IL MINISTRO DEI BENI 
                     E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
                            E DEL TURISMO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,  recante
«Disposizioni urgenti per la  tutela  del  patrimonio  culturale,  lo
sviluppo della cultura e il rilancio del  turismo»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29  luglio  2014,  n.  106,  e  successive
modificazioni, che prevede il riconoscimento, ai fini  delle  imposte
sui redditi, di un credito d'imposta agli esercizi ricettivi, agenzie
di viaggi e tour operator individuati dal comma 1 del  predetto  art.
9, in relazione ai costi sostenuti per gli investimenti  e  attivita'
di sviluppo stabiliti nel comma 2; 
  Visto il comma 4 del citato art. 9, che stabilisce che con  decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro dello sviluppo  economico,  siano  dettate  le  disposizioni
applicative della predetta misura di agevolazione fiscale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, e successive modificazioni,  recante  il  testo  unico  delle
imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti
i componenti del reddito d'impresa; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e  successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione
delle dichiarazioni, e  in  particolare  l'art.  17,  concernente  la
compensazione dei crediti d'imposta; 
  Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio  del  22  marzo
1999, recante modalita' di applicazione dell'art.  108  del  trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare  l'art.  14,
relativo al recupero degli aiuti illegali; 
  Visto il comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive modificazioni, in base al quale i crediti  d'imposta  da
indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere
utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de
minimis»; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  recante  disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, ed in particolare l'art.  1,  comma  6,  in  materia  di
procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti
d'imposta; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
dicembre 2012, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento
straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303  del  31  dicembre
2012, recante  «Approvazione  degli  studi  di  settore  relativi  ad
attivita' economiche nel comparto dei servizi»; 
  Sentito il Ministro dello sviluppo economico, 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  individua  le  necessarie   disposizioni
applicative per l'attribuzione del  credito  di  imposta  di  cui  in
premessa, con riferimento, in particolare: 
  a) alle tipologie delle spese eleggibili, alle  soglie  massime  di
spesa eleggibile, nonche'  ai  criteri  di  verifica  e  accertamento
dell'effettivita' delle spese sostenute; 
  b)  alle  procedure  per  l'ammissione  delle  spese   al   credito
d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo; 
  c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  del
credito d'imposta medesimo; 
  d) alle modalita' per garantire il rispetto del limite  massimo  di
spesa.