IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modificazioni, di seguito anche "legge"; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 92, della legge, secondo cui: "Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonche' quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, gia' spettanti alle province ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale"; Visto l'art. 1, comma 16, della legge secondo cui dal "1° gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno"; Visto l'art. 1, comma 44, della legge che stabilisce "A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno, alla citta' metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla citta' metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonche', ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione" le funzioni fondamentali elencate dal medesimo comma; Visto, altresi', quanto previsto dall'art. 1, comma 47, della legge, secondo cui "Spettano alla citta' metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili e' esente da oneri fiscali"; Visto, altresi', quanto previsto dall'art. 1, comma 48, della legge, secondo cui "Al personale delle citta' metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento"; Visto, altresi', il disposto dell'art. 1, comma 89, della legge, in base al quale, con riferimento alle funzioni di competenza statale trasferite dalle province ad altri enti territoriali, il presente decreto determina la data di effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; Visto, altresi', quanto previsto dall'art. 1, comma 90, della legge, in relazione ad enti o agenzie che esercitano, in ambito provinciale o sub-provinciale, funzioni di organizzazione di servizi di rilevanza economica di competenza comunale o provinciale, a seguito di attribuzione ad opera di disposizioni normative statali; Visto, altresi', il disposto dell'art. 1, comma 95, della legge, secondo cui "La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131"; Visto, altresi', il disposto dell'art. 1, comma 96, della legge, che recita: "Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonche' l'anzianita' di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonche' la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei piu' generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttivita', la retribuzione di risultato e le indennita' accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; b) il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili e' esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita puo' provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passivita'; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti; d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonche' di ogni altra disposizione di legge che, per effetti del trasferimento, puo' determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalita' individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio"; Visto, altresi', il disposto dell'art. 1, comma 97, della legge, secondo cui il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o piu' decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal medesimo comma 97; Visto, il disposto dell'art. 1, comma 150, della legge che prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; Visto, infine, il disposto dell'art. 1, comma 150-ter, della legge, secondo cui il presente decreto, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dell'art. 1 comma da 85 a 97 della legge, tra le province, citta' metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita' di recupero delle somme di cui all'art. 1, comma 150-bis, della legge; Tenuto conto di quanto previsto dalla legge in merito ai criteri e alle modalita' per il trasferimento di funzioni dalle province agli enti subentranti; Visto, altresi', il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale", convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89; Considerato l'Accordo ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge (di seguito anche Accordo) sancito in sede di Conferenza Unificata, in data 11 settembre 2014, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in merito all'individuazione delle funzioni oggetto del riordino e le relative competenze; Considerato che nel predetto Accordo Stato e Regioni hanno convenuto che, per quanto riguarda il personale, sia garantito l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali per individuare i criteri per la mobilita', nel rispetto di quanto previsto dal protocollo d'intesa stipulato in data 19 novembre 2013; Consultate, per quanto attiene le risorse umane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed esaminati i criteri per la mobilita'; Acquisita, conformemente a quanto previsto dal comma 92, primo periodo dell'art. 1 della legge, l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali in data 11 settembre 2014; Su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 92, della legge: a) stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'art. 1 della stessa legge, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonche' quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista; b) tiene conto delle risorse finanziarie, gia' spettanti alle province ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88 dell'art. 1 della legge; c) dispone, altresi', in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale; d) stabilisce, fermo il rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 96, della legge, modalita' e termini procedurali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino. 2. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali interessati applicano, secondo i rispettivi ambiti, le disposizioni di cui al presente decreto.