Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi
qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )) 
 
                               Art. 1 
 
 
Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di  lavoro
                              a termine 
 
  (( 1. Considerata la perdurante crisi occupazionale e  l'incertezza
dell'attuale quadro economico nel quale le  imprese  devono  operare,
nelle  more  dell'adozione  di  un  testo  unico  semplificato  della
disciplina  dei  rapporti  di  lavoro  con  la  previsione   in   via
sperimentale  del  contratto  a  tempo  indeterminato  a   protezione
crescente  e  salva  l'attuale  articolazione  delle   tipologie   di
contratti di lavoro, vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono
apportate le seguenti modificazioni: )) 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1: le parole da «a  fronte»  a  «di  lavoro.»  sono
sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi,
comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e
un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di  mansione,  sia
nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di  un
contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del  comma
4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo  10,  comma  7,  il  numero
complessivo di (( contratti a tempo determinato stipulati da  ciascun
datore di lavoro ai sensi del presente articolo )) non puo'  eccedere
il limite del 20 per cento ((  del  numero  dei  lavoratori  a  tempo
indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di  assunzione.  Per  i
datori di lavoro )) che occupano fino a cinque dipendenti  e'  sempre
possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»; 
      2) il comma 1-bis e' abrogato; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del
termine di cui al comma  1  e'  priva  di  effetto  se  non  risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto.»; 
    b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le  parole  da:  «la
proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle  seguenti:  «le
proroghe sono ammesse,  fino  ad  un  massimo  ((  di  cinque  volte,
nell'arco  dei  complessivi  trentasei  mesi,  indipendentemente  dal
numero dei rinnovi,)) a condizione che si riferiscano»; 
  (( b-bis) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato; 
  b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: «, instaurato  anche  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,» sono soppresse; 
  b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: «ai  fini  del
computo» fino a: «somministrazione di  lavoro  a  tempo  determinato»
sono sostituite dalle seguenti: «ai fini  del  suddetto  computo  del
periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato,  pari  a
trentasei mesi, si tiene  altresi'  conto  dei  periodi  di  missione
aventi  ad  oggetto  mansioni  equivalenti,  svolti  fra  i  medesimi
soggetti, ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e  successive  modificazioni,  inerente  alla
somministrazione di lavoro a tempo determinato»; 
  b-quinquies) all'articolo 5,  comma  4-quater,  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto  gia'  previsto  dal
presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il
congedo di maternita' di cui all'articolo  16,  comma  1,  del  testo
unico di cui  al  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  e
successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto
a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo
di attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto  di  precedenza
di cui al  primo  periodo.  Alle  medesime  lavoratrici  e'  altresi'
riconosciuto, con le stesse modalita' di cui al  presente  comma,  il
diritto di precedenza anche  nelle  assunzioni  a  tempo  determinato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici  mesi,  con
riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei precedenti
rapporti a termine»; 
  b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «Il diritto di precedenza di cui ai commi  4-quater
e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto  scritto
di cui all'articolo 1, comma 2»; 
  b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «4-septies. In caso di violazione del  limite  percentuale  di  cui
all'articolo 1,  comma  1,  per  ciascun  lavoratore  si  applica  la
sanzione amministrativa: 
  a) pari al 20 per cento della  retribuzione,  per  ciascun  mese  o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto
di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del
limite percentuale non sia superiore a uno; 
  b) pari al 50 per cento della  retribuzione,  per  ciascun  mese  o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto
di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del
limite percentuale sia superiore a uno. 
  4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni  di  cui  al
comma 4-septies sono versati ad apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere  riassegnati  al  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»; 
  b-octies) all'articolo 10, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma  1,  non
si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato  stipulati  tra
istituti pubblici  di  ricerca  ovvero  enti  privati  di  ricerca  e
lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attivita' di  ricerca
scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica  alla  stessa  o  di
coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo
determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di
attivita' di ricerca scientifica possono avere durata pari  a  quella
del progetto di ricerca al quale si riferiscono»; 
  b-novies) all'articolo 10,  comma  7,  alinea,  primo  periodo,  le
parole: «ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis,» sono  sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1,». 
  2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 20: 
  1) al comma 4, i primi due  periodi  sono  soppressi  e,  al  terzo
periodo, dopo le parole: «della somministrazione»  sono  inserite  le
seguenti: «di lavoro»; 
  2) il comma 5-quater e' abrogato; 
  b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: «ai commi  3  e
4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3». 
  2-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni  del
presente capo, il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere,
evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali  e  l'entita'
del ricorso al contratto  a  tempo  determinato  e  al  contratto  di
apprendistato,  ripartito  per  fasce   d'eta',   sesso,   qualifiche
professionali, aree geografiche, durata dei contratti,  dimensioni  e
tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una  valutazione
complessiva del nuovo sistema di  regolazione  di  tali  rapporti  di
lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo  anche
conto   delle   risultanze   delle   comunicazioni   di   assunzione,
trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro  ricavate
dal  sistema  informativo  delle  comunicazioni   obbligatorie   gia'
previsto dalla legislazione vigente. 
  2-ter. La sanzione di cui  all'articolo  5,  comma  4-septies,  del
decreto legislativo  6  settembre  2001,  n.  368,  introdotto  dalla
lettera b-septies) del comma 1 del presente articolo, non si  applica
per i rapporti di lavoro  instaurati  precedentemente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento
del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato  dal  comma  1,
lettera a), numero 1), del presente articolo. 
  2-quater. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 21  maggio
2013, n. 54, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  luglio
2013, n. 85, le parole: «fino al  31  luglio  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2015».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio,  del
          28  giugno   1999   (Direttiva   del   Consiglio   relativa
          all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP  sul  lavoro  a  tempo
          determinato), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  C.E.
          10 luglio 1999, n. L 175. Entrata in vigore  il  10  luglio
          1999. 
              Il testo del decreto legislativo 6 settembre  2001,  n.
          368  (Attuazione  della   direttiva   1999/70/CE   relativa
          all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato  concluso
          dall'UNICE, dal  CEEP  e  dal  CES),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235. 
              Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
          n.368 del 2001, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente: 
                "Art. 1. Apposizione del termine 
              01.  Il  contratto  di  lavoro  subordinato   a   tempo
          indeterminato costituisce la forma comune  di  rapporto  di
          lavoro. 
              1. E'  consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla
          durata del contratto di lavoro  subordinato«di  durata  non
          superiore  a  trentasei  mesi,  comprensiva  di   eventuali
          proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un  lavoratore
          per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella
          forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di
          un contratto di somministrazione  a  tempo  determinato  ai
          sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto  legislativo
          10 settembre 2003, n.  276.  Fatto  salvo  quanto  disposto
          dall'articolo  10,  comma  7,  il  numero  complessivo   di
          contratti a tempo determinato stipulati da  ciascun  datore
          di lavoro ai sensi del presente articolo non puo'  eccedere
          il limite del 20 per cento  del  numero  dei  lavoratori  a
          tempo indeterminato in forza  al  1  gennaio  dell'anno  di
          assunzione. Per i datori di  lavoro  che  occupano  fino  a
          cinque  dipendenti  e'  sempre   possibile   stipulare   un
          contratto di lavoro a tempo determinato.»; 
              1-bis. (abrogato). 
              2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 e' priva
          di effetto se non risulta, direttamente  o  indirettamente,
          da atto scritto.»; 
              3. Copia dell'atto scritto deve essere  consegnata  dal
          datore  di  lavoro  al  lavoratore  entro   cinque   giorni
          lavorativi dall'inizio della prestazione. 
              4. La scrittura non e' tuttavia  necessaria  quando  la
          durata del rapporto di lavoro, puramente  occasionale,  non
          sia superiore a dodici giorni.". 
              Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo
          368 del 2001, come modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente: 
                "Art. 4. Disciplina della proroga 
              1. Il termine del contratto a  tempo  determinato  puo'
          essere, con il  consenso  del  lavoratore,  prorogato  solo
          quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre
          anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino  ad  un
          massimo  di  cinque  volte,   nell'arco   dei   complessivi
          trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a
          condizione  che  si  riferiscano  alla   stessa   attivita'
          lavorativa per la quale il contratto e' stato  stipulato  a
          tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi
          la durata complessiva del rapporto  a  termine  non  potra'
          essere superiore ai tre anni. 
              2. (abrogato). 
              2-bis. ". 
              Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo
          368 del 2001, come modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente: 
                "Art.  5.  Scadenza  del   termine   e   sanzioni   -
          Successione dei contratti 
              1. Se il rapporto di lavoro continua dopo  la  scadenza
          del  termine   inizialmente   fissato   o   successivamente
          prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro  e'
          tenuto a  corrispondere  al  lavoratore  una  maggiorazione
          della retribuzione per ogni  giorno  di  continuazione  del
          rapporto pari al venti per  cento  fino  al  decimo  giorno
          successivo,  al  quaranta  per  cento  per  ciascun  giorno
          ulteriore. 
              2.  Se  il  rapporto  di  lavoro  continua   oltre   il
          trentesimo giorno in caso di contratto di durata  inferiore
          a sei mesi, nonche' decorso il periodo complessivo  di  cui
          al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno  negli
          altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato
          dalla scadenza dei predetti termini. 
              2-bis. 
              3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine,  ai
          sensi dell'articolo 1, entro un  periodo  di  dieci  giorni
          dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei
          mesi, ovvero venti giorni dalla  data  di  scadenza  di  un
          contratto di durata  superiore  ai  sei  mesi,  il  secondo
          contratto  si   considera   a   tempo   indeterminato.   Le
          disposizioni  di  cui  al  presente   comma   non   trovano
          applicazione nei confronti dei lavoratori  impiegati  nelle
          attivita' stagionali di  cui  al  comma  4-ter  nonche'  in
          relazione   alle   ipotesi   individuate   dai    contratti
          collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 
              4. Quando si tratta  di  due  assunzioni  successive  a
          termine, intendendosi  per  tali  quelle  effettuate  senza
          alcuna soluzione di continuita', il rapporto di  lavoro  si
          considera a tempo indeterminato dalla data di  stipulazione
          del primo contratto. 
              4-bis. Ferma restando la disciplina  della  successione
          di contratti di cui  ai  commi  precedenti  e  fatte  salve
          diverse disposizioni di contratti  collettivi  stipulati  a
          livello  nazionale,  territoriale  o   aziendale   con   le
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di
          successione di contratti a termine per  lo  svolgimento  di
          mansioni equivalenti il rapporto di lavoro  fra  lo  stesso
          datore   di   lavoro   e   lo   stesso   lavoratore   abbia
          complessivamente superato i trentasei mesi  comprensivi  di
          proroghe  e  rinnovi,  indipendentemente  dai  periodi   di
          interruzione che intercorrono tra un contratto  e  l'altro,
          il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
          sensi del comma 2; ai fini del suddetto computo del periodo
          massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a
          trentasei mesi, si tiene  altresi'  conto  dei  periodi  di
          missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra
          i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni, inerente alla somministrazione di  lavoro  a
          tempo determinato. In deroga a quanto  disposto  dal  primo
          periodo  del  presente  comma,  un   ulteriore   successivo
          contratto a termine fra gli  stessi  soggetti  puo'  essere
          stipulato per una sola volta, a condizione che  la  stipula
          avvenga  presso  la  direzione   provinciale   del   lavoro
          competente  per  territorio  e  con  l'assistenza   di   un
          rappresentante  di  una  delle   organizzazioni   sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          cui il lavoratore sia iscritto  o  conferisca  mandato.  Le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale stabiliscono con  avvisi  comuni  la  durata  del
          predetto ulteriore contratto. In caso di  mancato  rispetto
          della descritta procedura, nonche' nel caso di  superamento
          del termine stabilito  nel  medesimo  contratto,  il  nuovo
          contratto si considera a tempo indeterminato. 
              4-ter. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  4-bis  non
          trovano  applicazione   nei   confronti   delle   attivita'
          stagionali  definite  dal  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive  modifiche
          e integrazioni, nonche' di quelle che  saranno  individuate
          dagli avvisi comuni e dai  contratti  collettivi  nazionali
          stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei  datori
          di lavoro comparativamente piu' rappresentative. 
              4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di  uno  o
          piu' contratti a termine presso la  stessa  azienda,  abbia
          prestato attivita' lavorativa per un  periodo  superiore  a
          sei mesi ha diritto  di  precedenza,  fatte  salve  diverse
          disposizioni di contratti collettivi  stipulati  a  livello
          nazionale, territoriale o aziendale con  le  organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  sul  piano
          nazionale,   nelle   assunzioni   a   tempo   indeterminato
          effettuate dal datore di lavoro entro i  successivi  dodici
          mesi  con  riferimento  alle  mansioni  gia'  espletate  in
          esecuzione dei rapporti a termine.  Fermo  restando  quanto
          gia' previsto dal  presente  articolo  per  il  diritto  di
          precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternita'  di
          cui all'articolo 16, comma 1, del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  e  successive
          modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un  contratto
          a termine presso la stessa azienda, concorre a  determinare
          il periodo di attivita' lavorativa utile  a  conseguire  il
          diritto  di  precedenza  di  cui  al  primo  periodo.  Alle
          medesime  lavoratrici  e'  altresi'  riconosciuto,  con  le
          stesse modalita' di cui al presente comma,  il  diritto  di
          precedenza  anche  nelle  assunzioni  a  tempo  determinato
          effettuate dal datore di lavoro entro i  successivi  dodici
          mesi, con  riferimento  alle  mansioni  gia'  espletate  in
          esecuzione dei precedenti rapporti a termine ; 
              4-quinquies. Il lavoratore assunto  a  termine  per  lo
          svolgimento  di  attivita'   stagionali   ha   diritto   di
          precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da  parte
          dello stesso datore di lavoro  per  le  medesime  attivita'
          stagionali. 
              4-sexies. Il diritto di  precedenza  di  cui  ai  commi
          4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a  condizione
          che  il  lavoratore  manifesti  in  tal  senso  la  propria
          volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi
          e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto  stesso  e
          si estingue entro un anno  dalla  data  di  cessazione  del
          rapporto di lavoro. Il diritto  di  precedenza  di  cui  ai
          commi 4-quater  e  4-quinquies  deve  essere  espressamente
          richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2
          ; 
              4-septies. In caso di violazione del limite percentuale
          di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun  lavoratore  si
          applica la sanzione amministrativa: 
              a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun
          mese o frazione di mese  superiore  a  quindici  giorni  di
          durata del rapporto di lavoro, se il numero dei  lavoratori
          assunti  in  violazione  del  limite  percentuale  non  sia
          superiore a uno; 
              b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun
          mese o frazione di mese  superiore  a  quindici  giorni  di
          durata del rapporto di lavoro, se il numero dei  lavoratori
          assunti in violazione del limite percentuale sia  superiore
          a uno. 
                
              4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle  sanzioni
          di cui al comma 4-septies sono versati ad apposito capitolo
          dell'entrata  del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati al Fondo sociale per occupazione e  formazione,
          di  cui  all'articolo  18,  comma  1,   lettera   a),   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .". 
              Il  testo   dell'articolo   10   del   citato   decreto
          legislativo 368 del 2001, come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
                "Art. 10. Esclusioni e discipline specifiche 
              1. Sono esclusi dal campo di applicazione del  presente
          decreto  legislativo  in  quanto   gia'   disciplinati   da
          specifiche normative: 
                a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge
          24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni; 
                b) i contratti di formazione e lavoro; 
                c) i rapporti di apprendistato, nonche' le  tipologie
          contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso  il
          lavoro  che,  pur  caratterizzate  dall'apposizione  di  un
          termine, non costituiscono rapporti di lavoro; 
                c-bis)  i  richiami   in   servizio   del   personale
          volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai
          sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti  di  impiego
          con l'Amministrazione; 
                c-ter) ferme restando le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli  6  e  8,   i   rapporti   instaurati   ai   sensi
          dell'articolo 8, comma 2, della legge 23  luglio  1991,  n.
          223. 
              2. Sono esclusi dalla disciplina del  presente  decreto
          legislativo i rapporti di lavoro tra  i  datori  di  lavoro
          dell'agricoltura e gli operai  a  tempo  determinato  cosi'
          come  definiti  dall'articolo  12,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 
              3. Nei settori del turismo e dei pubblici  esercizi  e'
          ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
          di speciali servizi di durata non superiore a  tre  giorni,
          determinata  dai  contratti  collettivi  stipulati  con   i
          sindacati locali o nazionali aderenti  alle  confederazioni
          maggiormente  rappresentative  sul  piano   nazionale.   La
          comunicazione dell'assunzione  deve  essere  effettuata  al
          centro  per   l'impiego   entro   il   giorno   antecedente
          l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti  sono
          esclusi dal campo  di  applicazione  del  presente  decreto
          legislativo. 
              4. In deroga a quanto previsto dall'articolo  5,  comma
          4-bis, e' consentita la stipulazione di contratti di lavoro
          a tempo determinato, purche'  di  durata  non  superiore  a
          cinque anni, con i  dirigenti,  i  quali  possono  comunque
          recedere da essi  trascorso  un  triennio  e  osservata  la
          disposizione dell'articolo 2118  del  codice  civile.  Tali
          rapporti  sono  esclusi  dal  campo  di  applicazione   del
          presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne  le
          previsioni di cui agli articoli 6 e 8. 
              4-bis. Stante quanto stabilito  dalle  disposizioni  di
          cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449, e successive modificazioni, all'articolo  4,  comma
          14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124,  e  all'articolo
          6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          sono  altresi'  esclusi  dall'applicazione   del   presente
          decreto i contratti a tempo determinato  stipulati  per  il
          conferimento delle supplenze del personale docente ed  ATA,
          considerata  la  necessita'  di   garantire   la   costante
          erogazione del servizio scolastico ed  educativo  anche  in
          caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con
          rapporto  di  lavoro  a  tempo   indeterminato   ed   anche
          determinato. In ogni caso  non  si  applica  l'articolo  5,
          comma  4-bis,  del  presente  decreto.  Per  assicurare  il
          diritto all'educazione, negli asili  nidi  e  nelle  scuole
          dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, le deroghe  di
          cui al presente comma si applicano, nel rispetto del  patto
          di stabilita' e dei vincoli finanziari che limitano per gli
          enti locali la spesa per il personale  e  il  regime  delle
          assunzioni,  anche  al  relativo  personale   educativo   e
          scolastico. 
              4-ter.  Nel  rispetto  dei   vincoli   finanziari   che
          limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per
          il personale e il regime  delle  assunzioni,  sono  esclusi
          dall'applicazione del presente decreto i contratti a  tempo
          determinato del personale sanitario del  medesimo  Servizio
          sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti,  in
          considerazione della necessita' di  garantire  la  costante
          erogazione dei servizi sanitari e il rispetto  dei  livelli
          essenziali di assistenza. La proroga dei contratti  di  cui
          al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni
          caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis. 
              5. Sono esclusi i rapporti instaurati  con  le  aziende
          che esercitano il commercio di  esportazione,  importazione
          ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli. 
              5-bis. Il limite percentuale  di  cui  all'articolo  1,
          comma 1, non si applica ai  contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato stipulati  tra  istituti  pubblici  di  ricerca
          ovvero enti privati di  ricerca  e  lavoratori  chiamati  a
          svolgere in via esclusiva attivita' di ricerca  scientifica
          o tecnologica, di  assistenza  tecnica  alla  stessa  o  di
          coordinamento e direzione  della  stessa.  I  contratti  di
          lavoro a tempo determinato che abbiano ad  oggetto  in  via
          esclusiva  lo   svolgimento   di   attivita'   di   ricerca
          scientifica possono avere durata pari a quella del progetto
          di ricerca al quale si riferiscono. 
              6. 
              7. La individuazione, anche in misura non uniforme,  di
          limiti  quantitativi  di  utilizzazione  dell'istituto  del
          contratto  a   tempo   determinato   stipulato   ai   sensi
          dell'articolo  1,  comma  1,  e'  affidata   ai   contratti
          collettivi nazionali  di  lavoro  stipulati  dai  sindacati
          comparativamente piu' rappresentativi. Sono  in  ogni  caso
          esenti da limitazioni  quantitative  i  contratti  a  tempo
          determinato conclusi: 
              a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi
          che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali  di
          lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree
          geografiche e/o comparti merceologici; 
              b)  per  ragioni  di  carattere   sostitutivo,   o   di
          stagionalita', ivi  comprese  le  attivita'  gia'  previste
          nell'elenco  allegato  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  7  ottobre  1963,   n.   1525,   e   successive
          modificazioni; 
              c) per specifici spettacoli ovvero specifici  programmi
          radiofonici o televisivi; 
              d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni. 
              8. 
              9. 
              10.". 
              Il testo del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
          276 e successive modificazioni (Attuazione delle deleghe in
          materia di occupazione e mercato del lavoro,  di  cui  alla
          legge 14 febbraio 2003, n. 30) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, S.O. 
              Il  testo   dell'articolo   20   del   citato   decreto
          legislativo n.276 del 2003, come modificato dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
                "Art. 20. Condizioni di liceita' 
              1. Il contratto  di  somministrazione  di  lavoro  puo'
          essere concluso da ogni  soggetto,  di  seguito  denominato
          utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di  seguito
          denominato somministratore, a  cio'  autorizzato  ai  sensi
          delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5. 
              2. Per tutta la  durata  della  missione  i  lavoratori
          svolgono la propria attivita' nell'interesse nonche'  sotto
          la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi
          in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro
          a tempo indeterminato essi  rimangono  a  disposizione  del
          somministratore per i periodi in cui non sono  in  missione
          presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o
          un giustificato motivo  di  risoluzione  del  contratto  di
          lavoro. 
              3. Il contratto  di  somministrazione  di  lavoro  puo'
          essere concluso a  termine  o  a  tempo  indeterminato.  La
          somministrazione  di  lavoro  a  tempo   indeterminato   e'
          ammessa: 
              a) per servizi di consulenza e assistenza  nel  settore
          informatico, compresa la progettazione  e  manutenzione  di
          reti  intranet   e   extranet,   siti   internet,   sistemi
          informatici, sviluppo di software applicativo,  caricamento
          dati; 
              b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; 
              c) per servizi, da e per lo stabilimento, di  trasporto
          di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari  e
          merci; 
              d) per  la  gestione  di  biblioteche,  parchi,  musei,
          archivi, magazzini, nonche' servizi di economato; 
              e) per attivita' di consulenza direzionale,  assistenza
          alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo
          organizzativo  e  cambiamento,  gestione   del   personale,
          ricerca e selezione del personale; 
              f) per attivita'  di  marketing,  analisi  di  mercato,
          organizzazione della funzione commerciale; 
              g) per la gestione di call-center, nonche' per  l'avvio
          di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo  1
          di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,  del
          21 giugno 1999, recante  disposizioni  generali  sui  Fondi
          strutturali; 
              h)   per   costruzioni   edilizie   all'interno   degli
          stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti  e
          macchinari,  per  particolari  attivita'  produttive,   con
          specifico riferimento  all'edilizia  e  alla  cantieristica
          navale,  le  quali  richiedano  piu'  fasi  successive   di
          lavorazione,   l'impiego   di   manodopera   diversa    per
          specializzazione   da    quella    normalmente    impiegata
          nell'impresa; 
              i) in tutti  gli  altri  casi  previsti  dai  contratti
          collettivi di lavoro nazionali,  territoriali  o  aziendali
          stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
          comparativamente piu' rappresentative; 
              i-bis)  in  tutti  i  settori  produttivi,  pubblici  e
          privati, per l'esecuzione di servizi di cura  e  assistenza
          alla persona e di sostegno alla famiglia; 
              i-ter) in  tutti  i  settori  produttivi,  in  caso  di
          utilizzo  da  parte  del  somministratore  di  uno  o  piu'
          lavoratori assunti con contratto di apprendistato. 
              4. La individuazione, anche in misura non uniforme,  di
          limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione
          di lavoro a tempo  determinato  e'  affidata  ai  contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  stipulati  da  sindacati
          comparativamente piu' rappresentativi in  conformita'  alla
          disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6
          settembre 2001, n. 368. 
              5.  Il  contratto  di  somministrazione  di  lavoro  e'
          vietato: 
              a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano  il
          diritto di sciopero; 
              b) salva diversa disposizione degli accordi  sindacali,
          presso unita' produttive  nelle  quali  si  sia  proceduto,
          entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi  ai
          sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,  n.
          223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle  stesse
          mansioni cui si riferisce il contratto di  somministrazione
          , a meno che tale contratto sia  stipulato  per  provvedere
          alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso
          ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della  legge  23  luglio
          1991,  n.  223,  ovvero  abbia  una  durata  iniziale   non
          superiore a tre  mesi.  Salva  diversa  disposizione  degli
          accordi sindacali, il divieto opera altresi' presso  unita'
          produttive nelle quali sia  operante  una  sospensione  dei
          rapporti  o  una  riduzione  dell'orario,  con  diritto  al
          trattamento  di  integrazione  salariale,  che  interessino
          lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
          contratto di somministrazione; 
              c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
          valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modifiche. 
              5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda
          l'utilizzo di lavoratori  assunti  dal  somministratore  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
          n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3  e  4
          del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con
          lavoratori in mobilita' ai  sensi  del  presente  comma  si
          applica il citato articolo 8, comma 2, della legge  n.  223
          del 1991. 
              5-ter. Le disposizioni di cui al comma  4  non  operano
          qualora   il   contratto   di   somministrazione    preveda
          l'utilizzo: 
              a) di soggetti disoccupati  percettori  dell'indennita'
          ordinaria di  disoccupazione  non  agricola  con  requisiti
          normali o ridotti, da almeno sei mesi; 
              b) di soggetti comunque  percettori  di  ammortizzatori
          sociali,  anche  in  deroga,  da  almeno  sei  mesi.  Resta
          comunque  fermo  quanto  previsto   dei   commi   4   e   5
          dell'articolo 8 del decreto-legge 21  marzo  1988,  n.  86,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  1988,
          n. 160; 
              c)  di  lavoratori  definiti  «svantaggiati»  o  «molto
          svantaggiati» ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2
          del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione,  del  6
          agosto 2008. Con decreto di natura  non  regolamentare  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione, si provvede  all'individuazione  dei
          lavoratori di cui alle lettere a), b)  ed  e)  del  n.  18)
          dell'articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008. 
              5-quater. (abrogato). 
              Il  testo   dell'articolo   21   del   citato   decreto
          legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
                "Art. 21. Forma del contratto di somministrazione 
              1. Il contratto di somministrazione  di  manodopera  e'
          stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: 
              a)  gli  estremi  dell'autorizzazione   rilasciata   al
          somministratore; 
              b) il numero dei lavoratori da somministrare; 
              c)  i  casi  e  le  ragioni   di   carattere   tecnico,
          produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al  comma  3
          dell'articolo 20; 
              d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per
          l'integrita' e la salute del lavoratore e delle  misure  di
          prevenzione adottate; 
              e) la data di inizio e la durata prevista del contratto
          di somministrazione; 
              f) le mansioni alle quali saranno adibiti i  lavoratori
          e il loro inquadramento; 
              g) il luogo, l'orario  e  il  trattamento  economico  e
          normativo delle prestazioni lavorative; 
              h)  assunzione  da  parte  del  somministratore   della
          obbligazione  del  pagamento  diretto  al  lavoratore   del
          trattamento   economico,   nonche'   del   versamento   dei
          contributi previdenziali; 
              i)   assunzione   dell'obbligo   dell'utilizzatore   di
          rimborsare  al  somministratore  gli  oneri  retributivi  e
          previdenziali da questa effettivamente sostenuti in  favore
          dei prestatori di lavoro; 
              j)   assunzione   dell'obbligo   dell'utilizzatore   di
          comunicare al  somministratore  i  trattamenti  retributivi
          applicabili ai lavoratori comparabili; 
              k) assunzione da parte dell'utilizzatore,  in  caso  di
          inadempimento   del   somministratore,   dell'obbligo   del
          pagamento diretto al lavoratore del  trattamento  economico
          nonche' del versamento dei contributi previdenziali,  fatto
          salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. 
              2. Nell'indicare gli elementi di cui  al  comma  1,  le
          parti  devono  recepire  le   indicazioni   contenute   nei
          contratti collettivi. 
              3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche'  la  data
          di inizio e la durata prevedibile dell'attivita' lavorativa
          presso  l'utilizzatore,  devono   essere   comunicate   per
          iscritto   al   prestatore   di   lavoro   da   parte   del
          somministratore all'atto della stipulazione  del  contratto
          di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore. 
              4.  In  mancanza  di  forma  scritta  il  contratto  di
          somministrazione e' nullo e i lavoratori sono considerati a
          tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.". 
              Il testo dell'articolo 16, del decreto  legislativo  n.
          151 (Testo unico delle disposizioni legislative in  materia
          di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
          norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e'
          il seguente: 
                "Art. 16. Divieto  di  adibire  al  lavoro  le  donne
          (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4) 
              1. E' vietato adibire al lavoro le donne: 
              a) durante i due mesi precedenti la data  presunta  del
          parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; 
              b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
          intercorrente tra la data presunta e la data effettiva  del
          parto; 
              c) durante i tre  mesi  dopo  il  parto,  salvo  quanto
          previsto all'art. 20; 
              d) durante gli ulteriori giorni non  goduti  prima  del
          parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
          a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo  di
          congedo di maternita' dopo il parto. 
              1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica
          della gravidanza  successiva  al  180°  giorno  dall'inizio
          della gestazione, nonche' in caso di  decesso  del  bambino
          alla  nascita  o  durante  il  congedo  di  maternita',  le
          lavoratrici  hanno  facolta'  di  riprendere  in  qualunque
          momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso  di  dieci
          giorni al datore di lavoro,  a  condizione  che  il  medico
          specialista del Servizio sanitario  nazionale  o  con  esso
          convenzionato  e  il  medico  competente  ai   fini   della
          prevenzione e tutela della  salute  nei  luoghi  di  lavoro
          attestino che tale opzione  non  arrechi  pregiudizio  alla
          loro salute.". 
              Il testo del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2 (Misure urgenti per il sostegno  a  famiglie,  lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O. 
              Il testo dell'articolo 4 del  decreto-legge  21  maggio
          2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
          luglio  2013,  n.  85  (Interventi  urgenti  in   tema   di
          sospensione    dell'imposta    municipale    propria,    di
          rifinanziamento di ammortizzatori  sociali  in  deroga,  di
          proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso  le
          pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli  stipendi
          dei parlamentari membri del Governo), come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 4.  Disposizioni  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in  deroga,  di  contratti  di  solidarieta'  e  di
          contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 
              1.  In  considerazione  del   perdurare   della   crisi
          occupazionale e della prioritaria  esigenza  di  assicurare
          adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale  da
          garantire il perseguimento della  coesione  sociale,  ferme
          restando le risorse gia' destinate dall'articolo  2,  comma
          65, della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  e  successive
          modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24
          dicembre  2012,  n.  228,  mediante  riprogrammazione   dei
          programmi cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  comunitari
          2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione,  al  fine
          di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di
          cui al comma 2, un primo, immediato  rifinanziamento  degli
          ammortizzatori sociali in deroga  di  cui  all'articolo  2,
          commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno  2012,  n.  92,  e
          rilevata l'eccezionalita'  della  situazione  di  emergenza
          occupazionale che richiede il  reperimento  di  risorse  al
          predetto fine, anche tramite  la  ridestinazione  di  somme
          gia' diversamente finalizzate dalla  legislazione  vigente,
          si dispone quanto segue: 
              a) l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  1,
          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e  la
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni di  euro  per
          essere   destinata   al   rifinanziamento   dei    predetti
          ammortizzatori  sociali  in  deroga,   con   corrispondente
          riduzione per l'anno  2013  del  Fondo  di  cui  all'ultimo
          periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24  dicembre
          2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per  il
          perfezionamento del procedimento  concessivo  dei  relativi
          benefici contributivi; 
              b) il comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
          2012, n. 228, e' sostituito dal seguente: 
                  «255.    Le    risorse    derivanti    dall'aumento
          contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
          1978, n. 845, per l'anno 2013 sono versate dall'INPS per un
          importo pari a 246 milioni  di  euro  per  l'anno  2013  al
          bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione  al
          Fondo sociale per l'occupazione  e  la  formazione  di  cui
          all'articolo 18, comma 1,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio  2009,  n.  2,  ai  fini  del  finanziamento  degli
          ammortizzatori sociali in deroga  di  cui  all'articolo  2,
          commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92.»; 
                c) l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,
          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e  la
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni
          di euro derivanti dai seguenti interventi: 
                  1)  le  somme  versate  entro  il  15  maggio  2013
          all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo
          148, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  non
          riassegnate alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto restano acquisite all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato; il Fondo di cui all'articolo  148,  comma  2,  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotto per l'anno  2013
          di 10 milioni di euro; 
                  2)  per  l'anno  2013  le  disponibilita'  di   cui
          all'articolo 5 della legge 6  febbraio  2009,  n.  7,  sono
          versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo
          di 100 milioni di euro; 
                  3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61
          della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e   successive
          modificazioni e' ridotta di 100 milioni di euro per  l'anno
          2013. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, acquisito il parere  della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  nonche'  delle  competenti
          Commissioni parlamentari e sentite le parti  sociali,  sono
          determinati,  nel  rispetto  degli  equilibri  di  bilancio
          programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in
          deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo  ai
          termini  di  presentazione,  a  pena  di  decadenza,  delle
          relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di
          durata e reiterazione delle prestazioni anche in  relazione
          alla  continuazione  rispetto  ad  altre   prestazioni   di
          sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro  e
          lavoratori  beneficiari.  Allo  scopo  di  verificare   gli
          andamenti di spesa,  l'Inps,  sulla  base  dei  decreti  di
          concessione  inviati  telematicamente  dal  Ministero   del
          lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni,  effettua
          un monitoraggio anche preventivo  della  spesa,  rendendolo
          disponibile al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali ed al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
          All'attuazione  di  quanto  previsto  dal  presente  comma,
          l'Inps  provvede  con  le  risorse  finanziarie,  umane   e
          strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              3. Al comma 405 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
          2012, n. 228, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          «Le somme gia' impegnate per il finanziamento dei contratti
          di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi  5  e  8,  del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,  n.  236  e  non
          ancora pagate, sono mantenute nel  conto  dei  residui  per
          l'importo di 57.635.541 euro per essere versate,  nell'anno
          2013, all'entrata del bilancio dello Stato, ai  fini  della
          successiva riassegnazione nello  stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per  essere
          destinate alle medesime finalita'.». 
              3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari,  in
          termini di fabbisogno e  di  indebitamento,  derivanti  dal
          comma 3 del presente articolo, pari a 57.635.541  euro  per
          l'anno 2013, si provvede mediante  corrispondente  utilizzo
          delle minori spese e  delle  maggiori  entrate  recate  dal
          presente decreto. 
              4. All'articolo 1, comma 400, della legge  24  dicembre
          2012, n. 228, le parole: «31 luglio 2013»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «31 dicembre 2013». 
              4-bis. Per assicurare il diritto all'educazione,  negli
          asili  nido  e  nelle  scuole  dell'infanzia   degli   enti
          comunali, i contratti di lavoro  a  tempo  determinato  del
          personale  educativo   e   scolastico,   sottoscritti   per
          comprovate esigenze temporanee o  sostitutive  in  coerenza
          con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o
          rinnovati  fino  al  31  luglio  2015,  anche   in   deroga
          all'articolo 5, comma  4-bis,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni,  per  i
          periodi strettamente necessari a garantire  la  continuita'
          del servizio e nei limiti delle  risorse  gia'  disponibili
          nel bilancio dell'ente locale, in ogni  caso  nel  rispetto
          dei vincoli stabiliti dal patto  di  stabilita'  interno  e
          della vigente normativa volta al contenimento  della  spesa
          complessiva   per   il   personale   negli   enti   locali.
          L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis,  primo
          periodo, del citato decreto legislativo 6  settembre  2001,
          n.  368,  si  applica  anche  per  i  contratti   a   tempo
          determinato di cui al presente comma. 
              5. Il termine di cui all'articolo 1, comma  410,  primo
          periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' prorogato
          al  31  dicembre  2013,  fermo  restando  quanto   disposto
          dall'articolo 2, comma 6,  del  decreto-legge  29  dicembre
          2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con le procedure di  cui
          all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno  2012,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 131, una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno
          2013 e' assegnata all'apposito  programma  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno. 
              6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare con proprio decreto le  occorrenti
          variazioni  di  bilancio  per  l'attuazione  del   presente
          decreto.".