IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
  Visto il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, l'art. 191; 
  Visto il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.
178/2002, del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare  (EFSA)  e  fissa  le
procedure relative alla sicurezza degli alimenti; 
  Visto il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.
1829/2003, del 22  settembre  2003,  relativo  agli  alimenti  ed  ai
mangimi geneticamente modificati; 
  Vista la decisione della Commissione  delle  Comunita'  europee  n.
98/294/CE, del 22 aprile 1998, concernente l'immissione in  commercio
di mais geneticamente modificato (Zea  mays  L.,  linea  MON810),  ai
sensi della direttiva n. 90/220/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto interministeriale 12 luglio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  187  del  10  agosto
2013, relativo all'adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'art.
54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti  la  coltivazione  di
varieta' di mais geneticamente modificato MON810  e  che  dispone  il
divieto di coltivazione del suddetto mais nel territorio italiano per
diciotto mesi; 
  Vista la nota del 16 gennaio 2015, prot. 0000773/GAB,  con  cui  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  ha
chiesto al  Ministro  della  salute  di  valutare  l'opportunita'  di
riavviare la procedura per l'attivazione delle misure d'emergenza  di
cui all'art.  34  del  Regolamento  (CE)  n.  1829/2003,  secondo  le
procedure di cui agli articoli  53  e  54  del  Regolamento  (CE)  n.
178/2002; 
  Considerato che  l'importanza  dell'aggiornamento  delle  norme  in
materia di valutazione del rischio, per  tenere  conto  dei  continui
sviluppi nella conoscenza scientifica e nelle  procedure  di  analisi
relativamente agli effetti ambientali a lungo termine  delle  colture
geneticamente  modificate,  e'  stata  ribadita  nella  proposta   di
direttiva  che  modifica  la  direttiva  n.  2001/18/CE,  per  quanto
concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare  o  vietare
la  coltivazione  di  organismi  geneticamente  modificati  sul  loro
territorio, che il Parlamento europeo ha approvato in seconda lettura
in data 13 gennaio 2015; 
  Considerato che la Commissione europea non ha intrapreso, sino alla
data odierna, alcuna azione al fine  di  cambiare  le  condizioni  di
messa in coltura del mais MON810 per imporre l'attuazione  di  misure
di gestione necessarie per la protezione  dell'ambiente  raccomandate
dall'EFSA, secondo la procedura di cui all'art.  53  del  regolamento
(CE) n. 178/2002; 
  Considerato che, per i motivi di cui sopra, la messa in coltura del
mais  MON810  senza  adeguate  misure  di  gestione  non   tutela   a
sufficienza l'ambiente e la biodiversita'; 
  Considerato che il parere  dell'ISPRA,  trasmesso  con  nota  prot.
014961  del  7  aprile  2014,  a  seguito  dell'aggiornamento   della
valutazione  del  rischio  ambientale  derivante  dalla  coltivazione
commerciale del mais MON810 mediante l'applicazione del  software  di
Decision Supporting System (DSS) sviluppato nell'ambito del  progetto
LIFE+  MAN-GMP-ITA  (NAT/IT/000334),  e'  pervenuto   alle   seguenti
conclusioni: «Alcuni degli studi  relativi  agli  impatti  ambientali
derivanti dalla coltivazione del mais  MON810  mettono  in  luce  una
serie di  potenziali  rischi  per  l'ambiente.  La  dimensione  della
popolazione dei lepidotteri diurni  e  notturni  non  target  risulta
condizionata  negativamente  dalla  presenza  della  tossina  Cry1Ab,
sebbene non sia al momento possibile definire con certezza  l'entita'
di tali effetti; inoltre non sono esclusi impatti negativi del MON810
su alcuni organismi acquatici esposti ai residui colturali. Sebbene i
rischi individuati potrebbero essere ridotti attraverso l'adozione di
specifiche misure di gestione, anche attraverso l'adozione  di  piani
di monitoraggio caso-specifico delle popolazioni di  Lepidotteri  non
target e degli organismi acquatici, e' da considerare  che  l'attuale
status  autorizzativo  del  mais  MON810   non   prevede   l'adozione
obbligatoria di tali misure»; 
  Considerato  che,  a  fronte  dei  suddetti   rischi   individuati,
ancorche' tuttora connotati da margini di incertezza scientifica, non
puo' legittimamente dubitarsi che il diffondersi di colture  di  mais
transgenico  MON810,  effettuate  sulla  base  di   un'autorizzazione
risalente nel tempo, la quale non poteva tener conto di una normativa
successiva piu' restrittiva, possa rappresentare  una  situazione  di
concreto ed  attuale  pericolo  da  gestire  in  conformita'  con  il
principio di precauzione  di  cui  all'art.  191,  paragrafo  2,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Rilevato che, ad oggi, e' pendente il  rinnovo  dell'autorizzazione
per il MON810 a livello dell'Unione europea; 
  Ritenuto, pertanto, che e' necessario, in  prossimita'  dell'inizio
della stagione della semina, adottare le misure di  cui  all'art.  34
del regolamento (CE)  n.  1829/2003,  secondo  la  procedura  di  cui
all'art. 54 del regolamento (CE) n. 178/2002; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  divieto  di  coltivazione  di  varieta'  di  mais   MON810,
provenienti da sementi geneticamente modificate, di  cui  al  decreto
interministeriale 12 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2013, rimane in vigore
nel territorio nazionale, ai sensi dell'art.  54,  paragrafo  3,  del
regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002,  fino  all'adozione
delle misure comunitarie previste dall'art. 54, paragrafo 3, citato e
comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore  del
presente provvedimento. 
  2.  Il  presente  decreto  sara'  immediatamente   trasmesso   alla
Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea ai  sensi
dell'art. 54, paragrafo 1, e per gli effetti dell'art. 54,  paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 178/2002.