IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»  e,  in
particolare, gli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1,  41  e
l'art. 71, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», con cui e'  stata
istituita l'Agenzia per l'Italia digitale; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014  in   materia   di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che  abroga  la  direttiva  1999/93/CE,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  serie  L  257  del  28
agosto 2014; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
febbraio 2013, recante «Regole tecniche in  materia  di  generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate
e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3,  24,  comma  4,  28,
comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma  2,  e  71»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2013, n. 117; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
dicembre 2013, recante «Regole tecniche  in  materia  di  sistema  di
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3  e  5-bis,  23-ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44,  44-bis  e  71,  comma  1,  del  Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005», pubblicato nel  Supplemento  ordinario  n.  20  alla  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - 12 marzo 2014, n. 59; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
dicembre 2013, recante «Regole tecniche per il protocollo informatico
ai sensi degli articoli 40-bis, 41,  47,  57-bis  e  71,  del  Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005», pubblicato nel  Supplemento  ordinario  n.  20  alla  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - 12 marzo 2014, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  febbraio  2014
con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna  Madia  e'  stato  nominata
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
febbraio  2014  con  cui  al  Ministro  senza  portafoglio  onorevole
dott.ssa Maria Anna  Madia  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza  portafoglio
onerovole dott.ssa Maria Anna  Madia  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione; 
  Acquisito il parere tecnico dell'Agenzia per l'Italia digitale; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 24 agosto 2013; 
  Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di  cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva  98/48/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20  luglio  1998,  attuata  con  decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
  Di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo per le parti relative alla formazione e conservazione dei
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si  applicano  le  definizioni  del
glossario di cui all'allegato 1 che ne costituisce parte integrante. 
  2. Le specifiche tecniche relative alle regole tecniche di  cui  al
presente  decreto  sono  indicate  nell'allegato  n.  2  relativo  ai
formati,  nell'allegato  n.  3  relativo  agli  standard  tecnici  di
riferimento per la formazione, la gestione  e  la  conservazione  dei
documenti informatici, nell'allegato n. 4  relativo  alle  specifiche
tecniche del pacchetto di archiviazione e nell'allegato n. 5 relativo
ai metadati. Le specifiche tecniche di cui  al  presente  comma  sono
aggiornate con delibera dell'Agenzia per  l'Italia  digitale,  previo
parere del Garante per la protezione dei dati personali, e pubblicate
sul proprio sito istituzionale.