La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Introduzione  dell'articolo  9-bis  del  codice  di  cui  al  decreto
  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in  materia  di  professionisti
  competenti ad eseguire interventi sui beni culturali. 
 
  1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo
9 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 9-bis. - (Professionisti competenti ad eseguire  interventi
sui beni culturali). - 1. In  conformita'  a  quanto  disposto  dagli
articoli 4 e 7 e fatte salve  le  competenze  degli  operatori  delle
professioni gia' regolamentate, gli interventi operativi  di  tutela,
protezione e conservazione dei beni culturali nonche' quelli relativi
alla valorizzazione e alla fruizione  dei  beni  stessi,  di  cui  ai
titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono  affidati
alla  responsabilita'  e  all'attuazione,   secondo   le   rispettive
competenze,     di     archeologi,     archivisti,      bibliotecari,
demoetnoantropologi,  antropologi  fisici,   restauratori   di   beni
culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti  di
diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni  culturali  e
storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione  ed  esperienza
professionale». 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  reca:
          «Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».