(Allegato)
 
                  ALLEGATO al Decreto Ministeriale 
 
Linee Guida per la verifica di  assoggettabilita'  a  Valutazione  di
         Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle 
         Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte 
                    Seconda del D.lgs. 152/2006 ) 
 
1. Finalita' e ambito di applicazione. 
    Le presenti  linee  guida  forniscono  indirizzi  e  criteri  per
l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA
(art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti,  relativi
ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati  nell'allegato
IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di
garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio
nazionale  delle  disposizioni  dettate  dalla  direttiva  2011/92/UE
concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati (art. 4, allegato II, allegato III). 
    Le  linee  guida  integrano  i  criteri  tecnico-dimensionali   e
localizzativi  utilizzati  per  la  fissazione  delle   soglie   gia'
stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo
n.  152/2006  per  le  diverse  categorie  progettuali,  individuando
ulteriori criteri contenuti nell'allegato V alla  parte  seconda  del
decreto legislativo n. 152/2006, ritenuti rilevanti e  pertinenti  ai
fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre  a  verifica  di
assoggettabilita' a VIA. 
    L'applicazione  di  tali  ulteriori   criteri   comportera'   una
riduzione percentuale delle  soglie  dimensionali  gia'  fissate  nel
citato allegato IV, ove  presenti,  con  conseguente  estensione  del
campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti
potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi
sull'ambiente. 
    Le linee guida  sono  rivolte  sia  alle  autorita'  cui  compete
l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita'  per  i
progetti dell'allegato IV alla parte seconda del decreto  legislativo
n. 152/2006 (regioni e province autonome, ovvero enti locali), sia ai
soggetti proponenti. 
2. Riferimenti normativi. 
    La verifica di  assoggettabilita'  alla  valutazione  di  impatto
ambientale (c.d. «screening») e' la procedura finalizzata a  valutare
se  un  progetto  puo'  determinare  impatti  negativi  significativi
sull'ambiente  e  se,  pertanto,   debba   essere   sottoposto   alla
valutazione di impatto ambientale. 
    La  direttiva  2011/92/UE  (direttiva  VIA)  prevede  un  preciso
obbligo per gli Stati  membri  di  assoggettare  a  VIA  non  solo  i
progetti  elencati  nell'allegato  I  della  direttiva,  ma  anche  i
progetti elencati nell'allegato  II  della  direttiva  VIA,  qualora,
all'esito  della  procedura  di  verifica,   l'autorita'   competente
determini  che  tali  progetti  possono  causare   effetti   negativi
significativi sull'ambiente. 
    Tale verifica deve essere effettuata tenendo conto dei pertinenti
criteri di selezione riportati nell'allegato III della direttiva  VIA
e trasposti integralmente nell'allegato  V  alla  parte  seconda  del
decreto legislativo n. 152/2006. 
    La parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006,  attraverso
il combinato disposto degli  articoli  5,  6,  19  e  20,  disciplina
l'ambito  di  applicazione  e  le  modalita'  di  svolgimento   della
procedura  di  verifica  di  assoggettabilita'  alla  valutazione  di
impatto ambientale. 
    In particolare, all'art. 5, comma 1, lettera m), e' stabilita  la
definizione di verifica di  assoggettabilita',  ovvero  la  procedura
«attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono
avere  un  impatto  significativo  e  negativo  sull'ambiente»:  tale
disposizione definisce compiutamente la finalita' della procedura. 
    L'ambito  di  applicazione  e  le  relative  competenze  per   la
procedura di  verifica  di  assoggettabilita'  sono  stabilite  negli
articoli 6, comma 7, 19, comma 1,  e  20:  per  i  progetti  elencati
nell'allegato IV  alla  parte  seconda  del  decreto  legislativo  n.
152/2006,  la  verifica  di  assoggettabilita'  e'  attribuita   alla
competenza delle regioni e delle province autonome. 
3. Indirizzi metodologici generali. 
    Nella normativa nazionale il meccanismo  della  fissazione  delle
soglie  dei  progetti  dell'allegato  IV  e'  stato  effettuato,   in
relazione alla specifica tipologia progettuale, sulla base di  alcuni
dei criteri dell'allegato III della direttiva VIA e  dell'allegato  V
alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, rappresentati
da: 
      1 - Caratteristiche dei progetti.  Nell'utilizzo  del  criterio
«dimensione del progetto», che coincide con  la  soglia  dimensionale
fissata, si e' tenuto conto delle altre  caratteristiche  progettuali
che sono  direttamente  relazionabili  alla  sua  «dimensione»  (es.:
superficie, capacita' produttiva), quali l'utilizzazione  di  risorse
naturali,  la  produzione  di  rifiuti,  il  potenziale  inquinamento
ambientale connesso alla realizzazione e all'esercizio dell'opera. 
      2  -  Localizzazione  dei  progetti.  Molte   delle   tipologie
progettuali  dell'allegato  IV  alla  parte   seconda   del   decreto
legislativo  n.  152/2006  risultano,   per   le   loro   intrinseche
caratteristiche progettuali e funzionali,  localizzate  in  specifici
contesti  ambientali  e  territoriali.  Conseguentemente,  i  criteri
localizzativi sono stati tenuti  in  considerazione  nel  fissare  le
soglie non in maniera generalizzata ma ove ritenuti pertinenti per la
specifica tipologia progettuale e in funzione dell'effettivo rapporto
tra  le  caratteristiche  del  progetto  ed  il   relativo   contesto
localizzativo (es.: porti in «zone costiere», piste da sci  in  «zone
montuose»). Si rileva, inoltre, che per  le  aree  naturali  protette
designate ai sensi della legge n. 394/1991 e'  previsto  un  rigoroso
regime di tutela che impone l'assoggettamento obbligatorio a VIA  per
i progetti ricadenti, anche parzialmente, in tali zone. 
      3 - Caratteristiche dell'impatto potenziale. Tali criteri, come
specificato nell'allegato III della direttiva VIA e  nell'allegato  V
alla parte seconda del decreto legislativo  n.  152/2006,  discendono
dall'interazione delle caratteristiche del progetto (criteri  di  cui
al punto 1) e delle aree in cui e' localizzato  (criteri  di  cui  al
punto  2)  di  cui  si  e'  gia'   tenuto   conto,   direttamente   o
indirettamente, per fissare le soglie. Con specifico  riferimento  al
criterio «natura transfrontaliera dell'impatto», si rileva che per  i
progetti dell'allegato IV alla parte seconda del decreto  legislativo
n. 152/2006 non e' prevista l'applicazione  della  Convenzione  sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un  contesto  transfrontaliero
(Espoo, 25 febbraio 1991), in  quanto  le  relative  disposizioni  si
applicano limitatamente alle attivita' assoggettate alla procedura di
VIA obbligatoria (progetti elencati negli  allegati  II  e  III  alla
parte seconda del decreto legislativo  n.  152/2006).  Per  cio'  che
concerne i potenziali «impatti ambientali interregionali» relativi  a
progetti localizzati sul  territorio  di  regioni  confinanti  o  che
possano  determinare  impatti  ambientali  rilevanti  ovvero  effetti
ambientali  negativi  e  significativi  su  regioni  confinanti,  gli
articoli 30 e 31 del  decreto  legislativo  n.  152/2006  individuano
idonee procedure di valutazione  e  autorizzazione  d'intesa  tra  le
autorita' territorialmente competenti. 
    Fatte salve le soglie gia' stabilite nell'allegato IV alla  parte
seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e  i  criteri  utilizzati
per la loro fissazione, e' necessario provvedere all'integrazione  di
tali criteri con i seguenti ulteriori criteri contenuti nell'allegato
III della direttiva VIA e nell'allegato  V  alla  parte  seconda  del
decreto legislativo n. 152/2006, al fine di individuare i progetti da
sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA: 
      1. Caratteristiche dei progetti: 
        cumulo con altri progetti; 
        rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le
sostanze o le tecnologie utilizzate. 
      2. Localizzazione dei  progetti:  deve  essere  considerata  la
sensibilita' ambientale delle aree geografiche che possono  risentire
dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: 
        della  capacita'  di  carico  dell'ambiente   naturale,   con
particolare attenzione alle seguenti zone: 
          a) zone umide; 
          b) zone costiere; 
          c) zone montuose o forestali; 
          d) riserve e parchi naturali; 
          e) zone classificate o protette ai  sensi  della  normativa
nazionale; zone protette speciali designate in  base  alle  direttive
2009/147/CE e 92/43/CEE; 
          f) zone nelle quali gli  standard  di  qualita'  ambientale
fissati dalla normativa dell'Unione europea sono gia' stati superati; 
          g) zone a forte densita' demografica; 
          h) zone di importanza storica, culturale o archeologica. 
    Attraverso l'integrazione dei criteri  per  la  fissazione  delle
soglie e quindi considerando tutti i criteri  di  selezione  definiti
nell'allegato III della direttiva VIA, si adempie  alle  disposizioni
dell'art. 4, paragrafo 3, della medesima, che  impongono  agli  Stati
membri, in sede di fissazione delle soglie o dei criteri,  di  tenere
conto dei rilevanti criteri di selezione definiti  nell'allegato  III
della direttiva VIA. 
4. Criteri specifici. 
    4.1. Cumulo con altri progetti. 
    Un singolo progetto deve essere considerato anche in  riferimento
ad altri progetti localizzati  nel  medesimo  contesto  ambientale  e
territoriale. Tale criterio consente di evitare: 
      la  frammentazione  artificiosa  di  un  progetto,   di   fatto
riconducibile ad un  progetto  unitario,  eludendo  l'assoggettamento
obbligatorio a procedura di verifica  attraverso  una  riduzione  «ad
hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte  seconda  del
decreto legislativo n. 152/2006; 
      che  la  valutazione  dei  potenziali  impatti  ambientali  sia
limitata al singolo  intervento  senza  tenere  conto  dei  possibili
impatti ambientali  derivanti  dall'interazione  con  altri  progetti
localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. 
    Il  criterio  del  «cumulo  con  altri  progetti»   deve   essere
considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di
nuova realizzazione: 
      appartenenti  alla  stessa   categoria   progettuale   indicata
nell'allegato IV  alla  parte  seconda  del  decreto  legislativo  n.
152/2006; 
      ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non  possono
essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali; 
      per  i  quali  le  caratteristiche  progettuali,  definite  dai
parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte  seconda
del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a  quelle  dei  progetti
nel medesimo ambito territoriale, determinano  il  superamento  della
soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte  seconda  del
decreto  legislativo  n.  152/2006   per   la   specifica   categoria
progettuale. 
    L'ambito  territoriale  e'  definito  dalle  autorita'  regionali
competenti in base alle diverse tipologie progettuali  e  ai  diversi
contesti localizzativi, con le  modalita'  previste  al  paragrafo  6
delle presenti linee guida. Qualora le autorita' regionali competenti
non provvedano diversamente, motivando  le  diverse  scelte  operate,
l'ambito territoriale e' definito da: 
      una fascia di  un  chilometro  per  le  opere  lineari  (500  m
dall'asse del tracciato); 
      una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire  dal
perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto). 
    Le autorita'  competenti  provvedono  a  rendere  disponibili  ai
soggetti proponenti le informazioni sui progetti autorizzati  secondo
le modalita' piu' opportune a garantire un'agevole fruibilita'  delle
stesse,  senza  nuovi  oneri  a  carico  del   proponente   e   delle
amministrazioni interessate. 
    La  sussistenza  dell'insieme  delle  condizioni  sopra  elencate
comporta una riduzione del 50% delle soglie relative  alla  specifica
categoria progettuale indicate nell'allegato IV  alla  parte  seconda
del decreto legislativo n. 152/200. 
    Sono esclusi dall'applicazione del criterio del «cumulo con altri
progetti»: 
      i progetti la cui realizzazione sia  prevista  da  un  piano  o
programma gia' sottoposto alla procedura di  VAS  ed  approvato,  nel
caso in cui nel piano o programma sia stata gia' definita e  valutata
la  localizzazione  dei  progetti  oppure  siano  stati   individuati
specifici criteri e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e
la realizzazione degli stessi; 
      i  progetti  per  i  quali  la   procedura   di   verifica   di
assoggettabilita' di cui  all'art.  20  del  decreto  legislativo  n.
152/2006 e'  integrata  nella  procedura  di  valutazione  ambientale
strategica, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del medesimo decreto. 
    La VAS risulta essere,  infatti,  il  contesto  procedurale  piu'
adeguato a una completa e pertinente analisi e valutazione di effetti
cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e  interventi  su  un
determinato territorio. 
    4.2. Rischio di incidenti, per quanto riguarda,  in  particolare,
le sostanze o le tecnologie utilizzate. 
    Qualora per  i  processi  produttivi  (materie  prime,  prodotti,
sottoprodotti, prodotti intermedi, residui, ivi compresi  quelli  che
possono ragionevolmente ritenersi  generati  in  caso  di  incidente)
siano  utilizzate  sostanze   e/o   preparati   pericolosi   elencati
nell'allegato I al decreto legislativo n.  334/1999  in  quantitativi
superiori alle soglie in esso stabilite, l'impianto e' soggetto  agli
obblighi previsti dalla normativa per gli stabilimenti a  rischio  di
incidente rilevante (art. 8 del decreto legislativo n. 334/1999). 
    Considerata   la   significativita'   dei   potenziali    impatti
sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dai rischi di incidenti,
per i progetti elencati  nell'allegato  IV  alla  parte  seconda  del
decreto  legislativo  n.  152/2006,  inerenti  stabilimenti  di   cui
all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 334/1999, e' prevista
una riduzione del 50% delle soglie. 
    4.3. Localizzazione dei progetti. 
    Per i progetti  localizzati  in  aree  considerate  sensibili  in
relazione alla capacita' di carico dell'ambiente naturale, le  soglie
individuate  nell'allegato  IV  della  parte  seconda   del   decreto
legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%. 
    Tenendo conto dei criteri localizzativi  gia'  considerati  nella
determinazione delle soglie dimensionali definite  nell'allegato  IV,
si riporta nel seguito, per ciascuna tipologia di area sensibile,  la
definizione, i riferimenti normativi,  l'ambito  di  applicazione,  i
dati di riferimento e la relativa fonte. 
      4.3.1. Zone umide. 
    Per zone umide sono da intendersi «le paludi e gli acquitrini, le
torbe  oppure  i  bacini,  naturali  o  artificiali,   permanenti   o
temporanei, con acqua  stagnante  o  corrente,  dolce,  salmastra,  o
salata, ivi comprese le distese di acqua marina la  cui  profondita',
durante la bassa marea,  non  supera  i  sei  metri»  di  «importanza
internazionale dal punto  di  vista  dell'ecologia,  della  botanica,
della zoologia, della limnologia o dell'idrologia» [art. 1, comma  1,
e art. 2, comma 2, della Convenzione di Ramsar del 2  febbraio  1971,
resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica  13  marzo
1976,  n.  448,  e  con  successivo  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184]. 
    Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV. 
    Dati di riferimento:  zone  umide  di  importanza  internazionale
(Ramsar). 
    Fonte: geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it). 
      4.3.2. Zone costiere. 
    Per zone costiere si intendono «i territori costieri compresi  in
una fascia della profondita' di 300 metri dalla  linea  di  battigia,
anche per i terreni elevati sul mare; ed i  territori  contermini  ai
laghi compresi in una fascia della profondita'  di  300  metri  dalla
linea di battigia, anche per i territori  elevati  sui  laghi»  [art.
142, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei beni  culturali  e  del
paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004]. 
    Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi
quelli riportati ai punti  1.b),  limitatamente  agli  interventi  di
iniziale forestazione, 1.e), 3.h), 7.q), 8.h). 
    Dati di riferimento: vincoli di cui al Codice dei beni  culturali
e del paesaggio (art. 142) - Aree di rispetto coste e corpi idrici. 
    Fonte: Sistema informativo territoriale ambientale  paesaggistico
(SITAP) del Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo (http://sitap.beniculturali.it). 
      4.3.3. Zone montuose e forestali. 
    Per  zone  montuose  si  intendono  «le  montagne  per  la  parte
eccedente 1.600 metri sul livello del mare per  la  catena  alpina  e
1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e  per  le
isole» [art. 142, comma 1, lettera d), del Codice dei beni  culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004]. 
    Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi
quelli riportati ai punti 1.b), 7.c), 7.d), 2.m). 
    Dati di riferimento: vincoli di cui al Codice dei beni  culturali
e del paesaggio (art. 142) - Montagne oltre 1600 o 1200 metri. 
    Fonte: Sistema informativo territoriale ambientale  paesaggistico
(SITAP) del Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo (http://sitap.beniculturali.it). 
    Riguardo alle zone forestali, per  la  definizione  di  «foresta»
(equiparata a «bosco» o «selva»), si rimanda a quanto definito  dalle
regioni o province autonome in attuazione dell'art. 2, comma  2,  del
decreto legislativo n. 227/2001 e, nelle more  dell'emanazione  delle
norme regionali o provinciali di recepimento, alla definizione di cui
all'art. 2, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 227/2001 che
di seguito si riporta: «i terreni coperti  da  vegetazione  forestale
arborea associata o meno a quella arbustiva  di  origine  naturale  o
artificiale, in  qualsiasi  stadio  di  sviluppo,  i  castagneti,  le
sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e
privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita'
di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno
di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni  forestali  di  origine
artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione  a
misure  agro  ambientali  promosse  nell'ambito  delle  politiche  di
sviluppo rurale dell'Unione europea  una  volta  scaduti  i  relativi
vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di  interesse
storico  coinvolti  da   processi   di   forestazione,   naturale   o
artificiale, oggetto di  recupero  a  fini  produttivi.  Le  suddette
formazioni vegetali e i terreni su  cui  essi  sorgono  devono  avere
estensione non inferiore a 2.000 m² e larghezza media non inferiore a
20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento,  con  misurazione
effettuata  dalla  base  esterna  dei  fusti.  E'  fatta   salva   la
definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759.
Sono altresi' assimilati a bosco  i  fondi  gravati  dall'obbligo  di
rimboschimento  per  le  finalita'  di   difesa   idrogeologica   del
territorio,  qualita'  dell'aria,  di  salvaguardia  del   patrimonio
idrico, conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio e
dell'ambiente in  generale,  nonche'  le  radure  e  tutte  le  altre
superfici d'estensione inferiore  a  2.000  m²  che  interrompono  la
continuita' del  bosco  non  identificabili  come  pascoli,  prati  o
pascoli arborati o come tartufaie coltivate». 
    Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi
quelli riportati al punto 1.b). 
    Dati di riferimento: piano  forestale  regionale/provinciale;  in
assenza di piano forestale vedi vincoli di cui  al  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio (art. 142) - Boschi. 
    Fonte: regioni, province autonome; in assenza di piano  forestale
vedi  Sistema  informativo  territoriale   ambientale   paesaggistico
(SITAP) del Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo (http://sitap.beniculturali.it). 
      4.3.4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o  protette
ai sensi della normativa nazionale. 
    Per riserve e parchi naturali si intendono i parchi nazionali,  i
parchi naturali regionali e le riserve naturali statali, di interesse
regionale e locale istituiti ai sensi della legge n. 394/1991. 
    Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV  per  i
quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 6,  lettera  b),
del decreto legislativo n. 152/2006, e' previsto l'assoggettamento  a
valutazione di impatto ambientale con riduzione della soglia del  50%
stabilita dalle presenti linee guida. 
    Dati di riferimento:  Elenco  ufficiale  aree  naturali  protette
(EUAP). 
    Fonte: geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it). 
      4.3.5.  Zone  protette  speciali  designate  ai   sensi   delle
direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. 
    Per zone protette speciali designate  ai  sensi  delle  direttive
2009/147/CE e 92/43/CEE si intendono le aree che compongono  la  rete
Natura 2000 e che includono i Siti di importanza comunitaria (SIC)  e
le Zone di protezione speciale (ZPS) successivamente designati  quali
Zone  speciali  di  conservazione   (ZSC)   [direttiva   2009/147/CE,
direttiva 92/43/CEE,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
357/1997]. 
    Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV. 
    Dati di riferimento: Siti di importanza comunitaria  (SIC),  Zone
di protezione speciale (ZPS). 
    Fonte: geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it). 
      4.3.6. Zone nelle quali gli  standard  di  qualita'  ambientale
fissati dalla normativa dell'Unione europea sono gia' stati superati. 
    Per zone nelle quali gli standard di qualita' ambientale  fissati
dalla normativa dell'Unione  europea  sono  gia'  stati  superati  si
intendono: 
      per la qualita' dell'aria  ambiente,  le  aree  di  superamento
definite dall'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n.
155/2010, recante «Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE  relativa
alla qualita'  dell'aria  ambiente  e  per  un'aria  piu'  pulita  in
Europa», relative agli inquinanti di cui agli allegati XI e XIII  del
citato decreto. 
    Ambito di applicazione: si applica ai progetti  dell'allegato  IV
di cui ai punti 1.c), 2.a), al punto 3,  limitatamente  alle  lettere
a), b), d), e), l), m), n), o), p), ai punti 4.h) e  4.i),  ai  punti
5.a), 5.b) e 5.d), al punto 6.a), al punto  7.a),  ai  punti  7.r)  e
7.s), limitatamente agli impianti di incenerimento, ai punti  8.e)  e
8.m), qualora  producano  emissioni  significative  degli  inquinanti
oggetto di superamento nelle aree sopra definite. 
    Dati di riferimento: dati di qualita' dell'aria  trasmessi  dalle
regioni e province autonome al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e  all'ISPRA  ai  sensi  dell'art.  19  del
decreto legislativo n. 155/2010. 
    Fonte: regioni, province autonome; 
      per la qualita' delle acque dolci, costiere e marine:  le  zone
di territorio  designate  come  vulnerabili  da  nitrati  di  origine
agricola, di cui all'art. 92  del  decreto  legislativo  n.  152/2006
[direttiva 91/676/CEE]. 
    Ambito di applicazione: si applica ai progetti  dell'allegato  IV
di cui ai punti 1.a), 1.c), 1.e). 
    Dati di riferimento: dati di qualita' delle acque superficiali  e
sotterranee. 
    Fonte: regioni, province autonome, ARPA, APPA. 
      4.3.7. Zone a forte densita' demografica. 
    Per zone a forte  densita'  demografica  si  intendono  i  centri
abitati, cosi' come delimitati dagli strumenti urbanistici  comunali,
posti all'interno dei territori comunali con densita' superiore a 500
abitanti per km² e popolazione di almeno 50.000 abitanti (EUROSTAT). 
    Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi
quelli riportati ai punti 7.b) e 7.h). 
    Dati  di  riferimento:  densita'  abitativa  e  popolazione   nei
territori comunali. 
    Fonte: ISTAT (www.istat.it). 
      4.3.8. Zone di importanza storica, culturale o archeologica. 
    Per zone di  importanza  storica,  culturale  o  archeologica  si
intendono gli immobili e le aree di cui all'art. 136 del  Codice  dei
beni culturali e del paesaggio  di  cui  al  decreto  legislativo  n.
42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi  dell'art.
140 del medesimo decreto e  gli  immobili  e  le  aree  di  interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui  all'art.
10, comma 3, lettera a), del medesimo decreto. 
    Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV. 
    Dati di riferimento: beni culturali, beni paesaggistici. 
    Fonte:  vincoli  in  rete,   Sistema   informativo   territoriale
ambientale paesaggistico (SITAP)  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo 
 
(http://vincoliinrete.beniculturali.it,
http://sitap.beniculturali.it). 
5. Effetti dell'applicazione delle linee guida. 
    Qualora  sussista   almeno   una   delle   condizioni   derivanti
dall'applicazione dei criteri dell'allegato V alla parte seconda  del
decreto  legislativo  n.  152/2006  individuati  come   rilevanti   e
pertinenti al paragrafo 4  delle  presenti  linee  guida,  le  soglie
dimensionali, ove previste nell'allegato IV della parte  seconda  del
decreto legislativo n. 152/2006, sono ridotte del 50%. 
    La riduzione  del  50%  delle  soglie  si  applica  ai  progetti,
relativi ad opere o interventi di nuova  realizzazione,  e  fa  salvo
quanto gia' previsto dall'art. 6, comma 6, lettera  b),  del  decreto
legislativo  n.  152/2006  per  i  nuovi  progetti  ricadenti,  anche
parzialmente, in aree naturali protette come definite dalla legge  n.
394/1991. 
    La sussistenza di piu' criteri comporta sempre la  riduzione  del
50% delle soglie fissate nell'allegato IV  della  parte  seconda  del
decreto legislativo n. 152/2006. 
    Le disposizioni contenute nelle  presenti  linee  guida  dovranno
essere  attuate  su  tutto  il  territorio  nazionale  per  garantire
l'applicazione di criteri omogenei e uniformi a parita' di  tipologia
progettuale e di condizioni territoriali e ambientali. 
6. Modalita' di adeguamento degli ordinamenti  regionali  alle  linee
guida. 
    Nell'adeguare alle presenti linee guida i propri  ordinamenti  le
regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano  tengono  conto
delle peculiarita' ambientali e territoriali, garantendo la  coerenza
con le linee guida e con quanto disposto dalla direttiva 2011/92/UE. 
    Motivando adeguatamente  le  scelte  operate,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, ove ritenuto necessario: 
    declinano la definizione e individuazione delle aree sensibili di
cui al paragrafo 4 delle presenti linee guida in base alle specifiche
situazioni territoriali, a  quanto  previsto  dalle  norme,  piani  e
programmi regionali, nonche' in base alle banche  dati  ambientali  e
territoriali disponibili; 
    definiscono   criteri   relativi   al   cumulo   dei    progetti,
differenziati per ciascuna tipologia di progetto; 
    riducono ulteriormente le soglie dimensionali di cui all'allegato
IV  della  parte  seconda  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  o
stabiliscono criteri e  condizioni  per  effettuare  direttamente  la
procedura  di  VIA  per  determinate  categorie  progettuali   o   in
particolari situazioni ambientali e territoriali ritenute  meritevoli
di particolare tutela dagli strumenti normativi di  pianificazione  e
programmazione regionale. 
    Ai   fini   dell'armonizzazione   e   del   coordinamento   delle
disposizioni in materia di verifica di assoggettabilita' alla VIA  su
tutto  il  territorio  nazionale,  fermo  restando  quanto   previsto
nell'allegato  V  alla  parte  seconda  del  decreto  legislativo  n.
152/2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, con proprio decreto, su richiesta della regione o provincia
autonoma, tenendo conto delle specifiche  peculiarita'  ambientali  e
territoriali e per determinate  categorie  progettuali  dalle  stesse
individuate: 
    definisce  una  diversa  riduzione   percentuale   delle   soglie
dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda  del  decreto
legislativo n. 152/2006 rispetto a  quanto  previsto  dalle  presenti
linee guida in relazione alla presenza di specifiche norme  regionali
che, nell'ambito della  procedura  di  autorizzazione  dei  progetti,
garantiscono livelli di tutela ambientale piu' restrittivi di  quelli
stabiliti dalle norme dell'Unione  europea  e  nazionali  nelle  aree
sensibili individuate al paragrafo 4 delle presenti linee guida; 
    definisce, qualora non  siano  applicabili  i  criteri  specifici
individuati al paragrafo 4 delle presenti linee guida, un  incremento
nella misura  massima  del  30%  delle  soglie  dimensionali  di  cui
all'allegato IV  della  parte  seconda  del  decreto  legislativo  n.
152/2006, garantendo livelli di  tutela  ambientale  complessivamente
non inferiori a quelli  richiesti  dalle  vigenti  norme  dell'Unione
europea e nazionali; 
    definisce criteri o condizioni in  base  ai  quali  e'  possibile
escludere  la  sussistenza  di   potenziali   effetti   significativi
sull'ambiente e pertanto non e' richiesta la procedura di verifica di
assoggettabilita'.