IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/98/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una  procedura  unica  di
domanda per  il  rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai
cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio  di
uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di
Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  legge  di  delegazione  europea  2013,  ed  in
particolare l'articolo 1 che ha delegato il  Governo  a  recepire  la
direttiva 2011/98/UE; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni,  recante  norme  di  attuazione  del
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'interno e del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro
della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui  al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 4-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nell'ambito delle attivita' preordinate alla  realizzazione
del processo di integrazione di cui  al  comma  1,  sono  fornite  le
informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso  di
soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8.1.»; 
    b) all'articolo 5, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
  «8.1. Nel  permesso  di  soggiorno  che  autorizza  l'esercizio  di
attivita' lavorativa secondo le norme del presente testo unico e  del
regolamento di attuazione  e'  inserita  la  dicitura:  "perm.  unico
lavoro". 
  8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica: 
    a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter; 
    b) agli stranieri di cui all'articolo 24; 
    c) agli stranieri di cui all'articolo 26; 
    d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma  1,  lettere  a),
g), h), i) e r); 
    e)  agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo  di   protezione
temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno richiesto il permesso
di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su  tale
richiesta; 
    f)  agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo  di   protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  ovvero  hanno
chiesto il riconoscimento della protezione e sono in  attesa  di  una
decisione su tale richiesta; 
    g)  agli  stranieri  che  soggiornano  per  motivi  di  studio  o
formazione.»; 
    c) all'articolo 5,  comma  9,  le  parole:  «venti  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; 
    d) all'articolo 5, comma 9-bis, le parole: «il termine  di  venti
giorni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il  termine  di  sessanta
giorni»; 
    e) all'articolo 22, comma 5, le parole:  «quaranta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; 
    f) all'articolo 22, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5.1.  Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti  numerici
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4.  Le  istanze
eccedenti tali limiti  possono  essere  esaminate  nell'ambito  delle
quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite
con il medesimo decreto.». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  Testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti 
              - La Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 13 dicembre 2011 reca:  «Procedura  unica  di
          domanda per il rilascio di un permesso unico  che  consente
          ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e  lavorare  nel
          territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di
          diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano
          regolarmente in uno Stato membro». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 6  agosto
          2013 n. 96 (Delega al  Governo  per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2013),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo le procedure,  i  principi  e  i  criteri
          direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,   i   decreti   legislativi   per
          l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e  B
          alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183.». 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214. 
              - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1998, n. 191. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1999, n. 394 (Regolamento recante norme di  attuazione  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'art. 1, comma 6, del  decreto  legislativo  25
          luglio  1998,  n.  286),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4-bis, e 5,  commi
          8, 9 e 9-bis del citato decreto legislativo 25 luglio 1998,
          n. 286, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 4-bis (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini  di
          cui al presente testo unico, si  intende  con  integrazione
          quel processo finalizzato a promuovere  la  convivenza  dei
          cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto  dei
          valori  sanciti  dalla  Costituzione   italiana,   con   il
          reciproco  impegno  a  partecipare  alla  vita   economica,
          sociale e culturale della societa'. 
              1-bis. Nell'ambito  delle  attivita'  preordinate  alla
          realizzazione del processo di integrazione di cui al  comma
          1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti  allo
          straniero con il permesso di soggiorno di cui  all'art.  5,
          comma 8.1. 
              (Omissis)». 
              «Art. 5 (Permesso di soggiorno). - (Omissis). 
              8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno  di
          cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
          tecnologia avanzata con caratteristiche  anticontraffazione
          conformi ai modelli da approvare con decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione
          e le tecnologie, in  attuazione  del  regolamento  (CE)  n.
          1030/2002 del Consiglio, del 13  giugno  2002,  riguardante
          l'adozione  di  un  modello  uniforme  per  i  permessi  di
          soggiorno  rilasciati  a  cittadini  di  Paesi  terzi.   Il
          permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
          conformita' ai  predetti  modelli  recano  inoltre  i  dati
          personali previsti, per la carta di identita' e  gli  altri
          documenti elettronici, dall'art. 36 del testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              8.1.  Nel   permesso   di   soggiorno   che   autorizza
          l'esercizio di attivita' lavorativa secondo  le  norme  del
          presente testo unico e del  regolamento  di  attuazione  e'
          inserita la dicitura: "perm. unico lavoro". 
              8.2. La  disposizione  di  cui  al  comma  8.1  non  si
          applica: 
                a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter; 
                b) agli stranieri di cui all'art. 24; 
                c) agli stranieri di cui all'art. 26; 
                d) agli  stranieri  di  cui  all'art.  27,  comma  1,
          lettere a), g), h), i) e r); 
                e)  agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo   di
          protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero  hanno
          richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono  in
          attesa di una decisione su tale richiesta; 
                f)  agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo   di
          protezione internazionale come definita dall'art. 2,  comma
          1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
          251,  ovvero  hanno   chiesto   il   riconoscimento   della
          protezione e sono  in  attesa  di  una  decisione  su  tale
          richiesta; 
                g) agli  stranieri  che  soggiornano  per  motivi  di
          studio o formazione. 
              (Omissis). 
              9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o
          convertito entro sessanta giorni dalla data in cui e' stata
          presentata la domanda,  se  sussistono  i  requisiti  e  le
          condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal
          regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno
          richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di
          permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo
          unico. 
              9-bis.  In  attesa  del  rilascio  o  del  rinnovo  del
          permesso di soggiorno, anche ove non  venga  rispettato  il
          termine di sessanta giorni di cui al precedente  comma,  il
          lavoratore straniero puo'  legittimamente  soggiornare  nel
          territorio   dello   Stato   e   svolgere   temporaneamente
          l'attivita'  lavorativa  fino  ad  eventuale  comunicazione
          dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da  notificare  anche
          al datore di lavoro, con l'indicazione  dell'esistenza  dei
          motivi ostativi al rilascio o al rinnovo  del  permesso  di
          soggiorno.  L'attivita'  di  lavoro  di  cui   sopra   puo'
          svolgersi alle seguenti condizioni: 
                a) che la richiesta  del  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno per motivi di lavoro  sia  stata  effettuata  dal
          lavoratore straniero all'atto della stipula  del  contratto
          di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
          d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
          stata presentata prima  della  scadenza  del  permesso,  ai
          sensi del precedente comma 4, e dell'art.  13  del  decreto
          del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394,
          o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; 
                b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la
          ricevuta   attestante   l'avvenuta   presentazione    della
          richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.». 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          degli articoli 9, 9-ter, 24, 26 e 27, comma 1,  del  citato
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
              «Art. 9 (Permesso di soggiorno CE per  soggiornanti  di
          lungo periodo). - 1. Lo straniero in  possesso,  da  almeno
          cinque anni, di  un  permesso  di  soggiorno  in  corso  di
          validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non
          inferiore all'importo annuo  dell'assegno  sociale  e,  nel
          caso di richiesta relativa  ai  familiari,  di  un  reddito
          sufficiente secondo  i  parametri  indicati  nell'art.  29,
          comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
          parametri minimi previsti dalla  legge  regionale  per  gli
          alloggi di edilizia residenziale pubblica  ovvero  che  sia
          fornito  dei  requisiti  di  idoneita'   igienico-sanitaria
          accertati dall'Azienda unita' sanitaria  locale  competente
          per territorio, puo' chiedere al questore il  rilascio  del
          permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
          per se' e per i familiari di cui all'art. 29, comma 1. 
              2. Il permesso di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo e' a tempo  indeterminato  ed  e'  rilasciato
          entro novanta giorni dalla richiesta. 
              2-bis. Il rilascio del permesso  di  soggiorno  CE  per
          soggiornanti   di   lungo   periodo   e'   subordinato   al
          superamento, da  parte  del  richiedente,  di  un  test  di
          conoscenza della  lingua  italiana,  le  cui  modalita'  di
          svolgimento  sono  determinate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
              3. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica
          agli stranieri che: 
                a) soggiornano per  motivi  di  studio  o  formazione
          professionale; 
                b) soggiornano a titolo di  protezione  temporanea  o
          per motivi umanitari ovvero hanno chiesto  il  permesso  di
          soggiorno a tale titolo e sono in attesa di  una  decisione
          su tale richiesta; 
                c) soggiornano per  asilo  ovvero  hanno  chiesto  il
          riconoscimento dello status di rifugiato e sono  ancora  in
          attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; 
                d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve
          durata previsto dal presente testo unico e dal  regolamento
          di attuazione; 
                e) godono di  uno  status  giuridico  previsto  dalla
          convenzione   di   Vienna   del   1961   sulle    relazioni
          diplomatiche, dalla convenzione di Vienna  del  1963  sulle
          relazioni  consolari,  dalla  convenzione  del  1969  sulle
          missioni speciali o dalla convenzione di  Vienna  del  1975
          sulla rappresentanza degli Stati nelle loro  relazioni  con
          organizzazioni internazionali di carattere universale. 
              4. Il permesso di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo non puo'  essere  rilasciato  agli  stranieri
          pericolosi per  l'ordine  pubblico  o  la  sicurezza  dello
          Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene  conto  anche
          dell'appartenenza dello straniero ad  una  delle  categorie
          indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
          come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto  1988,  n.
          327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
          sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre  1982,  n.
          646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per
          i reati previsti dall'art.  380  del  codice  di  procedura
          penale, nonche',  limitatamente  ai  delitti  non  colposi,
          dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di
          un provvedimento di diniego di  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno di cui al presente comma il questore tiene  conto
          altresi'  della  durata  del   soggiorno   nel   territorio
          nazionale   e   dell'inserimento   sociale,   familiare   e
          lavorativo dello straniero. 
              5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al  comma  1,
          non si computano  i  periodi  di  soggiorno  per  i  motivi
          indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3. 
              6. Le assenze dello straniero dal territorio  nazionale
          non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1  e
          sono incluse nel computo del medesimo periodo  quando  sono
          inferiori  a  sei   mesi   consecutivi   e   non   superano
          complessivamente dieci  mesi  nel  quinquennio,  salvo  che
          detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
          agli obblighi militari, da gravi e  documentati  motivi  di
          salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. 
              7. Il permesso di  soggiorno  di  cui  al  comma  1  e'
          revocato: 
                a) se e' stato acquisito fraudolentemente; 
                b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; 
                c) quando mancano o vengano a mancare  le  condizioni
          per il rilascio, di cui al comma 4; 
                d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione  per
          un periodo di dodici mesi consecutivi; 
                e) in caso di conferimento di permesso  di  soggiorno
          di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione
          europea, previa comunicazione da parte di  quest'ultimo,  e
          comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato  per
          un periodo superiore a sei anni. 
              8. Lo straniero al quale e' stato revocato il  permesso
          di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del  comma  7,
          puo' riacquistarlo, con  le  stesse  modalita'  di  cui  al
          presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al  comma
          1, e' ridotto a tre anni. 
              9. Allo straniero, cui sia stato revocato  il  permesso
          di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
          confronti  non  debba  essere  disposta   l'espulsione   e'
          rilasciato un permesso  di  soggiorno  per  altro  tipo  in
          applicazione del presente testo unico. 
              10.  Nei  confronti  del  titolare  del   permesso   di
          soggiorno   CE   per   soggiornanti   di   lungo   periodo,
          l'espulsione puo' essere disposta: 
                a) per gravi motivi di ordine  pubblico  o  sicurezza
          dello Stato; 
                b)  nei  casi  di  cui  all'art.  3,  comma  1,   del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
                c)  quando  lo  straniero  appartiene  ad  una  delle
          categorie indicate all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956,
          n. 1423, ovvero all'art. 1 della legge 31 maggio  1965,  n.
          575,  sempre  che  sia  stata  applicata,  anche   in   via
          cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della  legge
          19 marzo 1990, n. 55. 
              11.  Ai  fini  dell'adozione   del   provvedimento   di
          espulsione di  cui  al  comma  10,  si  tiene  conto  anche
          dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno  sul
          territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
          l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di  legami
          familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
          di tali vincoli con il Paese di origine. 
              12.  Oltre  a  quanto   previsto   per   lo   straniero
          regolarmente soggiornante nel territorio  dello  Stato,  il
          titolare del permesso di soggiorno CE per  soggiornanti  di
          lungo periodo puo': 
                a)  fare  ingresso  nel   territorio   nazionale   in
          esenzione di visto e circolare liberamente  sul  territorio
          nazionale salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 6; 
                b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
          lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
          espressamente riserva al cittadino o vieta allo  straniero.
          Per lo svolgimento di attivita' di lavoro  subordinato  non
          e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno  di  cui
          all'art. 5-bis; 
                c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale,
          di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni  in
          materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
          all'accesso a beni e servizi a disposizione  del  pubblico,
          compreso l'accesso  alla  procedura  per  l'ottenimento  di
          alloggi di edilizia residenziale pubblica,  salvo  che  sia
          diversamente  disposto  e   sempre   che   sia   dimostrata
          l'effettiva  residenza  dello  straniero   sul   territorio
          nazionale; 
                d) partecipare alla  vita  pubblica  locale,  con  le
          forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 
              13.  E'  autorizzata  la  riammissione  sul  territorio
          nazionale dello straniero espulso  da  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea titolare del permesso di  soggiorno  CE
          per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
          costituisce  un  pericolo  per  l'ordine  pubblico   e   la
          sicurezza dello Stato.». 
              «Art. 9-ter (Status di soggiornante di lungo periodo-CE
          per i titolari di Carta blu UE). - 1. Lo straniero titolare
          di Carta blu UE rilasciata da  un  altro  Stato  membro  ed
          autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste
          dall'art. 27-quater, puo' chiedere al Questore il  rilascio
          del permesso di soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
          periodo, di cui all'art. 9. 
              2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  agli
          stranieri che dimostrino: 
                a)    di    aver    soggiornato,    legalmente     ed
          ininterrottamente,   per   cinque   anni   nel   territorio
          dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE; 
                b) di essere in possesso, da almeno due anni,  di  un
          permesso Carta blu UE  ai  sensi  dell'art.  27-quater.  Le
          assenze dello  straniero  dal  territorio  dell'Unione  non
          interrompono la durata del periodo di cui al presente comma
          e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono
          inferiori  a  dodici  mesi  consecutivi  e   non   superano
          complessivamente i diciotto mesi nel periodo  di  cui  alla
          lettera a). 
              3. Ai  titolari  di  Carta  blu  UE,  in  possesso  dei
          requisiti previsti al comma 2, e' rilasciato  dal  questore
          un permesso di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
          periodo, recante la dicitura, nella rubrica  "annotazioni",
          "Ex titolare di Carta blu UE". 
              4. Il permesso di  soggiorno  di  cui  al  comma  1  e'
          revocato  nelle  ipotesi  previste  all'art.  9,  comma  7,
          lettere a), b), c) ed e), nonche' nel caso di  assenza  dal
          territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro  mesi
          consecutivi. 
              5. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso
          di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, concesso
          ai sensi del presente articolo, in possesso  di  un  valido
          documento, e'  rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  per
          motivi  di  famiglia  ai  sensi  degli  articoli  5,  comma
          3-sexies, e 30, commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere
          in possesso dei requisiti di cui all'art. 29, comma 3. 
              6. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso
          di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  concesso
          ai sensi del presente articolo, in possesso  dei  requisiti
          di cui all'art. 9, comma 1, e' rilasciato  il  permesso  di
          soggiorno CE per  soggiornanti  di  lungo  periodo  qualora
          abbiano soggiornato, legalmente ed  ininterrottamente,  per
          cinque anni nel territorio dell'Unione di  cui  gli  ultimi
          due nel territorio nazionale.». 
              «Art. 24 (Lavoro stagionale). - 1. Il datore di  lavoro
          italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o
          le associazioni di categoria per conto dei loro  associati,
          che intendano instaurare in Italia un  rapporto  di  lavoro
          subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono
          presentare richiesta nominativa allo  sportello  unico  per
          l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ai   sensi
          dell'art. 22. Nei casi in cui il datore di lavoro  italiano
          o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni  di
          categoria  non  abbiano  una   conoscenza   diretta   dello
          straniero,  la  richiesta,  redatta  secondo  le  modalita'
          previste   dall'art.   22,   deve   essere   immediatamente
          comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica
          nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilita'  di
          lavoratori italiani  o  comunitari  a  ricoprire  l'impiego
          stagionale offerto. Si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 22, commi 3, 5-bis e 5-ter. 
              2.  Lo  sportello  unico  per  l'immigrazione  rilascia
          comunque  l'autorizzazione  nel  rispetto  del  diritto  di
          precedenza   maturato,   decorsi   dieci    giorni    dalla
          comunicazione di cui al comma 1 e non  oltre  venti  giorni
          dalla data di  ricezione  della  richiesta  del  datore  di
          lavoro. 
              2-bis. Qualora lo sportello unico  per  l'immigrazione,
          decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi  al
          datore di  lavoro  il  proprio  diniego,  la  richiesta  si
          intende accolta, nel caso in cui  ricorrano  congiuntamente
          le seguenti condizioni: 
                a)  la  richiesta   riguardi   uno   straniero   gia'
          autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro  stagionale
          presso lo stesso datore di lavoro richiedente; 
                b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente  sia
          stato regolarmente assunto dal datore  di  lavoro  e  abbia
          rispettato  le  condizioni   indicate   nel   permesso   di
          soggiorno. 
              3. L'autorizzazione al lavoro stagionale  ha  validita'
          da  venti  giorni  ad  un  massimo   di   nove   mesi,   in
          corrispondenza   della   durata   del   lavoro   stagionale
          richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi
          di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso  diversi
          datori di lavoro. 
              3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui  al
          comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale  si  intende
          prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere  rinnovato
          in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale  offerta
          dallo stesso o da altro datore di lavoro. 
              4. Il lavoratore stagionale, ove  abbia  rispettato  le
          condizioni  indicate  nel  permesso  di  soggiorno  e   sia
          rientrato nello Stato  di  provenienza  alla  scadenza  del
          medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
          nell'anno successivo  per  ragioni  di  lavoro  stagionale,
          rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non  abbiano
          mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
          Puo', inoltre, convertire  il  permesso  di  soggiorno  per
          lavoro stagionale  in  permesso  di  soggiorno  per  lavoro
          subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se
          ne verifichino le condizioni. 
              5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'art.
          4, comma 1, del decreto legislativo 23  dicembre  1997,  n.
          469, possono  stipulare  con  le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente  rappresentative  a  livello   regionale   dei
          lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli
          enti  locali,  apposite  convenzioni  dirette  a   favorire
          l'accesso dei  lavoratori  stranieri  ai  posti  di  lavoro
          stagionale.   Le   convenzioni   possono   individuare   il
          trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a
          quello previsto per i lavoratori italiani e le  misure  per
          assicurare idonee condizioni di  lavoro  della  manodopera,
          nonche'  eventuali  incentivi  diretti  o   indiretti   per
          favorire l'attivazione dei  flussi  e  dei  deflussi  e  le
          misure complementari relative all'accoglienza. 
              6. Il datore di lavoro che occupa alle sue  dipendenze,
          per lavori di carattere stagionale, uno  o  piu'  stranieri
          privi del permesso  di  soggiorno  per  lavoro  stagionale,
          ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato  o  annullato,
          e' punito ai sensi dell'art. 22, comma 12.» 
              «Art. 26 (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).  -
          1.  L'ingresso  in  Italia  dei  lavoratori  stranieri  non
          appartenenti all'Unione europea  che  intendono  esercitare
          nel territorio dello Stato un'attivita' non occasionale  di
          lavoro autonomo puo' essere  consentito  a  condizione  che
          l'esercizio di tali attivita' non sia riservato dalla legge
          ai cittadini italiani, o a cittadini  di  uno  degli  Stati
          membri dell'Unione europea. 
              2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare  in
          Italia   una    attivita'    industriale,    professionale,
          artigianale o commerciale, ovvero  costituire  societa'  di
          capitale o di persone o accedere a cariche societarie  deve
          altresi' dimostrare di disporre  di  risorse  adeguate  per
          l'esercizio dell'attivita'  che  intende  intraprendere  in
          Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti  dalla
          legge italiana per  l'esercizio  della  singola  attivita',
          compresi, ove richiesti, i requisiti  per  l'iscrizione  in
          albi e registri; di essere in possesso di una  attestazione
          dell'autorita' competente in data non anteriore a tre  mesi
          che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
          dell'autorizzazione   o   della   licenza   prevista    per
          l'esercizio  dell'attivita'  che   lo   straniero   intende
          svolgere. 
              3. Il lavoratore non  appartenente  all'Unione  europea
          deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
          alloggiativa e di un reddito annuo,  proveniente  da  fonti
          lecite, di importo superiore  al  livello  minimo  previsto
          dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
          sanitaria. 
              4. Sono fatte salve le norme piu'  favorevoli  previste
          da accordi internazionali in vigore per l'Italia. 
              5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato
          il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed
          acquisiti i nulla osta del Ministero degli  affari  esteri,
          del Ministero dell'interno e  del  Ministero  eventualmente
          competente in  relazione  all'attivita'  che  lo  straniero
          intende svolgere in Italia, rilascia il visto  di  ingresso
          per   lavoro   autonomo,   con    l'espressa    indicazione
          dell'attivita'  cui  il  visto  si  riferisce,  nei  limiti
          numerici  stabiliti  a  norma  dell'art.  3,  comma  4,   e
          dell'art. 21. La  rappresentanza  diplomatica  o  consolare
          rilascia,  altresi',  allo  straniero   la   certificazione
          dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo
          ai fini  degli  adempimenti  previsti  dall'art.  5,  comma
          3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno  per
          lavoro autonomo. 
              6. Le procedure di  cui  al  comma  5  sono  effettuate
          secondo  le   modalita'   previste   dal   regolamento   di
          attuazione. 
              7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere
          rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla  data  di
          presentazione della domanda e della relativa documentazione
          e deve essere utilizzato  entro  centottanta  giorni  dalla
          data del rilascio. 
              7-bis. La condanna con provvedimento  irrevocabile  per
          alcuno dei reati previsti  dalle  disposizioni  del  Titolo
          III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile  1941,  n.
          633, e successive modificazioni, relativi alla  tutela  del
          diritto di autore, e dagli articoli 473 e  474  del  codice
          penale  comporta  la  revoca  del  permesso  di   soggiorno
          rilasciato allo straniero e l'espulsione del  medesimo  con
          accompagnamento  alla  frontiera  a   mezzo   della   forza
          pubblica.» 
              «Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi  particolari).  -
          1. Al di fuori  degli  ingressi  per  lavoro  di  cui  agli
          articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
          cui all'art. 3,  comma  4,  il  regolamento  di  attuazione
          disciplina particolari modalita' e termini per il  rilascio
          delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
          permessi di soggiorno per lavoro  subordinato,  per  ognuna
          delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: 
                a) dirigenti o personale altamente  specializzato  di
          societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero  di  uffici
          di rappresentanza di societa' estere che  abbiano  la  sede
          principale di attivita' nel territorio di uno Stato  membro
          dell'Organizzazione   mondiale   del   commercio,    ovvero
          dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
          o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea; 
                b) lettori universitari di scambio o di madre lingua; 
                c) i professori universitari destinati a svolgere  in
          Italia un incarico accademico; 
                d) traduttori e interpreti; 
                e) collaboratori  familiari  aventi  regolarmente  in
          corso all'estero da almeno  un  anno,  rapporti  di  lavoro
          domestico a tempo pieno con cittadini  italiani  o  di  uno
          degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
          che si trasferiscono in Italia,  per  la  prosecuzione  del
          rapporto di lavoro domestico; 
                f) persone che, autorizzate a soggiornare per  motivi
          di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
          addestramento presso datori di lavoro italiani  effettuando
          anche prestazioni  che  rientrano  nell'ambito  del  lavoro
          subordinato; 
                g) lavoratori alle  dipendenze  di  organizzazioni  o
          imprese operanti nel territorio italiano, che  siano  stati
          ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
          adempiere funzioni o  compiti  specifici,  per  un  periodo
          limitato o determinato, tenuti a lasciare  l'Italia  quando
          tali compiti o funzioni siano terminati; 
                h) lavoratori marittimi occupati nella misura  e  con
          le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione; 
                i) lavoratori dipendenti regolarmente  retribuiti  da
          datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
          aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
          i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
          persone  fisiche  o  giuridiche,  italiane   o   straniere,
          residenti in Italia, al fine di effettuare  nel  territorio
          italiano determinate prestazioni oggetto  di  contratto  di
          appalto  stipulato  tra  le  predette  persone  fisiche   o
          giuridiche residenti o  aventi  sede  in  Italia  e  quelle
          residenti o aventi  sede  all'estero,  nel  rispetto  delle
          disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
          23 ottobre 1960, n. 1369, e delle  norme  internazionali  e
          comunitarie; 
                l) lavoratori occupati  presso  circhi  o  spettacoli
          viaggianti all'estero; 
                m)  personale  artistico  e  tecnico  per  spettacoli
          lirici, teatrali, concertistici o di balletto; 
                n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
          locali di intrattenimento; 
                o) artisti da impiegare da enti musicali  teatrali  o
          cinematografici o da  imprese  radiofoniche  o  televisive,
          pubbliche o private, o da  enti  pubblici,  nell'ambito  di
          manifestazioni culturali o folcloristiche; 
                p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
          tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa'
          sportive italiane ai sensi della legge 23  marzo  1981,  n.
          91; 
                q)    giornalisti    corrispondenti     ufficialmente
          accreditati in Italia e dipendenti regolarmente  retribuiti
          da organi di  stampa  quotidiani  o  periodici,  ovvero  da
          emittenti radiofoniche o televisive straniere; 
                r)  persone  che,  secondo  le   norme   di   accordi
          internazionali in vigore per l'Italia, svolgono  in  Italia
          attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
          programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani  o
          sono persone collocate "alla pari"; 
                r-bis)  infermieri   professionali   assunti   presso
          strutture sanitarie pubbliche e private. 
              (Omissis).». 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          integrale dell'art. 2, comma 1 del decreto  legislativo  19
          novembre  2007,  n.   251   (Attuazione   della   direttiva
          2004/83/CE  recante  norme  minime   sull'attribuzione,   a
          cittadini di Paesi terzi o  apolidi,  della  qualifica  del
          rifugiato o di persona altrimenti bisognosa  di  protezione
          internazionale, nonche' norme minime  sul  contenuto  della
          protezione riconosciuta): 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto s'intende per: 
                a)  "protezione   internazionale":   lo   status   di
          rifugiato e di protezione sussidiaria di cui  alle  lettere
          f) e h); 
                b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione  relativa
          allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il  28  luglio
          1951, ratificata con  legge  24  luglio  1954,  n.  722,  e
          modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio  1967,
          ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95; 
                c) "Carta delle Nazioni Unite": Statuto delle Nazioni
          Unite,  firmato  a  S.  Francisco  il  26  giugno  1945   e
          ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 848; 
                d)   "Convenzione   sui   diritti   dell'Uomo":    la
          Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e
          delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4  agosto
          1955, n. 848; 
                e) "rifugiato": cittadino straniero il quale, per  il
          timore fondato di essere perseguitato per motivi di  razza,
          religione, nazionalita',  appartenenza  ad  un  determinato
          gruppo sociale o opinione  politica,  si  trova  fuori  dal
          territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e  non  puo'
          o, a causa  di  tale  timore,  non  vuole  avvalersi  della
          protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori
          dal territorio nel quale aveva  precedentemente  la  dimora
          abituale per le stesse ragioni succitate e non  puo'  o,  a
          causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le
          cause di esclusione di cui all'art. 10; 
                f) "status di rifugiato": il riconoscimento da  parte
          dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato; 
                g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria":
          cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere
          riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono
          fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese  di
          origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese
          nel  quale  aveva  precedentemente  la   dimora   abituale,
          correrebbe un rischio effettivo di subire  un  grave  danno
          come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a
          causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione
          di detto Paese; 
                h)   "status   di   protezione    sussidiaria":    il
          riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero  quale
          persona ammissibile alla protezione sussidiaria; 
                i)  "domanda  di  protezione   internazionale":   una
          domanda  di  protezione  presentata  secondo  le  procedure
          previste  dal  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1990, n. 39, e  dal  relativo  regolamento  di  attuazione,
          adottato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
          settembre 2004, n. 303, diretta ad ottenere  lo  status  di
          rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; 
                l) "familiari": i seguenti soggetti  appartenenti  al
          nucleo familiare, gia'  costituito  prima  dell'arrivo  nel
          territorio nazionale,  del  beneficiario  dello  status  di
          rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i quali
          si trovano nel territorio nazionale,  in  connessione  alla
          domanda di protezione internazionale: 
                  a) il coniuge  del  beneficiario  dello  status  di
          rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; 
                  b) i figli minori del beneficiario dello status  di
          rifugiato o  dello  status  di  protezione  sussidiaria,  a
          condizione che siano non sposati ed a suo carico.  I  figli
          minori naturali, adottati o affidati o sottoposti a  tutela
          sono equiparati ai figli legittimi; 
                m) "minore non accompagnato": lo  straniero  di  eta'
          inferiore agli anni diciotto che si  trova,  per  qualsiasi
          causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza  e  di
          rappresentanza legale; 
                n) "Paese di origine": il Paese o i Paesi di  cui  il
          richiedente e' cittadino o, per un apolide, il Paese in cui
          aveva precedentemente la dimora abituale. 
              - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 5 del  citato
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 22 (Lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e
          indeterminato). - (Omissis). 
              5.  Lo  sportello   unico   per   l'immigrazione,   nel
          complessivo  termine  massimo  di  sessanta  giorni   dalla
          presentazione della richiesta, a condizione che siano state
          rispettate  le  prescrizioni  di  cui  al  comma  2  e   le
          prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
          alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni  caso,  sentito  il
          questore, il nulla osta nel rispetto dei  limiti  numerici,
          quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'art. 3,
          comma 4, e dell'art. 21,  e,  a  richiesta  del  datore  di
          lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
          fiscale,  agli  uffici  consolari,  ove  possibile  in  via
          telematica.  Il  nulla  osta  al  lavoro   subordinato   ha
          validita' per un periodo non superiore  a  sei  mesi  dalla
          data del rilascio. 
              5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei  limiti
          numerici stabiliti con il decreto di cui all'art. 3,  comma
          4.  Le  istanze  eccedenti  tali  limiti   possono   essere
          esaminate  nell'ambito   delle   quote   che   si   rendono
          successivamente disponibili tra  quelle  stabilite  con  il
          medesimo decreto. 
              (Omissis).». 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          dell'art. 3, comma 4, del  citato  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286: 
              «Art. 3 (Politiche migratorie). - (Omissis). 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, sentiti il Comitato di cui all'art. 2-bis,  comma
          2, la Conferenza unificata di cui all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  le  competenti
          Commissioni parlamentari, sono annualmente definite,  entro
          il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
          riferimento del decreto, sulla base  dei  criteri  generali
          individuati nel documento programmatico, le  quote  massime
          di stranieri da ammettere nel territorio  dello  Stato  per
          lavoro  subordinato,  anche  per  esigenze   di   carattere
          stagionale,  e  per  lavoro  autonomo,  tenuto  conto   dei
          ricongiungimenti familiari e  delle  misure  di  protezione
          temporanea eventualmente disposte ai  sensi  dell'art.  20.
          Qualora se ne  ravvisi  l'opportunita',  ulteriori  decreti
          possono essere emanati durante l'anno. I visti di  ingresso
          ed i permessi di soggiorno per  lavoro  subordinato,  anche
          per  esigenze  di  carattere  stagionale,  e   per   lavoro
          autonomo, sono  rilasciati  entro  il  limite  delle  quote
          predette. In caso di mancata pubblicazione del  decreto  di
          programmazione annuale, il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri puo' provvedere in via  transitoria,  con  proprio
          decreto, entro il  30  novembre,  nel  limite  delle  quote
          stabilite nell'ultimo decreto emanato. 
              (Omissis).