IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario  e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione,  in
termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e
non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del
personale non dirigenziale; 
  Visto, in particolare, il comma 10-ter dell'articolo 2 del predetto
decreto-legge  n.  95  del  2012  secondo  il  quale  "Al   fine   di
semplificare ed accelerare  il  riordino  previsto  dal  comma  10  e
dall'articolo 23-quinquies, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino  al  31
dicembre 2012, i regolamenti di  organizzazione  dei  Ministeri  sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente  comma
sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha facolta' di richiedere il  parere  del  Consiglio  di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno  dei  predetti
decreti cessa di avere  vigore,  per  il  Ministero  interessato,  il
regolamento di organizzazione vigente"; 
  Visto l'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
recante le disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013) che, tra  l'altro,
dispone  la  proroga  al  28  febbraio  2013  del  termine   di   cui
all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito  dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti  per  il
perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche
amministrazioni" ed in particolare l'articolo 2, comma 7, che dispone
il  differimento  al  31   dicembre   2013   del   termine   previsto
dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo
3; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito  dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Vista  la  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 377, nonche' l'articolo  2,  comma  198,  recante
l'istituzione, presso il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  del
Garante per la sorveglianza dei prezzi; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio  2008,  n.  85,  convertito  dalla
legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, i commi  1,  2  e  7,
dell'articolo 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, concernente il regolamento di riorganizzazione del  Ministero
dello sviluppo economico; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  recante
"Attuazione della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel
mercato interno"; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'articolo  7,  comma
20, che ha soppresso l'Istituto per la promozione  industriale  e  ha
trasferito le competenze e il personale al Ministero  dello  sviluppo
economico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010,  n.
159, recante i requisiti  e  le  modalita'  di  accreditamento  delle
agenzie per le imprese e il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 recante il regolamento per la  semplificazione
e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita'
produttive; 
  Visti il decreto legislativo  31  marzo  2011,  n.  58,  istitutivo
dell'Agenzia  nazionale  di  regolamentazione  del  settore   postale
nonche' il decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha soppresso la predetta  Agenzia
devolvendone le relative competenze  all'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni; 
  Visto l'articolo  14  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111   e   successive
modificazioni, nella parte in cui sopprime l'Istituto  nazionale  per
il  commercio  estero  (ICE)  e  istituisce  l'ICE-Agenzia   per   la
promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle   imprese
italiane, regolamentandone l'assetto  organizzativo  e  le  funzioni,
nonche' il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
dicembre 2012, pubblicato sotto forma di  comunicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2013, col quale sono  state  individuate,
fra l'altro, le risorse umane  facenti  capo  al  soppresso  Istituto
nazionale per il commercio estero da trasferire  al  Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Vista la  legge  11  novembre  2011,  n.  180  e,  in  particolare,
l'articolo 17,  recante  l'istituzione,  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico,  del  Garante  per  le  micro,  piccole  e  medie
imprese; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,  convertito  dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134  ed  in  particolare  l'articolo  19  che
istituisce l'Agenzia per l'Italia Digitale; 
  Visto l'articolo 12, comma 49, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  che  sopprime
l'Associazione Italiana di studi cooperativi "Luigi  Luzzatti"  e  il
successivo comma 54, che stabilisce che il personale  in  servizio  a
tempo indeterminato della soppressa  Associazione  e'  trasferito  al
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito  dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti  per
la crescita  del  Paese  ed  in  particolare  l'articolo  35  che  ha
istituito il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri; 
  Vista la legge 14 gennaio 2013,  n.  4,  recante  "Disposizioni  in
materia di professioni non organizzate"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135 ed, in particolare, la  Tabella  2,  allegata  al
predetto decreto,  contenente  la  rideterminazione  della  dotazione
organica del Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto l'articolo 10, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  che   dispone
l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale e considerata
l'opportunita',  nelle   more   della   completa   attuazione   delle
disposizioni ivi previste e, in particolare, di quelle stabilite  dal
comma 5 del medesimo articolo 10, di individuare, per quanto riguarda
il personale con qualifica dirigenziale da trasferire  dal  Ministero
dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
ed  all'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,  numero  4   unita'
dirigenziali di prima fascia e n. 21 unita' dirigenziali  di  seconda
fascia; 
  Considerato che  il  restante  personale,  appartenente  alle  aree
prima, seconda e terza, da trasferire alla Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri  ed  all'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  sara'
definito secondo la procedura indicata  dal  sopra  citato  comma  5,
dell'articolo 10, del decreto-legge n. 101 del 2013; 
  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni dell'8 e del 28 agosto 2013 sullo  schema  di
decreto del Presidente della Repubblica  recante  il  regolamento  di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico,  proposto  dal
Ministro dello sviluppo economico in attuazione delle  previsioni  di
cui all'articolo 2, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  95  del
2012; 
  Visto il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del  29  agosto  2013
sul predetto schema di decreto  del  Presidente  della  Repubblica  e
recepite integralmente le osservazioni ivi formulate; 
  Vista la proposta formulata dal Ministro dello  sviluppo  economico
con nota n. 24100 del 4 dicembre 2013 e relativi  allegati,  al  fine
della predisposizione del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri contenente la riorganizzazione del  predetto  Dicastero,  in
attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n.
95/2012; 
  Considerato,  inoltre,  che   non   essendo   stato   definito   il
provvedimento, previsto dall'articolo 20, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  che
definisce i criteri per il  trasferimento  all'Agenzia  per  l'Italia
Digitale del personale in servizio presso l'Istituto superiore  delle
comunicazioni e  delle  tecnologie  dell'informazione  del  Ministero
dello sviluppo economico, come previsto  dal  comma  2  del  medesimo
articolo 20, sara' data successiva applicazione  di  tale  previsione
alla completa attuazione della norma in questione; 
  Preso atto della volonta' del Ministro dello sviluppo economico  di
ritirare lo schema regolamentare sopra indicato e di  procedere,  per
l'adozione del regolamento di  riordino  del  Ministero,  secondo  le
modalita'  indicate  nel  predetto  articolo  2,  comma  10-ter,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  ricorrendo  i  presupposti  ivi
previsti; 
  Preso atto, altresi', che sulla proposta  di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, l'Amministrazione ha informato le
Organizzazioni sindacali in data 17 luglio e 1°  agosto  2013  e,  da
ultimo, in data 3 dicembre 2013; 
  Visto l'articolo 2, comma10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del
2012 che prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio  di
Stato sugli schemi di decreti da adottare  ai  sensi  della  medesima
norma; 
  Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con: 
    - i compiti e le funzioni attribuiti al Ministero dello  sviluppo
economico dalla normativa di settore vigente; 
    - i contingenti di  organico  delle  qualifiche  dirigenziali  di
livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio  2013  e  ridotti  a
seguito del trasferimento  di  alcune  funzioni  all'Agenzia  per  la
coesione territoriale e ferma restando la riduzione,  con  successivo
provvedimento, dei contingenti di personale  appartenente  alle  aree
prima,  seconda  e  terza  in   conseguenza   del   loro   successivo
trasferimento alla medesima Agenzia, nonche' l'eventuale riduzione in
relazione  al  personale  da  trasferire  all'Agenzia  per   l'Italia
Digitale; 
  Considerato, inoltre,  che  la  Sezione  Consultiva  per  gli  atti
normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29  agosto  2013,
aveva espresso parere  sostanzialmente  favorevole  sullo  schema  di
decreto    del    Presidente    della     Repubblica,     predisposto
dall'Amministrazione per definire il proprio assetto organizzativo ed
analogo a quello proposto per l'adozione del presente provvedimento; 
  Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche'  per
ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di
richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27
maggio 2013, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione e' stato  delegato  ad  esercitare  le  funzioni
attribuite al Presidente del Consiglio dei  Ministri  in  materia  di
lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e  funzionamento
delle pubbliche amministrazioni; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Finalita' e attribuzioni 
 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Il Ministero dello sviluppo  economico,  di  seguito  denominato
"Ministero", persegue le finalita' ed esercita le attribuzioni di cui
agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300
e successive modificazioni e di cui all'articolo 1, commi 2 e 7,  del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,  convertito  con  modificazioni,
nella legge 14 luglio 2008, n. 121. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il d. lgs. 30  marzo  2001,  n.  16  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento Ordinario. 
              -  Il  d.  lgs.  30  luglio  1999,  n.   300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,  Supplemento Ordinario. 
              - Il d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione  della
          legge 4 marzo 2009, n. 15,  in  materia  di  ottimizzazione
          della produttivita' del lavoro pubblico e di  efficienza  e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale 31   ottobre   2009,   n.   254,
          Supplemento Ordinario. 
              - Si riporta l'articolo 3 della legge 14 gennaio  1994,
          n. 21( Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
          della Corte dei conti): 
              "Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti. 
              1. Il controllo preventivo di legittimita' della  Corte
          dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti  non
          aventi forza di legge: 
              a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
          Consiglio dei Ministri; 
              b) atti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
              c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,   atti   di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
              c-bis); 
              d)  provvedimenti  dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
              e); 
              f) provvedimenti di  disposizione  del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
              f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
              f-ter) atti e contratti concernenti studi e  consulenze
          di cui all'articolo 1, comma 9,  della  legge  23  dicembre
          2005, n. 266; 
              g)    decreti    che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
              h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,  di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
              i) atti per il cui corso sia stato  impartito  l'ordine
          scritto del Ministro; 
              l) atti che il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259 . Le relazioni della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453 . Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29 , e successive  modificazioni,  e  dal
          decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39  ,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto  12  luglio  1934,   n.   1214   ,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21 marzo 1953,  n.  161  ,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          competenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del
          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
          il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria." 
              - Si riportano l'articolo 1, comma 377 e l'articolo  2,
          comma 198  della  legge  24dicembre  2007  n.  244  recante
          Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) 
              " 377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma
          376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono  abrogate
          le  disposizioni  non  compatibili  con  la  riduzione  dei
          Ministeri di cui al citato comma 376, ivi  comprese  quelle
          di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2001,  n.  317,  e
          successive modificazioni,  e  al  decreto-legge  18  maggio
          2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          luglio 2006, n.  233,  e  successive  modificazioni,  fatte
          comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
          2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
          13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera  a),
          22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n.  181
          del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
          del 2006, e successive modificazioni." 
              "198. E' istituito presso il Ministero  dello  sviluppo
          economico il Garante per la  sorveglianza  dei  prezzi  che
          svolge  la  funzione  di  sovrintendere  alla   tenuta   ed
          elaborazione dei dati e delle informazioni  segnalate  agli
          "uffici  prezzi"  delle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura  di  cui  al  comma  196.  Esso
          verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori
          riconosciute, analizza le ulteriori  segnalazioni  ritenute
          meritevoli di approfondimento e decide, se  necessario,  di
          avviare  indagini  conoscitive  finalizzate  a   verificare
          l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I
          risultati dell'attivita' svolta sono messi a  disposizione,
          su richiesta, dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e
          del mercato." 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 1,  2  e  7  del  D.L.
          16-5-2008 n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008.  n.
          121, recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle
          strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi
          376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244": 
              Art. 1. 
              1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  il
          comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
              «1. I Ministeri sono i seguenti: 
              1) Ministero degli affari esteri; 
              2) Ministero dell'interno; 
              3) Ministero della giustizia; 
              4) Ministero della difesa; 
              5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
              6) Ministero dello sviluppo economico; 
              7) Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali; 
              8)  Ministero  dell'ambiente   e   della   tutela   del
          territorio e del mare; 
              9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
              10)  Ministero  del  lavoro,  della  salute   e   delle
          politiche sociali; 
              11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca; 
              12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.». 
              2.  Le  funzioni  gia'  attribuite  al  Ministero   del
          commercio   internazionale,   con   le   inerenti   risorse
          finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al
          Ministero dello sviluppo economico. 
              3.-6. (omissis) 
              7. Le funzioni del Ministero delle  comunicazioni,  con
          le  inerenti  risorse   finanziarie,   strumentali   e   di
          personale, sono  trasferite  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico." 
              - La legge 23 luglio 2009, n. 99 
              - Si riporta l'articolo 7, comma 20  del  decreto-legge
          31 maggio 2010. n. 78, convertito  dalla  legge  30  luglio
          2010, n.  122,  recante:  "Misure  urgenti  in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica": 
              "20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e  i
          compiti e le attribuzioni esercitati sono  trasferiti  alle
          amministrazioni corrispondentemente indicate. Il  personale
          a tempo indeterminato  attualmente  in  servizio  presso  i
          predetti enti e' trasferito  alle  amministrazioni  e  agli
          enti rispettivamente  individuati  ai  sensi  del  predetto
          allegato, e  sono  inquadrati  sulla  base  di  un'apposita
          tabella  di  corrispondenza  approvata  con   decreto   del
          Ministro  interessato   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica    amministrazione     e     l'innovazione.     Le
          amministrazioni  di  destinazione   adeguano   le   proprie
          dotazioni organiche in relazione  al  personale  trasferito
          mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
          I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento.
          Nel caso in cui risulti  piu'  elevato  rispetto  a  quello
          previsto   per   il   personale   dell'amministrazione   di
          destinazione, percepiscono per la differenza un assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.  Dall'attuazione
          delle predette disposizioni non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.   Gli
          stanziamenti finanziari a carico del bilancio  dello  Stato
          previsti, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          provvedimento,  per  le  esigenze  di   funzionamento   dei
          predetti  enti  pubblici  confluiscono   nello   stato   di
          previsione della spesa o nei bilanci delle  amministrazioni
          alle  quali  sono  trasferiti   i   relativi   compiti   ed
          attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
          degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
          enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono  altresi'
          trasferite  tutte  le   risorse   strumentali   attualmente
          utilizzate  dai  predetti  enti.  Le   amministrazioni   di
          destinazione esercitano i compiti  e  le  funzioni  facenti
          capo   agli   enti   soppressi   con    le    articolazioni
          amministrative individuate mediante le ordinarie misure  di
          definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine  di
          garantire  la  continuita'  delle  attivita'  di  interesse
          pubblico gia' facenti capo agli enti  di  cui  al  presente
          comma   fino   al   perfezionamento   del    processo    di
          riorganizzazione  indicato,  l'attivita'  facente  capo  ai
          predetti enti continua ad essere esercitata presso le  sedi
          e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi  restando  i
          risparmi attesi, per le  stazioni  sperimentali,  il  Banco
          nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per  le
          munizioni  commerciali  e  l'Istituto  nazionale   per   le
          conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2,  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono individuati
          tempi e concrete modalita' di trasferimento dei  compiti  e
          delle attribuzioni, nonche' del personale e  delle  risorse
          strumentali e finanziarie." 
              - Si riporta l'articolo  17  della  legge  11  novembre
          2011, n. 180 recante: "Norme per la tutela  della  liberta'
          d'impresa. Statuto delle imprese": 
              "Art. 17 Garante per le micro, piccole e medie imprese 
              1. E' istituito, presso  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico,  il  Garante  per  le  micro,  piccole  e  medie
          imprese, che svolge le funzioni di: 
              a)  monitorare  l'attuazione   nell'ordinamento   della
          comunicazione della  Commissione  europea  COM  (2008)  394
          definitivo,  del  25  giugno  2008,  recante  «Una   corsia
          preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca  di  un
          nuovo quadro  fondamentale  per  la  Piccola  Impresa  (uno
          ''Small  Business  Act''  per  l'Europa)»   e   della   sua
          revisione, di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione
          europea COM (2011) 78 definitivo,  del  23  febbraio  2011,
          recante  «Riesame  dello   ''Small   Business   Act''   per
          l'Europa»; 
              b)  analizzare,  in  via   preventiva   e   successiva,
          l'impatto della regolamentazione  sulle  micro,  piccole  e
          medie imprese; 
              c)  elaborare  proposte  finalizzate  a   favorire   lo
          sviluppo del sistema delle micro, piccole e medie imprese; 
              d) segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  ai  Ministri  e  agli   enti   territoriali
          interessati  i  casi  in  cui  iniziative   legislative   o
          regolamentari o provvedimenti amministrativi  di  carattere
          generale   possono   determinare   oneri    finanziari    o
          amministrativi rilevanti a carico delle  micro,  piccole  e
          medie imprese; 
              e)  trasmettere  al  Presidente   del   Consiglio   dei
          Ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una  relazione
          sull'attivita' svolta. La relazione  contiene  una  sezione
          dedicata  all'analisi   preventiva   e   alla   valutazione
          successiva dell'impatto  delle  politiche  pubbliche  sulle
          micro, piccole e medie imprese e  individua  le  misure  da
          attuare per favorirne la competitivita'. Il Presidente  del
          Consiglio dei Ministri trasmette  entro  trenta  giorni  la
          relazione al Parlamento; 
              f) monitorare le leggi  regionali  di  interesse  delle
          micro, piccole e medie imprese e promuovere  la  diffusione
          delle migliori pratiche; 
              g) coordinare i garanti delle micro,  piccole  e  medie
          imprese istituiti presso le regioni, mediante la promozione
          di incontri periodici  ed  il  confronto  preliminare  alla
          redazione della relazione di cui alla lettera e). 
              2. Anche ai fini dell'attivita' di analisi  di  cui  al
          comma 1, il Garante, con proprio rapporto, da' conto  delle
          valutazioni  delle  categorie  e   degli   altri   soggetti
          rappresentativi  delle  micro,  piccole  e  medie   imprese
          relativamente agli oneri complessivamente  contenuti  negli
          atti  normativi  ed  amministrativi  che   interessano   le
          suddette imprese. Nel caso di schemi di atti normativi  del
          Governo,   il    Garante,    anche    congiuntamente    con
          l'amministrazione  competente  a  presentare   l'iniziativa
          normativa,  acquisisce  le  valutazioni  di  cui  al  primo
          periodo e  il  rapporto  di  cui  al  medesimo  periodo  e'
          allegato  all'AIR.  Ai  fini  di  cui  al  secondo  periodo
          l'amministrazione  competente  a  presentare   l'iniziativa
          normativa segnala al Garante gli schemi di  atti  normativi
          del Governo che introducono  o  eliminano  oneri  a  carico
          delle micro, piccole e medie imprese. 
              3.   Il   Governo,   entro   sessanta   giorni    dalla
          trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di  ogni  anno,
          rende  comunicazioni  alle  Camere  sui   contenuti   della
          relazione di  cui  al  comma  1,  lettera  e).  Il  Garante
          concentra le attivita' di cui al comma 1, lettere b) e  c),
          sulle misure prioritarie da attuare contenute negli atti di
          indirizzo parlamentare eventualmente approvati. 
              4. Per l'esercizio della propria attivita'  il  Garante
          di cui al comma 1 si avvale  delle  analisi  fornite  dalla
          Banca d'Italia, dei dati rilevati  dall'Istituto  nazionale
          di   statistica,   della   collaborazione   dei   Ministeri
          competenti per materia, dell'Unioncamere e delle camere  di
          commercio. Puo' stipulare convenzioni non  onerose  per  la
          collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di
          primari istituti di ricerca, anche di  natura  privata.  Le
          camere di commercio, sulla base delle informazioni  di  cui
          al comma 2 dell'articolo 9,  possono  proporre  al  Garante
          misure di  semplificazione  della  normativa  sull'avvio  e
          sull'esercizio dell'attivita' di impresa. 
              5. Presso il Garante di cui al comma 1 e' istituito  il
          tavolo di consultazione permanente  delle  associazioni  di
          categoria maggiormente rappresentative  del  settore  delle
          micro, piccole e medie imprese, con la funzione  di  organo
          di partenariato delle politiche di  sviluppo  delle  micro,
          piccole e medie imprese, in raccordo  con  le  regioni.  Al
          fine di attivare  un  meccanismo  di  confronto  e  scambio
          permanente e regolare, le  consultazioni  si  svolgono  con
          regolarita'  e  alle  associazioni   e'   riconosciuta   la
          possibilita' di presentare proposte e rappresentare istanze
          e criticita'. 
              6. Il Garante di cui al comma 1 e' nominato con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima
          fascia del Ministero dello sviluppo  economico,  si  avvale
          per il proprio funzionamento delle strutture  del  medesimo
          Ministero e svolge i compiti di cui  al  presente  articolo
          senza    compenso    aggiuntivo    rispetto    all'incarico
          dirigenziale  attribuito.   All'attuazione   del   presente
          articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica." 
              Il d. l. 24 gennaio 2012, n.  1  (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'), convertito in  legge,  con  modificazioni,
          dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, e'  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge 22  giugno
          2012. n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012. n.  134,
          recante Misure urgenti per la crescita del Paese: 
              "Art. 19 Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale 
              1.  E'  istituita  l'Agenzia  per  l'Italia   Digitale,
          sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri o del Ministro da lui delegato. 
              2. L'Agenzia opera sulla base di principi di  autonomia
          organizzativa,    tecnico-operativa,     gestionale,     di
          trasparenza e di economicita' e persegue gli  obiettivi  di
          efficacia,  efficienza,  imparzialita',  semplificazione  e
          partecipazione dei cittadini e delle  imprese.  Per  quanto
          non previsto dal presente decreto all'Agenzia si  applicano
          gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 300". 
              - Si riporta l'articolo 12, comma 49  e  comma  54  del
          decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito dalla  legge
          7 agosto 2012. n. 135, recante: "Disposizioni  urgenti  per
          la  revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale delle imprese del settore bancario": 
              "49.  L'Associazione  italiana  di  studi   cooperativi
          «Luigi Luzzatti» di cui all'articolo 10,  comma  10,  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99,  e'  soppressa  e  i  relativi
          organi decadono, fatti salvi  gli  adempimenti  di  cui  al
          comma 51." 
              "54.  Il  personale  di  ruolo  in  servizio  a   tempo
          indeterminato presso  l'associazione  Luigi  Luzzatti  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo
          economico.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          la  semplificazione  e'  approvata  apposita   tabella   di
          corrispondenza   per    l'inquadramento    del    personale
          trasferito.  Con  regolamento   da   adottarsi   ai   sensi
          dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge  n.  400  del
          1988, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  adegua  la
          propria dotazione organica in  misura  corrispondente  alle
          unita' di personale effettivamente trasferite e la  propria
          organizzazione. Il personale trasferito al Ministero  dello
          sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in
          godimento." 
              - Si riporta l'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre
          2012. n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre  2012,  n.
          221, recante Ulteriori misure urgenti per la  crescita  del
          Paese: 
              "Art.   35   Desk   Italia   -   Sportello   attrazione
          investimenti esteri 
              1. In  attuazione  dell'articolo  117,  secondo  comma,
          lettera a) e lettera q), della Costituzione, ed al fine  di
          incrementare la capacita' del  sistema  Paese  di  attrarre
          investimenti dall'estero, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, e' istituito il Desk Italia - Sportello
          attrazione investimenti esteri, con  funzioni  di  soggetto
          pubblico di coordinamento territoriale  nazionale  per  gli
          investitori esteri che manifestino  un  interesse  reale  e
          concreto alla realizzazione in Italia  di  investimenti  di
          natura non strettamente finanziaria e di rilevante  impatto
          economico e significativo interesse per il Paese. 
              2. Il Desk Italia - Sportello  attrazione  investimenti
          esteri   costituisce   il   punto   di   riferimento    per
          l'investitore  estero  in  relazione  a  tutte  le  vicende
          amministrative  riguardanti   il   relativo   progetto   di
          investimento, fungendo da raccordo fra le attivita'  svolte
          dall'ICE  -  Agenzia  per  la   promozione   all'estero   e
          l'internazionalizzazione   delle   imprese    italiane    e
          dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
          e lo sviluppo d'impresa - Invitalia;  a  tal  fine  convoca
          apposite conferenze di servizi di cui agli articoli da 14 a
          14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.  241,  anche  ai
          sensi dell'articolo  27,  comma  4,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, e propone la  sostituzione  di
          procedimenti  amministrativi  con  accordi  integrativi   o
          sostitutivi   dei   relativi   provvedimenti,   ai    sensi
          dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              3. Il Desk Italia - Sportello  attrazione  investimenti
          esteri opera presso il Ministero dello sviluppo  economico,
          in  raccordo  con  il  Ministero   degli   affari   esteri,
          avvalendosi  del  relativo   personale,   concordando   con
          l'Agenzia ICE e con l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
          degli investimenti e lo  sviluppo  d'impresa  -  Invitalia,
          senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, modalita'  e
          procedure attraverso  le  quali  realizzare  gli  indirizzi
          elaborati     dalla      cabina      di      regia      per
          l'internazionalizzazione  di  cui  all'articolo  14,  comma
          18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.  Le
          modalita'  e  procedure  concordate  sono  comunicate  alla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  al
          fine di consentire di individuare le  necessarie  forme  di
          coinvolgimento degli uffici regionali. La  riorganizzazione
          del Ministero dello sviluppo economico di cui  all'articolo
          14, comma 19, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, e' attuata con il regolamento di  cui  all'articolo
          2, commi 10 e 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135. 
              4. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del  presente  decreto,  le  regioni  provvedono  ad
          individuare  l'ufficio  interno  al  quale  attribuire   le
          funzioni  di  raccordo  con  il  Desk  Italia  -  Sportello
          attrazione investimenti esteri, al  fine  di  agevolare  il
          coordinamento con riguardo ad  iniziative  di  investimento
          estere  localizzate  in  ambito  regionale  e  con  potere,
          all'occorrenza, di convocare  e  presiedere  conferenze  di
          servizi per gli investimenti esteri di esclusivo  interesse
          regionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma  si
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente. 
              5.  All'ufficio  di  cui  al  comma  4   sono   adibiti
          prioritariamente i dipendenti  a  tempo  indeterminato  del
          soppresso Istituto per il commercio estero, dei  quali  sia
          avvenuto il trasferimento alle regioni in  conformita'  con
          le  intese  di  cui  al  comma   26-sexies,   lettera   a),
          dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Ai sensi del comma 26-septies del medesimo articolo
          14, la previsione di cui al primo periodo opera senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              6. Il Desk Italia - Sportello  attrazione  investimenti
          esteri  formula  annualmente  proposte  di  semplificazione
          normativa ed amministrativa sul tema dell'attrazione  degli
          investimenti  esteri,  garantendo  in  ogni  caso  che  gli
          indirizzi per l'operativita'  dello  stesso  Sportello  non
          vengano modificati per un periodo di  tempo  necessario  ad
          assicurare la realizzazione degli investimenti in Italia da
          parte degli investitori esteri. 
              7. Al comma 22 dell'articolo  14  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: al  primo  periodo,  le  parole:  «struttura
          dell'Agenzia» sono sostituite  dalle  seguenti:  «struttura
          dell'Agenzia, secondo le modalita'  ed  i  limiti  previsti
          dallo statuto»; al secondo  periodo,  le  parole:  «Formula
          proposte al consiglio di amministrazione»  sono  sostituite
          dalle  seguenti:  «Formula,  d'intesa  con  il  presidente,
          proposte al consiglio di amministrazione»;  le  parole:  «,
          da' attuazione ai programmi e alle deliberazioni da  questo
          approvati  e  assicura   gli   adempimenti   di   carattere
          tecnico-amministrativo,» sono sostituite dalle seguenti: «,
          da' attuazione ai programmi e alle deliberazioni  approvate
          dal  consiglio  di  amministrazione  ed  alle  disposizioni
          operative  del   presidente,   assicurando   altresi'   gli
          adempimenti di carattere tecnico-amministrativo»." 
              - Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 31  agosto
          2013. n. 101, convertito dalla legge 30  ottobre  2013.  n.
          125, recante: "Disposizioni urgenti per il perseguimento di
          obiettivi    di    razionalizzazione    nelle     pubbliche
          amministrazioni." 
              "Art. 10 Misure  urgenti  per  il  potenziamento  delle
          politiche di coesione 
              1. Nel quadro delle  attribuzioni  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri  o  del  Ministro  delegato  per  la
          politica di coesione di cui all'articolo 7, comma  26,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e  al
          decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,  al  fine  di
          assicurare  il  perseguimento  delle   finalita'   di   cui
          all'articolo  119,  quinto  comma,  della  Costituzione   e
          rafforzare  l'azione  di   programmazione,   coordinamento,
          sorveglianza e sostegno  della  politica  di  coesione,  e'
          istituita  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,   di
          seguito denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          delegato. Le funzioni relative alla  politica  di  coesione
          sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          e l'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  ai  seguenti
          commi. 
              2. Ferme restando le competenze  delle  amministrazioni
          titolari  di  programmi  e  delle  relative  autorita'   di
          gestione, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in
          particolare: 
              a) nell'attivita' istruttoria cura il raccordo  con  le
          amministrazioni statali  e  regionali  competenti  ai  fini
          della  predisposizione  di   proposte   di   programmazione
          economica e  finanziaria  e  di  destinazione  territoriale
          delle  risorse  della  politica  di  coesione   europea   e
          nazionale di natura finanziaria e non  finanziaria  miranti
          ad accrescere  la  coesione  territoriale,  anche  ai  fini
          dell'adozione degli atti di indirizzo e  di  programmazione
          relativi all'impiego  dei  fondi  a  finalita'  strutturale
          dell'Unione Europea, nonche' all'impiego del Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con
          le risorse europee per lo sviluppo regionale; 
              b) promuove e coordina i  programmi  e  gli  interventi
          finanziati dai fondi strutturali,  i  programmi  finanziati
          dal Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  nonche'  le
          attivita' di valutazione delle politiche di coesione; 
              c) raccoglie  ed  elabora,  in  collaborazione  con  le
          amministrazioni    statali    e    regionali    competenti,
          informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi
          dei fondi  a  finalita'  strutturale  dell'Unione  europea,
          nonche' sull'attuazione del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione, anche  ai  fini  dell'adozione  delle  misure  di
          accelerazione   degli   interventi   necessari   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio
          2011, n. 88; 
              d) supporta il Presidente o il  Ministro  delegato  nei
          rapporti con le istituzioni  dell'Unione  europea  relativi
          alla  fase  di  definizione  delle  politiche  di  sviluppo
          regionale  e  di   verifica   della   loro   realizzazione,
          predisponendo,     ove     necessario,     proposte      di
          riprogrammazione; 
              e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in
          materia di sviluppo regionale; 
              f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri
          di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo  n.
          88 del 2011, al  fine  di  assicurare  l'efficace  utilizzo
          delle risorse per la politica di coesione; 
              f-bis)  puo'   avvalersi,   al   fine   di   rafforzare
          l'attuazione della politica di coesione  ed  assicurare  il
          perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3,  comma
          3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88,  nonche'
          per dare esecuzione alle determinazioni  assunte  ai  sensi
          dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del
          2011,  dell'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche  attraverso
          il ricorso alle misure di  accelerazione  degli  interventi
          strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27; 
              f-ter) promuove il ricorso alle modalita' di attuazione
          di cui all'articolo 6 del  decreto  legislativo  31  maggio
          2011, n. 88, e alle misure  previste  dagli  articoli  9  e
          9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
              3. L'Agenzia, tenuto  conto  degli  obiettivi  definiti
          dagli atti di indirizzo e programmazione  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei   ministri   relativamente   ai   fondi
          strutturali europei  e  al  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione: 
              a) opera in raccordo con le amministrazioni  competenti
          il  monitoraggio  sistematico  e  continuo  dei   programmi
          operativi e degli interventi della  politica  di  coesione,
          anche attraverso  specifiche  attivita'  di  valutazione  e
          verifica,  ferme  restando  le  funzioni  di  controllo   e
          monitoraggio  attribuite  alla  Ragioneria  generale  dello
          Stato; 
              b) svolge azioni di sostegno e  di  assistenza  tecnica
          alle amministrazioni che  gestiscono  programmi  europei  o
          nazionali con obiettivi  di  rafforzamento  della  coesione
          territoriale  sia   attraverso   apposite   iniziative   di
          formazione del personale delle amministrazioni interessate,
          che con l'intervento di qualificati  soggetti  pubblici  di
          settore  per  l'accelerazione  e   la   realizzazione   dei
          programmi, anche con riferimento  alle  procedure  relative
          alla stesura e gestione di bandi pubblici; 
              b-bis) vigila,  nel  rispetto  delle  competenze  delle
          singole  amministrazioni  pubbliche,  sull'attuazione   dei
          programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano
          i fondi strutturali; 
              b-ter) promuove, nel rispetto  delle  competenze  delle
          singole amministrazioni pubbliche, il  miglioramento  della
          qualita',  della  tempestivita',  dell'efficacia  e   della
          trasparenza delle attivita' di programmazione e  attuazione
          degli interventi; 
              c) puo' assumere le funzioni dirette  di  autorita'  di
          gestione  di  programmi  per  la  conduzione  di  specifici
          progetti a carattere  sperimentale  nonche'  nelle  ipotesi
          previste dalla lettera d); 
              d) da' esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi
          degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto  legislativo  n.
          88 del 2011. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  delegato,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
          Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          adottare entro il 1° marzo 2014, e'  approvato  lo  statuto
          dell'Agenzia.   Lo   statuto   disciplina   l'articolazione
          dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita'
          di nomina degli organi di  direzione  e  del  collegio  dei
          revisori, stabilisce i principi e le modalita' di  adozione
          dei  regolamenti  e   degli   altri   atti   generali   che
          disciplinano   l'organizzazione    e    il    funzionamento
          dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una  dotazione  organica
          di  200  unita'  di   personale   e   gode   di   autonomia
          organizzativa,  contabile  e  di  bilancio.   Sono   organi
          dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo;
          il collegio dei revisori dei conti.  La  partecipazione  al
          Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta  alcuna  forma
          di   compenso.   All'interno   del    Comitato    direttivo
          dell'Agenzia  e'  assicurata  una  adeguata  rappresentanza
          delle amministrazioni territoriali. L'Agenzia  assicura  lo
          svolgimento delle  attivita'  strumentali  e  di  controllo
          interno nell'ambito delle  risorse  disponibili  o  per  il
          tramite della struttura della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri senza oneri  aggiuntivi.  Il  rapporto  di  lavoro
          presso  l'Agenzia  e'  regolato  dal  contratto  collettivo
          nazionale  di  lavoro  per  il  comparto   Ministeri.   Con
          contestuale  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro delegato, e' nominato il
          direttore generale scelto tra  personalita'  di  comprovata
          esperienza nella materia delle politiche di  coesione,  con
          trattamento  economico  non  superiore  a  quello   massimo
          previsto per i Capi dipartimento del segretariato  generale
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per quanto non
          previsto dallo statuto e dalle  disposizioni  del  presente
          articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  delegato,  di  concerto
          con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,   dello
          sviluppo economico, per la pubblica  amministrazione,  sono
          trasferite alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e
          all'Agenzia,  sulla  base  delle  funzioni  rispettivamente
          attribuite, le unita' di personale di ruolo e i rapporti di
          lavoro a tempo determinato  per  la  loro  residua  durata,
          nonche'  le   risorse   finanziarie   e   strumentali   del
          Dipartimento per lo sviluppo e la  coesione  economica  del
          Ministero   dello   sviluppo    economico    (di    seguito
          Dipartimento),  ad  eccezione  di  quelle  afferenti   alla
          Direzione generale  per  l'incentivazione  delle  attivita'
          imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di  opzione,  da
          esercitare entro 30 giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Con
          decreto  del  Ministro  dello   sviluppo   economico   sono
          conseguentemente  ridotte  le   dotazioni   organiche,   le
          relative strutture e le risorse finanziarie  e  strumentali
          del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti  mantengono
          l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al  personale
          dell'Agenzia  e'  riconosciuto  il  trattamento   economico
          complessivo gia' in  godimento  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, senza che  da  cio'  derivino,
          sotto qualsiasi forma,  ulteriori  oneri  per  il  bilancio
          dello  Stato.  Il   personale   trasferito   eccedente   il
          contingente di cui al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero
          nei  ruoli  dell'Agenzia  e  gradualmente  riassorbito   in
          relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque  titolo.
          Al fine di consentire  il  piu'  efficace  svolgimento  dei
          compiti di cui al comma 2, anche in relazione  ai  rapporti
          con le istituzioni nazionali ed europee,  con  il  medesimo
          decreto  sono  stabilite   le   procedure   selettive   per
          l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          di un numero massimo di 50 unita' nell'ambito del personale
          oggetto di trasferimento ai sensi del  presente  comma,  e,
          comunque, per un onere  non  superiore  ad  euro  1.100.000
          annuo, con conseguente  aumento  della  relativa  dotazione
          organica  della  Presidenza.  Le  50  unita'  di  personale
          assegnate alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  sono
          organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi
          dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 303. Nelle  more  della  definizione  dell'assetto
          organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  gli   incarichi   di   livello
          dirigenziale  conferiti  ai  sensi  dell'articolo  19   del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito  del
          Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale  scadenza  e
          comunque fino all'effettiva  operativita'  dell'Agenzia  e,
          relativamente ai contratti  di  cui  ai  commi  5-bis  e  6
          dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001  n.
          165,  anche  in  deroga  ai  contingenti   indicati   dalla
          normativa vigente, previa indisponibilita'  della  medesima
          quota utilizzabile a valere sulla  dotazione  organica  dei
          dirigenti del Ministero dello sviluppo economico. 
              6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5  pari  ad  euro
          1.450.000 annui a  decorrere  dall'anno  2014  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli
          anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale  di
          parte corrente iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2013,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,
          quanto a 1.450.000 euro per  l'anno  2014  l'accantonamento
          relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  quanto  a
          950.000   euro   annui   a   decorrere   dall'anno    2015,
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e a 500.000 euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2015,  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero degli affari esteri. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              8. Il Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  di  cui
          all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite  allo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delegato  per  la
          politica  di  coesione  territoriale,  sono   definite   le
          procedure di spesa, le modalita' di gestione delle  risorse
          e  la  rendicontazione  dell'utilizzo  delle   risorse   in
          attuazione dei programmi delle delibere CIPE. 
              9.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  delegato,  si  provvede
          alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di  valutazione  e
          verifica degli investimenti pubblici, di  cui  all'articolo
          3, comma 5, del decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.
          430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire
          alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e  all'Agenzia
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. I componenti del Nucleo tecnico di valutazione  e
          verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino
          alla naturale scadenza degli stessi incarichi. 
              10. Fino alla effettiva operativita' dell'Agenzia, come
          definita dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo
          sviluppo e la coesione economica  assicura  la  continuita'
          della gestione amministrativa,  nonche'  la  tempestiva  ed
          efficace attuazione degli adempimenti  connessi  alla  fine
          del ciclo di programmazione  2007-2013  e  all'avvio  della
          programmazione 2014-2020. 
              10-bis. Le assunzioni a  tempo  determinato  effettuate
          dalle regioni sono escluse dall'applicazione  dell'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni,  ove  siano  finanziate
          con fondi strutturali europei e siano volte  all'attuazione
          di interventi cofinanziati con i fondi medesimi. 
              11. - 14. 
              14-bis. In casi eccezionali,  l'Agenzia  nazionale  per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio  1999,  n.  1,
          puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di  gestione
          e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed
          interventi  speciali,  a  carattere  sperimentale,  nonche'
          nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3. 
              14-ter. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto  con  il  Ministro  delegato  per  la
          politica di coesione  territoriale  ed  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra  l'Agenzia
          per la coesione  territoriale  e  l'Agenzia  nazionale  per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa, anche al fine di individuare le piu' idonee  forme  di
          collaborazione per l'esercizio delle rispettive  competenze
          e prerogative di legge." 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riportano gli articoli 27 e 28 del citato  decreto
          legislativo n. 300 del 1999: 
              "Art. 27. Istituzione del Ministero e attribuzioni. 
              1.  E'   istituito   il   Ministero   delle   attivita'
          produttive. 
              2. Il  Ministero,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  ha  lo  scopo  di
          formulare e attuare politiche e strategie per  lo  sviluppo
          del sistema  produttivo,  ivi  inclusi  gli  interventi  in
          favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio  di
          sussidiarieta' e  di  leale  collaborazione  con  gli  enti
          territoriali interessati e in coerenza  con  gli  obiettivi
          generali di politica industriale e, in particolare, di: 
              a)  promuovere  le  politiche  per  la   competitivita'
          internazionale,  in  coerenza  con  le  linee  generali  di
          politica  estera  e  lo  sviluppo  economico  del   sistema
          produttivo  nazionale  e   di   realizzarle   o   favorirne
          l'attuazione a livello  settoriale  e  territoriale,  anche
          mediante la partecipazione, fatte salve le  competenze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze e  per  il  tramite
          dei rappresentanti  italiani  presso  tali  organizzazioni,
          alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali; 
              b)  sostenere  e  integrare  l'attivita'   degli   enti
          territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese; 
              c) promuovere la concorrenza; 
              d)  coordinare  le  istituzioni  pubbliche  e   private
          interessate allo sviluppo della competitivita'; 
              e)  monitorare  l'impatto  delle  misure  di   politica
          economica,   industriale,   infrastrutturale,   sociale   e
          ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo. 
              2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati  al  comma
          2, il Ministero, secondo il principio di  sussidiarieta'  e
          di  leale  collaborazione   con   gli   enti   territoriali
          interessati: 
              a)  definisce,  anche  in   concorso   con   le   altre
          amministrazioni   interessate,   le   strategie   per    il
          miglioramento  della  competitivita',   anche   a   livello
          internazionale,  del  Paese  e  per  la  promozione   della
          trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei  settori
          produttivi,    collaborando    all'attuazione    di    tali
          orientamenti; 
              b) promuove, in coordinamento con  il  Dipartimento  di
          cui all'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 303, gli interessi del  sistema  produttivo
          del  Paese   presso   le   istituzioni   internazionali   e
          comunitarie di settore e facendo salve  le  competenze  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministero
          degli affari esteri e per  il  tramite  dei  rappresentanti
          italiani presso tali organismi; 
              c) definisce le politiche per lo sviluppo  economico  e
          per favorire  l'assunzione,  da  parte  delle  imprese,  di
          responsabilita' relative alle  modalita'  produttive,  alla
          qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi,  alle
          relazioni con il consumatore; 
              d) studia  la  struttura  e  l'andamento  dell'economia
          industriale e aziendale; 
              e)  definisce  le  strategie  e  gli  interventi  della
          politica commerciale e  promozionale  con  l'estero,  ferme
          restando le competenze del Ministero degli  affari  esteri,
          del Ministero dell'economia e delle finanze e del  Ministro
          per gli italiani nel Mondo. 
              2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio,  sentite  le
          amministrazioni interessate ed  aggiornandolo  con  cadenza
          annuale, un piano degli obiettivi,  delle  azioni  e  delle
          risorse  necessarie  per  il  loro  raggiungimento,   delle
          modalita' di attuazione, delle procedure di verifica  e  di
          monitoraggio. 
              2-quater. Restano in ogni caso  ferme  le  attribuzioni
          degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri. 
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le  funzioni  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, del Ministero  del  commercio
          con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  fatte  salve  le
          risorse e il personale che siano attribuiti con il presente
          decreto  legislativo  ad   altri   Ministeri,   agenzie   o
          autorita',  perche'  concernenti  funzioni   specificamente
          assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai  sensi  e
          per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e  3,  comma  1,
          lettere a) e b), della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le
          funzioni conferite dalla vigente legislazione alle  regioni
          ed agli enti locali e alle autonomie funzionali. 
              4.  Spettano  inoltre  al  Ministero  delle   attivita'
          produttive le risorse e  il  personale  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  del
          Ministero della sanita', del Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale, concernenti le  funzioni  assegnate  al
          Ministero delle attivita' produttive dal  presente  decreto
          legislativo. 
              5. Restano ferme le competenze spettanti  al  Ministero
          della difesa." 
              "Art. 28. Aree funzionali. 
              1. Nel rispetto delle finalita' e delle azioni  di  cui
          all'articolo 27, il Ministero, ferme restando le competenze
          del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  svolge  per
          quanto di  competenza,  in  particolare  le  funzioni  e  i
          compiti  di   spettanza   statale   nelle   seguenti   aree
          funzionali: 
              a) competitivita':  politiche  per  lo  sviluppo  della
          competitivita' del sistema produttivo nazionale;  politiche
          di promozione degli investimenti delle imprese al fine  del
          superamento  degli  squilibri  di  sviluppo   economico   e
          tecnologico, ivi compresi gli interventi a  sostegno  delle
          attivita' produttive e gli strumenti  della  programmazione
          negoziata,  denominati  contratti  di  programma,   inclusi
          quelli   ricompresi   nell'ambito    dei    contratti    di
          localizzazione,  patti  territoriali,  contratti  d'area  e
          contratti di  distretto,  nonche'  la  partecipazione,  per
          quanto   di   competenza   ed   al   pari    delle    altre
          amministrazioni, agli accordi di programma  quadro,  ed  il
          raccordo  con  gli  interventi  degli  enti   territoriali,
          rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
          e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
          sostegno alle imprese ad alto tasso  di  crescita,  tenendo
          conto  anche  delle  competenze  regionali;  politiche   di
          supporto  alla  competitivita'  delle  grandi  imprese  nei
          settori strategici; collaborazione  pubblico-privato  nella
          realizzazione di iniziative  di  interesse  nazionale,  nei
          settori  di   competenza;   politiche   per   i   distretti
          industriali; sviluppo di reti  nazionali  e  internazionali
          per l'innovazione di processo e  di  prodotto  nei  settori
          produttivi; attivita' di regolazione delle crisi  aziendali
          e delle procedure conservative delle imprese; attivita'  di
          coordinamento con le societa' e gli  istituti  operanti  in
          materia  di   promozione   industriale   e   di   vigilanza
          sull'Istituto  per  la  promozione  industriale;   politica
          industriale relativa alla partecipazione italiana al  Patto
          atlantico e all'Unione europea; collaborazione  industriale
          internazionale nei settori  aerospaziali  e  della  difesa,
          congiuntamente   agli    altri    Ministeri    interessati;
          monitoraggio sullo  stato  dei  settori  merceologici,  ivi
          compreso,   per   quanto   di   competenza,   il    settore
          agro-industriale,  ed  elaborazione  di  politiche  per  lo
          sviluppo    degli    stessi;     iniziative     finalizzate
          all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
          dalla crisi di particolari settori industriali;  promozione
          delle iniziative nazionali e internazionali in  materia  di
          turismo; politiche per l'integrazione  degli  strumenti  di
          agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale;
          vigilanza  ordinaria  e  straordinaria  sulle  cooperative;
          politiche  per  la   promozione   e   lo   sviluppo   della
          cooperazione e mutualita'; 
              b)  internazionalizzazione:   indirizzi   di   politica
          commerciale con l'estero,  in  concorso  con  il  Ministero
          degli affari esteri e del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e  gestione
          degli  accordi  bilaterali  e  multilaterali   in   materia
          commerciale;  tutela  degli  interessi   della   produzione
          italiana all'estero; valorizzazione e promozione  del  made
          in  Italy,  anche   potenziando   le   relative   attivita'
          informative  e  di  comunicazione,  in  concorso   con   le
          amministrazioni interessate; disciplina  del  regime  degli
          scambi  e  gestione  delle  attivita'  di   autorizzazione;
          collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale
          e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli
          affari  esteri  e  del  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze,  e  concorso  al  relativo  coordinamento  con  le
          politiche commerciali e promozionali;  coordinamento  delle
          attivita'  della   commissione   CIPE   per   la   politica
          commerciale   con   l'estero,   disciplina   del    credito
          all'esportazione   e   dell'assicurazione    del    credito
          all'esportazione e  partecipazione  nelle  competenti  sedi
          internazionali e comunitarie ferme restando  le  competenze
          del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
          degli affari esteri;  attivita'  di  semplificazione  degli
          scambi,  congiuntamente  con  il  Ministero  degli   affari
          esteri,   e   partecipazione    nelle    competenti    sedi
          internazionali; coordinamento, per  quanto  di  competenza,
          dell'attivita' svolta  dagli  enti  pubblici  nazionali  di
          supporto all'internazionalizzazione del sistema  produttivo
          ed  esercizio  dei  poteri  di  indirizzo  e  vigilanza  di
          competenza  del  Ministero  delle   attivita'   produttive;
          sviluppo    dell'internazionalizzazione    attraverso    il
          coordinamento e la gestione  degli  strumenti  commerciali,
          promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori  e
          distretti  produttivi,  con  la  partecipazione   di   enti
          territoriali, sistema  camerale,  sistema  universitario  e
          parchi tecnico-scientifici, ferme  restando  le  competenze
          dei   Ministeri   interessati;   politiche   e    strategie
          promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private
          che   svolgono   attivita'    di    internazionalizzazione;
          promozione integrata all'estero del sistema  economico,  in
          collaborazione con il Ministero degli affari esteri  e  con
          gli  altri  Dicasteri   ed   enti   interessati;   rapporti
          internazionali  in  materia  fieristica,  ivi  comprese  le
          esposizioni universali e coordinamento della promozione del
          sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa  con
          il   Ministero   degli   affari   esteri;    coordinamento,
          avvalendosi  anche   degli   sportelli   regionali,   delle
          attivita' promozionali nazionali, raccordandole con  quelle
          regionali e locali, nonche'  coordinamento,  congiuntamente
          al  Ministero  degli  affari   esteri   ed   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, secondo le modalita'  e  gli
          strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attivita'
          promozionali  in  ambito  internazionale;   sostegno   agli
          investimenti produttivi delle imprese italiane  all'estero,
          ferme restando le competenze del Ministero dell'economia  e
          delle  finanze  e  del  Ministero  degli   affari   esteri;
          promozione   degli   investimenti   esteri    in    Italia,
          congiuntamente con le altre  amministrazioni  competenti  e
          con gli  enti  preposti;  promozione  della  formazione  in
          materia    di    internazionalizzazione;     sviluppo     e
          valorizzazione del  sistema  turistico  per  la  promozione
          unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero; 
              c) sviluppo economico: definizione  degli  obiettivi  e
          delle linee di politica energetica e mineraria nazionale  e
          provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni
          internazionali   e   rapporti   comunitari   nel    settore
          dell'energia, ferme restando le competenze  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e  del  Ministero  degli  affari
          esteri,  compresi  il  recepimento   e   l'attuazione   dei
          programmi e delle direttive sul mercato  unico  europeo  in
          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  delle  Regioni;
          attuazione dei processi  di  liberalizzazione  dei  mercati
          energetici  e  promozione  della  concorrenza  nei  mercati
          dell'energia e tutela dell'economicita' e  della  sicurezza
          del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali
          di trasporto dell'energia elettrica e del  gas  naturale  e
          definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche
          di  ricerca,  incentivazione  e  interventi   nei   settori
          dell'energia e delle miniere;  ricerca  e  coltivazione  di
          idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica,  area
          chimica, sicurezza  mineraria,  escluse  le  competenze  in
          materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria  e
          di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
          alla salute sui luoghi di lavoro,  e  servizi  tecnici  per
          l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
          le  societa'  e   gli   istituti   operanti   nei   settori
          dell'energia; gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'
          predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di   emergenza
          energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i
          brevetti, i modelli industriali e per marchi di  impresa  e
          relativi  rapporti   con   le   autorita'   internazionali,
          congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per  la
          parte   di   competenza;   politiche   di   sviluppo    per
          l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche
          di  incentivazione  per  la  ricerca  applicata  e   l'alta
          tecnologia; politiche per la promozione e lo  sviluppo  del
          commercio elettronico; partecipazione  ai  procedimenti  di
          definizione delle migliori  tecnologie  disponibili  per  i
          settori   produttivi;   politiche   nel    settore    delle
          assicurazioni  e  rapporti  con  l'ISVAP,  per  quanto   di
          competenza;  promozione  della  concorrenza   nel   settore
          commerciale, attivita' di sperimentazione,  monitoraggio  e
          sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al  fine
          di assicurare il loro svolgimento  unitario;  coordinamento
          tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del  sistema
          fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
          commerciali  e  della   loro   evoluzione,   nel   rispetto
          dell'ordinamento civile e della tutela  della  concorrenza;
          sostegno  allo  sviluppo  della   responsabilita'   sociale
          dell'impresa, con  particolare  riguardo  ai  rapporti  con
          fornitori e consumatori e  nel  rispetto  delle  competenze
          delle  altre  amministrazioni;  sicurezza  e  qualita'  dei
          prodotti e degli impianti  industriali  ad  esclusione  dei
          profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
          sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento  degli
          organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
          prova per quanto di competenza; partecipazione  al  sistema
          di certificazione ambientale, in particolare in materia  di
          ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti,  ad  esclusione
          di  quelli  agricoli  e  di  prima  trasformazione  di  cui
          all'allegato I  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
          economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura  e
          qualita' dei servizi destinati  al  consumatore,  ferme  le
          competenze  delle  regioni   in   materia   di   commercio;
          metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
          i consumatori e connessi  rapporti  con  l'Unione  europea,
          ferme restando le competenze del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri,  gli  organismi  internazionali  e  gli  enti
          locali;    attivita'    di    supporto     e     segreteria
          tecnico-organizzativa   del   Consiglio    nazionale    dei
          consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela  dei
          consumatori nel  settore  turistico  a  livello  nazionale;
          monitoraggio dei prezzi liberi e  controllati  nelle  varie
          fasi di scambio ed indagini sulle normative,  sui  processi
          di formazione dei prezzi e delle condizioni di  offerta  di
          beni e servizi; controllo e vigilanza delle  manifestazioni
          a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
          e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato
          -  in  materia  di  giochi,  nonche'   di   prevenzione   e
          repressione dei fenomeni  elusivi  del  relativo  monopolio
          statale; vigilanza sul sistema delle camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,   secondo   quanto
          disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
          sulla tenuta del registro delle imprese; politiche  per  lo
          sviluppo dei servizi nei settori di  competenza;  vigilanza
          sulle societa' fiduciarie e di  revisione  nei  settori  di
          competenza. 
              2. Il Ministero  svolge  altresi'  compiti  di  studio,
          consistenti  in  particolare  nelle   seguenti   attivita':
          redazione  del  piano  triennale  di  cui  al  comma  2-ter
          dell'articolo  27;   ricerca   e   rilevazioni   economiche
          riguardanti  i  settori  produttivi  ed   elaborazione   di
          iniziative,  ivi  compresa  la  definizione  di  forme   di
          incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate
          a incrementare la  competitivita'  del  sistema  produttivo
          nazionale;   valutazione   delle    ricadute    industriali
          conseguenti  agli  investimenti   pubblici;   coordinamento
          informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di
          agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e
          regionale,  anche  ai  fini  del   monitoraggio   e   della
          valutazione degli effetti sulla competitivita' del  sistema
          produttivo nazionale; rilevazione, elaborazione, analisi  e
          diffusione di  dati  statistici  in  materia  energetica  e
          mineraria, finalizzati  alla  programmazione  energetica  e
          mineraria; ricerca in materia di tutela dei  consumatori  e
          degli  utenti;  monitoraggio  dell'attivita'   assicurativa
          anche ai fini  delle  iniziative  legislative  in  materia;
          ricerche, raccolta ed elaborazione di  dati  e  rilevazioni
          economiche riguardanti il sistema turistico; promozione  di
          ricerche e raccolta di  documentazione  statistica  per  la
          definizione delle politiche di  internazionalizzazione  del
          sistema   produttivo   italiano;   analisi   di    problemi
          concernenti gli scambi di beni e servizi e  delle  connesse
          esigenze di politica commerciale; rilevazione degli aspetti
          socio-economici della cooperazione. 
              3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
          Ministeri."