(( Art. 1-bis 
 
 
Rifinanziamento dell'accesso alla pensione  di  vecchiaia  anticipata
                          per i giornalisti 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 41-bis, comma 7, primo periodo,
del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni  di  euro
per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni  di
euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo  del  presente
comma si applica quanto previsto dal  secondo  periodo  del  comma  7
dell'art. 41-bis del predetto  decreto-legge  n.  207  del  2008.  Al
secondo  periodo  del  comma  7   dell'art.   41-bis   del   predetto
decreto-legge n. 207 del 2008, le parole: «all'importo massimo di  20
milioni di euro annui» sono sostituite dalle  seguenti:  «all'importo
massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di
euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di
euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8  milioni
di euro nell'anno 2018, 23  milioni  di  euro  nell'anno  2019  e  20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020». 
  2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'art. 37,  comma
1, lettera b), della legge  5  agosto  1981,  n.  416,  e  successive
modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati
in favore di giornalisti dipendenti da aziende che  hanno  presentato
al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   piani   di
ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e a condizione che  prevedano,
anche  mediante  integrazione  dei  piani   di   ristrutturazione   o
riorganizzazione aziendale gia' presentati, la contestuale assunzione
di personale giornalistico in possesso  di  competenze  professionali
coerenti con la realizzazione dei programmi di  rilancio  e  sviluppo
aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato
ogni tre  prepensionamenti.  Tale  condizione  non  si  applica  alle
imprese   i   cui   accordi   prevedano   un   massimo   di    cinque
prepensionamenti. 
  3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o  autonomo  di
cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche  in  forma
di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione
di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i  giornalisti
che  abbiano  optato  per  i  trattamenti  di  vecchiaia   anticipata
finanziati ai sensi del presente articolo,  comporta  la  revoca  del
finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto  di  lavoro
sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo
editoriale. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: 
  a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di  euro
per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'art. 1,
comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a  13  milioni  di
euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018  e  a  3
milioni di euro per l'anno 2019, mediante  corrispondente  versamento
all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  pari  importo  e  per  i
medesimi anni, delle risorse  disponibili  su  apposita  contabilita'
speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e  11
milioni di euro per l'anno 2015 della  dotazione  del  Fondo  di  cui
all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui  saldi
di  finanza  pubblica  recati  dal  comma  4  si  provvede   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'art.  6,  comma  2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari
a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016,  a  13  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni  di
euro per l'anno 2019. 
  6. Il Fondo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189, e  successive  modificazioni,  e'  incrementato  di  22
milioni di euro per l'anno 2014 e di 11 milioni di  euro  per  l'anno
2015. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'art.  41-bis,  comma  7,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante "Proroga di
          termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
          finanziarie urgenti", convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
              "7.  Per  il  sostegno  degli  oneri  derivanti   dalle
          prestazioni  di  vecchiaia  anticipate  per  i  giornalisti
          dipendenti    da    aziende    in    ristrutturazione     o
          riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'  art.  37
          della legge 5 agosto 1981, n. 416,  in  aggiunta  a  quanto
          previsto dall' art.  19,  commi  18-ter  e  18-quater,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  si
          provvede  mediante  corrispondente  riduzione,  in  maniera
          lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
          autorizzazioni di spesa come determinate  dalla  tabella  C
          della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a
          10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora  i  datori
          di lavoro interessati dai processi  di  ristrutturazione  o
          riorganizzazione in presenza di crisi aziendali  presentino
          piani comportanti complessivamente un numero di  unita'  da
          ammettere   al    beneficio    con    effetti    finanziari
          complessivamente  superiori  all'importo  massimo   di   20
          milioni di 
              euro annui fino  all'anno  2013,  23  milioni  di  euro
          nell'anno 2014, 29  milioni  di  euro  nell'anno  2015,  33
          milioni  di  euro  nell'anno  2016,  33  milioni  di   euro
          nell'anno 2017, 30,8 milioni di  euro  nell'anno  2018,  23
          milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a
          decorrere dall'anno 2020,  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   e'
          introdotto,  su  proposta  delle  organizzazioni  sindacali
          datoriali, a carico dei datori di lavoro  del  settore  uno
          specifico contributo  aggiuntivo  da  versare  all'Istituto
          nazionale di previdenza dei  giornalisti  italiani  (INPGI)
          per il finanziamento dell'onere eccedentario.". 
              Si riporta il testo dell'art. 37, comma 1, lettera  b),
          della legge 5 agosto  1981,  n.  416,  recante  "Disciplina
          delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria": 
              "b)   per   i   giornalisti   professionisti   iscritti
          all'INPGI, dipendenti dalle imprese  editrici  di  giornali
          quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa  a
          diffusione nazionale, limitatamente  al  numero  di  unita'
          ammesso dal Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  a  seguito  di   accordi
          recepiti in sede di Ministero del lavoro,  della  salute  e
          delle  politiche  sociali,   sulla   base   delle   risorse
          finanziarie  e  disponibili  e   per   i   soli   casi   di
          ristrutturazione o riorganizzazione in  presenza  di  crisi
          aziendale:  anticipata  liquidazione  della   pensione   di
          vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui
          siano stati maturati almeno  diciotto  anni  di  anzianita'
          contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo
          del  requisito  contributivo  previsto  dal  secondo  comma
          dell'art. 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato
          con decreto interministeriale 24 luglio  1995,  di  cui  e'
          data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n.  234  del  6
          ottobre 1995.". 
              Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  261,  della
          citata legge 27 dicembre 2013 n. 147: 
              "261. E' istituito, presso la Presidenza del  Consiglio
          dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di
          sostegno all'editoria» con la dotazione di  50  milioni  di
          euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015  e
          30  milioni  di  euro  per  l'anno   2016,   destinato   ad
          incentivare, in conformita'  con  il  regolamento  (CE)  n.
          1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
          agli  aiuti  di  importanza  minore   (de   minimis),   gli
          investimenti  delle  imprese  editoriali,  anche  di  nuova
          costituzione,  orientati  all'innovazione   tecnologica   e
          digitale   e   all'ingresso   di   giovani   professionisti
          qualificati nel campo dei nuovi media  ed  a  sostenere  le
          ristrutturazioni aziendali e  gli  ammortizzatori  sociali.
          Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          ovvero del sottosegretario di  Stato  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri con delega  per  l'informazione,  la
          comunicazione e l'editoria, da adottare entro il  31  marzo
          di ciascun anno del triennio, di concerto con  il  Ministro
          del lavoro e delle politiche  sociali,  il  Ministro  dello
          sviluppo economico ed il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori  di
          lavoro   e    dei    lavoratori    comparativamente    piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale  nel  settore  delle
          imprese editrici e delle agenzie di  stampa,  e'  definita,
          previa ricognizione annuale delle  specifiche  esigenze  di
          sostegno delle imprese, la ripartizione delle  risorse  del
          predetto Fondo.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma   2,   del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante "Disposizioni
          urgenti per il contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in
          materia di regolazioni contabili con le autonomie  locali",
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n. 189: 
              "2.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.".