 62 del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
agosto 2013, n. 109, recante «Disposizioni per  la  prima  attuazione
dell'art. 62 del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  come
modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179,  convertito  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  che
istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)»; 
  Sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  nella
seduta del 28 novembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti e documenti  previsti
  dal testo unico  delle  leggi  per  la  disciplina  dell'elettorato
  attivo e per la revisione delle liste elettorali 
 
  1. Gli atti e i documenti di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,  sono  sostituiti,  al  fine  della
trasmissione tra comuni, dal modello allegato al presente decreto. 
  2. Il modello di cui al comma 1 e' trasmesso tra i comuni  mediante
l'utilizzo della posta elettronica istituzionale od  in  cooperazione
applicativa. 
  3. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al comma 1 sono valide
qualora la provenienza delle stesse e' verificata, ai sensi dell'art.
47, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  mediante
una delle seguenti modalita': 
    a) sottoscrizione con  firma  digitale  o  altro  tipo  di  firma
elettronica qualificata; 
    b) segnatura di protocollo di cui all'art.  55  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    c)  quando  e'  comunque  possibile  accertarne  la  provenienza,
secondo quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  o  dalle  regole
tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 82, del 2005; 
    d)  trasmissione  attraverso   sistemi   di   posta   elettronica
certificata di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
febbraio 2005, n. 68. 
  4. L'obbligo di utilizzo del modello di cui al comma 1 decorre  dal
1° gennaio 2015.