IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349,  relativa  alla  «Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in  materia  di  procedimento
amministrativo; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  che  ha
approvato il «Codice dei beni culturali e del paesaggio»; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE  relativa   alla   qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa»; 
  Visto il decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  recante
«Attuazione  della  direttiva  96/82/CE  relativa  al  controllo  dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
pericolose»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  227,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  forestale,  a  norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in  materia  ambientale»,  che  nella  parte  seconda  disciplina  le
procedure per la Valutazione  ambientale  strategica  (VAS),  per  la
Valutazione dell'impatto  ambientale  (VIA)  e  per  l'Autorizzazione
integrata ambientale (IPPC); 
  Visto in particolare quanto disposto degli articoli 5, 6, 19  e  20
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
attraverso i quali  e'  disciplinato  l'ambito  di  applicazione,  le
competenze e le modalita' di svolgimento della procedura di  verifica
di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale; 
  Visto l'art. 5, comma 1, lettera m), che definisce compiutamente la
finalita'  della  procedura  di  verifica  di  assoggettabilita'  nei
termini in cui e' «attivata allo scopo di valutare, ove previsto,  se
i  progetti  possono  avere  un  impatto  significativo  e   negativo
sull'ambiente»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
9, recante il «Regolamento per il riordino degli  organismi  operanti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2014, n. 142, recante il «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
uffici di diretta collaborazione»; 
  Vista  la   direttiva   2011/92/UE   concernente   la   valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti  pubblici  e  privati
(direttiva VIA), che prevede all'art. 4, paragrafi 2  e  3,  che  gli
Stati  membri  debbano  determinare  se  sottoporre  o  meno  a   VIA
determinate categorie di progetti  elencati  nell'allegato  II  della
direttiva o conducendo un esame caso per caso oppure fissando  soglie
e/o criteri e che nel fissare  tali  soglie  e/o  criteri  gli  Stati
membri hanno l'obbligo di prendere  in  considerazione  i  pertinenti
criteri di selezione individuati nell'allegato III della direttiva; 
  Visto l'allegato IV alla parte seconda del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, che elenca i «Progetti sottoposti alla  Verifica
di assoggettabilita' di competenza delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano»; 
  Visto l'allegato V alla parte seconda  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, che definisce i  «Criteri  per  la  Verifica  di
assoggettabilita' di cui all'art. 20», come  riportati  nell'allegato
III della direttiva VIA; 
  Considerato che la  definizione  di  indirizzi  e  criteri  per  lo
svolgimento della procedura  di  verifica  di  assoggettabilita'  dei
progetti elencati nell'allegato IV alla  parte  seconda  del  decreto
legislativo  n.  152/2006,  garantisce  una   uniforme   e   corretta
applicazione su tutto  il  territorio  nazionale  delle  disposizioni
dettate   dalla   direttiva   VIA   in   materia   di   verifica   di
assoggettabilita', in base al combinato disposto dell'art. 4 e  degli
allegati II e III alla direttiva VIA; 
  Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 «Disposizioni  urgenti
per il settore agricolo, la  tutela  ambientale  e  l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei  costi  gravanti  sulle
tariffe  elettriche,  nonche'  per  la   definizione   immediata   di
adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito in  legge,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
  Visto, in particolare, l'art. 15, comma 1, lettera  c),  del  sopra
citato decreto-legge  n.  91/2014,  come  convertito  in  legge,  che
prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti  di
infrastrutture di rilevanza strategica,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  previo  parere  delle
commissioni parlamentari competenti per materia, per  la  definizione
dei criteri e delle soglie da  applicare  per  l'assoggettamento  dei
progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo
n. 152/2006 alla procedura di verifica di  assoggettabilita'  a  VIA,
nonche' delle modalita' per l'adeguamento, da  parte  delle  regioni,
dei suddetti criteri e soglie alle specifiche situazioni ambientali e
territoriali,  con  l'espresso  vincolo  di  conformita'  ai  criteri
dell'allegato V alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006; 
  Visto, altresi', l'art. 15, comma 1, lettera d), del  sopra  citato
decreto-legge n. 91/2014, come convertito in legge,  che  prevede  la
salvaguardia di quanto disposto nell'allegato IV alla  parte  II  del
decreto legislativo n. 152/2006, al contempo stabilendo espressamente
che  le  soglie  fissate  in  tale  allegato  dovranno   considerarsi
integrate dalle disposizioni contenute nel  decreto  ministeriale  di
attuazione della disposizione precedente, a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore del medesimo decreto; 
  Valutata l'opportunita' di approvare il documento «Linee guida  per
la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto  ambientale
dei  progetti  di  competenza  delle  regioni  e  province   autonome
(allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo  n.  152/2006
)» allo scopo di fornire alle regioni e  alle  province  autonome  di
Trento e Bolzano, nonche' agli operatori di settore un quadro certo e
chiaro di riferimento e  orientamento  per  lo  svolgimento  di  tali
procedure in conformita' con quanto stabilito dalla direttiva VIA; 
  Acquisito, per i profili connessi ai progetti di infrastrutture  di
rilevanza strategica, in data 28 ottobre 2014,  il  concerto  con  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2014; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari sulla
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lettere  c)  e
d), del decreto-legge n. 91/2014 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 116/2014, sono emanate  le  allegate  «Linee  guida  per  la
verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei
progetti di competenza delle regioni e province autonome (allegato IV
alla  parte  seconda  del  decreto  legislativo  n.  152/2006)»,  che
costituiscono parte integrante del presente decreto.