IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
come sostituito, dall'articolo 7 del decreto-legge 24  gennaio  2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,  n.
33, di seguito, l'articolo 15, e in particolare i commi 1, 3,  4,  6,
7, 8; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  sull'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di  Stato  concessi
sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), secondo  cui,  tra  l'altro,
"la garanzia non assiste piu' dell'80 per cento del  prestito  (o  di
un'altra obbligazione finanziaria) in essere"; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  "Piano  d'azione:
diritto europeo delle societa'  e  governo  societario",  COM  (2012)
740/2, che prevede tra gli obiettivi prioritari  quello  di  favorire
l'impegno degli azionisti, al fine di contribuire alla sostenibilita'
a lungo termine delle societa' dell'UE; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10  aprile
2015, con il quale il prof. Claudio De  Vincenti  e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
aprile 2015, registrato dalla Corte dei conti in data 28 aprile 2015,
n. 1138, di delega di  funzioni  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri al Sottosegretario di Stato Prof. Claudio De Vincenti; 
  Considerata l'esigenza di consentire alle imprese caratterizzate da
adeguate prospettive industriali e di mercato di superare  temporanei
squilibri patrimoniali o finanziari, riconducibili  all'attuale  fase
congiunturale dei mercati; 
  Ritenuta l'opportunita' che la  Societa'  sia  dotata  di  adeguate
risorse in misura tale da consentire una diversificata ed  efficiente
ripartizione   degli    interventi    di    patrimonializzazione    e
ristrutturazione; 
  Ritenuto  che  la  garanzia  dello   Stato   costituisca   elemento
necessario per consentire l'investimento di  risorse  nella  Societa'
anche da parte di  investitori  istituzionali  e  professionali,  ivi
compresi gli enti previdenziali in quota  minoritaria,  che  adottano
politiche   di   investimento   prudenziali   di    lungo    termine,
caratterizzate da bassi profili di rischio; 
  Ritenuto  opportuno  che,  ferma  restando  l'autonomia  statutaria
prevista dalla  disciplina  del  codice  civile,  la  garanzia  venga
concessa a condizione che  lo  statuto  della  Societa'  preveda  tra
l'altro: a) che almeno il trenta per cento del capitale  sociale  sia
sottoscritto da investitori privati non  garantiti;  b)  il  concorso
determinante della maggioranza dei componenti  degli  organi  sociali
competenti designati dagli  azionisti  che  non  si  avvalgono  della
garanzia dello Stato, ovvero  nominati  dai  suddetti  organi,  nelle
deliberazioni  concernenti  gli  investimenti  e   finanziamenti   da
effettuare, e nella nomina di soggetti  cui  sono  attribuiti  poteri
gestionali di  livello  apicale;  c)  una  disciplina  volta  ad  una
rigorosa gestione dei conflitti di interesse; d) che i  soggetti  che
concorrono  alla  gestione  della  Societa'   operino   in   completa
neutralita', imparzialita', indipendenza e  terzieta'  rispetto  agli
investitori; e) che i  membri  degli  organi  siano  in  possesso  di
adeguati requisiti di professionalita' e onorabilita'; 
  Considerate  le  disponibilita'  delle   risorse   destinate   alla
copertura delle garanzie dello Stato previste dall'articolo 15, comma
8; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze  e
del Ministro dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Oggetto della garanzia 
 
  1. La garanzia ha ad oggetto, secondo le condizioni, i termini e  i
limiti del presente  decreto,  la  partecipazione,  rappresentata  da
azioni, nel capitale della Societa' promossa ai  sensi  dell'articolo
15  citato  in  premessa  e  avente  finalita'  e   oggetto   sociale
corrispondenti a quanto stabilito dallo stesso articolo. 
  2. La garanzia, che puo' essere escussa esclusivamente nel caso  di
liquidazione, anche concorsuale, della Societa', copre l'80 per cento
della differenza tra il capitale versato  a  qualsiasi  titolo  nella
Societa', di seguito capitale versato, e quanto ricevuto in  sede  di
liquidazione della stessa, anche concorsuale, con le modalita' di cui
all'articolo 9. 
  3.  La  garanzia  copre  altresi'  l'80   per   cento   del   costo
dell'investimento,  cumulato  senza  capitalizzazione  per  tutta  la
durata dell'investimento, nella misura in  cui  tale  costo  non  sia
stato  recuperato  dall'investitore  mediante  la   riscossione   dei
dividendi  e  altre  somme  distribuite  dalla  societa',  esclusi  i
rimborsi  del  capitale  versato,  percepiti  a  valere  sulla  quota
garantita.  Per  ciascun  anno  o   frazione   di   anno   il   costo
dell'investimento e' pari al prodotto fra il capitale  versato  e  la
media dei  rendimenti  del  Buono  Poliennale  del  Tesoro  decennale
benchmark, rilevati sul prezzo di chiusura del Mercato telematico dei
titoli di Stato nei 20 giorni  lavorativi  precedenti  il  giorno  di
formalizzazione del decreto di  concessione  della  garanzia  di  cui
all'articolo 8, comma 4 (il "Rendimento BTP"), maggiorato o diminuito
di un margine come risultante a seguito di sollecitazione di  offerte
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10 (il "Margine").