IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative  al  fine  di
garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 dicembre 2014; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  "31  dicembre  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2015"; 
    b) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2014",  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 
  2. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno  2013,
previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014,  n.  114,  dall'articolo  66,  commi   9-bis   e   13-bis   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  e'
prorogato al  31  dicembre  2015  e  le  relative  autorizzazioni  ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
2015. 
  3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2015". 
  4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014,  adottate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, sono prorogate al 31 dicembre 2015. 
  5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai  sensi  del  comma  1,
lettera b) e del comma 2, per le  quali,  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  non   e'   stata   presentata   alle
amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad
assumere,  sono  destinate,  previa  ricognizione  da   parte   della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, a realizzare percorsi di mobilita' a favore  del  personale
degli enti di area vasta in ragione del riordino  delle  funzioni  ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono  fatte  salve,  in  ogni
caso,  le  assunzioni  in  favore  dei  vincitori  di  concorso,  del
personale di cui all'articolo 3  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca. 
  6. All'articolo 4, comma 9, terzo  periodo,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 
  7. Nelle more  della  riorganizzazione  dell'Agenzia  Italiana  del
Farmaco, al fine di consentire la continuita' nello svolgimento delle
funzioni  ad  essa  attribuite,  i  contratti  di  lavoro   a   tempo
determinato stipulati dalla medesima Agenzia  per  l'attribuzione  di
funzioni dirigenziali,  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  7,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in  essere  alla
data di entrata in vigore del presente decreto e con  scadenza  entro
il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in
pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, al 31  dicembre  2015.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata  in  495.440  euro
per il 2015, e' finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo
48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  8. All'articolo 1, comma 14, primo periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2014, n. 15, le parole: "e' prorogato al 31  dicembre  2014"
sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato al 30 giugno 2015". 
  9.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  2,   comma   12,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l'anno
2015, limitatamente ai profili professionali specialistici. 
  10. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: "31  dicembre  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2015". 
  11. All'articolo 1, comma 298, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015». 
  12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«28 febbraio 2015». Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo
delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2,  comma
7,  lettera  b),  del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.   143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.