IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                                e con 
 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista  la  direttiva  2010/31/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  19  maggio  2010,   sulla   prestazione   energetica
nell'edilizia; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive
modificazioni, recante recepimento della direttiva  2010/31/UE  sulla
prestazione energetica nell'edilizia, di seguito decreto legislativo; 
  Visto il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
in particolare: 
    l'art. 4, comma 1, che prevede che con uno o piu'  decreti  siano
definite le modalita' di applicazione della  metodologia  di  calcolo
delle prestazioni energetiche e l'utilizzo  delle  fonti  rinnovabili
negli edifici, delle prescrizioni e dei requisiti,  in  relazione  ai
paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della predetta  direttiva  2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei criteri
generali riportati allo stesso art. 4, comma 1, lettere a) e  b)  del
decreto legislativo; 
    l'art. 6, comma 12, che prevede  l'adeguamento  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 recante "Linee guida
nazionali  per   la   certificazione   energetica   degli   edifici",
avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con  i  decreti  di
cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo; 
    l'art. 8, comma 1 che prevede che il progettista o i progettisti,
nell'ambito  delle  rispettive   competenze   edili,   impiantistiche
termotecniche, elettriche e illuminotecniche, inseriscano i calcoli e
le verifiche previste dal decreto legislativo nella relazione tecnica
di progetto  attestante  la  rispondenza  alle  prescrizioni  per  il
contenimento del consumo di energia  degli  edifici  e  dei  relativi
impianti termici; 
    l'art. 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto dell'art.  17,
assegna alle regioni e alle province autonome  di  Trento  e  Bolzano
l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute
nel medesimo decreto legislativo; 
    l'art. 9, comma  5-sexies,  che  prevede  che  le  regioni  e  le
province  autonome  collaborino  con  il  Ministero  dello   sviluppo
economico per la definizione  congiunta  di  metodologie  di  calcolo
della prestazione energetica degli edifici,  di  metodologie  per  la
determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti, di sistemi
di classificazione energetica degli edifici, compresa la  definizione
del sistema informativo comune nonche' per  la  redazione  del  Piano
d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia  quasi
zero  e  dell'azione  di   monitoraggio,   analisi,   valutazione   e
adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale  di  cui
agli articoli 10 e 13 del decreto legislativo; 
  Visto il comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo  19  agosto
2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, concernente  le
modalita' di modifica degli allegati al medesimo decreto legislativo; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che definisce gli
obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici  o
negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti; 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di  attuazione
della direttiva 2006/32/CE; 
  Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  di  attuazione
della  direttiva  2012/27/UE   sull'efficienza   energetica   ed   in
particolare l'art. 14, comma 10, che prevede l'adozione  del  decreto
in oggetto in tempi brevi, favorendo l'applicazione omogenea su tutto
il territorio nazionale di regole semplici per la  valutazione  della
prestazione energetica e l'attestazione della prestazione  energetica
degli edifici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74 recante definizione dei criteri generali in materia di  esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
75 recante la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare
la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi  a
cui  affidare  l'attestazione  della  prestazione  energetica   degli
edifici; 
  Visto il decreto di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192 e  successive  modificazioni,  concernente  il
calcolo  della  prestazione  energetica  negli  edifici  e  i   nuovi
requisiti minimi di efficienza energetica; 
  Considerato l'esito positivo delle consultazioni con le  principali
associazioni di categoria interessate; 
  Considerato che  il  presente  decreto  costituisce  uno  strumento
indispensabile per la promozione degli edifici a energia quasi  zero,
fissata dalla direttiva 2010/31/UE; 
  Sentito il parere della Conferenza unificata nella  seduta  del  18
giugno 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Ambito di intervento e finalita' 
 
  1. Ai sensi dell'art.  8,  comma  1  del  decreto  legislativo,  il
presente decreto definisce gli schemi e le modalita'  di  riferimento
per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in  funzione
delle   diverse   tipologie    di    lavori:    nuove    costruzioni,
ristrutturazioni   importanti,   interventi    di    riqualificazione
energetica.