LA BANCA D'ITALIA Visto l'articolo 111 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), che disciplina caratteristiche e operativita' dei soggetti che erogano finanziamenti nella forma del microcredito, prevedendone l'iscrizione in un apposito elenco; Visto l'articolo 113 del TUB, che affida in via transitoria alla Banca d'Italia la tenuta dell'elenco previsto dall'articolo 111 e la vigilanza sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti, attribuendo altresi' alla Banca d'Italia il potere di chiedere la comunicazione di dati e notizie, la trasmissione di atti e documenti e di effettuare ispezioni; Visto l'articolo 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 (Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° dicembre 2014, che demanda alla Banca d'Italia il compito di disciplinare modalita', termini e procedure con riferimento all'iscrizione e alla gestione dell'elenco di cui al citato articolo 111, ivi incluse la dichiarazione di decadenza dell'esponente aziendale in caso di inerzia dell'operatore di microcredito e la comunicazione di dati e notizie da parte degli iscritti; Emana le accluse disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito. Roma, 3 giugno 2015 Il Governatore: Visco