IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.
686 "Norme di esecuzione del T.U. delle  disposizioni  sullo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"; 
  Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi" e successive modifiche; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti
didattici universitari"; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  "Legge-quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate" e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  "Riordino
della disciplina in materia sanitaria"; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di  accessi
ai corsi universitari" e, in particolare, gli articoli  1,  commi  1,
lettera a), e 4; 
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, "Modifica alla normativa  in
materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l'art. 26; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  "Codice  in
materia di protezione dei dati personali" e, in  particolare,  l'art.
154, commi 4 e 5; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  2004,
n. 334, "Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  in  materia  di
immigrazione"; 
  Vista legge 14 luglio  2008,  n.  121  "Conversione  in  legge  del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti  per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244"  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 5; 
  Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 44,  comma  3-bis,  che
integra l'art. 4 della citata legge n. 264, disponendo che  la  prova
di ammissione ai corsi svolti  in  lingua  straniera  e'  predisposta
direttamente nella medesima lingua; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico"  e,  in  particolare
l'art. 5, comma 4; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  "Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  "Modifiche  al  Regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   Atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
  Visti i decreti del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi
del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei
corsi delle lauree magistrali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 19 febbraio 2009, con il quale sono  state  determinate
le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  30  gennaio  2013,  n.  47  "Decreto  autovalutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di  studio
e valutazione periodica",  cosi'  come  modificato  dal  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   23
dicembre 2013, n. 1059; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 29 novembre 2013, n. 986, e in  particolare  l'art.  2,
con cui si disciplinano le modalita' per l'ammissione in sovrannumero
negli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 20 gennaio 2014, n. 22, recante la  composizione  della
Commissione incaricata della validazione dei test  per  le  prove  di
accesso per l'anno accademico 2014-2015; 
  Viste le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011, con
le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli  studenti
stranieri  ai  corsi  universitari  per  il  triennio   2011-2014   e
successivi aggiornamenti; 
  Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra  la  Scuola  Superiore
"S.  Anna"  di  Pisa,  l'Accademia  Navale  di  Livorno,  l'Accademia
Militare  di  Modena,  l'Accademia  Aeronautica  di   Pozzuoli  e  le
Universita' di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli  "Federico
II" e di Pisa; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il  MIUR  e  Cambridge  Assessment
ESOL  del  28  febbraio   2012   con   specifico   riferimento   alla
collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti
che desiderano iscriversi nelle universita' italiane; 
  Valutata  l'opportunita'  di   avvalersi   del   CINECA   Consorzio
Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso  alle
procedure di selezione; 
  Vista la proposta definita nella riunione del 17 gennaio  2014  dal
tavolo tecnico costituito ai fini della definizione delle modalita' e
dei contenuti delle prove di accesso per l'a.a. 2014-2015 ai corsi ad
accesso programmato con i rappresentanti del MIUR,  dell'Osservatorio
nazionale per la formazione medico  specialistica,  della  Conferenza
permanente delle facolta' e delle scuole  di  Medicina  e  Chirurgia,
della  conferenza  dei  Direttori   di   Dipartimento   di   medicina
Veterinaria,  della  Conferenza   delle   Universita'   italiane   di
Architettura,  della  Conferenza  per  l'ingegneria,  del   Consiglio
Universitario  nazionale,  del  Consiglio  Nazionale  degli  Studenti
Universitari, della Conferenza delle Universita' italiane; 
  Visto il parere favorevole espresso in data  30  gennaio  2014  dal
Garante per la protezione dei dati personali; 
  Viste le Linee guida per il diritto  allo  studio  degli  alunni  e
degli studenti con disturbi specifici di  apprendimento  allegate  al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca del 12 luglio 2011; 
  Vista   la   mozione   presentata   dalla   Conferenza    nazionale
universitaria delegati per la  disabilita'  (CNUDD)  del  30  gennaio
2014; 
  Considerato che in attesa del perfezionamento  delle  procedure  di
determinazione del numero definitivo di posti disponibili per i corsi
di  laurea  magistrale  a  ciclo  unico  di  Medicina  e   Chirurgia,
Odontoiatria e Medicina Veterinaria, anche in relazione al fabbisogno
che sara' comunicato dal Ministero della salute, si ritiene opportuno
attribuire  provvisoriamente  a  ciascun  ateneo  interessato   dalla
graduatoria nazionale un numero di posti rispettivamente pari all'80%
di quelli attribuiti nell'a.a. 2013/14; 
  Considerato che, anche al fine di tenere conto di  quanto  espresso
nei tavoli di programmazione dei posti e con specifico riferimento ai
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina  e  Veterinaria,
si  ritiene  altresi'  opportuno   verificare   il   possesso   della
certificazione europea rilasciata dalle EAEVE  "European  Association
of Establishments of Veterinary Education"; 
  Considerato che, in attesa del perfezionamento delle  procedure  di
determinazione del numero definitivo di posti disponibili per i corsi
di  laurea  e  laurea  magistrale  a  ciclo  unico  finalizzati  alla
professione di architetto, si ritiene opportuno consentire a  ciascun
ateneo  interessato   dalla   graduatoria   nazionale   di   definire
provvisoriamente un numero di posti che  tenga  conto  dell'andamento
delle immatricolazioni dell'anno accademico 2013-2014 in relazione ai
posti assegnati nel medesimo anno e comunque, in attesa  del  decreto
ministeriale di programmazione dei posti  per  l'a.a.  2014-2015,  di
stabilire provvisoriamente un numero di posti in misura non superiore
all'80% dei posti assegnati nell'a.a. 2013-2014; 
  Considerato  che  con  successivi  decreti,  e  comunque  in   data
antecedente a quella stabilita per l'iscrizione  dei  candidati  alle
prove di ammissione per i corsi di cui  al  presente  decreto,  sara'
stabilito il numero definitivo di posti disponibili per ciascun corso
di laurea e laurea magistrale a ciclo  unico  a  livello  di  singolo
ateneo; 
  Ritenuto di dover assicurare il tempestivo  avvio  delle  attivita'
didattiche dei corsi  di  laurea  di  cui  al  presente  decreto  con
l'inizio dell'a.a. 2014-2015; 
  Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2014-2015, le modalita'
e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a), della citata legge n. 264 del 1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Per l'anno accademico 2014-2015, l'ammissione dei  candidati  ai
corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge  2
agosto 1999, n. 264, previo accreditamento dei corsi stessi ai  sensi
del decreto  ministeriale  47/2013  citato  in  premessa,  avviene  a
seguito  di  superamento  di  apposita   prova   sulla   base   delle
disposizioni di cui al presente decreto.