IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  l'art.  61  del  decreto  31  luglio  1934   del   Ministero
dell'interno,  che  ha  approvato  le  norme  di  sicurezza  per   la
lavorazione,  l'immagazzinamento,  l'impiego  e  la  vendita  di  oli
minerali e per il trasporto degli oli stessi; 
  Visto il decreto ministeriale 21 gennaio  1963,  n,  2755,  con  il
quale e' stato istituito presso la Direzione generale della  Ferrovie
dello  Stato  un  comitato  incaricato  dell'esame  dei  progetti  di
attraversamenti di linee ferroviarie con  gasdotti,  elettrodotti  ed
acquedotti; 
  Visto il  decreto  ministeriale  23  febbraio  1971,  n.  2455  del
Ministero dei trasporti, con il quale sono state approvate le  «Norme
tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di  condotte  e
canali convoglianti liquidi e gas con  ferrovie  ed  altre  linee  di
trasporto»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753  recante  nuove  norme  in  materia  di  polizia,   sicurezza   e
regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
trasporto; 
  Visto il  decreto  24  novembre  1984  del  Ministero  dell'interno
recante  norme  di  sicurezza  antincendio  per  il   trasporto,   la
distribuzione, l'accumulo e  l'utilizzazione  del  gas  naturale  con
densita' non superiore a 0,8; 
  Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1987, n. 975 del  Ministro
dei trasporti, con il quale e' stata approvata la  parziale  modifica
delle disposizioni concernenti la sistemazione delle  apparecchiature
di controllo e dei congegni  di  intercettazione  espresse  al  punto
2.5.1 delle norme tecniche di cui al citato decreto  ministeriale  n.
2445/1971, con il quale e' stato stabilito che le linee  ferroviarie,
realizzate  nell'ambito  di  centri  abitati,  con  impianti   aventi
caratteristiche costruttive di linea  metropolitana,  debbano  essere
considerate, sotto il profilo tecnico, tranvie ai sensi dell'art.  12
del D.lt. n. 303 del 23 febbraio 1919,  pertanto  non  soggette  alle
norme relative agli attraversamenti di cui  al  predetto  decreto  n.
2445/1971; 
  Visto il  decreto  16  novembre  1999  del  Ministero  dell'interno
recante modifiche al citato decreto  ministeriale  24  novembre  1984
della medesima Amministrazione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 
  Visto il decreto 10 agosto 2004 del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti  recante  modifiche  alle  «Norme  tecniche  per  gli
attraversamenti  e  per  i  parallelismi   di   condotte   e   canali
convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto»; 
  Visto il  decreto  legislativo  10  agosto  2007,  n.  162  recante
l'attuazione delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE,  relative  alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; 
  Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2008 del  Ministero  delle
infrastrutture  di  concerto  con  il  Ministero  dell'interno  e  il
Dipartimento della protezione civile recante  «Nuove  Norme  Tecniche
per le Costruzioni»; 
  Visto il decreto  16  aprile  2008  del  Ministero  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'interno recante la Regola
tecnica per la  progettazione,  costruzione,  collaudo,  esercizio  e
sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione  e  di  linee
dirette del gas naturale con densita' non superiore a 0,8; 
  Visto il decreto  17  aprile  2008  del  Ministero  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'interno recante la Regola
tecnica per la  progettazione,  costruzione,  collaudo,  esercizio  e
sorveglianza delle  opere  e  degli  impianti  di  trasporto  di  gas
naturale con densita' non superiore a 0,8; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 352/2009 e  s.m.i.  della  Commissione
del 24 aprile 2009 relativo  all'adozione  di  un  metodo  comune  di
determinazione e  di  valutazione  dei  rischi  di  cui  all'art.  6,
paragrafo 3, lettera a), della Direttiva  2004/49/CE  del  Parlamento
Europeo del Consiglio; 
  Ritenuta la necessita' di procedere ad una revisione delle norme di
cui al citato decreto ministeriale n. 2445/1971, come modificato  dal
decreto 10 agosto 2004  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti in relazione alle innovazioni tecnologiche  concernenti  le
modalita' di posa e di esercizio di condotte interrate e dei relativi
materiali utilizzati; 
  Considerata l'opportunita' di istituire un Gruppo di lavoro con  il
compito di effettuare la suddetta revisione normativa; 
  Vista la nota del Ministero dell'interno  n.  9665  del  23  luglio
2012,  con  la  quale  sono  stati  comunicati   i   nominativi   dei
rappresentanti designati a partecipare alle attivita' del costituendo
Gruppo di lavoro; 
  Vista la nota di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  n.  671  del  13
agosto 2012, con la quale sono  stati  comunicati  i  nominativi  dei
rappresentanti designati a partecipare alle attivita' del  Gruppo  di
lavoro citato; 
  Visto il decreto dirigenziale 15 gennaio 2013, n. 1 con il quale e'
stato istituito, presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e  statistici  -  Direzione  generale  per  il  trasporto
pubblico locale, un Gruppo di lavoro con il compito di  procedere  ad
una revisione delle  norme  contenute  nel  decreto  ministeriale  n.
2445/1971, come modificato dal decreto 10 agosto 2004  del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  al  fine  di  adeguarlo  alle
recenti innovazioni tecnologiche e all'evoluzione della normativa  di
settore; 
  Visti gli esiti dei lavori del predetto Gruppo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono  approvate  le  «Norme  Tecniche  per  gli  attraversamenti  e
parallelismi di condotte e canali  convoglianti  liquidi  e  gas  con
ferrovie ed altre linee di trasporto», di  cui  all'Allegato  «A»  al
presente decreto che dello stesso costituisce  parte  integrante,  in
base alle quali dovranno essere progettati, realizzati e gestiti  gli
impianti per il trasporto e distribuzione di liquidi  e  gas  per  la
parte interferente con le ferrovie ed altre linee di trasporto.