IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74 (di seguito: decreto  del  Presidente  della  Repubblica  74/2013)
recante la definizione dei criteri generali in materia di  esercizio,
conduzione,  controllo,  manutenzione  e  ispezione  degli   impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva  degli  edifici  e
per la preparazione dell'acqua per usi igienici e sanitari  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  di
attuazione delle direttive 2002/91/CE  e  2010/31/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, ed in particolare: 
    l'art. 7, comma 5,  secondo  cui  gli  impianti  termici  per  la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria devono essere muniti di  un
"Libretto di impianto per la climatizzazione"; 
    l'art. 8, comma 5, secondo cui, al termine  delle  operazioni  di
controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a  redigere
e sottoscrivere uno specifico Rapporto  di  controllo  di  efficienza
energetica,  nelle  forme  indicate  all'Allegato  A   del   medesimo
regolamento; 
    l'art. 7, comma 6, secondo cui i modelli dei libretti di impianto
di cui al comma 5 e dei rapporti  di  efficienza  energetica  di  cui
all'art. 8, comma 5, nelle versioni o  configurazioni  relative  alle
diverse  tipologie  impiantistiche,  sono  aggiornati,  integrati   e
caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica,  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  entro  il  1°  luglio
2013, ferma restando la facolta' delle Regioni e Province autonome di
apportare ulteriori integrazioni; 
  Considerate le  analisi  sviluppate  in  fase  istruttoria  con  il
supporto tecnico-scientifico dal Comitato Termotecnico Italiano sulla
base delle esperienze fin qui  maturate,  delle  evoluzioni  previste
nella normativa tecnica europea e nazionale e dei confronti avuti con
gli operatori del settore; 
  Considerata l'opportunita'  di  prevedere  un  lasso  temporale  di
adeguamento del sistema per l'adozione dei modelli aggiornati con  il
presente decreto, evitando anche di intervenire con nuovi adempimenti
nel corso della stagione di riscaldamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Modello di libretto di impianto 
                       per la climatizzazione 
 
  1. A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici  sono  muniti
di un "libretto di impianto per la climatizzazione" (di  seguito:  il
Libretto) conforme al modello riportato all'allegato I  del  presente
decreto.