(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
               al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 
 
All'articolo 1: 
 
  al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «competenti organi  di
vigilanza e di controllo» sono inserite le seguenti:  «,  nonche'  da
organismi  privati  autorizzati  allo  svolgimento  di   compiti   di
controllo dalle vigenti disposizioni,»; 
  il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
    «3. Per le violazioni alle norme in materia  agroalimentare,  per
le   quali   e'   prevista   l'applicazione   della   sola   sanzione
amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso
in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili,
diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il
termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di  diffida
e ad  elidere  le  conseguenze  dannose  o  pericolose  dell'illecito
amministrativo.  Per  violazioni  sanabili  si  intendono  errori   e
omissioni   formali   che   comportano   una   mera   operazione   di
regolarizzazione ovvero  violazioni  le  cui  conseguenze  dannose  o
pericolose sono eliminabili. In caso  di  mancata  ottemperanza  alle
prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma,  entro
il termine indicato, l'organo di controllo procede ad  effettuare  la
contestazione, ai sensi dell'articolo  14  della  legge  24  novembre
1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo
16 della citata legge n. 689 del 1981. 
    3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n.
225, e il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29  aprile
2010, n. 75, sono abrogati»; 
  al comma 4, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni
contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, purche' l'interessato effettui il pagamento e  trasmetta  la
relativa quietanza entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto  all'autorita'
competente, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981
e all'organo che ha accertato la violazione». 
  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.   1-bis.   -   (Disposizioni   urgenti    in    materia    di
semplificazioni). -  1. Ai fini  dell'applicazione  della  disciplina
dei  procedimenti  relativi  alla  prevenzione  degli  incendi,   gli
imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi
di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di  erogatore,
ai sensi  dell'articolo  14,  commi  13-bis  e  13-ter,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono  tenuti  agli  adempimenti
previsti dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1º agosto 2011, n. 151. 
  2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento
(CE) n. 852/2004 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  29
aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in  possesso
di autorizzazione  o  nulla  osta  sanitario,  di  registrazione,  di
comunicazione o segnalazione certificata di inizio attivita' prevista
per l'esercizio dell'impresa. 
  3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai  sensi
del regolamento (CE) n. 800/2008  della  Commissione,  del  6  agosto
2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati
da imprese agricole singole  ed  associate,  la  produzione  agricola
derivante  dall'esercizio  in  comune  delle  attivita',  secondo  il
programma comune di rete, puo' essere  divisa  fra  i  contraenti  in
natura con l'attribuzione a  ciascuno,  a  titolo  originario,  della
quota di prodotto convenuta nel contratto di rete. 
  4. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' abrogato. 
  5.  In  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  38,
paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento  (CE)  n.  436/2009  della
Commissione, del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli
sono  dematerializzati   e   realizzati   nell'ambito   del   Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede  di  attuazione  delle
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  prevedono   modalita'
ulteriormente   semplificate    di    compilazione    dei    registri
dematerializzati, compresa la concessione di termini piu' favorevoli,
per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri  di
vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale. 
  6. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
febbraio 2001, n. 187, e' dematerializzato e  realizzato  nell'ambito
del SIAN. 
  7. Il registro di carico e scarico di  cui  all'articolo  1,  sesto
comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e'  dematerializzato  e
realizzato nell'ambito  del  SIAN.  All'articolo  1  della  legge  23
dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al sesto comma,  le  parole:  "presso  ogni  stabilimento,  un
registro di  carico  e  scarico  sul  quale  devono  essere  indicate
giornalmente" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni stabilimento,
un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate"; 
    b) il settimo comma e' abrogato. 
  8. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1  dell'articolo
28 della legge  20  febbraio  2006,  n.  82,  e'  dematerializzato  e
realizzato nell'ambito del SIAN. 
  9. Gli articoli 2 e 3 della legge 11  aprile  1974,  n.  138,  sono
sostituiti dai seguenti: 
    "Art. 2. -  1.  Le  informazioni  relative  all'introduzione  sul
territorio nazionale di  latte  in  polvere  registrate  nei  sistemi
informativi utilizzati  dal  Ministero  della  salute  sono  messe  a
disposizione del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali -   Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 
    Art. 3. -  1. I produttori, gli importatori, i  grossisti  e  gli
utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati
devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro
di  cui  al  primo  periodo  e'  dematerializzato  ed  e'  realizzato
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)". 
  10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a  9  si
provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali da adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in
vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi
le disposizioni previgenti. 
  11. L'articolo 59-bis del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'
abrogato. 
  12.  Con  riferimento  ai  terreni  agricoli   contraddistinti   da
particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri  quadrati,
site  in  comuni   montani,   ricompresi   nell'elenco   delle   zone
svantaggiate di montagna delimitate ai  sensi  dell'articolo  32  del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle  aziende
agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti
a  disporre  del  relativo  titolo  di  conduzione  ai   fini   della
costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. 
  13. Alla sezione  6  dell'Allegato  A  al  decreto  legislativo  19
novembre  2008,  n.  194,  le  parole:   "depositi   alimentari"   si
interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di  cui
al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle  cooperative  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio  2001,
n. 228, e dai consorzi  agrari  per  la  fornitura  di  servizi  agli
imprenditori agricoli. 
  14. Le organizzazioni  professionali  agricole  ed  agromeccaniche,
comprese  quelle  di  rappresentanza  delle   cooperative   agricole,
maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale,  nell'esercizio
dell'attivita' di  consulenza  per  la  circolazione  delle  macchine
agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le
procedure di collegamento al sistema operativo  di  prenotazione  del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   fini
dell'immatricolazione e della gestione  delle  situazioni  giuridiche
inerenti alla proprieta' delle predette  macchine.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le   modalita'
tecniche  di  collegamento  con  il  Centro  elaborazione  dati   del
Ministero stesso e le relative modalita' di gestione. 
  15. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19, comma 1, lettera g), la  parola:  "applicano"
e' sostituita dalle seguenti: "commercializzano imballaggi con"; 
    b) all'articolo 54, comma 11, la parola: "apponga" e'  sostituita
dalle seguenti: "commercializzi imballaggi con". 
  16. L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno  1986,
n.  251,  come  modificato  dall'articolo  26,   comma   2-bis,   del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel
senso che sono anche di competenza  degli  iscritti  nell'albo  degli
agrotecnici le attivita' di progettazione e direzione delle opere  di
trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale. 
  Art. 1-ter. -  (Istituzione del sistema di consulenza aziendale  in
agricoltura). -  1. E' istituito il sistema di  consulenza  aziendale
in agricoltura in conformita' al titolo III del regolamento  (UE)  n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013, e secondo le disposizioni quadro definite a  livello  nazionale
dal presente articolo. 
  2. Il sistema di consulenza contempla  almeno  gli  ambiti  di  cui
all'articolo 12, paragrafi 2 e 3,  del  citato  regolamento  (UE)  n.
1306/2013 e gli aspetti  relativi  alla  competitivita'  dell'azienda
agricola,  zootecnica  e  forestale  inclusi  il   benessere   e   la
biodiversita' animale  nonche'  i  profili  sanitari  delle  pratiche
zootecniche. 
  3.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  di  consulenza   deve   essere
chiaramente separato dallo svolgimento  dell'attivita'  di  controllo
dei  procedimenti  amministrativi  e  tecnici  per  l'erogazione   di
finanziamenti pubblici all'agricoltura. 
  4. I consulenti che operano nel sistema di cui al  comma  1  devono
possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata  formazione  di
base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  che  garantiscono  il
rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure
omogenee  per  la  realizzazione  delle  attivita'  di  formazione  e
aggiornamento di cui al comma 4, le modalita' di accesso  al  sistema
di consulenza  aziendale  che  tengano  conto  delle  caratteristiche
specifiche di tutti  i  comparti  produttivi  del  settore  agricolo,
zootecnico e forestale,  nonche'  l'istituzione  del  registro  unico
nazionale  degli  organismi  di   consulenza   e   del   sistema   di
certificazione di qualita'  nazionale  sull'efficacia  ed  efficienza
dell'attivita'  di  consulenza  svolta,  presso  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  6. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
selezionano gli  organismi  di  consulenza  secondo  quanto  disposto
dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  e  con
propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  5,  le  disposizioni
attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale. 
  7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo  27  maggio
1999, n. 165, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    "c-bis) accertare ed  attestare,  a  prescindere  dalla  suddetta
convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge,
fatti  o  circostanze  di  ordine   meramente   tecnico   concernenti
situazioni o dati  certi  relativi  all'esercizio  dell'attivita'  di
impresa"». 
 
All'articolo 2: 
 
  al comma 1: 
    alla lettera c), capoverso 3-bis, al primo  periodo,  le  parole:
«intercomunicanti con quelli  in  cui  si  estraggono  mosti  o  vini
ottenuti dalla medesima impresa» sono sostituite dalle seguenti: «che
produce mosti o vini» e, al secondo periodo, le  parole:  «preventiva
comunicazione  da   inviarsi»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«preventiva comunicazione da inviare anche in via telematica»; 
    dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
      «d-bis) all'articolo  16,  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il
seguente: 
        "3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di vino preparati
con metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite  dell'1,5  per
cento in volume e' elevato al 4 per cento in volume"»; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis. Per i titolari di stabilimenti enologici  di  capacita'
complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attivita' di vendita
diretta o ristorazione, l'obbligo di  tenuta  di  registri  ai  sensi
dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della  Commissione,
del 26 maggio 2009, si considera assolto con la  presentazione  della
dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza. 
      1-ter. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.
61, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        "6. L'uso delle DOCG e DOC  non  e'  consentito  per  i  vini
ottenuti sia totalmente che parzialmente da  vitigni  che  non  siano
stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da
ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane
o asiatiche. Per i vini ad IGT e' consentito l'uso delle varieta'  di
vite iscritte nel Registro nazionale delle varieta' di vite da  vino,
nonche' delle varieta' in osservazione"». 
 
All'articolo 3: 
 
  al comma 1, dopo le parole: «prodotti agricoli»  sono  inserite  le
seguenti: «, della pesca  e  dell'acquacoltura»  e  dopo  le  parole:
«prodotti agroalimentari» sono inserite le seguenti: «, della pesca e
dell'acquacoltura»; 
  al comma 3, dopo le parole: «prodotti agricoli»  sono  inserite  le
seguenti: «,  della  pesca  e  dell'acquacoltura»,  dopo  le  parole:
«prodotti agroalimentari» sono inserite le seguenti: «, della pesca e
dell'acquacoltura» e dopo  le  parole:  «predetto  Allegato  I»  sono
inserite le seguenti: «, anche se costituite in forma  cooperativa  o
riunite in consorzi»; 
  dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3 per  le  imprese  diverse
dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento  (CE)  n.
800/2008 della Commissione, del  6  agosto  2008,  si  applicano  nei
limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativi  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti de minimis»; 
  al comma 5, alla lettera a), le parole: «di 1 milione di  euro  per
ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti:  «di
2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro  per  l'anno
2016» e, alla lettera b), le  parole:  «di  9  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti:  «di
12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per  l'anno
2016»; 
  il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali
effettua  gli  adempimenti  conseguenti  ai  regolamenti  dell'Unione
europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno». 
 
All'articolo 4: 
 
  al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  secondo
le disposizioni del decreto di cui al comma 3»; 
  al comma 2, dopo le parole: «gli intermediari di  latte  di  bufala
sono  obbligati  ad  adottare,  nelle  rispettive  attivita',»   sono
inserite le seguenti: «secondo le disposizioni del decreto di cui  al
comma 3,» e dopo le parole: «tracciabilita' del  latte  prodotto»  e'
inserita la seguente: «quotidianamente»; 
  al  comma  3  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
prevedendo che la separazione spaziale delle  produzioni  di  cui  al
comma 1, ultimo periodo, impedisca ogni contatto, anche  accidentale,
tra  latte  proveniente  da  allevamenti  inseriti  nel  sistema   di
controllo della Mozzarella di  Bufala  Campana  DOP  e  altro  latte,
nonche' tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e  prodotti  ottenuti
con  altro  latte  in  tutte  le  fasi  della   lavorazione   e   del
confezionamento»; 
  al comma 4: 
    al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione,  a  cura  e  spese
dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale»; 
    al quarto periodo, le parole: «Nel  caso  di  reiterazione  delle
violazioni di cui al comma 1, accertata con  provvedimento  esecutivo
nei  sei  mesi  successivi  all'irrogazione  delle   sanzioni»   sono
sostituite dalle seguenti: «Nel caso di accertamento di  reiterazione
delle  violazioni  di  cui  al  comma  1,  nei  sei  mesi  successivi
all'adozione del provvedimento esecutivo»; 
    il sesto periodo e' sostituito dal seguente:  «In  tali  casi  la
chiusura dello stabilimento e' disposta per un periodo da  un  minimo
di dieci ad un massimo di trenta  giorni,  ovvero  da  un  minimo  di
trenta ad un massimo di novanta giorni in  caso  di  reiterazione  di
tale comportamento accertata nei sei mesi successivi all'adozione del
provvedimento esecutivo»; 
    dopo il sesto periodo e'  aggiunto  il  seguente:  «La  procedura
prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  si
applica   anche   all'opposizione   all'inibizione   all'uso    della
denominazione protetta»; 
    al comma 5, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi  1
e  2  si  applicano  esclusivamente  le  disposizioni   sanzionatorie
previste dai commi 4 e 5»; 
  al comma 8, primo periodo, le parole: «con la reclusione da 6  mesi
a tre anni e con  la  multa  da  euro  10.000  a  euro  30.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «con  la  multa  da  euro  25.000  a  euro
50.000». 
 
All'articolo 5: 
 
  al comma 2, dopo le parole: «Ministero  delle  politiche  agricole»
sono inserite le seguenti: «alimentari e forestali» e le  parole  da:
«pari a 5,5 milioni» fino a: «2018» sono sostituite  dalle  seguenti:
«pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»; 
  al comma 6, lettera b), le parole: «a decorrere  dal  completamento
del primo anno di assunzione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
decorrere  dal  completamento  del  diciottesimo  mese  dal   momento
dell'assunzione»; 
  dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis.  Il  valore  annuale  dell'incentivo  non  puo'  comunque
superare, per  ciascun  lavoratore  assunto  ai  sensi  del  presente
articolo, l'importo di: 
      a) 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato; 
      b) 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato»; 
  al comma 13, capoverso 1.1,  dopo  le  parole:  «per  i  produttori
agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),»  sono  inserite
le seguenti: «e per le societa' agricole di cui  all'articolo  2  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,». 
 
All'articolo 6: 
 
  al comma 1, lettera a), le parole: «e non avere procedimenti penali
in corso» sono soppresse; 
  al comma 2, primo periodo, le parole:  «Ministero  delle  politiche
agricole e forestali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali»; 
  al comma 4, lettera  d),  le  parole:  «Ministero  delle  politiche
agricole e forestali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali»; 
  al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e  salvi  i
casi  di  imprese  che  abbiano  procedimenti  penali  in  corso  per
violazioni della  normativa  in  materia  di  lavoro  e  legislazione
sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto». 
  Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis. -  (Disposizioni per  i  contratti  di  rete).  -   1.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  dopo  il  comma
361 e' inserito il seguente: 
    "361.1. Le risorse di cui al comma 354 sono  destinate  anche  al
finanziamento agevolato di  investimenti  in  ricerca  e  innovazione
tecnologica,   effettuati   da   imprese   agricole,   forestali    e
agroalimentari, che partecipano  ad  un  contratto  di  rete  di  cui
all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni,  per  le  finalita'  proprie  del  medesimo
contratto di rete". 
  2. Fatti salvi  i  limiti  previsti  dall'ordinamento  europeo,  le
imprese agricole,  forestali  e  agroalimentari  organizzate  con  il
contratto  di  rete  di  cui  all'articolo  3,   comma   4-ter,   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per  le
finalita' proprie del medesimo contratto di  rete,  a  parita'  delle
altre condizioni stabilite da ciascun  documento  di  programmazione,
acquisiscono priorita' nell'accesso ai finanziamenti  previsti  dalle
misure  dei  programmi  di  sviluppo  rurale  regionali  e  nazionali
relativi alla programmazione 2014-2020». 
  All'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies.1,  dopo
le parole: «terreni agricoli» sono inserite le seguenti: «diversi  da
quelli di proprieta' dei genitori» e dopo le parole: «di  euro  1.200
annui.» sono aggiunte le seguenti:  «A  tal  fine,  il  contratto  di
affitto deve essere redatto in forma scritta». 
  Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 7-bis. -   (Interventi  a  sostegno  delle  imprese  agricole
condotte da giovani). -  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il capo III del titolo I e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Capo III 
MISURE  IN   FAVORE   DELLO   SVILUPPO   DELL'IMPRENDITORIALITA'   IN
                             AGRICOLTURA 
                    E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE 
 
  Art. 9. -  (Principi generali). -  1. Le disposizioni del  presente
capo sono dirette a sostenere in tutto  il  territorio  nazionale  le
imprese agricole a prevalente o totale  partecipazione  giovanile,  a
favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a  sostenerne  lo
sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. 
  2.  La  concessione  delle  misure  di  cui  al  presente  capo  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  Art. 10. - (Benefici). -  1. Ai soggetti ammessi alle  agevolazioni
di cui al presente capo possono essere concessi mutui  agevolati  per
gli investimenti, a un tasso pari a zero,  della  durata  massima  di
dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e  di  importo
non superiore al  75  per  cento  della  spesa  ammissibile.  Per  le
iniziative nel settore della produzione agricola il  mutuo  agevolato
ha una  durata,  comprensiva  del  periodo  di  preammortamento,  non
superiore a quindici anni. 
  2. Alle agevolazioni di cui al comma 1  si  applicano  i  massimali
previsti dalla normativa europea  e  le  agevolazioni  medesime  sono
concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato
per  il  settore  agricolo  e  per  quello  della  trasformazione   e
commercializzazione dei prodotti agricoli. 
  3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie  di  cui
all'articolo 44 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n. 385, acquisibili nell'ambito degli investimenti da
realizzare. 
  Art. 10-bis. -  (Soggetti beneficiari). -  1.  Possono  beneficiare
delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese,  in  qualsiasi
forma  costituite,  che  subentrino  nella  conduzione  di  un'intera
azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola  ai
sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno  due  anni  alla
data di presentazione della domanda  di  agevolazione,  e  presentino
progetti per lo sviluppo o il  consolidamento  dell'azienda  agricola
attraverso  iniziative  nel  settore  agricolo  e  in  quello   della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 
  2. Le imprese subentranti devono essere in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
    a) siano costituite  da  non  piu'  di  sei  mesi  alla  data  di
presentazione della domanda di agevolazione; 
    b)  esercitino  esclusivamente  l'attivita'  agricola  ai   sensi
dell'articolo 2135 del codice civile; 
    c) siano amministrate  e  condotte  da  un  giovane  imprenditore
agricolo di eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel  caso  di
societa', siano composte, per oltre la  meta'  numerica  dei  soci  e
delle quote di partecipazione, da giovani  imprenditori  agricoli  di
eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni. 
  3. Possono  altresi'  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al
presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il
consolidamento di iniziative nei settori  della  produzione  e  della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive  da
almeno  due  anni  alla  data  di  presentazione  della  domanda   di
agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di
cui al comma 2, lettere b) e c). 
  Art. 10-ter. -   (Progetti  finanziabili).  -   1.  Possono  essere
finanziate, nei limiti delle risorse di cui  all'articolo  10-quater,
secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto di natura  non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, e nei limiti stabiliti dall'Unione europea, le
iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000,
nei   settori   della   produzione   e   della    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti agricoli. 
  Art. 10-quater. -  (Risorse  finanziarie  disponibili).  -   1.  La
concessione delle agevolazioni di cui al presente capo  e'  disposta,
con le modalita' previste dal decreto  di  cui  all'articolo  10-ter,
comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002
del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261  del  7
novembre 2002. Le predette disponibilita' possono essere incrementate
da  eventuali  ulteriori  risorse  derivanti   dalla   programmazione
nazionale ed europea"; 
    b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo e' soppresso. 
  2. Alle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al capo  III
del titolo  I  del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,
presentate prima della data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina
previgente. 
  Art. 7-ter. -  (Esercizio del diritto di prelazione o  di  riscatto
agrari). -  1. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di
cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590,  e  successive
modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971,  n.  817,
spetta anche alle societa' cooperative di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno  la
meta' degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica
di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella  sezione
speciale del registro delle imprese  di  cui  agli  articoli  2188  e
seguenti del codice civile». 
  All'articolo 8, comma 2: 
    all'alinea, le parole: «67,4 milioni di euro per l'anno  2015,  a
50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2018» sono  sostituite
dalle seguenti: «65,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 47,6 milioni
di euro per l'anno 2016, a 37,6 milioni di euro per  l'anno  2017,  a
38,4 milioni di euro per l'anno 2018»; 
    alla lettera c), le parole: «quanto a 12,8 milioni  di  euro  per
l'anno 2015, a 8,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2,2 milioni di
euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a  11,3
milioni di euro per l'anno 2015, a 5,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2016, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni  di  euro
per l'anno 2018». 
  Al capo II, all'articolo 9 e' premesso il seguente: 
  «Art. 8-bis. -  (Contributo per il  recupero  di  pneumatici  fuori
uso). -  1. All'articolo 228, comma  2,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
"Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita,  e'
assoggettato ad IVA ed e' riportato nelle fatture in  modo  chiaro  e
distinto. Il  produttore  o  l'importatore  applicano  il  rispettivo
contributo vigente alla data  della  immissione  del  pneumatico  nel
mercato nazionale del ricambio. Il  contributo  rimane  invariato  in
tutte le successive fasi di commercializzazione  del  pneumatico  con
l'obbligo, per ciascun rivenditore, di  indicare  in  modo  chiaro  e
distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello
stesso"». 
 
All'articolo 9: 
 
  al comma 1, dopo le parole: «edifici scolastici» sono  inserite  le
seguenti: «, ivi inclusi gli asili nido,» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  eroga  i
finanziamenti tenuto conto di quanto stabilito dal decreto di cui  al
comma 8 del  presente  articolo,  seguendo  l'ordine  cronologico  di
presentazione delle domande»; 
  il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4.  Per  interventi  sul  patrimonio  immobiliare  pubblico  per
l'efficienza energetica dell'edilizia  scolastica,  ivi  inclusi  gli
asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1,  nel  limite
delle risorse ivi previste, puo' altresi' concedere  finanziamenti  a
tasso  agevolato  che  prevedano  la  selezione   dei   progetti   di
investimento presentati dai fondi immobiliari  chiusi  costituiti  ai
sensi dell'articolo 33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive  modificazioni,  unitamente  ai  soggetti  privati  a  cui
attribuire specifici compiti operativi  connessi  alla  realizzazione
dell'intervento di incremento dell'efficienza energetica. I  progetti
di investimento, selezionati  a  seguito  di  procedura  ad  evidenza
pubblica da parte dell'ente proprietario, sono  presentati  da  fondi
immobiliari e da  soggetti  incaricati  della  loro  realizzazione  e
devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei  settori
di intervento»; 
  al comma 6, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Tale
miglioramento  e'  oggetto  di  certificazione   da   parte   di   un
professionista competente abilitato,  che  non  sia  stato  coinvolto
nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e  collaudo
dell'intervento realizzato»; 
  al comma 7, il secondo e  il  terzo  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «Per  gli  interventi  di  efficienza  energetica  relativi
esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la  durata
massima del finanziamento e' fissata in dieci anni  e  l'importo  del
finanziamento non puo' essere superiore a trentamila euro per singolo
edificio.   L'importo   di   ciascun   intervento,   comprensivo   di
progettazione e  certificazione,  non  puo'  essere  superiore  a  un
milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti,
e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e  alla
qualificazione   energetica    a    pieno    edificio,    comprensivo
dell'involucro»; 
  al comma 8, dopo le parole: «presente decreto,»  sono  inserite  le
seguenti: «anche al fine  del  raggiungimento  entro  il  2020  degli
obiettivi stabiliti in sede europea dal pacchetto  clima-energia,»  e
le parole: «delle operazioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dei
progetti di investimento». 
 
All'articolo 10: 
 
  dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2,  in  tutti  i
casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla  carica  di
Presidente  della  regione,  questi  cessa   anche   dalle   funzioni
commissariali eventualmente conferitegli con specifici  provvedimenti
legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della  regione
non prevedano apposite modalita' di  sostituzione,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
competente, e' nominato un commissario  che  subentra  nell'esercizio
delle  funzioni  commissariali  fino   all'insediamento   del   nuovo
Presidente. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche
agli  incarichi  commissariali,  conferiti  ai  sensi  di   specifici
provvedimenti  legislativi,  per  i   quali   e'   gia'   intervenuta
l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione. 
    2-ter. Per l'espletamento delle attivita' previste  nel  presente
articolo, il Presidente della regione puo' delegare apposito soggetto
attuatore  il  quale  opera  sulla  base  di  specifiche  indicazioni
ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere  aggiuntivo
per la finanza pubblica. Il  soggetto  attuatore,  se  dipendente  di
societa' a totale  capitale  pubblico  o  di  societa'  dalle  stesse
controllate, anche in deroga ai  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro delle societa' di appartenenza, e'  collocato  in  aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di  servizio  dalla
data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per  tutto  il
periodo di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione  della  presente
disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica»; 
  al comma 4, dopo le parole: «delle  autorita'  di  distretto»  sono
inserite le seguenti: «, nonche' delle strutture  commissariali  gia'
esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e  delle  societa'  a  totale
capitale pubblico o delle societa' dalle stesse controllate»; 
  al comma 6 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per  le
occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni  delle  aree
occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini
di legge previsti dal testo unico di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e  successive  modificazioni,
sono ridotti alla meta'»; 
  dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. I comuni possono rivolgersi  ai  soggetti  conduttori  di
aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri  di  altitudine
per l'esecuzione di opere minori  di  pubblica  utilita'  nelle  aree
attigue al fondo, come  piccole  manutenzioni  stradali,  servizi  di
spalatura della neve o regimazione delle acque  superficiali,  previa
apposita convenzione per ciascun intervento da  pubblicare  nell'albo
pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature
private per l'esecuzione dei lavori»; 
  il comma 8 e' sostituito dai seguenti: 
    «8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, all'articolo 17,
comma 35-octies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  al  primo
periodo, dopo le parole: "due supplenti" sono aggiunte  le  seguenti:
"con comprovata esperienza in  materia  contabile  amministrativa"  e
l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Uno  dei  componenti
effettivi e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra
i dirigenti del medesimo Ministero". 
    8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto  sono  nominati  i  nuovi
componenti  del  collegio  dei  revisori  dei   conti   dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai  sensi
della disciplina di cui al comma 8»; 
  dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
    «11-bis. All'articolo 7, comma  8,  del  decreto  legislativo  23
febbraio 2010, n. 49, le parole:  "entro  il  22  giugno  2015"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 22 dicembre 2015"»; 
  al comma 12,  lettera  a),  le  parole:  «entro  i  novanta  giorni
successivi alla pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro
i centoventi giorni successivi alla pubblicazione» e  le  parole:  «i
successivi centottanta» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi
duecentodieci»; 
  dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
    «12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10  dicembre  2013,  n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n.
6, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto il seguente: 
      "6-septies. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  con  decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,  e'
disciplinata l'interconnessione da parte del  Corpo  forestale  dello
Stato al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle
attivita'  illecite  di  gestione  dei   rifiuti,   con   particolare
riferimento al territorio campano"»; 
  dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: 
    «13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147,  le  parole:  ",  Genova  e  La  Spezia"  sono
soppresse e le parole: "20 milioni di  euro"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "14 milioni di euro". 
    13-ter. Per gli  interventi  di  ricostruzione  conseguenti  agli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24
ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16  al  20
gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, e' autorizzata la
spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014. 
    13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma  13-ter,  pari  a  6
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di
spesa di cui al comma 13-bis». 
 
All'articolo 11: 
 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8  febbraio  2006,
n. 61, e' sostituito dal seguente: 
      "3. Alle attivita' di pesca  si  applica  quanto  previsto  dal
regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013"»; 
  al comma 2, le parole: «n. 125» sono sostituite dalle seguenti: «n.
135» e le  parole:  «del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della presente disposizione»; 
  dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. All'articolo 2, comma 4,  del  decreto-legge  25  gennaio
2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n.  28,   le   parole:   "A   decorrere   dal   sessantesimo   giorno
dall'emanazione dei decreti di natura non  regolamentare  di  cui  al
comma 2» sono soppresse"; 
  al comma 3, dopo le parole: «si dimostri il dolo  o  la  colpa»  la
parola: «grave» e' soppressa; 
  il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6. All'articolo 14, comma 8, lettera d),  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012,  n.  221,  il  penultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "L'ISPRA e  le  ARPA/APPA  provvedono,  in  attuazione  del
presente decreto, all'elaborazione di linee guida, che sono approvate
con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio  e   del   mare,   sentite   le   competenti   Commissioni
parlamentari"»; 
  dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. I decreti del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare previsti  dal  citato  articolo  14,  comma  8,
lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  come
modificato dal comma 6 del presente  articolo,  sono  adottati  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto»; 
  il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    «8. In armonia con le finalita'  e  i  principi  dell'ordinamento
giuridico nazionale in materia  di  aree  protette,  nonche'  con  la
disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura  2000,  le  funzioni
statali concernenti la  parte  lombarda  del  Parco  nazionale  dello
Stelvio sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente,
partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui  all'articolo
1,  comma  515,  della  legge  27  dicembre   2013,   n.   147.   Per
l'attribuzione alle province autonome di Trento e  di  Bolzano  delle
funzioni statali concernenti  la  parte  del  Parco  nazionale  dello
Stelvio  situata  nella  regione  Trentino-Alto   Adige/Südtirol   si
provvede con norma di attuazione dello Statuto della regione medesima
ai sensi dell'articolo 107 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670.  Fino  alla
sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le funzioni  demandate  agli  organi  centrali  del
consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte
dal direttore del Parco in  carica  e  dal  presidente  in  carica  o
operante in regime di prorogatio; i mandati relativi  sono  prorogati
fino  alla  predetta  data.  In  caso   di   mancato   raggiungimento
dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni,  nomina  un
Comitato paritetico  composto  da  un  rappresentante  del  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  da  un
rappresentante di ciascuna delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e da un rappresentante della regione Lombardia.  Ove  non  si
riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero  non  si  pervenga
ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni  successivi
alla  costituzione  del  Comitato,  si  provvede  con   decreto   del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri,  integrato  con  la  partecipazione  dei  Presidenti  delle
province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  del  Presidente  della
regione Lombardia. Ai componenti del Comitato paritetico  non  spetta
alcun compenso, indennita', gettone di  presenza,  rimborso  spese  o
emolumento  comunque  denominato.  Dall'attuazione   della   presente
disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica»; 
  al comma 10, dopo  le  parole:  «quali  valvole  termostatiche  e/o
ripartitori di calore» sono inserite le seguenti: «e/o generatori con
celle a combustibile con efficienza elettrica  superiore  al  48  per
cento»; 
  al comma 12, capoverso  2-bis,  le  parole:  «ove  possibile»  sono
soppresse; 
  dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: 
    «12-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11  febbraio  1992,
n. 157, dopo  le  parole:  "propriamente  detti,"  sono  inserite  le
seguenti: "alle nutrie,". 
    12-ter.  Nell'allegato  II  alla   parte   quinta   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte II,  sezione  4,  alla
lettera B-bis, le parole: "CCGT usate  per  trasmissioni  meccaniche"
sono sostituite dalle  seguenti:  "Turbine  a  gas  per  trasmissione
meccanica (comprese le CCGT)"». 
 
All'articolo 12: 
 
  al comma 1, lettera a), le parole:  «con  esperienza  professionale
nei rispettivi settori di congruente attivita'» sono sostituite dalle
seguenti: «con adeguata esperienza professionale»; 
  dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis.  Ai  fini  dell'accelerazione   della   spesa   e   della
semplificazione delle procedure, le Autorita'  ambientali  componenti
la  rete  nazionale  cooperano  sistematicamente   con   i   soggetti
responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei principi
di sostenibilita' ambientale nella  programmazione,  realizzazione  e
monitoraggio degli interventi». 
  Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
  «Art. 12-bis.  -   (Soppressione  della  Commissione  prevista  dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
novembre 1998, n. 459, in materia di inquinamento acustico  derivante
da traffico ferroviario). -  1. E' soppressa la Commissione  prevista
dagli articoli 4, comma 6, e 5, comma 4, del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459,  in
materia di inquinamento acustico derivante da  traffico  ferroviario,
istituita con decreto del Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001,  per
la valutazione degli interventi diretti sui  ricettori  di  cui  agli
articoli 4, comma 5, e 5, comma 3, dello stesso regolamento. 
  2. I compiti di valutazione della Commissione  sono  trasferiti  al
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
nell'ambito delle  competenze  relative  all'approvazione  dei  piani
degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore  prodotto
nell'esercizio   delle   infrastrutture   dei   trasporti,   per   le
infrastrutture esistenti, ed alla  Commissione  tecnica  di  verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS, per  le  infrastrutture  di  nuova
realizzazione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
 
All'articolo 13: 
 
  al comma 1, alinea, le  parole:  «e'  inserito  il  seguente»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»; 
  al comma 1, capoverso Art. 242-bis, comma 2, terzo periodo, dopo le
parole: «di cui agli articoli 242 o 252» sono inserite  le  seguenti:
«e all'ARPA territorialmente competente» e le parole: «nei successivi
dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nei successivi diciotto
mesi»; 
  al comma 1, capoverso Art. 242-bis, dopo il comma 2 e' inserito  il
seguente: 
    «2-bis. Nella selezione della strategia  di  intervento  dovranno
essere privilegiate modalita' tecniche  che  minimizzino  il  ricorso
allo smaltimento in  discarica.  In  particolare,  nel  rispetto  dei
principi di cui alla  parte  IV  del  presente  decreto  legislativo,
dovra' essere  privilegiato  il  riutilizzo  in  situ  dei  materiali
trattati»; 
  al comma 1, capoverso Art. 242-bis, il comma 4  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «4. La validazione dei risultati del piano  di  campionamento  di
collaudo finale da parte dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione
dell'ambiente   territorialmente   competente,   che   conferma    il
conseguimento dei valori di concentrazione soglia  di  contaminazione
nei suoli,  costituisce  certificazione  dell'avvenuta  bonifica  del
suolo. I costi dei controlli sul  piano  di  campionamento  finale  e
della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma
1. Ove i risultati del campionamento di  collaudo  finale  dimostrino
che non sono stati conseguiti i valori di  concentrazione  soglia  di
contaminazione  nella  matrice  suolo,  l'Agenzia  regionale  per  la
protezione  dell'ambiente  territorialmente  competente  comunica  le
difformita' riscontrate all'autorita' titolare  del  procedimento  di
bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale  deve  presentare,
entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie  integrazioni
al progetto di bonifica che e' istruito nel rispetto delle  procedure
ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto»; 
  al comma 1, capoverso Art. 242-bis, nella rubrica, le parole: «o di
messa in sicurezza» sono soppresse; 
  dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. Alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo  V  della  parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la
parola:   "Stagno"   e'   sostituita   dalle   seguenti:    "Composti
organo-stannici". 
    3-ter. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti  si  applicano
le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4"»; 
  il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti  i
seguenti: 
      "8-quater.  Le  attivita'  di  trattamento   disciplinate   dai
regolamenti di cui  all'articolo  6,  paragrafo  2,  della  direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  novembre
2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi  di
rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono  sottoposte  alle
procedure semplificate disciplinate dall'articolo  214  del  presente
decreto e dal presente articolo a  condizione  che  siano  rispettati
tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive
previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento: 
        a) alla  qualita'  e  alle  caratteristiche  dei  rifiuti  da
trattare; 
        b) alle condizioni specifiche che  devono  essere  rispettate
nello svolgimento delle attivita'; 
        c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i  rifiuti
siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e  senza  usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
        d) alla  destinazione  dei  rifiuti  che  cessano  di  essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
      8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere nel  mero
controllo sui materiali di rifiuto per  verificare  se  soddisfino  i
criteri elaborati affinche' gli stessi cessino di essere  considerati
rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa e' sottoposta,
al  pari  delle  altre,  alle  procedure  semplificate   disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto  e  dal  presente  articolo  a
condizione che siano rispettati tutti i requisiti,  i  criteri  e  le
prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti
con particolare riferimento: 
        a) alla  qualita'  e  alle  caratteristiche  dei  rifiuti  da
trattare; 
        b) alle condizioni specifiche che  devono  essere  rispettate
nello svolgimento delle attivita'; 
        c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i  rifiuti
siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e  senza  usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
        d) alla  destinazione  dei  rifiuti  che  cessano  di  essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
      8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi  delle
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio  1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e
17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del  decreto-legge  6
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
dicembre 2008, n.  210,  operazioni  di  recupero  di  materia  prima
secondaria  da  specifiche  tipologie  di  rifiuti  alle  quali  sono
applicabili i regolamenti di  cui  al  comma  8-quater  del  presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni di  cui  al
medesimo comma 8-quater o  all'articolo  208  del  presente  decreto,
entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  predetti
regolamenti di cui al comma 8-quater.  Fino  alla  scadenza  di  tale
termine e' autorizzata la continuazione dell'attivita' in essere  nel
rispetto  delle  citate  disposizioni  del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del  2002
e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172  del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  210  del  2008.
Restano in ogni caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme
di cui al secondo periodo. 
      8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle risorse e di
un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i  rifiuti
individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno  2006,  possono
essere utilizzati negli impianti  industriali  autorizzati  ai  sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli
articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto  del
relativo  BAT   References,   previa   comunicazione   da   inoltrare
quarantacinque giorni prima dell'avvio  dell'attivita'  all'autorita'
ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati  al
rispetto delle norme  riguardanti  esclusivamente  il  trasporto  dei
rifiuti e il formulario di identificazione"»; 
  dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.
49, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
"L'adesione ai sistemi collettivi e'  libera  e  parimenti  non  puo'
essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un  consorzio  per
l'adesione  ad  un  altro,  nel  rispetto  del  principio  di  libera
concorrenza"; 
      b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "I
contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la  gestione  dei
RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullita'"; 
      c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        "4-bis. Ciascun sistema collettivo  deve,  prima  dell'inizio
dell'attivita' o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione in caso di sistemi collettivi  esistenti,
dimostrare  al  Comitato  di  vigilanza  e  controllo  una  capacita'
finanziaria minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire"; 
      d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        "5-bis. Lo statuto-tipo assicura  che  i  sistemi  collettivi
siano dotati di adeguati  organi  di  controllo,  quali  il  collegio
sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto  legislativo
8 giugno 2001, n. 231, ed una societa' di revisione indipendente,  al
fine  di  verificare  periodicamente  la  regolarita'   contabile   e
fiscale"; 
      e) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ogni
anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato  di  vigilanza  e
controllo un'autocertificazione attestante la regolarita'  fiscale  e
contributiva.  Il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e  del  mare  e  il  Comitato  di  vigilanza  e  controllo
assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei dati raccolti ai sensi
del presente comma"; 
      f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
        "10-bis. Ciascun sistema collettivo  deve  rappresentare  una
quota  di  mercato  di  AEE,  immessa  complessivamente  sul  mercato
nell'anno solare precedente  dai  produttori  che  lo  costituiscono,
almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento. 
        10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione si adeguano  alla  disposizione
di cui  al  comma  10-bis  entro  il  31  dicembre  dell'anno  solare
successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora  un
sistema collettivo scenda, per la prima volta  dopo  la  costituzione
dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al  comma  10-bis,  lo
comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo,  e  puo'
proseguire le attivita' di gestione dei  RAEE  fino  al  31  dicembre
dell'anno   solare   successivo.   Fermo   restando   l'obbligo    di
comunicazione di cui al precedente  periodo,  i  successivi  casi  di
mancato raggiungimento, da parte  del  medesimo  sistema  collettivo,
della quota di mercato di cui al  comma  10-bis,  sono  valutati  dal
Comitato di vigilanza e controllo in conformita' all'articolo 35". 
    4-ter. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  1,
lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  in   attesa
dell'attuazione  dell'articolo  184-ter,   comma   2,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  per  le  opere  che  riguardano
recuperi ambientali, rilevati e  sottofondi  stradali,  ferroviari  e
aeroportuali,  nonche'  piazzali,  e'  consentito  l'utilizzo   delle
materie prime secondarie, di cui  al  punto  7.1.4  dell'allegato  1,
suballegato 1, del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio
1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 88 del  16  aprile  1998,  e  successive  modificazioni,
prodotte esclusivamente dai rifiuti,  acquisite  o  da  acquisire  da
impianti autorizzati  con  procedura  semplificata,  ai  sensi  degli
articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
  al comma 5: 
    alla lettera b), capoverso Art. 241-bis, il comma 1 e' sostituito
dal seguente: 
      «1. Ai fini dell'individuazione delle  misure  di  prevenzione,
messa in  sicurezza  e  bonifica,  e  dell'istruttoria  dei  relativi
progetti, da realizzare nelle  aree  del  demanio  destinate  ad  uso
esclusivo delle Forze  armate  per  attivita'  connesse  alla  difesa
nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione
previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo  V
della parte quarta del presente  decreto,  individuate  tenuto  conto
delle diverse destinazioni e delle attivita' effettivamente  condotte
all'interno delle aree militari»; 
  dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) all'allegato D alla parte  IV  e'  premessa  la  seguente
disposizione: "Classificazione dei rifiuti: 
      1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal  produttore
assegnando  ad  essi  il  competente  codice   CER,   applicando   le
disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE. 
      2. Se un rifiuto e'  classificato  con  codice  CER  pericoloso
'assoluto', esso e' pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
Le proprieta' di pericolo, definite  da  H1  ad  H15,  possedute  dal
rifiuto, devono essere determinate al  fine  di  procedere  alla  sua
gestione. 
      3. Se un rifiuto e' classificato con codice CER non  pericoloso
'assoluto', esso e' non pericoloso senza ulteriore specificazione. 
      4. Se un rifiuto e' classificato con codici CER speculari,  uno
pericoloso ed uno non pericoloso, per  stabilire  se  il  rifiuto  e'
pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le  proprieta'
di  pericolo  che  esso  possiede.  Le  indagini  da   svolgere   per
determinare le proprieta' di pericolo che un rifiuto possiede sono le
seguenti: 
        a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: 
          la scheda informativa del produttore; 
          la conoscenza del processo chimico; 
          il campionamento e l'analisi del rifiuto; 
        b)  determinare  i  pericoli   connessi   a   tali   composti
attraverso: 
          la normativa europea sulla etichettatura delle  sostanze  e
dei preparati pericolosi; 
          le fonti informative europee ed internazionali; 
          la scheda di  sicurezza  dei  prodotti  da  cui  deriva  il
rifiuto; 
        c) stabilire se  le  concentrazioni  dei  composti  contenuti
comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di  pericolo
mediante  comparazione  delle  concentrazioni  rilevate   all'analisi
chimica con il limite soglia per le frasi di rischio  specifiche  dei
componenti, ovvero  effettuazione  dei  test  per  verificare  se  il
rifiuto ha determinate proprieta' di pericolo. 
      5. Se i componenti di un rifiuto sono  rilevati  dalle  analisi
chimiche solo in modo aspecifico, e non sono percio' noti i  composti
specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di
pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i  composti
peggiori, in applicazione del principio di precauzione. 
      6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non  sono  note  o
non sono determinate con le modalita' stabilite nei commi precedenti,
ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate,
il rifiuto si classifica come pericoloso. 
      7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto
sia allontanato dal luogo di produzione"»; 
  dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 5 si
applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto»; 
  al comma 7: 
    all'alinea, le parole: «3  aprile  2005»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «3 aprile 2006»; 
    al capoverso (2-bis), le  parole:  «comunque  in  conformita'  ai
medesimi documenti europei» sono sostituite dalle seguenti: «,  fermo
restando  l'obbligo  di  rispettare  le  direttive  e  i  regolamenti
dell'Unione europea, nonche' i valori  limite  stabiliti  dalle  Best
Available Technologies Conclusion e le prestazioni ambientali fissate
dai documenti BREF dell'Unione  europea  per  i  singoli  settori  di
attivita'»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedure  semplificate
per le operazioni di  bonifica  e  di  messa  in  sicurezza,  per  la
caratterizzazione dei materiali di  riporto  e  per  il  recupero  di
rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei  rifiuti
militari e per la bonifica delle  aree  demaniali  destinate  ad  uso
esclusivo delle forze armate.  Norme  urgenti  per  gli  scarichi  in
mare». 
 
All'articolo 14: 
 
  il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Al fine di prevenire procedure d'infrazione  ovvero  condanne
della Corte di giustizia dell'Unione  europea  per  violazione  della
normativa dell'Unione  europea,  e  in  particolare  delle  direttive
1999/31/CE del Consiglio,  del  26  aprile  1999,  e  2008/98/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in  materia
di rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessita' ovvero di
grave e concreto pericolo per  la  tutela  della  salute  pubblica  e
dell'ambiente, il presidente della Giunta regionale del Lazio  ovvero
il sindaco di uno dei comuni presenti nel  territorio  della  regione
Lazio  possono,  in  attuazione   dell'articolo   191   del   decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,
adottare,  nei  limiti   delle   rispettive   competenze,   ordinanze
contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche  speciali,
di gestione dei  rifiuti,  compresa  la  requisizione  in  uso  degli
impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi e'  addetto,
senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo»; 
  al comma 2, le  parole:  «6  aprile  2006»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «3 aprile 2006» e  la  parola:  «ulteriori»  e'  sostituita
dalle seguenti: «nuovi o maggiori»; 
  dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 8, le parole: "3 marzo 2014" sono sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014"; 
      b) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
        "9-bis. Il termine finale di efficacia  del  contratto,  come
modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito al  31  dicembre  2015.
Fermo restando il predetto  termine,  entro  il  30  giugno  2015  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
avvia le procedure per l'affidamento della concessione  del  servizio
nel rispetto dei criteri e delle modalita' di selezione  disciplinati
dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e
dalle norme dell'Unione europea di settore, nonche' dei  principi  di
economicita',   semplificazione,   interoperabilita'   tra    sistemi
informatici  e  costante   aggiornamento   tecnologico.   All'attuale
societa' concessionaria del  SISTRI  e'  garantito  l'indennizzo  dei
costi di produzione consuntivati sino al  31  dicembre  2015,  previa
valutazione di congruita' dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  nei
limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data"; 
      c) al  comma  10,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il
seguente: "Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare procede, previa valutazione di congruita'  dell'Agenzia  per
l'Italia digitale, al pagamento degli ulteriori costi  di  produzione
consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse  riassegnate  nello
stato di previsione del Ministero medesimo, al netto di  quanto  gia'
versato"»; 
  il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
    «3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14  gennaio  2013,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n.
11, e successive modificazioni, le  parole:  "30  giugno  2014"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014". 
    3-bis.  Il  termine  di  cui  all'articolo  10,  comma   5,   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,  come  da  ultimo
differito dall'articolo 10 del decreto-legge  30  dicembre  2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, e' differito al 31 dicembre 2015. 
    3-ter. Nelle more del  funzionamento  a  regime  del  sistema  di
smaltimento  dei  rifiuti  della   regione   Campania   e   sino   al
completamento degli impianti di recupero e trattamento degli  stessi,
e' autorizzato, comunque per un periodo non superiore a sei mesi,  lo
stoccaggio  dei  rifiuti  in  attesa  di  smaltimento,  il   deposito
temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi  i  codici
CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e  20.03.99,  di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,  e
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26»; 
  il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Al fine di accelerare le attivita' necessarie per  conformare
la gestione dei rifiuti nella regione Campania  alla  sentenza  della
Corte di giustizia dell'Unione europea  del  4  marzo  2010  -  causa
C-297/08, con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare e' nominato un commissario straordinario per la
realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,  confermato
dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
26. Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla  base  di  uno
studio aggiornato sulla produzione dei  rifiuti  con  riferimento  al
bacino di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta
ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto,
dispone le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al
dimensionamento dell'impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di
stazione  appaltante,  compresa  la  direzione  dei  lavori,  e,   in
particolare, stipula il contratto con il soggetto  aggiudicatario  in
via   definitiva   dell'affidamento   della   concessione   per    la
progettazione,  costruzione  e  gestione  del  termovalorizzatore   e
provvede a tutte le altre  attivita'  necessarie  alla  realizzazione
delle opere. Il commissario  garantisce,  attraverso  opportuni  atti
amministrativi e convenzionali, che  il  comune  nel  cui  territorio
ricade l'impianto ed i comuni confinanti e contigui  partecipino  con
propri rappresentanti ad  organismi  preposti  alla  vigilanza  nella
realizzazione e gestione dell'impianto, nel rispetto della  normativa
ambientale e di sicurezza»; 
  i commi 5, 6 e 7 sono soppressi; 
  al comma 8, la lettera b) e' sostituita dalle seguenti: 
    «b) all'articolo 182, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
      "6-bis. Le  attivita'  di  raggruppamento  e  abbruciamento  in
piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a  tre  metri
steri per ettaro dei materiali  vegetali  di  cui  all'articolo  185,
comma  1,  lettera  f),   effettuate   nel   luogo   di   produzione,
costituiscono normali pratiche agricole consentite per  il  reimpiego
dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non  attivita'
di gestione dei rifiuti. Nei  periodi  di  massimo  rischio  per  gli
incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui
vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le  altre
amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facolta' di
sospendere, differire o vietare la combustione del materiale  di  cui
al presente comma all'aperto  in  tutti  i  casi  in  cui  sussistono
condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli  e  in
tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per  la
pubblica e privata incolumita' e per la salute umana, con particolare
riferimento al rispetto dei livelli  annuali  delle  polveri  sottili
(PM10)"; 
    b-bis) all'articolo 183, comma 1, lettera  n),  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "Non costituiscono attivita'  di  gestione
dei rifiuti le operazioni  di  prelievo,  raggruppamento,  cernita  e
deposito preliminari alla raccolta di materiali o  sostanze  naturali
derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e
piene, anche ove frammisti ad altri materiali  di  origine  antropica
effettuate, nel tempo  tecnico  strettamente  necessario,  presso  il
medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati"; 
    b-ter) dopo l'articolo 184-ter e' inserito il seguente: 
      "Art. 184-quater. -  (Utilizzo dei materiali di dragaggio).  - 
1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in  casse
di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi  della  normativa
vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni  di
recupero, che possono consistere anche in  operazioni  di  cernita  e
selezione,  soddisfano  e  sono  utilizzati  rispettando  i  seguenti
requisiti e condizioni: 
        a) non superano  i  valori  delle  concentrazioni  soglia  di
contaminazione  di  cui  alle  colonne  A  e  B   della   tabella   1
dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento  alla
destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo
diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai  requisiti  tecnici  di
cui alla lettera b), secondo periodo; 
        b) e'  certo  il  sito  di  destinazione  e  sono  utilizzati
direttamente, anche a fini del  riuso  o  rimodellamento  ambientale,
senza rischi per le matrici ambientali interessate e  in  particolare
senza  determinare   contaminazione   delle   acque   sotterranee   e
superficiali. In caso di utilizzo diretto  in  un  ciclo  produttivo,
devono,  invece,  rispettare  i  requisiti  tecnici  per  gli   scopi
specifici  individuati,  la  normativa  e  gli   standard   esistenti
applicabili ai prodotti e alle materie prime, e  in  particolare  non
devono  determinare  emissioni  nell'ambiente  superiori  o   diverse
qualitativamente da quelle che derivano dall'uso  di  prodotti  e  di
materie prime  per  i  quali  e'  stata  rilasciata  l'autorizzazione
all'esercizio dell'impianto. 
    2. Al fine di escludere  rischi  di  contaminazione  delle  acque
sotterranee, i materiali di dragaggio destinati  all'utilizzo  in  un
sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche
e  i  limiti  di  cui  all'Allegato  3  del  decreto   del   Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998.  L'autorita'
competente puo' derogare alle concentrazioni limite di cloruri  e  di
solfati qualora i materiali di  dragaggio  siano  destinati  ad  aree
prospicenti  il  litorale  e  siano  compatibili  con  i  livelli  di
salinita' del suolo e della falda. 
    3. Il produttore o il detentore predispongono  una  dichiarazione
di conformita' da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o  del
detentore e  dell'utilizzatore,  la  tipologia  e  la  quantita'  dei
materiali oggetto di utilizzo, le attivita' di  recupero  effettuate,
il sito di destinazione e le altre modalita' di  impiego  previste  e
l'attestazione che sono rispettati  i  criteri  di  cui  al  presente
articolo. La dichiarazione di conformita' e' presentata all'autorita'
competente per  il  procedimento  di  recupero  e  all'ARPA  nel  cui
territorio  e'  localizzato  il  sito  di  destinazione  o  il  ciclo
produttivo  di  utilizzo,  trenta  giorni  prima  dell'inizio   delle
operazioni di conferimento. Tutti i  soggetti  che  intervengono  nel
procedimento di recupero e  di  utilizzo  dei  materiali  di  cui  al
presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno
un anno dalla data del  rilascio,  mettendola  a  disposizione  delle
autorita' competenti che la richiedano. 
    4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di
cui al  comma  3,  l'autorita'  competente  per  il  procedimento  di
recupero  verifica  il  rispetto  dei  requisiti  e  delle  procedure
disciplinate dal presente articolo e  qualora  rilevi  difformita'  o
violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo  dei  materiali
di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti. 
    5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1
e 2 durante la movimentazione sono accompagnati  dalla  comunicazione
di cui al comma 3 e  dal  documento  di  trasporto  o  da  copia  del
contratto di trasporto redatto in forma scritta  o  dalla  scheda  di
trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 286"; 
  b-quater) all'articolo 188, comma 3, lettera b), le parole: "Per le
spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a  sei
mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione" sono soppresse; 
  b-quinquies)  all'articolo  234,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
seguente: 
    "2. Ai fini della presente disposizione, per beni in  polietilene
si intendono i beni composti interamente da  polietilene  individuati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, di concerto con il Ministero  dello  sviluppo  economico.
L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene
verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  dello
sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di
raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonche' degli  impatti
ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e  fino
all'emanazione del decreto di cui al  presente  comma,  per  beni  in
polietilene si intendono i teli e le reti ad  uso  agricolo  quali  i
film per copertura di serre  e  tunnel,  film  per  la  copertura  di
vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio,  film
per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film  per  pollai,
le reti ombreggianti, di copertura e di protezione"; 
  b-sexies) all'articolo 256-bis, comma 6, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo  182,
comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non  si  applicano
all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale  naturale,  anche
derivato da verde pubblico o privato"»; 
  dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
    «8-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente: 
      "1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al  comma  1-ter
possono  sostituire  il  registro  di  carico  e   scarico   con   la
conservazione della scheda SISTRI  in  formato  fotografico  digitale
inoltrata dal destinatario.  L'archivio  informatico  e'  accessibile
on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione,  con  nome
dell'utente e password dedicati". 
    8-ter.  Nelle  more   del   completamento   degli   impianti   di
compostaggio nella regione Campania e nella regione Lazio si consente
agli impianti di compostaggio sul territorio nazionale di  aumentare,
sino al 31  dicembre  2015,  la  propria  capacita'  ricettiva  e  di
trattamento dei rifiuti organici (codice  CER  20.01.08,  rifiuti  di
cucina e mense) dell'8 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine
di accettare ulteriore rifiuto organico  proveniente  dalle  medesime
regioni, qualora  richiedenti  perche'  in  carenza  di  impianti  di
compostaggio. Le regioni Lazio e Campania provvedono  attraverso  gli
opportuni atti di competenza, che  definiscono  altresi'  tecniche  e
opportunita' strumentali di mercato,  alla  realizzazione  dei  nuovi
impianti di compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014. 
    8-quater.  Dopo  il  comma  2  dell'articolo  187   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: 
      "2-bis. Gli effetti delle  autorizzazioni  in  essere  relative
all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di  rifiuti
che prevedono la miscelazione  di  rifiuti  speciali,  consentita  ai
sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte  quarta  del
presente decreto, nei testi vigenti prima della data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.  205,  restano  in
vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime". 
    8-quinquies.  Il  comma  2  dell'articolo  216-bis  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: 
      "2. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  187,  comma  1,
fatti salvi i requisiti di cui al medesimo  articolo  187,  comma  2,
lettere a), b) e c), il deposito  temporaneo  e  le  fasi  successive
della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando  gli
stessi,  in  modo  da  tenere  costantemente  separati,  per   quanto
tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo  l'ordine
di priorita'  di  cui  all'articolo  179,  comma  1,  a  processi  di
trattamento diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di  miscelare
gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze"». 
  L'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 15. -   (Disposizioni  finalizzate  al  corretto  recepimento
della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del  13  dicembre  2011,  in  materia  di  valutazione   di   impatto
ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170).  - 
1. Al decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 1, la lettera  g)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      "g) progetto: la realizzazione di lavori di  costruzione  o  di
altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente  naturale
o sul paesaggio, compresi quelli destinati  allo  sfruttamento  delle
risorse  del  suolo.  Ai  fini  della  valutazione  ambientale,   gli
elaborati del progetto preliminare e  del  progetto  definitivo  sono
predisposti  con  un  livello  informativo  e  di  dettaglio   almeno
equivalente a quello previsto dall'articolo 93,  commi  3  e  4,  del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"; 
    b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) e' abrogata; 
    c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole: "; per tali progetti, con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  i  profili
connessi ai  progetti  di  infrastrutture  di  rilevanza  strategica,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per  materia,
sono  definiti   i   criteri   e   le   soglie   da   applicare   per
l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla  procedura
di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato
V. Tali disposizioni individuano, altresi', le modalita' con  cui  le
regioni e le province autonome,  tenuto  conto  dei  criteri  di  cui
all'allegato V e  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nello  stesso
decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle  specifiche
situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data  di  entrata  in
vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo  20  e'
effettuata  caso  per  caso,  sulla  base   dei   criteri   stabiliti
nell'allegato V"; 
    d) all'articolo 6, il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
      "9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV,  a  decorrere
dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di  cui  al
comma 7, lettera c), le soglie di cui all'allegato IV, ove  previste,
sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto"; 
    e) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      "5. Il risultato della verifica di assoggettabilita',  comprese
le  motivazioni,   e'   pubblicato   integralmente   nel   sito   web
dell'autorita' competente"; 
    f) all'articolo 17, comma 1, alinea, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) il primo periodo e' sostituito dal seguente:  "La  decisione
finale e' pubblicata nei siti web  delle  autorita'  interessate  con
indicazione del luogo in cui e' possibile prendere visione del  piano
o  programma  adottato  e  di   tutta   la   documentazione   oggetto
dell'istruttoria"; 
      2) al secondo periodo, la parola: ", anche" e' soppressa; 
    g) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2. Dell'avvenuta trasmissione  di  cui  al  comma  1  e'  dato
sintetico avviso nel sito web dell'autorita' competente.  Tale  forma
di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo  7
e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990,  n.  241.
Nell'avviso sono indicati il proponente, la  procedura,  la  data  di
trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione
del progetto, la localizzazione,  una  breve  descrizione  delle  sue
caratteristiche, le sedi e le modalita' per  la  consultazione  degli
atti nella loro interezza e i termini  entro  i  quali  e'  possibile
presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli atti  e'
depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato.  Nel  caso
dei progetti di competenza statale la  documentazione  e'  depositata
anche presso la sede delle regioni e delle province ove  il  progetto
e' localizzato. L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati
coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo
studio  preliminare  ambientale  sono   pubblicati   nel   sito   web
dell'autorita' competente"; 
    h) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. La pubblicazione  di  cui  al  comma  1  deve  indicare  il
proponente, la procedura, la data di presentazione  dell'istanza,  la
denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione
del progetto e dei suoi possibili principali impatti  ambientali,  le
sedi e le modalita'  per  la  consultazione  degli  atti  nella  loro
interezza  e  i  termini  entro  i  quali  e'  possibile   presentare
osservazioni"; 
    i) al comma 1 dell'articolo 32 e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "Della notifica e' data evidenza pubblica attraverso il sito
web dell'autorita' competente"; 
    l) al punto 3) dell'allegato II alla parte seconda  e'  aggiunto,
in fine, il seguente capoverso: 
      "-  al trattamento e allo  stoccaggio  di  residui  radioattivi
(impianti non compresi  tra  quelli  gia'  individuati  nel  presente
punto),   qualora    disposto    all'esito    della    verifica    di
assoggettabilita' di cui all'articolo 20"; 
    m) il  punto  7-ter)  dell'allegato  II  alla  parte  seconda  e'
sostituito dal seguente: 
      "7-ter) Attivita' di esplorazione in mare  e  sulla  terraferma
per  lo  stoccaggio  geologico  di  biossido  di  carbonio   di   cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  h),  del  decreto  legislativo  14
settembre 2011, n. 162, di  recepimento  della  direttiva  2009/31/CE
relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio"; 
    n) al punto 10), terzo  trattino,  dell'allegato  II  alla  parte
seconda, la parola: "extraurbane" e' soppressa; 
    o) il punto 17) dell'allegato II alla parte seconda e' sostituito
dal seguente: 
      "17) Stoccaggio di gas  combustibile  in  serbatoi  sotterranei
naturali in unita'  geologiche  profonde  e  giacimenti  esauriti  di
idrocarburi, nonche' siti per lo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva
2009/31/CE  relativa  allo  stoccaggio  geologico  del  biossido   di
carbonio"; 
    p) la lettera h) del punto 7 dell'allegato IV alla parte  seconda
e' sostituita dalla seguente: 
      "h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di  quartiere
ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o piu' corsie  con
lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri"; 
    q) la lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte  seconda
e' sostituita dalla seguente: 
      "o)  opere  di  canalizzazione  e  di  regolazione  dei   corsi
d'acqua"; 
    r) la lettera n) del punto 8 dell'allegato IV alla parte  seconda
e' sostituita dalla seguente: 
      "n) depositi  di  fanghi,  compresi  quelli  provenienti  dagli
impianti di trattamento delle  acque  reflue  urbane,  con  capacita'
superiore a 10.000 metri cubi". 
  2. Il decreto di cui all'articolo  6,  comma  7,  lettera  c),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal  comma
1, lettera c), del  presente  articolo,  e'  adottato  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  3. Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6,  comma  8,  del
medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera  c),
del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal
comma 1, lettera c), del presente articolo. 
  4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e' abrogato». 
 
All'articolo 16: 
 
  il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma
3 e' sostituito dal seguente: 
      "3.  L'attivita'  di  cattura  per  l'inanellamento  e  per  la
cessione ai fini di richiamo puo'  essere  svolta  esclusivamente  da
impianti della cui autorizzazione siano titolari le  province  e  che
siano  gestiti   da   personale   qualificato   e   valutato   idoneo
dall'Istituto superiore per la protezione e  la  ricerca  ambientale.
L'autorizzazione alla gestione di tali  impianti  e'  concessa  dalle
regioni nel rispetto delle  condizioni  e  delle  modalita'  previste
all'articolo 19-bis"»; 
  dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta della  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, previa  acquisizione  del  parere  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti: 
      a) i criteri  per  autorizzare  mezzi  e  impianti  di  cattura
conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e non
proibiti dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; 
      b) le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attivita'  di
controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo
e occasionale; 
      c)  le  modalita'  di  costituzione  di  apposite  banche  dati
regionali; 
      d) i criteri per l'impiego  misurato  e  la  definizione  delle
quantita'. 
    1-ter. Entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
predetto decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  le
regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del  medesimo
decreto»; 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11  febbraio  1992,  n.
157, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "I  caricatori  dei
fucili ad anima  rigata  a  ripetizione  semiautomatica  non  possono
contenere piu' di due  cartucce  durante  l'esercizio  dell'attivita'
venatoria e possono contenere fino a  cinque  cartucce  limitatamente
all'esercizio della caccia al cinghiale"»; 
  dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. All'articolo 21, comma 1,  lettera  m),  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157,  dopo  la  parola:  "Alpi"  sono  inserite  le
seguenti: "e  per  la  attuazione  della  caccia  di  selezione  agli
ungulati"»; 
  dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. All'articolo 3-sexies del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      "1-bis. Nel caso di piani o  programmi  da  elaborare  a  norma
delle disposizioni di cui all'allegato 1  alla  direttiva  2003/35/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio  2003,  qualora
agli stessi non si applichi  l'articolo  6,  comma  2,  del  presente
decreto, l'autorita' competente all'elaborazione  e  all'approvazione
dei  predetti  piani  o  programmi  assicura  la  partecipazione  del
pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e  di  riesame
delle proposte degli stessi  piani  o  programmi  prima  che  vengano
adottate decisioni sui medesimi piani o programmi. 
      1-ter. Delle proposte dei piani e programmi  di  cui  al  comma
1-bis l'autorita' procedente da' avviso  mediante  pubblicazione  nel
proprio sito web. La pubblicazione deve contenere  l'indicazione  del
titolo del piano o del programma,  dell'autorita'  competente,  delle
sedi ove puo' essere presa visione del  piano  o  programma  e  delle
modalita' dettagliate per la loro consultazione. 
      1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a  disposizione
del pubblico il piano o  programma  mediante  il  deposito  presso  i
propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web. 
      1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data  di
pubblicazione dell'avviso  di  cui  al  comma  1-ter,  chiunque  puo'
prendere visione del piano o programma ed estrarne  copia,  anche  in
formato  digitale,  e  presentare  all'autorita'  competente  proprie
osservazioni o pareri in forma scritta. 
      1-sexies.  L'autorita'  procedente  tiene  adeguatamente  conto
delle osservazioni del pubblico presentate  nei  termini  di  cui  al
comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma. 
      1-septies. Il piano o programma, dopo che e' stato adottato, e'
pubblicato nel sito web dell'autorita' competente unitamente  ad  una
dichiarazione di sintesi nella quale  l'autorita'  stessa  da'  conto
delle considerazioni che sono state alla  base  della  decisione.  La
dichiarazione contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del
pubblico"»; 
  nella rubrica sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «.
Disposizioni   in   materia   di    partecipazione    del    pubblico
nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia  ambientale.
Caso EU Pilot 1484/10/ENVI». 
 
All'articolo 17: 
 
  al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente: 
    «0a) all'articolo 5: 
      1) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        "5-bis. Il Comitato delibera  a  maggioranza  dei  componenti
presenti"; 
      2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        "6. Il Comitato, per semplificare il  proprio  funzionamento,
adotta un regolamento interno"; 
      3) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
        "9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento  sulla
attivita'  svolta,  nonche'   sulle   risorse   utilizzate   per   il
conseguimento delle finalita' di cui al presente decreto"»; 
  al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
    «e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      "3-bis. L'Autorita' competente, per l'attuazione dei  programmi
di monitoraggio, puo'  stipulare  appositi  accordi  con  le  Agenzie
regionali per l'ambiente, anche in  forma  associata  o  consorziata,
nonche' con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche  in  forma
associata o consorziata. Dall'attuazione della presente  disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica"». 
  Nel capo II, dopo l'articolo 17 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 17-bis. - (Disposizioni in materia di societa' cooperative di
consumo e loro consorzi e di banche di credito cooperativo. Procedura
di cooperazione per  aiuti  esistenti  n.  E1/2008).  -   1.  Per  le
societa' cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili di
cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 31 gennaio  1992,  n.  59,
non concorre a formare il reddito imponibile ai  fini  delle  imposte
dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal  regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. 
  2. Al comma 464 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  "Per  le  societa'
cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualita'
prevalente la quota di cui al periodo precedente e'  stabilita  nella
misura  del  23  per  cento.  Resta  ferma  la  limitazione  di   cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15  aprile  2002,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112". 
  3.  Le  banche  di  credito  cooperativo  autorizzate  dalla  Banca
d'Italia ad  un  periodo  di  operativita'  prevalente  a  favore  di
soggetti diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del testo  unico
di cui al decreto legislativo 1º settembre  1993,  n.  385,  ai  fini
delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate
cooperative diverse da quelle a mutualita'  prevalente,  a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello  nel  corso  del  quale  e'
trascorso  un  anno  dall'inizio  del  periodo   di   autorizzazione,
relativamente  ai  periodi  d'imposta  in  cui  non  e'  ripristinata
l'operativita' prevalente a favore dei soci. 
  4. Le disposizioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Le maggiori entrate di cui ai  commi  1  e  2,  pari  a  4,8
milioni di euro per l'anno 2016 e 2,7 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2017, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307. 
  5. Il Ministro dello sviluppo economico,  con  proprio  decreto  di
natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce
le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore
a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i  livelli
di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della societa'. 
  6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte: 
    a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di  bilancio
della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche  attraverso  la
loro pubblicazione integrale nel sito internet della societa'; 
    b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione dei soci  alle
assemblee anche attraverso  la  comunicazione  telematica  preventiva
dell'ordine  del  giorno  e  la  previsione  della  possibilita'   di
formulare domande sugli argomenti da trattare; 
    c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli  di
amministrazione della  cooperativa  anche  attraverso  la  previsione
dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione. 
  7. Con il decreto di cui al comma 5, ai  sensi  dell'articolo  2533
del codice civile, sono determinati i casi di  esclusione  del  socio
che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico  con  la
cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un
periodo significativo di almeno un anno. 
  8. Le societa' cooperative di cui al comma 5 uniformano il  proprio
statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro
il 31 dicembre 2015». 
 
All'articolo 18: 
 
  al comma 9,  terzo  periodo,  dopo  la  parola:  «previsioni»  sono
inserite le seguenti: «di cui al presente comma»; 
  dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
    «9-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        "6.  I  finanziamenti  di  cui  al  comma  1  possono  essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge  23
dicembre 1996,  n.  662,  nella  misura  massima  dell'80  per  cento
dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini  dell'accesso
alla garanzia, la  valutazione  economico-finanziaria  e  del  merito
creditizio dell'impresa, in  deroga  alle  vigenti  disposizioni  sul
Fondo di garanzia, e' demandata al soggetto richiedente, nel rispetto
di limiti massimi di rischiosita' dell'impresa  finanziata,  misurati
in termini di probabilita' di inadempimento e  definiti  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresi'
le condizioni e i termini per l'estensione delle  predette  modalita'
di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel  rispetto
delle autorizzazioni  di  spesa  vigenti  per  la  concessione  delle
garanzie del citato Fondo"; 
      b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: 
        "8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di  cui
al comma 4 si  provvede  a  valere  su  di  un'apposita  contabilita'
speciale del Fondo per la crescita sostenibile  di  cui  all'articolo
23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134.  Alla  predetta
contabilita' sono versate le risorse stanziate dal comma  8,  secondo
periodo, e  i  successivi  eventuali  stanziamenti  disposti  per  le
medesime finalita'"». 
 
All'articolo 19: 
 
  al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis), dopo le parole:  «mercati
regolamentati» sono inserite le seguenti: «o in sistemi multilaterali
di negoziazione»; 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),  si  applicano
alle societa' ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto  e  sono  subordinate
alla preventiva autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
richiesta  a  cura  del  Ministero  dello  sviluppo   economico.   La
disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha  effetto  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014». 
  Dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
  «Art. 19-bis. -  (Nuove disposizioni in materia di Agenzia  per  le
imprese). -  1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dello  sviluppo  economico   e   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, sono dettate  disposizioni  correttive  e
integrative dell'articolo 38 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e dei regolamenti  da  esso  contemplati  in  base  ai  seguenti
principi e criteri: 
    a) i controlli, le dichiarazioni e le attivita' istruttorie delle
Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i  controlli
e le attivita' delle amministrazioni pubbliche  competenti,  sia  nei
procedimenti automatizzati che  in  quelli  ordinari,  salvo  per  le
determinazioni  in  via  di  autotutela  e  per   l'esercizio   della
discrezionalita'; 
    b) definizione delle attivita' delle Agenzie per le  imprese  per
il  supporto  organizzativo  e  gestionale  allo  svolgimento   della
conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilita'
per le Agenzie  di  prestare  la  propria  attivita'  ai  fini  della
convocazione, della predisposizione del calendario e dei  termini  di
conclusione dei lavori, nonche' della attivazione dei rimedi previsti
dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni. 
  2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Con il medesimo  regolamento  sono  identificate  le  norme,
anche di legge, che sono abrogate. 
  3. All'articolo 19, comma 4, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
dopo le parole: "comma 6-bis," sono inserite le seguenti: "ovvero nel
caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita'  di
cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,". 
  4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche
dati certificanti garantiscono  l'accesso  per  via  telematica  alle
banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e  delle
Agenzie per le imprese accreditate  ai  sensi  dell'articolo  38  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle  vigenti  norme
in materia di protezione dei dati personali e accesso  telematico  ai
dati delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della  presente
disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica». 
 
All'articolo 20: 
 
  al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) all'articolo 104-bis: al comma 2, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole: "Nelle medesime assemblee le azioni a  voto  plurimo
conferiscono soltanto un voto e non si computano i  diritti  di  voto
assegnati  ai  sensi  dell'articolo  127-quinquies";  al   comma   3,
all'alinea, prima delle parole: "non hanno effetto" sono inserite  le
seguenti: ", le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto  un  voto
e"; al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la  seguente:  "b-bis)
le  maggiorazioni  di   voto   spettanti   ai   sensi   dell'articolo
127-quinquies"»; 
  al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
    «e) all'articolo 106, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      "1-bis. Nelle societa' diverse dalle PMI l'offerta  di  cui  al
comma 1 e' promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a
detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per
cento in assenza di altro socio che detenga una  partecipazione  piu'
elevata. 
      1-ter. Gli statuti  delle  PMI  possono  prevedere  una  soglia
diversa da quella indicata nel comma 1,  comunque  non  inferiore  al
venticinque per cento ne' superiore al  quaranta  per  cento.  Se  la
modifica dello statuto interviene dopo  l'inizio  delle  negoziazioni
dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso
alla relativa deliberazione hanno diritto di  recedere  per  tutti  o
parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e
2437-quater del codice civile"»; 
  al comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
    «g) ai commi 3, lettera a), 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 106, le
parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei  commi  1,
1-bis e 1-ter"; al comma 3, lettera b), dell'articolo 106 le  parole:
"nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 1-ter"»; 
  al comma 1, lettera q), le parole: «Nelle societa'  i  cui  statuti
consentono la maggiorazione del diritto  di  voto,  per  capitale  si
intende il numero complessivo dei diritti di  voto»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «Nelle  societa'  i  cui  statuti   consentono   la
maggiorazione del diritto di voto o  hanno  previsto  l'emissione  di
azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero  complessivo
dei diritti di voto»; 
  al comma 1, le lettere p), v) e z) sono soppresse; 
  al comma 1, lettera aa), capoverso Art. 127-quinquies: 
  al comma 1, le parole: «In deroga all'articolo 2351, quarto  comma,
del codice civile,» sono soppresse; 
  il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o  gratuito,  ovvero
la cessione diretta o indiretta di  partecipazioni  di  controllo  in
societa' o enti che detengono azioni  a  voto  maggiorato  in  misura
superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma  2,  comporta
la perdita della maggiorazione del voto. Se lo  statuto  non  dispone
diversamente, il diritto di voto maggiorato: 
      a) e' conservato in caso di  successione  per  causa  di  morte
nonche' in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; 
      b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento
di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile»; 
  al comma 4, dopo le parole: «la maggiorazione del voto si  estenda»
e' inserita la seguente: «proporzionalmente»; 
  al comma 1, dopo la lettera aa) e' inserita la seguente: 
    «aa-bis) dopo l'articolo 127-quinquies e' inserito il seguente: 
      "Art. 127-sexies. - (Azioni a voto plurimo). -   1.  In  deroga
all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli  statuti  non
possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo. 
  2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente  all'inizio  delle
negoziazioni  in  un  mercato  regolamentato   mantengono   le   loro
caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al
fine di mantenere inalterato il rapporto tra le  varie  categorie  di
azioni, le societa' che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero  le
societa' risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali  societa'
possono procedere all'emissione di  azioni  a  voto  plurimo  con  le
medesime  caratteristiche   e   diritti   di   quelle   gia'   emesse
limitatamente ai casi di: 
    a) aumento di capitale ai sensi  dell'articolo  2442  del  codice
civile  ovvero  mediante  nuovi  conferimenti  senza   esclusione   o
limitazione del diritto d'opzione; 
    b) fusione o scissione. 
  3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono  prevedere
ulteriori maggiorazioni del diritto  di  voto  a  favore  di  singole
categorie di azioni ne' ai sensi dell'articolo 127-quinquies. 
  4. Ove la societa' non si avvalga della facolta' di emettere  nuove
azioni a voto plurimo ai sensi  del  comma  2,  secondo  periodo,  e'
esclusa  in  ogni  caso   la   necessita'   di   approvazione   delle
deliberazioni, ai sensi dell'articolo  2376  del  codice  civile,  da
parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle
azioni a voto plurimo"»; 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. In  sede  di  prima  applicazione,  le  deliberazioni  di
modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015  da  societa'
aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel
registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, con cui viene prevista la creazione
di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-quinquies  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  prese,  anche  in
prima convocazione, con il voto favorevole di almeno  la  maggioranza
del capitale rappresentato in assemblea»; 
  al  comma  3,  la  parola:  «esclusivamente»  e'  sostituita  dalla
seguente: «esclusivo»; 
  dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Al fine di facilitare e di  accelerare  ulteriormente  le
procedure finalizzate all'avvio delle attivita' economiche nonche' le
procedure di iscrizione nel registro delle  imprese,  rafforzando  il
grado  di  conoscibilita'  delle   vicende   relative   all'attivita'
dell'impresa, quando l'iscrizione e' richiesta sulla base di un  atto
pubblico o di una scrittura  privata  autenticata,  a  decorrere  dal
primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  il  conservatore  del
registro procede all'iscrizione immediata  dell'atto.  L'accertamento
delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella
esclusiva responsabilita' del pubblico ufficiale che  ha  ricevuto  o
autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio  ai  sensi
dell'articolo 2191 del codice civile. La  disposizione  del  presente
comma non si applica alle societa' per azioni»; 
  al  comma  8  e'  aggiunto,   in   fine,   il   seguente   periodo:
«Conseguentemente,  la  sopravvenuta  insussistenza  dell'obbligo  di
nomina dell'organo di controllo o  del  revisore  costituisce  giusta
causa di revoca»; 
  dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
    «8-bis. I commi terzo e  quarto  dell'articolo  2351  del  codice
civile sono sostituiti dai seguenti: 
      "Lo statuto puo' altresi'  prevedere  che,  in  relazione  alla
quantita' delle azioni possedute da uno stesso soggetto,  il  diritto
di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti. 
      Salvo quanto previsto dalle leggi  speciali,  lo  statuto  puo'
prevedere la creazione di azioni con diritto di  voto  plurimo  anche
per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari
condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto  plurimo
puo' avere fino a un massimo di tre voti". 
    8-ter. L'articolo 212 delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30
marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente: 
      "Art. 212. -  Le deliberazioni di  modifica  dello  statuto  di
societa' iscritte nel registro delle imprese alla data del 31  agosto
2014 con cui e' prevista la creazione di azioni  a  voto  plurimo  ai
sensi dell'articolo 2351  del  codice  sono  prese,  anche  in  prima
convocazione, con il voto  favorevole  di  almeno  i  due  terzi  del
capitale rappresentato in assemblea". 
    8-quater. Il regolamento  previsto  dall'articolo  127-quinquies,
comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' adottato
dalla Consob entro il 31 dicembre 2014. 
    8-quinquies.  Le  societa'  di  gestione  del  risparmio  di  cui
all'articolo 1, comma 1,  lettera  o),  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi chiusi di  cui  al  titolo
III, capo II, del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999,
n. 228, per i quali, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, non sia scaduto il termine  entro  il  quale  devono  essere
sottoscritte le quote, possono modificare il regolamento  del  fondo,
previa deliberazione dell'assemblea dei  quotisti,  per  prevedere  i
casi in cui e' possibile una proroga del  termine  di  sottoscrizione
non superiore a dodici mesi per il completamento della  raccolta  del
patrimonio. La proroga deve in ogni caso  essere  deliberata,  previa
modifica del regolamento del fondo, entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». 
  Dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
  «Art. 21-bis. -   (Attivita'  di  consulenza  finanziaria).  -   1.
All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007,
n. 164, le parole: "Fino al 30 giugno  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Fino al 31 dicembre 2015"». 
All'articolo 22: 
  al comma 3, capoverso 2-bis, dopo le parole: «stabilito dalla Banca
d'Italia.»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «La  Banca  d'Italia  puo'
prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di  ogni  altro
dato e documento richiesto nonche' la  partecipazione  alla  centrale
dei  rischi  avvengano  per  il  tramite  di  banche  e  intermediari
finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106»; 
  dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Dopo l'articolo 150-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente: 
      "Art. 150-ter. -  (Disposizioni in  tema  di  partecipazione  a
banche  di  credito  cooperativo).  -   1.  Alle  banche  di  credito
cooperativo  che  versino  in   una   situazione   di   inadeguatezza
patrimoniale,   ovvero   siano    sottoposte    ad    amministrazione
straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma  1,  lettera  b),  e'
consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in  deroga  alle
previsioni di cui  all'articolo  150-bis,  comma  1,  l'emissione  di
azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. 
      2. L'emissione delle azioni di  cui  al  comma  1  deve  essere
autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da
parte del Fondo di garanzia dei depositanti del  credito  cooperativo
riconosciuto  ai  sensi  dell'articolo  96,  del  Fondo  di  garanzia
istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26
giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui alla legge 31  gennaio  1992,  n.  59,  in
deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4. 
      3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti  ai  soci
finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo  2526,
secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo
statuto, ma ad essi  spetta  comunque  il  diritto,  in  deroga  alle
previsioni dell'articolo  33,  comma  3,  di  designare  uno  o  piu'
componenti del consiglio di  amministrazione  ed  il  presidente  del
collegio sindacale. 
      4. I  sottoscrittori  delle  azioni  di  finanziamento  possono
chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni.  Il  consiglio
di amministrazione, sentito il  collegio  sindacale,  delibera  sulla
richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di  liquidita',
finanziaria e patrimoniale  attuale  e  prospettica  della  banca  di
credito cooperativo. L'efficacia della delibera e' condizionata  alla
preventiva autorizzazione della Banca d'Italia"»; 
  al comma 4, lettera b), capoverso b), le parole: «un  significativo
interesse economico nell'operazione» sono sostituite dalle  seguenti:
«un interesse economico nell'operazione, pari  ad  almeno  il  5  per
cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca
o intermediario finanziario,»; 
  al  comma  4,  lettera  b),   capoverso   d),   dopo   la   parola:
«patrimonializzazione» sono  aggiunte  le  seguenti:  «;  l'esercizio
autonomo dell'attivita' di individuazione  dei  prenditori  da  parte
dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e  b),
e' sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS»; 
  al comma 5, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «stabilito
dalla Banca d'Italia.» sono aggiunte le seguenti: «La Banca  d'Italia
puo' prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga
per il tramite di banche e  intermediari  iscritti  all'albo  di  cui
all'articolo 106»; 
  dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
    «5-bis. Le societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo
1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, che gestiscono i fondi immobiliari previsti dagli articoli 12-bis
e 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n.  228,  i
cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi, ovvero
siano oggetto di istanza  di  ammissione,  alle  negoziazioni  in  un
mercato  regolamentato,  possono,  entro   il   31   dicembre   2014,
nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il  regolamento
del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da
5-quater a 5-novies, per stabilire la possibilita'  di  prorogare  in
via straordinaria il termine di durata  del  fondo  medesimo  per  un
periodo massimo non superiore a due anni al solo fine  di  completare
lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica  del  regolamento  e'
possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
anche nel caso in cui  il  regolamento  del  fondo  gia'  preveda  la
possibilita' di prorogarne la durata per un massimo di tre  anni,  ai
sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto  ministeriale  n.
228 del 1999. 
    5-ter. Per i fondi immobiliari il cui termine di attivita', anche
per effetto dell'eventuale esercizio della proroga ordinaria disposta
ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato  decreto  ministeriale
n. 228 del 1999, scade entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo
puo' essere prorogata in via straordinaria, in deroga  al  limite  di
due anni stabilito al comma 5-bis, fino al 31  dicembre  2017,  ferme
restando le altre disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies. 
    5-quater. Le societa' di gestione  del  risparmio  esercitano  il
potere  di  cui  ai  commi  5-bis   e   5-ter   previa   approvazione
dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui  i  regolamenti
di gestione dei fondi non  prevedono  l'istituto  dell'assemblea  dei
partecipanti, le societa' di gestione del risparmio  sottopongono  la
modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei  partecipanti
riuniti in  un'assemblea  speciale  all'uopo  convocata.  L'assemblea
delibera con il voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  delle
quote dei votanti. 
    5-quinquies. Al fine  di  favorire  una  maggiore  partecipazione
assembleare le societa' di gestione del risparmio: 
      a) possono chiedere agli intermediari di cui all'articolo 1 del
regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata,
di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di
gestione,  adottato  dalla  Banca  d'Italia  e   dalla   Consob   con
provvedimento  del  22  febbraio  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, come sostituito  dal  provvedimento
della Banca d'Italia e della Consob del 22 ottobre  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 259  del  5  novembre  2013,  tramite  la
societa'  di  gestione  accentrata,   la   comunicazione   dei   dati
identificativi dei titolari delle quote del fondo,  che  non  abbiano
espressamente vietato la diffusione  degli  stessi,  sopportandone  i
relativi oneri; 
      b)  consentono  ai  partecipanti  l'espressione  del  voto  per
corrispondenza di cui all'articolo 18-quater,  comma  2,  del  citato
decreto ministeriale n. 228 del 1999; 
      c)  consentono  ai  partecipanti  l'esercizio  del  diritto  di
intervento e di voto a mezzo  di  delega  conferita  per  iscritto  e
revocabile con dichiarazione pervenuta  al  rappresentante  entro  il
giorno precedente l'assemblea. La delega contiene  le  istruzioni  di
voto sulla proposta di cui al comma 5-sexies, lettera a), e non  puo'
essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega
non puo' in ogni caso essere conferita a  soggetti  in  conflitto  di
interessi con il rappresentato ne'  alla  societa'  di  gestione  del
risparmio, ai suoi soci, dipendenti  e  componenti  degli  organi  di
amministrazione o di controllo; 
      d) pubblicano l'avviso di  convocazione  dell'assemblea,  oltre
che con le modalita' scelte per la  pubblicazione  del  valore  della
quota, anche nel proprio sito internet e su almeno due  quotidiani  a
diffusione nazionale. L'avviso e' diffuso senza indugio alla societa'
di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa. 
  Ai   fini   dell'accertamento   del   diritto   dei    partecipanti
all'intervento  in  assemblea  e  all'esercizio  del  voto  non  sono
opponibili alla societa' di gestione gli atti di trasferimento  delle
quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno  di  mercato
aperto precedente la data prevista per l'assemblea. 
    5-sexies. Ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili in
materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene le seguenti
informazioni: 
      a) la proposta di  modificare  il  regolamento  del  fondo  per
consentire di prorogare, secondo quanto previsto nei  commi  5-bis  e
5-ter, la scadenza del fondo; 
      b) le modalita' di esercizio dei diritti dei partecipanti. 
    5-septies.    Successivamente    all'approvazione    da     parte
dell'assemblea, le societa' di gestione del risparmio  deliberano  la
modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo: 
      a) la  possibilita'  di  prorogare  il  fondo,  secondo  quanto
previsto dai commi 5-bis e 5-ter; 
      b) che l'attivita' di gestione durante il  periodo  di  proroga
straordinaria previsto dai commi 5-bis  e  5-ter  e'  finalizzata  al
completamento dell'attivita' di  smobilizzo  degli  investimenti.  In
tale attivita' sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione
e  riqualificazione  degli  attivi  patrimoniali,  ove  necessari   a
incrementarne il presumibile valore di realizzo e  a  condizione  che
tali interventi abbiano  un  orizzonte  temporale  non  superiore  al
termine finale di durata del fondo, come prorogato; 
      c) che durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai
commi 5-bis e 5-ter, la misura della provvigione di gestione su  base
annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto  a  quanto  previsto
dal regolamento di gestione; e' fatto divieto di prelevare dal  fondo
provvigioni di incentivo; 
      d) l'obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno
semestrale,  la  totalita'  dei  proventi  netti  realizzati,   fermo
restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo. 
    5-octies. Le modifiche  ai  regolamenti  di  gestione  dei  fondi
apportate in conformita' alle  disposizioni  dei  commi  da  5-bis  a
5-septies si  intendono  approvate  in  via  generale  ai  sensi  del
provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012, sulla gestione
collettiva del risparmio, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2012. 
    5-novies.  Le  societa'  di  gestione  del  risparmio  comunicano
tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob  le  determinazioni
assunte ai sensi delle disposizioni  di  cui  ai  commi  da  5-bis  a
5-octies. 
    5-decies. Il termine del 22 luglio 2014 di cui  all'articolo  15,
commi 2, 3, 5, 10 e 16, lettera a), del decreto legislativo  4  marzo
2014, n. 44, e' differito al 31 dicembre 2014»; 
  dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. L'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e'
sostituito dal seguente: 
      "Art. 8-bis. -  (Cancellazione di segnalazioni dei  ritardi  di
pagamento). -  1. Entro dieci giorni dalla ricezione  della  notifica
dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle  banche
dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative  a  ritardi  di
pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche  gia'  inserite
nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento
da parte del creditore ricevente il pagamento,  che  deve  provvedere
alla richiesta  entro  e  non  oltre  quindici  giorni  dall'avvenuto
pagamento. 
      2. Le segnalazioni gia' registrate e regolarizzate, se relative
al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre  o  di
un'unica  rata  trimestrale,  devono  essere  aggiornate  secondo  le
medesime modalita' di cui al comma 1. 
      3. Qualora vi sia un ritardo di pagamento  di  una  rata  e  la
regolarizzazione della stessa avvenga  entro  i  successivi  sessanta
giorni,  le  segnalazioni  riferite  a  tale  ritardo  devono  essere
cancellate   trascorsi   i   successivi   sei   mesi    dall'avvenuta
regolarizzazione. 
      4. Per le  segnalazioni  successive  di  ritardi  di  pagamento
relativi alle  medesime  persone  fisiche  o  giuridiche,  anche  per
crediti diversi anche  se  regolarizzate,  si  applica  la  normativa
vigente"»; 
  dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
    «7-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, lettera a), le parole:  "entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  31
ottobre 2014"; 
      b) al comma 7-bis, terzo periodo, sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", nonche' le disposizioni  di  cui  all'articolo  7
della legge 21 febbraio 1991, n. 52,  e  all'articolo  67  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267". 
    7-ter. Per le regioni che alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto si trovano nelle condizioni
di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, le disposizioni di cui al  medesimo  comma  3-ter
non si  applicano  relativamente  ai  debiti  riferiti  a  fatture  o
richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal  trentesimo
giorno successivo a quello  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto». 
  Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 22-bis. - (Semplificazioni nelle operazioni promozionali). - 
1. All'articolo 6, comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la  lettera
c) e' inserita la seguente: 
    "c-bis)  le  manifestazioni  nelle  quali,  a   fronte   di   una
determinata spesa, con  o  senza  soglia  d'ingresso,  i  premi  sono
costituiti da  buoni  da  utilizzare  su  una  spesa  successiva  nel
medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro  punto
vendita facente parte della stessa insegna o ditta". 
  Art. 22-ter. -   (Modifica  all'articolo  31  del  decreto-legge  6
dicembre  2011,  n.  201).  -   1.  All'articolo  31,  comma  2,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "solo qualora vi sia la necessita' di  garantire  la
tutela della  salute,  dei  lavoratori,  dell'ambiente,  ivi  incluso
l'ambiente urbano, e dei beni culturali". 
  Art. 22-quater. -  (Misure a favore  del  credito  per  le  imprese
sottoposte a commissariamento straordinario e  per  la  realizzazione
del piano delle misure e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale  e
sanitaria). -  1. All'articolo 12,  comma  5,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:
"Anche a prescindere  dalla  predisposizione  dei  piani  di  cui  al
periodo precedente, l'impresa commissariata di  cui  all'articolo  1,
comma 1, del citato decreto-legge n.  61  del  2013,  puo'  contrarre
finanziamenti, prededucibili a  norma  dell'articolo  111  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure
e le attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria  ovvero  funzionali
alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e  alla  gestione  del
relativo patrimonio. La funzionalita' di cui al periodo precedente e'
attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente
alle misure e alle attivita' di tutela  ambientale  e  sanitaria.  In
caso di finanziamenti funzionali  alla  continuazione  dell'esercizio
dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio,  l'attestazione
e' di competenza del Ministro dello sviluppo  economico,  sentito  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare.
L'attestazione  puo'  riguardare  anche   finanziamenti   individuati
soltanto per tipologia, entita' e condizioni essenziali, sebbene  non
ancora oggetto di trattative". 
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.   61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89,  il
comma 11-quinquies e' sostituito dal seguente: 
    "11-quinquies. Qualora sia necessario ai fini  dell'attuazione  e
della realizzazione del piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di
tutela   ambientale   e    sanitaria    dell'impresa    soggetta    a
commissariamento,  non  oltre  l'anno  2014,  il  giudice  procedente
trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta  del  commissario
straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti  di
quanto  costituisce  oggetto  di  sequestro,  anche  in  relazione  a
procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi
all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del
titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma
societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita' di
direzione  e  coordinamento  sull'impresa  commissariata  prima   del
commissariamento. In caso di impresa esercitata in  forma  societaria
le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione
di aumento di capitale, ovvero in conto futuro  aumento  di  capitale
nel caso in  cui  il  trasferimento  avvenga  prima  dell'aumento  di
capitale di cui al comma 11-bis. Tutte  le  attivita'  di  esecuzione
funzionali  al  trasferimento,  ivi  comprese  quelle  relative  alla
liquidazione di titoli e valori esistenti in conti  deposito  titoli,
vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale  gestore  ex  lege
del Fondo  unico  giustizia.  Il  sequestro  penale  sulle  somme  si
converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel
caso di trasferimento delle somme sequestrate prima  dell'aumento  di
capitale, in sequestro del credito a  titolo  di  futuro  aumento  di
capitale.  Le  azioni  o  quote  di  nuova  emissione  devono  essere
intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al  gestore  ex  lege
Equitalia Giustizia S.p.A. Le attivita' poste in essere da  Equitalia
Giustizia  S.p.A.  devono  svolgersi  sulla  base  delle  indicazioni
fornite dall'autorita' giurisdizionale procedente". 
  3.  All'articolo  2  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.   61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    "1-bis. In relazione al commissariamento  dell'ILVA  S.p.A.,  gli
interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1,  comma  5,  sono
dichiarati  indifferibili,  urgenti  e   di   pubblica   utilita'   e
costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il  sub  commissario  di
cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed e' responsabile  in
via esclusiva dell'attuazione degli interventi  previsti  dal  citato
piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub
commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario,  la
propria struttura, le relative modalita'  operative  e  il  programma
annuale delle risorse finanziarie  necessarie  per  far  fronte  agli
interventi previsti  dal  piano  di  cui  all'articolo  1,  comma  5,
aggiornandolo ogni trimestre e  con  rendicontazione  delle  spese  e
degli impegni di spesa; dispone altresi' i pagamenti con  le  risorse
rese disponibili dal commissario straordinario. 
    1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti  dal  piano  di
cui all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui  all'articolo  1,
comma  9,  e'  avviato  su  proposta  del  sub  commissario  di   cui
all'articolo 1, comma 1, entro quindici giorni  dalla  disponibilita'
dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri,  visti
e nulla-osta relativi agli interventi previsti per  l'attuazione  del
detto  piano  devono  essere  resi  dalle  amministrazioni   o   enti
competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori
venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi  entro
tali termini, si intendono  acquisiti  con  esito  positivo.  Per  la
valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di  tutela
sanitaria e paesaggistica, restano ferme  le  previsioni  del  citato
articolo 1, comma 9". 
  4.  All'articolo  2  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.   61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo
il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: 
    "3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo  1,  comma
5, nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi di un numero
elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche,  entro  il  31
luglio 2015 sia attuato almeno l'80 per cento delle  prescrizioni  in
scadenza a quella data. Entro il 31  dicembre  2015,  il  commissario
straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e  all'ISPRA  una  relazione  sulla  osservanza
delle prescrizioni del piano di  cui  al  primo  periodo.  Rimane  il
termine ultimo gia' previsto del 4 agosto 2016  per  l'attuazione  di
tutte  le  altre   prescrizioni,   fatto   salvo   il   termine   per
l'applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del  28
febbraio 2012, relativa  alle  conclusioni  sulle  migliori  tecniche
disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio". 
  5.  La  Batteria  11  di  cui  al  punto  16.l)  della   parte   II
dell'Allegato al piano delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitaria, approvato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  14  marzo  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, adottato a  norma  dell'articolo
1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.  89,  deve  essere
messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento  all'entrata
in  esercizio  della  Batteria  9  e  della  relativa  torre  per  lo
spegnimento del coke, doccia 5, devono essere  avviate  entro  e  non
oltre il 30 giugno  2016.  Il  riavvio  dell'impianto  dovra'  essere
valutato dall'Autorita' competente sulla base di  apposita  richiesta
di ILVA S.p.A.  nell'ambito  della  verifica  sull'adempimento  delle
prescrizioni. 
  6. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della parte  II  dell'Allegato  al
piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale   e
sanitaria,  approvato  con  il  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014,  deve  essere  messo  fuori
produzione  e  le  procedure  per  lo  spegnimento,  all'entrata   in
esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre  il  30
giugno  2015.  Il  riavvio  dell'impianto  dovra'   essere   valutato
dall'Autorita' competente sulla base di apposita  richiesta  di  ILVA
S.p.A.   nell'ambito   della    verifica    sull'adempimento    delle
prescrizioni. 
  Art. 22-quinquies. - (Regime fiscale delle operazioni  di  raccolta
effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A). -  1. All'articolo
5 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 24 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Gli
interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali  e  degli
altri titoli emessi  ai  sensi  del  comma  7,  lettera  a),  con  le
caratteristiche autorizzate e nei limiti di  emissione  previsti  con
decreto del direttore generale del Tesoro, sono  soggetti  al  regime
dell'imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  nella  misura
applicabile  ai  titoli  di  cui  all'articolo  31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"; 
    b) il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
      "25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per  la  gestione
separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per  quanto
rientra nella medesima  gestione,  alla  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito
delle societa', imposta regionale sulle attivita' produttive, imposte
di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di
cui agli articoli 15 e seguenti  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' quelle  concernenti  le
altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute
di cui all'articolo 26, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' l'imposta  sul  reddito
delle societa' e  l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in  Tesoreria  con
imputazione  ai  competenti  capitoli  dello  stato   di   previsione
dell'entrata". 
  2.   L'attuazione   del   presente    articolo    e'    subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul   funzionamento   dell'Unione
europea». 
 
All'articolo 23: 
 
  al comma 1, le parole: «potenza impegnata non inferiore a 16,5  kW»
sono sostituite dalle seguenti: «potenza disponibile superiore a 16,5
kW»; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «3-bis. Fino all'entrata in operativita' dell'elettrodotto 380 kV
"Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il  Continente  e  degli  altri
interventi finalizzati al significativo incremento della capacita' di
interconnessione  tra  la   rete   elettrica   siciliana   e   quella
peninsulare, le  unita'  di  produzione  di  energia  elettrica,  con
esclusione  di  quelle  rinnovabili  non  programmabili,  di  potenza
superiore a  50  MW  ubicate  in  Sicilia  sono  considerate  risorse
essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno  l'obbligo
di offerta sul mercato del giorno prima. Le modalita'  di  offerta  e
remunerazione di tali  unita'  sono  definite  o  ridefinite  e  rese
pubbliche dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, seguendo  il  criterio  di
puntuale riconoscimento  per  singola  unita'  produttiva  dei  costi
variabili  e  dei  costi  fissi  di  natura  operativa  e   di   equa
remunerazione  del  capitale  residuo  investito  riconducibile  alle
stesse unita', in modo da assicurare la riduzione degli oneri per  il
sistema elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina
degli  sbilanciamenti  nell'ambito  del  mercato   dei   servizi   di
dispacciamento, l'Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
sistema idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone
Sicilia e Sardegna». 
  L'articolo 24 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 24. -  (Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi
e oneri del sistema elettrico per reti interne e  sistemi  efficienti
di produzione e consumo). -  1. A decorrere dal 1º  gennaio  2015,  i
corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali  di  sistema
di cui all'articolo 3, comma 11, del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge   14   novembre   2003,   n.   314,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati
facendo esclusivo riferimento al consumo  di  energia  elettrica  dei
clienti finali o a parametri relativi al  punto  di  connessione  dei
medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi  2,  3,
4, 5, 6 e 7 del presente articolo. 
  2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge
23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i  sistemi  di
cui al secondo periodo del  comma  2  dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 30 maggio  2008,  n.  115,  e  successive  modificazioni,
nonche' per i sistemi efficienti di utenza di  cui  al  comma  1  del
medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014,
i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al
comma  1,  limitatamente   alle   parti   variabili,   si   applicano
sull'energia elettrica consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  in
misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari  dovuti
sull'energia prelevata dalla rete. 
  3.  Per  i  sistemi  efficienti  di  utenza,  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  115,  e
successive modificazioni, entrati in esercizio dopo  il  31  dicembre
2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema  di
cui al comma 1, limitatamente  alle  parti  variabili,  si  applicano
sull'energia elettrica consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  in
misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari  dovuti
sull'energia prelevata dalla rete. 
  4. Al  fine  di  non  ridurre  l'entita'  complessiva  dei  consumi
soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, le quote di  cui
al comma 3 possono essere aggiornate con decreti del  Ministro  dello
sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri: 
    a) il primo aggiornamento puo'  essere  effettuato  entro  il  30
settembre 2015  e  gli  eventuali  successivi  aggiornamenti  possono
essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo; 
    b) le nuove quote si  applicano  agli  impianti  che  entrano  in
esercizio a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a  quello  di
entrata in vigore del pertinente decreto; 
    c) le nuove quote non possono essere incrementate ogni  volta  di
piu' di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti. 
  5. Per il raggiungimento delle finalita' di cui ai  commi  2  e  3,
l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico
adotta  i  provvedimenti  necessari  alla  misurazione   dell'energia
consumata e non prelevata dalla rete. 
  6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico definisce,  per  le  reti  e  i
sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile  misurare
l'energia consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  un  sistema  di
maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti  a  copertura
degli oneri generali di sistema, di  effetto  stimato  equivalente  a
quanto previsto ai medesimi commi 2  e  3.  Il  medesimo  sistema  e'
applicabile,  anche  successivamente  al  2015,  laddove   le   quote
applicate siano inferiori al 10 per cento. 
  7.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  dei  provvedimenti   adottati
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in
attuazione dell'articolo 33 della legge 23  luglio  2009,  n.  99,  e
successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto  legislativo
30 maggio 2008, n. 115, e  successive  modificazioni,  per  le  parti
compatibili con le disposizioni dei precedenti commi. 
  8.  I   corrispettivi   tariffari   di   trasmissione,   misure   e
distribuzione  dell'energia  elettrica   sono   determinati   facendo
riferimento, per le parti fisse, a parametri  relativi  al  punto  di
connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia
elettrica prelevata tramite il medesimo punto. 
  9. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
agli impianti a fonti  rinnovabili  di  cui  all'articolo  25-bis  di
potenza non superiore a 20 kW». 
  All'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «in corso» sono  aggiunte
le seguenti: «con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo
entro i 3 kW». 
  Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 
  «Art. 25-bis. -  (Disposizioni urgenti in materia  di  scambio  sul
posto). -  1. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con   effetti
decorrenti dal 1º gennaio 2015, l'Autorita' per l'energia  elettrica,
il gas e il sistema idrico provvede alla revisione  della  disciplina
dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive: 
    a) la soglia di applicazione della disciplina dello  scambio  sul
posto e' elevata a 500 kW per gli impianti a  fonti  rinnovabili  che
entrano in esercizio a decorrere dal 1º gennaio 2015, fatti salvi gli
obblighi di officina elettrica; 
    b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non  superiore
a 20 kW, ivi inclusi quelli gia' in esercizio al 1º gennaio 2015, non
sono applicati i corrispettivi di cui  all'articolo  24  sull'energia
elettrica consumata e non prelevata dalla rete; 
    c) per gli impianti operanti in  regime  di  scambio  sul  posto,
diversi da quelli di cui alla  lettera  b)  del  presente  comma,  si
applica l'articolo 24, comma 3». 
  L'articolo 26 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.   26.   -     (Interventi    sulle    tariffe    incentivanti
dell'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici). -  1.  Al  fine
di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione  degli
incentivi e favorire una migliore sostenibilita'  nella  politica  di
supporto  alle   energie   rinnovabili,   le   tariffe   incentivanti
sull'energia elettrica  prodotta  da  impianti  solari  fotovoltaici,
riconosciute in  base  all'articolo  7  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, e  all'articolo  25,  comma  10,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate  secondo  le  modalita'
previste dal presente articolo. 
  2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il  Gestore  dei  servizi
energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui  al  comma  1,
con rate mensili costanti, in misura  pari  al  90  per  cento  della
producibilita' media annua stimata  di  ciascun  impianto,  nell'anno
solare di produzione ed effettua il  conguaglio,  in  relazione  alla
produzione effettiva, entro il 30  giugno  dell'anno  successivo.  Le
modalita' operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla
pubblicazione del  presente  decreto  e  approvate  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico. 
  3. A decorrere dal 1º gennaio 2015,  la  tariffa  incentivante  per
l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200
kW e' rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base  di  una  delle
seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014: 
    a) la tariffa e' erogata per un periodo di  24  anni,  decorrente
dall'entrata in esercizio  degli  impianti,  ed  e'  conseguentemente
ricalcolata  secondo  la  percentuale  di  riduzione  indicata  nella
tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto; 
    b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa
e'  rimodulata  prevedendo  un  primo  periodo  di  fruizione  di  un
incentivo ridotto  rispetto  all'attuale  e  un  secondo  periodo  di
fruizione  di  un  incentivo  incrementato  in   ugual   misura.   Le
percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del  Ministro
dello  sviluppo  economico,   sentita   l'Autorita'   per   l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1º ottobre
2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli  aventi
titolo all'opzione, un  risparmio  di  almeno  600  milioni  di  euro
all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto  all'erogazione  prevista
con le tariffe vigenti; 
    c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa
e' ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua
del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantita': 
      1) 6  per  cento  per  gli  impianti  aventi  potenza  nominale
superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW; 
      2) 7  per  cento  per  gli  impianti  aventi  potenza  nominale
superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW; 
      3) 8  per  cento  per  gli  impianti  aventi  potenza  nominale
superiore a 900 kW. 
  In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE  applica
l'opzione di cui alla lettera c). 
  4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 5  maggio  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12  maggio  2011,  e  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 5  luglio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,  le  riduzioni  di  cui
all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola  componente
incentivante, calcolata secondo le modalita' di cui  all'articolo  5,
comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012. 
  5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4
puo' accedere a finanziamenti bancari per  un  importo  massimo  pari
alla differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre 2014  e
l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4.  Tali  finanziamenti
possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente,  sulla  base
di  apposite  convenzioni  con  il  sistema  bancario,  di  provvista
dedicata o di garanzia  concessa  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi  di  cui  al  comma  7,  lettera  a),
dell'articolo  5  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.
L'esposizione di Cdp e' garantita dallo Stato ai sensi  dell'articolo
1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri  e
modalita' stabiliti con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte  di
competenza  e  ove  necessario,  alla  durata   dell'incentivo   come
rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a), la  validita'  temporale
dei permessi rilasciati, comunque denominati, per  la  costruzione  e
l'esercizio  degli  impianti  fotovoltaici  ricadenti  nel  campo  di
applicazione del presente articolo. 
  7.  I  soggetti  beneficiari  di  incentivi  pluriennali,  comunque
denominati,  per  la  produzione  di  energia  elettrica   da   fonti
rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino  ad  un
massimo dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari
operatori finanziari europei. 
  8. L'acquirente selezionato di cui al comma 7 subentra ai  soggetti
beneficiari nei diritti a percepire  gli  incentivi  pluriennali  dal
soggetto deputato all'erogazione degli stessi, salva  la  prerogativa
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di
esercitare  annualmente,  anche  avvalendosi  del  soggetto  deputato
all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a
fronte della corresponsione di un  importo  pari  alla  rata  annuale
costante,  calcolata  sulla  base  di  un  tasso  di   interesse   T,
corrispondente all'ammortamento finanziario del costo  sostenuto  per
l'acquisto  dei  diritti  di  un  arco  temporale  analogo  a  quello
riconosciuto per la percezione degli incentivi. 
  9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il  sistema  idrico,  con  propri  provvedimenti,
provvede a: 
    a) stabilire le modalita' di selezione dell'acquirente di cui  al
comma 7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia
come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso
di interesse T di cui al comma 8; 
    b) stabilire  l'importo  minimo,  comunque  non  inferiore  a  30
miliardi  di  euro,  che  l'acquirente  di  cui  al  comma  7   rende
complessivamente disponibile per l'acquisto delle quote di  incentivi
pluriennali; 
    c) definire  le  condizioni,  le  procedure  e  le  modalita'  di
riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma  7  delle  quote
degli incentivi  pluriennali  acquistati  o,  in  alternativa,  degli
importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8; 
    d) stabilire i criteri e le procedure per  determinare  la  quota
annuale costante di incentivi pluriennali che puo' essere oggetto  di
cessione da parte di ciascun  soggetto  beneficiario,  tenendo  conto
anche della tipologia e della localizzazione degli impianti; 
    e) definire le condizioni, le procedure ed ogni  altro  parametro
utile  per  disciplinare  la  cessione  delle  quote   di   incentivi
pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla
base del tasso di sconto offerto, che non puo'  essere  inferiore  al
tasso T riconosciuto all'acquirente,  e  nei  limiti  di  un  importo
massimo destinato all'acquisto delle quote di  incentivi  pluriennali
stabilito per ciascuna asta; 
    f) stabilire per ciascuna asta le procedure di partecipazione, il
tasso di sconto minimo e  l'importo  massimo  destinato  all'acquisto
delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le  aste
siano distinte sulla base della tipologia o  della  dimensione  degli
impianti, delle connesse  specificita'  in  termini  di  numerosita',
costo presunto del capitale e  capacita'  di  gestione  di  procedure
complesse; 
    g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura di selezione
dell'acquirente e  le  aste  di  acquisto  utile  a  massimizzare  la
partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione  che  esse  in
ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato. 
  10. L'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, nel rispetto  di  specifici  indirizzi  emanati  con  proprio
decreto dal Ministro dello sviluppo  economico,  destina  l'eventuale
differenza  tra  il  costo   annuale   degli   incentivi   acquistati
dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma
8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema. 
  11. Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa  utile  a  dare
piena esecuzione alle disposizioni  del  presente  articolo,  inclusi
eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso
totale o parziale dei soggetti beneficiari di  incentivi  pluriennali
dai contratti di finanziamento stipulati. 
  12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle  disposizioni  di
cui al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di  cessione,
le misure di rimodulazione di cui al comma 3. 
  13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da  7  a  12  e'
subordinata alla verifica da  parte  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze della compatibilita'  degli  effetti  delle  operazioni
sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto  degli
impegni assunti in sede europea». 
 
All'articolo 28: 
 
  al comma 1, le parole: «21  gennaio  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «21 febbraio 2014»; 
  dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Il decreto ministeriale  di  cui  all'articolo  1,  comma
6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e'  emanato  entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto». 
 
All'articolo 29: 
 
  al comma 1, dopo le parole: «servizio universale» sono inserite  le
seguenti: «e per il settore del trasporto ferroviario delle merci»; 
  al  comma  2,  le  parole:  «120  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «80 milioni»; 
  il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. E' fatto divieto  di  traslare  i  maggiori  oneri  derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo  sui
prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale  e
del trasporto ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per
l'uso dell'infrastruttura ferroviaria  non  rientranti  nel  servizio
universale e nel trasporto ferroviario delle merci  tiene  conto  dei
maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del  presente
articolo secondo un criterio  di  gradualita'  valido  per  il  primo
triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non
superiore al 70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno
2017.  L'Autorita'  per  i  trasporti  vigila  sull'osservanza  delle
disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante  accertamenti  a
campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato». 
 
All'articolo 30: 
 
  al comma 1 e' premesso il seguente: 
    «01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) dopo le  parole:  "fonti  rinnovabili"  sono  inserite  le
seguenti: ", ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione
di acqua calda e aria o di sola  acqua  calda  con  esclusione  delle
pompe di calore geotermiche"; 
        b) dopo le parole: "diversi da quelli di cui ai commi da 1  a
4" e prima delle parole: ", realizzati negli edifici esistenti"  sono
inserite le seguenti: "e dagli interventi di installazione  di  pompe
di calore geotermiche,"»; 
  al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 1, primo periodo,  dopo  le
parole: «soggetti alla previsione del comma 11  dell'articolo  6»  le
parole: «viene effettuata» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  la
comunicazione  per  l'installazione  e  l'esercizio  di   unita'   di
microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma  1,  lettera
e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata  dal
comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio  2009,  n.  99,  sono
effettuate»; 
  al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 4,  le  parole:  «comma  8»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; 
  dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. All'articolo 1-sexies,  comma  1,  del  decreto-legge  29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: "costituendo titolo a costruire
e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi" sono  inserite
le seguenti: "e ad attraversare i beni demaniali". 
    1-ter.  All'articolo  1-sexies,  comma  3,  quarto  periodo,  del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole:  "la  misura  di
salvaguardia perde  efficacia  decorsi  tre  anni  dalla  data  della
comunicazione dell'avvio del procedimento" sono aggiunte le seguenti:
", salvo il caso in cui il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ne
disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per  sopravvenute
esigenze istruttorie". 
    1-quater.   All'articolo   1-sexies,    comma    4-sexies,    del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003,  n.  290,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) al primo  periodo,  le  parole  da:  "e  che  utilizzino  il
medesimo tracciato" fino a: "40 metri lineari" sono sostituite  dalle
seguenti: ",  ovvero  metri  lineari  3.000  qualora  non  ricadenti,
neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino  il
medesimo tracciato, ovvero se ne discostino  per  un  massimo  di  60
metri lineari"; 
      b) al terzo periodo, le parole: "piu' del 20  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "piu' del 30 per cento"»; 
  al comma 2, capoverso Art. 8-bis, comma 1, lettera a),  le  parole:
«non superiore a 100 standard metri cubi/ora» sono  sostituite  dalle
seguenti: «non superiore a 500 standard metri cubi/ora»; 
  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto  legislativo  n.  28
del 2011, dopo le parole: "le regioni  prevedono"  sono  inserite  le
seguenti: ", entro e non oltre il 31 ottobre 2014,". 
    2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto  legislativo  n.  28
del 2011, le parole: "Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:  "Entro  e  non
oltre il 31 ottobre 2014". 
    2-quater. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 28
del 2011, dopo le parole: "a partire da  rifiuti"  sono  inserite  le
seguenti: ", compreso il gas di discarica,". 
    2-quinquies.  All'articolo  8,  comma  1,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo le parole: "non sono
dovuti in caso di" sono inserite le seguenti: "installazione di pompa
di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di". 
    2-sexies.  Dopo  il  comma  5  dell'articolo  271   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti: 
      "5-bis. Per gli impianti e le attivita'  degli  stabilimenti  a
tecnologia avanzata nella produzione di  biocarburanti,  al  fine  di
assicurare la  tutela  della  salute  e  dell'ambiente,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Ministro della salute, adotta  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa europea,  apposite  linee  guida  recanti  i
criteri per la  fissazione  dei  valori  limite  di  emissione  degli
impianti  di   bioraffinazione,   quale   parametro   vincolante   di
valutazione da parte delle autorita' competenti. 
      5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee  guida  di  cui  al
comma 5-bis, gli impianti  di  bioraffinazione  devono  applicare  le
migliori tecniche disponibili, rispettare i limiti  massimi  previsti
dalla normativa nazionale applicabile  in  materia  di  tutela  della
qualita'  dell'aria,  di  qualita'  ambientale  e  di  emissioni   in
atmosfera". 
      2-septies.  Al  comma  16   dell'articolo   271   del   decreto
legislativo n. 152 del 2006 sono premesse le seguenti parole:  "Fermo
quanto disposto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo". 
      2-octies. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo  30
maggio 2008, n. 115, dopo le parole:  "diametro  non  superiore  a  1
metro," sono inserite le  seguenti:  "di  microcogeneratori  ad  alto
rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20,". 
      2-novies. Al comma 2 dell'articolo 3-bis  del  decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2014"»; 
  nella  rubrica,  dopo  le  parole:  «efficienza  energetica»   sono
inserite le seguenti: «del sistema elettrico». 
  Dopo l'articolo 30 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 30-bis. -  (Interventi urgenti per la regolazione delle  gare
d'ambito per l'affidamento del  servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale). -  1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:
"calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni  o  nei
contratti" sono inserite le  seguenti:  ",  purche'  stipulati  prima
della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i  rapporti  con
le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,". 
  2. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre  2011,
n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di  gara,  sono
prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui
all'allegato 1 dello stesso decreto, di sei mesi per gli  ambiti  del
secondo, terzo e quarto raggruppamento e  di  quattro  mesi  per  gli
ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta  alle  proroghe
di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre  2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 9. 
  3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano  agli  ambiti  di
cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  4. La previsione di cui all'articolo 4, comma 5, del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, si  applica  al  superamento  dei  nuovi  termini
previsti dal comma 2. 
  Art. 30-ter. - (Misure urgenti di  semplificazione  per  l'utilizzo
delle fonti rinnovabili nell'ambito della  riconversione  industriale
del  comparto  bieticolo-saccarifero).  -   1.  All'articolo  29  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  4  aprile  2012,  n.  35,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole:  "rivestono  carattere  di  interesse
nazionale anche ai fini della definizione e del  perfezionamento  dei
processi autorizzativi e dell'effettiva entrata  in  esercizio"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "rivestono   carattere   di   interesse
strategico e costituiscono una priorita'  a  carattere  nazionale  in
considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico  di  tali
insediamenti produttivi nonche' per  la  salvaguardia  dei  territori
oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di
iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel  settore
della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono  finalizzati
anche  al  reimpiego  dei  lavoratori,   dipendenti   delle   imprese
saccarifere italiane dismesse per effetto  del  regolamento  (CE)  n.
320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove  attivita'  di
natura  industriale.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  di  tali
progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2,  comma
1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi
procedimenti autorizzativi non risultino  ultimati  e  siano  decorsi
infruttuosamente i termini  di  legge  per  la  conclusione  di  tali
procedimenti, nomina senza indugio, ai  sensi  dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un  commissario  ad
acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione  industriale
sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale,  in
ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al  commissario
non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali
rimborsi di spese vive sono a carico  delle  risorse  destinate  alla
realizzazione dei progetti". 
  Art. 30-quater. - (Modifica all'articolo 11-bis  del  decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35).  -   1.  All'articolo  11-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80,  al  secondo  periodo,  dopo  le
parole: "a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas" sono
inserite le seguenti: "e del servizio idrico integrato". 
  Art. 30-quinquies. -  (Modifica  all'articolo  45  della  legge  23
luglio 2009, n. 99). -  1. All'articolo 45, comma 2, della  legge  23
luglio  2009,  n.  99,  le  parole:  "nonche'  dalle   attivita'   di
rigassificazione  anche  attraverso  impianti  fissi  offshore"  sono
soppresse. 
  Art. 30-sexies. -  (Disposizioni in materia di  biocarburanti).  - 
1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma  15,  quarto  periodo,
del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, da  emanare  entro
il 15 settembre 2014, e' altresi' stabilita la quota minima di cui al
comma 139 dell'articolo 2 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
compresa la sua  ripartizione  in  quote  differenziate  tra  diverse
tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati,  per  gli  anni
successivi al 2015. Con le stesse modalita' si provvede a  effettuare
i successivi aggiornamenti. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  sentito  il
comitato tecnico consultivo biocarburanti  di  cui  all'articolo  33,
comma 5-sexies, del decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  da
emanare  entro  il  15  novembre  2014,  sono  fissate  le   sanzioni
amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato
raggiungimento degli obblighi stabiliti con  il  decreto  di  cui  al
comma 1 del presente articolo. 
  3. Il terzo periodo  del  comma  2  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  e'
soppresso». 
 
L'articolo 31 e' soppresso. 
 
All'articolo 32: 
 
  al comma 1: 
    al capoverso 9-bis, ottavo periodo, le parole: «da emanare  entro
trenta giorni dall'entrata in vigore  della  presente  disposizione,»
sono soppresse; 
    al  capoverso  9-ter,  primo  periodo,  le   parole:   «,   entro
quarantacinque  giorni  dall'entrata   in   vigore   della   presente
disposizione,» sono soppresse; 
  dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di
cui al comma 1, capoverso 9-bis, ottavo  periodo,  e'  emanato  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
    1-ter. Lo schema di convenzione di  cui  al  comma  1,  capoverso
9-ter, primo periodo, e' stipulato entro sessanta giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto»; 
  il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 6, comma  9-ter,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e'  approvato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto». 
  Dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente: 
  «Art.  32-bis.  - (Modifica  al  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). -  1. Il numero  16)  del  primo
comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e'  sostituito  dal
seguente: 
    "16) le prestazioni del servizio postale universale,  nonche'  le
cessioni  di  beni  a  queste  accessorie,  effettuate  dai  soggetti
obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di
servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le  cui  condizioni
siano state negoziate individualmente". 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale
data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale  universale
in applicazione della norma di esenzione previgente». 
  All'articolo 33, comma 4, lettera a), capoverso 3, le  parole:  «14
gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «14 gennaio 1994». 
  All'articolo 34, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Al comma  1-bis  dell'articolo  3  della  tariffa,  parte
prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
1972, n. 642,  dopo  le  parole:  "estratti,  copie  e  simili"  sono
aggiunte  le  seguenti:  ",  con  esclusione  delle  istanze  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e  della
previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate  ai  fini  della
percezione dell'indennita' prevista dall'articolo 1, comma  3,  della
legge 18 febbraio 1992, n. 162"». 
  Dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente: 
  «Art. 34-bis. -  (Disposizioni interpretative). -  1.  Al  fine  di
favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in  condizioni
di equita' senza  alterazioni  della  concorrenza,  conformemente  ai
principi della normativa europea vigente in materia, le  disposizioni
di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2  marzo  2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.
44, si  interpretano  nel  senso  di  ricomprendere  anche  la  pesca
professionale in acque interne e lagunari».