IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visti gli articoli 33, 34, 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 4, comma 4, e 75, comma 3, come modificato dall'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale e' stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 21, comma 2, il quale prevede, fra l'altro, che la realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, recante norme di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto l'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare i commi 1, 5 e 7 dell'articolo unico, nonche' la Tabella 7, allegata contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», ed in particolare l'articolo 8, recante disposizioni sugli Uffici scolastici regionali, che, al comma 8, demanda la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, su proposta del titolare dell'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, da adottare sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione; Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'articolo 5; Considerata la necessita' di adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato d.P.C.M. n. 98 del 2014, il decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 8, comma 8, del predetto decreto, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria; Considerato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera h) del predetto d.P.C.M. n. 98 del 2014 l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; Vista la proposta avanzata, ai sensi del medesimo d.P.C.M. n. 98 del 2014, dal titolare dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria; Sentite le Organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 30 ottobre, 12 novembre e 2 dicembre 2014; Decreta: Art. 1 Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria 1. Ferme restando le funzioni previste dalla normativa vigente in capo agli Uffici scolastici regionali, con particolare riguardo all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, di seguito denominato USR, di livello dirigenziale generale, con sede in Genova e' organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio, in coordinamento con le direzioni generali competenti del Ministero. 2. L'USR opera nel rispetto delle norme e dei principi generali che regolano le pubbliche amministrazioni e delle specifiche norme di settore, anche con riferimento alla trasparenza amministrativa, alla valutazione della performance e alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi. 3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. h), del d.P.C.M. n. 98 del 2014, l'USR si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. 4. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.