IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,recante  «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.  244»,
convertito dalla legge n. 121 del 14  luglio  2008,  con  particolare
riferimento all'art. 1, comma 7, in base al  quale  le  funzioni  del
Ministero delle comunicazioni, con le inerenti  risorse  finanziarie,
strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Visto l'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,  n.  66,
recante «Disposizioni urgenti  per  il  differimento  di  termini  in
materia  di  trasmissioni  radiotelevisive  analogiche  e   digitali,
nonche'  per  il  risanamento  di  impianti  radiotelevisivi»,   come
modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005,  n.  273,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio  2006,  n.  51  e  dal
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,  in  cui  si  individua  quale
termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.  177,  recante  il
«Testo Unico della radiotelevisione»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Vista la legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  l'istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; 
  Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni n. 353/11/CONS  del  23  giugno  2011,  recante  «Nuovo
regolamento relativo alla radio diffusione  televisiva  terrestre  in
tecnica digitale»; 
  Visto  il  codice  delle  comunicazioni  elettroniche  emanato  con
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modifiche; 
  Visto l'art. 8-novies, comma 5 del decreto-legge 8 aprile 2008,  n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge6 giugno 2008, n.  101,
il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e  di
dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto
del  Ministro   dello   sviluppo   economico,   non   avente   natura
regolamentare,  d'intesa  con  l'Autorita'  per  le  garanzie   nelle
comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo
alla trasmissione televisiva  digitale  terrestre  con  l'indicazione
delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze; 
  Visto l'art. 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 9, e successive modifiche, il quale dispone che  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita'
per  l'attribuzione,  entro  il  30  aprile  2015,  in  favore  degli
operatori abilitati alla diffusione di servizi di media  audiovisivi,
di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non
impiegata per l'erogazione dei contributi per  i  ricevitori  per  la
televisione digitale nella misura massima  di  20  milioni  di  euro,
trasferiti alla societa' Poste Italiane Spa in via anticipata, di cui
al  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  30  dicembre  2003,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23  gennaio  2004,
finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro  funzionali
alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Le risorse di cui
sopra  che  residuino  successivamente  all'erogazione  delle  citate
misure economiche di natura compensativa possono  essere  utilizzate,
per le stesse finalita', per l'erogazione di indennizzi eventualmente
dovuti a soggetti non piu' utilmente collocati nelle  graduatorie  di
cui all'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011,  n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.  75,  e  successive
modificazioni, a seguito della pianificazione dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni di cui al citato comma 8; 
  Considerato che le risorse  di  cui  al  visto  precedente  saranno
erogate ai beneficiari secondo le modalita' previste dal decreto  del
Ministro delle  comunicazioni  30  dicembre  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, senza  ulteriori  oneri
aggiuntivi; 
  Visto l'art. 1, comma 146, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
quale dispone l'incremento della somma  di  cui  sopra  nella  misura
degli introiti di cui all'art. 3-quinquies, comma 2, lettera  a)  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  al  netto  della  cifra  di  euro
600.000 destinata ad altra finalita'; 
  Considerato che  complessivamente  gli  introiti  del  citato  art.
3-quinquies, comma 2, lettera a) del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
ammontano ad euro 31.626.000 e che pertanto, ai  sensi  dell'art.  1,
comma 146 e 148, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  l'importo  da
aggiungere alla somma di cui all'art. 6, comma 9 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' pari a euro 31.026.000; 
  Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni n. 480/14/CONS del 23  settembre  2014,  pubblicata  in
data 10 ottobre  2014,  recante  «Modifica  del  piano  nazionale  di
assegnazione delle frequenze per  la  radiodiffusione  televisiva  in
tecnica digitale DVB-T in attuazione dell'art. 6, comma 8 della legge
21 febbraio 2014, n. 9»; 
  Vista in particolare la tabella  2  di  cui  alla  citata  delibera
480/14/CONS che individua le frequenze di cui all'art. 6, comma 8 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  9  ed  il  relativo
ambito territoriale di riferimento; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  26  maggio  2011,  n.  75,  recante
«Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di  incroci
tra settori della stampa e della  televisione,  di  razionalizzazione
dello   spettro   radioelettrico,   di   moratoria    nucleare,    di
partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli  enti
del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo; 
  Viste le graduatorie di cui al citato art. 4 del  decreto-legge  31
marzo 2011, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
maggio 2011, n. 75, riferite alle Regioni interessate dalla  delibera
n. 480/14/CONS del 23 settembre 2014; 
  Considerato che l'art. 3, comma 3, della delibera  480/14/CONS  del
23 settembre 2014 prevede che il rilascio volontario delle  frequenze
in oggetto sia  esteso  per  quanto  possibile  alle  intere  Regioni
interessate, e ritenuta congrua, nelle aree esterne a quelle indicate
nella Tabella 2 della citata delibera, una  misura  compensativa  per
abitante pari al 30% di quella prevista per le aree  contenute  nella
suddetta tabella; 
  Considerato che l'art. 6, comma 9  del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 9 e successive modifiche, prevede  l'erogazione  di
indennizzi  eventualmente  dovuti  a  soggetti  non  piu'   utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al citato art. 4 del decreto-legge
31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
maggio 2011, n. 75,  e  successive  modificazioni,  a  seguito  della
pianificazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  di
cui  al  comma  8  del  medesimo  art.  6,  comma  che  e'   riferito
esclusivamente ed espressamente all'esclusione delle frequenze  fonte
di problematiche interferenziali verso Paesi  confinanti  nonche'  al
caso di EU Pilot esistente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
norma; 
  Considerato che il piano di assegnazione  delle  frequenze  per  il
servizio televisivo in tecnica digitale  per  le  reti  locali  nelle
singole Regioni italiane,  riportato  in  Allegato  1  alla  delibera
480/14/Cons ha un ambito piu' ampio di quanto prescritto dall'art. 6,
comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  e
successive  modifiche,  escludendo  ulteriori  frequenze  per   altre
finalita'; 
  Considerato che la  citata  delibera  480/14/Cons  prevede  che  la
pianificazione per le reti locali  sara'  soggetta  ad  una  prossima
revisione, tenendo conto, tra l'altro, del futuro assetto della banda
VHF nonche' del rilascio di frequenze da parte  della  Rai  in  banda
UHF; 
  Ritenuto pertanto di dover  considerare,  ai  fini  della  presente
procedura,   la    pianificazione    della    delibera    480/14/Cons
circoscrivendola alla finalita'  di  cui  all'art.  6,  comma  8  del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 21  febbraio  2014,  n.  9,  e  successive
modifiche,  rinviando  l'attuazione  del  riassetto  frequenziale  in
ambito locale alla definizione della revisione della  pianificazione,
come evidenziato dall'Autorita' stessa, non considerando a tale scopo
il canale 38 in Sicilia, in quanto non rilevante per le procedure  di
cui al  presente  decreto,  e  il  canale  39  in  Molise  in  quanto
legittimamente assegnato ad  un  operatore  di  rete  nazionale,  con
riferimento all'impianto di Cercemaggiore (CB), fino al  31  dicembre
2018; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008,
e successive modificazioni, con cui e' stato definito  il  calendario
nazionale per il passaggio definitivo  alla  trasmissione  televisiva
digitale  terrestre  con  l'indicazione   delle   aree   territoriali
interessate e delle rispettive scadenze; 
  Considerato che in base alle suddette previsioni di cui  al  citato
decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 21  febbraio  2014,  n.  9,  e  successive
modifiche, e all'art. 1, comma 146 e 148,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, l'originario importo di 20 milioni  di  euro  e'  stato
incrementato della somma di euro 31.026.000, pari  agli  introiti  di
cui al comma 2, lettera  a)  dell'art.  3-quinquies  della  legge  26
aprile 2012, n. 44, al netto degli indennizzi di cui al comma  6  del
citato art. 3-quinquies, pertanto fatte salve le  spese,  determinate
in euro 200.000, per lo svolgimento della procedura la cui attuazione
richiede   interventi   tecnici,   informatici    ed    organizzativi
particolarmente complessi da realizzare  anche  tramite  un  soggetto
esterno, l'importo complessivo disponibile per  l'attribuzione  delle
menzionate misure economiche di natura compensativa ammonta  ad  euro
50.826.000; 
  Ritenuto che nella presente procedura hanno un titolo preferenziale
i titolari di diritti d'uso delle frequenze di cui al citato art.  6,
comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio  2014,  n.  9,  in
quanto il  rilascio  di  porzioni  di  spettro  corrispondenti  attua
immediatamente lo scopo  normativamente  previsto  della  liberazione
delle  citate  frequenze  senza  ricorrere   all'adozione   di   atti
successivi e  eventuali  di  nuove  assegnazioni  di  diritti  d'uso,
evitando le conseguenti modifiche del quadro generale delle frequenze
e le difficolta' da parte dei cittadini nell'affrontare  la  fase  di
nuova assegnazione e, in secondo luogo, ai sensi dell'art.  3,  comma
2, della delibera 480/14/Cons, gli  operatori  di  rete  titolari  di
diritti d'uso delle frequenze che si aggreghino in un nuovo  soggetto
giuridico, in modo da ridurre la domanda  a  fronte  della  riduzione
delle risorse di spettro radioelettrico  disponibili  in  conseguenza
della modifica del Piano di assegnazione; 
  Ritenuto che al  fine  di  perseguire  l'obiettivo  dell'efficiente
utilizzo delle risorse di spettro radioelettrico, nel provvedere alla
conseguente modifica dei diritti d'uso delle frequenze nelle  Regioni
interessate dalla presente procedura, nel rispetto  della  previsione
di cui all'art. 6, comma 9 del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.
145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, e successive modifiche,  che  espressamente  richiama  le
posizioni   non    piu'    utili    nelle    graduatorie    di    cui
all'art.4deldecreto-legge 31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni,  dallalegge  26  maggio  2011,  n.  75,  e  successive
modificazioni, il criterio di cui all'art. 3, comma 1, della delibera
480/14/Cons   risulta   necessariamente   subordinato   alla   citata
prescrizione normativa di livello primario; 
  Ritenuto che le risorse eventualmente non  assegnate  a  titolo  di
misura compensativa, nel caso in cui non si raggiunga in una  o  piu'
regioni il numero  di  frequenze  effettivamente  da  liberare,  sono
destinate, nella misura ridotta al 70% ai sensi  dell'art.  1,  comma
147, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  all'erogazione
di indennizzi dovuti ai soggetti che in esito alle procedure  di  cui
all'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e a  seguito  della
pianificazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  di
cui alla delibera 480/14/Cons per la finalita'  di  cui  all'art.  6,
comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  e
successive modifiche, sono risultati  in  posizione  non  piu'  utile
nelle relative graduatorie, con conseguente modifica di diritti d'uso
di frequenze; 
  Vista la consultazione pubblica in merito allo schema del  presente
provvedimento svoltasi dal 6 novembre al 10 dicembre  2014  sul  sito
istituzionale del Ministero dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Misure economiche di natura compensativa 
 
  1. Ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,  convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  9,  e
successive modificazioni e integrazioni, la somma complessiva di euro
50.826.000, come determinata  dal  combinato  disposto  dell'art.  6,
comma 9 e dall'art. 1, comma 146 e 148, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, al netto delle spese  per  lo  svolgimento  della  procedura,
determinate in euro 200.000, e' destinata all'attribuzione di  misure
economiche di natura compensativa finalizzate al volontario  rilascio
di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di
cui alla tabella 2 della delibera 480/14/CONS, a tale fine prevedendo
l'estensione facoltativa del rilascio all'intera regione anche per le
frequenze  sub-regionali  in  Emilia  Romagna,  Lombardia,  Piemonte,
Toscana, Marche e Sicilia, ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  della
citata delibera, con la quantificazione economica di cui al  seguente
comma 2. 
  2. L'importo di cui al comma 1 viene ripartito,  per  ogni  regione
indicata nella Tabella A di cui al seguente  comma  3,  in  relazione
alla popolazione della singola  regione  e  all'effettivo  numero  di
frequenze da liberare, tenuto conto dei diritti d'uso di frequenze in
tecnica digitale in ambito locale rilasciati in ognuna delle suddette
regioni, delle  esigenze  di  coordinamento  internazionale  e  degli
accordi procedimentali. In relazione alle frequenze sub-regionali  da
liberare in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte,  Toscana,  Marche  e
Sicilia, e' prevista la possibilita' facoltativa  di  estensione  del
rilascio   all'intero   ambito    regionale;    nella    ripartizione
dell'importo, la popolazione della regione residente  nelle  province
non incluse negli ambiti sub-regionali indicati nella Tabella 2 della
delibera 480/14/CONS e' considerata al 30% rispetto alla  popolazione
delle province incluse. L'importo cosi' determinato per ogni  regione
viene  ripartito  per  ogni  frequenza,  di   ambito   regionale,   o
sub-regionale nel  caso  dell'Emilia  Romagna,  Lombardia,  Piemonte,
Toscana, Marche e Sicilia, da liberare. L'importo per ogni  frequenza
di ciascuna regione, indicato nella Tabella  B  di  cui  al  seguente
comma 3,  costituisce  la  misura  compensativa  per  ogni  frequenza
rilasciata, da  attribuire  secondo  la  procedura  disciplinata  nel
seguente art. 2. 
  3. La Tabella A allegata, contenente l'individuazione delle regioni
interessate dalla presente procedura e la suddetta  ripartizione,  la
Tabella B allegata, contenente l'individuazione dei  singoli  importi
per ogni frequenza di ciascuna regione, separatamente per liberazione
in ambito regionale o  sub-regionale  nel  caso  di  Emilia  Romagna,
Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche e Sicilia, la Tabella C allegata
contenente  l'indicazione  delle  frequenze  e  il  relativo   ambito
territoriale, conformemente alla  tabella  2  di  cui  alla  delibera
480/14/Cons, unitamente  all'indicazione  delle  province  a  cui  e'
estendibile il rilascio, e la Tabella D allegata contenente la  lista
delle frequenze pianificate dalla delibera 480/14/Cons,  circoscritta
alla finalita' di cui  all'art.  6,  comma  8  del  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive  modifiche,  costituiscono
parte integrante del presente decreto.