IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69,  in  materia
di  mediazione  finalizzata  alla  conciliazione  delle  controversie
civili e commerciali; 
  Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo  2010,  n.  28,
recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18  giugno  2009,  n.
69; 
  Visto il decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 febbraio 2014; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la nota  del  4  luglio  2014  con  la  quale  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Disposizione generale 
 
  1. Le disposizioni del decreto  del  Ministro  della  giustizia  18
ottobre 2010,  n.  180,  richiamate  nei  successivi  articoli,  sono
modificate  o  integrate  secondo  quanto  disposto  negli   articoli
seguenti. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo dell'articolo  60  della  legge  18
          giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
          la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
          processo civile): 
                «Art. 60. (Delega al Governo in materia di mediazione
          e   di   conciliazione   delle   controversie   civili    e
          commerciali). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi  in  materia
          di  mediazione  e  di  conciliazione  in  ambito  civile  e
          commerciale. 
              2. La riforma  adottata  ai  sensi  del  comma  1,  nel
          rispetto e in coerenza con la normativa  comunitaria  e  in
          conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma
          3,  realizza  il  necessario  coordinamento  con  le  altre
          disposizioni vigenti. I decreti  legislativi  previsti  dal
          comma 1  sono  adottati  su  proposta  del  Ministro  della
          giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai  fini
          dell'espressione dei  pareri  da  parte  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere finanziario, che sono resi entro  il  termine  di
          trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il  quale
          i decreti  sono  emanati  anche  in  mancanza  dei  pareri.
          Qualora detto termine venga a  scadere  nei  trenta  giorni
          antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
          successivamente, la scadenza di quest'ultimo  e'  prorogata
          di sessanta giorni. 
              3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                a) prevedere  che  la  mediazione,  finalizzata  alla
          conciliazione, abbia per oggetto  controversie  su  diritti
          disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia; 
                b)  prevedere  che  la  mediazione  sia   svolta   da
          organismi   professionali   e   indipendenti,   stabilmente
          destinati all'erogazione del servizio di conciliazione; 
                c) disciplinare la  mediazione,  nel  rispetto  della
          normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione  delle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003,
          n. 5, e in ogni caso attraverso  l'istituzione,  presso  il
          Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per
          la finanza pubblica, di  un  Registro  degli  organismi  di
          conciliazione, di seguito denominato  «Registro»,  vigilati
          dal medesimo Ministero, fermo  restando  il  diritto  delle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          che hanno costituito organismi di  conciliazione  ai  sensi
          dell' articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  ad
          ottenere  l'iscrizione  di  tali  organismi  nel   medesimo
          Registro; 
                d) prevedere che i  requisiti  per  l'iscrizione  nel
          Registro e per la sua  conservazione  siano  stabiliti  con
          decreto del Ministro della giustizia; 
                e) prevedere la possibilita', per  i  consigli  degli
          ordini degli avvocati, di istituire,  presso  i  tribunali,
          organismi di conciliazione che, per il loro  funzionamento,
          si avvalgono del personale degli stessi consigli; 
                f)  prevedere  che  gli  organismi  di  conciliazione
          istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto  nel
          Registro; 
                g) prevedere,  per  le  controversie  in  particolari
          materie,   la   facolta'   di   istituire   organismi    di
          conciliazione presso i consigli degli ordini professionali; 
                h) prevedere che gli organismi  di  conciliazione  di
          cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro; 
                i)  prevedere  che  gli  organismi  di  conciliazione
          iscritti nel  Registro  possano  svolgere  il  servizio  di
          mediazione anche attraverso procedure telematiche; 
                l)  per  le  controversie  in  particolari   materie,
          prevedere la facolta'  del  conciliatore  di  avvalersi  di
          esperti, iscritti nell'albo dei  consulenti  e  dei  periti
          presso i  tribunali,  i  cui  compensi  sono  previsti  dai
          decreti legislativi attuativi della delega di cui al  comma
          1  anche  con  riferimento  a  quelli  stabiliti   per   le
          consulenze e per le perizie giudiziali; 
                m)  prevedere  che   le   indennita'   spettanti   ai
          conciliatori,  da  porre  a  carico  delle   parti,   siano
          stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore
          per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra
          le parti; 
                n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare  il
          cliente,  prima  dell'instaurazione  del  giudizio,   della
          possibilita' di avvalersi dell'istituto della conciliazione
          nonche' di ricorrere agli organismi di conciliazione; 
                o)  prevedere,  a  favore  delle  parti,   forme   di
          agevolazione  di   carattere   fiscale,   assicurando,   al
          contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli  introiti
          derivanti  al  Ministero  della  giustizia,   a   decorrere
          dall'anno   precedente   l'introduzione   della   norma   e
          successivamente  con  cadenza  annuale,  dal  Fondo   unico
          giustizia di cui  all'  articolo  2  del  decreto-legge  16
          settembre 2008,  n.  143,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 novembre 2008, n. 181; 
                p) prevedere, nei casi in cui  il  provvedimento  che
          chiude il processo  corrisponda  interamente  al  contenuto
          dell'accordo  proposto   in   sede   di   procedimento   di
          conciliazione,  che   il   giudice   possa   escludere   la
          ripetizione delle spese  sostenute  dal  vincitore  che  ha
          rifiutato l'accordo  successivamente  alla  proposta  dello
          stesso, condannandolo altresi', e nella stessa  misura,  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  dal  soccombente,  salvo
          quanto previsto dagli  articoli  92  e  96  del  codice  di
          procedura civile,  e,  inoltre,  che  possa  condannare  il
          vincitore al pagamento di un'ulteriore somma  a  titolo  di
          contributo unificato ai sensi  dell'  articolo  9  (L)  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di spese di giustizia, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 
                q) prevedere che il procedimento di conciliazione non
          possa avere una durata eccedente i quattro mesi; 
                r) prevedere, nel rispetto del  codice  deontologico,
          un  regime  di  incompatibilita'  tale  da   garantire   la
          neutralita',   l'indipendenza   e    l'imparzialita'    del
          conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni; 
                s) prevedere che il verbale  di  conciliazione  abbia
          efficacia  esecutiva  per  l'espropriazione  forzata,   per
          l'esecuzione in forma specifica e  costituisca  titolo  per
          l'iscrizione di ipoteca giudiziale.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2010, n. 28  (Attuazione  dell'articolo
          60 della legge  18  giugno  2009,  n.  69,  in  materia  di
          mediazione    finalizzata    alla    conciliazione    delle
          controversie civili e commerciali): 
                «Art. 16. (Organismi di mediazione e registro. Elenco
          dei formatori). - 1. Gli enti pubblici o privati, che diano
          garanzie  di  serieta'  ed  efficienza,  sono  abilitati  a
          costituire  organismi  deputati,  su  istanza  della  parte
          interessata, a gestire il procedimento di mediazione  nelle
          materie di cui all'articolo 2  del  presente  decreto.  Gli
          organismi devono essere iscritti nel registro. 
              2. La formazione  del  registro  e  la  sua  revisione,
          l'iscrizione,  la  sospensione  e  la  cancellazione  degli
          iscritti, l'istituzione di separate  sezioni  del  registro
          per la trattazione degli affari che  richiedono  specifiche
          competenze anche in materia di  consumo  e  internazionali,
          nonche' la determinazione delle indennita'  spettanti  agli
          organismi  sono  disciplinati  con  appositi  decreti   del
          Ministro della giustizia, di concerto,  relativamente  alla
          materia  del  consumo,  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico. Fino all'adozione di tali decreti si  applicano,
          in quanto compatibili,  le  disposizioni  dei  decreti  del
          Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio
          2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino  alla
          medesima    data,    gli    organismi    di    composizione
          extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del  codice  del
          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, e successive modificazioni. 
              3. L'organismo, unitamente alla domanda  di  iscrizione
          nel registro, deposita presso il Ministero della  giustizia
          il proprio regolamento di  procedura  e  il  codice  etico,
          comunicando ogni  successiva  variazione.  Nel  regolamento
          devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente
          decreto, le procedure telematiche eventualmente  utilizzate
          dall'organismo, in modo da  garantire  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al
          regolamento  devono  essere  allegate  le   tabelle   delle
          indennita' spettanti  agli  organismi  costituiti  da  enti
          privati, proposte per l'approvazione a norma  dell'articolo
          17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della
          giustizia valuta l'idoneita' del regolamento. 
              4.  La  vigilanza  sul  registro  e'   esercitata   dal
          Ministero della giustizia e, con riferimento  alla  sezione
          per la trattazione degli affari in materia  di  consumo  di
          cui  al  comma  2,  anche  dal  Ministero  dello   sviluppo
          economico. 
              4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono  di  diritto
          mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione
          devono  essere  adeguatamente   formati   in   materia   di
          mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi
          di aggiornamento teorico-pratici a  cio'  finalizzati,  nel
          rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice
          deontologico  forense.   Dall'attuazione   della   presente
          disposizione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              5. Presso il Ministero della  giustizia  e'  istituito,
          con decreto ministeriale, l'elenco  dei  formatori  per  la
          mediazione.   Il   decreto   stabilisce   i   criteri   per
          l'iscrizione,  la  sospensione  e  la  cancellazione  degli
          iscritti, nonche'  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
          formazione,  in  modo  da  garantire  elevati  livelli   di
          formazione  dei  mediatori.  Con  lo  stesso  decreto,   e'
          stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione
          all'attivita'  di  formazione  di  cui  al  presente  comma
          costituisce per il mediatore  requisito  di  qualificazione
          professionale. 
              6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco
          dei formatori avvengono nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie e strumentali gia' esistenti, e  disponibili  a
          legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e
          il Ministero dello sviluppo  economico,  per  la  parte  di
          rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o  maggiori
          oneri per il bilancio dello Stato.». 
              Il decreto legge 21 giugno 2013,  n.  69  (Disposizioni
          urgenti per il rilancio dell'economia), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n. 144, S.O. 
              Il  decreto  ministeriale  18  ottobre  2010,  n.   180
          (Regolamento recante la determinazione dei criteri e  delle
          modalita'  di  iscrizione  e  tenuta  del  registro   degli
          organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per  la
          mediazione,   nonche'   l'approvazione   delle   indennita'
          spettanti agli organismi, ai  sensi  dell'articolo  16  del
          decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2010, n. 258. 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
                «Art. 17. (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. - 4-bis. - 4-ter. (Omissis).».