IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni in materia di finanza locale, misure volte a  consentire
il  superamento  di  situazioni  di  crisi  finanziaria  degli   enti
territoriali, nonche' per garantire l'equilibrio  di  bilancio  e  la
stabilita' finanziaria dei medesimi; 
  Considerata, altresi', la necessita'  ed  urgenza  di  fronteggiare
l'emergenza occupazionale nel settore della scuola; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro  dell'interno  e
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Disposizioni in materia di TARI e TASI 
 
  1. All'articolo 1, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 677 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo
stesso anno 2014, nella determinazione delle  aliquote  TASI  possono
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo,
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a
condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle   abitazioni
principali e alle  unita'  immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul
carico  di  imposta  TASI  equivalenti  a  quelli  determinatisi  con
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di  immobili,
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo  13  del  citato
decreto-legge n. 201, del 2011; 
    b) il comma 688 e' sostituito dal seguente: "688.  Il  versamento
della TASI e' effettuato,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto
legislativo  n.  446  del  1997,  secondo  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
nonche', tramite apposito bollettino di  conto  corrente  postale  al
quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,  in
quanto compatibili. Il versamento  della  TARI  e  della  tariffa  di
natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo
le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241
del 1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento  offerte  dai
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
per la  rendicontazione  e  trasmissione  dei  dati  di  riscossione,
distintamente per  ogni  contribuente,  da  parte  dei  soggetti  che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema  informativo  del
Ministero dell'economia e delle  finanze.  Il  comune  stabilisce  le
scadenze di pagamento della TARI e della TASI,  prevedendo  di  norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo  anche  differenziato
con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento  in
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno."; 
    c) il comma 691  e'  sostituito  dal  seguente:  "691.  I  comuni
possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997,  affidare,  fino  alla  scadenza  del  relativo  contratto,  la
gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche  nel
caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti
ai quali, alla  data  del  31  dicembre  2013,  risulta  affidato  il
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione  del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."; 
    d) il comma 731 e' sostituito  dal  seguente:  "731.  Per  l'anno
2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni  di  euro.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo  una  metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie  locali,  la
quota del contributo di cui al periodo  precedente  di  spettanza  di
ciascun comune, tenendo  conto  dei  gettiti  standard  ed  effettivi
dell'IMU e della TASI.". 
  2. All'onere di cui al comma 1, lettera d) si  provvede,  quanto  a
118,156 milioni  di  euro  mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo di cui all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a  6,844  milioni  di  euro
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. Sono esenti dal tributo per i servizi  indivisibili  (TASI)  gli
immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni,  dalle
comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi,
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente
ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni
previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed  i)
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   504;   ai   fini
dell'applicazione della lettera i) resta ferma  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27 e successive modificazioni. 
  4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1  della
legge 27 dicembre 2013, n.  147,  si  applicano  a  tutti  i  tributi
locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministero dell'interno, sentita la  Conferenza  Stato
citta' ed autonomie locali, sono stabilite le  modalita'  applicative
delle predette disposizioni.