IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 61 del decreto 31 luglio 1934 del Ministero dell'interno, che ha approvato le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi; Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1963, n, 2755, con il quale e' stato istituito presso la Direzione generale della Ferrovie dello Stato un comitato incaricato dell'esame dei progetti di attraversamenti di linee ferroviarie con gasdotti, elettrodotti ed acquedotti; Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2455 del Ministero dei trasporti, con il quale sono state approvate le «Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; Visto il decreto 24 novembre 1984 del Ministero dell'interno recante norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8; Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1987, n. 975 del Ministro dei trasporti, con il quale e' stata approvata la parziale modifica delle disposizioni concernenti la sistemazione delle apparecchiature di controllo e dei congegni di intercettazione espresse al punto 2.5.1 delle norme tecniche di cui al citato decreto ministeriale n. 2445/1971, con il quale e' stato stabilito che le linee ferroviarie, realizzate nell'ambito di centri abitati, con impianti aventi caratteristiche costruttive di linea metropolitana, debbano essere considerate, sotto il profilo tecnico, tranvie ai sensi dell'art. 12 del D.lt. n. 303 del 23 febbraio 1919, pertanto non soggette alle norme relative agli attraversamenti di cui al predetto decreto n. 2445/1971; Visto il decreto 16 novembre 1999 del Ministero dell'interno recante modifiche al citato decreto ministeriale 24 novembre 1984 della medesima Amministrazione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e s.m.i.; Visto il decreto 10 agosto 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante modifiche alle «Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante l'attuazione delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2008 del Ministero delle infrastrutture di concerto con il Ministero dell'interno e il Dipartimento della protezione civile recante «Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni»; Visto il decreto 16 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'interno recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densita' non superiore a 0,8; Visto il decreto 17 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'interno recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; Visto il Regolamento (CE) n. 352/2009 e s.m.i. della Commissione del 24 aprile 2009 relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'art. 6, paragrafo 3, lettera a), della Direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo del Consiglio; Ritenuta la necessita' di procedere ad una revisione delle norme di cui al citato decreto ministeriale n. 2445/1971, come modificato dal decreto 10 agosto 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alle innovazioni tecnologiche concernenti le modalita' di posa e di esercizio di condotte interrate e dei relativi materiali utilizzati; Considerata l'opportunita' di istituire un Gruppo di lavoro con il compito di effettuare la suddetta revisione normativa; Vista la nota del Ministero dell'interno n. 9665 del 23 luglio 2012, con la quale sono stati comunicati i nominativi dei rappresentanti designati a partecipare alle attivita' del costituendo Gruppo di lavoro; Vista la nota di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. n. 671 del 13 agosto 2012, con la quale sono stati comunicati i nominativi dei rappresentanti designati a partecipare alle attivita' del Gruppo di lavoro citato; Visto il decreto dirigenziale 15 gennaio 2013, n. 1 con il quale e' stato istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto pubblico locale, un Gruppo di lavoro con il compito di procedere ad una revisione delle norme contenute nel decreto ministeriale n. 2445/1971, come modificato dal decreto 10 agosto 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di adeguarlo alle recenti innovazioni tecnologiche e all'evoluzione della normativa di settore; Visti gli esiti dei lavori del predetto Gruppo; Decreta: Art. 1 Sono approvate le «Norme Tecniche per gli attraversamenti e parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto», di cui all'Allegato «A» al presente decreto che dello stesso costituisce parte integrante, in base alle quali dovranno essere progettati, realizzati e gestiti gli impianti per il trasporto e distribuzione di liquidi e gas per la parte interferente con le ferrovie ed altre linee di trasporto.