(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
Norme tecniche per  gli  attraversamenti  e  per  i  parallelismi  di
  condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed  altre
  linee di trasporto. 
1 - Scopo e campo di applicazione. 
    1.1 - Le presenti Norme Tecniche hanno lo scopo di  regolamentare
gli  attraversamenti  e  i  parallelismi  di  condotte  (convoglianti
liquidi o gas o sostanze solide minute, pulverulente,  pastose  o  in
sospensione in veicolo fluido) e di  canali  con:  ferrovie,  tranvie
extraurbane, filovie  extraurbane,  funicolari,  funivie  e  impianti
similari. 
    Per  brevita',  nel  testo,  per  tutte  le  ferrovie  e  tranvie
extraurbane, si impieghera' la dizione ferrovie. 
    1.2 - Le disposizioni delle presenti Norme Tecniche si  applicano
agli impianti  di  nuova  costruzione,  nonche'  al  rinnovo  e  alla
gestione di quelli esistenti. 
    Le disposizioni delle presenti Norme Tecniche  non  si  applicano
agli attraversamenti e ai parallelismi  di  condotte  e  canali  come
sopra indicati con tranvie urbane. 
    Per quanto non disposto dalle presenti Norme Tecniche valgono  le
norme  UNI  e  CEI  vigenti   all'atto   della   progettazione,   ove
applicabili. 
    1.3 - Per quanto prescritto nelle presenti  Norme  Tecniche,  per
gas leggero si intende un gas con densita' non superiore a  0.8  (es.
gas metano). 
2 - Norme tecniche per  gli  attraversamenti  ed  i  parallelismi  di
  ferrovie  con  condotte  convoglianti  liquidi   e   gas   (esclusi
  acquedotti e canalizzazioni a pelo libero). 
    2.1 - Attraversamenti. 
    Gli attraversamenti si distinguono in: 
      interrati (2.1.1.); 
      superiori (2.1.2.); 
      inferiori (2.1.3.). 
    2.1.1 - Attraversamenti interrati. Sono quelli realizzati con  le
condotte interrate al disotto dei binari. 
    2.1.1.1 - Il tracciato della  condotta  in  attraversamento  deve
essere, di norma, rettilineo e normale all'asse del binario. 
    Quando cio' non sia possibile  e'  consentito  che  il  tracciato
della condotta formi con l'asse del binario un angolo non  minore  di
45°. 
    Quando la condotta e' posata lungo una strada  che  interseca  la
sede ferroviaria con un passaggio a livello,  e'  consentito  che  il
tracciato della condotta formi  con  l'asse  del  binario  lo  stesso
angolo che e' determinato dall'asse della strada. 
    2.1.1.2  -  In  prossimita'  di  opere  d'arte  e   di   impianti
tecnologici  (sostegni  trazione  elettrica,  antenne  radio,   ecc.)
l'attraversamento  deve  essere  realizzato  in  modo  tale  da   non
interessare le strutture delle opere d'arte e degli  impianti  stessi
consentendone allo stesso modo l'eventuale esecuzione  di  lavori  di
manutenzione o consolidamento. 
    In ogni caso l'attraversamento deve risultare a distanza dal filo
esterno della struttura piu' vicina non minore dell'altezza del piano
del ferro sul piano di fondazione dell'opera d'arte, con  un  massimo
di 10 m. 
    Nei confronti degli imbocchi  delle  gallerie  va  rispettata  la
distanza di 20m. 
    2.1.1.3 - La condotta attraversante deve essere  contenuta  entro
un  tubo  di  maggior  diametro  (tubo  di  protezione)   avente   le
caratteristiche riportate al paragrafo 2.4 e deve avere una  pendenza
uniforme non inferiore al due per mille in direzione dello spurgo. 
    Nel caso di utilizzo di tubazioni in polietilene di cui al  punto
2.3.1, qualora posate con la tecnica della trivellazione  controllata
(trivellazione teleguidata, microtunneling o altre simili), puo'  non
essere rispettata la pendenza della condotta. 
    2.1.1.4 - La condotta attraversante deve essere interrata  -  per
una estesa corrispondente alla distanza tra  le  due  rotaie  estreme
piu' 3m al di la' di entrambe - a una profondita' tale che  l'altezza
del terreno sovrastante il tubo di protezione risulti di almeno 1,20m
e che il punto piu' alto del tubo stesso si trovi ad almeno 2m al  di
sotto del  piano  del  ferro  (della  rotaia  piu'  bassa  se  vi  e'
sopraelevazione del binario). 
    Se  nella  detta  estesa  ricadono  cunette  la  profondita'   di
interramento rispetto al fondo  di  essa  deve  risultare  di  almeno
0,80m. Oltre detta estesa e  fino  a  20m  dalle  rotaie  estreme  la
profondita' di interramento non deve essere minore di almeno 0,80m. 
    Va inoltre rispettata una profondita' di  almeno  0,30m  rispetto
alle condotte d'acqua ed  ai  cavi  interrati,  di  pertinenza  delle
ferrovie. 
    2.1.1.5 - Nel caso che si debba necessariamente attraversare  una
stazione ferroviaria non e' ammesso l'attraversamento di  marciapiedi
di stazione, di piani caricatori o di altre installazioni fisse.  Non
e' ammesso altresi'  l'attraversamento  di  fasci  di  binari  aventi
larghezza maggiore di 20m misurata fra le rotaie esterne  dei  binari
estremi delle stazioni, delle fermate e degli scali merci. 
    Negli   altri   casi   non   contemplati,    non    e'    ammesso
l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 30m
misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi. 
    2.1.2   -   Attraversamenti   superiori.   Si   distinguono    in
attraversamenti    mediante    struttura    portante    propria    ed
attraversamenti con appoggio  su  altri  manufatti  (esistenti  o  da
costruire per usi promiscui vari). 
    2.1.2.1 - Gli attraversamenti superiori  con  struttura  portante
propria debbono essere progettati e realizzati  con  l'esclusione  di
strutture metalliche, e con un  passaggio  che  consenta  l'ispezione
della tubazione (o delle tubazioni) la cui disposizione dovra' essere
tale da renderne anche agevole la manutenzione. 
    2.1.2.2 - L'asse della struttura  portante  propria  deve  essere
rettilineo e, per quanto possibile, normale all'asse del binario. 
    2.1.2.3  -  Non  e'  ammesso   l'attraversamento   superiore   di
marciapiedi di stazione, di piani caricatori o di altre installazioni
fisse. Non e' ammesso altresi' l'attraversamento di fasci  di  binari
aventi larghezza maggiore di 20m misurata fra le rotaie  esterne  dei
binari estremi delle stazioni, delle fermate e degli scali merci. 
    Negli   altri   casi   non   contemplati,    non    e'    ammesso
l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 30m
misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi. 
    2.1.2.4 - In prossimita' di opere d'arte deve  essere  rispettata
una distanza tale da non interessare le strutture delle opere  d'arte
stesse e consentire l'eventuale esecuzione di lavori di  manutenzione
o consolidamento delle medesime. 
    Nei confronti degli  imbocchi  delle  gallerie  e  dei  pozzi  di
aerazione va rispettata la distanza minima di 20m. 
    2.1.2.5 - Nei casi di condotte  con  struttura  portante  propria
quest'ultima deve assicurare una altezza libera sul piano  del  ferro
di almeno: 
      a: 7,2m per le ferrovie elettrificate a 25 kV C.A.; 
      b: 7,0m per tutte le altre ferrovie. 
    In ogni caso dovra' essere rispettato il franco elettrico  minimo
indicato nella CEI EN 50119. 
    2.1.2.6  -  La  condotta  deve  essere  contenuta  nel  tubo   di
protezione di cui al paragrafo 2.4 e dovra' avere  una  pendenza  non
inferiore al due per mille in direzione dello spurgo. 
    2.1.2.7 - Non sono ammessi attraversamenti superiori con appoggio
o sospensione a struttura  metallica  di  pertinenza  della  ferrovia
attraversata. 
    Gli attraversamenti superiori con appoggio su altri manufatti non
metallici (esistenti o da costruire per usi  promiscui  vari)  devono
essere realizzati introducendo la condotta nel tubo di protezione  di
cui al paragrafo 2.4. Tale tubo di protezione deve  essere  sistemato
in un cunicolo appositamente predisposto o ricavato sotto il piano di
calpestio  del  manufatto,  oppure  puo'   essere   incorporato   nel
sottofondo stradale con opportuno rinfianco di malta di  cemento,  ma
sempre nell'interno delle spallette o balaustre del manufatto. 
    Non sono ammessi attraversamenti superiori con tubi di protezione
appoggiati o sospesi a mensole murate all'esterno dei manufatti. 
    E' ammesso nel caso di  condotte  convoglianti  gas  metano,  per
diametro nominale fino a 350mm  e  per  pressioni  di  esercizio  non
superiori a 0,5MPa, posare la condotta senza il tubo di protezione in
un cunicolo ad uso esclusivo, ricavato nell'opera d'arte in grado  di
proteggere meccanicamente la condotta stessa,  la  cui  intercapedine
libera deve essere riempita con materiale inerte. Inoltre la condotta
puo' essere direttamente posata  nella  pavimentazione  stradale  nel
rispetto delle prescrizioni di cui ai decreti ministeriali del  16  e
17 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con
il Ministero dell'interno. 
    2.1.2.8 - Gli attraversamenti  da  realizzare  al  disopra  delle
gallerie, con le condotte posate sul piano  di  campagna,  sospese  o
interrate, vengono  considerati  attraversamenti  superiori  di  tipo
particolare, per i quali valgono le seguenti norme. 
    2.1.2.9  -  Negli  attraversamenti  sopra  alle   gallerie,   sia
interrati che allo scoperto, quando lo spessore del terreno esistente
tra il piano di posa della condotta e l'estradosso  del  rivestimento
della galleria e' inferiore a 10m deve essere  previsto  il  tubo  di
protezione (2.4). Il tubo di protezione deve  estendersi  da  ambo  i
lati della galleria di  almeno  20m  a  partire  dall'intradosso  dei
piedritti. 
    In caso di condotte convoglianti gas leggeri detto  tubo  non  e'
richiesto. 
    In relazione allo spessore di terreno interposto tra il piano  di
posa della condotta e l'estradosso del rivestimento  della  galleria,
alle  sue  caratteristiche  geologiche  e  alla  natura  del   fluido
trasportato, il Gestore dell'infrastruttura valutera'  se  l'impianto
interferisce effettivamente con la linea ferroviaria. Nel caso in cui
sia dimostrata la  mancanza  di  interferenza,  non  dovranno  essere
applicate all'impianto stesso le prescrizioni del presente «Allegato»
tecnico. 
    2.1.2.10 - Attraversamenti sopra alle gallerie, sia interrati che
allo scoperto, con condotte in  tubi  di  protezione  posti  a  quota
inferiore a 3m sopra l'estradosso  del  rivestimento  delle  gallerie
stesse possono essere ammessi previa verifica  della  stabilita'  del
manufatto in relazione al nuovo carico  e  alle  caratteristiche  del
manufatto stesso, nonche' previa  esecuzione  delle  eventuali  opere
atte a garantirne la stabilita'. 
    2.1.2.11 - Non si richiedono apparecchiature di controllo ne' gli
organi di intercettazione di cui al successivo paragrafo 2.5. 
    2.1.3 - Attraversamenti inferiori. Gli attraversamenti inferiori,
cioe' quelli realizzati  in  corrispondenza  delle  luci  libere  dei
manufatti, sono ammessi soltanto se compatibili con la  funzione  dei
manufatti. 
    2.1.3.1  -  Detti  attraversamenti   devono   essere   realizzati
osservando  le  prescrizioni  stabilite   per   gli   attraversamenti
interrati al numero 2.1.1.3. 
    La profondita' di interramento  non  dovra'  essere  inferiore  a
0,80m rispetto al piano di campagna o al piano stradale. 
    Nell'alveo dei fiumi e' tuttavia ammessa la posa allo scoperto su
appositi sostegni indipendenti dalle strutture del  manufatto,  sotto
il quale si realizza l'attraversamento. 
    2.1.3.2 - Di norma la condotta deve essere posata preferibilmente
in corrispondenza della mezzeria della luce libera dell'opera d'arte. 
    Puo' essere collocata in diversa posizione nei casi  in  cui  non
venga compromessa la agevole esecuzione di lavori di  manutenzione  o
di consolidamento dell'opera d'arte. 
    A tale scopo va rispettata la distanza di un diametro del tubo di
protezione dal filo piu' vicino delle fondazioni del manufatto con un
minimo di 0,60m. 
    2.1.3.3 - Non e' ammesso spingere gli scavi per l'interramento di
condotte al di sotto dei piani di  posa  delle  fondazioni  di  opere
d'arte. 
    Se l'opera d'arte e' fondata su platea, la condotta (o il  fascio
di condotte) va posata al di sopra di tale platea,  sempre  che  tale
soluzione sia  compatibile  con  la  funzione  del  manufatto  e  con
l'equilibrio statico della intera opera d'arte. 
    Nei sottopassi a sezione rettangolare  realizzati  con  manufatti
scatolari in c.a. al disotto dei binari, la  condotta,  per  diametri
del tubo di protezione fino a 300mm, puo' essere  posata  al  disotto
del piano di fondazione del manufatto.  In  tal  caso  dovra'  essere
posata in corrispondenza dell'asse dello stesso ed ad una profondita'
minima  di  2m,  mediante  trivellazione  orizzontale  controllata  o
similari, tenendo presente che nel calcolo di verifica  del  tubo  di
protezione si dovra' tener conto anche dei  carichi  trasmessi  dallo
scatolare, previa  verifica  della  stabilita'  dello  scatolare  nei
confronti di possibili cedimenti. 
    2.2 - Parallelismi. 
    2.2.1 - Di norma non e' ammesso che le condotte siano  posate  ad
una distanza inferiore a 20m  misurata  fra  la  generatrice  esterna
della condotta lato binari e la piu' vicina rotaia. 
    Nei casi in cui per motivi tecnici non sia  possibile  rispettare
tale  distanza,  per  l'approvazione  del  progetto  dovranno  essere
attivate le  previste  procedure  di  autorizzazione  in  deroga  del
progetto e la condotta dovra' essere  protetta  con  idoneo  tubo  di
protezione, realizzato secondo le prescrizioni del paragrafo 2.4 e in
particolare dei punti 2.4.9 e 2.4.10. 
    In ogni caso la condotta dovra' essere posata in modo tale da non
interessare  le  strutture  delle  opere  d'arte  e  degli   impianti
tecnologici  esistenti  in  modo  tale  da  consentire  i  lavori  di
manutenzione e consolidamento dei medesimi. 
    2.3 - Caratteristiche tecniche e sistemi di prova delle  condotte
in opera. 
    2.3.1 - Le condotte devono essere di acciaio salvo i casi in  cui
il fluido trasportato non ne consenta l'impiego. 
    E'  ammesso  nel  caso  di  condotte  convoglianti   gas   metano
l'utilizzo di tubazioni in polietilene, per diametri esterni  fino  a
315mm e per pressioni di esercizio non superiori a 0,5MPa. 
    In ogni caso  tali  condotte  non  devono  avere  caratteristiche
inferiori a: 
      PE 80, Serie 5 - SDR 11 come previsto dal decreto  ministeriale
del 16 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'interno. 
    2.3.2 - Le sezioni costituenti il tratto di condotta  come  sopra
detto devono nel caso di condotte in acciaio essere  unite  di  testa
mediante saldatura elettrica ad arco. 
    Le  saldature  devono  essere  tutte  radiografate  allorche'  la
pressione di esercizio e' superiore a 0,5MPa. 
    Il richiedente e' tenuto ad esibire la  relativa  documentazione,
completata anche dal  certificato  di  accettabilita'  rilasciato  da
organismo legalmente riconosciuto. 
    Le tubazioni di polietilene di cui al punto  2.3.1,  convoglianti
gas metano, devono essere  unite  mediante  saldatura  di  testa  per
fusione o saldatura per fusione mediante raccordi elettrosaldabili. 
    Non  sono  ammesse  saldature  delle  condotte   in   polietilene
all'interno del tubo di protezione. 
    2.3.3 - Gli spessori  delle  tubazioni  in  acciaio  interessanti
l'attraversamento o il parallelismo debbono essere calcolati  con  la
formula: 
      s = (200 × S/Ks + pDe) : (200 × S/Ks + 2 p) 
    nella quale: 
      s = spessore del tubo in millimetri; 
      S  =  carico  di  snervamento  minimo  dell'acciaio  impiegato,
espresso in daN/mm². 
      Ks = coefficiente di sicurezza minimo pari a  2,5  rispetto  al
carico di snervamento; 
      p = pressione massima che puo' aversi nel piu' sfavorevole caso
espressa in daN/cm²; 
      De = diametro esterno della condotta espresso in millimetri. 
    La determinazione degli spessori delle  condotte  in  polietilene
interessanti gli  attraversamenti  e  i  parallelismi  dovra'  essere
effettuata secondo quanto previsto dal decreto  ministeriale  del  16
aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'interno. 
    2.3.4  -  Gli  spessori  delle   condotte   in   acciaio   devono
corrispondere od essere immediatamente superiori a quelli desunti dal
calcolo con la formula sopra riportata.  In  ogni  caso  lo  spessore
minimo delle condotte in acciaio non deve essere inferiore a 4mm. 
    2.3.5  -  Le  condotte   metalliche   debbono   essere   trattate
esternamente in modo uniforme e continuo con vernici, con bendaggi, o
altri  rivestimenti  protettivi  che   ne   garantiscano   la   buona
conservazione. 
    2.3.6 - Il tratto di condotta interessante l'attraversamento o il
parallelismo deve essere sottoposto ad una prova idraulica  in  opera
pari a 1,5 volte la pressione dichiarata massima di  esercizio.  Tale
pressione di prova idraulica non deve mai essere inferiore di 0,5 MPa
e  deve  mantenersi  costante   per   2   ore   dopo   raggiunta   la
stabilizzazione (termica, idraulica, ecc.) del sistema. 
    Per le condotte in polietilene di cui al punto  2.3.1  e  per  le
condotte  in  acciaio  quando  il  loro   particolare   utilizzo   e'
incompatibile con la presenza di residui di acqua  all'interno  delle
stesse, la prova di tenuta  puo'  essere  effettuata  anche  mediante
fluido gassoso inerte o aria, secondo quanto  prescritto  ai  decreti
ministeriali del 16 e 17 aprile 2008  del  Ministero  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'interno. 
    2.3.7 - La pressione di prova idraulica o pneumatica deve  essere
controllata con manometro  registratore.  Il  risultato  della  prova
stessa deve essere verbalizzato. 
    2.4 - Tubo di protezione - Tubi di sfiato e spurghi. 
    2.4.1 - Il tubo di protezione deve essere di acciaio ed avere uno
spessore adeguato alle sollecitazioni  da  sopportare.  Nel  caso  di
tubazioni in polietilene di cui al punto 2.3.1, il tubo di protezione
puo' essere anche dello stesso materiale della condotta nei  seguenti
casi: 
      attraversamenti inferiori; 
      parallelismi; 
      attraversamenti interrati quando la condotta e' posata  con  la
tecnica della trivellazione controllata. 
    2.4.2 - Indipendentemente dai risultati del  calcolo  di  cui  al
punto 2.4.3 non devono essere adottati spessori minori di 4mm per  le
tubazioni di acciaio. 
    2.4.3 - Per il calcolo dello spessore  dei  tubi  in  acciaio  si
dovra' tener conto dalle diverse sollecitazioni di seguito elencate: 
      A) Peso proprio della tubazione. 
      B) Carico  ripartito  superiore,  corrispondente  al  peso  del
terrapieno sovrastante la tubazione ed al carico  mobile  transitante
sul binario opportunamente combinati. 
    Tale carico mobile e' valutato pari a: 
      [15000 : (2.6 + 1.5  H)]  daN/m²  -  per  ferrovie  a  semplice
binario 
    ed a: 
      [15000 : (3,08 +0.8 H)] daN/m² - per ferrovie a doppio binario 
    dove H e' la distanza minima tra il piano di posa del  ballast  e
la generatrice superiore del tubo di protezione. 
    Per le linee ove circolano carichi inferiori a 12t  per  asse  le
suddette valutazioni possono essere ridotte in proporzione al  carico
effettivo ammesso a circolare sulla linea; 
      C)  Carico  ripartito  laterale,  corrispondente   alla   parte
rettangolare del diagramma di spinta (terra + sovraccarico); 
      D)  Carico  triangolare  laterale,  corrispondente  alla  parte
triangolare del diagramma di spinta. 
      E) Reazione radiale costante in un settore corrispondente ad un
angolo al centro di 60° in funzione del carico Q pari alla  somma  di
tutti i carichi  verticali  opportunamente  combinati,  agente  sulla
tubazione. 
    Per i tubi di protezione in acciaio la sollecitazione massima cui
risulta sottoposto il materiale, nella  verifica  delle  tensioni  di
esercizio, non  deve  essere  superiore  alla  meta'  del  carico  di
snervamento minimo del materiale stesso. 
    Per i tubi di protezione in polietilene il calcolo dovra'  essere
condotto facendo riferimento ai codici di buona  pratica  di  cui  al
Regolamento CE n. 352/2009. Per i carichi  verticali  si  applichera'
quanto sopra riportato alle lettere A) e B). Le altre azioni dovranno
essere determinate  tramite  un  appropriato  studio  di  interazione
tubazione/terreno,  che  tenga  conto  della   deformabilita'   delle
tubazioni e delle caratteristiche di rigidezza del terreno stesso. In
generale, per i tubi in  polietilene,  dovranno  essere  condotte  le
seguenti verifiche: 
      1) calcolo e verifica  della  inflessione  diametrale  a  lungo
termine; 
      2) calcolo  e  verifica  della  sollecitazione  o  deformazione
massima di flessione risultante dall'inflessione del tubo; 
      3) calcolo e verifica del carico critico di collasso  associato
all'instabilita' all'equilibrio elastico. 
    2.4.4 - Il diametro del tubo di protezione deve  essere  tale  da
assicurare una intercapedine non inferiore a 2cm e  non  maggiore  di
5cm. 
    Nel caso di  condotte  convoglianti  gas  metano  l'intercapedine
libera nella parte superiore tra la condotta e il tubo di  protezione
non dovra' essere maggiore di 14cm. 
    2.4.5 - Il tubo di protezione,  qualora  realizzato  in  acciaio,
deve essere protetto  esternamente  con  vernici,  bendaggi  o  altri
rivestimenti protettivi. 
    2.4.6 - La condotta portante deve essere posata nell'interno  del
tubo di  protezione  con  distanziatori  di  materiale  isolante  non
deteriorabile. I distanziatori non devono occupare piu' di un  quarto
della sezione dell'intercapedine, devono essere  in  numero  tale  da
garantire che i due tubi non vengano in  nessun  caso  a  contatto  e
devono essere posti in modo da  consentire  il  libero  deflusso  dei
liquidi e dei gas. Nel caso di condotte  in  polietilene  di  cui  al
punto 2.3.1,  con  tubo  di  protezione  dello  stesso  materiale,  i
distanziatori di cui al precedente capoverso possono essere omessi. 
    2.4.7 - Il tubo di protezione deve  essere  posato  con  pendenza
minima  del  due  per  mille  in  direzione  dello  spurgo  e   negli
attraversamenti deve terminare, da ciascun lato dei  binari  esterni,
ad una distanza minima di 10m a partire  dalla  piu'  vicina  rotaia;
contemporaneamente dovra' essere rispettata la  distanza  di  3m  dal
piede del rilevato o 5m dal  ciglio  delle  trincee,  anche  se  cio'
comporta un aumento della sopraindicata distanza minima di 10m. 
    Le predette distanze debbono intendersi misurate sulla ortogonale
all'asse del binario. 
    2.4.8 - Le estremita' del tubo di protezione devono essere chiuse
con adeguato sistema che assicuri la  perfetta  tenuta  stagna  della
intercapedine compresa fra i due tubi. 
    2.4.9 - Nel caso di gas leggeri il tubo di protezione deve essere
munito di due tubi  di  sfiato  dell'intercapedine  da  collocare  in
prossimita' delle due estremita' del tubo stesso. 
    Nei casi di parallelismo di condotte convoglianti gas leggeri  il
tubo  di  protezione  deve  essere  munito,  oltre  agli  sfiati   di
estremita', anche di  setti  separatori  intermedi  almeno  ogni  50m
dotati, ciascuno, di n. 2 sfiati e n. 1 spurgo, come in Figura n. 1. 
    I tubi di sfiato devono avere il diametro interno non inferiore a
50mm con spessore minimo di 3mm. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    2.4.10 - I tubi di sfiato di cui al precedente punto 2.4.9 devono
essere portati fuori terra ad una distanza non inferiore a 20m  dalla
piu' vicina rotaia; essi  devono  essere  protetti  dalle  corrosioni
mediante adatto rivestimento (protezione passiva). 
    Inoltre essi devono essere muniti di una presa per l'applicazione
di un segnalatore di gas o di un segnalatore di umidita',  terminare,
nei casi di gas leggeri, con un dispositivo taglia  fiamma  ed  avere
una altezza minima di 2,50m sul piano di campagna. 
    La predetta distanza di  20  m  deve  intendersi  misurata  sulla
ortogonale all'asse del binario. 
    2.4.11 - Nei casi di attraversamenti e parallelismi  di  condotte
convoglianti fluidi diversi dai gas leggeri, dovranno essere adottate
opportune soluzioni tecniche  in  grado  di  evitare  la  dispersione
nell'ambiente di eventuali perdite. 
    2.4.12 - Il tubo di protezione deve essere munito anche  di  tubo
di spurgo della  intercapedine  da  collocare  in  prossimita'  della
estremita' piu' bassa del tubo stesso. 
    Il tubo di spurgo deve terminare nel pozzetto a valle di  cui  al
successivo punto 2.5.1. 
    Esso deve avere il diametro non inferiore a  20mm.  Nel  caso  di
tubazioni di polietilene di cui al punto 2.3.1, qualora posate con la
tecnica della trivellazione  controllata,  il  tubo  di  spurgo  puo'
essere omesso. 
    2.5 - Apparecchiature di controllo e congegni di intercettazione. 
    2.5.1  -  A   monte   ed   a   valle   dell'attraversamento,   in
corrispondenza delle estremita' del tubo di protezione devono  essere
costruiti due pozzetti contenenti ciascuno: una presa per  manometro,
le eventuali apparecchiature relative alla  protezione  catodica,  di
cui al paragrafo 2.6, le prese agibili  per  il  controllo  periodico
dello stato elettrico della condotta e del  tubo  di  protezione,  il
terminale  del  tubo  di  spurgo  dell'intercapedine  fra   tubo   di
protezione e condotta. Detto terminale  deve  essere  munito  di  una
idonea chiusura di sicurezza, anche per  evitare  la  dispersione  di
eventuali perdite. 
    E' tuttavia ammesso che le apparecchiature ed i congegni  di  cui
sopra vengano sistemati nel modo seguente: 
      le prese per manometro, nelle camerette, nei pozzetti interrati
o nei recinti di protezione degli organi di intercettazione; 
      le prese elettriche agibili per il controllo  della  situazione
elettrica della condotta  e  del  relativo  tubo  di  protezione,  su
pozzetti o su armadietti a piantana ubicati presso i tubi di sfiato; 
      i pozzetti  di  ricovero  dei  terminali  dei  tubi  di  spurgo
dell'intercapedine  tra   condotta   e   tubo   di   protezione,   in
corrispondenza  o  nelle  vicinanze  delle  estremita'  del  tubo  di
protezione medesimo, ma in ogni caso a distanza non minore di 3m  dal
piede del rilevato o 5 m dal ciglio  delle  trincee,  anche  se  cio'
comporta un aumento della anzidetta minima distanza di 10 m. 
    Anche nei casi di parallelismo dovranno essere predisposti idonei
pozzetti per contenere i dispositivi di cui sopra. 
    2.5.2 - Tutte le condotte devono essere intercettabili a monte ed
a valle dell'attraversamento. Gli organi  di  intercettazione  devono
essere ubicati in posizione facilmente accessibile, in modo che possa
essere rapido l'intervento per intercettare  il  flusso  in  caso  di
necessita', e ad una distanza fra loro  non  maggiore  di  1000m.  La
predetta distanza di 1000 m in  deve  intendersi  misurata  sull'asse
della condotta. Gli organi di intercettazione anzidetti devono essere
protetti da camerette interrate o pozzetti interrati o da recinti  in
modo che  la  loro  manovra  possa  essere  effettuata  soltanto  dal
personale addetto. 
    Ciascuna cameretta, ciascun pozzetto interrato o ciascun  recinto
non puo' in nessun caso trovarsi a meno  di  20m  dalla  rotaia  piu'
vicina. La predetta distanza di 20 m deve intendersi  misurata  sulla
ortogonale all'asse del binario. 
    E' ammesso nel caso di  condotte  convoglianti  gas  metano,  con
pressioni superiori a  0,5MPa,  che  gli  organi  di  intercettazione
possono essere ubicati ad una distanza tra loro superiore a 1000 m ma
inferiore  a  2000m,  a  condizione  che  sia  previsto  un   sistema
automatico o  manuale  che  permetta  l'immediata  attivazione  degli
organi di intercettazione in caso di avaria. 
    Nel caso di condotte  convoglianti  gas  inerte  o  ossigeno,  e'
ammesso  che  gli  organi  di  intercettazione  siano   disposti   in
corrispondenza  delle   estremita'   della   condotta,   presso   gli
stabilimenti di partenza e di arrivo  del  fluido  trasportato.  Tali
organi di  intercettazione  dovranno  essere  dotati  di  sistemi  di
chiusura telecomandabili, continuamente presidiati. 
    2.5.3 - I pozzetti, le  camerette  e  i  recinti,  devono  essere
costruiti e mantenuti in  modo  da  assicurare  in  ogni  momento  il
regolare funzionamento di tutte le apparecchiature  e  meccanismi  in
essi contenute. 
    2.6 - Protezione catodica. 
    2.6.1 - Le condotte metalliche ed i relativi tubi  di  protezione
nel tratto di attraversamento e parallelismo, oltre che dalla normale
protezione passiva,  devono  essere  munite  di  adeguata  protezione
catodica. Cio' vale anche per le condotte interferenti con linee  non
elettrificate. 
    Qualora le condotte metalliche e i relativi  tubi  di  protezione
siano  posati  allo  scoperto  nel  tratto  di  attraversamento   e/o
parallelismo,  gli  stessi  non  sono  soggetti   all'obbligo   della
protezione catodica. In questo caso le condotte e i relativi tubi  di
protezione devono essere posati su supporti isolanti e devono  essere
collegati ad un adeguato impianto di terra. 
    2.6.2 - Qualora il richiedente intenda  estendere  la  protezione
all'intera condotta cio' deve essere esplicitamente dichiarato. 
    2.6.3 - Qualora il richiedente intenda  proteggere  catodicamente
il  solo  tratto  di  attraversamento  o  parallelismo,  e'   ammesso
l'impiego  di  giunti  isolanti  da  porsi  in  corrispondenza  delle
camerette di contenimento dei congegni di intercettazione di  cui  al
punto 2.5.2, o nelle camerette dei congegni di misura di cui al punto
2.5.1. 
    2.6.4 - I giunti  isolanti  del  tipo  proposto  dal  richiedente
devono sopportare al collaudo in officina  la  tensione  di  1000Volt
alternati  efficaci,  50Hz,  per  un  minuto   primo   e   presentare
caratteristiche tali che, per effetto di acqua di  condensa  o  forte
umidita', non risulti riduzione nei valori del suddetto isolamento. 
    2.6.5  -  Per  i   controlli   periodici   sulla   efficienza   o
sull'adeguatezza della protezione catodica  devono  essere  messe  in
opera, in adeguato numero, prese di misura agibili. 
    2.6.6 - La situazione elettrica sia della condotta che  del  tubo
di protezione limitatamente all'attraversamento o parallelismo,  deve
essere controllata ogni sei mesi  a  cura  del  richiedente,  che  e'
tenuto a verbalizzare l'esito dei controlli effettuati. 
    Tale controllo viene sospeso qualora la sede ferroviaria  in  cui
insiste l'attraversamento o il parallelismo sia stata dismessa o  nel
caso di dismissione della condotta. 
    Resta inteso che sara'  cura  dell'Ente  gestore  delle  condotte
interrate porre in essere tutti gli accorgimenti necessari,  previsti
dalle leggi/norme vigenti, a  propria  cura  e  spese  qualora  venga
ripristinato l'esercizio ferroviario. 
3 - Norme tecniche per gli attraversamenti e i parallelismi di binari
  adibiti  al   servizio   merci   all'interno   degli   stabilimenti
  industriali e dei porti, con condotte convoglianti  liquidi  e  gas
  (esclusi acquedotti e canalizzazioni a pelo libero). 
    3.1  -  Valgono  le  norme  previste  al  Capitolo   2   con   le
varianti/integrazioni che seguono. 
    3.1.2 - (Riferimento 2.2.1) - E' ammesso che  le  condotte  siano
posate alla distanza di 2,5 m dalla piu'  vicina  rotaia  misurata  a
partire dalla generatrice esterna della condotta, lato binario. 
    3.1.3 - (Riferimento 2.4.7) - La lunghezza del tubo di protezione
puo' essere ridotta in corrispondenza degli stabilimenti  industriali
e dei porti in relazione alla ubicazione dei fabbricati. Comunque  il
tubo dovra' estendersi fino a 2,5 m dalla piu' vicina rotaia. 
    3.1.4 - (Riferimento 2.5.2) -  La  distanza  fra  gli  organi  di
intercettazione puo' anche essere superiore a 1000m in relazione alle
circostanze locali, fino ad un massimo di 2000 m. 
4 - Norme tecniche per  gli  attraversamenti  ed  i  parallelismi  di
ferrovie con condotte convoglianti acque sotto pressione. 
    4.1 - Attraversamenti. 
    Gli attraversamenti si distinguono in: 
      interrati (4.1.1.); 
      superiori (4.1.2.); 
      inferiori (4.1.3.). 
    4.1.1 - Attraversamenti interrati. Sono quelli realizzati con  le
condotte interrate al disotto dei binari. 
    4.1.1.1 - Il tracciato della  condotta  in  attraversamento  deve
essere  per  quanto  possibile  rettilineo  e  normale  all'asse  del
binario. 
    Quando la condotta e' posata lungo una strada  che  interseca  la
sede ferroviaria con un passaggio a livello,  e'  consentito  che  il
tracciato della condotta formi  con  l'asse  del  binario  lo  stesso
angolo che e' determinato dall'asse della strada. 
    4.1.1.2  -  In  prossimita'  di  opere  d'arte  e   di   impianti
tecnologici  (sostegni  trazione  elettrica,  antenne  radio,  ecc.),
l'attraversamento  deve  essere  realizzato  in  modo  tale  da   non
interessare le strutture delle opere d'arte e degli  impianti  stessi
consentendone allo stesso modo l'eventuale esecuzione  di  lavori  di
manutenzione o consolidamento. 
    In ogni caso l'attraversamento deve  risultare  a  distanza,  dal
filo esterno della struttura piu' vicina, non minore dell'altezza del
piano del ferro sul piano di fondazione  dell'opera  d'arte,  con  un
massimo di 10 m. 
    Nei confronti degli imbocchi  delle  gallerie  va  rispettata  la
distanza di 10 m. 
    4.1.1.3 - Le condotte di acciaio o di altro materiale  anche  non
metallico (escluse le condotte in cemento armato di diametro  interno
eguale o maggiore di 0,8 m) debbono essere contenute entro un tubo di
maggiore diametro (tubo  di  protezione)  avente  le  caratteristiche
riportate al paragrafo 4.4 ed una pendenza non inferiore  a  due  per
mille in direzione del pozzetto di valle o a quota bassa. 
    4.1.1.4 - La condotta attraversante deve essere interrata per una
estesa corrispondente alla distanza tra le due rotaie estreme piu' 3m
al di la di entrambe - a  una  profondita'  tale  che  l'altezza  del
terreno sovrastante il tubo di protezione risulti di 1,20 m e che  il
punto piu' alto del tubo stesso si trovi a 2 m al disotto  del  piano
di ferro (della rotaia  piu'  bassa  se  vi  e'  sopraelevazione  del
binario). 
    Se  nella  detta  estesa  ricadono  cunette,  la  profondita'  di
interramento rispetto al fondo di essa deve risultare di 0,8 m. Oltre
detta estesa e fino a 20 m dalle rotaie  estreme  la  profondita'  di
interramento non deve essere minore di 0,8 m. 
    Va inoltre rispettata una profondita'  di  0,3  m  rispetto  alle
condotte d'acqua e ai cavi interrati di pertinenza delle ferrovie. 
    4.1.1.5 - Non e'  ammesso  l'attraversamento  di  marciapiedi  di
stazione, di piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non  e'
ammesso  altresi'  l'attraversamento  di  fasci  di   binari   aventi
larghezza maggiore di 20 m misurata fra le rotaie esterne dei  binari
estremi delle stazioni, delle fermate e degli scali merci. 
    Negli   altri   casi   non   contemplati,    non    e'    ammesso
l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di  30
m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi. 
    4.1.2   -   Attraversamenti   superiori.   Si   distinguono    in
attraversamenti    mediante    struttura    portante    propria    ed
attraversamenti su altri manufatti (esistenti o da costruire per  usi
promiscui vari). 
    4.1.2.1 - Gli attraversamenti superiori  con  struttura  portante
propria debbono essere  progettati  e  realizzati  con  un  passaggio
pedonale  che  consenta  la  ispezione  della  tubazione   (o   delle
tubazioni) la cui disposizione deve essere  tale  da  renderne  anche
agevole la manutenzione. 
    4.1.2.2 - Il tracciato dell'attraversamento superiore deve essere
rettilineo e per  quanto  possibile  normale  all'asse  del  binario.
Quando la condotta e'  posata  lungo  una  strada  che  interseca  la
ferrovia con un'opera d'arte esistente o che sorpassa la stessa linea
al disopra di una galleria, e'  consentito  che  il  tracciato  della
condotta formi con l'asse del binario  o  della  galleria  lo  stesso
angolo che e' determinato all'asse della strada. 
    4.1.2.3  -  Non  e'  ammesso   l'attraversamento   superiore   di
marciapiedi di stazione, di piani caricatori o di altre installazioni
fisse. 
    4.1.2.4 - In prossimita' di opere d'arte deve  essere  rispettata
una distanza tale da non interessare le strutture delle opere  d'arte
stesse e consentire l'eventuale esecuzione di lavori di  manutenzione
o consolidamento delle medesime. 
    Nei confronti degli  imbocchi  delle  gallerie  e  dei  pozzi  di
aerazione va rispettata la distanza di 10m. 
    4.1.2.5 - Nei casi di condotte con  struttura  portante  propria,
quest'ultima deve assicurare una altezza libera sul piano  del  ferro
di almeno: 
      a: 7,2m per le ferrovie elettrificate a 25 kV C.A.; 
      b: 7,0m per tutte le altre ferrovie. 
    In ogni caso dovra' essere rispettato il franco elettrico  minimo
indicato nella CEI EN 50119. 
    4.1.2.6  -  La  condotta  deve  essere  contenuta  nel  tubo   di
protezione di cui al successivo paragrafo  4.4  e  dovra'  avere  una
pendenza non inferiore al due per mille verso il pozzetto di valle  o
a quota bassa. 
    E' consentita la omissione del tubo di protezione,  nel  caso  di
struttura portante propria  realizzata  in  muratura  od  in  cemento
armato,   in   cui   l'alloggiamento   della   condotta   assuma   la
configurazione di un canale. Le dimensioni  dell'alloggiamento  della
condotta stessa dovranno essere tali da consentire oltre alla agevole
manutenzione della condotta, anche lo smaltimento dell'intero  volume
di acqua. Si dovra' evitare nel modo piu' assoluto che  infiltrazioni
o perdite possano raggiungere la sottostante sede ferroviaria. 
    4.1.2.7 - Gli attraversamenti superiori  con  appoggio  su  altri
manufatti (esistenti o da costruire per usi promiscui  vari)  debbono
essere realizzati introducendo la condotta nel tubo di protezione  di
cui al paragrafo 4.4. Tale tubo di protezione puo' essere incorporato
nel sottofondo stradale con opportuno rinfianco di malta di  cemento;
oppure puo' essere lasciato in vista,  ma  sempre  all'interno  delle
spallette o balaustre del manufatto. 
    E' consentita la omissione del  tubo  di  protezione  quando  sia
possibile alloggiare la condotta in cunicolo stagno  e  ispezionabile
appositamente predisposto e ricavato sotto il piano di calpestio  del
manufatto. E' altresi' consentita la omissione del tubo di protezione
anche quando  la  condotta  sia  lasciata  in  vista,  sempre  pero',
all'interno delle spallette o balaustre che dovranno essere  continue
e stagne nei confronti della ferrovia sottostante,  facendo  assumere
al manufatto stesso la forma del  canale  di  cui  si  e'  detto  nel
precedente punto. 
    Non sono ammessi attraversamenti superiori con tubi di protezione
appoggiati o sospesi a mensole murate all'esterno dei manufatti. 
    4.1.2.8 - Gli attraversamenti  da  realizzare  al  disopra  delle
gallerie, con le condotte posate sul piano  di  campagna,  sospese  o
interrate, vengono  considerati  attraversamenti  superiori  di  tipo
particolare, per i quali valgono le seguenti norme. 
    4.1.2.9  -  Negli  attraversamenti  sopra  alle   gallerie,   sia
interrati che allo scoperto, quando lo spessore del terreno esistente
tra il piano di posa della condotta e l'estradosso  del  rivestimento
della galleria e' inferiore a 5m deve  essere  previsto  il  tubo  di
protezione di cui al paragrafo 4.4. 
    Detto tubo deve estendersi da  ambo  i  lati  della  galleria  di
almeno 10 m a partire dall'intradosso dei piedritti. 
    Per le condotte in cemento armato di diametro rilevante (800 mm o
piu') il tubo di protezione non e' richiesto. 
    4.1.2.10 - Attraversamenti sopra alle gallerie, sia interrati che
allo scoperto, con condotte in  tubi  di  protezione  posti  a  quota
inferiore a 3m sopra l'estradosso  del  rivestimento  delle  gallerie
stesse, possono essere ammessi previa verifica della  stabilita'  del
manufatto  sottostante  in  relazione  al   nuovo   carico   e   alle
caratteristiche del manufatto stesso nonche' previa esecuzione  delle
eventuali opere atte a garantirne la stabilita'. 
    4.1.3 - Attraversamenti inferiori. Gli attraversamenti inferiori,
cioe' quelli realizzati  in  corrispondenza  delle  luci  libere  dei
manufatti, sono ammessi soltanto se compatibili con la  funzione  del
manufatto. Si ammette che la condotta (o il fascio di  condotte)  sia
interrata o posata fuori terra. 
    4.1.3.1 - Se la condotta (o il fascio di condotte), e'  interrata
sotto il piano di campagna o sotto il manto di una strada  e'  sempre
necessario il tubo di protezione come indicato nel punto 4.1.1.3  per
le condotte di acciaio o  di  altro  materiale  anche  non  metallico
(comprese quelle in cemento armato di diametro interno minore di  0,8
m). Detto tubo di protezione deve avere pendenza non inferiore al due
per mille in direzione del pozzetto di valle o a quota bassa. 
    E' ammessa la omissione del tubo di protezione quando la condotta
(o fascio di condotte) e' posata nell'alveo dei fiumi.  La  omissione
del tubo di protezione e' altresi' ammessa per le condotte di cemento
armato aventi diametro interno di 0,8 m o maggiore. 
    Le condotte posate sotto il manto di una strada  dovranno  essere
verificate ai carichi stradali. 
    4.1.3.2 - Se la condotta (o il fascio di condotte) e' posata allo
scoperto  su  appositi  sostegni  indipendenti  dalle  strutture  del
manufatto sotto il quale si realizza l'attraversamento, e' ammessa la
omissione del tubo di protezione. 
    4.1.3.3 - Di norma la condotta (o il fascio di  condotte)  dovra'
essere posata preferibilmente in corrispondenza della mezzeria  della
luce libera dell'opera d'arte. 
    Puo' essere collocata in  diversa  posizione  purche'  non  venga
limitata la  agevole  esecuzione  di  lavori  di  manutenzione  o  di
consolidamento dell'opera d'arte. 
    A tale scopo va rispettata la distanza pari ad un diametro  della
condotta o del tubo di protezione, ove presente, dal filo piu' vicino
del manufatto e delle sue fondazioni,  se  trattasi  di  condotte  di
diametro interno uguale o superiore a 400mm; le condotte di  diametro
inferiore a tale valore possono  essere  posate  in  qualunque  altra
posizione, mai pero' al di sopra  della  risega  piu'  esterna  delle
fondazioni del manufatto. 
    4.1.3.4 - Non e' ammesso  spingere  gli  scavi  per  la  posa  di
condotte al di sotto dei piani di posa delle fondazioni  delle  opere
d'arte. 
    Se l'opera d'arte e' fondata su platea, la condotta (o il  fascio
di condotte) va posata al di sopra di tale platea,  sempre  che  tale
soluzione sia  compatibile  con  la  funzione  del  manufatto  e  con
l'equilibrio statico dell'intera opera d'arte. 
    4.1.4 -  Attraversamenti  in  cunicolo.  Gli  attraversamenti  da
realizzare posando la condotta  o  le  condotte  nell'interno  di  un
cunicolo appositamente costruito, vengono considerati attraversamenti
inferiori di tipo particolare, per i quali valgono le seguenti norme. 
    L'asse del cunicolo deve essere rettilineo e normale all'asse del
binario. Quando cio' non sia possibile e' consentito che  l'asse  del
cunicolo formi con l'asse del binario un angolo non minore di 45°. 
    4.1.4.1 - In prossimita' di opere d'arte deve  essere  rispettata
una distanza tale da non interessare le strutture delle opere  d'arte
stesse e consentire l'eventuale esecuzione di lavori di  manutenzione
o consolidamento. A tal fine va rispettata una distanza dal filo piu'
esterno dell'opera d'arte esistente  e  delle  sue  fondazioni,  pari
all'altezza del piano del ferro sul piano di  posa  delle  fondazioni
stesse, con un massimo di 10m. 
    In prossimita' degli imbocchi delle gallerie  va  rispettata  una
distanza di 10m. 
    4.1.4.2 - L'estradosso della copertura del cunicolo deve trovarsi
almeno 1m al disotto del piano del ferro. 
    4.1.4.3 - La sezione interna del cunicolo deve  avere  dimensioni
tali da consentire  la  agevole  manutenzione  e  sostituzione  delle
condotte. 
    4.1.4.4 - La pendenza del piano di calpestio interno del cunicolo
deve essere non minore  del  due  per  mille  verso  il  pozzetto  di
ispezione piu' basso. 
    4.2 - Parallelismi. 
    4.2.1 -  Le  condotte  devono  essere  posate  parallelamente  al
binario, ad una distanza tale da non costituire pregiudizio alla sede
ed alle opere ferroviarie; tale distanza, non dovra' essere inferiore
a  10m  dalla  piu'  vicina   rotaia   e   dovra'   essere   misurata
ortogonalmente all'asse del binario. 
    Contemporaneamente dovra' essere rispettata la distanza di 3m dal
piede del rilevato o 5m dal  ciglio  della  trincea,  anche  se  cio'
comporta un aumento della sopracitata distanza di 10m. In  ogni  caso
la distanza tra la generatrice esterna della condotta e il piede  del
rilevato, o il ciglio della trincea, non deve essere  inferiore  alla
profondita' del piano di posa  della  condotta  stessa,  rispetto  al
piano di campagna. 
    Le distanze suddette possono essere ridotte fino a 6m dalla  piu'
vicina rotaia e a 2m dal  piede  del  rilevato  o  dal  ciglio  della
trincea, qualora la condotta sia contenuta in un tubo  di  protezione
che dovra' terminare in pozzetti praticabili realizzati conformemente
al punto 4.4.8. 
    In ogni caso, in  prossimita'  di  opere  d'arte  e  di  impianti
tecnologici (sostegni trazione elettrica,  antenne  radio  ecc.),  le
condotte in parallelismo dovranno essere posate in modo tale  da  non
interessare le strutture  delle  opere  e  degli  impianti  stessi  e
consentire la  eventuale  esecuzione  di  lavori  di  manutenzione  o
consolidamento delle medesime. 
    4.3 - Caratteristiche tecniche e sistema di prova delle  condotte
in opera. 
    4.3.1 - Le condotte possono essere  di  acciaio  o  di  qualunque
altro  materiale  (metallico,  plastico  o  di  cemento  armato,   di
vetroresina, ecc.). 
    4.3.2 - Se le condotte sono di  acciaio,  gli  elementi  tubolari
debbono essere calcolati come riportato al punto seguente. 
    4.3.3 - Gli spessori  delle  tubazioni  di  acciaio  interessanti
l'attraversamento o il parallelismo debbono essere calcolati  con  la
formula: 
      s = (200 × S/Ks + pDe) : (200 × S/Ks + 2p) 
    nella quale: 
      s = spessore del tubo in millimetri; 
      S  =  carico  di  snervamento  minimo  dell'acciaio   impiegato
espresso in daN/mm²; 
      Ks = coefficiente di sicurezza minimo, pari a  2,  rispetto  al
carico di snervamento; 
      p = pressione massima che puo' verificarsi nelle  piu'  gravose
condizioni di esercizio, compreso il colpo di ariete, espressa in daN
/cm²; 
      De = diametro esterno della condotta espresso in millimetri. 
    4.3.4  -  Gli  spessori  delle  condotte   di   acciaio   debbono
corrispondere od essere immediatamente superiori a quelli desunti dal
calcolo con la formula sopra riportata. 
    4.3.5 - Gli spessori delle condotte  di  ghisa  vanno  scelti  in
relazione al diametro della condotta ed  al  valore  della  pressione
massima  che  puo'  verificarsi  nelle  piu'  gravose  condizioni  di
esercizio, compreso il colpo d'ariete, moltiplicato per 1,5. In  ogni
caso  pero'  lo  spessore  minimo  della  condotta  non  deve  essere
inferiore a 5mm. 
    4.3.6 - Gli spessori  delle  condotte  in  plastica  o  in  altro
materiale non metallico vanno scelti in relazione al  diametro  delle
condotte ed al valore della pressione massima  che  puo'  verificarsi
nelle  piu'  gravose  condizioni  di  esercizio,  compreso  il  colpo
d'ariete, moltiplicato per 1,5. 
    4.3.7 -  Lo  spessore  della  parete  e  l'entita'  dell'armatura
metallica delle condotte in cemento armato vanno calcolati  ricavando
lo sforzo di trazione N (in daN) dalla formula: 
      N = p × Di/2 
    in cui: 
      p = pressione massima di prova in daN/cm²; 
      Di = diametro interno in centimetri e  tenendo  conto  altresi'
che  gli  sforzi  di  trazione   debbono   essere   tutti   assorbiti
dall'armatura in acciaio la cui tensione non deve superare il  limite
di 1000daN/cm². 
    4.3.8  -  Le  condotte   metalliche   debbono   essere   trattate
esternamente in modo uniforme e continuo con vernici, con bendaggi  o
altri  rivestimenti  protettivi  che   ne   garantiscano   la   buona
conservazione. 
    4.3.9 - Il tratto di condotta deve essere sottoposto ad una prova
di tenuta idraulica in opera con una pressione pari a  1,5  volte  il
valore della  pressione  massima  che  puo'  verificarsi  nelle  piu'
gravose condizioni di esercizio, compreso il colpo di ariete. 
    La pressione minima di prova idraulica non deve  in  nessun  caso
essere inferiore a 5 daN/cm². 
    La prova di pressione puo' essere omessa per gli  attraversamenti
inferiori in corrispondenza di corsi d'acqua e di  canali  quando  la
luce libera dell'opera d'arte e' tale  da  poter  smaltire  oltre  le
acque del fiume o canale in regime di massima piena,  anche  l'intera
portata dell'acquedotto. 
    4.3.10. - La pressione di  prova  idraulica  da  controllare  con
manometro  registratore  (per  tutte  le  condotte  aventi   diametro
maggiore di 25mm) deve mantenersi costante per due ore dopo raggiunta
la stabilizzazione del sistema. Il risultato della prova deve  essere
verbalizzato. 
    4.4. - Tubo di protezione. 
    4.4.1 - Il tubo di protezione deve essere  di  spessore  adeguato
alle sollecitazioni esterne ed interne da  sopportare.  Nei  tubi  di
acciaio tale spessore, indipendentemente dai risultati dei calcoli di
cui appresso, non puo' essere inferiore a 4mm. 
    4.4.2 - Per il calcolo degli spessori dei tubi di  acciaio  e  la
verifica dei tubi di cemento armato,  si  dovra'  tener  conto  delle
diverse sollecitazioni di seguito elencate: 
      A) Peso proprio della tubazione. 
      B) Carico  ripartito  superiore,  corrispondente  al  peso  del
terrapieno sovrastante la tubazione e al  carico  mobile  transitante
sul binario opportunamente combinati. 
    Tale carico mobile e' valutato pari a: 
      [15000 : (2.6 + 1.5  H)]  daN/m²  -  per  ferrovie  a  semplice
binario 
    ed a: 
      [15000 : (3,08 +0.8 H)] daN/m² - per ferrovie a doppio binario 
    dove H e' la distanza minima tra il piano di posa del  ballast  e
la generatrice superiore del tubo di protezione. 
    Per le linee ove circolano carichi inferiori a 12 t per  asse  le
suddette valutazioni possono essere ridotte in proporzione al  carico
effettivo, ammesso a circolare sulla linea. 
      C)  Carico  ripartito  laterale,  corrispondente   alla   parte
rettangolare del diagramma di spinta (terra + sovraccarico). 
      D)  Carico  triangolare  laterale,  corrispondente  alla  parte
triangolare del diagramma di spinta. 
      E) Reazione radiale costante in un settore corrispondente ad un
angolo al centro di 60°, in funzione del carico Q, pari alla somma di
tutti i carichi  verticali  opportunamente  combinati,  agente  sulla
tubazione. 
    Per i tubi di protezione in acciaio la sollecitazione massima cui
risulta sottoposto il materiale, nella  verifica  delle  tensioni  di
esercizio, non  deve  essere  superiore  alla  meta'  del  carico  di
snervamento minimo del materiale. 
    Per i tubi di cemento armato,  la  sollecitazione  massima  delle
armature, nella  verifica  delle  tensioni  di  esercizio,  non  deve
superare il valore di 1000 daN/cm². 
    Per i tubi di protezione in polietilene il calcolo dovra'  essere
condotto facendo riferimento ai codici di buona pratica,  di  cui  al
Regolamento(CE) n. 352/2009. Per i carichi verticali  si  applichera'
quanto sopra riportato alle lettere A) e B). Le altre azioni dovranno
essere determinate  tramite  un  appropriato  studio  di  interazione
tubazione/terreno,  che  tenga  conto  della   deformabilita'   delle
tubazioni e delle caratteristiche di rigidezza del terreno stesso. In
generale, per i tubi in  polietilene,  dovranno  essere  condotte  le
seguenti verifiche: 
      1) calcolo e verifica  della  inflessione  diametrale  a  lungo
termine; 
      2) calcolo  e  verifica  della  sollecitazione  o  deformazione
massima di flessione risultante dall'inflessione del tubo; 
      3) calcolo e verifica del carico critico di collasso  associato
all'instabilita' all'equilibrio elastico. 
    4.4.3 - Il diametro del tubo di protezione deve  essere  tale  da
assicurare lo smaltimento della intera portata della condotta. 
    4.4.4 - Il tubo di protezione,  qualora  realizzato  in  acciaio,
deve essere protetto  esternamente  con  vernici,  bendaggi  o  altri
rivestimenti protettivi. 
    4.4.5 - La condotta portante deve essere posata nell'interno  del
tubo di  protezione  con  distanziatori  di  materiale  isolante  non
deteriorabile. I distanziatori non devono occupare piu' di un  quarto
dell'area dell'intercapedine,  dovranno  essere  in  numero  tale  da
garantire che i due tubi non vengano in  nessun  caso  a  contatto  e
dovranno essere posti in modo da consentire il libero deflusso  delle
acque. 
    4.4.6 - Negli attraversamenti interrati e inferiori  il  tubo  di
protezione deve essere posato con pendenza uniforme non inferiore  al
due per mille in direzione del pozzetto di ispezione di valle.  Negli
attraversamenti superiore il tubo di protezione  deve  essere  posato
con una pendenza non inferiore al due  per  mille  in  direzione  del
pozzetto di ispezione di valle. In ogni caso il  tubo  di  protezione
dovra' terminare, da ciascun lato dei binari esterni, ad una distanza
minima di 10 m a partire dalla piu' vicina rotaia. 
    Contemporaneamente dovra' essere rispettata la distanza minima di
3 m dal piede del rilevato o 5m dal ciglio delle  trincee,  anche  se
cio' comporta un aumento della sopra indicata distanza minima di 10m.
Le predette distanze debbono  intendersi  misurate  sulla  ortogonale
all'asse del binario. 
    4.4.7 - La lunghezza del tubo di protezione puo'  essere  ridotta
in corrispondenza degli stabilimenti  industriali  e  dei  porti,  in
relazione alla ubicazione dei fabbricati. In tali casi il  tubo  deve
estendersi fino a 2,5m dalla piu' vicina rotaia. 
    4.4.8 - Le estremita' del tubo di protezione debbono terminare in
pozzetti praticabili e aventi  lo  scopo  di  consentire  l'ispezione
della intercapedine libera fra la condotta ed il tubo di  protezione,
di raccogliere e smaltire lontano dalla sede ferroviaria le eventuali
perdite, dovute ad avaria o rottura della condotta. 
    Il bordo piu' vicino di tali pozzetti deve essere  posto  ad  una
distanza non inferiore a 10m  a  partire  dalla  piu'  vicina  rotaia
misurata in ortogonale al binario. 
    Lo smaltimento dovra' essere  realizzato,  mediante  scarichi  di
fondo e/o luci di sfioro alla sommita'  dei  pozzetti,  che  dovranno
essere  adeguatamente  dimensionati  in  relazione  alla  portata  di
rottura della condotta ed opportunamente protetti con grate. 
    Detti  scarichi  dovranno  inoltre  essere  collegati  ad  idonei
ricettori finali ubicati nelle vicinanze. 
    Le chiusure dei pozzetti anzidetti e le luci  di  sfioro  debbono
essere sollevati dal piano di campagna in modo tale che sia  impedita
la penetrazione di acque meteoriche o di altre sostanze. 
5 - Norme tecniche per gli attraversamenti di ferrovie con condotte o
canali convoglianti acque a pelo libero. 
    5.1 - Gli attraversamenti con canali o con grandi collettori  per
fognature  devono  essere  realizzati  mediante  manufatti   le   cui
caratteristiche sono da definirsi di volta in volta. 
    5.2  -  Per  le  fognature  possono  ammettersi   attraversamenti
interrati  realizzati  con  tubazioni  di  materiale  che  non  venga
attaccato dai liquidi di scarico e che siano auto resistenti. 
    Le condotte non autoresistenti dovranno essere munite di un  tubo
di protezione  le  cui  estremita'  dovranno  terminare  in  pozzetti
praticabili realizzati secondo lo schema della Figura n. 2. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    5.3 - La profondita' di posa delle  tubazioni,  non  deve  essere
inferiore a 2m tra il piano del ferro e la generatrice superiore  dei
tubi. 
    5.4 - Per le tubazioni di cui al punto 5.2 devono essere previsti
dei pozzetti di ispezione ubicati a non meno di 10m dalla piu' vicina
rotaia e di 3m dal piede del rilevato  o  dal  ciglio  della  trincea
(anche se cio' comporti un aumento della lunghezza minima predetta di
10m). 
    5.5 - Per quanto non espressamente indicato, valgono per analogia
le prescrizioni di cui ai punti 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2 e  4.4,  per
quanto applicabili. 
6 - Norme tecniche per  gli  attraversamenti  ed  i  parallelismi  di
ferrovie con condotte convoglianti sostanze solide. 
    6.1  -  Le  condotte   convoglianti   sostanze   solide   minute,
pulverulente, pastose  o  in  sospensione  in  veicolo  liquido  sono
assimilate alle condotte d'acqua sotto pressione e devono  rispondere
alle norme previste al Capitolo 4. 
7 - Norme tecniche per  gli  attraversamenti  ed  i  parallelismi  di
  filovie extraurbane e di impianti con trazione a fune, con condotte
  convoglianti liquidi e gas. (esclusi acquedotti e canalizzazioni  a
  pelo libero). 
    7.1 - Attraversamenti. 
    Gli attraversamenti si distinguono in: 
      interrati (7.1.1); 
      superiori (7.1.2); 
      inferiori (7.1.3). 
    7.1.1 - Attraversamenti interrati. Sono quelli realizzati con  le
condotte interrate al disotto del piano di  campagna  sottostante  la
linea di trasporto. Interessano le funicolari terrestri e le funivie. 
    7.1.1.1 - Il tracciato della  condotta  di  attraversamento  puo'
intersecare l'asse della linea di trasporto con un angolo  minimo  di
45°. 
    7.1.1.2  -   In   prossimita'   dei   sostegni   delle   funivie,
l'attraversamento deve  essere  realizzato  come  indicato  al  punto
2.1.1.2 per la parte applicabile. 
    7.1.1.3 - La condotta attraversante deve essere  contenuta  entro
un  tubo  di  maggior  diametro  (tubo  di   protezione   avente   le
caratteristiche riportate al paragrafo 2.4). 
    Per la profondita' di interramento valgono le  norme  di  cui  ai
punti 2.1.1.4,  2.1.1.5,  per  quanto  applicabili,  considerando  le
distanze ivi indicate dalla piu' vicina  rotaia  (funicolari)  o  dal
piu' vicino bordo della pista (slittovie e impianti similari). 
    Per le funivie la  profondita'  di  interramento,  riferita  alla
generatrice  superiore  del  tubo  di  protezione,  non  deve  essere
inferiore a 1,2m per un estensione, da ogni lato, almeno di 20m dalla
proiezione sul terreno della fune piu' vicina. 
    7.1.2  -  Attraversamenti  superiori.  Interessano   le   filovie
extraurbane e le funicolari terrestri. 
    Si distinguono in  attraversamenti  mediante  struttura  portante
propria ed attraversamenti con appoggio su altri manufatti. 
    Per essi valgono le norme di cui  al  punto  2.1.1.2  per  quanto
applicabili. 
    7.1.3 -  Attraversamenti  inferiori.  Interessano  le  funicolari
terrestri. 
    Gli  attraversamenti  inferiori,  cioe'  quelli   realizzati   in
corrispondenza delle luci libere dei manufatti, sono ammessi soltanto
se compatibili con la funzione dei manufatti. 
    Per essi valgono le norme di cui al paragrafo  2.1.3  per  quanto
applicabili. 
    7.2 - Parallelismi. 
    Di norma non e' ammesso che  le  condotte  siano  posate  ad  una
distanza inferiore a 20m misurati tra la  generatrice  esterna  della
condotta lato binari e la piu' vicina rotaia (funicolari) od il  piu'
vicino limite della pista (slittovie e impianti similari). 
    Tale distanza puo' essere ridotta fino a 10m quando  le  condotte
sono posate con  tubo  di  protezione  da  realizzare  per  tutta  la
lunghezza  del  parallelismo  e  per  un'ulteriore  estesa   fino   a
raggiungere una distanza di 20m dalla piu' vicina rotaia. 
    7.3 - Caratteristiche tecniche e sistemi di prova delle  condotte
in opera. 
    Valgono le norme di cui al 2.3. 
    7.4 - Tubo di protezione - Tubi di sfiato e spurghi. 
    Valgono le norme di cui al 2.4. 
    7.5 - Apparecchiature di controllo e congegni di intercettazione. 
    Valgono le norme di cui al 2.5. 
    7.6 - Protezione catodica. 
    Valgono le norme di cui al 2.6. 
8 - Norme tecniche per gli attraversamenti di filovie  extraurbane  e
  di impianti con trazione a fune, con  condotte  convoglianti  acque
  sotto pressione. 
    8.1 - Per essi valgono le norme di cui al Capitolo 4, per  quanto
applicabili.