IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»  e,  in
particolare, gli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma  4,  43,
commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  31
ottobre 2000, e successive modificazioni,  recante  «Regole  tecniche
per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  177,  recante
«Riorganizzazione  del  Centro  nazionale  per  l'informatica   nella
pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18  giugno
2009, n. 69»; 
  Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», con cui e'  stato
soppresso DigitPA e le funzioni sono state attribuite all'Agenzia per
l'Italia digitale; 
  Vista la deliberazione CNIPA  n.  11/2004  del  19  febbraio  2004,
recante «Regole tecniche  per  la  riproduzione  e  conservazione  di
documenti su supporto ottico idoneo a garantire  la  conformita'  dei
documenti agli originali - art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2013, recante «Regole tecniche in  materia  di  generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate
e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3,  24,  comma  4,  28,
comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma  2,  e  71»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2013, n. 117; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28  aprile
2013, con il quale l'onorevole avvocato  Gianpiero  D'Alia  e'  stato
nominato Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
aprile 2013, con il quale al predetto Ministro senza  portafoglio  e'
stato conferito l'incarico  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
maggio 2013 recante delega di funzioni del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  al  Ministro  senza  portafoglio,  onorevole  avvocato
Gianpiero  D'Alia,  in  materia   di   pubblica   amministrazione   e
semplificazione; 
  Acquisito il parere tecnico dell'Agenzia per l'Italia digitale; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 24 luglio 2013; 
  Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di  cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva  98/48/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20  luglio  1998,  attuata  con  decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
  di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo per la parte relativa alla  conservazione  dei  documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si  applicano  le  definizioni  del
glossario di cui all'allegato 1 che ne costituisce parte integrante. 
  2. Le specifiche tecniche relative alle regole tecniche di  cui  al
presente  decreto  sono  indicate  nell'allegato  n.  2  relativo  ai
formati,  nell'allegato  n.  3  relativo  agli  standard  tecnici  di
riferimento per la formazione, la gestione  e  la  conservazione  dei
documenti informatici, nell'allegato n. 4  relativo  alle  specifiche
tecniche del pacchetto di archiviazione e nell'allegato n. 5 relativo
ai metadati. Le specifiche tecniche di cui  al  presente  comma  sono
aggiornate con delibera dell'Agenzia per  l'Italia  digitale,  previo
parere del Garante per la protezione dei dati personali, e pubblicate
sul proprio sito istituzionale.